
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 29 novembre 2023, n. 660332
- Allegato al Comunicato Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste pubblicato nella G.U.R.I. 29 gennaio 2024, n. 23
Modalità di controllo ufficiale e vigilanza agli impianti di viti madri e ai vivai di vite, nonché ai materiali di moltiplicazione della vite, in applicazione degli articoli 24, comma 2, 25, comma 2, e 30, comma 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16.
IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 30 giugno 2016, n. 17713 con il quale è istituito il "Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante";
VISTO in particolare l'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 30 giugno 2016, n. 17713, che attribuisce al Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante compiti tecnico consultivi e propositivi per i settori inerenti alle sementi, ai materiali di moltiplicazione della vite, ai materiali di moltiplicazione dei fruttiferi, delle ortive e delle ornamentali, ai fertilizzanti, ai prodotti fitosanitari e alle barriere fitosanitarie;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2019, n. 179 recante "Regolamento di riorganizzazione del "Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali";
VISTO il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, recante "Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite, in attuazione dell'art. 11 della Legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625".
VISTO l'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo n. 16/2021 che stabilisce che ai fini della certificazione e commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite sono effettuate attività di controllo finalizzate all'accertamento delle condizioni e dei requisiti di cui agli allegati II e II del decreto legislativo medesimo;
VISTO l'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo n. 16/2021 che stabilisce che le operazioni di controllo ufficiale e vigilanza sui materiali di moltiplicazione di categoria Iniziale e Base sono effettuate dal personale del servizio fitosanitario centrale o dall'organismo delegato allo scopo, autorizzato in conformità all'articolo 5 del medesimo decreto legislativo.
VISTO in particolare l'articolo 24, comma 2, e l'articolo 25 comma, 2 del decreto legislativo n. 16/2021 che prevedono che i controlli ufficiali agli impianti di viti madri e ai vivai di vite, sono effettuati secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo;
VISTO l'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo n. 16/2021 che prevede che le operazioni di controllo ufficiale e vigilanza sui materiali di moltiplicazione di categoria Certificato e Standard sono effettuate dal personale dei Servizi fitosanitari regionali, autorizzato in conformità all'articolo 21 del medesimo decreto legislativo.
VISTO l'articolo 30, comma 7, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, il quale prevede che il Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste, definisce con proprio decreto, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo, le procedure e le modalità per l'effettuazione dei controlli ufficiali, di cui all'articolo 30, comma 5, al fine di verificare la rispondenza delle condizioni che devono soddisfare i materiali di moltiplicazione della vite.
VISTO l'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, che identifica le competenze del Servizio fitosanitario centrale, tra cui il coordinamento nazionale nella materia oggetto del decreto legislativo medesimo, ai fini della tutela della qualità dei materiali di moltiplicazione nonché la tenuta e l'aggiornamento del Registro nazionale delle varietà;
VISTO l'articolo 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, che dispone che il Servizio fitosanitario centrale, quale autorità unica di coordinamento, si avvale del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante - Sezione materiali di moltiplicazione della vite, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 30 giugno 2016, n. 17713, che ha compiti tecnici, consultivi e propositi e che esprime parere in merito alle problematiche nazionali e dell'Unione europea di carattere tecnico e normativo relative alle iscrizioni nel Registro nazionale, alla produzione, commercializzazione e certificazione dei materiali di moltiplicazione della vite;
VISTO il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625" ed in particolare l'articolo 3, che identifica tra le attività di protezione delle piante lo sviluppo di sistemi di certificazione dei materiali di moltiplicazione e l'articolo 5, che identifica le competenze del Servizio fitosanitario centrale;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 31 marzo 2022, n. 148827, recante le modalità operative inerenti alla predisposizione e trasmissione delle denunce di produzione dei materiali di moltiplicazione della vite e il rilascio dell'autorizzazione alla produzione in conto lavoro, di cui agli articoli 23, 26 e 27 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 12 aprile 2022, n. 169819 [N.d.R. recte: decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 13 aprile 2022, n. 169819], relativo alle caratteristiche, ambiti di competenza, strutture e modalità di riconoscimento dei laboratori che operano nell'ambito della protezione delle piante;
VISTA la Direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 20 gennaio 2023, n. 29419, registrata alla Corte dei conti in data 22 febbraio 2023 al n. 212, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2023;
VISTA la Direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del 27 gennaio 2023 n. 42502, registrata all'UCB in data 30 gennaio 2023 al n. 1423, con la quale, per l'attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale, rientranti nella competenza del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie;
VISTA la Direttiva del Direttore generale dello sviluppo rurale n. 54082 del 2 febbraio 2023, registrata all'UCB in data 28 febbraio 2023 al n. 124, con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai Dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione per l'anno 2023;
VISTO l'articolo 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste", in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni "Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste" e "Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste" sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni "Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali" e "Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali";
RITENUTO necessario definire le modalità e le procedure con le quali il personale tecnico autorizzato effettua i controlli e le attività di vigilanza finalizzate all'accertamento delle condizioni e dei requisiti che devono soddisfare i materiali di moltiplicazione della vite;
SENTITO il parere del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante - sezione materiali di moltiplicazione della vite, espresso nella seduta del 28 settembre 2023;
ACQUISITO il parere del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, nel corso della riunione del 25 ottobre 2023;
Decreta:
Campo di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce le modalità con le quali il personale autorizzato effettua i controlli ufficiali agli impianti di viti madri e ai vivai di vite, in applicazione degli articoli 24, comma 2, 25 comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, nonché le procedure e le modalità per la verifica della rispondenza delle condizioni dei materiali di moltiplicazione in applicazione dell'articolo 30, comma 7 del decreto medesimo.
2. Il presente decreto stabilisce, altresì, le modalità di effettuazione dei controlli ufficiali e delle attività di vigilanza a tutti gli impianti di vite per la produzione dei materiali di moltiplicazione e delle piante di vite, in applicazione degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) Personale autorizzato: il personale tecnico autorizzato ai controlli dei materiali di moltiplicazione ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16;
b) Denuncia: la denuncia di produzione dei materiali di moltiplicazione di cui al dm 31 marzo 2022 n. 148827;
c) Sito di produzione: il campo di produzione, ossia un appezzamento di terreno, dipendente da un centro aziendale e privo di strutture stabili, in cui avviene la produzione, anche temporanea.
2. Per tutto quanto ivi non definito, valgono le definizioni di cui agli articoli oltre le definizioni di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16 e al DM 31 marzo 2022 n. 148827, nonché le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19.
Modalità di effettuazione dei controlli ufficiali agli impianti di viti madri e ai vivai di vite per l'accertamento delle condizioni relative alla coltura
1. Il personale autorizzato effettua i controlli ufficiali agli impianti di viti madri e ai vivai di vite, oggetto della denuncia.
2. Il personale autorizzato, di cui al comma 1, dopo aver verificato la completezza dei dati della denuncia, verifica sul posto la coerenza delle denunce trasmesse con la situazione in campo ed effettua il controllo ispettivo in campo per accertare le condizioni relative alla coltura.
3. Il personale autorizzato, dopo aver constatato le attività effettuate in autocontrollo e relativi esiti di laboratorio, nonché la documentazione prevista, verifica la rispondenza dei dati relativi alla superficie, numero di piante, dati catastali e geolocalizzazione, dichiarati dall'operatore professionale nella denuncia.
4. Le ispezioni ufficiali in campo verificano i requisiti di cui dall'allegato II del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16 ed in particolare:
a) le condizioni del sito di produzione, luogo di produzione o zona
b) lo stato colturale e di sviluppo della coltura,
c) l'identità e purezza della varietà,
d) lo stato sanitario,
e) le condizioni relative al terreno;
5. In caso di esiti assenti o incompleti dell'attività di autocontrollo, l'attività di controllo ufficiale viene sospesa fino alla presentazione degli esiti di tale attività.
Modalità di accertamento dei requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona
1. Il personale autorizzato verifica annualmente, mediante ispezioni visive la rispondenza dei requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), secondo quanto previsto dall'allegato II, Sezione 4, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16.
Accertamento dei requisiti di stato colturale e di sviluppo della coltura
1. Al fine di accertare le condizioni dello stato colturale e di sviluppo della coltura, di cui all'articolo 3, comma 4, lettera b) del presente decreto, il personale autorizzato verifica annualmente, mediante ispezione visiva nei vigneti di viti madri e nei vivai di viti, il rispetto delle condizioni di cui all'allegato II sezione1.2 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, nonché l'eventuale presenza di fattori che, oltre a ridurre il valore di utilizzazione e la qualità dei materiali di moltiplicazioni, impediscono le attività di controllo. In particolare, il personale autorizzato verifica:
a) l'eventuale presenza di danni causati da fattori abiotici e biotici;
b) il livello di sviluppo e lignificazione dei tralci;
c) lo stato di coltivazione e/o abbandono dell'impianto.
Modalità di accertamento dei requisiti di identità e purezza varietale
1. Il personale autorizzato verifica la rispondenza dei requisiti di identità e purezza della varietà, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c) del presente decreto, in applicazione all'allegato II sezione 1.1 del d.lgs.16/2021, mediante il rilievo visivo dei principali caratteri ampelografici delle varietà di vite. A tal fine sono adottate le descrizioni ufficiali del Registro nazionale delle varietà e dei cloni di vite, di cui agli artt. 9 e 10 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, consultabile nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), ovvero le schede ampelografiche del Catalogo nazionale delle varietà di vite raggiungibile dal sito web www.protezionedellepiante.it, del Servizio fitosanitario nazionale.
2. Per le varietà non iscritte al Registro nazionale, l'identità della varietà e del clone è verificata sulla base della documentazione fornita dall'operatore professionale.
3. L'accertamento dei requisiti di identità del clone è verificato sulla base della documentazione fornita dall'operatore professionale.
4. L'accertamento dell'identità e della purezza varietale, di cui al comma 1, viene effettuato nei vivai di vite almeno una volta nel corso di ciascuna campagna vivaistica.
5. Nei vigneti di viti-madri, l'identità e purezza varietale sono verificate su tutte le piante di vite del vigneto stesso, a partire dalla prima denuncia di produzione, almeno una volta prima dell'inizio del prelievo dei materiali di moltiplicazione.
6. L'identità e la purezza varietale devono essere, altresì, sempre verificate a seguito di eventuali sostituzioni delle piante di vite estirpate. Le sostituzioni dovranno avvenire con materiale di moltiplicazione della medesima categoria, varietà e, se del caso, clone, ed essere comunicate al personale autorizzato.
Adempimenti dell'operatore professionale per la verifica dei requisiti fitosanitari
1. Ai fini dell'effettuazione delle operazioni di controllo ufficiale e vigilanza agli impianti, nonché della certificazione, dei materiali di moltiplicazione della vite, l'operatore professionale garantisce, per i vigneti di viti madri e vivai di vite la rispondenza ai requisiti e alle condizioni fitosanitarie previste dall" Allegato II, sezione 8 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16.
2. In particolare, l'operatore professionale verifica periodicamente, mediante campionamento ed analisi, lo stato virologico dei vigneti di viti madri e vivai di vite, secondo le modalità previste dall'Allegato I del presente decreto, nonché dalla medesima sezione 8, Allegato II, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16. Le analisi devono essere effettuate presso un laboratorio di autocontrollo riconosciuto dal Servizio fitosanitario regionale, di cui al dm 12 aprile 2022 [N.d.R. recte: dm 13 aprile 2022].
3. I laboratori di autocontrollo adottano specifici protocolli di diagnosi, riconosciuti dal Servizio fitosanitario nazionale e resi disponibili nell'apposita sezione del sito web Protezione delle piante.
4. Gli esiti delle analisi sono registrati dall'operatore professionale, senza indugio e comunque prima della successiva campagna vivaistica, sull'applicativo Vivai vite.
5. Gli esiti delle analisi, di cui al comma 4, contengono almeno le informazioni di seguito elencate:
- i dati identificativi del laboratorio,
- la data del campionamento
- l'elenco di organismi nocivi accertati ed il relativo esito,
- le procedure di analisi adottate,
- i dati identificativi degli impianti di viti-madri sottoposti ad analisi distinti per matricola vivaistica e numero di riga di denuncia.
Modalità di accertamento dei requisiti fitosanitari
1. Al fine di accertare le condizioni dello stato sanitario, di cui all'articolo 3, comma 4, lettera d) del presente decreto il personale autorizzato, ai sensi degli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, a seguito delle denunce, verifica, almeno una volta per periodo vegetativo, mediante ispezione visiva e, se del caso, campionamento ed analisi, nei vigneti di viti-madri e nei vivai di ogni categoria, l'effettiva sussistenza dei requisiti e delle condizioni fitosanitarie stabilite dall'allegato II, Sezione 8, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16.
2. Le ispezioni, di cui al comma 1, effettuate in accordo con i principi e le raccomandazioni contenute nello Standard EPPO PM 3/85, sono intensificate ai bordi degli impianti vitati, nonché in presenza di:
a. varietà suscettibili;
b. elevato numero di piante estirpate o di piante escluse dalla certificazione per motivi fitosanitari;
c. ogni altro elemento che determini un aumento del rischio fitosanitario
3. Il personale autorizzato può in ogni caso e qualora lo ritenga opportuno, indipendentemente dalla categoria di certificazione effettuare ulteriori campionamenti e analisi.
Modalità di accertamento dei requisiti relativi al terreno
1. L'operatore professionale, al fine dell'effettuazione delle operazioni di controllo ufficiale e vigilanza agli impianti, nonché di garantire la conformità dei requisiti relativi al terreno di cui all'Allegato II sezione 3, del d.lgs. 16/2021, effettua nei nuovi impianti di viti madri e nei vivai di vite, nei periodi dell'anno più appropriati, il campionamento ed analisi del terreno stesso.
2. Le operazioni di campionamento, nonché le successive analisi di laboratorio, sono effettuate secondo le modalità specificate nello Standard EPPO PM 4/35 e nei Documenti tecnici ufficiali del Servizio fitosanitario nazionale resi disponibili nella specifica sezione del sito web Protezione delle piante.
3. I campioni prelevati devono essere consegnati, senza indugio, ad un laboratorio di autocontrollo, di cui al dm 12 aprile 2022 [N.d.R. recte: dm 13 aprile 2022].
4. I risultati delle analisi sono resi disponibili dall'operatore professionale mediante l'applicativo Vivai Vite, secondo le modalità definite dal dm 31 marzo 2022, n. 148827.
5. I risultati delle analisi, di cui al comma 4, contengono almeno le informazioni di seguito elencate:
- i dati identificativi del laboratorio,
- la data del campionamento,
- l'elenco di organismi nocivi accertati e relativo esito,
- i protocolli analitici adottati,
- i dati identificativi dei terreni (catastali e GPS) o dei substrati (marca, lotto, estremi dei documenti commerciali) sottoposti agli accertamenti analitici.
6. Le analisi dovranno essere effettuate in un arco temporale che non ecceda i 5 anni antecedenti la presentazione della denuncia.
7. Il campionamento e le analisi non sono necessari qualora, a seguito di ispezione ufficiale, il personale autorizzato giunga alla conclusione che il terreno sia esente da organismi vettori di organismi nocivi regolamentati.
8. Il campionamento e le analisi non sono, altresì, necessari qualora sussistano le condizioni previste all'Allegato II, Sezione 3.2, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16. In tal caso l'operatore professionale trasmette al Servizio fitosanitario la pertinente documentazione, in autocertificazione.
9. Al fine di accertare le condizioni relative al terreno, di cui all'articolo 3, comma 4, lettera e) del presente decreto, il personale autorizzato verifica l'effettiva sussistenza delle condizioni dichiarate, inclusa la rispondenza delle informazioni contenute nel certificato di analisi e può, in ogni e qualora lo ritenga opportuno, effettuare ulteriori campionamenti al terreno.
Modalità di effettuazione dei controlli per l'accertamento delle condizioni che devono soddisfare i materiali di moltiplicazione della vite
1. Il personale autorizzato verifica, mediante controlli a campione, che i materiali di moltiplicazione soddisfino le condizioni di cui all'Allegato III del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16 nelle fasi di lavorazione, coltivazione e commercializzazione.
2. I controlli ufficiali, di cui al comma 1, sono, altresì, effettuati qualora sussistano dubbi in seguito alle ispezioni ufficiali, alla sorveglianza territoriale, a specifiche segnalazioni ed a contenziosi.
Gestione delle non-conformità rilevate durante i controlli ufficiali
1. A seguito dei controlli ufficiali, di cui all'articolo 3, e fatto salvo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/2031, il personale autorizzato redige un verbale, attestante l'esito dei controlli medesimi, specificando le eventuali non-conformità riscontrate, nonché le azioni o le misure correttive da applicare e i termini per l'espletamento delle stesse, e lo notifica all'interessato.
2. L'esito finale dei controlli ufficiali è registrato e reso disponibile agli operatori professionali, senza indugio, mediante l'applicativo Vivai Vite.
3. In presenza di non-conformità sanabili, il Servizio fitosanitario nazionale può rilasciare l'autorizzazione al prelievo e alla stampa delle etichette, di cui all'art. 29 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, corredata da una prescrizione d'obbligo che vincola l'efficacia della stessa all'espletamento delle necessarie misure correttive.
4. L'espletamento delle misure correttive deve essere effettuato entro i termini previsti e comunicato dall'operatore professionale, senza indugio, mediante l'applicativo Vivai Vite.
5. Il personale autorizzato verifica l'espletamento delle misure correttive durante i controlli successivi.
6. In presenza di non-conformità non sanabili o qualora le azioni e le misure correttive non vengano adottate entro i termini stabiliti, il Servizio fitosanitario nazionale dispone l'esclusione dei materiali dall'autorizzazione al prelievo e alla commercializzazione ed eventualmente, l'esclusione degli impianti di viti madri per le successive annate vivaistiche.
Attuazione delle attività di controllo
1. Gli oneri derivanti dalle attività di controllo ufficiale effettuate dal personale autorizzato del Servizio fitosanitario nazionale e necessarie ai fini della certificazione dei materiali di moltiplicazione della vite, di cui all'articolo 4, 5, 6, 8, 9 e 10 sono a carico dell'interessato/richiedente secondo le tariffe di cui all'art. 34 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16.
Norme finali
1. Il presente decreto ministeriale sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e sarà oggetto di pubblicazione nel portale del Ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare e delle foreste, nonché sarà oggetto di pubblicazione nel sito web Protezione delle piante.
2. Il presente decreto ministeriale entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Il Ministro
FRANCESCO LOLLOBRIGIDA