
N.d.R. Il presente decreto è tratto dal sito del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste.
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 15 dicembre 2023
Modifica all'articolo 17 "pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e per il benessere animale" e all'articolo 19 "pagamento per la salvaguardia di olivi di interesse paesaggistico" del D.M. 23 dicembre 2022 recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti.
N.d.R. Il presente decreto è tratto dal sito del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste.
IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
VISTO il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (Piani strategici della PAC) finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e n. 1307/2013;
VISTO il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
VISTA la decisione di esecuzione C(2022) 8645 del 2 dicembre 2022 della Commissione di approvazione del Piano strategico della PAC italiano (PSP), di cui al titolo V, capo II, del regolamento (UE) 2021/2115, redatto in conformità dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 a norma del medesimo regolamento, e inviato alla Commissione europea mediante il sistema elettronico per lo scambio sicuro di informazioni denominato "SFC2021";
VISTO l'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee., con il quale si dispone che il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;
VISTO l'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali";
VISTO il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale n. 47 del 24 febbraio 2023 recante "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti" e in particolare l'articolo 3, comma 1, lettera h) e gli articoli 16, 17 e 19;
VISTO il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 30 marzo 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale n. 125 del 30 maggio 2023, recante modifiche del decreto 23 dicembre 2022 e in particolare l'articolo 4 che modifica l'articolo 17 del decreto 23 dicembre 2022;
VISTO il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 4 agosto 2023, n. 410739, recante "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi basati sulla superficie o basati sugli animali del Piano strategico della PAC, soggetti al Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) compresi quelli di condizionalità e di ammissibilità.", registrato dalla Corte dei conti il 12 settembre 2023, n. 1332;
VISTO il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 27 settembre 2023, n. 525680, recante "Disposizioni integrative per taluni interventi di sostegno accoppiato al reddito del Piano strategico PAC 2023-2027 e precisazioni in merito alla densità di bestiame al pascolo adeguata alla conservazione del prato permanente e alla coltivazione della canapa" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale n. 260 del 7 novembre 2023;
EVIDENZIATO che in data 11 agosto 2023 l'Italia ha presentato alla Commissione europea una prima domanda di modifica del Piano strategico della PAC 2023-2027, a norma dell'articolo 119 del regolamento (UE) 2021/2115 e in data 29 settembre 2023 ha rivisto la propria domanda di modifica e ha presentato una versione riveduta del Piano strategico della PAC 2023-2027;
CONSIDERATO che, tra gli emendamenti proposti è compresa la modifica all'eco-schema 1, livello 1 nell'ambito del "Pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e per il benessere animale", relativamente al quale l'Italia ha stabilito la data di decorrenza degli effetti della modifica al giorno successivo alla data di notifica all'Italia della decisione di esecuzione della Commissione europea che approva la modifica;
CONSIDERATO, inoltre, che, tra gli emendamenti proposti è compresa la modifica all'eco-schema 3 relativo al "Pagamento per la salvaguardia di olivi di interesse paesaggistico", la cui decorrenza è stabilita dall'anno di domanda 2024;
VISTA la decisione di esecuzione della Commissione C(2023) 6990 del 23 ottobre 2023, che approva la modifica del Piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale - CCI 2023IT06AFSP001;
RITENUTO necessario modificare l'articolo 17 "Pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e per il benessere animale" del D.M. 23 dicembre 2022, al fine di allinearlo alle corrispondenti disposizioni che disciplinano le condizioni di ammissibilità e gli impegni previsti dall'eco-schema 1, livello 1 del Piano Strategico della PAC;
CONSIDERATO inoltre, che l'eco schema 1 si compone di 2 livelli, i cui premi non sono cumulabili e che il secondo livello prevede quale condizione di ammissibilità l'adesione al Sistema di qualità nazionale del benessere animale, il quale presuppone l'adesione a disciplinari specifici per allevamenti con ricorso al pascolo, e che sono ammissibili al premio gli allevamenti bovini con orientamento produttivo da latte, da carne o a duplice attitudine e allevamenti di suini per ciascuna categoria prevista in ambito ClassyFarm;
ACCERTATO che, nonostante l'impegno profuso dal Comitato Tecnico Scientifico Benessere Animale (CTSBA) istituito dall'articolo 10 del DM 341750 del 2 agosto 2022 e nominato con DM 122818 del 24 febbraio 2023, in considerazione della complessità delle attività da realizzare, alla data odierna non è stato possibile adottare i disciplinari specifici di cui al considerato precedente e che successivamente all'adozione dei disciplinari sarà necessario un ulteriore periodo di tempo per la messa a regime del Sistema, compresi quelli di accreditamento degli Organismi di controllo;
VISTA la nota di Agea Coordinamento del 28 aprile 2023, n. 31369 avente ad oggetto: "Regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali (eco-schema 1) - Disciplina a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115 nell'ambito dei pagamenti diretti", con la quale in applicazione dell'articolo 37 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, sentiti gli Organismi pagatori, ha determinato criteri di controllo e le modalità operative di attuazione del citato decreto, comprese le tempistiche per le istruttorie, anche per quanto riguarda il sistema integrato di cui al Capo II del regolamento (UE) 2022/1172", in considerazione degli adempimenti, obblighi e tempistiche previste dalla regolamentazione UE per il pagamento dei contributi e la rendicontazione dei Fondi;
VISTA, in particolare, la parte in cui si evidenzia che, in ragione delle motivazioni sopra descritte, con riferimento alla sola campagna 2023, l'impegno si considera soddisfatto con la richiesta di adesione al sistema di qualità da perfezionare entro la data ultima di presentazione della domanda unica e con il controllo dell'attività di pascolamento. L'impegno di adesione si considera altresì soddisfatto con specifica richiesta di adesione inserita nella domanda unica, cui dovrà far seguito obbligatoriamente l'effettiva adesione presso il competente Organismo di certificazione non appena verranno resi disponibili i sistemi di registrazione e comunque nei termini che verranno indicati con apposita circolare di Agea Coordinamento precisando, altresì, che la richiesta di adesione inserita in domanda unica comporta che l'agricoltore si impegni anche alla riduzione degli antibiotici nella stessa misura prevista per l'adesione al Livello 1;
EVIDENZIATO che, l'eco-schema 1, livello 2 va oltre la pertinente baseline, sia nazionale che comunitaria, in quanto per accedere all'aiuto è previsto che gli allevatori, oltre a ridurre l'uso degli antibiotici, pratichino attività di pascolamento, altrimenti non obbligatoria secondo le vigenti normative sul benessere animale e, pertanto, la giustificazione del premio corrisposto agli allevamenti, ai sensi dell'articolo 31 comma 7, lett. b) e dell'articolo 82 del Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio 2021/2115 del 2 dicembre 2021, che aderiscono all'eco-schema 1, livello 2 è fondata sul maggiore costo derivante dall'impegno del ricorso al pascolamento;
RITENUTO che la riduzione degli antibiotici in allevamento e l'attività di pascolamento costituiscono impegni direttamente connessi al miglioramento del benessere animale e che il rispetto degli stessi consente agli allevatori di adempiere a quanto riportato nel disciplinare di qualità allegato, redatto confermando quanto contenuto nella nota di Agea Coordinamento del 28 aprile 2023, n. 31369;
CONSIDERATO che, per l'anno di domanda 2023 e per l'anno di domanda 2024, l'impegno all'adesione al disciplinare allegato è assolto con la registrazione nel sistema Classyfarm entro il 31 dicembre dell'anno di domanda e con la presentazione della domanda unica nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 11 del DM 23 dicembre 2022.
ACQUISITA l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 06/12/2023;
Decreta:
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Modifiche all'articolo 17 del D.M. 23 dicembre 2022 relativo all'eco-schema 1 "Pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e per il benessere animale"
1. La lettera a) dell'articolo 17, comma 2, del D.M. 23 dicembre 2022, è sostituita dalla seguente lettera:
"a) Livello 1: riduzione dell'antimicrobico resistenza; l'allevatore si impegna alla riduzione dell'uso degli antimicrobici veterinari, quantificata attraverso lo strumento ClassyFarm. Sono ammissibili al pagamento gli allevamenti, anche misti, che alla fine dell'anno solare della domanda di aiuto (31 dicembre), rispetto alla distribuzione della mediana regionale del valore della dose definita giornaliera (DDD), calcolata per l'anno precedente (di seguito baseline):
1) hanno valori DDD uguali o inferiori al valore definito dalla mediana;
2) hanno valori DDD superiori al valore definito dalla mediana ma lo riducono del 10% rispetto all'anno precedente"
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 17, del decreto 23 dicembre 2022, sono aggiunti i seguenti commi:
"2-bis. Il periodo di osservazione è dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno di domanda ed è prevista una soglia di tolleranza di 30 giorni nel caso in cui l'avvio o la cessazione dell'attività dell'agricoltore sia rispettivamente successiva o antecedente al periodo di inizio e fine di osservazione; in assenza della mediana regionale o nel caso in cui il valore sia zero si prende a riferimento la mediana nazionale.
2-ter. Se per un allevamento non è presente un dato di riferimento relativo al precedente periodo di osservazione, l'allevamento è ammissibile all'aiuto qualora nel periodo di osservazione in corso abbia valori DDD uguali o inferiori al valore definito dalla mediana regionale calcolata per l'anno precedente.
2-quater. Se nel corso del periodo di osservazione interviene una cessione di azienda, con cessazione definitiva dell'attività agricola da parte del soggetto cedente, l'agricoltore subentrante che ha fatto richiesta di aiuto può beneficiare del pagamento utilizzando a tal fine i valori DDD degli allevamenti di cui l'agricoltore cedente era titolare.
2-quinques. Sono ammissibili al premio: allevamenti di bovini con orientamento produttivo da latte, da carne, a duplice attitudine, vitelli a carne bianca (di età inferiore a sei mesi in allevamenti individuati in BDN con tipologia produttiva vitelli a carne bianca), allevamenti di ovini con orientamento produttivo da latte e da carne, allevamenti di caprini, allevamenti di bufalini con orientamento produttivo da latte e da carne e allevamenti di suini per ciascuna categoria prevista in ambito ClassyFarm.
2-sexies. Al fine di mantenere una ampia platea di beneficiari coinvolta nel processo di riduzione del consumo di antibiotico, sulla base della valutazione dell'andamento del consumo degli antimicrobici veterinari e/o della adesione, è prevista una "clausola di revisione" allo scopo di adattare - a partire dall'anno di domanda 2024 - le percentuali di riduzione e/o il baseline dell'intervento. L'adeguamento delle percentuali di riduzione e/o della baseline è effettuato con decreto interministeriale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero della Salute, sulla base di criteri oggettivi desumibili dalla citata attività di valutazione e previo parere del Comitato tecnico scientifico sul benessere animale istituito dall'articolo 10 del D.M. 341750 del 2 agosto 2022.".
3. Il comma 3 e il comma 5 dell'articolo 17 del decreto 23 dicembre 2022, sono abrogati.
4. Al comma 4 dell'articolo 17 del decreto 23 dicembre 2022 le parole "comma 3" sono sostituite con le parole "comma 2, lettera a)".
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Pagamento del premio agli allevamenti che aderiscono all'eco-schema 1, livello 2
1. Per l'anno di domanda 2023 e per l'anno di domanda 2024, il pagamento del premio è concesso agli allevamenti che aderiscono agli impegni individuati nel disciplinare di qualità allegato che costituisce parte integrante del presente decreto, fermo restando quanto disposto dal comma 6 e dal comma 7 dell'articolo 17 del D.M. 23 dicembre 2022 e ogni altra condizione e prescrizione diversa da quella di adesione al sistema di qualità sul benessere animale.
2. L'obbligo di pascolamento si ritiene soddisfatto dall'attività definita dall'articolo 3, lettera h) del D.M. 23 dicembre 2022, come integrato dall'articolo 1, comma 4 del D.M. 27 settembre 2023 n. 525680.
3. Per l'anno di domanda 2023 e l'anno di domanda 2024, l'obbligo di adesione dell'allevatore al disciplinare di qualità allegato è assolto con la registrazione nel sistema Classyfarm entro il 31 dicembre dell'anno di domanda e con la presentazione della domanda unica nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 11 del DM 23 dicembre 2022. L'iscrizione a Classyfarm è concessa con priorità al detentore dell'allevamento. In presenza di contratto di soccida, l'iscrizione è concessa con priorità al soccidario, salvo diverso accordo tra le parti.
N.d.R. Il presente decreto è tratto dal sito del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste.
Modifica all'articolo 19 del D.M. 23 dicembre 2022 relativo all'eco schema 3 "Pagamento per la salvaguardia di olivi di interesse paesaggistico"
1. In deroga al comma 1 dell'articolo 19 del D.M. 23 dicembre 2022, a partire dall'anno di domanda 2024 le Regioni e Province autonome competenti per territorio, per ragioni adeguatamente giustificate con particolare riferimento alla monumentalità dell'impianto, possono ridurre la soglia della densità minima degli oliveti di interesse paesaggistico fino a 30 piante ad ettaro. I provvedimenti adottati dalle Regioni e Province autonome sono comunicati all'Organismo di coordinamento con le modalità dal medesimo stabilite.".
Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
FRANCESCO LOLLOBRIGIDA
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ALLEGATO
Disciplinare di qualità sul benessere animale al pascolo
Riduzione antibiotici veterinari quantificata attraverso lo strumento ClassyFarm Sono ammissibili al pagamento gli allevamenti, anche misti, che alla fine dell'anno solare della domanda di aiuto (31 dicembre), rispetto alla distribuzione della mediana regionale del valore della dose definita giornaliera (DDD), calcolata per l'anno precedente (di seguito baseline):
a) hanno valori DDD uguali o inferiori al valore definito dalla mediana;
b) hanno valori DDD superiori al valore definito dalla mediana ma lo riducono del 10%.
Impegno al pascolamento
L'obbligo di pascolamento si ritiene soddisfatto dall'attività definita dall'articolo 3, lettera h) del DM 23 dicembre 2022, integrato dall'articolo 1 comma 4 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 27 settembre 2023, n. 525680, che di seguito si riporta: «pascolo o pascolamento»: fatto salvo quanto diversamente disposto a livello regionale nell'intervento SRB01 nel PSP ovvero dalle corrispondenti disposizioni delle Regioni e Province autonome comunicate all'Organismo di coordinamento con le modalità dal medesimo stabilite, è attività agricola di produzione se è esercitata in uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni, con un carico di bestiame di almeno 0,2 UBA/ettaro/anno, con animali detenuti dal richiedente gli aiuti e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo, fermo restando quanto previsto alla lettera c), punto 2.5 del DM 23 dicembre 2022. Il carico deve essere, comunque, adeguato alla conservazione del prato permanente e l'attività deve essere esercitata nel rispetto dei piani di gestione, ove presenti, stabiliti dagli enti gestori dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, istituiti ai sensi delle Direttive (CE) 92/43/CEE e 2009/147/CE. Il carico è adeguato alla conservazione del prato permanente se la densità del bestiame al pascolo non supera 2 UBA/ettaro/anno nelle zone vulnerabili ai nitrati e 4UBA/ettaro/anno nelle altre zone, fatto salvo quanto diversamente disposto dalle Regioni e Province autonome e comunicato all'Organismo di coordinamento con le modalità dal medesimo stabilite.