
DECRETO PRESIDENZIALE 17 aprile 2024, n. 527
G.U.R.S. 3 maggio 2024, n. 20
Criteri per la determinazione e liquidazione dei compensi spettanti ai componenti del Comitato di sorveglianza negli Enti regionali in liquidazione coatta amministrativa.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e ss.mm.ii.;
VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.P. Reg. 5 aprile 2022, n. 9 concernente: "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3";
VISTO il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 "Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa" e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'art. 198 comma 1, rubricato "Organi della liquidazione amministrativa";
VISTO il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, il comma 5 bis, dell'art. 15 rubricato "Liquidazione degli enti dissestati e misure di razionalizzazione dell'attività dei commissari straordinari", aggiunto dall'art. 12, comma 6 bis, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 29 luglio 2021, n. 108;
VISTA la legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010" e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'art. 17 rubricato "Misure di contenimento della spesa del settore pubblico regionale";
VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135 e, in particolare, l'art. 12, comma 77, rubricato "Soppressione di enti e società";
VISTA la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 (Legge di stabilità regionale) e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'art. 23 rubricato "Modifiche di norme in materia di società pubbliche regionali";
VISTO il decreto del Ministero della Giustizia del 25 gennaio 2012, n. 30 "Regolamento concernente l'adeguamento dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e la determinazione dei compensi nelle procedure di concordato preventivo";
VISTO la legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 (Legge di stabilità regionale) e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 4 "Disposizioni in materia di enti in liquidazione";
VISTO il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155" e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la legge regionale 21 novembre 2023, n. 25 "Disposizioni finanziarie varie. Modifiche di norme" e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'art. 11 rubricato "Misure per la razionalizzazione della gestione delle società partecipate";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 85 del 26 marzo 2014 "Legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 - Art. 23, comma 3 - Istituzione dell'Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni";
VISTO l'art. 11 della legge regionale 21 novembre 2023, n. 25 che ha modificato la denominazione dell'Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni ora denominato "Ufficio speciale per la gestione e la liquidazione delle società a partecipazione pubblica regionale";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 354 del 7 settembre 2023: "Criteri per la determinazione e liquidazione dei compensi spettanti ai Commissari liquidatori delle procedure di liquidazione coatta amministrativa";
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 583/Gab. del 9 novembre 2023 "Criteri per la determinazione e liquidazione dei compensi spettanti ai Commissari liquidatori delle procedure di liquidazione coatta amministrativa";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 127 del 3 aprile 2024 "Criteri per la determinazione e liquidazione dei compensi spettanti ai Componenti del Comitato di sorveglianza negli Enti regionali in liquidazione coatta amministrativa";
RITENUTO di dovere dare attuazione alla deliberazione della Giunta regionale n. 127 del 3 aprile 2024 sopra citata;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale per l'Economia,
Decreta:
I compensi dei componenti del Comitato di sorveglianza negli Enti regionali posti in liquidazione coatta amministrativa, nominati ai sensi dell'art. 198, comma 1 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, si compongono di una quota remunerativa fissa e di una quota remunerativa variabile.
Ai componenti del Comitato di sorveglianza negli enti regionali in liquidazione coatta amministrativa viene corrisposto un compenso annuo, quale quota remunerativa fissa, da calcolarsi sulla base dell'effettiva partecipazione alle riunioni del Comitato, pari ad euro 1.500,00.
Ai componenti del Comitato di sorveglianza negli enti regionali in liquidazione coatta amministrativa viene corrisposto un compenso, quale quota remunerativa variabile, determinato sulla base dell'attivo realizzato, nelle seguenti misure massime:
a) euro 1.500,00, per le procedure che presentino nell'anno di riferimento un attivo realizzato fino a 2,5 milioni di euro;
b) euro 2.000,00, per le procedure che presentino nell'anno di riferimento un attivo realizzato fino a 7,5 milioni di euro;
c) euro 2.500,00, per le procedure che presentino nell'anno di riferimento un attivo realizzato superiore ai 7,5 milioni di euro.
Per "attivo realizzato" si intendono gli importi complessivamente realizzati dalla procedura attraverso: la vendita dei beni, ivi compresa la vendita di aziende e rami d'azienda; il recupero e la riscossione di crediti non pertinenti all'esercizio dell'impresa; le azioni giudiziali e le transazioni e le somme comunque acquisite alla procedura, ivi comprese le somme disponibili all'apertura della procedura, gli interessi attivi sui depositi bancari al netto delle ritenute fiscali di legge ed in generale i proventi della gestione finanziaria e patrimoniale.
I compensi, come sopra determinati, spettanti al Presidente del Comitato di sorveglianza negli enti regionali in liquidazione coatta amministrativa sono maggiorati del 20%.
Il compenso in quota remunerativa fissa come sopra determinato è liquidato dal Commissario della Liquidazione coatta amministrativa, con cadenza annuale, nell'importo ragguagliato all'effettiva partecipazione di ciascun componente alle riunioni del Comitato di sorveglianza. Il compenso in quota remunerativa variabile di cui all'art. 3 verrà corrisposto all'esito della procedura di liquidazione.
Ai componenti del Comitato di sorveglianza spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per la partecipazione alle riunioni dell'organo collegiale. E' escluso qualsiasi altro compenso o indennità e qualsiasi altro onere diretto o indiretto a carico della procedura.
I compensi dei componenti del Comitato di sorveglianza nonché i rimborsi delle spese di cui all'art. 6 sono a totale carico della liquidazione e sono imputate in prededuzione alle spese di procedura.
Il numero massimo di componenti del Comitato di sorveglianza negli enti regionali in liquidazione coatta amministrativa non potrà essere superiore alle tre unità.
La durata dell'incarico dei componenti del Comitato di sorveglianza negli enti regionali in liquidazione coatta amministrativa, è fissata in tre anni e comunque non oltre la durata del mandato del Commissario per la liquidazione coatta amministrativa.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e nel sito internet della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 68, comma 4, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e trasmesso all'Assessorato regionale dell'economia, per la relativa esecuzione.
Palermo, 17 aprile 2024.
SCHIFANI