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ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'

DECRETO 1 dicembre 2023, n. 56

G.U.R.S. 15 dicembre 2023, n. 52

Approvazione dello schema di Accordo tra la Centrale di committenza qualificata e le Stazioni appaltanti non qualificate.

L'ASSESSORE PER LE INFRASTRUTTURE E LA MOBILITA'

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTA la L.R. 8 luglio 1977, n. 47 "Norme in materia di bilancio e contabilità della regione Siciliana" e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 16 dicembre 2008 n. 9 [N.d.R. recte: L.R. 16 dicembre 2008 n. 19] e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R.S. 18 gennaio 2013 n. 6;

VISTA la L.R. 16 dicembre 2008, n. 19 recante le "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

VISTA la legge L.R. 15 maggio 2000, n. 10;

VISTO l'art. 4 della L.R. 12/07/2011 n. 12 e ss.mm.ii. che ha istituito, nell'ambito dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, il Dipartimento Regionale Tecnico;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 777/Area 1^/ S.G. del 15 novembre 2022, con il quale l'On. Alessandro Aricò è stato nominato Assessore regionale, con preposizione all'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità;

VISTA la L.R. n. 12 del 12 ottobre 2023 che modifica la L.R. n. 12 /2011 e di recepimento del Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

VISTA la L.R. del 07/05/2015 n. 9, ed in particolare l'art. 49 comma 1, con il quale si dispone una rimodulazione organizzativa dei Dipartimenti Regionali;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 14 giugno 2016, n. 12 recante il "Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge Regionale del 16 dicembre 2008, n. 19, Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'art. 49, comma 1, della Legge Regionale del 7 maggio 2015, n. 9. Modifiche del Decreto del Presidente della Regione Siciliana 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R.S. 27 giugno 2019 n. 12 recante: "Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. 16 dicembre 2008 n. 19 - Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali di cui all'art. 13, comma 3 della L.R. 17 marzo 2016 n. 3 modifica del D.P.R.S. 18 gennaio 2013 n. 6 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Presidenziale 5 aprile 2022 n. 9 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 9 [N.d.R. recte: legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19] - rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art. 13, comma 3 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3";

VISTO il D.P. R.S. n. 448 del 13 febbraio 2023 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 88 del 10 febbraio 2023, è stato conferito all'ing. Duilio Alongi l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;

VISTA la Legge di contabilità generale dello Stato ed il relativo Regolamento di esecuzione approvati rispettivamente con R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e R.D. 25 maggio 1924, n. 827 [N.d.R. recte: R.D. 23 maggio 1924, n. 827] e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, riguardante "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana";

VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti locali";

VISTO l'articolo 11 della L.R. 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2015, la Regione Siciliana, applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11;

VISTO l'articolo 2 della L.R. n. 32/2015 con il quale viene stabilito che "In applicazione di quanto previsto dall'articolo 79 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni e fino all'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall'articolo 11, comma 1, della L.R. 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all'Amministrazione regionale le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n. 3/2015";

VISTA la L.R. 22 febbraio 2023, n. 2 "Legge di stabilità regionale 2023-2025";

VISTA la L.R. 22 febbraio 2023, n. 3 "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2023-2025";

VISTA la Legge 07 agosto 1990 n. 241;

VISTO il D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 nuovo Codice dei contratti pubblici ed i relativi allegati;

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii., per le disposizioni ancora in vigore, e le relative linee guida dell'ANAC;

VISTO il Regolamento di esecuzione D.P.R. n. 207 del 05 ottobre 2010 per le parti ancora vigenti;

VISTO il D.P.R. 06 giugno 2001 n. 380 - T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;

VISTA la Legge n. 108 del 29 luglio 2021 di conversione con modificazioni del Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, inerente Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;

VISTO che il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, secondo quanto stabilito dall'art. 229, è entrato in vigore, con i relativi allegati, il 1° aprile 2023 e che le sue disposizioni, unitamente agli allegati, hanno acquistato efficacia a decorrere dal 1° luglio 2023;

VISTO che l'art. 62, comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023 stabilisce che tutte le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori;

VISTO che il comma 2 del suddetto art. 62 prevede che, per effettuare le procedure di importo superiore alle suddette soglie, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi e per gli effetti di cui l'articolo 63 e dell'allegato II.4 del D. Lgs. n. 36/2023;

VISTO che ai sensi dell'art. 225, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023, il requisito di qualificazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) e all'articolo 6, comma 1, lettera c), dell'allegato II.4 è richiesto a decorrere dal 1° gennaio 2024;

VISTO l'art. 1, lett. i, dell'allegato I.1 del D. Lgs. n. 36/2023 definisce la Centrale di Committenza come "una stazione appaltante o ente concedente che fornisce attività di centralizzazione delle committenze in favore di altre stazioni appaltanti o enti concedenti e, se del caso, attività di supporto all'attività di committenza";

VISTO che la Regione Siciliana è riconosciuta quale Soggetto aggregatore di diritto ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'art. 63 del D. lgs n. 36/2023;

VISTO che l'art. 62, comma 9 del D. Lgs. n. 36/2023 stabilisce la possibilità di ricorrere alla stazione appaltante qualificata o alla centrale di committenza qualificata mediante la formalizzazione di un "accordo ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ovvero ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o mediante altra modalità disciplinante i rapporti in funzione della natura giuridica della centrale di committenza";

VISTO che l'art. 9 della Legge Regionale n. 12/2011 e ss.mm.ii., come in ultimo modificata dalla Legge Regionale n. 12/2023, prevede che la Centrale unica di committenza regionale dei contratti pubblici è articolata - secondo quanto previsto al comma 3 lettere a) e b) - a seconda che siano affidati lavori e servizi di architettura e ingegneria o vengano acquisiti beni e servizi;

VISTO che l'art. 9 comma 3 lettera a) della L.R. n. 12/2011 e ss.mm.ii. come in ultimo modificata dalla L.R. 12/2023 dispone che la Centrale unica di committenza regionale dei contratti pubblici, per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria e di lavori, è costituita dall'Assessorato regionale delle Infrastrutture e della mobilità - Dipartimento Regionale Tecnico che si avvale delle proprie strutture;

VISTO che l'art. 15 della L. n. 241/90, come recepito nella Regione Siciliana con Legge Regionale n. 7/2019, sancisce la facoltà per le Amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

CONSIDERATO che l'Accordo di collaborazione ex art. 15 L. n. 241/1990 presuppone un apporto paritetico dei soggetti pubblici coinvolti che collaborano nel perseguire obiettivi comuni di interesse pubblico;

RITENUTO di dover provvedere a delineare lo schema di accordo da sottoscrivere tra la Centrale unica di committenza regionale dei contratti pubblici e le stazioni appaltanti non qualificate per l'affidamento di lavori e/o di servizi di architettura e ingegneria;

Decreta:

Art. 1

Quanto esposto in preambolo costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Si approva lo schema di accordo da sottoscrivere tra la Centrale unica di committenza regionale dei contratti pubblici e le stazioni appaltanti non qualificate per l'affidamento di lavori e/o di servizi di architettura e ingegneria allegato al presente Decreto.

Art. 3

Il presente Decreto ed il relativo allegato saranno pubblicati sulla G.U.R.S e potranno essere consultati sul sito istituzionale della Regione Siciliana Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità.

Palermo, 1 dicembre 2023.

ARICO'