Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/2485 DELLA COMMISSIONE, 27 giugno 2023

G.U.U.E. 21 novembre 2023, Serie L

Regolamento che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2139 fissando i criteri di vaglio tecnico supplementari che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che talune attività economiche contribuiscono in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arrecano un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 11 dicembre 2023

Applicabile dal: (vedi nota)

Nota:

Per l'applicabilità si veda l'articolo 2

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3, e l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

1) Il regolamento (UE) 2020/852 stabilisce il quadro generale per determinare se un'attività economica possa considerarsi ecosostenibile, al fine di individuare il grado di ecosostenibilità di un investimento. Esso si applica alle misure adottate dall'Unione o dagli Stati membri che stabiliscono obblighi per i partecipanti ai mercati finanziari o gli emittenti in relazione a prodotti finanziari o obbligazioni societarie resi disponibili come ecosostenibili, ai partecipanti ai mercati finanziari che mettono a disposizione prodotti finanziari e alle imprese soggette all'obbligo di pubblicare una dichiarazione di carattere non finanziario ai sensi dell'articolo 19 bis della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) o una dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ai sensi dell'articolo 29 bis della medesima direttiva. Gli operatori economici o le autorità pubbliche che non sono soggetti al regolamento (UE) 2020/852 possono applicarlo su base volontaria.

2) Il regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione (3) fissa i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che una data attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai medesimi. I criteri di vaglio tecnico interessano attività in nove settori economici, scelti per via della quota di emissioni di gas a effetto serra sul totale e della comprovata capacità potenziale di evitare di produrre tali emissioni, ridurle o assorbirle. Queste attività economiche hanno inoltre dimostrato di poter potenzialmente consentire ad altre attività e altri settori economici di evitare di produrre emissioni, ridurle e assorbirle, o di poter immagazzinare a lungo termine le emissioni di altri settori e attività.

3) Il regolamento delegato (UE) 2021/2139 non contempla tutte le attività economiche che possono contribuire in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai medesimi. Per agevolare ulteriormente gli investimenti ecosostenibili occorre fissare criteri di vaglio tecnico supplementari per quelle attività economiche che possono apportare tale contributo sostanziale senza arrecare un danno significativo agli altri obiettivi ambientali, ma che attualmente non sono contemplate dal regolamento delegato (UE) 2021/2139. Le attività economiche supplementari che contribuiscono in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici riguardano in larga misura il settore dei trasporti e la sua catena del valore. Le attività economiche supplementari che contribuiscono in modo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici sono in larga misura attività che consentono l'adattamento agli effetti inevitabili dei cambiamenti climatici, tra cui la desalinizzazione e i servizi di prevenzione e risposta alle catastrofi e alle emergenze climatiche.

4) Ove possibile i criteri di vaglio tecnico per le attività economiche supplementari dovrebbero seguire la classificazione delle attività economiche NACE Revisione 2 definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). La descrizione specifica delle attività economiche per le quali è opportuno fissare criteri di vaglio tecnico dovrebbe indicare anche i codici NACE ad esse associabili, così da aiutare le imprese e i partecipanti ai mercati finanziari a individuarle. I riferimenti dovrebbero intendersi come indicativi e non dovrebbero prevalere sulla definizione specifica dell'attività fornita nella descrizione.

5) I criteri di vaglio tecnico per le attività economiche che contribuiscono in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai medesimi dovrebbero garantire che l'attività economica abbia un impatto positivo o riduca l'impatto negativo sulla mitigazione o sull'adattamento. Essi dovrebbero pertanto fare riferimento a valori limite o livelli di prestazione da raggiungere perché si possa considerare che l'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai medesimi. I criteri di vaglio tecnico afferenti al principio «non arrecare un danno significativo» (DNSH, Do No Significant Harm) dovrebbero assicurare che l'attività economica non abbia un impatto negativo significativo sull'ambiente, ivi compreso sul clima. Di conseguenza è opportuno che i criteri specifichino le prescrizioni minime che l'attività economica deve soddisfare per essere considerata ecosostenibile.

6) I criteri di vaglio tecnico per determinare se un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2020/852 e non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale dovrebbero, secondo il caso, poggiare sul diritto vigente e sulle migliori pratiche, norme tecniche e metodologie dell'Unione, nonché su norme tecniche, pratiche e metodologie consolidate elaborate da enti pubblici riconosciuti a livello internazionale. Se un determinato settore strategico non dispone di norme tecniche, pratiche e metodologie, i criteri di vaglio tecnico dovrebbero poggiare su norme tecniche consolidate elaborate da organismi privati riconosciuti a livello internazionale.

7) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) 2020/852, i criteri di vaglio tecnico devono tenere conto della natura e delle dimensioni dell'attività economica e del settore cui si riferiscono, in particolare se si tratta di un'attività abilitante ai sensi dell'articolo 16 o di un'attività di transizione ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, del medesimo regolamento. Per soddisfare il requisito di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) 2020/852 in modo efficace ed equilibrato, i criteri di vaglio tecnico dovrebbero assumere la forma di un valore limite o una prescrizione minima di tipo quantitativo, di un miglioramento relativo, di un insieme di prescrizioni qualitative riguardanti le prestazioni, di prescrizioni basate su processi o pratiche o di una descrizione precisa della natura dell'attività economica laddove questa possa contribuire in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai medesimi proprio in virtù della sua natura. Inoltre i criteri di vaglio tecnico per le attività abilitanti dovrebbero garantire che queste consentano direttamente ad altre attività di migliorare le loro prestazioni ambientali, abbiano un impatto positivo significativo sull'ambiente e non comportino una dipendenza da attivi dannosi per l'ambiente. Per assicurare che le attività di transizione rimangano su un percorso credibile e coerente con un'economia climaticamente neutra, è opportuno riesaminare i relativi criteri di vaglio tecnico ogni tre anni, come stabilito all'articolo 19, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto delle modifiche intervenute nel diritto dell'Unione.

8) La fabbricazione di apparecchiature elettriche ricopre un ruolo importante nella mitigazione dei cambiamenti climatici, a cui può apportare un contributo sostanziale in particolare promuovendo la diffusione delle fonti di energia rinnovabile nelle reti elettriche dell'Unione e sviluppando impianti di ricarica per i veicoli a zero emissioni e strumenti che permettono alle famiglie di fare un uso intelligente dell'energia. Al fine di sfruttare ulteriormente il potenziale di elettrificazione nell'Unione e accelerare gli investimenti nella fabbricazione di apparecchiature elettriche, occorre fissare criteri di vaglio tecnico per questo comparto.

9) La fabbricazione di veicoli a basse emissioni di carbonio, dispositivi per la mobilità personale, materiale rotabile e infrastrutture ferroviarie dipende da componenti che ricoprono un ruolo fondamentale nella riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, o, nel caso del trasporto ferroviario, che sono essenziali per le prestazioni ambientali, l'esercizio e il funzionamento durante il ciclo di vita di treni e infrastrutture ferroviarie allineati alla tassonomia, ma che sono spesso fabbricati da imprese che non si occupano dell'assemblaggio di tali veicoli o mezzi di trasporto. Per dare il giusto riconoscimento al ruolo svolto da queste imprese e dai componenti da esse fabbricati nella mitigazione dei cambiamenti climatici, è opportuno che la fabbricazione dei componenti essenziali per garantire e migliorare le prestazioni ambientali dei veicoli a basse emissioni di carbonio o di altri mezzi di trasporto sia inserita come attività economica distinta nel regolamento delegato (UE) 2021/2139. E' opportuno includere criteri di vaglio tecnico per i componenti determinanti per le prestazioni ambientali. Nel caso dei veicoli rientrano nel novero controllori, trasformatori, motori elettrici, porte di ricarica e caricatori, convertitori CC/CC, invertitori, alternatori, unità di comando, sistemi di frenatura a recupero, freni con tecnologie di riduzione della resistenza, sistemi di gestione termica, sistemi di trasmissione, sistemi di accumulo dell'idrogeno e alimentazione a idrogeno, componenti elettronici se necessari per il funzionamento dei gruppi propulsori, sistemi di trazione, sistemi di sospensione «best in class» (migliori della categoria) che migliorano l'efficienza energetica, eventuali dispositivi ausiliari se necessari per i veicoli a basse emissioni di carbonio e se sostanzialmente più efficienti sotto il profilo energetico rispetto alle alternative, elementi di aerodinamica attiva sui veicoli a basse emissioni di carbonio che riducono la resistenza aerodinamica e rimorchi che integrano tecnologie di risparmio energetico quali una combinazione di sistemi di frenatura rigenerativi o migliorie dell'aerodinamica. Nel caso delle ferrovie rientrano nel novero i componenti ferroviari elencati nell'allegato I della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

10) Poiché gli pneumatici sono responsabili del 20 % del consumo energetico di un veicolo, facendo leva sull'innovazione nella loro fabbricazione si può ridurre la quota di emissioni di gas a effetto serra a carico dell'intero settore dei trasporti. Gli pneumatici possono anche contribuire a un'economia più circolare. Di conseguenza, sebbene la fabbricazione di pneumatici non rientri nell'attività di fabbricazione di componenti essenziali per garantire e migliorare le prestazioni ambientali dei veicoli a basse emissioni di carbonio, sarà necessario valutarla in maniera più approfondita per fissare criteri specifici di vaglio tecnico, tenendo debitamente conto degli obblighi giuridici sanciti nelle più recenti proposte legislative dell'Unione e delle migliori pratiche, in particolare per quanto riguarda il rilascio di microplastiche, l'inquinamento atmosferico, il rumore, le emissioni dirette di gas a effetto serra e il fine vita. Nel frattempo la fabbricazione di pneumatici resta un'attività ammissibile ai sensi dell'allegato I, sezione 3.6, del regolamento delegato (UE) 2021/2139 su altre tecnologie a basse emissioni di carbonio. In particolare per i veicoli stradali di categoria M ed N gli pneumatici dovrebbero essere conformi ai requisiti relativi al rumore esterno di rotolamento della classe popolata più elevata e al coefficiente di resistenza al rotolamento (che influisce sull'efficienza energetica del veicolo) nelle due classi popolate più elevate, come stabilito dal regolamento (UE) 2020/740 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e come è possibile verificare nel registro europeo delle etichette energetiche (EPREL, European Product Registry for Energy Labelling). Inoltre gli pneumatici dovrebbero soddisfare i requisiti della proposta Euro 7 in materia di abrasione dello pneumatico.

11) Nella comunicazione del 9 dicembre 2020 «Strategia per una mobilità sostenibile e intelligente: mettere i trasporti europei sulla buona strada per il futuro» (7), la Commissione ha sottolineato che tutti i modi di trasporto sono indispensabili per il sistema dei trasporti e che l'aviazione svolge un ruolo cruciale per la coesione, la connettività e l'accesso di tutte le regioni al mercato interno. Il trasporto aereo racchiude un potenziale importante di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e di decarbonizzazione dei trasporti, e quindi può contribuire in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici. Occorre pertanto fissare criteri di vaglio tecnico per la fabbricazione di aeromobili, il leasing, il trasporto aereo di passeggeri e merci e le operazioni di assistenza a terra. Gestire il trasporto aereo commerciale senza produrre emissioni dirette di CO2 o alimentarlo interamente con carburanti sostenibili non è ancora fattibile sul piano tecnologico. Fino a quando non sarà tecnologicamente possibile azzerarne le emissioni, il trasporto aereo commerciale dovrebbe essere considerato un'attività di transizione, i cui criteri di vaglio tecnico sono basati sulle migliori tecnologie disponibili per l'efficienza della cellula e del carburante e sul potenziale di riduzione sostanziale delle emissioni di gas a effetto serra nel ciclo di vita degli aeromobili attraverso la diffusione progressiva di carburanti sostenibili per l'aviazione. Per favorire il finanziamento degli aeromobili più efficienti ed ecocompatibili nella loro categoria, evitando effetti di dipendenza da attivi a maggiore intensità di carbonio e senza ostacolare lo sviluppo del trasporto aereo commerciale a zero emissioni, il rapporto di sostituzione - che esprime la percentuale di aeromobili ritirati definitivamente dalla circolazione rispetto agli aeromobili consegnati a livello mondiale - dovrebbe applicarsi solo ai ricavi generati da attività che soddisfano i criteri di vaglio tecnico. La Commissione, con il sostegno dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea istituita dal regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), può pubblicare il rapporto di sostituzione a sostegno dell'informativa cui sono tenuti gli operatori economici. Data la natura di transizione delle attività e per tenere conto dell'evoluzione del mercato delle tecnologie per gli aeromobili, i criteri di vaglio tecnico per la fabbricazione di aeromobili dovrebbero essere applicabili fino al 2032 e riesaminati prima di allora per garantire la conformità all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852 in linea con gli sviluppi tecnologici. Il livello d'uso o miscelazione dei carburanti sostenibili per l'aviazione rappresentato nei criteri di vaglio tecnico dovrebbe essere riveduto ogni tre anni per tenere conto delle tecnologie emergenti per produrli e della disponibilità, attuale e prevista, di tali carburanti sul mercato. Tuttavia, sul fronte dell'adattamento ai cambiamenti climatici, alcune attività connesse alla gestione del rischio di catastrofi possono essere svolte solo da aeromobili appositamente progettati e attrezzati. In una fase successiva potrebbe pertanto essere necessario fissare criteri di vaglio tecnico distinti per la fabbricazione di tali aeromobili.

12) Il regolamento delegato (UE) 2021/2139 fissa criteri di vaglio tecnico per le attività principali di trasporto per vie d'acqua. I criteri di vaglio tecnico applicabili dopo il 2025 alle navi adibite alla navigazione interna rispecchiano una riduzione graduale delle emissioni a orizzonte 2050, che poggia sulla valutazione dell'intensità delle emissioni di gas serra dal pozzo alla scia («well-to-wake») dell'energia utilizzata da queste navi. E' opportuno aggiornare i criteri di vaglio tecnico applicabili al trasporto marittimo di merci e passeggeri per garantirne l'utilizzabilità e per allinearli ai valori di riferimento internazionali e dell'Unione di recente adozione. Tra questi valori di riferimento figurano la fase 3 dell'indice di efficienza energetica in materia di progettazione dell'Organizzazione marittima internazionale (9) applicabile dal 1° gennaio 2025, l'indice di efficienza energetica delle navi esistenti (10) entrato in vigore il 1° gennaio 2023 e i limiti di intensità di gas a effetto serra per l'energia utilizzata a bordo stabiliti dal regolamento (UE) 2023/1805 (11) del Parlamento europeo e del Consiglio sull'uso di carburanti rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE, applicabili dal 1° gennaio 2025. Al fine di garantire condizioni di parità con il trasporto ferroviario, i criteri di vaglio tecnico per le infrastrutture di trasporto per vie navigabili interne dovrebbero essere rivisti e includere l'ammodernamento di tale infrastrutture, in quanto queste sono essenziali per la navigazione sulle vie navigabili delle navi a zero emissioni. Al fine di garantire condizioni di parità con le infrastrutture di trasporto ferroviario, stradale e per vie navigabili, i criteri di vaglio tecnico per le infrastrutture aeroportuali a basse emissioni di carbonio dovrebbero essere rivisti per includere il trasbordo tra modi di trasporto.

13) La comunicazione della Commissione del 24 febbraio 2021 che illustra la strategia di adattamento dell'UE (12) sottolinea che la frequenza e la gravità degli eventi climatici e meteorologici estremi sono in aumento, il che a sua volta ha fatto crescere il numero di catastrofi legate ai cambiamenti climatici e i relativi danni negli ultimi due decenni.

14) I servizi di emergenza salvano vite umane, proteggono i beni e l'ambiente, assistono le comunità colpite da catastrofi e aiutano la ripresa durante le emergenze. La maggiore frequenza delle catastrofi naturali causate dai cambiamenti climatici li rende dunque ancora più importanti. I servizi di emergenza non sono però necessariamente attrezzati per far fronte alla portata, alla natura e alla frequenza delle emergenze nelle mutate condizioni climatiche. Le loro attività devono pertanto includere soluzioni di adattamento per adattarsi agli effetti dei cambiamenti climatici, e successivamente fornire soluzioni di adattamento che migliorino la resilienza generale di una zona e di una collettività. Per accelerare ulteriormente gli investimenti nelle attività economiche che forniscono tali servizi di emergenza a beneficio della resilienza generale, occorre fissare criteri di vaglio tecnico.

15) Si prevede che il riscaldamento globale intensificherà le precipitazioni e allungherà i periodi di siccità in Europa (13). Forti piogge provocano periodicamente alluvioni in tutta l'Unione. Per incentivare ulteriori investimenti nelle soluzioni di adattamento contro le alluvioni, occorre fissare criteri di vaglio tecnico tesi a prevenire il rischio di alluvioni e proteggere le comunità dalle loro conseguenze.

16) Gli effetti dei cambiamenti climatici, tra cui l'aumento dell'evapotraspirazione e dei periodi di siccità, possono esacerbare la scarsità di acqua e mettere a repentaglio l'approvvigionamento idrico, il che può a sua volta portare allo sfruttamento eccessivo delle risorse idriche sotterranee e superficiali e a una maggiore concorrenza per queste risorse. Per adottare misure di mitigazione in linea con la gerarchizzazione delle opzioni idriche, prima di ricorrere alla desalinizzazione occorre mettere in campo misure praticabili innanzitutto di efficienza idrica e in seconda battuta di riutilizzo dell'acqua. Al tempo stesso è necessario incentivare gli investimenti nella desalinizzazione dell'acqua marina o salmastra in modo da ridurre lo sfruttamento eccessivo delle risorse idriche esistenti e creare anche riserve stabilizzatrici per ovviare alla carenza di acqua dolce. Occorre pertanto fissare criteri di vaglio tecnico per la desalinizzazione dell'acqua marina o salmastra.

17) I servizi di consulenza e i software che facilitano la gestione dei rischi climatici possono fornire soluzioni di adattamento che aiutino le imprese a prevedere, proiettare, gestire e monitorare i rischi climatici attuali o futuri. Occorre pertanto fissare, per tali attività, criteri di vaglio tecnico per determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici fornendo soluzioni di adattamento in conformità dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2020/852.

18) L'appendice C degli allegati I e II del regolamento delegato (UE) 2021/2139 («appendice C») stabilisce i criteri generici di vaglio tecnico per «non arrecare un danno significativo» alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento, applicabili a diverse attività. Tale appendice specifica i criteri per l'uso e la presenza di sostanze chimiche. Finora erano previste deroghe in determinati casi in cui l'uso di tali sostanze chimiche si è dimostrato essenziale per la società. Le deroghe sollevano alcuni timori in termini di certezza del diritto e di verifica per le imprese e i partecipanti ai mercati finanziari, dovuti all'assenza di una definizione chiara di «uso essenziale». Pertanto, in attesa di ulteriori orientamenti che chiariscano in che modo gli operatori dovrebbero valutare e documentare la conformità ai principi orizzontali della Commissione, di imminente pubblicazione, sull'uso essenziale delle sostanze chimiche, è opportuno apportare modifiche mirate all'appendice C e sostituire il concetto di «uso essenziale per la società» con criteri che offrano maggiore certezza giuridica e rispetto ai quali sia possibile verificare più facilmente la conformità. In attesa dei suddetti orientamenti, il concetto di «uso essenziale per la società» dovrebbe pertanto essere sostituito dal requisito secondo cui non devono essere disponibili sul mercato sostanze o tecnologie alternative adeguate e le sostanze devono essere utilizzate in condizioni controllate.

19) Per migliorare ancor più l'utilizzabilità dell'appendice C, è opportuno apportare ulteriori modifiche mirate alla lettera f) di detta appendice indicando un limite di concentrazione per le sostanze estremamente preoccupanti in un prodotto e una data di riferimento per la valutazione della conformità a quanto prescritto da tale lettera. E' inoltre opportuno sopprimere la lettera g) della medesima appendice e sostituirla con un nuovo capoverso che precisi un limite di concentrazione e l'ambito di applicazione del requisito ivi stabilito.

20) I cambiamenti climatici avranno verosimilmente ricadute su tutti i settori dell'economia che dovranno perciò essere adattati agli effetti negativi del clima attuale e del clima previsto per il futuro. In futuro dovranno dunque essere fissati criteri di vaglio tecnico per il contributo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici per tutti i settori e le attività economiche oggetto dei criteri di vaglio tecnico per il contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici di cui al presente regolamento.

21) E' opportuno introdurre modifiche mirate nel regolamento delegato (UE) 2021/2139 per ovviare ad alcune incoerenze tecniche e giuridiche individuate durante la sua applicazione.

22) E' pertanto opportuno modificare il regolamento delegato (UE) 2021/2139.

23) Il presente regolamento è coerente con l'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio (14) e garantisce che si compiano i progressi di adattamento di cui all'articolo 5 del medesimo regolamento.

24) Per sincronizzare l'applicazione del presente regolamento con la comunicazione di informazioni a norma del regolamento delegato (UE) 2021/2178 della Commissione (15), è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2024, ad eccezione della modifica dell'appendice C, lettera g). Al fine di concedere alle imprese tempo sufficiente per conformarsi a tale modifica, è opportuno che essa si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2025,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 198 del 22.6.2020.

(2)

Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013).

(3)

Regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, del 4 giugno 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale (GU L 442 del 9.12.2021).

(4)

Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006).

(5)

Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (rifusione) (GU L 138 del 26.5.2016).

(6)

Regolamento (UE) 2020/740 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, sull'etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri, che modifica il regolamento (UE) 2017/1369 e che abroga il regolamento (CE) n. 1222/2009 (GU L 177 del 5.6.2020).

(7)

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Strategia per una mobilità sostenibile e intelligente: mettere i trasporti europei sulla buona strada per il futuro», COM(2020) 789 final.

(8)

Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (GU L 212 del 22.8.2018).

(9)

Indice di efficienza energetica in materia di progettazione (EEDI, Energy Efficiency Design Index) dell'Organizzazione marittima internazionale (versione del 27.6.2023: https://www.imo.org/fr/ourwork/environment/pages/technical-and-operational-measures.aspx).

(10)

Indice di efficienza energetica delle navi esistenti (EEDI, Energy Efficiency Design Index) dell'Organizzazione marittima internazionale (versione del 27.6.2023: https://www.imo.org/en/MediaCentre/HotTopics/Pages/EEXI-CII-FAQ.aspx).

(11)

Regolamento (UE) 2023/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023 sull'uso di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel trasporto marittimo, e che modifica la direttiva 2009/16/CE (GU L 234 del 22.9.2023).

(12)

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Plasmare un'Europa resiliente ai cambiamenti climatici - La nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici», COM(2021) 82 final.

(13)

IPCC, «Management the Risks of Extreme Events and Disasters to Advance Climate Change Adaptation. Special Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change».

(14)

Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») (GU L 243 del 9.7.2021).

(15)

Regolamento delegato (UE) 2021/2178 della Commissione, del 6 luglio 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio precisando il contenuto e la presentazione delle informazioni che le imprese soggette all'articolo 19 bis o all'articolo 29 bis della direttiva 2013/34/UE devono comunicare in merito alle attività economiche ecosostenibili e specificando la metodologia per conformarsi a tale obbligo di informativa (GU L 443 del 10.12.2021).

Art. 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2021/2139

Il regolamento delegato (UE) 2021/2139 è così modificato:

1) l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;

2) l'allegato II è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Art. 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Tuttavia l'allegato I, punto 28), e l'allegato II, punto 26), si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2023

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN