
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2083 DELLA COMMISSIONE, 26 settembre 2023
G.U.U.E. 29 settembre 2023, n. L 241
Regolamento che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2021/2167 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli che devono essere usati dagli enti creditizi per la trasmissione agli acquirenti di informazioni sulle esposizioni creditizie nel portafoglio bancario. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 19 ottobre 2023
Applicabile dal: 19 ottobre 2023
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva (UE) 2021/2167 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
1) Prima di acquistare contratti di credito deteriorati, i potenziali acquirenti dovrebbero avere accesso a informazioni granulari a livello di singolo contratto di credito, riguardanti il contratto di credito deteriorato stesso, la controparte, le garanzie reali, le garanzie, le procedure legali e di esecuzione e la cronologia dei recuperi e dei rimborsi antecedenti. La standardizzazione di tali informazioni mediante modelli, campi di dati, definizioni e caratteristiche comuni dovrebbe agevolare la vendita di contratti di credito deteriorati sui mercati secondari e ridurre le barriere all'ingresso dei piccoli enti creditizi e dei piccoli investitori che desiderano concludere operazioni relative a contratti di credito deteriorati.
2) Gli enti creditizi dovrebbero utilizzare modelli di dati sulle operazioni per i contratti di credito deteriorati quando vendono o trasferiscono contratti di credito deteriorati che sono inclusi in un portafoglio di vendita o trasferimento, al fine di fornire ai potenziali acquirenti tutte le informazioni necessarie che consentano loro di determinare correttamente il valore dei diritti del creditore derivanti dal contratto di credito deteriorato, o del contratto di credito deteriorato stesso, e la probabilità di recupero del valore. L'applicazione di tali modelli di dati ai contratti di credito ridurrebbe inoltre le asimmetrie informative tra i potenziali acquirenti e i venditori dei contratti di credito, contribuendo in tal modo allo sviluppo di un mercato secondario funzionante nell'Unione. Gli enti creditizi dovrebbero utilizzare i modelli per le vendite o i trasferimenti di quei contratti di credito che comportano il cambiamento del finanziatore ufficiale del contratto di credito in questione.
3) Al fine di fornire ai potenziali acquirenti tutte le informazioni necessarie per prendere una decisione informata, gli enti creditizi dovrebbero utilizzare modelli di dati sulle operazioni per i trasferimenti di contratti di credito deteriorati, compresi i trasferimenti ad altri enti creditizi. I modelli di dati dovrebbero essere proporzionati alla natura e all'entità dei crediti e dei portafogli creditizi. L'obbligo dovrebbe pertanto applicarsi unicamente ai trasferimenti di contratti di credito deteriorati e non dovrebbe riguardare le operazioni complesse in cui contratti di credito deteriorati sono inclusi come parte di tali operazioni. Gli enti creditizi non dovrebbero utilizzare tali modelli in caso di operazioni complesse, quando sono venduti o trasferiti altri tipi di contratti, tra cui credit default swap, total return swap e altri contratti derivati, contratti assicurativi e contratti di sub-partecipazione in relazione a contratti di credito deteriorati, o per i trasferimenti di contratti di credito deteriorati in forza dei predetti contratti.
4) Per lo stesso motivo gli enti creditizi non dovrebbero utilizzare i modelli di dati sulle operazioni per i contratti di credito né per vendite o trasferimenti di valori mobiliari, di derivati o di altri strumenti finanziari che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), per operazioni di finanziamento tramite titoli diverse dai finanziamenti con margini, quali definiti all'articolo 3, punto 10), del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), né per operazioni di leasing finanziario o altre operazioni di leasing di beni mobili o immobili che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), né tanto meno per la vendita o il trasferimento di diritti derivanti da tali strumenti, operazioni o leasing.
5) Al fine di ridurre al minimo i costi di elaborazione per gli enti creditizi e gli acquirenti di crediti, come stabilito all'articolo 16, paragrafo 4, lettera d), della direttiva (UE) 2021/2167, gli enti creditizi non dovrebbero utilizzare i modelli di dati sulle operazioni per le cessioni di contratti di credito deteriorati mediante cartolarizzazione laddove si applichi il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e la comunicazione delle relative informazioni sia disciplinata dal regolamento delegato (UE) 2020/1224 della Commissione (6) e dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1225 della Commissione (7).
6) Per lo stesso motivo gli enti creditizi non dovrebbero utilizzare i modelli di dati sulle operazioni per i crediti deteriorati quando la vendita di tali crediti fa parte di vendite di succursali, di aree di attività o di vendite di portafogli dei clienti non limitate ai crediti deteriorati e ai trasferimenti di tali crediti nell'ambito di un'operazione di ristrutturazione in corso dell'ente creditizio che vende nel quadro di procedure di insolvenza, risoluzione o liquidazione.
7) Al fine di rispettare il principio di proporzionalità, i modelli di dati sulle operazioni per i contratti di credito deteriorati dovrebbero richiedere informazioni diverse a seconda della natura e dell'entità dei contratti di credito deteriorati e dovrebbero specificare i campi di dati che devono essere compilati o specificare i casi in cui la compilazione di determinati campi di dati non è obbligatoria. Per lo stesso motivo gli enti creditizi non dovrebbero essere obbligati a compilare tutti i campi di dati dei modelli di dati sulle operazioni per tutte le operazioni. Tali operazioni dovrebbero comportare la vendita o il trasferimento di: 1) un unico contratto di credito deteriorato, 2) diversi contratti di credito deteriorati collegati a un unico debitore, 3) contratti di credito deteriorati che fanno parte di linee di credito sindacate, 4) contratti di credito deteriorati collegati a un debitore domiciliato al di fuori dell'Unione, 5) contratti di credito deteriorati che sono stati acquisiti da un soggetto che non è un ente creditizio, in quanto in tali circostanze gli enti creditizi potrebbero non disporre di tutte le informazioni necessarie per completare tutti i campi di dati, 6) contratti di credito deteriorati conclusi con persone fisiche, nei casi in cui tali operazioni riguardano contratti di credito non garantiti di importo ridotto che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2008/48/CE. Lo stesso approccio dovrebbe applicarsi in caso di vendita o trasferimento di contratti di credito deteriorati tra enti creditizi appartenenti allo stesso gruppo.
8) Per consentire ai potenziali acquirenti di contratti di credito deteriorati di esercitare la due diligence finanziaria e di valutare i contratti di credito deteriorati prima di concludere un'operazione di compravendita e di impegnarsi rispetto a un prezzo specifico, gli enti creditizi dovrebbero fornire ai potenziali acquirenti tutte le informazioni necessarie in una fase sufficientemente precoce del processo di vendita. Tuttavia, tenuto conto del livello di dettaglio di tali informazioni e delle relative implicazioni in termini di riservatezza, gli enti creditizi dovrebbero fornire tali informazioni solo ai potenziali acquirenti che sono seriamente interessati ad acquistare i contratti di credito deteriorati in questione. Per motivi di protezione dei dati, gli enti creditizi dovrebbero essere autorizzati a fornire dati personali solo nei casi in cui sia necessario individuare le persone i cui contratti di credito sono deteriorati. Al trattamento dei dati personali nell'ambito del presente regolamento di esecuzione si applica il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (8).
9) Le informazioni necessarie ai potenziali acquirenti di contratti di credito deteriorati per esercitare la due diligence finanziaria ed effettuare la valutazione di tali contratti di credito possono contenere elementi che gli enti creditizi considerano riservati sulla base di obblighi giuridici di riservatezza o sulla base di considerazioni commerciali. Gli enti creditizi dovrebbero pertanto determinare quali campi di dati debbano essere considerati riservati e dovrebbero fare in modo che tutte le informazioni riservate siano condivise attraverso canali sicuri e solo dopo la conclusione di adeguati accordi di riservatezza tra l'ente creditizio e il potenziale acquirente. Tali canali sicuri possono consistere in sale dati virtuali elettroniche, istituite dagli enti creditizi per consentire ai potenziali acquirenti l'accesso alle informazioni necessarie. Gli enti creditizi dovrebbero provvedere affinché tali sale dati virtuali soddisfino le norme settoriali applicabili in materia di riservatezza e di sicurezza dei dati.
10) Per facilitare lo scambio di informazioni gli enti creditizi dovrebbero fornire le informazioni in formato elettronico e leggibile meccanicamente, a meno che gli enti creditizi e i potenziali acquirenti convengano diversamente. Qualora gli enti creditizi utilizzino piattaforme d'asta elettroniche o piattaforme per le operazioni elettroniche per organizzare il processo di vendita o trasferimento di contratti di credito deteriorati, tali piattaforme possono stabilire requisiti specifici per quanto riguarda il formato elettronico e leggibile meccanicamente.
11) Nell'ambito della negoziazione dell'operazione di vendita o trasferimento, gli enti creditizi possono concordare con i potenziali acquirenti di fornire informazioni aggiuntive sui contratti di credito deteriorati rispetto a quanto richiesto dai modelli di dati. A tal fine i modelli dovrebbero essere concepiti in modo da consentire di disporre di campi di dati aggiuntivi. Tali informazioni aggiuntive non dovrebbero di norma contenere dati personali aggiuntivi, nel rispetto del principio della minimizzazione dei dati e della protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita.
12) Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di attuazione che l'Autorità bancaria europea ha presentato alla Commissione. L'Autorità bancaria europea ha condotto consultazioni pubbliche sul progetto di norme tecniche di attuazione su cui si basa il presente regolamento, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha richiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario, istituito ai sensi dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (9).
13) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato sul presente regolamento di esecuzione e ha formulato il suo parere il 25 luglio 2023,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 438 dell'8.12.2021.
Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (rifusione) (GU L 173 del 12.6.2014).
Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337 del 23.12.2015).
Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio (GU L 133 del 22.5.2008).
Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (GU L 347 del 28.12.2017).
Regolamento delegato (UE) 2020/1224 della Commissione, del 16 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni e i dati sulle cartolarizzazioni che devono essere messi a disposizione dal cedente, dal promotore e dalla SSPE (GU L 289 del 3.9.2020).
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1225 della Commissione, del 29 ottobre 2019, che stabilisce le norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e i moduli standardizzati per la messa a disposizione delle informazioni e dei dati sulle cartolarizzazioni da parte del cedente, del promotore e della SSPE (GU L 289 del 3.9.2020).
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016).
Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010).
Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018).
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica alle vendite e ai trasferimenti da parte di enti creditizi stabiliti nell'Unione di contratti di credito classificati come esposizioni deteriorate a norma dell'articolo 47 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) che tali enti creditizi detengono nel loro portafoglio bancario anziché nel loro portafoglio di negoziazione quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 86), del regolamento (UE) n. 575/2013 e che soddisfano i criteri temporali di cui all'articolo 16, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2021/2167.
2. Il presente regolamento non si applica a:
a) vendite di contratti di credito deteriorati come parte di vendite di succursali, di aree di attività o vendite di portafogli dei clienti che non sono limitate ai contratti di credito deteriorati e ai trasferimenti di contratti di credito deteriorati nell'ambito di un'operazione di ristrutturazione in corso dell'ente creditizio che vende nel quadro di procedure di insolvenza, risoluzione o liquidazione;
b) vendite o trasferimenti di contratti di credito deteriorati mediante cartolarizzazione laddove si applichi il regolamento (UE) 2017/2402 e la comunicazione delle relative informazioni sia disciplinata dal regolamento delegato (UE) 2020/1224 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1225;
c) vendite o trasferimenti di contratti di credito deteriorati in forza di credit default swap, total return swap e altri contratti derivati, contratti di assicurazione e contratti di sub-partecipazione;
d) vendite o trasferimenti di contratti di credito deteriorati in forza di un contratto di garanzia finanziaria come definito all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) o di un'operazione che sarebbe un'operazione di finanziamento tramite titoli ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 139), del regolamento (UE) n. 575/2013.
Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013).
Direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria (GU L 168 del 27.6.2002).
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1) «acquirente»: un acquirente di crediti o un ente creditizio che riceve un contratto di credito deteriorato nell'ambito di un'operazione con un altro ente creditizio;
2) «controparte»: il debitore o il fornitore della protezione in relazione al contratto di credito deteriorato venduto o trasferito;
3) «fornitore della protezione»: il fornitore della protezione quale definito all'articolo 1, punto 13), del regolamento (UE) 2016/867 della Banca centrale europea (1);
4) «data limite»: la data di riferimento per la comunicazione di informazioni da parte degli enti creditizi;
5) «contratto di credito deteriorato»: un contratto di credito ai sensi dell'articolo 3, punto 13), della direttiva (UE) 2021/2167, classificato come esposizione deteriorata conformemente all'articolo 47 bis, paragrafo 3, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013.
Regolamento (UE) 2016/867 della Banca centrale europea, del 18 maggio 2016, sulla raccolta di dati granulari sul credito e sul rischio di credito (GU L 144 dell'1.6.2016).
Informazioni che devono essere fornite dagli enti creditizi
1. Per ciascun contratto di credito gli enti creditizi forniscono ai potenziali acquirenti le informazioni seguenti:
a) controparte, come indicato nel modello 1 dell'allegato I;
b) contratto di credito, come indicato nel modello 3 dell'allegato I;
c) garanzie reali, garanzie e azioni esecutive, come indicato nel modello 4.1 dell'allegato I;
d) garanzia ipotecaria, come indicato al modello 4.2 dell'allegato I;
e) cronologia della riscossione dei rimborsi, di cui al modello 5 dell'allegato I.
2. Gli enti creditizi forniscono le informazioni di cui al paragrafo 1 conformemente ai criteri e alle definizioni stabiliti nel glossario dei dati di cui all'allegato II e alle istruzioni di cui all'allegato III.
3. Per fornire le informazioni di cui al paragrafo 1, gli enti creditizi utilizzano la tabella delle relazioni di cui al modello 2 dell'allegato I, che indica le relazioni tra i campi di dati.
Granularità, completezza e accuratezza delle informazioni
1. Gli enti creditizi forniscono informazioni per tutti i campi di dati contrassegnati come obbligatori nel glossario dei dati di cui all'allegato II, a meno che tali campi di dati siano non applicabili in base ai criteri specificati nelle istruzioni di cui all'allegato III e ad eccezione delle informazioni riguardanti tutte le operazioni seguenti:
a) vendite o trasferimenti di un unico contratto di credito deteriorato o di contratti di credito deteriorati a un unico debitore;
b) vendite o trasferimenti di contratti di credito deteriorati che costituiscono linee di credito sindacate o che ne fanno parte;
c) vendite o trasferimenti di contratti di credito deteriorati in cui il debitore non è domiciliato nell'Unione o non ha una sede legale nell'Unione;
d) vendite o trasferimenti di contratti di credito deteriorati da parte di un ente creditizio a un'impresa appartenente allo stesso gruppo ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 138), del regolamento (UE) n. 575/2013;
e) vendite o trasferimenti di contratti di credito deteriorati che l'ente creditizio ha precedentemente acquisito da un soggetto diverso da un ente creditizio stabilito nell'Unione e soggetto ai requisiti del regolamento (UE) n. 575/2013;
f) vendite o trasferimenti di contratti di credito deteriorati non garantiti in cui il debitore è una persona fisica e nel caso in cui tali contratti di credito non rientrino nell'ambito di applicazione della direttiva 2008/48/CE.
2. Gli enti creditizi si adoperano in misura ragionevole per fornire le informazioni per i campi di dati non contrassegnati come obbligatori nel glossario dei dati di cui all'allegato II, fatta eccezione per le operazioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a f).
Procedure operative per la comunicazione delle informazioni
1. Gli enti creditizi forniscono ai potenziali acquirenti le informazioni specificate all'articolo 3 prima della conclusione di un contratto per la vendita o il trasferimento di un contratto di credito deteriorato, fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 2, lettera b).
2. Gli enti creditizi forniscono ai potenziali acquirenti le informazioni di cui all'articolo 3 in forma elettronica e leggibile meccanicamente, salvo diverso accordo tra l'ente creditizio e il potenziale acquirente.
Trattamento dei dati personali e delle informazioni riservate
1. Nel fornire le informazioni di cui all'articolo 3, gli enti creditizi individuano le informazioni che devono essere considerate riservate a norma del diritto dell'Unione applicabile in materia di riservatezza dei dati o di segreto bancario, o in base al proprio regolamento interno o alle pratiche di mercato, e garantiscono un'adeguata protezione di tali informazioni conformemente al diritto dell'Unione applicabile in materia di riservatezza dei dati o di segreto bancario.
2. Prima di fornire le informazioni di cui all'articolo 3, gli enti creditizi e i potenziali acquirenti:
a) concludono accordi di riservatezza redatti in conformità del diritto dell'Unione applicabile;
b) condividono i dati personali prima della conclusione di un contratto per il trasferimento o la vendita di contratti di credito deteriorati solo nella misura necessaria.
3. Per fornire le informazioni di cui all'articolo 3, gli enti creditizi utilizzano canali sicuri, comprese sale dati virtuali o mezzi elettronici analoghi.
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2023
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN
ALLEGATO III
Istruzioni per la compilazione dei modelli per le informazioni sui singoli crediti
Il presente allegato III contiene istruzioni per l'uso dei modelli di dati per i crediti deteriorati di cui all'allegato I e del glossario dei dati di cui all'allegato II. Le istruzioni si articolano in due parti. La parte 1 contiene istruzioni di carattere generale comprendenti i riferimenti, le convenzioni applicabili ai modelli e una spiegazione su come utilizzare il glossario dei dati. La parte 2 fornisce istruzioni specifiche in relazione ai modelli di dati.
PARTE 1
ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE
1. RIFERIMENTI
Per i modelli di dati relativi ai crediti deteriorati e per il glossario dei dati, oltre alle definizioni di cui all'articolo 2, si applicano le definizioni e le abbreviazioni indicate in appresso:
a) "credito": nei modelli di dati questo termine è utilizzato convenzionalmente per riferirsi ai "contratti di credito" quali definiti all'articolo 3, punto 13), della direttiva (UE) 2021/2167;
b) "credito garantito": credito per il quale è stata costituita una garanzia reale o sono state ricevute garanzie finanziarie, compresa la parte non garantita di un'esposizione parzialmente coperta o parzialmente garantita;
c) "immobile non residenziale": un immobile che produce reddito, esistente o in fase di realizzazione, esclusi gli immobili di edilizia popolare e gli immobili di proprietà degli utenti finali, come definito all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1224 della Commissione, del 16 ottobre 2019;
d) "immobile residenziale": un immobile disponibile a fini abitativi (compresi abitazioni o immobili acquistati a fini locativi) acquistato, costruito o rinnovato da una famiglia e che non è classificato come immobile non residenziale, come definito all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1224 della Commissione, del 16 ottobre 2019;
e) "IAS" o "IFRS": International Accounting Standards come definiti all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio;
f) "FINREP": i modelli per le informazioni finanziarie di cui all'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione;
g) "ANACREDIT": la banca dati comune relativa ai dati granulari analitici sul credito di cui al regolamento (UE) 2016/867 della Banca centrale europea.
2. GLOSSARIO DEI DATI
Il glossario dei dati, che è parte integrante dei modelli di dati, contiene tutte le informazioni sui campi di dati da fornire nei modelli di dati per i crediti deteriorati. Tali informazioni consentono agli enti creditizi e ai potenziali acquirenti di comprendere in che modo utilizzare/compilare ciascun campo di dati, nonché l'applicabilità di ciascun campo in relazione tanto al tipo di debitore quanto al tipo di credito. Il glossario dei dati contiene anche riferimenti agli atti giuridici dell'UE che utilizzano campi di dati simili.
Tramite il glossario dei dati gli enti creditizi sono in grado di individuare i dati disponibili internamente ai fini della valutazione delle operazioni relative ai crediti deteriorati e di confrontarli con il glossario dei dati. Nello specifico, il glossario dei dati contiene un elenco di tutti i campi di dati inclusi nei modelli di dati per i crediti deteriorati con le relative specifiche, tra cui:
a) il numero indice per ciascun campo di dati;
b) l'etichetta di ciascun campo di dati;
c) una descrizione delle informazioni che dovrebbero essere fornite in ciascun campo di dati;
d) il tipo di debitore cui si applica ciascun campo di dati, che comprende imprese, persone fisiche o entrambi;
e) il tipo di credito cui ciascun campo di dati è applicabile, che comprende i crediti garantiti oppure tutti i crediti (garantiti e non garantiti);
f) quali campi di dati sono contrassegnati come "obbligatori";
g) il tipo di campo, che può essere uno dei seguenti: "booleano", "scelta", "data (gg/mm/aaaa)", "alfanumerico", "percentuale" e "numero";
h) i riferimenti agli atti giuridici dell'UE che utilizzano campi di dati simili.
3. CONVENZIONI
Salvo indicazione contraria, nella colonna "descrizione" del glossario dei dati gli enti creditizi compilano tutti i campi di dati con i dati alla data limite.
Nel glossario dei dati la colonna "tipo di campo" indica la scelta degli attributi di formato per i campi "booleano", "scelta", "alfanumerico", "numero", "percentuale" e "data". Tuttavia le parti coinvolte nell'operazione possono convenire di utilizzare attributi di formato diversi.
Se il tipo di campo è "booleano", la scelta è "Sì" o "No".
Se il tipo di campo è "scelta", gli enti creditizi selezionano da un elenco l'opzione applicabile al campo di dati. Nel campo di scelta deve essere inserito il nome completo dell'opzione prescelta. Ad esempio, se il campo di scelta è "a) persona fisica", l'ente creditizio inserisce "persona fisica" nel modello di dati.
Se il tipo di campo è "alfanumerico", gli enti creditizi inseriscono testo libero in tale campo di dati. Il testo libero può consistere di simboli alfabetici e numerici o di una sequenza finita di caratteri.
Se il tipo di campo è "numero", gli enti creditizi inseriscono un numero espresso con due decimali. Salvo indicazione contraria del glossario dei dati, tutti i valori numerici sono espressi in cifre positive. Inoltre, se del caso, gli enti creditizi forniscono gli importi nella propria valuta.
Se il tipo di campo è "percentuale", gli enti creditizi inseriscono una percentuale espressa sotto forma di rapporto con due decimali.
Se il tipo di campo è "data", gli enti creditizi utilizzano il formato "gg/mm/aaaa".
4. CAMPI DI DATI OBBLIGATORI E INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Gli enti creditizi comunicano un valore per tutti i campi di dati contrassegnati nel glossario dei dati come obbligatori, tranne nel caso in cui tali dati non siano pertinenti per i criteri di sottoscrizione specificati nella descrizione del campo di dati o non siano pertinenti in relazione al tipo di debitore o al tipo di credito.
Per i campi di dati non contrassegnati come obbligatori nel glossario dei dati, gli enti creditizi si adoperano in misura ragionevole per fornire informazioni. Tuttavia, se tali dati non sono disponibili nel formato del modello, gli enti creditizi possono fornirli in un formato diverso o non fornire affatto tali dati.
Gli enti creditizi che concordano con un potenziale acquirente di fornire più informazioni di quelle richieste dal presente regolamento utilizzando il formato del modello aggiungono righe specificandone l'indice (1.xx.1; 3.xx; 4.xx; 5.xx) nel modello in questione e nel glossario dei dati. Per tali informazioni aggiuntive gli enti creditizi possono utilizzare come riferimento i modelli di dati dell'ABE sulle operazioni relative ai crediti deteriorati, versione 1.1 del 2018. Tali informazioni aggiuntive non dovrebbero di norma contenere dati personali aggiuntivi, nel rispetto del principio della minimizzazione dei dati e della protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita.
PARTE 2
ISTRUZIONI RELATIVE AI MODELLI
1. CONTROPARTE (modello 1)
Il modello 1 fornisce le informazioni necessarie per identificare la controparte che può assumere il ruolo di "debitore" o "fornitore della protezione" in relazione ai diversi contratti di credito. La controparte può, a sua volta, essere una persona fisica o un'impresa. Se la controparte è un'impresa, può far parte o meno di un gruppo di controparti. Il modello 1 riguarda inoltre alcune informazioni relative alle procedure di insolvenza o di ristrutturazione cui la controparte è soggetta. Gli enti creditizi forniscono ulteriori informazioni su eventuali procedimenti legali riguardanti uno specifico credito segnalato nel modello 3.
Gli enti creditizi forniscono le informazioni richieste dal modello 1 conformemente alle specifiche stabilite nel glossario dei dati di cui all'allegato II. Il modello 1 è collegato agli altri modelli mediante l'uso dell'identificativo della controparte, che è anche incluso nel modello 2. Gli enti creditizi possono fornire informazioni aggiuntive conformemente alla parte 1, "Istruzioni generali", sezione 4.
2. RELAZIONI (modelli 2.1; 2.2; 2.3; 2.4)
Il modello 2 mette in relazione il modello 1 con gli altri modelli utilizzando identificativi univoci applicati ad ogni controparte, credito, garanzia ipotecaria e protezione. Ai fini dell'identificazione del credito deteriorato oggetto di un'operazione di vendita o di trasferimento, gli enti creditizi specificano tali identificativi alla data limite.
Il modello 2.1 mostra la relazione tra debitori e crediti. A un debitore possono fare capo più crediti che sono identificati dai relativi identificativi del credito. A sua volta un credito può avere una o più controparti.
Il modello 2.2 mostra la relazione tra mutui ipotecari e protezioni (garanzie reali, garanzie). Un atto ipotecario può riguardare la costituzione di una o più garanzie reali, che a loro volta si riferiscono a uno o più crediti. D'altro canto, una garanzia reale può riferirsi a uno o più atti ipotecari.
Il modello 2.3 mostra la relazione tra crediti diversi dai mutui ipotecari e protezioni (garanzie reali, garanzie). Un credito può avere più garanzie reali e una garanzia reale può essere collegata a più crediti.
Il modello 2.4 mostra le relazioni tra la garanzia ricevuta e il corrispondente fornitore della protezione.
Gli enti creditizi forniscono le informazioni richieste dal modello 2 conformemente alle specifiche stabilite nel glossario dei dati di cui all'allegato II.
3. CREDITO (modello 3)
Il modello 3 fornisce informazioni sull'accordo contrattuale relativo al credito, compresi contratti di leasing e misure di concessione accordate. Inoltre il modello 3 contiene informazioni su eventuali procedimenti legali inerenti al credito, compresi, ad esempio, lo stato giuridico, lo stato di avanzamento del procedimento legale e la data di avvio del procedimento legale.
Gli enti creditizi forniscono le informazioni richieste dal modello 3 conformemente alle specifiche stabilite nel glossario dei dati di cui all'allegato II. Il modello 3 è collegato agli altri modelli mediante l'uso dell'identificativo del credito, che è anche incluso nel modello 2. Gli enti creditizi possono fornire informazioni aggiuntive conformemente alla parte 1 "Istruzioni generali", sezione 4.
4. GARANZIE REALI, GARANZIE E AZIONI ESECUTIVE (modelli 4.1; 4.2)
Il modello 4.1 fornisce informazioni sulle garanzie reali, comprese le garanzie reali immobiliari e mobiliari, e sulle garanzie che garantiscono un credito. Inoltre il modello contiene informazioni pertinenti su eventuali procedure di esecuzione applicabili.
Gli enti creditizi che sono locatari di un contratto di leasing forniscono informazioni sulle attività di leasing (ossia le attività consistenti nel diritto di utilizzo) rilevate nel loro bilancio conformemente ai principi contabili applicabili.
Gli enti creditizi forniscono inoltre il valore stimato più recente di eventuali garanzie reali prima o alla data limite. Il valore stimato più recente può essere calcolato internamente dall'ente creditizio o da un valutatore esterno. Gli enti creditizi forniscono l'ultima valutazione (interna o esterna), quando disponibile. Quando sono disponibili valutazioni sia interne che esterne, gli enti creditizi possono fornire al potenziale acquirente entrambi i valori con le relative date di valutazione.
In caso di garanzie ipotecarie, gli enti creditizi forniscono le informazioni relative a "importo del mutuo ipotecario", "grado del privilegio" e "credito di rango superiore" nel modello 4.2.
Gli enti creditizi forniscono le informazioni richieste dal modello 4 conformemente alle specifiche stabilite nel glossario dei dati di cui all'allegato II. I modelli 4.1 e 4.2 sono collegati agli altri modelli mediante l'uso dell'identificativo della protezione e dell'identificativo del mutuo ipotecario, che sono anche inclusi nel modello 2. Gli enti creditizi possono fornire informazioni aggiuntive conformemente alla parte 1 "Istruzioni generali", sezione 4.
5. CRONOLOGIA DELLA RISCOSSIONE DEI RIMBORSI (modello 5)
Il modello 5 fornisce informazioni sui dati storici relativi al rimborso di ciascun credito prima della data limite, compreso il caso in cui l'ente creditizio si sia avvalso di un agente di recupero esterno.
Gli enti creditizi aggregano il totale degli importi storici dei rimborsi mensili e presentano tali importi in colonne separate, coprendo un periodo minimo di 36 mesi prima della data limite.
Gli enti creditizi forniscono le informazioni richieste dal modello 5 conformemente alle specifiche stabilite nel glossario dei dati di cui all'allegato II. Il modello 5 è collegato agli altri modelli mediante l'uso dell'identificativo del credito, che è incluso anche nei modelli 2 e 3. Gli enti creditizi possono fornire informazioni aggiuntive conformemente alla parte 1 "Istruzioni generali", sezione 4. Gli enti creditizi possono fornire serie temporali più lunghe prima della data limite.