
N.d.R.: Il presente decreto è tratto dal sito del Ministero dell'Interno.
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 29 dicembre 2023
Ripartizione dei criteri per l'assegnazione delle risorse del Fondo Sicurezza Urbana nel triennio 2024/2026.
N.d.R.: Il presente decreto è tratto dal sito del Ministero dell'Interno.
IL MINISTRO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
VISTO il decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48;
VISTO il decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132;
VISTO in particolare, l'articolo 35-quater del citato decreto legge n. 113/2018, che istituisce un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei Comuni;
VISTO l'art. 1, comma 920, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che prevede, per il suddetto fondo, una dotazione pari a 15 milioni di euro per il 2021 e una dotazione pari a 25 milioni di euro annui a decorrere dal 2022;
ATTESO che il suddetto fondo potrà essere alimentato anche con le risorse provenienti dal Fondo Unico di Giustizia, di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la quota spettante al Ministero dell'interno;
VISTE le Linee generali per la promozione della sicurezza integrata, adottate con accordo sancito in sede di Conferenza Unificata in data 24 gennaio 2018;
VISTE le Linee guida per l'attuazione della sicurezza urbana, adottate con accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali in data 26 luglio 2018;
VISTO il decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante: "Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri", convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9;
CONSIDERATO che, ai sensi del comma 4 dell'articolo 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, le modalità di presentazione delle richieste di accesso al fondo da parte dei Comuni interessati, nonché i criteri di ripartizione delle risorse sono individuati con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali;
VISTI i decreti in data 18 dicembre 2018 e 25 giugno 2021 del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, con i quali sono state stabilite, rispettivamente, per il triennio 2018/2020 e per il triennio 2021/2023, le modalità di presentazione delle richieste di accesso al fondo per la sicurezza urbana da parte dei Comuni interessati, nonché i criteri di ripartizione delle risorse;
VISTO il decreto in data 2 agosto 2023 del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, con il quale sono state modificate, relativamente all'anno 2023, le modalità di presentazione delle richieste di accesso al fondo per la sicurezza urbana da parte dei Comuni interessati, nonché i criteri di ripartizione delle risorse;
RITENUTO alla luce dei positivi risultati finora conseguiti, che occorra sostenere in via prioritaria le iniziative sulla sicurezza urbana promosse dai Comuni capoluogo delle città metropolitane dove, accanto alla maggiore densità demografica, si registra la presenza di un elevato numero di occupazioni abusive di immobili, di una significativa diffusione del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, e di accentuate forme di degrado, soprattutto nelle aree periferiche;
CONSIDERATO che la fine delle restrizioni alla mobilità adottate nella fase più acuta della pandemia da Covid-19 ha favorito il ritorno a fenomeni di aggregazione, in specie nelle aree più urbanizzate e da parte dei più giovani, che, in taluni contesti, rischiano di pregiudicare l'ordine e la sicurezza pubblica a causa di forme, modalità e tempi di svolgimento che minano la civile convivenza, alimentando una forte percezione di insicurezza nei cittadini;
RITENUTO che, soprattutto nelle maggiori aree urbane del Paese, sussiste l'esigenza di avviare mirate iniziative di contrasto a fenomeni di marginalità ed esclusione sociale, acuiti anche dalla recente crisi socio-sanitaria, che rischiano di favorire lo sviluppo di condotte illegali;
RITENUTO che occorre promuovere una migliore accessibilità e fruibilità dei luoghi nevralgici per la vita cittadina o che sono comunque interessati da consistenti flussi turistici;
RITENUTO che la promozione della sicurezza urbana si realizzi anche attraverso la c.d. "prevenzione collaborativa", che presuppone politiche di inclusione e solidarietà sociale;
RITENUTO nell'ambito dei richiamati criteri di ripartizione delle risorse, di dover tenere nella dovuta considerazione la situazione dei comuni che si trovano nelle condizioni previste dagli articoli 243-bis e 244 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
RITENUTO altresì di destinare una quota delle risorse del Fondo al finanziamento delle iniziative "Scuole sicure" e "Spiagge sicure";
SENTITA in data 21 dicembre 2023 la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali;
Decreta:
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Ripartizione delle risorse e obiettivi del finanziamento
1. Nel triennio 2024/2026, il fondo di cui all'articolo 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132 (di seguito "Fondo") è così ripartito:
a. una quota pari al 60 per cento delle risorse per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 è destinata ai Comuni capoluogo delle città metropolitane di Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma Capitale, Torino e Venezia, in rapporto alla popolazione residente al 1° gennaio 2023, secondo i dati ISTAT. Tale quota, conseguentemente, è ripartita nelle seguenti percentuali:
- 3,432 per cento al Comune di Bari;
- 4,216 per cento al Comune di Bologna;
- 1,607 per cento al Comune di Cagliari;
- 3,247 per cento al Comune di Catania;
- 3,930 per cento al Comune di Firenze;
- 6,080 per cento al Comune di Genova;
- 2,377 per cento al Comune di Messina;
- 14,717 per cento al Comune di Milano;
- 9,940 per cento al Comune di Napoli;
- 6,852 per cento al Comune di Palermo;
- 1,854 per cento al Comune di Reggio Calabria;
- 29,850 per cento al Comune di Roma Capitale;
- 9,180 per cento al Comune di Torino;
- 2,718 per cento al Comune di Venezia.
b. una quota pari al 16 per cento delle risorse è destinata ai Comuni con popolazione pari o superiore a centomila abitanti in rapporto alla popolazione residente al 1° gennaio 2023, secondo i dati ISTAT. Tale quota, conseguentemente, è ripartita nelle seguenti percentuali:
- 2,701 per cento al Comune di Bergamo;
- 2,399 per cento al Comune di Bolzano/Bozen;
- 4,447 per cento al Comune di Brescia;
- 2,925 per cento al Comune di Ferrara;
- 3,292 per cento al Comune di Foggia;
- 2,632 per cento al Comune di Forlì;
- 2,801 per cento al Comune di Giugliano in Campania;
- 2,879 per cento al Comune di Latina;
- 3,469 per cento al Comune di Livorno;
- 4,167 per cento al Comune di Modena;
- 2,759 per cento al Comune di Monza;
- 2,295 per cento al Comune di Novara;
- 4,669 per cento al Comune di Padova;
- 4,442 per cento al Comune di Parma;
- 3,661 per cento al Comune di Perugia;
- 2,679 per cento al Comune di Pescara;
- 2,316 per cento al Comune di Piacenza;
- 4,426 per cento al Comune di Prato;
- 3,518 per cento al Comune di Ravenna;
- 3,843 per cento al Comune di Reggio nell'Emilia;
- 3,375 per cento al Comune di Rimini;
- 2,874 per cento al Comune di Salerno;
- 2,737 per cento al Comune di Sassari;
- 2,629 per cento al Comune di Siracusa;
- 4,244 per cento al Comune di Taranto;
- 2,408 per cento al Comune di Terni;
- 2,667 per cento al Comune di Trento;
- 4,487 per cento al Comune di Trieste;
- 5,773 per cento al Comune di Verona;
- 2,486 per cento al Comune di Vicenza.
c. una quota pari al 12 per cento è destinata, in rapporto alla popolazione residente al 1° gennaio 2023 secondo i dati ISTAT, agli stessi Comuni capoluogo delle città metropolitane che si trovano nelle condizioni previste dagli articoli 243-bis e 244 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al 1° gennaio di ciascun anno di riferimento;
d. per ciascuno degli anni 2024, 2025, e 2026, una quota pari al 6 per cento delle risorse è destinata ai Comuni litoranei individuati in base alle presenze negli esercizi ricettivi, rispettivamente, nel 2022, nel 2023 e nel 2024, secondo i dati ISTAT, per il finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto dell'abusivismo commerciale e della vendita di prodotti contraffatti nella stagione estiva. I Comuni beneficiari sono individuati, nel rispetto dei criteri suindicati e nei limiti della quota percentuale delle risorse sopra stabilita, con circolare del Ministero dell'interno, pubblicata sul sito istituzionale della stessa Amministrazione (da adesso circolare "spiagge sicure");
e. per ciascuno degli anni 2024, 2025, e 2026, la rimanente quota del 6 per cento delle risorse è destinata ai Comuni in base alla popolazione residente, rispettivamente, al 1° gennaio 2023, al 1° gennaio 2024 e al 1° gennaio 2025, secondo i dati ISTAT, per il finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici. Alle predette risorse non possono accedere i Comuni con popolazione residente inferiore ai 15.000 abitanti. I Comuni beneficiari sono individuati, nel rispetto dei criteri suindicati e nei limiti della quota percentuale delle risorse sopra stabilita, con circolare del Ministero dell'interno, pubblicata sul sito istituzionale della stessa Amministrazione (da adesso circolare "scuole sicure").
2. Le risorse del "Fondo" indicate alle lettere a, b e c del comma 1 sono utilizzate per il finanziamento di iniziative nei seguenti ambiti di intervento:
(A) assunzione di personale della Polizia locale a tempo determinato, in deroga all'art. 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
(B) acquisto e installazione di apparati tecnologici e di sistemi per il potenziamento delle sale operative della Polizia locale e per l'interconnessione delle medesime sale operative tra di loro e con quelle delle Polizie locali di altri Comuni e delle Forze di polizia;
(C) messa in sicurezza e riqualificazione delle aree degradate connotate da una maggiore incidenza di fenomeni criminali e da particolari rischi per la tutela della sicurezza urbana attraverso interventi che mirino a salvaguardare i beni e gli interessi indicati all'articolo 4 del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48;
(D) realizzazione, adeguamento, potenziamento o messa a norma delle camere di sicurezza nella disponibilità delle Polizie locali, per le esigenze di cui al decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, e/o realizzazione e adeguamento dei sistemi di foto segnalamento, da utilizzarsi nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, nonché delle altre previsioni che disciplinano la raccolta informatizzata delle impronte digitali;
(E) esecuzione d'ufficio, in danno dei proprietari di immobili abbandonati o sgomberati, ovvero dei titolari di altri diritti reali di godimento, di provvedimenti sindacali a carattere contingibile e urgente adottati per la messa in sicurezza degli stessi immobili ai fini del superamento di situazioni di grave incuria o degrado del territorio e dell'ambiente ovvero per prevenire o eliminare gravi pericoli che minacciano la sicurezza urbana. Le somme anticipate per i suddetti interventi sono poste a carico degli obbligati e, una volta recuperate, restano nella disponibilità delle Amministrazioni comunali interessate e sono utilizzate, con vincolo di destinazione, per la realizzazione di iniziative di riqualificazione delle aree urbane in particolari condizioni di degrado;
(F) disagio giovanile, dispersione scolastica e devianza minorile, con particolare riferimento al bullismo e al cyberbullismo, alla violenza giovanile e al fenomeno delle baby gang anche attraverso forme di partenariato pubblicoprivato;
(G) minori stranieri non accompagnati, soggetti senza fissa dimora e in condizione di fragilità psicofisica nonché nuclei familiari in condizioni di particolare vulnerabilità sociale quali la presenza di disabili, figli minori o persone ultrasessantacinquenni, che si ritrovino sprovvisti di una sistemazione alloggiativa a seguito dell'esecuzione di provvedimenti di sgombero di immobili abusivamente occupati;
(H) monitoraggio nelle zone a maggiore aggregazione giovanile, per prevenire e contrastare il fenomeno della cd. mala movida;
(I) progetti di impegno civico (cd. civic engagement) in settori quali la cura del verde, la cura della persona e la messa in sicurezza del territorio, anche al fine di avviare percorsi di autonomia socio-lavorativa e contribuire al contempo al rafforzamento della partecipazione e dei legami con le comunità locali, in funzione di promozione della sicurezza urbana attraverso la declinazione della c.d. "prevenzione collaborativa";
(J) installazione di sistemi di videosorveglianza in determinate zone del territorio comunale, conformi alle caratteristiche prescritte dalle vigenti direttive impartite dal Ministero dell'interno. Non è ammesso il finanziamento per la sostituzione o la manutenzione di sistemi di videosorveglianza già realizzati a qualsiasi titolo.
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Presentazione ed esame delle domande
1. Per l'accesso alle risorse del "Fondo" indicate alle lettere a), b) e c) dell'articolo 1, comma 1, il Comune interessato può presentare domanda a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Ministero dell'interno. Il termine di scadenza per la presentazione della domanda è fissato:
- al 30 aprile 2024, per le risorse del "Fondo" riferite all'anno 2024;
- al 30 aprile 2025, per le risorse del "Fondo" riferite all'anno 2025;
- al 30 aprile 2026, per le risorse del "Fondo" riferite all'anno 2026.
Qualora le progettualità individuate si sviluppino lungo l'arco di più anni, il Comune può presentare anche una sola domanda per l'intero periodo considerato.
2. La domanda è presentata alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo o al Commissariato del Governo della provincia interessata.
3. La domanda relativa all'ambito d'intervento (A) di cui all'articolo 1, comma 2, deve essere corredata dai prospetti riguardanti il numero di unità di personale della Polizia locale in servizio, distinti in base alla natura del rapporto di lavoro - a tempo indeterminato o a tempo determinato - in corso, e dal progetto di assunzione a tempo determinato del personale della Polizia locale per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 con le relative voci di spesa, ovvero, nel caso in cui il progetto si sviluppi su più anni, per l'intero periodo considerato.
4. La domanda relativa agli ambiti d'intervento (B), (C), (D), (E), (F), (G), (H), (I) e (J) di cui all'articolo 1, comma 2, deve essere corredata dalle schede progettuali recanti la descrizione di ogni singola iniziativa proposta dal Comune con le relative voci di spesa.
La domanda relativa all'ambito di intervento (J) deve essere corredata anche da:
- copia degli elaborati relativi ad almeno il primo livello di progettazione, redatti con le modalità di cui al Codice dei contratti pubblici;
- dichiarazione attestante che l'intervento è già inserito, ovvero che sarà inserito, nel piano triennale delle opere pubbliche approvato.
L'importo delle spese tecniche ammissibili per l'installazione di impianti di videosorveglianza, al netto della cassa e dell'IVA, non può essere superiore al 15% dell'importo che sarà posto a base d'asta e dovrà essere comprensivo delle seguenti voci:
- progettazione in tutte le sue fasi;
- direzione lavori/direzione dell'esecuzione del contratto;
- regolare esecuzione/collaudo;
- coordinamento della sicurezza;
- qualsiasi indagine e studio propedeutico necessario alla definizione delle varie fasi progettuali (geologica, strutturale, archeologica, rilievi, etc.).
Per gli ambiti di intervento previsti dal presente comma, la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo o il Commissariato del Governo, entro quindici giorni dal ricevimento della domanda, sottopone le proposte progettuali al Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica che ne valuta la coerenza rispetto alle finalità dell'iniziativa indicata. Per l'esame delle proposte progettuali relative agli ambiti di intervento (B) e (J), al Comitato partecipa anche un referente della Zona Telecomunicazioni della Polizia di Stato competente per territorio.
5. Possono presentare la domanda relativa all'ambito di intervento (J) i Comuni:
- che non hanno beneficiato di un finanziamento statale per la realizzazione di impianti di videosorveglianza;
- che dimostrano di possedere la disponibilità delle somme, regolarmente iscritte a bilancio, ovvero che si impegnano ad iscrivere quelle occorrenti ad assicurare la corretta manutenzione degli impianti e delle apparecchiature tecniche dei sistemi di videosorveglianza da realizzare, per almeno cinque anni dalla data di ultimazione degli interventi.
6. Il Prefetto o il Commissario del Governo, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, sulla base delle valutazioni del Comitato, quando prescritte:
a) ove ne rilevi la coerenza con le finalità dell'ambito di intervento, approva la proposta progettuale, dandone comunicazione via PEC al Dipartimento della pubblica sicurezza-Direzione centrale per i servizi di ragioneria, al seguente indirizzo dipps.018.1420@pecps.interno.it e al Comune interessato. Resta ferma la responsabilità del Comune in relazione all'osservanza di tutte le norme che regolano i singoli interventi e all'attuazione degli stessi;
b) invita il Comune a fornire eventuali chiarimenti e/o integrazioni riguardo alle proposte progettuali, fissando all'uopo un termine non superiore a trenta giorni;
c) informa il Comune della mancata approvazione della proposta progettuale, dandone comunicazione al Dipartimento della pubblica sicurezza-Direzione centrale per i servizi di ragioneria.
7. Per l'accesso alle risorse del "Fondo" indicate alle lettere d) e e) dell'articolo 1, comma 1, le modalità di presentazione ed esame delle domande sono disciplinate, rispettivamente, dalle circolari "spiagge sicure" e "scuole sicure".
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Erogazione delle risorse e rendicontazione
1. Il Dipartimento della pubblica sicurezza-Direzione centrale per i servizi di ragioneria, ricevuta la comunicazione di approvazione del progetto e verificata la compatibilità finanziaria dell'intervento con le risorse del "Fondo", notifica al Comune interessato, per il tramite della competente Prefettura-Ufficio territoriale del Governo o del Commissariato del Governo, l'avvenuto accoglimento della domanda.
2. Per gli interventi relativi all'ambito (A) di cui all'articolo 1, comma 2, le risorse sono erogate a seguito del ricevimento della comunicazione di avvenuta assunzione del personale della Polizia locale.
3. Per gli interventi relativi agli ambiti (B), (C), (D), (E), (F), (G), (H), (I) e (J) di cui all'articolo 1, comma 2, le modalità di erogazione delle risorse e di rendicontazione sono disciplinate con circolare del Dipartimento della pubblica sicurezza-Direzione centrale per i servizi di ragioneria.
4. Per gli interventi relativi alle azioni di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 1, comma 1, le modalità di erogazione delle risorse e di rendicontazione sono disciplinate, rispettivamente, dalle circolari "spiagge sicure" e "scuole sicure".
5. Il Dipartimento della pubblica sicurezza-Direzione centrale per i servizi di ragioneria può disporre controlli presso il Comune beneficiario per il tramite della PrefetturaUfficio territoriale del Governo o del Commissariato del Governo territorialmente competente al fine di verificare la legittimità della spesa.
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