
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
DECRETO 3 giugno 2024
- Allegato al Comunicato Ministero delle Imprese e del Made in Italy pubblicato nella G.U.R.I. 18 giugno 2024, n. 141
Disposizioni procedurali per il riconoscimento, per l'anno 2024, del contributo per l'installazione di impianti nuovi a GPL o a metano per l'autotrazione su veicoli di categoria M1 omologati.
Testo con annotazioni alla data 23 settembre 2024
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE PER LE IMPRESE
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA RICONVERSIONE E LA CRISI INDUSTRIALE, L'INNOVAZIONE, LE PMI E IL MADE IN ITALY
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Legge di contabilità e finanza pubblica";
VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" e, in particolare, l'articolo 1, commi da 1031 a 1041 e da 1057 a 1064, in materia di contributi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni inquinanti;
VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 marzo 2019, recante "Disciplina applicativa dell'incentivo «eco-bonus» per l'acquisto di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M1 a basse emissioni di CO2 e di categoria L1 ed L3e elettrici o ibridi";
VISTO il decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 recante "Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali" e, in particolare, l'articolo 22, in materia di riconversione, ricerca e sviluppo del settore automotive istitutivo di un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2022 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030, al fine di favorire la transizione verde, la ricerca, gli investimenti nella filiera del settore automotive finalizzati all'insediamento, alla riconversione e alla riqualificazione verso forme produttive innovative e sostenibili, nonché per la concessione di incentivi all'acquisto di veicoli non inquinanti e per favorire il recupero e il riciclaggio dei materiali;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e il Ministro della transizione ecologica, recante "Riconoscimento degli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 16 maggio 2022 - Serie Generale - n. 113, emanato in attuazione di quanto previsto dal sopra citato articolo 22, comma 2, del D.L. n. 17/2022, che ha individuato in 650 milioni di euro, per ciascuna delle annualità dal 2022 al 2024, le risorse del Fondo destinate al riconoscimento degli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2022, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e il Ministro della transizione ecologica, recante "Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022 - Riconoscimento degli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti", che ha rimodulato le risorse stanziate con il DPCM 6 aprile 2022, destinando 40 milioni di euro ai contributi per l'acquisto delle infrastrutture di ricarica domestiche per l'anno 2022, quale limite massimo complessivo di spesa;
VISTO l'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale - n. 303 del 29 dicembre 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, il quale estende la misura di cui alla lettera f-bis) del comma 1, dell'articolo 2, del DPCM 6 aprile 2022 alle annualità 2023 e 2024 e, conseguentemente, prevede che le risorse assegnate dal citato DPCM, per il 2023 e 2024, alla concessione di incentivi per l'acquisto di nuovi veicoli, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a) del citato DPCM 6 aprile 2022 sono ridotte di 40 milioni per ciascuna annualità 2023 e 2024, per essere destinate alla misura di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f-bis) del medesimo DPCM;
VISTO il decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy 17 ottobre 2023, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministro dell'Economia e delle Finanze, il quale modifica l'articolo 6, comma 2, secondo periodo, del sopracitato DM 20 marzo 2019, estendendo il termine per la conferma delle prenotazioni dei contributi da 180 giorni a 270 giorni, decorrenti dalla data di inserimento della prenotazione sulla piattaforma informatica;
VISTA la nota del 9 febbraio 2024 (prot. MIMIT n. 37283) con cui Invitalia ha comunicato le risorse di cui al DPCM 6 aprile 2022, come modificato DPCM 4 agosto 2022, non utilizzate per l'acquisto di veicoli per gli anni 2022 e 2023;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 maggio 2024, recante "Rimodulazione degli incentivi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni inquinanti", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale - n. 121 del 25 maggio 2024;
VISTO l'articolo 5, comma 1, del sopra richiamato DPCM 20 maggio 2024 il quale riconosce, alle persone fisiche che installano impianti nuovi a GPL o a metano per autotrazione su autoveicoli di categoria M1 omologati in una classe non inferiore a Euro 4, un contributo fisso pari ad euro 400 per il GPL e pari ad euro 800 per il metano;
VISTO l'articolo 6, comma 2, del sopra richiamato DPCM 20 maggio 2024, il quale dispone che le risorse non utilizzate per l'anno 2023, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), del DPCM 6 aprile 2022 e ss.mm.ii, sono in parte rimodulate e destinate nella misura del 3,20% ai contributi di cui all'articolo 5, del decreto stesso, da ripartirsi in proporzione alle domande ricevute e, comunque, in misura non inferiore al 30% con riferimento ai contributi di cui alla lettera b) del comma 1 del medesimo articolo 5;
VISTO, altresì, l'articolo 5, comma 4, del sopra richiamato DPCM 20 maggio 2024, il quale prevede che con uno o più provvedimenti direttoriali del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, sono stabilite modalità di attuazione di cui al decreto medesimo;
VISTO l'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 del 2009, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102, il quale dispone: "Le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi";
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", e in particolare l'articolo 63, comma 4, che iscrive di diritto l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia, nell'elenco delle Stazioni appaltanti qualificate istituito presso l'ANAC;
VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale - n. 3 del 4 gennaio 2023, e in particolare l'articolo 2, comma 1, il quale dispone "Il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 281 del 1 dicembre 2023, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2023, registrato dalla Corte dei Conti il 30 gennaio 2024 al n. 201, con il quale il Dott. Paolo Casalino è stato nominato Direttore Generale della Direzione Generale per la Politica Industriale, la riconversione e la crisi industriale, l'Innovazione, le PMI e il Made in Italy del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 dicembre 2023 "Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 303 del 30 dicembre 2023 - supplemento ordinario n. 41;
VISTA la legge del 30 dicembre 2023, n. 213 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 303 del 30 dicembre 2023, supplemento ordinario n. 40;
VISTO il decreto ministeriale dell'8 gennaio 2024 con il quale il Ministro delle imprese e del made in Italy, in conformità a quanto previsto dall'articolo 21, comma 17, della sopra richiamata legge del 31 dicembre 2009 n. 196, ha proceduto all'assegnazione delle disponibilità del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2024 alle strutture di primo livello;
VISTO il decreto 10 gennaio 2024 del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, recante "Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy", registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024 al n. 267;
VISTO il decreto del 15 gennaio 2024, con il quale il Capo del Dipartimento per le politiche per le imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy ha proceduto all'assegnazione, in termini di residui, competenza e cassa, delle disponibilità dei capitoli di cui al sopracitato Decreto del Ministro dell'8 gennaio 2024, ai titolari delle Direzioni generali del Dipartimento stesso;
VISTA la convenzione del 3 aprile 2024 sottoscritta dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Direzione generale per la Politica industriale, la Riconversione e la Crisi industriale, l'Innovazione, le PMI e il Made in Italy e dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia per la realizzazione e gestione di una piattaforma informatica e dei servizi collegati per la concessione dei contributi previsti per l'acquisto di veicoli non inquinanti ai sensi della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2022 e ss.mm.ii, registrata con osservazione dalla Corte dei Conti in data 23 maggio 2024 al n. 919;
VISTO il decreto del Direttore Generale per la Politica industriale, la Riconversione e la Crisi industriale, l'Innovazione, le PMI e il Made in Italy del 4 aprile 2024, con il quale è stata approvata la suddetta convenzione ed è stata impegnata la somma di euro 2.380.250,00 (duemilionitrecentottantamiladuecentocinquanta/00) comprensiva di IVA per legge in ragione del 22%, per le attività oggetto della suddetta Convenzione;
CONSIDERATO che alla data del 7 febbraio 2024, le risorse non utilizzate per l'anno 2023 di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), del DPCM 6 aprile 2022 e ss.mm.ii, destinate all'acquisto di veicoli non inquinanti sono par a complessivi euro 312.264.475,31;
CONSIDERATO che si rende necessario individuare le modalità di attuazione per il riconoscimento dei citati contributi previsti dall'articolo 5 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 maggio 2024;
Decreta:
Finalità dell'intervento
1. Il presente decreto, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 maggio 2024 (di seguito DPCM 20 maggio 2024) richiamato in premessa, individua le modalità di attuazione per il riconoscimento, per l'anno 2024, del contributo per l'installazione di impianti nuovi a GPL o a metano per l'autotrazione su veicoli di categoria M1 omologati, di cui al comma 1, dell'articolo 5, del DPCM 20 maggio 2024.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
a) «Ministero»: Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
b) «Veicoli di categoria M1»: i veicoli, come definiti al comma 2, lettera b), dell'art. 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo codice della strada", destinati al trasporto di persone, aventi almeno quattro ruote e al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;
c) «Veicoli a GPL»: i veicoli omologati per la circolazione esclusivamente con alimentazione a GPL (gas di petrolio liquefatto);
d) «Veicoli a metano»: i veicoli omologati per la circolazione esclusivamente con alimentazione a gas metano (GNC, gas naturale compresso);
e) «Veicoli a doppia alimentazione»: i veicoli omologati per la circolazione con alimentazione a benzina/GPL o benzina/metano o diesel/GPL o diesel/metano;
f) «Soggetto gestore»: si intende il soggetto di cui all'articolo 4 cui è affidata la gestione dei contribuiti tramite la realizzazione di un apposito sistema informatico.
Contributo
1. Alle persone fisiche che installano un impianto di alimentazione a gas per autotrazione, nuovo di fabbrica, su un veicolo di categoria M1 omologato in una classe non inferiore a Euro 4, è riconosciuto un contributo fisso pari a:
a) euro 400,00 per gli impianti di alimentazione a GPL;
b) euro 800,00 per gli impianti di alimentazione a metano.
2. Il contributo di cui al primo comma è riconosciuto per le installazioni effettuate dalla data di entrata in vigore del DPCM 20 maggio 2024, ovvero dal 25 maggio 2024 al 31 dicembre 2024 e potrà essere richiesto a decorrere dalla data di apertura di un apposito sistema informatico che verrà comunicata con avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero (www.mimit.gov.it).
3. I contributi di cui al comma 1, sono riconosciuti alle seguenti condizioni:
a) che, alla data di installazione dell'impianto di alimentazione a gas, il veicolo non sia omologato come alimentato a GPL o a metano o a doppia alimentazione;
b) che l'impianto di alimentazione a gas, GPL o metano, oggetto di installazione sia nuovo di fabbrica e completo di tutte le sue componenti;
c) che nella fattura attestante l'acquisto e l'installazione dell'impianto di alimentazione a gas, emessa in data successiva, al 25 maggio 2024, sia indicata la misura dello sconto praticato in ragione del contributo statale.
4. Il contributo è corrisposto dall'installatore al beneficiario dell'impianto di alimentazione a GPL o metano mediante compensazione con il prezzo relativo all'impianto ed all'operazione di installazione.
5. Le imprese costruttrici o importatrici degli impianti di alimentazione a GPL o metano rimborsano all'installatore, su esplicita indicazione dello stesso, l'importo del contributo e, per l'esercizio in cui si provvede all'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, recuperano tale importo quale credito di imposta, secondo la disciplina di cui all'articolo 2, comma 6, del DPCM 20 maggio 2024. Qualora la conferma della prenotazione del contributo di cui all'articolo 5, comma 2, avvenga nel corso dell'esercizio successivo rispetto a quello in cui si provvede all'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, si procede al recupero dell'importo quale credito d'imposta in tale esercizio.
6. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 unicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata confermata l'operazione. L'ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dal Ministero, pena lo scarto dell'operazione di versamento.
7. Il Ministero trasmette all'Agenzia delle entrate con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese costruttrici o importatrici ammesse a fruire dell'agevolazione e l'importo del credito d'imposta concesso. Con le stesse modalità sono comunicate le eventuali variazioni o revoche, anche parziali, dei crediti d'imposta concessi. L'Agenzia delle entrate trasmette al medesimo Ministero con modalità telematiche e secondo termini definiti d'intesa, l'elenco delle imprese che hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta, con i relativi importi.
Risorse disponibili
1. Le risorse dei fondi di cui all'articolo 6, comma 2, del DPCM 20 maggio 2024, destinate alla misura oggetto del presente decreto sono pari a euro 9.992.463,21, ovvero il 3,20% delle risorse non utilizzate per l'anno 2023 di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022 e ss.mm.ii. (euro 312.264.475,31).
2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite come segue:
a) una quota pari al 60 per cento è riservata alla concessione dei contributi a coloro che installano impianti di alimentazione a metano;
b) una quota pari al 40 per cento è riservata alla concessione dei contributi a coloro che installano impianti di alimentazione a GPL.
Condizioni e modalità di accesso e fruizione
1. Per la gestione dei contributi il Ministero si avvale di un apposito sistema informatico, la cui realizzazione e gestione è affidata, sulla base di apposita convenzione, all'Agenzia nazionale per lo sviluppo d'impresa - Invitalia. I relativi oneri sono posti a carico delle risorse finanziarie di cui all'articolo 7 del DPCM 20 maggio 2024.
2. Gli installatori degli impianti di alimentazione agevolabili, omologati ai sensi della normativa italiana oppure ai sensi del Regolamento UN n. 115, per la prenotazione dei contributi, devono provvedere a registrarsi nel sistema informatico e a inserire i dati relativi all'auto da trasformare, con indicazione della targa del veicolo oltre all'ordine di acquisto dell'impianto, ivi compresa l'indicazione dell'importo versato a titolo di acconto ove presente, secondo la procedura resa disponibile sul sito istituzionale del Ministero ottenendo, secondo la disponibilità di risorse, una ricevuta di registrazione della prenotazione. Entro centoventi giorni dalla prenotazione, gli installatori confermano l'operazione, comunicando, tra l'altro, il numero di targa del veicolo trasformato, nonché il codice fiscale dell'impresa costruttrice o importatrice dell'impianto di alimentazione a gas di petrolio liquefatto o gas naturale compresso. La registrazione nel sistema informatico è consentita esclusivamente agli installatori che svolgono come attività primaria o secondaria la riparazione meccanica di autoveicoli.
3. Le operazioni effettuate dall'installatore di cui al precedente comma 2 sono sottoposte dal Ministero ad un controllo di completezza e regolarità della documentazione.
4. Per ognuna delle operazioni ammissibili viene riconosciuto il contributo spettante, nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 4.
5. Le imprese costruttrici o importatrici dell'impianto nuovo rimborsano all'installatore l'importo del contributo ricevendo dallo stesso la documentazione di cui al successivo comma 6.
6. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita e installazione dell'impianto, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione che deve essere ad esse trasmessa dall'installatore:
a) copia della fattura di vendita e installazione dell'impianto, recante data successiva al 25 maggio 2024, che indichi la misura dello sconto praticato in ragione del contributo spettante. La fattura dovrà essere emessa nei confronti dell'intestatario o del cointestatario del veicolo sul quale è stato installato l'impianto. La fattura dovrà contenere, inoltre, la ragione sociale del costruttore dell'impianto e il codice di omologazione dell'impianto;
b) copia della carta di circolazione del veicolo precedente all'intervento di trasformazione dell'alimentazione;
c) copia della carta di circolazione del veicolo successiva all'intervento di trasformazione dell'alimentazione, recante la data di collaudo dell'impianto installato successiva al 25 maggio 2024.
7. Per lo stesso veicolo non è possibile presentare più di una domanda di accesso ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto.
8. I veicoli agevolati con i contributi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022 e ss.mm.ii. o con i contributi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) o f) del DPCM 20 maggio 2024 non possono accedere ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto.
Apertura e chiusura dei termini
1. Il Ministero, con avviso pubblicato sul sito istituzionale (www.mimit.gov.it), comunica l'avvio delle operazioni di prenotazione dei contributi ed il termine delle stesse per esaurimento delle risorse.
2. Sulla base del monitoraggio della misura al 15 settembre 2024, il Ministero ha facoltà in corso d'anno di modificare, tramite apposito decreto direttoriale, la ripartizione, di cui all'articolo 4 comma 2, delle risorse residue disponibili, riservando comunque una quota pari ad almeno il 30 per cento delle risorse originarie alla concessione dei contributi per l'installazione di impianti di alimentazione a metano. (1)
In attuazione del comma annotato si rimanda al D.M. Imprese e Made in Italy 23 settembre 2024.
Revoca del credito d'imposta
1. In caso di accertata indebita fruizione totale o parziale del contributo per il verificarsi del mancato rispetto delle condizioni previste, è disposta la revoca del credito d'imposta concesso e si procede contestualmente al recupero dello stesso, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 e dell'art. 8, comma 1, del decreto 20 marzo 2019 del Ministero dello sviluppo economico, fatte salve le eventuali responsabilità di ordine civile, penale ed amministrativo.