
N.d.R. Il presente decreto è SOSTITUITO dall'art. 1 del D.A. Infrastrutture e Mobilità 17 febbraio 2025, n. 22.
ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'
DECRETO 5 dicembre 2023, n. 57
G.U.R.S. 15 dicembre 2023, n. 52
Disciplina inerente alla organizzazione e funzionamento della Centrale Unica di Committenza regionale per l'affidamento di lavori e/o servizi di architettura e ingegneria.
N.d.R. Il presente decreto è SOSTITUITO dall'art. 1 del D.A. Infrastrutture e Mobilità 17 febbraio 2025, n. 22.
L'ASSESSORE PER LE INFRASTRUTTURE E LA MOBILITA'
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
VISTA la L.R. 8 luglio 1977, n. 47 "Norme in materia di bilancio e contabilità della regione Siciliana" e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. 16 dicembre 2008 n. 9 [N.d.R. recte: L.R. 16 dicembre 2008 n. 19] e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.R.S. 18 gennaio 2013 n. 6;
VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 recante le "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
VISTO l'art. 4 della L.R. 12/07/2011 n. 12 e ss.mm.ii. che ha istituito, nell'ambito dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, il Dipartimento Regionale Tecnico;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 777/Area 1^/ S.G. del 15 novembre 2022, con il quale l'On. Alessandro Aricò è stato nominato Assessore regionale, con preposizione all'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità;
VISTA la L.R. n. 12 del 12 ottobre 2023 che modifica la L.R. n. 12 /2011 e di recepimento del Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
VISTA la L.R. del 07/05/2015 n. 9, ed in particolare l'art. 49 comma 1, con il quale si dispone una rimodulazione organizzativa dei Dipartimenti Regionali;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 14 giugno 2016, n. 12 recante il "Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge Regionale del 16 dicembre 2008, n. 19, Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'art. 49, comma 1, della Legge Regionale del 7 maggio 2015, n. 9. Modifiche del Decreto del Presidente della Regione Siciliana 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.P.R.S. 27 giugno 2019 n. 12 recante:" Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. 16 dicembre 2008 n. 19 - Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali di cui all'art. 13, comma 3 della L.R. 17 marzo 2016 n. 3 modifica del D.P.R.S. 18 gennaio 2013 n. 6 e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Presidenziale 5 aprile 2022 n. 9 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 9 [N.d.R. recte: legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19] - rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art. 13, comma 3 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3";
VISTO il D.P. R.S. n. 448 del 13 febbraio 2023 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 88 del 10 febbraio 2023, è stato conferito all'ing. Duilio Alongi l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;
VISTA la Legge di contabilità generale dello Stato ed il relativo Regolamento di esecuzione approvati rispettivamente con R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e R.D. 25 maggio 1924, n. 827 [N.d.R. recte: R.D. 23 maggio 1924, n. 827] e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, riguardante "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana";
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti locali";
VISTO l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2015, la Regione Siciliana, applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11;
VISTO l'articolo 2 della legge regionale n. 32/2015 con il quale viene stabilito che "In applicazione di quanto previsto dall'articolo 79 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni e fino all'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all'Amministrazione regionale le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n. 3/2015";
VISTA la L.R. 22 febbraio 2023, n. 2 "Legge di stabilità regionale 2023-2025";
VISTA la legge regionale 22 febbraio 2023, n. 3 "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2023-2025";
VISTA la legge 07 agosto 1990 n. 241;
VISTO il D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 nuovo Codice dei contratti pubblici ed i relativi allegati;
VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii., per le disposizioni ancora in vigore, e le relative linee guida dell'ANAC;
VISTO il Regolamento di esecuzione D.P.R. n. 207 del 05 ottobre 2010 per le parti ancora vigenti;
VISTO il D.P.R. 06 giugno 2001 n. 380 - T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;
VISTA la Legge n. 108 del 29 luglio 2021 di conversione con modificazioni del Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, inerente Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;
VISTO che il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, secondo quanto stabilito dall'art. 229, è entrato in vigore, con i relativi allegati, il 1° aprile 2023 e che le sue disposizioni, unitamente agli allegati, hanno acquistato efficacia a decorrere dal 1° luglio 2023;
VISTO che l'art. 62, comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023 stabilisce che tutte le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori;
VISTO che il comma 2 del suddetto art. 62 prevede che, per effettuare le procedure di importo superiore alle suddette soglie, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi e per gli effetti di cui l'articolo 63 e dell'allegato II.4 del D. Lgs. n. 36/2023;
VISTO che ai sensi dell'art. 225, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023, il requisito di qualificazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) e all'articolo 6, comma 1, lettera c), dell'allegato II.4 è richiesto a decorrere dal 1° gennaio 2024;
VISTO l'art. 1, lett. i, dell'allegato I.1 del D. Lgs. n. 36/2023 definisce la Centrale di Committenza come "una stazione appaltante o ente concedente che fornisce attività di centralizzazione delle committenze in favore di altre stazioni appaltanti o enti concedenti e, se del caso, attività di supporto all'attività di committenza";
VISTO che la Regione Siciliana è riconosciuta quale Soggetto aggregatore di diritto ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'art. 63 del D. lgs n. 36/2023;
VISTO che l'art. 62, comma 9 del D. Lgs. n. 36/2023 stabilisce la possibilità di ricorrere alla stazione appaltante qualificata o alla centrale di committenza qualificata mediante la formalizzazione di un "accordo ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ovvero ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o mediante altra modalità disciplinante i rapporti in funzione della natura giuridica della centrale di committenza";
VISTO che l'art. 9 della Legge Regionale n. 12/2011 e ss.mm.ii., come in ultimo modificata dalla Legge Regionale n. 12/2023, prevede che la Centrale unica di committenza regionale dei contratti pubblici è articolata - secondo quanto previsto al comma 3 lettere a) e b) - a seconda che siano affidati lavori e servizi di architettura e ingegneria o vengano acquisiti beni e servizi;
VISTO che l'art. 9 comma 3 lettera a) della L.R. n. 12/2011 e ss.mm.ii. come in ultimo modificata dalla L.R. 12/2023 dispone che la Centrale unica di committenza regionale dei contratti pubblici, per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria e di lavori, è costituita dall'Assessorato regionale delle Infrastrutture e della mobilità - Dipartimento Regionale Tecnico che si avvale delle proprie strutture;
VISTO l'art. 22 del D. Lgs. 36/2023 che recita:
"1. L'ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement) è costituito dalle piattaforme e dai servizi digitali infrastrutturali abilitanti la gestione del ciclo di vita dei contratti pubblici, di cui all'articolo 23 e dalle piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate dalle stazioni appaltanti di cui all'articolo 25.
2. Le piattaforme e i servizi digitali di cui al comma 1 consentono, in particolare:
a) la redazione o l'acquisizione degli atti in formato nativo digitale;
b) la pubblicazione e la trasmissione dei dati e documenti alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici;
c) l'accesso elettronico alla documentazione di gara;
d) la presentazione del documento di gara unico europeo in formato digitale e l'interoperabilità con il fascicolo virtuale dell'operatore economico;
e) la presentazione delle offerte;
f) l'apertura, la gestione e la conservazione del fascicolo di gara in modalità digitale;
g) il controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti anche in fase di esecuzione e la gestione delle garanzie";
VISTO l'art. 25 comma 3 del D. Lgs. 36/2023 che recita:
"Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non dotati di una propria piattaforma di approvvigionamento digitale si avvalgono delle piattaforme messe a disposizione da altre stazioni appaltanti o enti concedenti, da centrali di committenza o da soggetti aggregatori, da regioni o province autonome, che a loro volta possono ricorrere a un gestore del sistema che garantisce il funzionamento e la sicurezza della piattaforma";
VISTO l'art. 26 del D. Lgs. 36/2023 che recita:
"1. I requisiti tecnici delle piattaforme di approvvigionamento digitale, nonché la conformità di dette piattaforme a quanto disposto dall'articolo 22, comma 2, sono stabilite dall'AGID di intesa con l'ANAC e la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice;
2. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 1, sono stabilite le modalità per la certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale;
3. La certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale, rilasciata dall'AGID, consente l'integrazione con i servizi della Banca dati nazionale dei contratti pubblici. L'ANAC cura e gestisce il registro delle piattaforme certificate";
CONSIDERATO nello specifico il comma 5 dell'art. 9 della L.R. 12/2011 e ss.mm.ii. come da ultimo modificata dalla L.R. 12/2023 che recita: "L'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità e l'Assessorato regionale dell'economia disciplinano, ciascuno nell'ambito di propria competenza, l'organizzazione e il funzionamento delle strutture di cui alle lettere a) e b) del comma 3, compresi l'attuazione e la gestione dei processi digitali e gli adempimenti contemplati dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 36/2023";
RITENUTO di dover provvedere alla disciplina dell'organizzazione e del funzionamento della struttura Centrale Unica di Committenza regionale dei contratti pubblici di cui all'art. 9 comma 3 lettera a) della L.R. 12/2011 e ss.mm.ii. come in ultimo modificata dalla L.R. 12/2023, compresi l'attuazione e la gestione dei processi digitali e gli adempimenti contemplati dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 36/2023;
Decreta:
N.d.R. Il presente decreto è SOSTITUITO dall'art. 1 del D.A. Infrastrutture e Mobilità 17 febbraio 2025, n. 22.
N.d.R. Il presente decreto è SOSTITUITO dall'art. 1 del D.A. Infrastrutture e Mobilità 17 febbraio 2025, n. 22.
E' approvata la disciplina inerente alla organizzazione e funzionamento della Centrale Unica di Committenza regionale, per l'affidamento di lavori e/o servizi di Architettura e Ingegneria, costituita da n. 10 articoli progressivamente numerati:
"Art. 1 Ambito di applicazione - Definizioni
1. Il presente decreto disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio regionale di committenza (URC), già UREGA (Ufficio regionale espletamento gare d'appalto), competente a svolgere le procedure di appalto di lavori, di finanza di progetto e di concessioni di lavori pubblici, di affidamento dei servizi di architettura e ingegneria, da affidare mediante procedura aperta, ristretta e negoziata, e da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o con il criterio del minor prezzo.
2. Ai fini del presente decreto si intende:
a) per "Codice" il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
b) per "Legge regionale" la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e s.m.i.;
c) per "Articolo 9" l'articolo 9 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, come sostituito dall'articolo 1, comma 9, della legge regionale 12 ottobre 2023, n. 12;
d) per "Ufficio" l'Ufficio regionale di committenza (URC);
e) per "Commissione di gara" la Commissione di cui all'articolo 9, comma 7, della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, come sostituito dall'articolo 1, comma 9, della legge regionale 12 ottobre 2023, n. 12;
f) per "Commissione giudicatrice" la Commissione di cui all'articolo 93 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
g) per sito informatico istituzionale della Sezione Centrale o della Sezione territoriale, le corrispondenti pagine web presenti nel Portale Informativo Regionale;
Art. 2
Articolazione dell'Ufficio
1. L'Ufficio si articola in una sezione centrale avente sede in Palermo ed in sezioni territoriali aventi sede nei comuni capoluoghi delle Città metropolitane e dei liberi Consorzi comunali. Il già menzionato Ufficio costituisce struttura intermedia del Dipartimento regionale tecnico dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità ed è articolato in un servizio centrale e nove servizi periferici.
2. La sezione centrale svolge attività di espletamento delle gare d'appalto e di concessione, per lavori, le opere e l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria di interesse relativo ad un territorio di due o più Città metropolitane ovvero liberi Consorzi, di importo superiore alle soglie previste dall'art. 62, comma 1, del "Codice", per le stazioni appaltanti, di seguito elencate, che non abbiano conseguito la qualificazione ai sensi dell'art. 63 del "Codice": i diversi rami dell'Amministrazione regionale, gli enti e le aziende del servizio sanitario regionale, gli enti regionali di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e le società a totale o maggioritaria partecipazione regionale. La sezione svolge altresì attività di coordinamento delle sezioni territoriali.
3. Le sezioni territoriali svolgono attività di espletamento delle gare d'appalto e di concessione, per i lavori, le opere e l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria di interesse di area vasta, intercomunale e comunale, di importo superiore alle soglie previste dall'art. 62, comma 1, del "Codice", per le stazioni appaltanti, di seguito elencate, che non abbiano conseguito la qualificazione ai sensi dell'art. 63 del "Codice": i diversi rami dell'Amministrazione regionale, gli enti e le aziende del servizio sanitario regionale, gli enti regionali di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e le società a totale o maggioritaria partecipazione regionale.
4. Gli altri enti previsti dall'art. 2 della Legge Regionale 12 luglio 2011, n. 12 e ss.mm.ii., ove non abbiano conseguito la qualificazione ai sensi dell'art. 63 del "Codice", possono avvalersi delle strutture di cui ai commi 2 e 3, per l'espletamento delle procedure d'appalto di lavori pubblici, in materia di finanza di progetto e di contratti di concessione di lavori pubblici, e per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria di importo superiore alle soglie previste dall'art. 62, comma 1, del "Codice".
5. Restano ferme le competenze dell'Ufficio (già UREGA) previste dall'art. 15 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, e dell'art. 47, c. 20 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, in materia di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti.
6. Presso ciascuna sezione territoriale è istituita una commissione di gara nominata con decreto del Presidente della Regione Siciliana, su proposta dell'Assessore regionale delle infrastrutture e della mobilità, che ne disciplina l'attività.
7. Il dirigente della sezione centrale, su richiesta motivata del dirigente del servizio di una sezione territoriale, può disporre l'affidamento dell'attività di espletamento della gara di appalto o di concessione di competenza di questa ad altra sezione territoriale o alla stessa sezione centrale.
Art. 3
Organizzazione dell'Ufficio Nomina e trattamento economico
1. L'Ufficio svolge le funzioni di segreteria tecnico- amministrativa in relazione alle attività della Commissione, ed in particolare cura la predisposizione degli atti e documenti necessari per lo svolgimento delle sedute della Commissione. L'ufficio svolge altresì tutte le funzioni stabilite nel presente regolamento.
2. I dirigenti dei servizi centrale e territoriali sono scelti in relazione a riconosciute competenze e professionalità in materia di appalti di lavori pubblici; in analogia è scelto il personale assegnato tra soggetti che hanno maturato esperienza in materia di appalti di lavori pubblici.
3. Nell'ambito degli uffici, possono essere assegnate in posizione di comando non più di dieci unità di personale proveniente da amministrazioni comunali, di area vasta o dagli enti territoriali interessati.
4. Tutti i soggetti di cui al precedente comma 3, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sono tenuti a presentare una dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui alla legge 27 marzo 2001, n. 97.
5. Il trattamento economico accessorio, da corrispondere al personale dell'Amministrazione regionale assegnato all'Ufficio di cui al presente articolo, è stabilito ai sensi del vigente CCRL per il comparto non dirigenziale.
6. Per il personale regionale con qualifica dirigenziale si applica quanto previsto dall'articolo 13 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.
Art. 4
Compiti istruttori del Responsabili degli adempimenti delle procedure di gara
1. Per ogni richiesta di espletamento gara, pervenuta all'Ufficio, previa stipula con la stazione appaltante non qualificata dell'accordo previsto dall'art. 62, comma 9, del "Codice", il Dirigente Generale, anche delegando il Dirigente del servizio, (relativamente ai soggetti di cui alle lett. a) e b)) nomina tempestivamente:
a) un Responsabile del procedimento per la fase di gara, con qualifica non inferiore ad istruttore direttivo, qualora di riconosciuta competenza ed esperienza in materia di appalti di lavori pubblici, responsabile fino alla proposta di aggiudicazione da parte della commissione di gara o della commissione giudicatrice (nel caso di gara da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa);
b) un Responsabile del procedimento per la fase delle verifiche, con qualifica non inferiore ad istruttore direttivo, qualora di riconosciuta competenza ed esperienza in materia di appalti di lavori pubblici che può coincidere anche con il Responsabile del procedimento per la fase di gara di cui alla lettera precedente;
c) un Responsabile del procedimento per la fase di aggiudicazione, di norma coincidente con il Dirigente del servizio, designato RUP di cui al comma 9 dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/23.
I nominativi devono essere indicati nel bando; gli uffici di Responsabile del procedimento per le fasi di cui alle lettere a), b) e c) sono obbligatori e non possono essere rifiutati.
2. In particolare, il Responsabile del procedimento per la fase di gara trasmette al RUP della stazione appaltante non qualificata il bando e il disciplinare tipo predisposti dall'Ufficio ai sensi dell'art. 7 della "Legge regionale", in conformità a quelli adottati dall'ANAC, che dovranno essere debitamente compilati dal RUP della stazione appaltante non qualificata, con indicazione degli elementi di propria competenza come, a titolo esemplificativo: oggetto, importo, costo manodopera, oneri per la sicurezza, categorie di lavori. Nel caso di gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (O.E.P.V.) il RUP della stazione appaltante non qualificata dovrà indicare nel disciplinare di gara i criteri, i punteggi ed il metodo di valutazione delle offerte tecniche ed economiche.
3. Il Responsabile del procedimento per la fase di gara riceve il bando e il disciplinare compilati ai sensi del comma precedente, insieme alla seguente documentazione propedeutica allo svolgimento della gara:
- la decisione di contrarre, recante l'indicazione delle modalità di scelta del contraente, il criterio di aggiudicazione, i criteri di selezione degli operatori economici (nel caso di procedura negoziata) e la delega espressa alla CUC regionale per l'espletamento della procedura di gara;
- La validazione del progetto prevista dall'art. 42, comma 4 del "Codice";
- Nel caso di gara con il criterio dell'O.E.P.V. (offerta economicamente più vantaggiosa) copia integrale del progetto in modalità digitale;
- l'acquisizione del CUP (se previsto);
- l'individuazione delle fonti di finanziamento per la spesa relativa alle attività delle commissioni giudicatrici;
- la previsione, nel quadro tecnico economico dell'intervento, delle risorse finanziarie di cui al comma 8 dell'art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023 ed eventualmente delle risorse finanziarie previste dall'art. 15 comma 6, nel caso in cui il RUP intenda nominare supporti esterni alla stazione appaltante qualificata e non qualificata;
- Attestazione del direttore dei lavori al RUP della stazione appaltante non qualificata di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) e b) dell'Allegato II.14 del "Codice" (Stato dei luoghi);
- comunicazione relativa al rispetto di quanto previsto dall'art. 10, commi 3 e 4, della Legge regionale, in materia di aggiornamento prezzi;
- avvenuta stipula della convenzione fra la stazione appaltante non qualificata ed il CPT competente per territorio, ove prevista;
- codice fiscale del RUP della stazione appaltante non qualificata per avvio procedura informatica;
- Dichiarazione di possedere i requisiti di cui all'art. 8 comma 3 dell'allegato II.4 al "Codice".
4. Il Responsabile del procedimento per la fase di gara verifica la rispondenza di quanto inserito dal RUP della stazione appaltante non qualificata nel bando e nel disciplinare alla normativa vigente, alle procedure da adottare in relazione alla tipologia di contratto, ed ai requisiti richiesti ai concorrenti per la partecipazione; verifica la completezza, chiarezza e regolarità della documentazione trasmessa, nel rispetto della normativa vigente - non operando alcun tipo di controllo di merito sugli atti elaborati di natura tecnica ed amministrativa per i quali resta la responsabilità esclusiva del progettista e/o incaricati della stazione appaltante non qualificata -, e avanza eventuali richieste di integrazioni e/o modifiche di atti al RUP della stazione appaltante non qualificata; alla fine del procedimento istruttorio provvede a:
- richiedere il CIG della procedura di gara;
- completare il bando ed il disciplinare con la fissazione dei termini di ricevimento delle offerte e della data di celebrazione della gara, su indicazione del dirigente del Servizio.
- trasmettere con tempestività il bando e il disciplinare alla stazione appaltante non qualificata, autorizzandone la pubblicazione nei siti dallo stesso indicati;
- istanziare la procedura sulla Piattaforma Sitas E-Procurement;
- curare la pubblicazione nella sezione trasparenza del sito della Centrale di Committenza regionale.
Art. 5
Compiti dei Responsabili delle procedure di gara
1. Il Responsabile del procedimento per la fase di gara ha il compito di custodire gli atti informatici di gara, assume anche le funzioni di verbalizzante della stessa, ed è inoltre responsabile, su disposizione del Presidente della Commissione, degli eventuali sub- procedimenti da espletarsi fino alla definizione delle operazioni di gara. I suddetti compiti dovranno essere effettuati tramite piattaforma telematica.
2. Nel caso di procedura di gara da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il Responsabile del procedimento per la fase di gara trasmette immediatamente i verbali adottati dalla commissione di gara alla commissione giudicatrice, nel frattempo costituita ai sensi del successivo art. 6, nella persona del presidente della stessa. Dopo la proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione giudicatrice, il Responsabile del procedimento per la fase di gara trasmette gli atti al Responsabile del procedimento per la fase delle verifiche dei requisiti dei concorrenti.
Il Responsabile del procedimento per la fase delle verifiche, al termine dell'effettuazione delle stesse, trasmette tutti gli atti di gara al Dirigente competente all'aggiudicazione, il quale procede ai sensi dell'art. 17, comma 5, del "Codice", disponendo l'aggiudicazione che è immediatamente efficace.
3. Il Dirigente competente all'aggiudicazione, adottato il provvedimento di aggiudicazione, lo trasmette al RUP della stazione appaltante non qualificata per i successivi adempimenti di competenza, unitamente a tutti i verbali di gara ivi compresi quelli delle sedute riservate.
4. Nel caso di procedura di gara da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, il Responsabile del procedimento per la fase di gara trasmette immediatamente i verbali adottati dalla commissione di gara, contenenti la proposta di aggiudicazione, al Responsabile del procedimento per la fase delle verifiche dei requisiti dei concorrenti. Il Responsabile del procedimento per la fase delle verifiche, al termine dell'effettuazione delle stesse, trasmette tutti gli atti di gara al Dirigente competente all'aggiudicazione, il quale, procede secondo quanto previsto ai commi 2 e 3.
5. Competono al Responsabile del procedimento per la fase di gara della stazione appaltante qualificata le comunicazioni di cui all'art. 90 del "Codice" oltre alla pubblicazione degli esiti della procedura di gara nella piattaforma telematica.
6. La pubblicazione di cui all'art. 111 del "Codice" rimane in capo alla stazione appaltante non qualificata.
Art. 6
Commissione giudicatrice
1. Nel caso di procedura di gara da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico compete a una Commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 93 del "Codice".
2. La Commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, anche esterni, nominati in questo caso secondo le previsioni dell'art. 8 della L.R. 12/2023, in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali. Della Commissione giudicatrice fa parte il RUP della stazione appaltante non qualificata o altro dipendente della stessa. Per ciascun componente titolare, è altresì previsto un supplente, il quale sostituisce il componente titolare esclusivamente nel caso di comprovato impedimento permanente.
3. La Commissione Giudicatrice, costituita di volta in volta con determina del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico, immediatamente dopo la scadenza del termine di ricezione delle offerte, è così composta:
a) da due componenti, individuati fra gli iscritti ad apposito albo da istituire presso l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, in cui sono inseriti, previa verifica del curriculum:
a. d'ufficio i dirigenti in servizio presso l'Assessorato delle Infrastrutture e Mobilità;
b. su richiesta, i dirigenti dell'Amministrazione regionale, i funzionari direttivi dell'Amministrazione regionale, i dirigenti degli uffici tecnici di altre amministrazioni pubbliche.
b) da un terzo componente nominato dalla stazione appaltante non qualificata (RUP o altro dipendente della stessa) che si avvale dell'Ufficio Regionale di Committenza.
4. In caso di documentata indisponibilità dei componenti di cui alla lettera a) del comma 3, l'individuazione dei componenti da parte del Dirigente Generale del DRT è effettuata tra professionisti esterni all'Amministrazione pubblica, attingendo dagli iscritti ad apposito albo da istituire presso l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità ai sensi dell'art. 8 della legge n. 12/2023. Le nomine di cui al presente comma sono compiute secondo criteri di trasparenza, competenza e rotazione.
5. Nel decreto di costituzione della commissione giudicatrice di ogni lavoro, viene individuato il presidente della stessa, fra i componenti di cui alla lett. a), aventi qualifica dirigenziale, o fra i componenti di cui al comma 4.
6. In casi eccezionali, su esplicita determinazione della stazione appaltante, giustificata dalla complessità dell'appalto, la commissione giudicatrice è integrata da ulteriori due componenti, scelti fra i professionisti esterni individuati ai sensi del precedente comma.
7. Le spese relative ai componenti a) e b) della commissione giudicatrice sono inserite tra le somme a disposizione del quadro economico dell'appalto.
8. All'atto dell'accettazione dell'incarico, ciascun componente della commissione giudicatrice dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità ed astensione previste dall'articolo 93, comma 5 lettere a) b) e c) e di non incorrere in alcuna delle ipotesi previste dall'art. 51 del Codice di procedura civile. La commissione giudicatrice così costituita si insedia immediatamente dopo la conclusione delle attività in capo alla commissione di gara.
9. Alla conclusione dei lavori, la commissione giudicatrice trasmette al Responsabile del procedimento per la fase di gara, un verbale contenente l'esito della valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico con la proposta di aggiudicazione, per gli adempimenti di cui al precedente art. 5, comma 2.
10.L'importo del compenso da corrispondere a ciascun componente della commissione giudicatrice, oltre IVA ed oneri riflessi, è stabilito per fasce di importo di lavori da aggiudicare, secondo i seguenti parametri:
a) 3.000,00 euro per gare che vanno da un importo di 500.000,00 euro sino ad un importo pari o inferiore alla soglia comunitaria e le operazioni di gara siano concluse nel termine di quindici giorni lavorativi dalla data di insediamento della commissione giudicatrice;
b) 6.000,00 euro per gare di importo superiore alla soglia comunitaria sino ad un importo pari o inferiore a 20.000.000,00 euro e le operazioni siano concluse nel termine di trenta giorni lavorativi dalla data di insediamento della Commissione giudicatrice;
c) 10.000,00 euro per gare di importo superiore a 20.000.000,00 euro e le operazioni siano concluse nel termine di quarantacinque giorni lavorativi dalla data di insediamento della Commissione giudicatrice.
11.Nel caso in cui i termini di durata della gara sopra indicati siano superati, al netto dei tempi occorrenti per l'eventuale attivato sub procedimento per la valutazione dell'offerta anomala, i compensi (spettanti ai componenti di cui alla lettera a) e b) del comma 1) vengono ridotti del 30 per cento qualora il ritardo sia inferiore o uguale al doppio del termine assegnato, ovvero del 50 per cento qualora il ritardo superi il doppio dello stesso termine.
12.Tutte le procedure di gara si svolgono senza soluzione di continuità.
13.Nel caso di gara con suddivisione in lotti, la commissione di gara è unica, mentre la commissione giudicatrice di cui al comma 1 è costituita per ogni singolo lotto.
14.Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda all'art. 93 del D. Lgs. 36/2023.
Art. 7
Procedura negoziata
1. Nel caso di richiesta di espletamento di una gara da aggiudicare mediante procedura negoziata senza bando di cui all'art. 50, comma 1, lettere c, d, e, e di cui all'art. 76 del "Codice", il Responsabile del procedimento per la fase di gara, nominato ai sensi del precedente articolo 4, trasmette al RUP della stazione appaltante non qualificata lo schema tipo di invito predisposto dall'Ufficio.
2. Ricevuto da parte del RUP della stazione appaltante non qualificata lo schema debitamente compilato, insieme alla documentazione di cui al precedente articolo 4, comma 3, il Responsabile del procedimento per la fase di gara procede agli adempimenti di cui al precedente articolo 4, e, ottenuto il CIG, istanzia la gara sulla piattaforma telematica e procede tramite la stessa agli inviti degli operatori economici, previamente individuati dal Dirigente dell'Ufficio Regionale URC di___________, RUP della "CUC della Regione Siciliana - DRT" ai sensi dell'art. 3 comma 4 dell'allegato II.1 al D.Lgs. n. 36/2023, attingendo dagli appositi Albi di cui all'art. 12 della Legge Regionale; la scelta è effettuata, secondo i criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza, in conformità ai criteri di selezione indicati nella decisione di contrarre adottata dalla stazione appaltante non qualificata e al principio di rotazione ai sensi dell'art. 49 del "Codice" e dell'art. 12 comma 3 della Legge Regionale. L'elenco degli operatori invitati è riservato fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte da parte degli operatori economici. Le offerte degli operatori economici non sono conoscibili da chiunque fino alla suddetta scadenza.
3. Il Responsabile del procedimento per la fase di gara, dopo la data e ora di scadenza dei termini, provvede all'acquisizione delle buste telematiche a) - "documentazione amministrativa" e b) - "offerta economica", producendo apposito elenco tramite piattaforma telematica, dandone tempestiva comunicazione al Presidente della Commissione di gara, che nella data e ora fissata nello schema di invito procede all'apertura dei plichi delle offerte. Per quanto non disposto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 5.
Art. 8
Monitoraggio gare
1. Con cadenza semestrale, ciascuna sezione territoriale dell'URC trasmette al Dipartimento regionale tecnico, per il tramite della sezione centrale, una tabella riassuntiva nella quale sono indicate le procedure di gara richieste dalle stazioni appaltanti, le procedure iniziate e quelle concluse, con indicazione per ciascuna di esse dei tempi per l'espletamento delle attività amministrative e dei lavori da parte della commissione giudicatrice. Le tabelle sono pubblicate sul sito istituzionale dell'URC, del Dipartimento regionale tecnico e dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità.
Art. 9
Piattaforma digitale SITAS della Regione Siciliana
La piattaforma della Centrale Unica di Committenza Sitas (Servizi Integrati Tecnici Aperti della Sicilia) eprocurement, riutilizzabile dalle Stazioni Appaltanti non dotate di piattaforma digitale, supporta il processo di certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale, nell'ambito delle Regole tecniche emanate da AgID, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 31 marzo 2023, n. 36. Adotta il "modello di interoperabilità per le Piattaforme di approvvigionamento digitale" nell'ambito dell'eprocurement, in conformità alle Linee Guida sull'infrastruttura tecnologica della Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) per l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati, con l'obiettivo di abilitare lo scambio di dati e informazioni tra tutte le PA. (art. 50 ter. del CAD).
Art. 10
Disposizioni finali
1. Il presente decreto sostituisce integralmente tutti i decreti assessoriali aventi ad oggetto il funzionamento dell'UREGA e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nei siti istituzionali dell'Assessorato regionale per le Infrastrutture e per la Mobilità."
N.d.R. Il presente decreto è SOSTITUITO dall'art. 1 del D.A. Infrastrutture e Mobilità 17 febbraio 2025, n. 22.