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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/286 DELLA COMMISSIONE, 16 gennaio 2024

G.U.U.E. 17 gennaio 2024, Serie L

Regolamento che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 relativo all'incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l'ingresso nell'Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 6 febbraio 2024

Applicabile dal: 6 febbraio 2024

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii),

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE89/662/CEE90/425/CEE91/496/CEE96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (2), in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, primo comma, lettera b), e l'articolo 54, paragrafo 4, primo comma, lettere a) e b),

considerando quanto segue:

1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione (3) stabilisce le norme relative all'incremento temporaneo dei controlli ufficiali all'ingresso nell'Unione di determinate partite di alimenti e mangimi di origine non animale, provenienti da alcuni paesi terzi, elencati nell'allegato I di tale regolamento di esecuzione e all'imposizione di condizioni speciali di ingresso nell'Unione di determinate partite di alimenti e mangimi, provenienti da alcuni paesi terzi, elencati nell'allegato II del richiamato regolamento di esecuzione, a causa del rischio di contaminazione da micotossine, tra cui le aflatossine, da residui di antiparassitari, da pentaclorofenolo e diossine, di contaminazione microbiologica e di contaminazione da coloranti Sudan, da rodammina B e da tossine vegetali.

2) L'articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 stabilisce l'obbligo per la Commissione di riesaminare periodicamente, almeno ogni sei mesi, gli elenchi figuranti negli allegati del medesimo regolamento di esecuzione, al fine di tenere conto delle nuove informazioni relative ai rischi per la salute umana e alla non conformità alla legislazione dell'Unione. Dette nuove informazioni comprendono i dati risultanti dalle notifiche ricevute tramite il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (di seguito «RASFF») istituito con regolamento (CE) n. 178/2002, come pure i dati e le informazioni riguardanti le partite e i risultati dei controlli documentali, di identità e fisici effettuati dagli Stati membri e comunicati alla Commissione.

3) Recenti notifiche pervenute tramite il RASFF indicano il sussistere di un grave rischio, diretto o indiretto, per la salute umana dovuto a determinati alimenti o mangimi. Inoltre i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri su determinati alimenti e mangimi di origine non animale nel primo semestre del 2023 evidenziano la necessità di modificare gli elenchi figuranti negli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 al fine di tutelare la salute umana nell'Unione.

4) Dall'ottobre 2019 le partite di alimenti costituiti da due o più ingredienti elencati nell'allegato II, punto 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 e che contengono qualsiasi alimento elencato al punto 1 di tale allegato, sono soggette a un livello maggiore di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da aflatossine. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri su questi prodotti indicano un grado di conformità generalmente soddisfacente alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione. Un livello maggiore di controlli ufficiali non è pertanto più giustificato per questi prodotti ed è opportuno modificare le pertinenti disposizioni degli articoli 1 e 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 e sopprimere il punto 2 dell'allegato II di tale regolamento di esecuzione.

5) Per quanto riguarda le partite di fagioli Lablab (Lablab purpureus) provenienti dal Bangladesh, i dati delle notifiche RASFF e le informazioni relative ai controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano la comparsa di nuovi rischi per la salute umana, dovuti alla possibile contaminazione da residui di antiparassitari. E' pertanto necessario richiedere un livello maggiore di controlli ufficiali all'ingresso di questo prodotto proveniente dal Bangladesh. Detto prodotto dovrebbe quindi essere inserito nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 20 % delle partite che entrano nell'Unione.

6) Nel sistema TARIC sono state introdotte nuove suddivisioni TARIC dei codici NC per distinguere la granadilla e il frutto della passione (Passiflora ligularis e Passiflora edulis). E' pertanto opportuno modificare la suddivisione TARIC per il codice NC ex 0810 90 20 nella voce relativa alla granadilla e al frutto della passione (Passiflora ligularis e Passiflora edulis) provenienti dalla Colombia di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.

7) Per quanto riguarda le partite di foglie di vite provenienti dall'Egitto, i dati delle notifiche RASFF e le informazioni relative ai controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano la comparsa di nuovi rischi per la salute umana, dovuti alla possibile contaminazione da residui di antiparassitari. E' pertanto necessario richiedere un livello maggiore di controlli ufficiali all'ingresso di questo prodotto proveniente dall'Egitto. Detto prodotto dovrebbe quindi essere inserito nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 20 % delle partite che entrano nell'Unione.

8) Dal gennaio 2023 la menta (Mentha) proveniente da Israele (4) è soggetta a un livello maggiore di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da residui di antiparassitari. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri su questo prodotto indicano un grado di conformità generalmente soddisfacente alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione. Un livello maggiore di controlli ufficiali non è pertanto più giustificato per questo prodotto ed è opportuno sopprimere la relativa voce dall'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.

9) Per quanto riguarda le partite di fagioli asparago (Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata) provenienti dall'India, durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri conformemente agli articoli 5 e 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è stato rilevato un elevato tasso di non conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione riguardo alla contaminazione da residui di antiparassitari. Nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è pertanto opportuno aumentare al 30 % la frequenza dei controlli di identità e fisici da eseguire su tali partite che entrano nell'Unione.

10) Dal febbraio 2015 la gomma di guar proveniente dall'India è soggetta a un livello maggiore di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da pentaclorofenolo e diossine. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano un miglioramento della conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione. Un livello maggiore di controlli ufficiali pari al 50 % delle partite che entrano nell'Unione non è pertanto più giustificato per questo prodotto e nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 la frequenza dei controlli dovrebbe essere ridotta al 30 % delle partite che entrano nell'Unione.

11) Dal dicembre 2021 gli integratori alimentari contenenti prodotti botanici provenienti dalla Corea del Sud sono soggetti a un livello maggiore di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da ossido di etilene. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri su questi prodotti indicano un grado di conformità generalmente soddisfacente alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione. Un livello maggiore di controlli ufficiali non è pertanto più giustificato per questi prodotti ed è opportuno sopprimere la relativa voce dall'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.

12) Dal dicembre 2021 gli spaghetti orientali a cottura istantanea contenenti spezie/condimenti o salse provenienti dalla Corea del Sud sono soggetti a un livello maggiore di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da ossido di etilene. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano un miglioramento della conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione. Un livello maggiore di controlli ufficiali pari al 20 % delle partite che entrano nell'Unione non è pertanto più giustificato per questo prodotto e nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 la frequenza dei controlli dovrebbe essere ridotta al 10 % delle partite che entrano nell'Unione.

13) Per quanto riguarda le partite di fagioli asparago (Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata) provenienti dallo Sri Lanka, i dati delle notifiche RASFF e le informazioni relative ai controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano la comparsa di nuovi rischi per la salute umana, dovuti alla possibile contaminazione da residui di antiparassitari. E' pertanto necessario richiedere un livello maggiore di controlli ufficiali all'ingresso di questo prodotto proveniente dallo Sri Lanka. Detto prodotto dovrebbe quindi essere inserito nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 20 % delle partite che entrano nell'Unione.

14) Per quanto riguarda le partite di fagioli dall'occhio (Vigna unguiculata) provenienti dal Madagascar, durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri conformemente agli articoli 5 e 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è stato rilevato un elevato tasso di non conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione riguardo alla contaminazione da residui di antiparassitari. Nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è pertanto opportuno aumentare al 30 % la frequenza dei controlli di identità e fisici da eseguire su tali partite che entrano nell'Unione.

15) Per quanto riguarda le partite di riso provenienti dal Pakistan, durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri conformemente agli articoli 5 e 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è stato rilevato un elevato tasso di non conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione riguardo alla contaminazione da residui di antiparassitari. Nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è pertanto opportuno aumentare al 10 % la frequenza dei controlli di identità e fisici da eseguire su tali partite che entrano nell'Unione.

16) Per quanto riguarda le partite di granadilla e frutto della passione (Passiflora ligularis and Passiflora edulis) provenienti dalla Thailandia, i dati delle notifiche RASFF e le informazioni relative ai controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano la comparsa di nuovi rischi per la salute umana, dovuti alla possibile contaminazione da residui di antiparassitari. E' pertanto necessario richiedere un livello maggiore di controlli ufficiali all'ingresso di questi prodotti provenienti dalla Thailandia. Detti prodotti dovrebbero quindi essere inseriti nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 10 % delle partite che entrano nell'Unione.

17) Per quanto riguarda le partite di semi di cumino provenienti dalla Turchia, durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri conformemente agli articoli 5 e 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è stato rilevato un elevato tasso di non conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione riguardo alla contaminazione da alcaloidi pirrolizidinici. Nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è pertanto opportuno aumentare al 30 % la frequenza dei controlli di identità e fisici da eseguire su tali partite che entrano nell'Unione.

18) Dal dicembre 2021 i peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci) provenienti dall'Uganda sono soggetti a un livello maggiore di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da ossido di etilene. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri su questo prodotto indicano un grado di conformità generalmente soddisfacente alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione. Un livello maggiore di controlli ufficiali non è pertanto più giustificato per questo prodotto ed è opportuno sopprimere la relativa voce dall'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.

19) Per quanto riguarda le partite di durian (Durio zibethinus) provenienti dal Vietnam, i dati delle notifiche RASFF e le informazioni relative ai controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano la comparsa di nuovi rischi per la salute umana, dovuti alla possibile contaminazione da residui di antiparassitari. E' pertanto necessario richiedere un livello maggiore di controlli ufficiali all'ingresso di questo prodotto proveniente dal Vietnam. Detto prodotto dovrebbe quindi essere inserito nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 10 % delle partite che entrano nell'Unione.

20) Per quanto riguarda le partite di peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci) provenienti dall'India, durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri conformemente agli articoli 7 e 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è stato rilevato un elevato tasso di non conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione riguardo alla contaminazione da residui di antiparassitari. Nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è pertanto opportuno aumentare al 30 % la frequenza dei controlli di identità e fisici da eseguire su tali partite che entrano nell'Unione.

21) Per quanto riguarda le partite di semi di sesamo provenienti dall'India, durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri conformemente agli articoli 7 e 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è stato rilevato un elevato tasso di non conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione riguardo alla contaminazione da Salmonella. Nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è pertanto opportuno aumentare al 30 % la frequenza dei controlli di identità e fisici da eseguire su tali partite che entrano nell'Unione.

22) Dall'ottobre 2020 i semi di sesamo provenienti dall'India sono soggetti a un livello maggiore di controlli ufficiali e a condizioni speciali all'ingresso nell'Unione, a causa del rischio di contaminazione da ossido di etilene. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano un miglioramento della conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione. Un livello maggiore di controlli ufficiali pari al 50 % delle partite che entrano nell'Unione non è pertanto più giustificato per questo prodotto e nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 la frequenza dei controlli dovrebbe essere ridotta al 30 % delle partite che entrano nell'Unione.

23) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.

24) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 31 dell'1.2.2002.

(2)

GU L 95 del 7.4.2017.

(3)

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione, del 22 ottobre 2019, relativo all'incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l'ingresso nell'Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 669/2009, (UE) n. 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 e (UE) 2018/1660 della Commissione (GU L 277 del 29.10.2019).

(4)

Nel seguito inteso come lo Stato d'Israele, ad esclusione dei territori amministrati dallo Stato d'Israele dopo il 5 giugno 1967, ossia le alture del Golan, la striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.

Art. 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è così modificato:

1) all'articolo 1, paragrafo 1, la lettera b) è modificata come segue:

a) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«le condizioni speciali di ingresso nell'Unione delle seguenti categorie di partite di alimenti e mangimi, a causa del rischio di contaminazione da micotossine, tra cui le aflatossine, e da residui di antiparassitari, di contaminazione microbiologica e di contaminazione da coloranti Sudan, da rodammina B e da tossine vegetali, in conformità all'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 178/2002:»;

b) il punto ii) è soppresso;

2) all'articolo 8, i paragrafi 3 e 4 sono soppressi;

3) gli allegati I e II sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2024

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN

(1)

Allegato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 23 gennaio 2024, Serie L e 1 febbraio 2024, Serie L.