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DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2024/400 DELLA COMMISSIONE, 23 gennaio 2024

G.U.U.E. 24 gennaio 2024, Serie L

Decisione che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2023/2725 relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in alcuni Stati membri. [notificata con il numero C(2024)486] (I testi in lingua greca e bulgara sono i soli facenti fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Adottata il: 23 gennaio 2024

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 259, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

1) Il vaiolo degli ovini e dei caprini è una malattia virale infettiva che colpisce gli ovini e i caprini e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell'allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi. In caso di presenza di un focolaio nei caprini e negli ovini, sussiste un grave rischio che tale malattia possa diffondersi ad altri stabilimenti che detengono detti animali.

2) Il vaiolo degli ovini e dei caprini è definito come una malattia di categoria A nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione (2). Inoltre il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione (3) integra le norme per il controllo delle malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882. In particolare, gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, tra cui il vaiolo degli ovini e dei caprini, l'istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l'applicazione di determinate misure di controllo delle malattie in tale zona. L'articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato stabilisce inoltre che la zona soggetta a restrizioni comprende una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza.

3) La decisione di esecuzione (UE) 2023/2725 della Commissione (4) stabilisce alcune misure di emergenza a seguito della conferma di focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini in Bulgaria e Grecia.

4) Più in particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2023/2725 stabilisce che le zone soggette a restrizioni che la Bulgaria e la Grecia devono istituire conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 in seguito alla comparsa di focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini devono comprendere almeno le aree elencate nell'allegato di tale decisione di esecuzione. La decisione di esecuzione (UE) 2023/2725 stabilisce inoltre alcune misure da applicare nelle ulteriori zone soggette a restrizioni, in aggiunta alle misure di controllo delle malattie di cui al regolamento delegato (UE) 2020/687.

5) In Bulgaria non sono stati segnalati nuovi focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini dalla conferma, il 16 settembre 2023, di un unico focolaio nella provincia di Burgas. Dal 30 novembre 2023 sono state di conseguenza revocate tutte le zone soggette a restrizioni in tale Stato membro.

6) Successivamente all'adozione della decisione di esecuzione (UE) 2023/2725 la Grecia ha notificato alla Commissione la comparsa di altri focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini in stabilimenti in cui erano detenuti ovini, situati nell'unità regionale di Phthiotis, nella regione della Grecia centrale. Le aree elencate come zone di protezione e di sorveglianza come pure le ulteriori zone soggette a restrizioni per la Grecia elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2725 sono state pertanto successivamente modificate. Tale allegato è stato modificato da ultimo con decisione di esecuzione (UE) 2024/263 della Commissione (5).

7) Dall'adozione della decisione di esecuzione (UE) 2024/263 la Grecia ha notificato alla Commissione la comparsa di altri due focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini in stabilimenti in cui erano detenuti ovini e caprini, situati nell'unità regionale di Phthiotis, nella regione della Grecia centrale, all'interno della zona di protezione già istituita in tale regione.

8) La Grecia ha informato la Commissione dell'attuale situazione del vaiolo degli ovini e dei caprini sul proprio territorio, a seguito della comparsa dei recenti focolai di tale malattia nell'unità regionale di Phthiotis, e ha adottato le necessarie misure di controllo delle malattie prescritte dal regolamento delegato (UE) 2020/687.

9) Tenuto conto dell'evoluzione della situazione epidemiologica relativa al vaiolo degli ovini e dei caprini in Grecia e al fine di prevenire inutili perturbazioni dei movimenti delle partite di ovini e caprini all'interno dell'Unione ed evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente, a livello di Unione e in collaborazione con lo Stato membro interessato, le zone soggette a restrizioni per il vaiolo degli ovini e dei caprini, comprendenti le zone di protezione e di sorveglianza come pure le ulteriori zone soggette a restrizioni in Grecia. Inoltre, data l'attuale situazione epidemiologica, è necessario modificare le dimensioni e prorogare la durata di tali zone, anche per quanto riguarda l'ulteriore zona soggetta a restrizioni precedentemente istituita nell'unità regionale di Lesbo.

10) Le aree elencate come zone di protezione, zone di sorveglianza e ulteriori zone soggette a restrizioni per la Grecia nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2725 dovrebbero pertanto essere modificate, in termini spaziali e temporali, tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica relativa al vaiolo degli ovini e dei caprini nella regione della Grecia centrale.

11) Inoltre tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda il vaiolo degli ovini e dei caprini, è opportuno prorogare il periodo di applicazione della decisione di esecuzione (UE) 2023/2725, che dovrebbe applicarsi fino al 31 maggio 2024.

12) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

(1)

GU L 84 del 31.3.2016, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/2021-04-21.

(2)

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1882/2022-07-05).

(3)

Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/687/oj).

(4)

Decisione di esecuzione (UE) 2023/2725 della Commissione, del 29 novembre 2023, relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in alcuni Stati membri e che abroga le decisioni di esecuzione (UE) 2023/2067 e (UE) 2023/2470 (GU L, 2023/2725, 4.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2725/oj).

(5)

Decisione di esecuzione (UE) 2024/263 della Commissione, dell'11 gennaio 2024, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2023/2725 relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in alcuni Stati membri (GU L, 2024/263, 15.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/263/oj).

Art. 1

Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2023/2725

La decisione di esecuzione (UE) 2023/2725 è così modificata:

1. L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Applicazione

La presente decisione si applica fino al 31 maggio 2024.».

2. L'allegato è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Art. 2

Destinatari

La Repubblica di Bulgaria e la Repubblica ellenica sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2024

Per la Commissione

STELLA KYRIAKIDES

Membro della Commissione