
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016
ORDINANZA 21 ottobre 2022, n. 40
- Allegato al Comunicato Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicato nella G.U.R.I. 12 ottobre 2023, n. 239
Modifiche all'ordinanza n. 37 del 13 ottobre 2022 e definizione della preassegnazione delle risorse del Fondo opere indifferibili ai sensi dell'art. 29 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, per gli interventi misura "A".
Testo con annotazioni alla data 23 marzo 2023
Il Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, On. le Avv. Giovanni Legnini, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, e successivamente prorogato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 2020 e 10 febbraio 2022, che adotta il presente atto ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legge 7 ottobre 2016, n. 189 [N.d.R. recte: decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189], convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e dell'art. 14-bis, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108 [N.d.R. recte: legge 29 luglio 2021, n. 108];
Vista l'Ordinanza n. 37 del 13 ottobre 2022, recante "Modifiche alle ordinanze nn. 1 e 2 del 16 dicembre 2021, nn. 8 e 11 del 30 dicembre 2021 e n. 32 del 30 giugno 2022", dichiarata provvisoriamente efficace ed al visto del controllo di legittimità della Corte dei Conti;
Preso atto della necessità di approvare un elenco aggiornato, rispetto a quello approvato con la suddetta ordinanza, alle modifiche comunicate dagli enti locali alla struttura commissariale dalla data dell'adozione dell'ordinanza suindicata ad oggi;
Vista la nota dell'USRC prot. CGRTS-0025680-A-20/10/2022, avente ad oggetto "Interventi per le aree del terremoto 2009 e 2016 a valere sul PNC - Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, ai sensi del DL n. 59/2021. Comune di Barete - Istanza di definanziamento dell'intervento di cui alla Misura A - Linea di intervento A2.1, con CUP C59J21034280001 e di destinazione delle relative risorse ad un nuovo intervento, con CUP C54H22000760001, a valere sulla Misura A - Linea di intervento A2.1", con cui, per le motivazioni ivi richiamate, è stato espresso parere favorevole all'accoglimento dell'istanza con cui il Comune di Barete ha richiesto il definanziamento dell'intervento di cui alla Misura A - Linea di intervento A2.1, denominato "PRUACS", con CUP C59J21034280001, a responsabilità del Comune di Barete, finanziato con Ordinanza del Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione post-sisma 2016 n. 8 del 30/12/2021, per un importo pari a € 358.277,38 e la destinazione dell'importo definanziato, pari a € 358.277,38, ad un nuovo intervento a responsabilità del Comune di Barete denominato "Rifunzionalizzazione dell'edificio comunale sito in Via Flaminia" - CUP C54H22000760001, a valere sulle risorse della linea di intervento A2.1, con soggetto attuatore la Struttura di missione Sisma 2009;
Visto il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
Visto il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la Decisione n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
Visto il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, e successive modifiche, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento GBER);
Visto il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (Regolamento de minimis);
Visto il decreto legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti" ed in particolare l'art. 1, secondo comma lett. b), che prevede che "Le risorse nazionali degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al comma 1 sono ripartite come segue: quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità sopra indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze riferiti al seguente programma: 1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026";
Visto il decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", ed in particolare l'art. 14, intitolato "Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare" nonché l'art. 14-bis, recante "Governance degli interventi del Piano complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016";
Visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 15 luglio 2021 con cui, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, si individuano gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano, nonché le relative modalità di monitoraggio;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto2021, n. 113, recante: "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza(PNRR) e per l'efficienza della giustizia";
Visto l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza"; Considerato che la Cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, del decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, ha deliberato, in data 30 settembre 2021, l'approvazione e la contestuale trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'atto di "Individuazione e approvazione dei Programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b del decreto legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e degli artt. 14 e 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modifiche nella legge 28 luglio 2021 n. 108 [N.d.R. recte: legge 29 luglio 2021 n. 108]";
Preso atto che nelle settimane successive alla delibera della Cabina di coordinamento del 30 settembre 2021 si è svolta una complessa e approfondita istruttoria ai fini della compiuta individuazione dei programmi e dei progetti, delle procedure di attuazione, nonché dei primi atti di affidamento in coerenza con il previsto milestone del 31 dicembre 2021;
Considerato che l'art. 9, primo comma, del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, prevede che "Alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente";
Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 e, in particolare, l'articolo 26, comma 7, che istituisce il "Fondo per l'avvio dei progetti indifferibili" e il successivo comma 7 quater che destina ulteriori risorse al suddetto Fondo riservando 900 milioni di euro agli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR;
Viste le specifiche disposizioni di cui all'articolo 26, commi 2 e 3, del citato decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 luglio 2022 che disciplina le modalità di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili;
Visto il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 e, in particolare, l'articolo 29 "Accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili"; Considerato che in base a quanto disposto dal MEF, nel secondo Decreto attuativo del 1° agosto 2022, "gli adempimenti stabiliti per ciascuno dei primi tre trimestri del 2022 dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021 possono essere realizzati entro il rispettivo trimestre successivo, fermo restando il rispetto di tutti gli adempimenti relativi all'anno 2022 entro e non oltre il quarto trimestre del medesimo anno", i Responsabili degli interventi possono procedere ad aggiornare i prezzari degli interventi facendo richiesta al Soggetto Attuatore per il finanziamento dei maggiori costi eventualmente necessari a valere sul "Fondo per l'avvio dei progetti indifferibili", di cui al comma 7 dell'articolo 26 del D.L. 50/2022;
Vista la nota, prot. CGRTS-0021757, del 9/09/2022 del Commissario Straordinario per la Ricostruzione Sisma 2016 e della Struttura di Missione Sisma 2009 con cui, sulla base di quanto stabilito dal citato D.L.50/2022 sono state date informazioni circa le modalità di adeguamento dei prezzari degli interventi del PNC sisma 2016 e 2009;
Vista la nota a firma congiunta del Commissario straordinario sisma 2016 e del Capo della Struttura di missione sisma 2009, prot. CGRTS-0023456-P-28/09/2022, con cui sono state fornite indicazioni in ordine all'applicazione della norma suindicata per l'attuazione degli "Interventi per le aree del terremoto 2009 e 2016 a valere sul PNC - Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, ai sensi del DL n. 59/2021. Progetti PNC Misura A - DPCM 28 luglio 2022, Fondo per l'avvio delle opere indifferibili", nonché è stato assegnato il termine del 5 ottobre affinché ciascun soggetto Responsabile degli interventi comunicasse la volontà di avvalersi della preassegnazione della risorsa aggiuntiva del 15% dell'importo già assegnato o di fare domanda di accesso al "Fondo per l'avvio dei progetti indifferibili" o di procedere nell'attuazione dell'intervento sulla base delle risorse già assegnate;
Considerato che con la suddetta nota è stato richiesto a ciascun Responsabile di Intervento di comunicare entro il 5.10.2022 all'USR competente per territorio la volontà di avvalersi della preassegnazione della risorsa aggiuntiva del 15% dell'importo già assegnato (procedura semplificata) o di fare domanda di accesso al "Fondo per l'avvio dei progetti indifferibili" (procedura ordinaria) ovvero di procedere nell'attuazione dell'intervento sulla base delle risorse già assegnate;
Considerato che per gli Enti locali Responsabili di intervento che hanno presentato o presenteranno domanda di accesso al "Fondo per l'avvio dei progetti indifferibili", il Soggetto Attuatore, sentito l'Ente stesso, provvederà a revocare la preassegnazione del maggiore importo o, alternativamente a cancellare la domanda di accesso al Fondo;
Preso atto che nel termine suindicato sono pervenute le comunicazioni da parte degli enti locali Responsabili degli Interventi, agli atti del protocollo della struttura commissariale; Ritenuto necessario, ai fini sia attuativi che di monitoraggio e controllo degli interventi, procedere ad una ricognizione complessiva delle opzioni finanziarie esercitate dai soggetti responsabili degli interventi;
Acquisito, in data odierna, il parere del Mef sul quesito formulato dai Soggetti attuatori in merito all'interpretazione dell'art. 29 del decreto legge 144/2022, con nota prot. CGRTS-0025719-A20/10/2022;
Acquisita l'intesa in data 20 ottobre 2022 nella Cabina di coordinamento integrata dei Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria e del Coordinatore della Struttura di missione Consigliere Carlo Presenti con nota CGRTS-0025753-A-21/10/2022;
Dispone:
Modifiche all'ordinanza n. 37 del 13 ottobre 2022
1. L'intervento del comune di Barete di cui alla linea di intervento A2.1 - "PRUACS" - CUP C59J21034280001 il cui importo finanziato è di € 358.277,38, viene definanziato ed il relativo importo viene destinato ad un nuovo intervento denominato "Rifunzionalizzazione energetica dell'edificio sito in via Flaminia" - CUP C54H22000760001, a valere sulle risorse della linea di intervento A2.1, con soggetto attuatore la Struttura di missione Sisma 2009.
2. L'allegato sub 5) di cui all'ordinanza n. 37 del 13 ottobre 2022, è integrato dall'elenco di cui all'allegato sub 1) alla presente ordinanza.
Preassegnazione ai sensi dell'art. 29 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144
1. In attuazione dell'art. 29 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, tenendo conto delle comunicazioni acquisite dagli enti responsabili degli interventi del Piano complementare al PNRR per i territori del sisma 2009 e 2016, sono disposte le preassegnazioni dell'importo aggiuntivo del quindici per cento, come riportati nell'elenco allegato sub 2), alla presente ordinanza.
2. Resta comunque fermo che ai sensi di quanto previsto dal comma 2 del medesimo art. 29 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, per il quale "gli enti locali attuatori degli interventi di cui al comma 1 considerano come importo preassegnato a ciascun intervento, in aggiunta a quello attribuito con il provvedimento di assegnazione relativo a ciascun intervento, l'ammontare di risorse pari al 15 per cento dell'importo già assegnato dal predetto provvedimento. La preassegnazione delle risorse di cui al primo periodo costituisce titolo per l'accertamento delle risorse a bilancio. [...]", la preassegnazione dell'importo aggiuntivo del quindici per cento vale per ciascun ente locale Responsabile di interventi, fatto salvo l'aver presentato la domanda per l'accesso al Fondo per l'avvio delle opere indifferibili. In tale ultimo caso i Soggetti Attuatori porranno in essere quanto previsto dall'ultimo periodo del medesimo comma 2, per il quale "Qualora gli enti locali attuatori presentino la domanda di accesso al Fondo di cui al comma 1 con le procedure disciplinate dall'articolo 5 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022, l'amministrazione finanziatrice, sentito l'ente locale, provvede all'annullamento della preassegnazione di cui al secondo periodo o della domanda di accesso", secondo le indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.
3. Con successivo provvedimento, da adottare in base alle disposizioni impartite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2022 e di altre eventuali disposizioni attuative che saranno emanate, i Soggetti attuatori indicheranno le misure necessarie per l'assegnazione definitiva delle risorse e per il loro trasferimento. A tale ultimo fine i Soggetti attuatori provvederanno secondo le modalità previste dall'art. 1 dell'ordinanza PNC n. 17 del 14 aprile 2022.
4. La preassegnazione del 15%, di cui ai commi precedenti, è riconosciuta per le procedure di gara non ancora avviate nonché per le procedure di gara avviate ma non ancora aggiudicate, previa revoca e ripubblicazione del bando di gara, o del provvedimento di avvio della procedura di affidamento. Potrà inoltre essere riconosciuta per tutte le procedure di gara, anche già aggiudicate, a condizione che sia emanato un provvedimento normativo che ne autorizzi l'attuazione.
Efficacia
1. In considerazione della necessità di dare impulso alle attività connesse all'attuazione degli interventi unitari del Fondo complementare del PNRR, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle 4 regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).
2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'economia e delle Finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
3. L'ordinanza sarà altresì pubblicata sui siti istituzionali del Dipartimento Casa Italia e della Struttura tecnica di missione.
Il Commissario straordinario
GIOVANNI LEGNINI
Per le modifiche del presente allegato, si rimanda all'art. 2, comma 1, dell'O.P.C.M. 23 marzo 2023, n. 43.