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ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

DECRETO 2 aprile 2024, n. 1575

G.U.R.S. 12 aprile 2024, n. 17

Deroga, ai soggetti beneficiari dei pagamenti per la salvaguardia di ulivi di valore paesaggistico, al divieto di bruciatura dei residui di potatura, nel caso di presenza di infestazioni e/o infezioni causate da scolitidi e/o dalla rogna degli ulivi.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana del 28 Febbraio 1979 n. 70 che approva il testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTA la Legge Regionale 15 Maggio 2000 n. 10;

VISTA la Legge n. 190 del 6/11/2012 art. 1 comma 16 lettera c "Disposizioni per la prevenzione e per la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

VISTO il D.lgs. 14/03/2013 n. 33 - Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTA la L.R. 12/08/2014 n. 21 art. 68 e ss.mm.ii - Obbligo pubblicazione decreti;

VISTO il D.P. Reg. n. 444 del 13/02/2023 con il quale è stato conferito al Dott. Dario Cartabellotta l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, in esecuzione alla delibera di Giunta n. 91 del 10/02/2023;

VISTA la nota prot. n. 56899 del 14/06//2022 con la quale è stato notificato al Dr. Domenico Carta Cerrella il decreto di conferimento incarico dirigenziale n. 2436 del 14/06/2022;

VISTO il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625;

VISTI i regolamenti (UE) 2016/2031 e 2019/2072 del Parlamento europeo e del Consiglio relativi alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante;

VISTO l'art. 6 del suddetto decreto legislativo n. 19/2021, che determina le finalità e le competenze dei Servizi Fitosanitari Regionali;

VISTO il D.D.G. n. 1339 del 24/05/2017, con il quale è stato riorganizzato questo Servizio;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/2117 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione, del 21 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 della Commissione, del 21 dicembre 2021, che stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/2115;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante il codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'investimento europei;

VISTA l'intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla proposta di ripartizione del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) per il periodo 2023- 2027, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 21 giugno 2022;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;

VISTA la decisione di esecuzione CCI: 2023IT06AFSP001 C (2022) 8645 final del 2 dicembre 2022 della Commissione Europea che approva il Piano strategico della PAC dell'Italia (PSP), di cui al titolo V, capo II, del regolamento (UE) 2021/2115, redatto in conformità dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 a norma del medesimo regolamento;

VISTA la decisione di esecuzione CCI: 2023IT06AFSP001 C (2023) 6990 final del 23 ottobre 2023 della Commissione Europea che approva la modifica del Piano strategico della PAC 2023- 2027 dell'Italia;

VISTO l'articolo 31 del Reg. (UE) 2021/2115 il quale stabilisce che gli Stati membri attivino un sostegno a favore dei regimi volontari per il clima e l'ambiente ("regimi ecologici"), alle condizioni stabilite dal medesimo regolamento e come ulteriormente specificato nei rispettivi piani strategici della Pac;

VISTO il paragrafo 5.1 "Interventi sotto forma di pagamenti diretti", del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 (PSP) nel quale, in applicazione e in conformità al regolamento sopra menzionato, sono definite, tra l'altro, le schede intervento relative agli schemi volontari per il clima e l'ambiente (eco-schemi) tra i quali, in particolare, quello relativo all'eco-schema 3 salvaguardia degli ulivi di valore paesaggistico;

PRESO ATTO che in data 23/12/2022 il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste ha adottato il Decreto Ministeriale n. 660087, con il quale sono state fissate le "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti";

CONSIDERATO che l'art. 19 del menzionato decreto ministeriale, "Pagamento per la salvaguardia olivi di valore paesaggistico" dispone al comma b) la possibilità di deroga al divieto di bruciatura in loco dei residui di potatura, per motivi fitosanitari stabiliti dal Servizio Fitosanitario Regionale (Autorità competente);

CONSIDERATO che il "Disciplinare regionale di produzione integrata: norme tecniche di difesa integrata delle colture e controllo delle infestanti", approvato con D.D.G. n. 3024 del 3/07/2023, prevede, in caso di presenza degli scolitidi (Phloeotribus scarabaeoides - Hylesinus oleiperda) e/o della rogna (Pseudomonas syringae) degli ulivi, l'eliminazione e la bruciatura dei rami colpiti, anche al fine di ridurre le fonti d'inoculo, nel rispetto delle normative vigenti per la prevenzione degli incendi;

CONSIDERATO che le suddette infezioni ed infestazioni costituiscono una rilevante problematica fitosanitaria negli impianti olivicoli della Sicilia, non essendo disponibili fra l'altro metodi di lotta efficaci dopo che i suddetti organismi nocivi sono penetrati nelle piante e che, pertanto, è essenziale evitare il contagio mediante l'asportazione e la bruciatura in loco dei residui di potatura infetti e infestati, nel rispetto delle normative vigenti per la prevenzione degli incendi, di tutela ambientale e in materia di rifiuti;

CONSIDERATO che l'eco-schema 3 prescrive l'obbligo della potatura biennale delle chiome;

RITENUTO NECESSARIO, per quanto sopra esposto, di esercitare la facoltà di deroga di cui all'articolo 19 del D.M. 23 dicembre 2022 n. 660087, limitatamente alla bruciatura dei residui di potatura provenienti da ulivi infestati da scolitidi e/o infetti dalla rogna, la cui presenza deve essere accertata con perizia tecnica asseverata, redatta da un consulente fitosanitario abilitato ai sensi del Dlgs.vo n. 150/2012;

A TERMINI DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI

Decreta:

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 2

In relazione a quanto previsto dall'articolo 19 del Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste 23 dicembre 2022 n. 660087, ai soggetti beneficiari dei pagamenti per la salvaguardia di ulivi di valore paesaggistico (eco-schema 3), nel caso di presenza di infestazioni e/o infezioni causate da scolitidi e/o dalla rogna degli ulivi, è consentita, in deroga, la bruciatura dei residui di potatura sul posto o nelle immediate vicinanze, nel rispetto delle normative vigenti per la prevenzione degli incendi, di tutela ambientale, di smaltimento dei rifiuti e in conformità al disciplinare di produzione integrata di cui in premessa.

Art. 3

I soggetti interessati, per beneficiare della deroga, devono comprovare la presenza di almeno uno degli organismi nocivi di cui al precedente articolo, con apposita perizia tecnica asseverata redatta da un consulente fitosanitario, abilitato in applicazione del D.lgs.vo n. 150/2012. La perizia asseverata, da produrre in caso di controlli, dovrà contenere almeno i seguenti elementi: riferimenti catastali e coordinate geografiche delle superfici agricole in cui è presente la fitopatia, n. fascicolo aziendale, individuazione dell'agente patogeno e documentazione fotografica georeferenziata.

Art. 4

La presente deroga non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 5

Il presente provvedimento è trasmesso all'Autorità di Gestione Nazionale del PSP 2023/2027 presso il MASAF, all'Organismo Pagatore AGEA e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, nonchè nel sito istituzionale di questo Assessorato.

Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on-line, tutti gli elementi identificativi del provvedimento sono trasmessi al responsabile della pubblicazione.

Palermo, 2 aprile 2024.

CARTABELLOTTA