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ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 20 marzo 2024, n. 331

SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 12 aprile 2024, n. 17

Aggiornamento delle linee guida procedurali per l'attuazione del D.M. 11 aprile 2011 circa le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di attrezzature di lavoro di cui all'art. 71, comma 11, del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e individuazione delle competenze territoriali delle AA.SS.PP. in materia di verifiche di attrezzature ed impianti, ai sensi del D.M. 11 aprile 2011, D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462, D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162, D.M. 1 dicembre 2004, n. 329 e D.M. 1 dicembre 1975.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE PER LE ATTIVITA' SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria ed in particolare l'art. 6 bis che disciplina i rapporti tra le regioni, le università e le strutture del servizio sanitario regionale;

VISTO il D.P.C.M. 17 dicembre 2007 - "Accordo ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, concernente il: Patto per la tutela della salute e la prevenzione nei luoghi di lavoro";

VISTA la Legge Regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione";

VISTA la Legge Regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante: "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale";

VISTO il D.P.Reg.S. 5 dicembre 2009, n. 12 Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali;

VISTA la circolare 10/05/2010 n. 1269 "Linee guida per l'organizzazione dell'area della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito del dipartimento di prevenzione delle aziende sanitarie provinciali";

VISTO il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", aggiornato ed integrato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO in particolare l'art. 71 comma 11 del D.Lgs. 81/08 che prevede l'obbligo per il datore di lavoro di sottoporre a verifiche periodiche le attrezzature di lavoro elencate nell'allegato VII dello stesso D.Lgs. 81/2008;

VISTO il Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero della Salute ed il Ministero dello Sviluppo Economico del 11 aprile 2011 "Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462 "Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi.";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio.";

VISTO il Decreto Ministeriale 1 dicembre 2004, n. 329 "Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93."

VISTO il Decreto Ministeriale 1 dicembre 1975 "Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione.";

VISTO il Decreto Presidenziale 14 giugno 2016, n. 12, concernente il regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.A. 0773 del 26/04/2012 con il quale venivano fornite le prime indicazioni applicative sulla effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro nel territorio della Regione;

RITENUTO necessario, al fine di dare uniformità procedurale ai servizi preposti ed ai datori di lavoro operanti nel territorio, emanare delle linee guida procedurali per l'effettuazione delle verifiche periodiche di attrezzature ed impianti di cui al D.M. 11 aprile 2011 e D.P.R. 22 ottobre 2001 n. 462 nonché individuare le competenze territoriali delle AA.SS.PP. in materia di verifiche di attrezzature ed impianti ai sensi del DM 11 aprile 2011 del DPR 22 ottobre 2001 n. 462, D.P.R. 30 aprile 1999 n. 162, D.M. 1 dicembre 2004 n. 329 e D.M. 1 dicembre 1975;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni esposte in premessa che integralmente si richiamano, sono approvate le "Linee guida procedurali per l'attuazione del D.M. 11 aprile 2011 circa le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di attrezzature di lavoro di cui all'art. 71 comma 11 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e individuazione delle competenze territoriali delle AA.SS.PP. in materia di verifiche di attrezzature ed impianti ai sensi del D.M. 11 aprile 2011, D.P.R. 22 ottobre 2001 n. 462, D.P.R. 30 aprile 1999 n. 162, D.M. 1 dicembre 2004 n. 329 e D.M. 1 dicembre 1975", allegate al presente decreto di cui costituiscono parte integrante.

Sono altresì individuate le competenze territoriali delle AA.SS.PP. in materia di verifiche di attrezzature ed impianti ai sensi del DM 11 aprile 2011 del DPR 22 ottobre 2001 n. 462, D.P.R. 30 aprile 1999 n. 162, D.M. 1 dicembre 2004 n. 329 e D.M. 1 dicembre 1975, come definite nell'allegato 4 del presente decreto.

Art. 2

Come previsto dal D.M. 11 aprile 2011, ove non già realizzato, le Aziende Sanitarie Provinciali della Regione Siciliana (AA.SS.PP.) dovranno dotarsi di apposito sistema informatizzato per la raccolta dei dati, il loro invio per via telematica e per l'attuazione di tutte le procedure previste dal citato decreto e dalle allegate Linee guida.

Art. 3

Le AA.SS.PP. danno attuazione a quanto previsto dal Decreto dell'Assessorato della Sanità 4 giugno 2004 "Tariffario unico regionale delle prestazioni rese dal dipartimento di prevenzione". A tal fine, richiamato l'allegato 4 del Decreto anzidetto, Le AA.SS.PP. destinano la quota prevista dei proventi delle attività a pagamento rese dalle UU.OO.CC. Servizi Impiantistica ed Antinfortunistica (SIA) anche per le finalità di cui all'art. 3 comma 1 del D.M. 11 aprile 2011.

Art. 4

Le AA.SS.PP. in cui sono presenti le UU.OO.CC. Servizi di Impiantistica ed Antinfortunistica (SIA), dovranno adeguare la dotazione organica dei Servizi secondo la Circolare assessoriale 4 agosto 2010, n. 1274 "Linee di indirizzo per la dotazione organica dell'area dipartimentale "Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" del Dipartimento di Prevenzione delle AA.SS.PP., pubblicata sulla G.U.R.S. n. 6 del 04.02.2011, tenendo anche conto, come previsto dalla citata circolare, dei bacini d'utenza extra provinciale.

Art. 5

Il presente Decreto verrà trasmesso al responsabile del procedimento per la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Siciliana - Assessorato Regionale della Salute, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi del comma 5 dell'art. 68 della Legge Regionale n. 21 del 12 agosto 2014 e D. lgs n. 33/20113 [N.d.R. recte: D. lgs n. 33/2013] e ss.mm. e ii. nonché trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione.

Palermo, 20 marzo 2024.

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