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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/351 DELLA COMMISSIONE, 17 gennaio 2024

G.U.U.E. 9 febbraio 2024, Serie L

Regolamento che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati sanitari/ufficiali, i modelli di dichiarazioni e i modelli di dichiarazioni ufficiali per l'ingresso nell'Unione di partite di determinate categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità 

Entrata in vigore il: 29 febbraio 2024

Applicabile dal: 29 febbraio 2024

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 238, paragrafo 3, e l'articolo 239, paragrafo 3,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE89/662/CEE90/425/CEE91/496/CEE96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (2), in particolare l'articolo 90, primo comma, lettere a) e c), e l'articolo 126, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 della Commissione (3) stabilisce modelli di certificati, sotto forma di certificati sanitari o di certificati sanitari/ufficiali, e di dichiarazioni, tra l'altro, per l'ingresso nell'Unione di partite di determinate categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale che rientrano nell'ambito di applicazione dei regolamenti delegati (UE) 2020/686 (4) e (UE) 2020/692 (5) della Commissione.

2) Gli articoli da 14 a 25 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 dispongono che i certificati sanitari, i certificati sanitari/ufficiali e le dichiarazioni ufficiali da utilizzare per l'ingresso nell'Unione di determinate categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale debbano corrispondere ai modelli di cui all'allegato II, capitoli da 1 a 68, e all'allegato III, capitoli 1 e 2, del medesimo regolamento di esecuzione. Per motivi di chiarezza e coerenza giuridica, è necessario allineare la formulazione in tutti i suddetti modelli.

3) L'articolo 14 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 dispone che i certificati sanitari e i certificati sanitari/ufficiali da utilizzare per l'ingresso nell'Unione di determinate categorie di ungulati debbano corrispondere a uno dei modelli di cui all'allegato II del medesimo regolamento di esecuzione, e indicati in tale articolo, a seconda dei movimenti interessati. E' necessario allineare il raggruppamento di tali modelli a seconda delle specie interessate.

4) L'articolo 15 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 dispone che i certificati sanitari e i certificati sanitari/ufficiali, nonché le dichiarazioni che accompagnano tali certificati, da utilizzare per l'ingresso nell'Unione o il transito attraverso l'Unione di determinate categorie di equini debbano corrispondere a uno dei modelli di cui all'allegato II del medesimo regolamento di esecuzione, e indicati in tale articolo, a seconda dei movimenti interessati. Nei capitoli 14 e 15 del suddetto allegato figurano rispettivamente il modello di certificato sanitario e il modello di dichiarazione per il transito attraverso l'Unione di equini non destinati alla macellazione (modello «EQUI-TRANSIT-X») e il modello di certificato sanitario e il modello di dichiarazione per il transito attraverso l'Unione di equini destinati alla macellazione (modello «EQUI-TRANSIT-Y»). Nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 i capitoli 14 e 15 dovrebbero essere soppressi in quanto nel regolamento delegato (UE) 2020/692 non sono state stabilite prescrizioni specifiche per il transito nell'Unione di equini. Tale transito dovrebbe essere conforme alle prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di equini. All'ingresso nell'Unione le partite di equini per le quali l'Unione non è la destinazione finale dovrebbero essere accompagnate da un certificato conforme al modello «EQUI-X» di cui all'allegato II, capitolo 12, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403. E' pertanto necessario modificare di conseguenza l'articolo 15 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403. Dovrebbe inoltre essere allineata anche la numerazione dei modelli di cui all'allegato II e di cui all'articolo 15 di tale regolamento di esecuzione.

5) Gli articoli 14 e 16 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 dispongono che i certificati sanitari e i certificati sanitari/ufficiali da utilizzare per l'ingresso nell'Unione di determinate categorie di ungulati debbano corrispondere a uno dei modelli di cui all'allegato II, capitoli da 1 a 12 e da 19 a 22, del medesimo regolamento di esecuzione. Il regolamento delegato (UE) 2023/119 della Commissione (6) ha modificato l'articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/692. In base a tale modifica, gli ungulati, diversi dagli equini, identificati con un mezzo fisico di identificazione recante un codice del paese esportatore diverso dal codice conforme alla norma ISO 3166 possono entrare nell'Unione. Tale modifica dovrebbe riflettersi nelle note relative alla parte I dei suddetti modelli.

6) Gli articoli 20 e 24 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 dispongono che i certificati sanitari e i certificati sanitari/ufficiali da utilizzare per l'ingresso nell'Unione di materiale germinale di determinate categorie di ungulati debbano corrispondere a uno dei modelli di cui all'allegato II, capitoli da 39 a 68, del medesimo regolamento di esecuzione. E' necessario allineare di conseguenza tali articoli e i titoli dei suddetti modelli.

7) La direttiva 96/23/CE del Consiglio (7) è stata abrogata e le disposizioni relative all'ingresso nell'Unione di cui all'articolo 29 di detta direttiva sono state integrate nel regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione (8). La decisione 2011/163/UE della Commissione (9) è stata abrogata e il suo allegato è stato integrato nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione (10). E' pertanto necessario modificare i riferimenti a tale direttiva e a tale decisione in tutti i modelli di cui all'allegato II, capitoli da 1 a 68, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403.

8) Nell'allegato II, capitoli 4, 4 bis e 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 figurano i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione di ovini e caprini (modello «OV/CAP-X») e di ovini e caprini destinati alla macellazione (modello «OV/CAP-Y») nonché il modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso in Irlanda del Nord di ovini e caprini provenienti dalla Gran Bretagna applicabile fino al 31 dicembre 2024 (modello «OV/CAP-X-NI»). La modifica dell'allegato X, punto 1, del regolamento delegato (UE) 2020/692 apportata dal regolamento delegato (UE) 2023/119 per quanto riguarda il periodo di permanenza nello stabilimento di origine per i maschi non castrati di ovini in relazione all'epididimite ovina (Brucella ovis) dovrebbe riflettersi nei punti II.2.12 e II.2.13 dei suddetti modelli.

9) La modifica dell'allegato XI, punti 2.1 e 2.2, del regolamento delegato (UE) 2020/692 apportata dal regolamento delegato (UE) 2023/119 per quanto riguarda l'allineamento di alcuni termini utilizzati in tali disposizioni al termine «stabilimento protetto dai vettori» dovrebbe riflettersi nell'allegato II, capitolo 12 (modello «EQUI-X»), punti II.3, II.4 e II.5, e capitolo 13 (modello «EQUI-Y»), punto II.3, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403. Inoltre il punto II.3.2 del modello «EQUI-X» riguardante le prescrizioni in materia di sanità animale relative alla peste equina e all'isolamento degli equini in stabilimenti protetti dai vettori situati in paesi terzi rientranti nel gruppo sanitario F dovrebbe essere allineato alle disposizioni dell'allegato XI, punto 2.1, del regolamento delegato (UE) 2020/692.

10) Nell'allegato II, capitolo 17, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 figurano il modello di certificato sanitario e il modello di dichiarazione per la reintroduzione nell'Unione di cavalli registrati destinati a competizioni dopo un'esportazione temporanea di durata non superiore a 90 giorni per partecipare a manifestazioni equestri organizzate con il patrocinio della Fédération Equestre Internationale (FEI) (modello «EQUI-RE-ENTRY-90-COMP»). La FEI ha informato la Commissione in merito a modifiche dei nomi di particolari manifestazioni equestri elencate nel modello «EQUI-RE-ENTRY-90-COMP». E' pertanto necessario modificare il modello «EQUI-RE-ENTRY-90-COMP» per tenere conto delle modifiche necessarie notificate dalla FEI. Le suddette modifiche dovrebbero riflettersi anche nel modello di dichiarazione corrispondente.

11) Nell'allegato II, capitolo 18, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 figurano il modello di certificato sanitario e il modello di dichiarazione per la reintroduzione nell'Unione di cavalli registrati destinati a corse dopo un'esportazione temporanea di durata non superiore a 90 giorni per partecipare a particolari corse in Australia, Canada, Stati Uniti d'America, Hong Kong, Giappone, Singapore, Emirati arabi uniti o Qatar (modello «EQUI-RE-ENTRY-90-RACE»). Il Bahrein e l'Arabia Saudita hanno chiesto l'inclusione nel modello «EQUI-RE-ENTRY-90-RACE» rispettivamente della Bahrain Turf Series e della Saudi Cup. Il Bahrein ha inoltre chiesto di far parte delle competizioni internazionali, in modo che i cavalli registrati originari dell'Unione possano partecipare alla Bahrain Turf Series e successivamente alle corse negli Emirati arabi uniti entro il periodo della durata massima di 90 giorni tra la partenza dall'Unione e il ritorno nella stessa. Il Bahrein e l'Arabia Saudita hanno fornito le garanzie necessarie, in particolare del fatto che i cavalli registrati originari dell'Unione non verrebbero a contatto con altri animali di stato sanitario inferiore durante l'intera durata dell'esportazione temporanea e che la possibilità di contatto diretto tra i cavalli registrati originari dell'Unione e altri animali sarebbe limitata al periodo delle corse in questione. Il Bahrein ha inoltre fornito informazioni sull'accordo in essere con gli Emirati arabi uniti relativo alle prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso dei cavalli registrati originari dell'Unione negli Emirati arabi uniti dal Bahrein, dimostrando che tali prescrizioni sono almeno altrettanto rigorose di quelle stabilite nel modello «EQUI-RE-ENTRY-90-RACE». E' pertanto opportuno accogliere le richieste presentate dal Bahrein e dall'Arabia Saudita. E' opportuno modificare di conseguenza il modello «EQUI-RE-ENTRY-90-RACE». Le suddette modifiche dovrebbero riflettersi anche nel modello di dichiarazione corrispondente.

12) Il punto II.2.2 dei modelli di certificati sanitari e di certificati sanitari/ufficiali di cui all'allegato II, capitoli 12, 13, 16, 17 e 18, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 riguardante le malattie soggette a obbligo di denuncia nel paese o territorio di spedizione dovrebbe essere soppresso in quanto tale notifica è uno dei prerequisiti che devono essere verificati dalle autorità competenti di paesi terzi o territori o di loro zone affinché sia autorizzato l'ingresso nell'Unione di equini. Pertanto non è necessario che tale notifica sia certificata da singoli veterinari ufficiali dei paesi terzi o territori o delle loro zone.

13) Nell'allegato II, capitolo 38, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 figura il modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di cani, gatti e furetti (modello «CANIS-FELIS-FERRETS»). Le modifiche dell'articolo 73 e dell'allegato XXI, punto 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/692 apportate dal regolamento delegato (UE) 2023/119 per quanto riguarda l'obbligo di riconoscimento dei rifugi da cui sono spedite nell'Unione partite di cani, gatti e furetti e il periodo durante il quale deve essere somministrato il trattamento contro l'infestazione da Echinoccocus multilocularis dovrebbero riflettersi rispettivamente nel punto II.2 e nella nota 10 delle note relative alla parte II del suddetto modello.

14) Nell'allegato II, capitoli 39 (modello «BOV-SEM-A-ENTRY»), 42 (modello «BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY»), 48 (modello «OV/CAP-SEM-A-ENTRY») e 50 (modello «OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY»), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 figurano i modelli di certificati sanitari per l'ingresso nell'Unione di partite di determinato materiale germinale di origine bovina, ovina e caprina. Le modifiche dell'articolo 2, punto 12), dell'allegato II, parte 5, e dell'allegato III, parte 1, del regolamento delegato (UE) 2020/686 apportate dal regolamento delegato (UE) 2023/647 della Commissione (11) per quanto riguarda la definizione di «gruppo di raccolta di embrioni», l'indennità stagionale da infezione da virus della malattia emorragica epizootica (EHDV) e l'aggiunta di antibiotici allo sperma dovrebbero riflettersi nei suddetti modelli.

15) Nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403, i capitoli 39 (modello «BOV-SEM-A-ENTRY»), 42 (modello «BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY»), 46 (modello «BOV-GP-PROCESSING-ENTRY»), 47 (modello «BOV-GP-STORAGE-ENTRY»), 48 (modello «OV/CAP-SEM-A-ENTRY»), 50 (modello «OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY»), 52 (modello «OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY»), 53 (modello «OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY»), 54 (modello «POR-SEM-A-ENTRY»), 56 (modello «POR-OOCYTES-EMB-ENTRY»), 57 (modello «POR-GP-PROCESSING-ENTRY») e 58 (modello «POR-GP-STORAGE-ENTRY») dovrebbero essere modificati per rispecchiare le modifiche dell'articolo 79 del regolamento delegato (UE) 2020/692 apportate dal regolamento delegato (UE) 2023/119 per quanto riguarda la vaccinazione contro l'afta epizootica.

16) Nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403, il punto II.6 dei capitoli 42 (modello «BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY») e 50 (modello «OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY») dovrebbe essere adattato per rispecchiare e attuare meglio le prescrizioni di cui all'allegato II, parti 1 e 5, e all'allegato III, parte 1, del regolamento delegato (UE) 2020/686 per quanto riguarda lo sperma utilizzato per la produzione di embrioni.

17) Nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403, i punti II.2.5 e II.2.6 del capitolo 48 (modello «OV/CAP-SEM-A-ENTRY») dovrebbero essere modificati per rispecchiare le modifiche dell'allegato X, punto 1, del regolamento delegato (UE) 2020/692 apportate dal regolamento delegato (UE) 2023/119 per quanto riguarda il periodo di permanenza nello stabilimento di origine per i maschi non castrati di ovini in relazione all'epididimite ovina (Brucella ovis).

18) Nell'allegato II, capitolo 54, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 figura il modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di partite di sperma di suini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021, spedite dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto (modello «POR-SEM-A-ENTRY»). Le modifiche dell'allegato II, parte 2, e dell'allegato III, parte 1, del regolamento delegato (UE) 2020/686 apportate dal regolamento delegato (UE) 2023/647 per quanto riguarda le prove per la ricerca del virus della peste suina classica effettuate sui suini detenuti presso i centri di raccolta dello sperma e l'aggiunta di antibiotici allo sperma dovrebbero riflettersi nel suddetto modello di certificato sanitario.

19) Nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403, i capitoli 56 (modello «POR-OOCYTES-EMB-ENTRY») e 63 (modello «EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY») dovrebbero essere modificati per rispecchiare le modifiche dell'articolo 2, punto 12), del regolamento delegato (UE) 2020/686 apportate dal regolamento delegato (UE) 2023/647 per quanto riguarda la definizione di «gruppo di raccolta di embrioni» e per rispecchiare e attuare meglio le prescrizioni di cui all'allegato II, parti 1 e 5, e all'allegato III, parte 1, del regolamento delegato (UE) 2020/686 per quanto riguarda lo sperma utilizzato per la produzione di embrioni.

20) Nei capitoli 59 (modello «EQUI-SEM-A-ENTRY»), 63 (modello «EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY»), 66 (modello «EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY») e 67 (modello «EQUI-GP-STORAGE-ENTRY») figurano i modelli di certificati sanitari per l'ingresso nell'Unione di determinati tipi di partite di materiale germinale di equini. Il punto II.1.2 di tali modelli riguardante le malattie soggette a obbligo di denuncia nel paese o territorio di spedizione dovrebbe essere soppresso in quanto tale notifica è uno dei prerequisiti che devono essere verificati dalle autorità competenti di paesi terzi o territori o di loro zone affinché sia autorizzato l'ingresso nell'Unione di materiale germinale di equini. Pertanto non è necessario che tale notifica sia certificata da singoli veterinari ufficiali dei paesi terzi o territori o delle loro zone.

21) Nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403, il capitolo 59 (modello «EQUI-SEM-A-ENTRY») dovrebbe essere modificato per rispecchiare le modifiche dell'allegato III, parte 1, del regolamento delegato (UE) 2020/686 apportate dal regolamento delegato (UE) 2023/647 per quanto riguarda l'aggiunta di antibiotici allo sperma.

22) Nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403, i capitoli 63 (modello «EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY»), 64 (modello EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY) e 65 (modello «EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY») dovrebbero essere modificati per chiarire che le prove per la ricerca dell'anemia infettiva equina comportano un solo campionamento di sangue conformemente all'allegato II, parte 4, capitolo II, punto 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/686.

23) Nell'allegato II, capitolo 68 (modello «GP-CONFINED-ENTRY»), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 figura il modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di partite di sperma, ovociti ed embrioni di animali terrestri detenuti in stabilimenti confinati, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692. I punti II.1.1 e II.1.2 di tale modello dovrebbero essere modificati per rispecchiare le modifiche dell'articolo 117 del regolamento delegato (UE) 2020/692 apportate dal regolamento delegato (UE) 2023/119 per quanto riguarda gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone autorizzati e l'elenco degli stabilimenti confinati di origine autorizzati.

24) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2021/403.

25) La versione in lingua tedesca dell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 contiene errori non sostanziali, tra cui riferimenti errati, omissioni di lieve entità ed errori terminologici, grammaticali e ortografici, che per motivi di opportunità e semplificazione dovrebbero essere corretti unitamente alle modifiche apportate dal presente regolamento al suddetto regolamento di esecuzione in quanto il presente regolamento sostituisce integralmente l'allegato II di tale regolamento di esecuzione. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche.

26) Al fine di evitare perturbazioni degli scambi commerciali per quanto riguarda l'ingresso nell'Unione delle partite interessate dalle modifiche apportate agli allegati II e III del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 mediante il presente regolamento, l'uso di certificati sanitari, certificati sanitari/ufficiali e dichiarazioni ufficiali rilasciati in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 nella versione applicabile prima delle modifiche apportate dal presente regolamento dovrebbe continuare ad essere autorizzato per un periodo transitorio a determinate condizioni.

27) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 84 del 31.3.2016, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj.

(2)

GU L 95 del 7.4.2017, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/625/oj.

(3)

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 della Commissione, del 24 marzo 2021, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione e i movimenti tra Stati membri di partite di determinate categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga la decisione 2010/470/UE (GU L 113 del 31.3.2021, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/403/oj).

(4)

Regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli stabilimenti di materiale germinale e le prescrizioni in materia di tracciabilità e di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione di materiale germinale di determinati animali terrestri detenuti (GU L 174 del 3.6.2020, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/686/oj).

(5)

Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/692/oj).

(6)

Regolamento delegato (UE) 2023/119 della Commissione, del 9 novembre 2022, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2020/692 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 16 del 18.1.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/119/oj).

(7)

Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/23/oj).

(8)

Regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione, del 6 settembre 2022, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di animali destinati alla produzione di alimenti e di determinate merci destinate al consumo umano (GU L 304 del 24.11.2022, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/2292/oj).

(9)

Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/163[1)/oj).

(10)

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione, del 24 marzo 2021, che istituisce gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di determinati animali e merci destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/405/oj).

(11)

Regolamento delegato (UE) 2023/647 della Commissione, del 13 gennaio 2023, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2020/686 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli stabilimenti di materiale germinale e le prescrizioni in materia di tracciabilità e di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione di materiale germinale di determinati animali terrestri detenuti (GU L 81 del 21.3.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/647/oj).

Art. 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 è così modificato:

1) gli articoli da 14 a 17 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 14

Modelli di certificati sanitari e di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione di determinate categorie di ungulati

I certificati sanitari e i certificati sanitari/ufficiali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), da utilizzare per l'ingresso nell'Unione di determinate categorie di ungulati, corrispondono a uno dei seguenti modelli, a seconda delle specie interessate:

a) BOV-X, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 1, per i bovini;

b) BOV-Y, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 2, per i bovini destinati alla macellazione;

c) BOV-X-TRANSIT-RU, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 3, per i bovini destinati al transito attraverso il territorio della Lituania, provenienti dalla regione di Kaliningrad e diretti ad altre parti della Russia;

d) OV/CAP-X, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 4, per gli ovini e i caprini;

e) OV/CAP-X-NI, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 4 bis, per l'ingresso in Irlanda del Nord di ovini e caprini provenienti dalla Gran Bretagna applicabile fino al 31 dicembre 2024;

f) OV/CAP-Y, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 5, per gli ovini e i caprini destinati alla macellazione;

g) ENTRY-EVENTS, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 6, per determinati ungulati che sono originari dell'Unione e vengono mossi in un paese terzo o territorio per partecipare a eventi, esposizioni, mostre e spettacoli, per poi essere mossi nuovamente nell'Unione;

h) SUI-X, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 7, per i suini e gli animali della famiglia Tayassuidae;

i) SUI-Y, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 8, per i suini destinati alla macellazione;

j) RUM, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 9, per gli animali delle famiglie Antilocapridae, Bovidae (diversi da bovini, ovini e caprini), Giraffidae, Moschidae e Tragulidae;

k) RHINO, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 10, per gli animali delle famiglie Tapiridae, Rhinocerotidae ed Elephantidae;

l) HIPPO, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 11, per gli animali della famiglia Hippopotamidae;

m) CAM-CER, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 12, per i camelidi e i cervidi.

Articolo 15

Modelli di certificati sanitari, di certificati sanitari/ufficiali e di dichiarazioni per l'ingresso nell'Unione di determinate categorie di equini

I certificati sanitari e i certificati sanitari/ufficiali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento di esecuzione nonché le dichiarazioni che accompagnano i certificati sanitari o i certificati sanitari/ufficiali, di cui all'articolo 3, lettera c), punto ii), del regolamento delegato (UE) 2020/692, da utilizzare per l'ingresso nell'Unione di determinate categorie di equini, corrispondono a uno dei seguenti modelli, a seconda dei movimenti interessati:

a) EQUI-X, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 13, per l'ingresso nell'Unione di equini;

b) EQUI-Y, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 14, per l'ingresso nell'Unione di equini destinati alla macellazione;

c) EQUI-RE-ENTRY-30, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 15, per la reintroduzione nell'Unione di cavalli registrati destinati a corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea di durata non superiore a 30 giorni;

d) EQUI-RE-ENTRY-90-COMP, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 16, per la reintroduzione nell'Unione di cavalli registrati destinati a competizioni dopo un'esportazione temporanea di durata non superiore a 90 giorni per partecipare a manifestazioni equestri organizzate con il patrocinio della Fédération Equestre Internationale (FEI);

e) EQUI-RE-ENTRY-90-RACE, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 17, per la reintroduzione nell'Unione di cavalli registrati destinati a corse dopo un'esportazione temporanea di durata non superiore a 90 giorni per partecipare a particolari corse negli Emirati arabi uniti, in Australia, in Bahrein, in Canada, a Hong Kong, in Giappone, in Qatar, in Arabia Saudita, a Singapore o negli Stati Uniti.

Articolo 16

Modelli di certificati sanitari per l'ingresso nell'Unione di ungulati destinati a uno stabilimento confinato

I certificati sanitari di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), da utilizzare per l'ingresso nell'Unione di ungulati destinati a uno stabilimento confinato, corrispondono a uno dei seguenti modelli, a seconda delle specie interessate:

a) CONFINED-RUM, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 18, sezione 2, per gli animali elencati nella sezione 1 del medesimo capitolo provenienti da e destinati a uno stabilimento confinato;

b) CONFINED-SUI, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 19, sezione 2, per gli animali elencati nella sezione 1 del medesimo capitolo provenienti da e destinati a uno stabilimento confinato;

c) CONFINED-TRE, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 20, sezione 2, per gli animali elencati nella sezione 1 del medesimo capitolo provenienti da e destinati a uno stabilimento confinato;

d) CONFINED-HIPPO, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 21, per gli animali della famiglia Hippopotamidae provenienti da e destinati a uno stabilimento confinato.

Articolo 17

Modelli di certificati sanitari e di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione di determinate categorie di volatili e del relativo materiale germinale

I certificati sanitari e i certificati sanitari/ufficiali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), da utilizzare per l'ingresso nell'Unione di determinate categorie di volatili e del relativo materiale germinale, corrispondono a uno dei seguenti modelli, a seconda delle categorie di volatili e del relativo materiale germinale interessati:

a) BPP, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 22, per il pollame riproduttore diverso dai ratiti e il pollame da reddito diverso dai ratiti;

b) BPR, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 23, per i ratiti riproduttori o i ratiti da reddito;

c) DOC, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 24, per i pulcini di un giorno diversi dai ratiti;

d) DOR, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 25, per i pulcini di un giorno di ratiti;

e) HEP, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 26, per le uova da cova di pollame diverso dai ratiti;

f) HER, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 27, per le uova da cova di ratiti;

g) SPF, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 28, per le uova esenti da organismi patogeni specifici;

h) SP, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 29, per il pollame, diverso dai ratiti, destinato alla macellazione;

i) SR, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 30, per i ratiti destinati alla macellazione;

j) POU-LT20, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 31, per meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti;

k) HE-LT20, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 32, per meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti;

l) CAPTIVE-BIRDS, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 33, per i volatili in cattività, diversi dai colombi viaggiatori rilasciati immediatamente dopo l'ingresso nell'Unione;

m) RACING PIGEONS-IMMEDIATE RELEASE, redatto conformemente all'allegato II, capitolo 34, per i colombi viaggiatori rilasciati immediatamente dopo l'ingresso nell'Unione;

n) HE-CAPTIVE-BIRDS, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 35, per le uova da cova di volatili in cattività.»;

2) gli articoli da 20 a 24 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 20

Modelli di certificati sanitari per l'ingresso nell'Unione di determinati tipi di materiale germinale di bovini

I certificati sanitari di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), da utilizzare per l'ingresso nell'Unione di determinati tipi di materiale germinale di bovini, corrispondono a uno dei seguenti modelli, a seconda del tipo di prodotti interessati:

a) BOV-SEM-A-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 39, per le partite di sperma di bovini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021, spedite dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto;

b) BOV-SEM-B-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 40, per le partite di riserve di sperma di bovini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 88/407/CEE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2003/43/CE del Consiglio, dopo il 31 dicembre 2004 e prima del 21 aprile 2021, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto;

c) BOV-SEM-C-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 41, per le partite di riserve di sperma di bovini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 88/407/CEE, come modificata dalla direttiva 93/60/CEE del Consiglio, prima del 1° gennaio 2005, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto;

d) BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 42, per le partite di ovociti ed embrioni di bovini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021, spedite dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni;

e) BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 43, per le partite di riserve di embrioni concepiti in vivo di bovini, raccolti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 89/556/CEE del Consiglio prima del 21 aprile 2021, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal gruppo di raccolta di embrioni che ha raccolto gli embrioni;

f) BOV-in vitro-EMB-C-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 44, per le partite di riserve di embrioni prodotti in vitro di bovini, prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 89/556/CEE prima del 21 aprile 2021, concepiti con sperma conforme alle esigenze di cui alla direttiva 88/407/CEE, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal gruppo di produzione di embrioni che ha prodotto gli embrioni;

g) BOV-in vitro-EMB-D-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 45, per le partite di riserve di embrioni prodotti in vitro di bovini, prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 89/556/CEE prima del 21 aprile 2021, concepiti con sperma proveniente da centri di raccolta o di magazzinaggio dello sperma riconosciuti dall'autorità competente del paese terzo o territorio di esportazione, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal gruppo di produzione di embrioni che ha prodotto gli embrioni;

h) BOV-GP-PROCESSING-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 46, per le partite del materiale germinale elencato di seguito, spedite dopo il 20 aprile 2021 da uno stabilimento di trasformazione di materiale germinale:

- sperma di bovini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021,

- riserve di sperma di bovini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 88/407/CEE, come modificata dalla direttiva 2003/43/CE, dopo il 31 dicembre 2004 e prima del 21 aprile 2021,

- riserve di sperma di bovini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 88/407/CEE, come modificata dalla direttiva 93/60/CEE, prima del 1° gennaio 2005,

- ovociti ed embrioni di bovini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021,

- riserve di embrioni concepiti in vivo di bovini, raccolti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 89/556/CEE prima del 21 aprile 2021,

- riserve di embrioni prodotti in vitro di bovini, prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 89/556/CEE prima del 21 aprile 2021, concepiti con sperma conforme alle esigenze di cui alla direttiva 88/407/CEE,

- riserve di embrioni prodotti in vitro di bovini, prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 89/556/CEE prima del 21 aprile 2021, concepiti con sperma proveniente da centri di raccolta o di magazzinaggio dello sperma riconosciuti dall'autorità competente del paese terzo o territorio di esportazione;

i) BOV-GP-STORAGE-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 47, per le partite del materiale germinale elencato di seguito, spedite dopo il 20 aprile 2021 da un centro di stoccaggio di materiale germinale:

- sperma di bovini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021,

- riserve di sperma di bovini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 88/407/CEE, come modificata dalla direttiva 2003/43/CE, dopo il 31 dicembre 2004 e prima del 21 aprile 2021,

- riserve di sperma di bovini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 88/407/CEE, come modificata dalla direttiva 93/60/CEE, prima del 1° gennaio 2005,

- ovociti ed embrioni di bovini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021,

- riserve di embrioni concepiti in vivo di bovini, raccolti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 89/556/CEE prima del 21 aprile 2021,

- riserve di embrioni prodotti in vitro di bovini, prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 89/556/CEE prima del 21 aprile 2021, concepiti con sperma conforme alle esigenze di cui alla direttiva 88/407/CEE,

- riserve di embrioni prodotti in vitro di bovini, prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 89/556/CEE prima del 21 aprile 2021, concepiti con sperma proveniente da centri di raccolta o di magazzinaggio dello sperma riconosciuti dall'autorità competente del paese terzo o territorio di esportazione.

Articolo 21

Modelli di certificati sanitari per l'ingresso nell'Unione di determinati tipi di materiale germinale di ovini e caprini

I certificati sanitari di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), da utilizzare per l'ingresso nell'Unione di determinati tipi di materiale germinale di ovini e caprini, corrispondono a uno dei seguenti modelli, a seconda del tipo di prodotti interessati:

a) OV/CAP-SEM-A-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 48, per le partite di sperma di ovini e caprini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021, spedite dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto;

b) OV/CAP-SEM-B-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 49, per le partite di riserve di sperma di ovini e caprini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio prima del 21 aprile 2021, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto;

c) OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 50, per le partite di ovociti ed embrioni di ovini e caprini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021, spedite dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni;

d) OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 51, per le partite di ovociti ed embrioni di ovini e caprini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE prima del 21 aprile 2021, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni;

e) OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 52, per le partite del materiale germinale elencato di seguito, spedite dopo il 20 aprile 2021 da uno stabilimento di trasformazione di materiale germinale:

- sperma di ovini e caprini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021,

- riserve di sperma di ovini e caprini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE prima del 21 aprile 2021,

- ovociti ed embrioni di ovini e caprini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021,

- riserve di ovociti ed embrioni di ovini e caprini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE prima del 21 aprile 2021;

f) OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 53, per le partite del materiale germinale elencato di seguito, spedite dopo il 20 aprile 2021 da un centro di stoccaggio di materiale germinale:

- sperma di ovini e caprini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021,

- riserve di sperma di ovini e caprini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE prima del 21 aprile 2021,

- ovociti ed embrioni di ovini e caprini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021,

- riserve di ovociti ed embrioni di ovini e caprini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE prima del 21 aprile 2021.

Articolo 22

Modelli di certificati sanitari per l'ingresso nell'Unione di determinati tipi di materiale germinale di suini

I certificati sanitari di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), da utilizzare per l'ingresso nell'Unione di determinati tipi di materiale germinale di suini, corrispondono a uno dei seguenti modelli, a seconda del tipo di prodotti interessati:

a) POR-SEM-A-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 54, per le partite di sperma di suini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021, spedite dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto;

b) POR-SEM-B-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 55, per le partite di riserve di sperma di suini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 90/429/CEE del Consiglio prima del 21 aprile 2021, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto;

c) POR-OOCYTES-EMB-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 56, per le partite di ovociti ed embrioni di suini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021, spedite dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni;

d) POR-GP-PROCESSING-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 57, per le partite del materiale germinale elencato di seguito, spedite dopo il 20 aprile 2021 da uno stabilimento di trasformazione di materiale germinale:

- sperma di suini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021,

- riserve di sperma di suini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 90/429/CEE prima del 21 aprile 2021,

- ovociti ed embrioni di suini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021;

e) POR-GP-STORAGE-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 58, per le partite del materiale germinale elencato di seguito, spedite dopo il 20 aprile 2021 da un centro di stoccaggio di materiale germinale:

- sperma di suini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021,

- riserve di sperma di suini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 90/429/CEE prima del 21 aprile 2021,

- ovociti ed embrioni di suini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021.

Articolo 23

Modelli di certificati sanitari per l'ingresso nell'Unione di determinati tipi di materiale germinale di equini

I certificati sanitari di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), da utilizzare per l'ingresso nell'Unione di determinati tipi di materiale germinale di equini, corrispondono a uno dei seguenti modelli, a seconda del tipo di prodotti interessati:

a) EQUI-SEM-A-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 59, per le partite di sperma di equini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021, spedite dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto;

b) EQUI-SEM-B-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 60, per le partite di riserve di sperma di equini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 30 settembre 2014 e prima del 21 aprile 2021, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto;

c) EQUI-SEM-C-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 61, per le partite di riserve di sperma di equini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 1° ottobre 2014, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto;

d) EQUI-SEM-D-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 62, per le partite di riserve di sperma di equini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE prima del 1° settembre 2010, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto;

e) EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 63, per le partite di ovociti ed embrioni di equini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021, spedite dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni;

f) EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 64, per le partite di riserve di ovociti ed embrioni di equini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 30 settembre 2014 e prima del 21 aprile 2021, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni;

g) EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 65, per le partite di riserve di ovociti ed embrioni di equini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 1° ottobre 2014, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni;

h) EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 66, per le partite del materiale germinale elencato di seguito, spedite dopo il 20 aprile 2021 da uno stabilimento di trasformazione di materiale germinale:

- sperma di equini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021,

- riserve di sperma di equini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 30 settembre 2014 e prima del 21 aprile 2021,

- riserve di sperma di equini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 1° ottobre 2014,

- riserve di sperma di equini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE prima del 1° settembre 2010,

- ovociti ed embrioni di equini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021,

- riserve di ovociti ed embrioni di equini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 30 settembre 2014 e prima del 21 aprile 2021,

- riserve di ovociti ed embrioni di equini, raccolti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 1° ottobre 2014;

i) EQUI-GP-STORAGE-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 67, per le partite del materiale germinale elencato di seguito, spedite dopo il 20 aprile 2021 da un centro di stoccaggio di materiale germinale:

- sperma di equini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021,

- riserve di sperma di equini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 30 settembre 2014 e prima del 21 aprile 2021,

- riserve di sperma di equini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 1° ottobre 2014,

- riserve di sperma di equini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE prima del 1° settembre 2010,

- ovociti ed embrioni di equini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021,

- riserve di ovociti ed embrioni di equini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 30 settembre 2014 e prima del 21 aprile 2021,

- riserve di ovociti ed embrioni di equini, raccolti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 1° ottobre 2014.

Articolo 24

Modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di materiale germinale di determinate categorie di animali terrestri

Il certificato sanitario di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), da utilizzare per l'ingresso nell'Unione di partite di sperma, ovociti ed embrioni di animali terrestri detenuti in stabilimenti confinati, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692, corrisponde al modello GP-CONFINED-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 68.»;

3) gli allegati II e III sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Art. 2

Per un periodo transitorio che termina il 15 novembre 2024, continua ad essere autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di determinate specie e categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale, accompagnate dagli opportuni certificati sanitari, certificati sanitari/ufficiali, dichiarazioni e dichiarazioni ufficiali rilasciati conformemente ai modelli di cui all'allegato II, capitoli da 1 a 68, e all'allegato III, capitoli 1 e 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403, nella versione applicabile prima delle modifiche apportate a detto regolamento di esecuzione dal presente regolamento, purché tali certificati e dichiarazioni siano stati rilasciati entro il 15 agosto 2024.

Art. 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2024

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN