
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/393 DELLA COMMISSIONE, 26 gennaio 2024
G.U.U.E. 29 gennaio 2024, Serie L
Regolamento che modifica gli allegati II, IV, IX e X del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda gli elenchi di paesi terzi o territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di determinati ungulati e del relativo materiale germinale provenienti dalla Nuova Zelanda, dal Sud Africa e dal Regno Unito e che rettifica gli allegati V e XXII di tale regolamento per quanto riguarda l'elenco di paesi terzi o territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame e del relativo materiale germinale e il transito attraverso il Regno Unito di partite che sono originarie dell'Unione e vi fanno ritorno. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 30 gennaio 2024
Applicabile dal: 30 gennaio 2024
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 230, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
1) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce, tra l'altro, prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale. Una di dette prescrizioni in materia di sanità animale prevede che tali partite debbano provenire da un paese terzo o territorio, o da una zona o un compartimento dello stesso, che figura negli elenchi di cui all'articolo 230, paragrafo 1, del suddetto regolamento.
2) Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale da paesi terzi o territori o loro zone o compartimenti. Il regolamento delegato (UE) 2020/692 dispone che l'ingresso nell'Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nel suo ambito di applicazione sia consentito solo se tali partite provengono da un paese terzo o territorio, o una loro zona o un loro compartimento elencati per le specie e le categorie specifiche di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale.
3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (3) stabilisce gli elenchi di paesi terzi o territori o loro zone o loro compartimenti da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692. Gli elenchi e alcune norme generali riguardanti gli elenchi figurano negli allegati da I a XXII di tale regolamento di esecuzione.
4) La Nuova Zelanda ha presentato alla Commissione informazioni atte a dimostrare, conformemente all'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2020/692, che le condizioni relative al riconoscimento dello status di indenne da malattia per l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) («BTV») stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione (4) sono soddisfatte.
5) L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabilisce l'elenco di paesi terzi o territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di ungulati diversi dagli equini e dagli ungulati destinati a stabilimenti confinati. La voce relativa alla Nuova Zelanda nell'elenco di paesi terzi o territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di ungulati diversi dagli equini e dagli ungulati destinati a stabilimenti confinati, di cui all'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, dovrebbe pertanto essere modificata in modo da includere l'intero territorio di tale paese terzo come indenne da BTV, inserendo la garanzia in materia di sanità animale «BTV» nelle righe relative a bovini, ovini e caprini, camelidi, cervidi e altri ungulati nella colonna 7 della tabella di cui a tale parte 1.
6) Inoltre il Regno Unito ha notificato un caso confermato di BTV in un bovino in Gran Bretagna. Di conseguenza, l'Unione non può più considerare il Regno Unito indenne da BTV e pertanto la garanzia in materia di sanità animale «BTV» dovrebbe essere soppressa dalle righe relative a bovini, ovini e caprini, camelidi, cervidi e altri ungulati alle voci relative alle zone GB-1 e GB-2 del Regno Unito nella colonna 7 della tabella di cui all'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
7) L'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabilisce l'elenco di paesi terzi o territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di equini. La decisione 2008/698/CE della Commissione (5) stabilisce norme per la regionalizzazione del Sud Africa con riguardo all'ammissione temporanea e alle importazioni nell'Unione di cavalli registrati in provenienza da tale paese terzo. Detta decisione è stata abrogata dalla decisione di esecuzione (UE) 2023/2609 della Commissione (6) con effetto a decorrere dal 14 dicembre 2023. E' pertanto opportuno sopprimere il riferimento alla decisione 2008/698/CE dalla voce relativa alla zona ZA-1 del Sud Africa nella colonna 6 della tabella di cui all'allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
8) Gli allegati IX e X del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabiliscono l'elenco di paesi terzi o territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di materiale germinale rispettivamente di bovini e di ovini e caprini. Poiché la Nuova Zelanda ha presentato alla Commissione informazioni atte a dimostrare che le condizioni relative al riconoscimento dello status di indenne da malattia per la BTV per il suo intero territorio sono soddisfatte, le voci relative a tale paese terzo dovrebbero essere modificate in modo da includere l'intero territorio di detto paese terzo come indenne da BTV, inserendo la garanzia in materia di sanità animale «BTV» nella colonna 6 delle tabelle di cui alla parte 1 degli allegati IX e X del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. Inoltre, a motivo del caso confermato di BTV in un bovino in Gran Bretagna, la garanzia in materia di sanità animale «BTV» dovrebbe essere soppressa dalle voci relative alle zone GB-1 e GB-2 del Regno Unito nella colonna 6 della tabella di cui all'allegato IX, parte 1, e dalla voce relativa alla zona GB-0 del Regno Unito nella colonna 6 della tabella figurante nell'allegato X, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
9) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati II, IV, IX e X del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
10) Inoltre l'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabilisce l'elenco di paesi terzi o territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame e di materiale germinale di pollame. I riferimenti alle colonne relative alle condizioni specifiche e alle garanzie in materia di sanità animale della tabella di cui alla parte 1, sezione B, dovrebbero essere rettificati nei titoli delle parti 3 e 4 di tale allegato.
11) L'allegato XXII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabilisce, tra l'altro, l'elenco di paesi terzi o territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che sono originarie dell'Unione e vi fanno ritorno. Nella tabella di cui alla parte 1 di tale allegato, alle voci relative al Regno Unito e alle dipendenze della Corona di Guernsey, dell'Isola di Man e di Jersey, è necessario spostare il contenuto della colonna 3 di tale tabella nella colonna 4, inizialmente introdotta dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/634 della Commissione (7) e modificata in modo errato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1469 della Commissione (8).
12) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati V e XXII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
13) Tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica nel Regno Unito per quanto riguarda la BTV, le modifiche da apportare al regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 mediante il presente regolamento dovrebbero prendere effetto il prima possibile.
14) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 84 del 31.3.2016, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj.
Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/692/oj).
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/404/oj).
Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti (GU L 174 del 3.6.2020, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/689/oj).
Decisione 2008/698/CE della Commissione, dell'8 agosto 2008, relativa all'ammissione temporanea e alle importazioni nella Comunità di cavalli registrati in provenienza dal Sudafrica (GU L 235 del 2.9.2008, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/698/oj).
Decisione di esecuzione (UE) 2023/2609 della Commissione, del 22 novembre 2023, che abroga la decisione 2008/698/CE relativa all'ammissione temporanea e alle importazioni nella Comunità di cavalli registrati in provenienza dal Sud Africa (GU L 2023/2609, 24.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2609/oj).
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/634 della Commissione, del 15 aprile 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le disposizioni transitorie, le voci relative al Regno Unito e alle dipendenze della Corona di Guernsey, dell'Isola di Man e di Jersey e l'elenco di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di prodotti lattiero-caseari che devono essere sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi contro l'afta epizootica (GU L 132 del 19.4.2021, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/634/oj).
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1469 della Commissione, del 10 settembre 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 per quanto riguarda l'aggiunta di un nuovo modello di certificato per i prodotti di origine animale che sono originari dell'Unione e vengono mossi in un paese terzo o territorio, per poi essere mossi nuovamente nell'Unione dopo lo scarico, il magazzinaggio e il nuovo carico in tale paese terzo o territorio, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda l'elenco di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di prodotti di origine animale che sono originari dell'Unione e vi fanno ritorno da un paese terzo o territorio, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 per quanto riguarda l'elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di prodotti di origine animale e di determinate merci che sono originari dell'Unione e vi fanno ritorno da un paese terzo o una sua regione (GU L 321 del 13.9.2021, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1469/oj).
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404
Gli allegati II, IV, IX e X del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono modificati conformemente all'allegato, parte A, del presente regolamento.
Rettifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404
Gli allegati V e XXII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono rettificati conformemente all'allegato, parte B, del presente regolamento.
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2024
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN