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ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 17 maggio 2024, n. 589

- Allegato al Comunicato Assessorato della Salute pubblicato nella G.U.R.S. 14 giugno 2024, n. 27

Nomina Nuovi Ispettori per la Sicurezza Chimica (Ex REACH) ai sensi del D.A. n. 1374 del 22.07.2011.

DIPARTIMENTO ATTIVITA' SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

SERVIZIO 1 "PREVENZIONE SECONDARIA, MALATTIE PROFESSIONALI E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO"

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19

VISTO il decreto legislativo n. 502/92 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 117 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale n. 3/2001, che individua, al terzo comma, la potestà legislativa concorrente tra Stato e Regioni in materia di tutela e sicurezza del lavoro;

VISTO l'art. 7, c. 1, lett. c) ("Funzioni delegate alle regioni") della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, che delega alle regioni le funzioni amministrative in materia di produzione, detenzione, commercio e impiego dei gas tossici e delle altre sostanze pericolose;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea perle sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 1991/155/CEE, 1993/67/CEE, 1993/105/CEE e 2000/21/CE;

VISTO il Decreto del Ministero della Salute 22 novembre 2007, recante "Piano di attività e utilizzo delle risorse finanziarie di cui all'art. 5-bis del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10", convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46, riguardante gli adempimenti previsti dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il REACH ed in particolare i paragrafo 3 dell'all. I;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e s.m.i;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1272/2008CLP (Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 1967/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica a1 Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH);

VISTO l'Accordo tra to Stato e le Regioni e Province Autonome del 29.10.2009, recante "Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano concernente il sistema dei controlli ufficiali e relative linee di indirizzo per l'attuazione del Regolamento CE n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)";

VISTO il Regolamento (UE) n. 453/2010 della Commissione del 20 maggio 2010 "Prescrizioni per la compilazione delle Schede dati di sicurezza" che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH);

VISTO il Decreto dell'Assessore per la Salute della Regione Siciliana n. 1374 del 22.07.11 pubblicato sulla GURS n. 34 parte I del 12.08.11, per il recepimento dell'accordo fra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome del 29.10.2009 concernente il sistema dei controlli ufficiali e relative linee di indirizzo per l'attuazione del Regolamento CE n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) che all'art. 2 individua l'Autorità Competente Regionale nel Dirigente Generale del Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico;

VISTI in particolare i punti f) e g) dell'all. I al Decreto dell'Assessore per la Salute della Regione Siciliana n. 1374 del 22.07.11 con cui l'Autorità Competente Regionale coordina le attività di controllo in materia di REACH e CLP ed individua il personale addetto ai controlli sul territorio regionale;

VISTO il D.A. n. 1503 del 17 luglio 2019 relativo al Recepimento dell'Accordo Stato-Regioni 213/CSR del 6 dicembre 2017, recante "Integrazioni all'Accordo sancito il 29 ottobre 2009 in Conferenza Stato-Regioni (Rep. Atti 181/CSR) concernente il sistema dei controlli di cui all'articolo 65 del regolamento UE n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi;

CONSIDERATO che l'Art. 2 del suddetto decreto individua quale l'Autorità Competente per i controlli BPR la medesima autorità competente per i controlli REACH e CLP e che gli ispettori BIOCIDI sono identificati nei medesimi Ispettori REACH/CLP;

VISTO il D.A. n. 1572 del 19.12.2023 "Riconoscimento Autorità Competente per i cosmetici nell'ambito delle attività REACH, CLP, BPR e individuazione quale "Autorità Competente Regionale per la Sicurezza Chimica"

CONSIDERATO che Art. 2 del suddetto decreto dispone che gli Ispettori REACH.-CLP, individuati con specifici provvedimenti regionali, assumono la denominazione di "Ispettori per la Sicurezza Chimica" ed effettuano le attività di vigilanza e controllo sulla base della programmazione regionale oltre che in ambito REACH, CLP e BPR anche, a regime, sui Cosmetici.

VISTO il D.P. Reg. n. 9 del 05 aprile 2022 pubblicato sulla GURS n. 25 Parte I del 01.06.2022, con il quale è stato emanato il Regolamento di attuazione del Titolo II della L. r. n. 19/2008. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9;

VISTO il D.P.Reg. n. 5687 del 22 dicembre 2022 con il quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 9 comma 8 della L.R. 15 maggio 2000, n. 10 e ss.mm.ii., l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico dell'Assessorato regionale della Salute al Dott. Salvatore Requirez;

VISTO il DDG n. 543 del 24.05.2023 "Approvazione del Piano Regionale integrato dei Controlli REACH-CLP e Biocidi anno 2023";

RITENUTO indispensabile garantire che i controlli siano effettuati sul territorio regionale secondo criteri di omogeneità, trasparenza, efficienza ed efficacia;

CONSIDERATO che la partecipazione regolare ai Corsi formazione e di aggiornamento è condizione obbligatorie ed indispensabile per svolgere le funzioni di controllo proprie della qualifica, ai sensi dell'Allegato "A", Paragrafo 5.2, lett a) dell'Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano 29 ottobre 2009, inserito all'interno dell'Allegato 1 al D.A. 1374 del 22.07.2011;

VISTA la nota prot. n. 8061 del 04.08.2023 con la quale il Cefpas di Caltanissetta comunica l'elenco dei partecipanti che hanno frequentato Corso di Formazione di 72 ore per nuovi Ispettori REACH conclusosi in data 06.07.2023 e superato favorevolmente le prove di apprendimento;

CONSIDERATO che L'Autorità Competente Regionale per l'attività di vigilanza e controllo sul territorio regionale in materia di Sicurezza Chimica si avvale dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. all'interno dei quali operano gli Ispettori;

VISTA la nota Prot. 30915 del 11.09.2023 con la quale il Dipartimento ASOE ha richiesto alle Aziende Sanitarie Provinciali di verificare il possesso del requisito di Ufficiale di Polizia Giudiziaria (UPG) dei partecipanti al Corso per nuovi Ispettori REACH formati;

VISTA la successiva nota prot. 40082 del 17.11.2023 con la quale si chiede di specificare la permanenza in Servizio presso il Dipartimento di Prevenzione, requisito indispensabili ai fini della nomina ad Ispettore per la Sicurezza Chimica;

VISTA le delibere n. 1328 del 11.11.2020 e n. 1819 del 25.11.2022 pervenute dalla ASP di Catania ed acquisite al protocollo DASOE n. 34646 del 06.10.2023;

VISTA la nota Prot. 90204/DP del 16.04.2024, acquisita al Prot. n. 14129 del 16.04.2024 con la quale il Direttore Sanitario, unitamente al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania specificano che il Dott. Antonello Merlo, nominato UPG con Decreto del Prefetto di Catania del 13.08.1999 continua a svolgere attività ispettiva collaborando con il Dipartimento di Prevenzione dell'ASP di Catania;

VISTA la delibera n. 1821 del 07.12.2023, pervenuta con PEC del 08.04.2024 e acquisita al Prot. n. 12891 del 08.04.2024 con la quale si conferma, tra gli altri, la nomina a UPG della D.ssa Bonsignore Marcella in servizio presso il Dipartimento di Prevenzione della ASP di Catania;

RITENUTO dunque di poter procedere alla nomina dei nuovi Ispettori REACH-CLP in possesso dei requisiti della specifica formazione in materia di REACH e CLP unitamente alla permanenza in servizio presso il Dipartimento di Prevenzione e la qualifica di UPG in corso di validità;

Decreta:

Art. 1

Si nominano quali "Ispettori per la Sicurezza Chimica" il sotto elencato personale provvisto di qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria (UPG) e di specifica formazione in materia di REACH e CLP e Biocidi:

COGNOME NOME Ruolo AZIENDA
BONSIGNORE MARCELLA Dirigente Medico ASP CATANIA
MERLO ANTONELLO Tecnico della Prevenzione ASP CATANIA

.

Art. 2

Ai fini dell'identificazione, ciascun Ispettore sarà fornito, a cura dell'ASP di appartenenza, di tessera di riconoscimento che ne attesti la nomina. La durata dell'incarico è triennale, fermo restando le riconferme allo scadere del triennio, al verificarsi del mantenimento dei requisiti.

Art. 3

Il personale di cui all'art. 1, fatte salve le specifiche competenze territoriali di polizia giudiziaria, opera su tutto il territorio regionale secondo i criteri di cui al punto 7 Allegato A del D.A. n. 1374 del 22 luglio 2011.

Art. 4

I Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. con le loro articolazioni dovranno garantire supporto tecnico-operativo per l'espletamento degli atti formali ed amministrativi sul territorio di competenza.

Art. 5

Gli oneri finanziari relativi alle missioni degli "Ispettori per la Sicurezza Chimica", saranno a carico delle AA.SS.PP. di appartenenza.

Art. 6

Si dispone la notifica del presente atto all'Autorità Competente Nazionale (ACN) presso il Ministero della Salute, ai Direttori Generali e ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. che avranno cura di notificarlo ai soggetti interessati.

Il presente decreto sarà inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e al sito web del Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico per la pubblicazione.

Palermo, 17 maggio 2024

Il Dirigente Generale

SALVATORE REQUIREZ

Il Dirigente del Servizio

LUCIA LI SACCHI

Il Funzionario Direttivo

MONICA DI GIORGI