
ASSESSORATO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 10 ottobre 2023, n. 1960
G.U.R.S. 20 ottobre 2023, n. 44
Disposizioni relative alla vendita di prodotti non editoriali da parte dei punti vendita esclusivi della filiera distributiva editoriale, così come definiti dal decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170.
L'ASSESSORE PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, coordinato con la legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale", e in modo particolare gli articoli del titolo I - misure urgenti per lo sviluppo, la crescita e la promozione della concorrenza e della competitività, per la tutela dei consumatori e per la liberalizzazione di settori produttivi;
VISTO il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 recante "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" in materia di liberalizzazione e di semplificazione del mercato dei servizi;
VISTO, in particolare, l'articolo 10 del d.lgs. n. 59/2010 il quale prevede che "l'accesso e l'esercizio delle attività di servizi costituiscono espressione della libertà di iniziativa economica e non possono essere sottoposti a limitazioni non giustificate o discriminatorie";
VISTA la circolare del Ministero dello sviluppo economico del 6 maggio 2010 n. 2635/c con la quale lo stesso Ministero ha esplicitato che l'obiettivo prioritario della Direttiva 2006/123/CE è quello di eliminare le barriere allo sviluppo del settore del mercato dei servizi, favorendo, attraverso la semplificazione normativa e amministrativa della regolamentazione, l'accesso e lo svolgimento delle attività di servizio, senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli che non siano giustificati da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza, sanità pubblica o tutela dell'ambiente, in conformità e nel rispetto dei principi di non discriminazione, necessità, proporzionalità;
VISTO il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dell'articolo 1, comma 1 della legge 22 dicembre 2011, n. 214 con il quale sono state emanate "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici";
VISTO, in particolare, l'articolo 31, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 con il quale si stabilisce che "Secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali";
VISTO, altresì, l'articolo 34, comma 2 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 secondo cui "La disciplina delle attività economiche è improntata al principio di libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento, fatte salve le esigenze imperative di interesse generale, costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento comunitario, che possono giustificare l'introduzione di previ atti amministrativi di assenso o autorizzazione o di controllo, nel rispetto del principio di proporzionalità";
VISTO il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 con il quale sono state emanate "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività";
VISTO, in particolare, l'articolo 1 del succitato decreto legge n. 1/2012 con il quale "(...) in attuazione del principio di libertà di iniziativa economica sancito dall'art. 41 della Costituzione e del principio di concorrenza sancito dal Trattato dell'Unione Europea, sono abrogate "(...) a) le norme che prevedono limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell'amministrazione comunque denominati per l'avvio di un'attività economica non giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità; b) le norme che pongono divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati o non proporzionali alle finalità pubbliche perseguite, nonché le disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale (...), che pongono limiti, programmi e controlli non ragionevoli, ovvero non adeguati, ovvero non proporzionati rispetto alle finalità pubbliche dichiarate e che in particolare impediscono, condizionano o ritardano l'avvio di nuove attività economiche o l'ingresso di nuovi operatori economici ponendo un trattamento differenziato rispetto agli operatori già presenti sul mercato, operanti in contesti e condizioni analoghi, ovvero impediscono, limitano o condizionano l'offerta di prodotti e servizi al consumatore, nel tempo nello spazio o nelle modalità, ovvero alterano le condizioni di piena concorrenza tra gli operatori economici oppure limitano o condizionano le tutele dei consumatori nei loro confronti.";
VISTO il decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 di "Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'art. 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108";
VISTI, in particolare, gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 con i quali il sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica si articola, su tutto il territorio nazionale, in punti vendita esclusivi e non esclusivi;
VISTO, altresì, l'articolo 6 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 con il quale sono stati previsti i "Piani comunali di localizzazione dei punti esclusivi di vendita";
VISTE le molteplici decisioni assunte dalla giurisprudenza amministrativa in tema di liberalizzazione della vendita di giornali, quotidiani e periodici, manifestando l'opinione secondo cui l'attuale quadro normativo consente di ritenere che non siano più vigenti i limiti derivanti dalla pianificazione locale e dal conseguente contingentamento della rete commerciale;
VISTO il decreto assessoriale n. 1911 del 23 giugno 2016 con il quale, in forza della normativa sulle liberalizzazioni e della relativa giurisprudenza, ha abrogato il decreto assessoriale 13 novembre 2002 recante "Nuove direttive per la predisposizione dei piani comunali di localizzazione dei punti ottimali di vendita di giornali quotidiani e periodici" e nel contempo ha stabilito che l'esercizio dell'attività di vendita di giornali, quotidiani e periodici è soggetta alle disposizioni di cui alla legge regionale 1999, n. 28, nonché alle disposizioni regionali, statali e comunitarie in materia di liberalizzazione delle attività imprenditoriali;
VISTA la legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, recante la "Riforma della disciplina del commercio";
VISTO l'articolo 27 della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 il quale prevede che "Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)".
CONSIDERATO che l'incremento della diffusione dei quotidiani online, ha provocato agli esercenti titolari di punti vendita esclusivi un notevole nocumento dovuto principalmente al cambio di abitudine dei lettori, con la conseguente riduzione della vendita di copie cartacee.
CONSIDERATO, altresì, che nella maggior parte dei casi l'attività dei punti vendita esclusivi costituisce per gli esercenti l'unica fonte di sostentamento economico, che per le motivazioni ivi descritte ha subito negli anni un forte decremento e che, conseguentemente, occorre prevedere una evoluzione commerciale degli stessi punti vendita consentendo la vendita di ulteriori prodotti non editoriali.
RITENUTO, pertanto, di dovere provvedere in merito, regolamentando la materia alla luce anche delle innovazioni legislative intervenute nel tempo;
Decreta:
Disposizioni generali
1. La Regione Siciliana, nel rispetto dei principi stabiliti dall'articolo 21 della Costituzione disciplina la diffusione della stampa quotidiana e periodica, garantendo la salvaguardia dei motivi imperativi di interesse generale connessi alla promozione dell'informazione e del pluralismo informativo e il diritto dei cittadini di accedere a un'informazione pluralista.
2. La Regione Siciliana, per le finalità di cui al comma 1, promuove altresì la modernizzazione e lo sviluppo tecnologico della filiera distributiva editoriale, anche attraverso la riqualificazione strutturale e tecnologica dei punti vendita.
Definizione del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica
1. Il sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica si articola, su tutto il territorio regionale, in punti vendita esclusivi e in punti vendita non esclusivi, così come definite dal decreto legislativo 24 aprile 2001 n. 170.
Esercizio dell'attività
1. Fermo restando l'obbligo della vendita di giornali, quotidiani e periodici, assicurando parità di trattamento nella vendita delle pubblicazioni, i punti vendita esclusivi, nel rispetto delle disposizioni della vigente normativa, possono destinare una parte della superficie di vendita:
- alla vendita di prodotti non alimentari;
- alla vendita di prodotti alimentari;
- alla vendita tramite apparecchi automatici;
- alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
2. Per la vendita di pastigliaggi confezionati, delle bevande preconfezionate e preimbottigliate, con esclusione del latte e dei suoi derivati e delle bevande alcoliche e superalcoliche, non è richiesto il requisito professionale di cui all'art. 71, comma 6, del d.lgs 59/2010.
3. I punti vendita esclusivi possono svolgere qualsivoglia attività di servizio a favore di soggetti privati e pubblici nel rispetto della normativa vigente.
4. I punti vendita esclusivi possono esporre pubblicità propria o di terzi nel rispetto delle disposizioni comunali vigenti in materia di impianti pubblicitari.
5. La concessione di suolo pubblico rilasciata per la vendita di quotidiani e periodici si intende validamente rilasciata anche per l'esercizio di tutte le altre attività consentite, ivi compresa la vendita dei prodotti non editoriali.
Pubblicazione ed entrata in vigore
1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e ai sensi dell'art. 68, comma 4 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21 sarà inoltre pubblicato nel sito internet istituzionale della Regione Siciliana.
Palermo, 10 ottobre 2023.
TAMAJO