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PRESIDENZA

DECRETO 13 febbraio 2024, n. 174

G.U.R.S. 23 febbraio 2024, n. 10

Misure urgenti di semplificazione mirate al superamento della crisi idrica (art. 93, regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 e ss.mm.ii.) - Modifica e integrazione al D.S.G. n. 187 del 23 giugno 2022.

IL SEGRETARIO GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AUTORITA' DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA

VISTO lo Statuto speciale della Regione Siciliana approvato con R.D.L. 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 e s.m.i.;

VISTO il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 - Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie (G.U. 7 ottobre 1904);

VISTO la Legge Regionale 23 aprile 1956, n. 31;

VISTO la Legge Regionale 8 luglio 1977, n. 47 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

VISTO il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;

VISTO l'articolo 3 della legge regionale n 8 del 8 maggio 2018 che ha istituito l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia attribuendo alla stessa "il compito di assicurare la difesa del suolo e la mitigazione del rischio idrogeologico, il risanamento delle acque, la manutenzione dei corpi idrici, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico e la tutela degli aspetti ambientali nell'ambito dell'ecosistema unitario del bacino del distretto idrografico della Sicilia, in adempimento degli obblighi derivanti dalle direttive UE di settore. Transitano, inoltre, all'Autorità di bacino le competenze in materia di demanio idrico di cui al comma 7 dell'articolo 71 della legge regionale del 15 maggio 2013, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni. L'Autorità di bacino esercita i compiti affidati alle Autorità di bacino distrettuale della parte terza del decreto legislativo n. 152/2006; alla medesima Autorità di bacino, ai sensi del comma 2 dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 152/2006, sono altresì attribuite le competenze della Regione di cui alla parte terza del decreto legislativo n. 152/2006";

VISTO il Decreto Presidenziale 12 febbraio 2019, n. 4, che approva il Regolamento attuativo dell'articolo 3, commi 6 e 7, della Legge Regionale 8 maggio 2018, n. 8, istitutivo dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia;

VISTO il D.P.Reg. n. 6 del 4 gennaio 2022 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 597 del 29/12/2021, all'Ing. Leonardo Santoro, dirigente di terza fascia dell'amministrazione regionale, è stato conferito, l'incarico di Segretario generale dell'Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia per la durata di anni cinque;

VISTO il D.P. Reg. n. 9 del 05 aprile 2022 pubblicato sulla GURS n. 25 Parte I del 01.06.2022, con il quale è stato emanato il Regolamento di attuazione del Titolo II della L. r. n. 19/2008. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9;

VISTO il DSG n. 187 del 23 giugno 2022 con il quale è stato approvato il documento "Autorizzazione Idraulica Unica - 2022";

PRESO ATTO dell'aggravamento della severità idrica da media ad elevata, sia per gli utilizzi irrigui che per quelli potabili, per l'intero territorio regionale, determinato in sede di Osservatorio sugli utilizzi idrici del Distretto Idrografico della Sicilia, nella seduta tenutasi in data 08 febbraio 2024;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 510/GAB del 02 febbraio 2024 con il quale viene istituita l'Unità di crisi presso l'Assessorato all'agricoltura, per lo sviluppo rurale e per la pesca mediterranea e definite le competenze, tra le quali le possibili deroghe per il superamento dello stato di crisi;

RILEVATA la necessità di adottare misure urgenti di semplificazione mirate al superamento dell'aggravamento della severità idrica;

CONSIDERATO che tra le misure urgenti da porre in essere vi è quella di approvvigionare le aziende zootecniche di un quantitativo di acqua sufficiente alla sussistenza degli allevamenti e le aziende agricole dei quantitativi minimi necessari all'irrigazione di soccorso che garantisca la vita degli impianti;

RILEVATA la necessità di derogare per il periodo necessario al superamento della criticità idrica, alle prescrizioni contenute nel DSG 187 del 23 giugno 2022, al fine di garantire l'approvvigionamento idrico delle aziende zootecniche di un quantitativo di acqua sufficiente alla sussistenza degli allevamenti e le aziende agricole di quantitativi minimi necessari all'irrigazione di soccorso che garantisca la vita degli impianti;

Ai termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:

Art. 1

Non sono subordinati al rilascio dell'Autorizzazione Idraulica Unica gli interventi che interessano alvei di corsi d'acqua pubblica e/o aree di pertinenza degli stessi, da eseguirsi da parte di Dipartimenti Regionali, dei Comuni, delle Unione dei Comuni, dei Liberi Consorzi Comunali, delle Città Metropolitane e dei Consorzi di Bonifica, limitatamente alle opere provvisorie di presa per la derivazione ed il prelievo di acqua, per la durata limitata alla permanenza nello stato di severità idrica elevata attestata dall'Osservatorio permanente per gli utilizzi idrici dell'Autorità di bacino e destinate all'approvvigionamento idrico delle aziende zootecniche di un quantitativo di acqua sufficiente alla sussistenza degli allevamenti e delle aziende agricole di quantitativi minimi necessari all'irrigazione di soccorso che garantisca la vita degli impianti.

Art. 2

Per tali opere si applicano le procedure di cui al punto 5.1) procedure semplificate del documento" AUTORIZZAZIONE IDRAULICA UNICA - 2022" allegato al DSG 187/2022, tra le quali la comunicazione preventiva, prevedendo altresì gli ulteriori accorgimenti:

- i lavori devono essere realizzati esclusivamente durante il periodo di magra del corso d'acqua;

- sul fondo alveo deve essere realizzato un adeguato dispositivo di protezione dall'erosione;

- dovrà essere garantito in permanenza il libero deflusso degli impluvi naturali, significando che nel corso dell'esecuzione dei lavori non dovranno in nessun modo essere interessati da depositi di materiale e/o attrezzature varie;

- venga nominato un soggetto responsabile che disponga la sospensione dei lavori e l'indirizzamento delle maestranze verso luoghi idraulicamente sicuri in caso di eventi di pioggia improvvisi, di avvisi di allerta meteo-idrogeologico diramati dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile o quando vengono dettate prescrizioni/avvisi dal bollettino meteorologico del Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare;

- venga redatto il piano di manutenzione e gestione elle opere di presa temporalmente cadenzati al fine di evitare la parzializzazione delle sezioni di deflusso;

- deve essere garantito il regolare deflusso delle acque e, le opere di presa non dovranno costituire nocumento all'equilibrio idrico e geomorfologico del corso d'acqua;

- dovrà essere garantita entro un mese dalla cessazione della criticità elevata, la rimozione di tali opere ed il ripristino dello stato dei luoghi, dandone comunicazione all'Autorità di bacino con apposita dichiarazione del legale rappresentante dell'ente corredata dalla documentazione fotografica attestante l'avvenuto ripristino;

- vengano attuati gli interventi di cui al punto precedente, con oneri a carico dell'Ente proponente, conformemente ai contenuti della Direttiva n. 5750 del 17/09/2019.

Art. 3

Il presente Decreto ha efficacia unicamente ai fini dell'art. 93 Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 e ss.mm.ii, e pertanto resta cura ed onere dell'Ente proponente l'obbligo di acquisire preventivamente tutti gli altri pareri, visti, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, necessari per la realizzazione delle opere in argomento e da rilasciarsi da parte di altre Amministrazioni.

Art. 4

I Servizi Territoriali dell'Autorità di bacino, nell'ambito delle proprie funzioni di Polizia idraulica, svolgeranno le necessarie azioni di monitoraggio e vigilanza sul rispetto delle prescrizioni di cui all'ART. 2 e sull'avvenuto ripristino.

Art. 5

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso, nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e, in ossequio al comma 5 dell'art. 68 della L.R. 12 agosto 2014 n. 21 come modificato dall'art. 98 comma 6 della L.R. 07 maggio 2015 n. 9, sul sito della Regione Siciliana, Autorità di Bacino del Distretto idrografico della Sicilia.

Palermo, 13 febbraio 2024.

SANTORO