
DECRETO PRESIDENZIALE 9 novembre 2023, n. 583
G.U.R.S. 17 novembre 2023, n. 48
Criteri per la determinazione e liquidazione dei compensi spettanti ai commissari liquidatori delle procedure di liquidazione coatta amministrativa.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;
VISTO l'atto del 13 ottobre 2022 con cui la Corte di Appello di Palermo-Ufficio Centrale Regionale per l'Elezione del Presidente della Regione e dell'Assemblea Regionale Siciliana, ai sensi dell'art. 2 ter, comma 2, lett. a), della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, ha proclamato eletto l'On.le Renato Schifani alla carica di Presidente della Regione siciliana e di deputato dell'Assemblea Regionale Siciliana, nonché la nota prot. n. 35218 del 13 ottobre 2022 con la quale la Segreteria Generale della Presidenza della Regione siciliana ha dato comunicazione dell'avvenuta proclamazione dell'On.le Renato Schifani quale Presidente della Regione Siciliana;
VISTE le leggi regionali 28 marzo 1995, n. 22 e 20 giugno 1997, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.P. Reg. 5 aprile 2022, n. 9 concernente: "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3";
VISTO il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, il comma 5 bis, dell'art. 15 rubricato "Liquidazione degli enti dissestati e misure di razionalizzazione dell'attività dei commissari straordinari", aggiunto dall'art. 12, comma 6 bis, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 29 luglio 2021, n. 108;
VISTA la legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010" e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'art. 17 rubricato "Misure di contenimento della spesa del settore pubblico regionale";
VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135 e, in particolare, l'art. 12, comma 77, rubricato "Soppressione di enti e società";
VISTA la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 (Legge di stabilità regionale) e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'art. 23 rubricato "Modifiche di norme in materia di società pubbliche regionali";
VISTO il decreto del Ministero della Giustizia del 25 gennaio 2012, n. 30 "Regolamento concernente l'adeguamento dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e la determinazione dei compensi nelle procedure di concordato preventivo";
VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 3 novembre 2016 "Criteri per la determinazione e liquidazione dei compensi spettanti ai Commissari liquidatori e ai membri dei Comitati di sorveglianza delle procedure di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545 terdecies c.c. e di scioglimento per atto dell'Autorità ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies c.c.";
VISTO la legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 (Legge di stabilità regionale) e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 4 "Disposizioni in materia di enti in liquidazione";
VISTO il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155" e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 85 del 26 marzo 2014 "Legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 - Art. 23, comma 3 - Istituzione dell'Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni";
VISTO il D.P. n. 7/Serv.1°/SG del 20 gennaio 2012, con il quale, ai sensi dell'art. 17della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, in attuazione delle deliberazioni della Giunta regionale n. 274 del 17 ottobre 2011 e n. 319 del 14 novembre 2011 sono state individuate le fasce, in base a criteri di funzionalità e territorialità, entro le quali classificare gli organismi ed enti di cui al comma 1 dell'art. 17 della stessa legge regionale 12 maggio 2010, n. 11;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 452 del 30 novembre 2012: "Contenimento della spesa per organismi, società partecipate ed enti regionali, nonché società ed enti in liquidazione" che, tra l'altro, ha ridotto del 20% i compensi di cui al D.P. n. 7/Serv.1°/SG del 20 gennaio 2012;
VISTO il successivo D.P. n. 43 del 17 settembre 2020, che ha integrato il D.P. n. 7/Serv.1°/SG del 20 gennaio 2012 sopra citato;
VISTI la deliberazione della Giunta regionale n. 137 del 30 marzo 2023 "Componenti degli organi di amministrazione e controllo degli organismi di cui all'art. 17, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e Commissari straordinari - Compensi - Contenimento della spesa" e il relativo decreto di attuazione del Presidente della Regione n. 243/Serv.1°/SG del 15 maggio 2023;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 354 del 7 settembre 2023 "Criteri per la determinazione e liquidazione dei compensi spettanti ai Commissari liquidatori delle procedure di liquidazione coatta amministrativa";
RITENUTO di dovere dare attuazione alla deliberazione della Giunta regionale n. 354 del 7 settembre 2023 sopra citata;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale per l'Economia,
Decreta:
I compensi dei Commissari liquidatori degli Enti regionali posti in Liquidazione coatta amministrativa nominati ai sensi dell'art. 15 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modifiche e integrazioni, si compongono di una quota remunerativa delle attività di natura concorsuale e di una quota remunerativa dell'attività gestionale liquidatoria.
Il compenso per le attività di natura concorsuale, quale compenso attribuito in misura variabile, è determinato in una percentuale sull'ammontare dell'attivo realizzato nella misura seguente:
a) 12,71% quando l'attivo non superi euro 51.000,00 euro;
b) 8,47% sulle somme eccedenti euro 51.000,00 fino a euro 258.000,00;
c) 4,23% sulle somme eccedenti euro 258.000,00 fino a euro 516.000,00;
d) 1,69% sulle somme eccedenti euro 516.000,00 fino a euro 1.549.000,00;
e) 0,84% sulle somme eccedenti euro 1.549.000,00 fino a euro 5.165.000,00;
f) 0,70% sulle somme eccedenti euro 5.165.000,00.
Per "attivo realizzato" si intendono gli importi complessivamente realizzati dalla procedura attraverso: la vendita dei beni, ivi compresa la vendita di aziende e rami d'azienda; il recupero e la riscossione di crediti non pertinenti all'esercizio dell'impresa; le azioni giudiziali e le transazioni e le somme comunque acquisite alla procedura, ivi comprese le somme disponibili all'apertura della procedura, gli interessi attivi sui depositi bancari al netto delle ritenute fiscali di legge ed in generale i proventi della gestione finanziaria e patrimoniale.
In sede di determinazione del compenso finale, inoltre, al commissario liquidatore è corrisposto un compenso supplementare, calcolato sull'ammontare dello stato passivo accertato e ammesso, pari:
a) allo 0,50%, fino all'importo di euro 103.000,00;
b) allo 0,30%, sulle somme eccedenti euro 103.000,00 e fino a euro258.000,00;
c) allo 0,20% sulle somme eccedenti euro 258.000,00 e fino a euro 516.000,00;
d) allo 0,10% sulle somme eccedenti euro 516.000,00.
Per "passivo accertato" si intendono l'insieme dei crediti anteriori alla liquidazione dell'Ente, ammessi al concorso sul patrimonio dell'ente medesimo.
Il compenso in quota remunerativa delle attività di natura concorsuale è determinato a seguito di specifica istanza del commissario liquidatore e liquidato con provvedimento dell'Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni da adottarsi all'atto dell'autorizzazione al deposito del bilancio finale della procedura e del conto della gestione. L'erogazione del compenso è comunque subordinata all'esecuzione del piano di riparto finale.
Nel corso della procedura e, di regola, contestualmente all'effettuazione di riparti parziali possono essere attribuiti al commissario liquidatore acconti sul compenso in quota remunerativa delle attività di natura concorsuale in misura non superiore al 60% del compenso calcolato sul Passivo a quel momento realizzato e al 50% del compenso calcolato sull'ammontare del passivo accertato e ammesso.
Il compenso in quota remunerativa delle attività di natura gestionale liquidatoria, quale compenso attribuito in misura fissa, è determinato in euro 15.000,00 annui ed è liquidato, con cadenza semestrale, con provvedimento dell'Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni.
Al commissario liquidatore spetta, altresì, il rimborso delle spese vive e documentate sostenute per l'espletamento dell'incarico. E' escluso qualsiasi altro compenso o indennità e qualsiasi altro onere diretto o indiretto a carico della procedura.
La sommatoria dei compensi dei commissari liquidatori eventualmente succedutisi nella carica, determinati nel rispetto della consecutività dei realizzi e sulla base del principio di unicità del compenso, non deve superare l'ammontare massimo stabilito come negli articoli che precedono.
Al commissario liquidatore che per qualunque motivo cessi dall'incarico prima della conclusione della liquidazione, il compenso in quota remunerativa delle attività di natura concorsuale è provvisoriamente liquidato con i criteri indicati dopo la approvazione del conto della gestione. Nel caso di mancata presentazione o di non approvazione del conto della gestione o ricorrendo comunque gravi motivi, l'Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni sospende cautelativamente la provvisoria liquidazione del compenso, ovvero l'esecuzione del provvedimento di liquidazione, nelle more dell'accertamento di eventuali responsabilità del commissario per atti e fatti compiuti nell' esercizio della funzione.
Qualora in sede di definitiva liquidazione del compenso sia accertato che specifiche attività alle quali è conseguita la realizzazione di attivo, l'accertamento di passivo o ripartizioni ai creditori, sono state espletate con il concorso di soggetti succedutisi nel tempo nelle funzioni di commissario, si provvede, previo contraddittorio con gli interessati alla imputazione pro- quota del compenso maturato in relazione a quelle specifiche attività, sulla base dell'attività rispettivamente svolta dai commissari pro-tempore, ovvero sulla base di un criterio temporale, ove non sia individuabile un criterio oggettivo di imputazione.
Il compenso del commissario liquidatore nonché i rimborsi delle spese di cui all'art. 7 sono a totale carico della liquidazione e sono imputate in prededuzione alle spese di procedura.
La durata degli incarichi dei Commissari liquidatori delle procedure di liquidazione coatta amministrativa, non potrà eccedere i tre anni e potrà essere prorogata, per motivate esigenze, una sola volta per un periodo massimo di due anni, decorsi i quali, le residue attività liquidatorie saranno poste a carico dell'ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni.
Le disposizioni del presente decreto si applicano alle nomine decorrenti dal 1° gennaio 2023.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e nel sito internet della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 68, comma 4, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e trasmesso all'Assessorato regionale dell'economia, per la relativa esecuzione.
Palermo, 9 novembre 2023.
SCHIFANI