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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1793 DELLA COMMISSIONE 22 ottobre 2019

G.U.U.E. 29 ottobre 2019, n. L 277

Regolamento relativo all'incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l'ingresso nell'Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 669/2009, (UE) n. 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 e (UE) 2018/1660 della Commissione. (Testo rilevante ai fini del SEE)

TESTO COORDINATO (al Reg. (UE) 2024/3153)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrato in vigore il: 18 novembre 2019

Applicabile dal: 14 dicembre 2019

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l'articolo 34, paragrafo 6, lettera a), l'articolo 47, paragrafo 2, lettera b), l'articolo 54, paragrafo 4, lettere a) e b) e l'articolo 90, lettera c),

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (2), in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

1) Il regolamento (UE) 2017/625 inserisce in un unico quadro legislativo le norme applicabili ai controlli ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione al fine di verificare la conformità alla normativa dell'Unione relativa alla filiera agroalimentare. A tale scopo esso abroga e sostituisce il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e altri atti dell'Unione che disciplinano i controlli ufficiali in specifici settori.

2) A norma del regolamento (UE) 2017/625 determinate categorie di animali e merci provenienti da alcuni paesi terzi devono sempre essere presentate ai posti di controllo frontalieri per i controlli ufficiali da effettuare prima del loro ingresso nell'Unione. L'articolo 47, paragrafo 1, lettere d) ed e), del regolamento (UE) 2017/625 dispone inoltre che le merci oggetto, rispettivamente, di misure che impongono un incremento temporaneo dei controlli ufficiali o di misure di emergenza, siano sottoposte a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri al momento del loro ingresso nell'Unione.

3) A tale riguardo, a norma del regolamento (UE) 2017/625, determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi dovrebbero essere sottoposte temporaneamente a maggiori controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri nei casi in cui la Commissione ha deciso, mediante atti di esecuzione, che tali controlli sono necessari a causa di un rischio noto o emergente o in quanto si ha motivo di temere che possano aver luogo casi gravi e diffusi di non conformità alla normativa dell'Unione relativa alla filiera agroalimentare. A tal fine la Commissione dovrebbe stabilire l'elenco di dette merci, con l'indicazione dei codici della nomenclatura combinata (NC) di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 della Commissione (4), (di seguito «l'elenco») e aggiornarlo ove necessario per tener conto di eventuali sviluppi al riguardo.

4) Nella fase attuale l'elenco di cui al considerando 3 dovrebbe essere un elenco aggiornato degli alimenti e dei mangimi di origine non animale indicati nel regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione (5), che stabilisce le norme relative al livello accresciuto di controlli ufficiali da effettuarsi nei punti di entrata designati dell'Unione sulle importazioni di alimenti e mangimi di origine non animale provenienti da alcuni paesi terzi. E' pertanto opportuno stabilire nell'allegato I del presente regolamento un elenco degli alimenti e dei mangimi di origine non animale provenienti da alcuni paesi terzi che devono essere sottoposti temporaneamente a maggiori controlli ufficiali al momento dell'ingresso nell'Unione, in conformità all'articolo 47, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625.

5) La Commissione dovrebbe inoltre stabilire norme sulla frequenza dei controlli di identità e dei controlli fisici per gli alimenti e i mangimi di origine non animale provenienti da alcuni paesi terzi sottoposti temporaneamente a maggiori controlli ufficiali, in conformità all'articolo 54, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625, tenendo conto in particolare del livello di rischio associato al pericolo in questione e della frequenza dei respingimenti alla frontiera.

6) Il regolamento (UE) 2017/625 e gli atti delegati e di esecuzione adottati a norma degli articoli da 47 a 64 di tale regolamento prevedono un sistema unico di controlli ufficiali che si applica ai settori contemplati dai regolamenti di esecuzione (UE) n. 884/2014 (6), (UE) 2015/175 (7), (UE) 2017/186 (8), (UE) 2018/1660 (9) della Commissione e dal regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione. Per questo motivo e dato che le norme comprese in questi regolamenti sono sostanzialmente collegate poiché riguardano tutte l'istituzione di misure supplementari che disciplinano l'ingresso nell'Unione di determinati alimenti e mangimi provenienti da alcuni paesi terzi a causa di un rischio individuato e che sono applicate a seconda della gravità del rischio, è opportuno facilitare l'applicazione corretta e completa delle norme pertinenti riunendo in un unico atto le norme concernenti l'incremento temporaneo dei controlli ufficiali di determinati alimenti e mangimi di origine non animale e le misure di emergenza attualmente previste da tali regolamenti.

7) Gli alimenti e i mangimi di origine non animale soggetti alle misure di emergenza stabilite nei regolamenti di esecuzione (UE) n. 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 e (UE) 2018/1660 della Commissione presentano ancora un grave rischio per la salute pubblica che non può essere affrontato adeguatamente mediante misure adottate dagli Stati membri. E' pertanto opportuno stabilire nell'allegato II del presente regolamento un elenco di alimenti e mangimi di origine non animale soggetti a misure di emergenza, costituito dagli elenchi aggiornati degli alimenti e dei mangimi di origine non animale figuranti nei regolamenti di esecuzione (UE) n. 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 e (UE) 2018/1660 della Commissione. La portata delle voci dei suddetti elenchi dovrebbe inoltre essere modificata per includere forme di prodotti diverse da quelle che vi sono attualmente indicate, qualora tali altre forme presentino lo stesso rischio. E' pertanto opportuno modificare tutte le voci relative alle arachidi per includere i panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di arachide nonché la voce relativa ai peperoni dell'India per includere i peperoni arrostiti (dolci e altri).

8) Al fine di garantire un controllo adeguato dei rischi per la salute pubblica dovrebbero essere inseriti nell'elenco di cui al considerando 7 anche gli alimenti composti che contengono qualsiasi alimento di origine non animale elencato nell'allegato II del presente regolamento a causa del rischio di contaminazione da aflatossine, in una quantità superiore al 20 % di un unico prodotto o della somma dei prodotti elencati, e che sono classificati con i codici NC riportati nell'allegato II.

9) La Commissione dovrebbe inoltre stabilire norme relative alla frequenza dei controlli di identità e dei controlli fisici degli alimenti e dei mangimi sottoposti a misure di emergenza a norma del presente regolamento, in conformità all'articolo 54, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625. E' pertanto opportuno definire tali norme nel presente regolamento, tenendo conto in particolare del livello di rischio associato al pericolo in questione e della frequenza dei respingimenti alla frontiera.

10) Le misure che impongono un incremento temporaneo dei controlli ufficiali e le misure di emergenza stabilite nel presente regolamento dovrebbero applicarsi agli alimenti e ai mangimi destinati all'immissione sul mercato dell'Unione, poiché tali merci rappresentano un rischio dal punto di vista della salute pubblica.

11) Per quanto riguarda le partite inviate come campioni commerciali, campioni di laboratorio o articoli di esposizione per mostre, che non sono destinati all'immissione sul mercato, le partite di natura non commerciale destinate all'uso o al consumo privato nel territorio doganale dell'Unione e le partite destinate a fini scientifici, visto il basso rischio che comportano per la salute pubblica sarebbe sproporzionato imporre l'obbligo di sottoporle a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e di farle accompagnare da un certificato ufficiale o dai risultati del campionamento e delle analisi di laboratorio in conformità al presente regolamento. Tuttavia, al fine di evitare abusi, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a tali partite qualora il loro peso lordo superi un determinato limite di peso.

12) Le misure che impongono un incremento temporaneo dei controlli ufficiali e le misure di emergenza stabilite dal presente regolamento non dovrebbero applicarsi agli alimenti e ai mangimi che si trovano a bordo di mezzi di trasporto operanti a livello internazionale, che non vengono scaricati e sono destinati al consumo da parte dell'equipaggio e dei passeggeri, dato che la loro immissione sul mercato dell'Unione è molto limitata.

13) I livelli massimi delle micotossine, tra cui le aflatossine, sono stabiliti per gli alimenti dal regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione (10) e per i mangimi dalla direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (11). I livelli massimi di residui di antiparassitari sono stabiliti dal regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (12). Il laboratorio di riferimento dell'Unione europea per le diossine e i policlorobifenili (PCB) negli alimenti e nei mangimi ha condotto uno studio sulla relazione tra il pentaclorofenolo (PCP) e le diossine nella gomma di guar contaminata proveniente dall'India. Tale studio ha consentito di concludere che la gomma di guar contenente un livello di PCP inferiore al limite massimo di residui (LMR) pari allo 0,01 mg/kg, non contiene livelli inaccettabili di diossine. Il rispetto dell"LMR per il PCP garantisce quindi, in questo specifico caso, anche un livello elevato di protezione della salute umana per quanto riguarda le diossine.

14) In relazione alle norme di cui al considerando 13, le disposizioni relative al campionamento e alle analisi per il controllo delle micotossine, tra cui le aflatossine, sono stabilite per gli alimenti dal regolamento (CE) n. 401/2006 della Commissione (13) e per i mangimi dal regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione (14). Le disposizioni relative al campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari sono stabilite dalla direttiva 2002/63/CE della Commissione (15). Al fine di garantire l'applicazione di metodi uniformi di campionamento e di analisi di laboratorio nei paesi terzi e negli Stati membri, il campionamento e le analisi degli alimenti e dei mangimi prescritti dal presente regolamento dovrebbero essere eseguiti conformemente alle suddette norme dell'Unione in materia di campionamento e analisi sia negli Stati membri che nei paesi terzi.

15) Inoltre, al fine di garantire l'applicazione di procedure di campionamento e metodi di analisi di riferimento uniformi per il controllo della Salmonella negli alimenti oggetto del presente regolamento nei paesi terzi e negli Stati membri, è opportuno che il presente regolamento stabilisca tali procedure di campionamento e metodi di analisi di riferimento.

16) I modelli di certificati ufficiali per l'ingresso nell'Unione di determinati alimenti e mangimi sono riportati nei regolamenti di esecuzione (UE) n. 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 e (UE) 2018/1660 della Commissione. Al fine di facilitare l'esecuzione dei controlli ufficiali al momento dell'ingresso nell'Unione è opportuno prevedere un modello di certificato ufficiale unico per l'ingresso nell'Unione degli alimenti e dei mangimi soggetti a condizioni speciali per l'ingresso nell'Unione a norma del presente regolamento.

17) Tali certificati ufficiali dovrebbero essere rilasciati in formato cartaceo o elettronico. E' quindi opportuno stabilire prescrizioni comuni riguardo al rilascio dei certificati ufficiali in entrambi i casi, oltre alle prescrizioni previste al titolo II, capo VII, del regolamento (UE) 2017/625. A tale proposito l'articolo 90, lettera f), del regolamento (UE) 2017/625 stabilisce le disposizioni sull'introduzione, da parte della Commissione, di norme per il rilascio di certificati elettronici e per l'uso di firme elettroniche, anche in relazione ai certificati ufficiali rilasciati in conformità al presente regolamento. E' inoltre opportuno che il presente regolamento stabilisca disposizioni volte a garantire che le prescrizioni per i certificati ufficiali non presentati mediante il sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC), di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/628 della Commissione (16), si applichino anche ai certificati ufficiali rilasciati in conformità al presente regolamento.

18) Nel sistema elettronico TRACES, istituito dalla decisione 2003/623/CE della Commissione (17), sono inclusi modelli di certificati per facilitare e accelerare le procedure amministrative alle frontiere dell'Unione e per consentire una comunicazione elettronica tra le autorità competenti che aiuti a evitare eventuali pratiche fraudolente o ingannevoli in relazione ai certificati ufficiali. Dal 2003 la tecnologia informatica si è evoluta notevolmente e il sistema TRACES è stato modificato per migliorare la qualità, l'elaborazione e lo scambio sicuro dei dati. A norma dell'articolo 133, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/625, il sistema TRACES deve essere integrato nel sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC), di cui all'articolo 131 del regolamento (UE) 2017/625. Il modello di certificato ufficiale figurante nel presente regolamento dovrebbe pertanto essere adeguato all'IMSOC.

19) L'articolo 90, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625 conferisce alla Commissione il potere di stabilire, mediante atti di esecuzione, norme riguardanti le procedure da seguire per il rilascio di certificati di sostituzione. Al fine di evitare usi impropri e abusi, è importante definire i casi in cui può essere rilasciato un certificato ufficiale di sostituzione e le prescrizioni che detto certificato deve soddisfare. Tali casi sono stati indicati nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/628 della Commissione in relazione ai certificati ufficiali rilasciati conformemente a tale regolamento. Al fine di garantire un approccio coerente è opportuno stabilire che, nel caso di un rilascio di certificati sostitutivi, i certificati ufficiali rilasciati a norma del presente regolamento siano sostituiti conformemente alle procedure per i certificati di sostituzione previste nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/628 della Commissione.

20) E' opportuno definire disposizioni per verificare periodicamente se sono necessarie modifiche degli elenchi riportati negli allegati I e II del presente regolamento nonché modifiche della frequenza dei controlli di identità e fisici, tenendo conto delle nuove informazioni relative ai rischi e alla non conformità, ad esempio i dati risultanti dalle notifiche ricevute tramite il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF), i dati e le informazioni riguardanti le partite e i risultati dei controlli documentali, di identità e fisici comunicati alla Commissione dagli Stati membri, le relazioni e le informazioni ricevute dai paesi terzi, le informazioni ottenute attraverso i controlli effettuati dalla Commissione nei paesi terzi e le informazioni scambiate tra la Commissione e gli Stati membri e tra la Commissione e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare.

21) Le norme che devono essere stabilite dalla Commissione in conformità all'articolo 34, paragrafo 6, lettera a), all'articolo 47, paragrafo 2, lettera b), e all'articolo 54, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625 sono sostanzialmente collegate, poiché tutte riguardano le prescrizioni sui controlli ufficiali eseguiti all'ingresso nell'Unione su determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi sottoposte temporaneamente a maggiori controlli ufficiali al loro ingresso nell'Unione, e quindi dovrebbero applicarsi a decorrere dalla stessa data. Al fine di facilitare l'applicazione corretta e completa di tali norme, è opportuno riunirle in un unico atto.

22) Le norme che devono essere stabilite dalla Commissione in conformità all'articolo 54, paragrafo 4, lettera b), e all'articolo 90, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625 nonché all'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 178/2002 sono sostanzialmente collegate, poiché tutte riguardano le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di merci soggette a misure di emergenza a norma dell'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 178/2002, e quindi dovrebbero applicarsi a decorrere dalla stessa data. Al fine di facilitare l'applicazione corretta e completa di tali norme, è opportuno riunirle in un unico atto.

23) A fini di semplificazione e razionalizzazione, le norme stabilite nei regolamenti (CE) n. 669/2009, (UE) n. 884/2014, (UE) 2017/186, (UE) 2015/175 e (UE) 2018/1660 della Commissione sono consolidate nel presente regolamento. E' pertanto opportuno abrogare detti regolamenti e sostituirli con il presente regolamento.

24) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 95 del 7.4.2017.

(2)

GU L 31 dell'1.2.2002.

(3)

 Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004).

(4)

Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987).

(5)

Regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale e che modifica la decisione 2006/504/CE della Commissione (GU L 194 del 25.7.2009).

(6)

Regolamento di esecuzione (UE) n. 884/2014 della Commissione, del 13 agosto 2014, che stabilisce condizioni particolari per l'importazione di determinati mangimi e alimenti da alcuni paesi terzi a causa del rischio di contaminazione da aflatossine e che abroga il regolamento (CE) n. 1152/2009 (GU L 242 del 14.8.2014).

(7)

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/175 della Commissione, del 5 febbraio 2015, che stabilisce condizioni particolari applicabili all'importazione di gomma di guar originaria o proveniente dall'India a causa del rischio di contaminazione da pentaclorofenolo e diossine (GU L 30 del 6.2.2015).

(8)

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/186 della Commissione, del 2 febbraio 2017, che stabilisce condizioni specifiche applicabili all'introduzione nell'Unione di partite da alcuni paesi terzi per motivi di contaminazione microbiologica e che modifica il regolamento (CE) n. 669/2009 (GU L 29 del 3.2.2017).

(9)

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1660 della Commissione, del 7 novembre 2018, che impone condizioni particolari per l'importazione di alcuni alimenti di origine non animale da determinati paesi terzi a causa dei rischi di contaminazione con residui di antiparassitari e che modifica il regolamento (CE) n. 669/2009 e abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 885/2014 (GU L 278 dell'8.11.2018).

(10)

Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006).

(11)

Direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali (GU L 140 del 30.5.2002).

(12)

Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005).

(13)

Regolamento (CE) n. 401/2006 della Commissione, del 23 febbraio 2006, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di micotossine nei prodotti alimentari (GU L 70 del 9.3.2006).

(14)

Regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione, del 27 gennaio 2009, che fissa i metodi di campionamento e d'analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali (GU L 54 del 26.2.2009).

(15)

Direttiva 2002/63/CE della Commissione, dell'11 luglio 2002, che stabilisce metodi comunitari di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale e che abroga la direttiva 79/700/CEE (GU L 187 del 16.7.2002).

(16)

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/628 della Commissione, dell'8 aprile 2019, relativo a modelli di certificati ufficiali per determinati animali e merci che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 per quanto riguarda tali modelli di certificati (GU L 131 del 17.5.2019).

(17)

Decisione 2003/623/CE della Commissione, del 19 agosto 2003, relativa alla creazione di un sistema informatico veterinario integrato denominato Traces (GU L 216 del 28.8.2003).

SEZIONE 1

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1

Oggetto e campo di applicazione

(integrato e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2020/625, modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/1900, dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/913, dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/1110, dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/286 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/3153)

1. Il presente regolamento stabilisce:

a) nell'allegato I, l'elenco degli alimenti e dei mangimi di origine non animale, provenienti da alcuni paesi terzi, temporaneamente soggetti a maggiori controlli ufficiali al loro ingresso nell'Unione, che rientrano nei codici NC e nelle classificazioni TARIC riportati in tale allegato, in conformità all'articolo 47, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625;

b) le condizioni speciali di ingresso nell'Unione delle seguenti categorie di partite di alimenti e mangimi a causa del rischio di contaminazione da micotossine, tra cui le aflatossine, e da residui di antiparassitari, di contaminazione microbiologica e di contaminazione da coloranti Sudan e da tossine vegetali, in conformità all'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 178/2002:

i) le partite di alimenti e mangimi di origine non animale provenienti da paesi terzi, o da parti di tali paesi terzi, che contengono qualsiasi alimento e mangime elencato nella tabella di cui all'allegato II, punto 1, e che rientrano nei codici NC e nelle classificazioni TARIC riportati in tale allegato;

ii) le partite di alimenti e mangimi di origine non animale spedite nell'Unione da un paese terzo diverso dal paese di origine e che contengono qualsiasi alimento e mangime elencato nella tabella di cui all'allegato II, punto 3;

b bis) la sospensione dell'ingresso nell'Unione degli alimenti e dei mangimi elencati nell'allegato II bis;

c) le norme sulla frequenza dei controlli di identità e dei controlli fisici per le partite di alimenti e mangimi di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo;

d) le norme sui metodi da usare per il campionamento e le analisi di laboratorio per le partite di alimenti e mangimi di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo, in conformità all'articolo 34, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625;

e) le norme concernenti il modello di certificato ufficiale che deve accompagnare le partite di alimenti e mangimi di cui alla lettera b) del presente paragrafo e le prescrizioni relative a tale certificato ufficiale, in conformità all'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 178/2002;

f) le norme per il rilascio dei certificati ufficiali di sostituzione che devono accompagnare le partite di alimenti e mangimi di cui alla lettera b) del presente paragrafo, in conformità all'articolo 90, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625.

2. Il presente regolamento si applica alle partite di alimenti e mangimi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), destinati all'immissione sul mercato dell'Unione.

3. Il presente regolamento non si applica alle seguenti categorie di partite di prodotti, a meno che il loro peso netto non sia superiore a 5 kg per i prodotti freschi o a 2 kg per altri prodotti:

a) le partite facenti parte del bagaglio personale dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale;

b) le partite non commerciali spedite a persone fisiche e non destinate all'immissione sul mercato.

Il presente regolamento non si applica alle seguenti categorie di partite di prodotti, a meno che il loro peso netto non sia superiore a 50 kg per i prodotti freschi o a 10 kg per altri prodotti:

a) le partite inviate come campioni commerciali, campioni di laboratorio o articoli di esposizione per mostre e non destinate all'immissione sul mercato;

b) le partite destinate a scopi scientifici.

4. Il presente regolamento non si applica agli alimenti e ai mangimi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), che si trovano a bordo di mezzi di trasporto operanti a livello internazionale, che non sono scaricati e sono destinati al consumo dell'equipaggio e dei passeggeri.

5. In caso di dubbio sull'uso cui sono destinati i prodotti di cui al paragrafo 3, primo comma, l'onere della prova incombe, rispettivamente, ai proprietari dei bagagli personali e ai destinatari delle partite.

6. In conformità al presente regolamento l'autorità competente può esentare dai controlli di identità e fisici, compresi il campionamento e le analisi di laboratorio, le partite di alimenti e mangimi di origine non animale inviati come campioni commerciali, campioni di laboratorio, articoli di esposizione per mostre e le partite di alimenti e mangimi destinati a scopi scientifici che superano i limiti di peso di cui al paragrafo 3, secondo comma, e non sono destinati all'immissione sul mercato, a condizione che:

a) siano accompagnati da un'autorizzazione d'introduzione nell'Unione previamente rilasciata dall'autorità competente dello Stato membro di destinazione, che specifichi:

i) lo scopo dell'introduzione nell'Unione;

ii) il luogo di destinazione;

iii) garanzie che le partite non saranno immesse sul mercato come alimenti o mangimi;

b) l'operatore presenti le partite al posto di controllo frontaliero di ingresso nell'Unione;

c) l'autorità competente del posto di controllo frontaliero di ingresso nell'Unione informi l'autorità competente dello Stato membro di destinazione, mediante l'IMSOC, dell'introduzione delle partite.

Art. 2

Definizioni

(integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/1900)

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a) per «partita» si intende la partita quale definita all'articolo 3, punto 37, del regolamento (UE) 2017/625;

b) per «immissione sul mercato» si intende l'immissione sul mercato quale definita all'articolo 3, punto 8, del regolamento (CE) n. 178/2002;

c) per "paese di origine" si intende:

i) il paese di cui sono originarie le merci o in cui sono state prodotte, coltivate o raccolte in relazione agli alimenti e ai mangimi elencati negli allegati a causa di un possibile rischio di contaminazione da micotossine, tra cui le aflatossine, o da tossine vegetali, o per via di una possibile non conformità ai livelli massimi autorizzati di residui di antiparassitari;

ii) il paese in cui le merci sono state prodotte, fabbricate o confezionate in relazione agli alimenti e ai mangimi elencati negli allegati a causa del rischio di presenza di Salmonella o di rischi diversi da quelli specificati al punto i).

[2. Ai fini degli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 e dell'allegato IV, tuttavia, per «partita» si intende:

a) una «partita» di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 401/2006 e un «lotto» di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 152/2009, in relazione agli alimenti e mangimi elencati all'allegato II a causa del rischio di contaminazione da micotossine, tra cui le aflatossine;

b) una «partita» di cui all'allegato della direttiva 2002/63/CE, in relazione agli alimenti e ai mangimi elencati all'allegato II a causa del rischio di contaminazione da antiparassitari e pentaclorofenolo.] (paragrafo soppresso) (1)

(1)

Paragrafo soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/913.

Art. 3

Campionamento e analisi

Il campionamento e le analisi che le autorità competenti devono effettuare ai posti di controllo frontalieri o ai punti di controllo menzionati all'articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625, come parte dei controlli fisici delle partite di alimenti e mangimi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), o nei paesi terzi, al fine di ottenere i risultati delle analisi che devono accompagnare le partite di alimenti e mangimi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), come stabilito nel presente regolamento, sono eseguiti conformemente alle seguenti prescrizioni:

a) per gli alimenti elencati negli allegati I e II a causa di un possibile rischio di contaminazione da micotossine, tra cui le aflatossine, il campionamento e le analisi sono eseguiti in conformità al regolamento (CE) n. 401/2006;

b) per i mangimi elencati negli allegati I e II a causa di un possibile rischio di contaminazione da micotossine, tra cui le aflatossine, il campionamento e le analisi sono eseguiti in conformità al regolamento (CE) n. 152/2009;

c) per gli alimenti e i mangimi elencati negli allegati I e II a causa di una possibile non conformità ai livelli massimi autorizzati di residui di antiparassitari, il campionamento è eseguito in conformità alla direttiva 2002/63/CE;

d) per la gomma di guar elencata nell'allegato II a causa di una possibile contaminazione da pentaclorofenolo e diossine, il campionamento ai fini dell'analisi del pentaclorofenolo è effettuato in conformità alla direttiva 2002/63/CE e il campionamento e le analisi per il controllo delle diossine nei mangimi sono eseguiti in conformità al regolamento (CE) n. 152/2009;

e) per gli alimenti elencati negli allegati I e II a causa del rischio di presenza di Salmonella, il campionamento e le analisi per il controllo della Salmonella sono eseguiti conformemente alle procedure di campionamento e ai metodi di analisi di riferimento indicati nell'allegato III;

f) i metodi di campionamento e di analisi menzionati nelle note degli allegati I e II, sono applicati in relazione a rischi diversi da quelli indicati alle lettere a), b), c), d) ed e).

Art. 4

Immissione in libera pratica

Le autorità doganali consentono l'immissione in libera pratica delle partite di alimenti e mangimi elencati negli allegati I e II unicamente dietro presentazione di un documento sanitario comune di entrata (DSCE) debitamente compilato, come previsto all'articolo 57, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625, che confermi che la partita è conforme alle norme applicabili indicate all'articolo 1, paragrafo 2, di tale regolamento.

SEZIONE 2

INCREMENTO TEMPORANEO DEI CONTROLLI UFFICIALI AI POSTI DI CONTROLLO FRONTALIERI E AI PUNTI DI CONTROLLO SU DETERMINATI ALIMENTI E MANGIMI PROVENIENTI DA ALCUNI PAESI TERZI

Art. 5

Elenco di alimenti e mangimi di origine non animale

1. Le partite di alimenti e mangimi elencati nell'allegato I sono sottoposte temporaneamente a maggiori controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri al loro ingresso nell'Unione e ai punti di controllo.

2. L'identificazione degli alimenti e dei mangimi di cui al paragrafo 1 ai fini dei controlli ufficiali è effettuata in base ai codici della nomenclatura combinata e della suddivisione TARIC riportati nell'allegato I.

Art. 6

Frequenza dei controlli di identità e dei controlli fisici

1. Le autorità competenti presso i posti di controllo frontalieri e i punti di controllo di cui all'articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625 eseguono controlli di identità e fisici, comprendenti campionamenti e analisi di laboratorio, delle partite di alimenti e mangimi elencati nell'allegato I, con la frequenza indicata in tale allegato.

2. La frequenza dei controlli di identità e dei controlli fisici indicata in una voce dell'allegato I è applicata come frequenza generale per tutti i prodotti che rientrano in tale voce.

SEZIONE 3

CONDIZIONI SPECIALI DI INGRESSO NELL'UNIONE E DI SOSPENSIONE DELL'INGRESSO NELL'UNIONE PER DETERMINATI ALIMENTI E MANGIMI PROVENIENTI DA ALCUNI PAESI TERZI

(sostituita dall'art. 1 del Reg. (UE) 2020/625)

Art. 7

Ingresso nell'Unione

1. Le partite di alimenti e mangimi elencati nell'allegato II possono entrare nell'Unione solo alle condizioni stabilite nella presente sezione.

2. L'identificazione degli alimenti e dei mangimi di cui al paragrafo 1 ai fini dei controlli ufficiali è effettuata in base ai codici della nomenclatura combinata e della suddivisione TARIC riportati nell'allegato II.

3. Le partite di cui al paragrafo 1 sono sottoposte a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri al loro ingresso nell'Unione e ai punti di controllo.

Art. 8

Frequenza dei controlli di identità e dei controlli fisici

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/1900)

1. Le autorità competenti presso i posti di controllo frontalieri e i punti di controllo di cui all'articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625 eseguono controlli di identità e fisici, comprendenti campionamenti e analisi di laboratorio, delle partite di alimenti e mangimi elencati nell'allegato II con la frequenza indicata in tale allegato.

2. La frequenza dei controlli di identità e dei controlli fisici indicata in una voce dell'allegato II è applicata come frequenza generale per tutti i prodotti che rientrano in tale voce.

[3. Gli alimenti costituiti da due o più ingredienti elencati nell'allegato II, tabella 2, contenenti prodotti che rientrano solo in una voce dell'allegato II, tabella 1, sono soggetti a controlli di identità e fisici con la frequenza generale indicata nell'allegato II, tabella 1, per tale voce.] (paragrafo soppresso) (1)

[4. Gli alimenti costituiti da due o più ingredienti elencati nell'allegato II, tabella 2, contenenti prodotti che rientrano in varie voci per lo stesso rischio nell'allegato II, tabella 1, sono soggetti a controlli di identità e fisici con la frequenza generale massima indicata nell'allegato II, tabella 1, per tali voci.] (paragrafo soppresso) (1)

(1)

Paragrafo soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/286.

Art. 9

Codice di identificazione

1. Ciascuna partita di alimenti e mangimi elencati nell'allegato II è contrassegnata da un codice di identificazione.

2. Ogni singolo sacco o altro tipo di imballaggio della partita è contrassegnato da tale codice di identificazione.

3. In deroga al paragrafo 2, nel caso di partite di alimenti e mangimi elencati nell'allegato II a causa del rischio di contaminazione da micotossine e se l'imballaggio racchiude vari piccoli imballaggi, non è necessario che il codice di identificazione della partita sia menzionato separatamente su ogni singolo piccolo imballaggio, purché venga menzionato almeno sull'imballaggio che racchiude questi piccoli imballaggi.

Art. 10

Risultati del campionamento e delle analisi eseguiti dalle autorità competenti del paese terzo

1. Ciascuna partita di alimenti e mangimi elencati nell'allegato II è accompagnata dai risultati del campionamento e delle analisi eseguiti sulla partita dalle autorità competenti del paese terzo di origine o del paese da cui la partita è stata spedita, se diverso dal paese di origine.

2. In base ai risultati di cui al paragrafo 1, le autorità competenti accertano:

a) la conformità al regolamento (CE) n. 1881/2006 e alla direttiva 2002/32/CE sui livelli massimi delle micotossine pertinenti, per le partite di alimenti e mangimi elencati nell'allegato II a causa del rischio di contaminazione da micotossine;

b) la conformità al regolamento (CE) n. 396/2005 sui livelli massimi di residui di antiparassitari, per le partite di alimenti e mangimi elencati nell'allegato II a causa del rischio di contaminazione da residui di antiparassitari;

c) che il prodotto non contenga più di 0,01 mg/kg di pentaclorofenolo (PCP), per le partite di alimenti e mangimi elencati nell'allegato II a causa del rischio di contaminazione da pentaclorofenolo e diossine;

d) l'assenza di Salmonella in 25 g, per le partite di alimenti elencati nell'allegato II a causa del rischio di contaminazione microbiologica da Salmonella.

3. Ciascuna partita di alimenti e mangimi elencati nell'allegato II a causa del rischio di contaminazione da pentaclorofenolo e diossine è accompagnata da una relazione di analisi conforme alle prescrizioni stabilite nell'allegato II.

La relazione di analisi comprende i risultati delle analisi di cui al paragrafo 1.

4. I risultati del campionamento e delle analisi di cui al paragrafo 1 recano il codice di identificazione della partita cui si riferiscono, menzionato all'articolo 9, paragrafo 1.

5. Le analisi di cui al paragrafo 1 sono eseguite da laboratori accreditati secondo la norma ISO/IEC 17025 sui requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura.

Art. 11

Certificato ufficiale

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/608, applicabile a decorrere dal 21 aprile 2021)

1. Ciascuna partita di alimenti e mangimi elencati nell'allegato II è accompagnata da un certificato ufficiale conforme al modello figurante nell'allegato IV («certificato ufficiale»).

2. Il certificato ufficiale soddisfa le seguenti prescrizioni:

a) il certificato ufficiale è rilasciato dall'autorità competente del paese terzo di origine o del paese terzo da cui la partita è stata spedita, se diverso dal paese di origine;

b) il certificato ufficiale reca il codice di identificazione della partita cui si riferisce, di cui all'articolo 9, paragrafo 1;

c) il certificato ufficiale reca la firma del certificatore e il timbro ufficiale;

d) se il certificato ufficiale contiene dichiarazioni multiple o alternative, le dichiarazioni che non sono pertinenti sono barrate, siglate e timbrate dal certificatore oppure completamente eliminate dal certificato;

e) il certificato ufficiale è costituito da una delle seguenti opzioni:

i) un unico foglio;

ii) diversi fogli non separabili che costituiscono un insieme unitario;

iii) una serie di pagine, ciascuna numerata in modo da indicare che si tratta di una pagina specifica di una sequenza finita;

f) se il certificato ufficiale è costituito da una serie di pagine come indicato alla lettera e), punto iii), del presente paragrafo, ciascuna pagina reca il codice unico di cui all'articolo 89, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625, la firma del certificatore e il timbro ufficiale;

g) il certificato ufficiale è presentato all'autorità competente del posto di controllo frontaliero di ingresso nell'Unione presso il quale la partita è sottoposta a controlli ufficiali;

h) il certificato ufficiale è rilasciato prima che la partita cui si riferisce esca dal controllo delle autorità competenti del paese terzo che lo rilascia;

i) il certificato ufficiale è redatto nella lingua ufficiale, o in una delle lingue ufficiali, dello Stato membro del posto di controllo frontaliero di ingresso nell'Unione;

j) il certificato ufficiale è valido per un periodo non superiore a quattro mesi dalla data di rilascio e in ogni caso non superiore a sei mesi dalla data dei risultati delle analisi di laboratorio di cui all'articolo 10, paragrafo 1.

3. In deroga al paragrafo 2, lettera i), uno Stato membro può tuttavia acconsentire a che i certificati ufficiali siano redatti in un'altra lingua ufficiale dell'Unione e siano accompagnati, se necessario, da una traduzione autenticata.

4. La firma e il timbro, diverso da un timbro a secco o in filigrana, di cui al paragrafo 2, lettera c), sono di colore diverso da quello del testo stampato.

5. Il paragrafo 2, lettere da c) a g), e il paragrafo 4 non si applicano ai certificati ufficiali in formato elettronico rilasciati conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 39, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (1).

6. Il paragrafo 2, lettere d), e) ed f), non si applica ai certificati ufficiali rilasciati in formato cartaceo, compilati nel sistema Traces e stampati da tale sistema.

7. Le autorità competenti possono rilasciare un certificato ufficiale di sostituzione solo nel rispetto delle norme stabilite all'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione (2).

8. Il certificato ufficiale è compilato in base alle note figuranti nell'allegato IV.

(1)

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione, del 30 settembre 2019, che stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema («il regolamento IMSOC») (GU L 261 del 14.10.2019).

(2)

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione e i movimenti all'interno dell'Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE (GU L 442 del 30.12.2020).

Art. 11

Sospensione dell'ingresso nell'Unione

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2020/625)

1. Gli Stati membri vietano l'ingresso nell'Unione degli alimenti e dei mangimi elencati nell'allegato II bis.

2. Il paragrafo 1 si applica agli alimenti e ai mangimi destinati all'immissione sul mercato dell'Unione e agli alimenti e mangimi destinati all'uso o al consumo privato all'interno del territorio doganale dell'Unione.

SEZIONE 4

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12

Aggiornamenti degli allegati

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/1900)

La Commissione riesamina periodicamente, almeno ogni sei mesi, gli elenchi figuranti negli allegati I, II e II bis, al fine di tenere conto delle nuove informazioni relative ai rischi e alla non conformità.

Art. 13

Abrogazione

1. I regolamenti (CE) n. 669/2009, (UE) n. 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 e (UE) 2018/1660 sono abrogati con effetto dal 14 dicembre 2019.

2. I riferimenti ai regolamenti (CE) n. 669/2009, (UE) n. 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 e (UE) 2018/1660 si intendono fatti al presente regolamento.

3. I riferimenti al «punto di entrata designato ai sensi dell'articolo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 669/2009» o al «punto di entrata designato» in atti diversi da quelli menzionati al paragrafo 1 si intendono fatti a un «posto di controllo frontaliero» ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 38, del regolamento (UE) 2017/625.

4. I riferimenti al «documento comune di entrata (DCE) di cui all'articolo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 669/2009», al «documento comune di entrata (DCE) di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 669/2009» o al «documento comune di entrata (DCE)» in atti diversi da quelli menzionati al paragrafo 1 sono intesi come riferimenti al «documento sanitario comune di entrata (DSCE)» di cui all'articolo 56 del regolamento (UE) 2017/625.

5. I riferimenti alla definizione figurante all'articolo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 669/2009 in atti diversi da quelli menzionati al paragrafo 1 si intendono fatti alla definizione di «partita» figurante all'articolo 3, paragrafo 37, del regolamento (UE) 2017/625.

Art. 14

Periodo transitorio

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/1900, dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/2246, dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/913, dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/174, dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/1110, dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1662 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/3153)

Le partite di semi di cumino provenienti dalla Turchia, spedite dal paese di origine o da altro paese terzo, se diverso dal paese di origine, prima della data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2024/3153 della Commissione (1), possono entrare nell'Unione fino all'8 marzo 2025 senza essere accompagnate né dai risultati del campionamento e delle analisi né dal certificato ufficiale di cui agli articoli 10 e 11.

(1)

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3153 della Commissione, del 18 dicembre 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 relativo all'incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l'ingresso nell'Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2024/3153, 19.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/3153/oj).

Art. 15

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2019

Per la Commissione

Il presidente

JEAN-CLAUDE JUNCKER

(1)

Allegato sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 15 gennaio 2020, n. L 11, dall'art. 1 del Reg. (UE) 2020/625, dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/608, dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/1900, dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/2246, dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/913, dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/174, dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/1110, dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/286, nel testo modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 23 gennaio 2024, Serie L e 1 febbraio 2024, Serie L, dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1662 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/3153.

(1)

Allegato sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 15 gennaio 2020, n. L 11, dall'art. 1 del Reg. (UE) 2020/625, modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2020/1540, sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/608, dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/1900, dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/2246, dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/913, dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/174, dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/1110, dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/286, nel testo modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 23 gennaio 2024, Serie L e 1 febbraio 2024, Serie L , dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1662 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/3153.

ALLEGATO II bis

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2020/625, sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/608 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/1900)

Alimenti e mangimi provenienti da alcuni paesi terzi soggetti alla sospensione dell'ingresso nell'Unione di cui all'articolo 11 bis

Riga Alimenti e mangimi (uso previsto) Codice NC Suddivisione TARIC Paese di origine Rischio
1

- Prodotti alimentari costituiti da fagioli secchi

(Alimenti)

- 0713 35 00

- 0713 39 00

- 0713 90 00

  Nigeria (GN) Residui di antiparassitari

.

(1)

Il presente allegato è sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/608 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/1900. Per le modifiche si rimanda all'art. 1 del Reg. (UE) 2023/174.