
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DECRETO 16 novembre 2023, n. 1480
- Allegato al Comunicato Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea pubblicato nella G.U.R.S. 1 dicembre 2023, n. 50
Calendario venatorio 2023-2024 - Ripresa attività venatoria.
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE
L'ASSESSORE
Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Vista la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la Legge Regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante: "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale" e successive modifiche e integrazioni;
Visto il comma 5 lett. a) dell'art. 22 della Legge regionale 1 settembre 1997 n. 33 e successive modifiche e integrazioni, che così recita:
"a) Il cacciatore ha diritto di accesso nell'ambito territoriale di caccia in cui ricade il comune di residenza; ha altresì accesso ad altri tre ambiti della Regione, secondo il criterio cronologico di presentazione delle relative istanze nel caso in cui non sia raggiunta in essi la densità massima di cui al comma 3; a parità cronologica, hanno la preferenza nell'ordine i parenti fino al secondo grado, i cacciatori residenti in ambiti territoriali contigui appartenenti alla stessa provincia, i cacciatori residenti in ambiti territoriali contigui appartenenti ad altre province. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste in sede di emanazione del calendario venatorio può consentire, ai cacciatori residenti nella Regione, l'effettuazione, nell'arco della stagione venatoria, con una partecipazione economica di lire 10.000 ad ambito, di un numero di giornate di caccia variabile tra i venti e i trenta destinate alla sola selvaggina migratoria, limitatamente a quattro ambiti territoriali di caccia della Regione, come stabilito dal calendario venatorio".
Visto in particolare il comma 1 dell'articolo 19 della L.r. 33 del 1 settembre 1997 che recita "l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste con le procedure di cui al comma 1 dell'articolo 18 determina le date di apertura e di chiusura dell'attività venatoria, nel rispetto dell'arco temporale compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 di gennaio dell'anno successivo", nonché il comma 1 bis che recita "I termini di cui al comma 1, lettere a), b) e c), possono essere modificati per determinate specie in relazione a situazioni ambientali, biologiche, climatiche e meteorologiche delle diverse realtà territoriali. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste autorizza tali modifiche previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica; i termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre e il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157";
Visto il rinvio all'art. 18 della Legge n. 157/1992, previsto dall'art. 2, comma 5, della Legge regionale n. 33/1997 e dall'art. 10 della Legge regionale n. 7/2001;
Considerato che a seguito dell'emanazione delle direttive 79/409/CEE - "Uccelli" e 92/43/CEE - "Habitat" è stata istituita la Rete Natura 2000, costituita da aree destinate alla conservazione della biodiversità, denominate Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Zone Speciali di Conservazione (ZSC) che hanno l'obiettivo di garantire il mantenimento e il ripristino di habitat e conservazione di specie particolarmente minacciate mediante specifiche misure di conservazione stabilite dagli stati membri;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 357 dell'8 settembre 1997 che disciplina le procedure per l'adozione delle misure previste dalla direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;
VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 e successive modifiche e integrazioni, che ha stabilito i Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione e a Zone di Protezione Speciale (ZPS);
Visto il Piano Regionale Faunistico Venatorio della Regione Siciliana, che costituisce unico strumento di pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale regionale e di ogni intervento per la tutela della fauna selvatica;
Sentito ai sensi dell'art. 18, co. 1, l.r. 33/1997 il Comitato Regionale Faunistico Venatorio nelle sedute del 19.4.2023 e del 21.6.2023;
Visto il parere dell'ISPRA prot. n. 32147 del 13.6.2023;
Preso atto che, in adempimento degli obblighi internazionali e comunitari, sono state istituite, lungo le rotte di migrazione, zone di protezione (parchi naturali, riserve naturali, oasi di protezione, Siti Natura 2000, etc.);
Preso atto che, sotto il complessivo grado protezionistico assicurato alla fauna selvatica, è stato attuato il Piano Regionale dei Parchi e delle Riserve Naturali;
Considerato che nella Regione Siciliana, con Decreto n. 46/GAB del 21 febbraio 2005 dell'Assessorato Regionale per il Territorio e l'Ambiente (ARTA), sono stati istituiti n. 204 Siti di Importanza Comunitaria (SIC), n. 15 Zone di Protezione Speciale (ZPS) e n. 14 aree contestualmente SIC e ZPS, per un totale di 233 aree e che successivamente il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con Decreto del 2 agosto 2010 (Supplemento ordinario n. 205 alla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2010), ha riportato per la Sicilia n. 217 SIC dei n. 218 SIC precedentemente identificati con il Decreto ARTA del 21.02.2005 n. 46 e del 05.5.2006, escludendo il SIC ITA090025 "Invaso di Lentini";
Visto il decreto n. 442/2012 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Ambiente, di espressione parere motivato positivo circa la compatibilità ambientale della Proposta di Piano Regionale faunistico venatorio e ss.mm.ii.;
Visto il Decreto Presidenziale n. 9 del 5 aprile 2022 recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge Regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3 della Legge Regionale 17 marzo 2016, n. 3";
Visto il D.A. n. 31/GAB del 26.6.2023 con il quale è stato emanato il Calendario Venatorio 2023-2024;
Visto il D.A. n. 1092 SRT-S3 del 14.9.2023 con il quale è stato integrato il Calendario Venatorio 2023-2024 con le modalità di prelievo venatorio del Coniglio selvatico per i diversi ambiti territoriali;
Visto il D.A. n. 1095 SRT-S3 del 16.9.2023 con il quale è stato modificato il D.A. n. 1092 del 14.9.2023;
Visti i Decreti Assessoriali n. 1116 del 20.9.2023, n. 1117 del 20.9.2023, n. 1118 del 20.9.2023, n. 1119 del 20.9.2023, n. 1120 del 20.9.2023, n. 1122 del 20.9.2023, n. 1123 del 20.9.2023, n. 1124 del 20.9.2023 con i quali è stata regolamentata l'attività venatoria nei Siti Natura 2000;
Visto il D.A. n. 1153 SRT-S3 del 22.9.2023 di ottemperanza a quanto statuito dal TAR Sicilia Sezione Terza con Ordinanza Collegiale n. 512 del 21.9.2023;
Visto il D.A. 1291 SRT-S3 del 18.10.2023 con il quale è stato regolamentato il prelievo venatorio sperimentale della Lepre italica, per la stagione venatoria 2023-2024;
Vista l'Ordinanza n. 365/2023 del 10.11.2023 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana che ha sospeso integralmente l'efficacia del Calendario Venatorio 2023-2024 emanato con D.A. n. 31/GAB del 26.6.2023;
Visto il D.A. n. 1422 del 13.11.2023 con il quale, in ottemperanza all'ordinanza n. 365/2023 del 10.11.2023 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, è stata sospesa con gli articoli 2, 3, 4 e 5 l'attività venatoria nel territorio della Regione Siciliana;
Vista la nota n. 106432 del 15.11.2023, con la quale si è relazionato all'Avvocatura dello Stato, al fine di ottemperare interamente a quanto ordinato dal CGARS, ed in particolare sul pronunciamento in merito ai punti a) e c) dell'istanza del 18.8.2023 del WWF Sicilia;
Vista la nota n. 106498 del 15.11.2023 con la quale è stata trasmessa al WWF Sicilia la citata nota n. 106432 del 15.11.2023 con cui si è dato adempimento all'ordinanza del CGARS n. 365/2023 del 10.11.2023;
Considerato che l'Amministrazione ha attivato azioni di verifica delle condizioni di salute delle popolazioni selvatiche nel territorio regionale, prima e dopo la fase meteo climatica critica, in ossequio al principio di precauzione;
Considerato che, in particolare, in tutti gli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) regionali, in occasione del censimento della specie stanziale Coniglio selvatico, è stata realizzato, nel periodo compreso tra la fine di luglio e la prima metà del mese di agosto, in concomitanza con il periodo critico dal punto di vista meteo-climatico e per gli incendi sviluppatisi nell'isola, uno studio coordinato dal Prof. Mario Lo Valvo del Dipartimento STEBICEF dell'Università degli Studi di Palermo, che ha permesso di fare una "fotografia" delle condizioni delle popolazioni dei selvatici in Sicilia durante e successivamente al periodo critico dal punto di vista climatico e agli incendi, e non ha evidenziato alcuna criticità conseguente alla situazione meteo climatica per la specie in oggetto;
Considerato che il Report Ottobre 2023, relativo ai risultati del monitoraggio della Lepre Italica, altra specie stanziale di pregio dell'Isola, effettuato dalla Regione Siciliana nel periodo di ottobre al fine di definire un piano di prelievo sperimentale della Lepre Italica nel territorio regionale nell'ambito del progetto "Verso il prelievo venatorio sostenibile della Lepre Italica (Lepus corsicanus) in Sicilia: buone pratiche e azioni di monitoraggio", proposto dalla FIDC ed approvato dall'ISPRA, in collaborazione con l'Università degli Studi di Palermo, non ha evidenziato alcuna criticità conseguente alla situazione meteo climatica per la specie in oggetto;
Considerato che il Calendario Venatorio 2023-2024 ha previsto espressamente il divieto assoluto di caccia per tutte le zone percorse da incendi salvo alcune eccezioni previste dall'art. 15 del CV afferenti le stoppie, gli incolti e gli erbai, che sono da mettere in stretta relazione con le antiche pratiche agricole del "debbio" per favorire le coltivazioni o i pascoli e che non possono essere in alcun modo accostate a fenomeni incendiari;
Considerato che l'art. 16, lettera d) dello stesso CV 2023-2024 prevede che l'attività venatoria sia comunque vietata nelle aree interessate da incendi, cosi come previsto dal comma 1, lett. i) dell'art. 21 della l.r. 1 settembre 1997 n. 33 e ss.mm.ii., nonché dall'art. 10, comma 1 della Legge n. 353/2000 e, comunque, in tutte le aree percorse dal fuoco;
Considerato che, nel periodo attuale, il prelievo venatorio è rivolto soprattutto a specie ornitiche migratorie che sono appena giunte nell'isola o si apprestano a raggiungerla. Se le stesse non trovassero condizioni ambientali ottimali, anziché fermarsi in Sicilia proseguirebbero il loro viaggio verso territori più ospitali. Per tali specie, quali i turdidi, gli acquatici e gli scolopacidi, che provengono dal Nord - Nord/Est dell'Europa, non può ravvisarsi alcuna incompatibilità con l'attività venatoria prevista nel CV 2023-2024;
Considerato che tutte le suddette specie, come specificato nel CV e riportato dallo stesso ISPRA e/o verificato da monitoraggi a livello regionale (Beccaccia), sono in buono stato di conservazione e nessuna di esse può aver subito alcun nocumento dalla situazione ambientale, climatica ed ecologica che ha caratterizzato la Sicilia nei mesi scorsi, anche perché nessuna di esse si riproduce in Sicilia, ma nei luoghi di provenienza;
Considerato che quanto alle altre specie oggetto di prelievo venatorio nel periodo novembre - gennaio 2024:
Cinghiale (Sus scrofa): il C.V. 2023-2024 ha previsto il prelievo della specie fino al 31 gennaio 2024 anche in forza del parere favorevole dell'ISPRA che ha addirittura esortato la Regione Siciliana oltre che ad "impegnarsi puntualmente nell'attuazione delle misure previste dal PRIU" a "continuare le attività già pianificate ai fini della riduzione degli impatti causati dalla specie", intensificandone quindi il prelievo. Al contrario, quindi, l'interruzione dell'attività venatoria nei confronti del cinghiale risulta in netto contrasto con quanto si è reso necessario a seguito dell'entrata in Italia della Peste Suina Africana (PSA) e con il D.L. n. 9 del 17.02.2022 "Misure urgenti per arrestare la diffusione della PSA" (convertito in Legge n. 29 del 07.4.2022), con il quale è stato disposto, tra l'altro, che tutte le Regioni italiane adottino un Piano Regionale di Interventi Urgenti (PRIU) per la gestione, il controllo e l'eradicazione della malattia nei suini di allevamento e nella specie Cinghiale (Sus scrofa);
Lepre (Lepus corsicanus): la caccia rimane chiusa: la specie è oggetto solo di prelievo sperimentale in forza del progetto sopra richiamato, fino al 30.11.2023, solo in alcuni ATC e solo da monitoratori formati ed espressamente autorizzati;
Volpe (Vulpes vulpes): la specie oltre a godere di ottimo stato di conservazione, anche come rilevato durante i monitoraggi eseguiti per il Coniglio e i censimenti sulla Lepre di ottobre, è oggetto di specifica regolamentazione;
Colombaccio (Columba palumbus): specie migratrice che gode di ottimo stato di conservazione come confermato dall'ISPRA, inerenti contingenti provenienti da altri Paesi Europei, per i quali valgono le considerazioni già espresse per le specie ornitiche migratorie;
Allodola (Alauda arvensis): specie anch'essa migratrice per la quale la caccia è stata consentita solo dal 1 ottobre e fino al 31 dicembre con limitazioni di carniere;
Merlo (Turdus merula): specie anch'essa migratrice la cui caccia è stata consentita solo dal 1 ottobre e fino al 1 dicembre;
Considerato che l'Amministrazione ha messo in atto le verifiche sull'effettivo stato di salute della fauna selvatica nel territorio regionale che hanno portato alla decisione di non inibire l'attività venatoria per la stagione 2023-2024. Inoltre, per nessuna delle suddette specie, sia migratorie che stanziali, esiste in Sicilia alcun pericolo di estinzione conseguente agli eventi meteo-climatici relativi al periodo luglio-ottobre 2023;
Vista la nota n. 105957 del 14.11.2023 con la quale si è richiesto il potenziamento dei servizi agli enti preposti all'attività di vigilanza venatoria e antibracconaggio;
Ritenuto di avere ottemperato a quanto richiesto nell'ordinanza n. 365/2023 del 10.11.2023 del CGARS;
Ritenuto di dovere integrare il decreto assessoriale 26 giugno 2023, n. 31/GAB;
Ritenuto di dover sostituire integralmente il decreto assessoriale 16 novembre 2023, n. 1461 SRT-S3;
Ritenuto di dover revocare il D.A. n. 1422 del 13.11.2023;
Visto l'articolo 68 della l.r. 12 agosto 2014, n. 21 e ss.mm.ii., concernente l'obbligo di pubblicazione dei decreti dirigenziali nel sito web della Regione Siciliana;
Decreta:
Il decreto assessoriale 16 novembre 2023, n. 1461 SRT-S3, è sostituito integralmente dal presente decreto.
Il decreto assessoriale 26 giugno 2023, n. 31/GAB di approvazione dell'esercizio venatorio di cui al Calendario Venatorio 2023-2024, modificato con D.A. n. 1153 SRT-S3 del 22.9.2023, in ottemperanza a quanto statuito dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia Sezione, con Ordinanza Collegiale n. 512 del 21/09/2023, è integrato dal presente decreto.
L'esercizio venatorio di cui ai Decreti Assessoriali: n. 1116 del 20.9.2023; n. 1117 del 20.9.2023; n. 1118 del 20.9.2023; n. 1119 del 20.9.2023; n. 1120 del 20.9.2023; n. 1122 del 20.9.2023; n. 1123 del 20.9.2023; n. 1124 del 20.9.2023 di regolamentazione dell'esercizio venatorio nei Siti Natura 2000; n. 1092 SRT-S3 del 14.9.2023 e n. 1095 SRT-S3 del 16.9.2023 di regolamentazione del prelievo venatorio del Coniglio selvatico per la stagione venatoria 2023-2024; n. 1291 SRT-S3 del 18.10.2023 con il quale è stato regolamentato il prelievo venatorio sperimentale della Lepre italica per la stagione venatoria 2023-2024 - è autorizzato ai sensi del decreto assessoriale 26 giugno 2023, n. 31/GAB, come successivamente modificato e come integrato dal presente decreto. La disciplina venatoria rimane complessivamente invariata.
Il presente provvedimento trova immediata applicazione dalla data di pubblicazione sul sito web dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea.
Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito web dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea ai sensi dell'art. 68 della L.r. 12.8.2014 n. 21 e ss.mm.ii..
Palermo, 16 novembre 2023
L'Assessore
SAMMARTINO