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MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 3 maggio 2024

- Allegato al Comunicato Ministero delle Imprese e del Made in Italy pubblicato nella G.U.R.I. 28 giugno 2024, n. 150

Modalità di concessione del contributo in conto interessi per le microimprese e le piccole e medie imprese fornitrici di imprese di carattere strategico ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

VISTO il decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024, n. 28, recante "Disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico";

VISTO, in particolare, l'articolo 2-bis, del sopra citato decreto-legge n. 4 del 2024, che stabilisce:

a) al comma 1, che alle microimprese e alle piccole e medie imprese che incontrano difficoltà di accesso al credito a causa dell'aggravamento della posizione debitoria di imprese committenti che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale e che sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria in data successiva al 3 febbraio 2024, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è concessa, anche se rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione di cui alla parte IX delle vigenti condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale del Fondo, a decorrere dal 3 febbraio 2024 e fino alla chiusura della predetta procedura di amministrazione straordinaria, a titolo gratuito, su finanziamenti di importo massimo pari ai crediti vantati nei confronti dell'impresa committente, fino alla misura dell'80 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria, nel caso di garanzia diretta, ovvero del 90 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria garantito dal garante di primo livello, nel caso di riassicurazione;

b) al comma 2, che, per l'accesso alla suddetta garanzia, le imprese di cui al comma 1 devono aver prodotto, in un periodo non risalente oltre i cinque esercizi precedenti la data di presentazione della richiesta di garanzia, almeno il 35 per cento del fatturato medio complessivo nei confronti del committente sottoposto alle procedure di amministrazione straordinaria, disponendo altresì che, a tale fine, alla richiesta di garanzia del Fondo deve essere allegata apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria e controfirmata dal presidente del collegio sindacale o dal revisore unico, ovvero, nel caso in cui tali organi sociali non siano presenti, da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali, nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o nell'albo dei consulenti del lavoro, attestante la sussistenza, alla data della richiesta della garanzia del Fondo, del predetto requisito di fatturato;

c) al comma 3, che, alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'intervento si provvede, in prima istanza, a valere sulle risorse, libere da impegni alla data del 3 febbraio 2024, assegnate alla riserva del Fondo di garanzia istituita ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2017 e che eventuali maggiori oneri che dovessero eccedere l'ammontare delle predette risorse sono posti a carico della dotazione del Fondo di garanzia a legislazione vigente, nel limite delle risorse libere da impegni e fino all'importo massimo di 30 milioni di euro, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

VISTO, altresì, il successivo articolo 2-ter del decreto-legge n. 4 del 2024, che prevede:

a) al comma 1, che, per l'anno 2024, sulle operazioni finanziarie di cui all'articolo 2-bis del medesimo decreto può essere altresì richiesta la concessione, ai sensi e nei limiti della vigente disciplina europea in materia di aiuti di importanza minore ("de minimis") di un contributo a fondo perduto finalizzato ad abbattere, nella misura del 50 per cento, il tasso di interesse contrattuale applicato sulle medesime operazioni;

b) al comma 2, che, ai fini dell'accesso al contributo di cui al comma 1, il tasso di interesse applicato dal soggetto finanziatore all'operazione finanziaria non può essere superiore al tasso di interesse medio praticato, nell'ultimo anno, su operazioni finanziarie aventi finalità e forma tecnica analoghe concesse alla stessa impresa, ovvero, in assenza di tale riferimento, a imprese con caratteristiche e profilo di rischio simili. A tal fine, il soggetto finanziatore è tenuto a rilasciare apposita dichiarazione;

c) al comma 3, che, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al successivo comma 4, posto pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, nonché individuato il soggetto incaricato della relativa gestione, i cui oneri sono posti a carico delle risorse destinate all'intervento, entro il 2 per cento;

VISTA la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare, l'articolo 2, comma 100, lettera a), che ha istituito il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;

VISTA la legge 7 agosto 1997, n. 266 e, in particolare l'articolo 15, relativo alla disciplina del predetto Fondo, il quale, al comma 3, prevede che i criteri e le modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo sono regolati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro;

VISTO il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 31 maggio 1999, n. 248, con cui è stato adottato il "Regolamento recante criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese", e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la decisione C(2010) 4505 del 6 luglio 2010, con la quale la Commissione europea ha approvato il "metodo nazionale di calcolo dell'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle piccole e medie imprese", notificato dal Ministero dello sviluppo economico in data 14 maggio 2010;

VISTO il Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 15 dicembre 2023;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro per le politiche agricole e forestali, 2 settembre 2015, recante "Modalità operative per lo svolgimento delle verifiche e dei controlli effettuati dal gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese sulle operazioni ammesse al Fondo", e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 6 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 157 del 7 luglio 2017, con il quale sono stabilite le condizioni e i termini per l'estensione delle modalità di accesso alla garanzia del Fondo basata sull'utilizzo della probabilità di inadempimento alle altre operazioni ammissibili all'intervento del medesimo Fondo di garanzia;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, 12 febbraio 2019, con cui sono state approvate le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia e l'articolazione delle misure di garanzia, come disposto dall'articolo 12, comma 1, del citato decreto ministeriale 6 marzo 2017;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, 12 febbraio 2019, con cui sono state approvate le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia per le operazioni finanziarie a rischio tripartito, come disposto dall'articolo 12, comma 2, del citato decreto ministeriale 6 marzo 2017;

VISTO il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, 2 agosto 2023, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 239, del 12 ottobre 2023, che approva le modifiche e integrazioni delle disposizioni operative del Fondo di garanzia;

VISTA la convenzione del 6 agosto 2021 stipulata, a seguito di gara competitiva indetta per la gestione del Fondo tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e Mediocredito Centrale S.p.A., mandataria del Raggruppamento temporaneo di imprese costituito con le mandanti MPS Capital Services S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A. Artigiancassa S.p.A., Unicredit S.p.A e BFF Bank S.p.A., relativa all'affidamento del servizio di gestione del Fondo, registrata dalla Corte dei conti in data 24 settembre 2021;

VISTO il decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante "Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili", convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191 e, in particolare, l'articolo 15-bis, che reca modifiche alla disciplina di funzionamento del Fondo di garanzia per l'anno 2024;

VISTA la comunicazione della Commissione europea (2008/C 155/02) sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie del 20 giugno 2008;

VISTA la comunicazione della Commissione europea (2008/C 14/02) relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

VISTO l'articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che istituisce, presso il Ministero dello sviluppo economico, la piattaforma telematica denominata "Incentivi.gov.it";

VISTO il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300";

VISTO l'articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni, che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di "Registro nazionale degli aiuti di Stato";

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115, "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e 6 integrazioni";

VISTO l'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;

VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, che introduce la normativa attuativa della riforma del Codice Unico di Progetto (CUP);

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune" e, in particolare, l'articolo 5, commi 6 e 7, che dettano disposizioni relative all'apposizione del Codice unico di progetto (CUP) sulle fatture relative all'acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una Pubblica Amministrazione, anche per il tramite di altri soggetti pubblici o privati, o in qualsiasi modo ad essi riconducibili;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'articolo 26, relativo agli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati e l'articolo 27, relativo agli obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari;

VISTA la legge 27 ottobre 2023, n. 160, recante "Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche", che, all'articolo 8, comma 2, prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa legge, il Registro nazionale per gli aiuti di Stato assolve, per gli aiuti individuali soggetti a registrazione da parte dell'amministrazione concedente, all'onere pubblicitario e di trasparenza a carico delle pubbliche amministrazioni previsto in relazione alla concessione e all'erogazione di agevolazioni, di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e, al comma 3, che la pubblicità legale degli interventi di incentivazione è assicurata dalla pubblicazione nei siti internet istituzionali delle amministrazioni competenti e dalla pubblicazione delle informazioni rilevanti nella piattaforma telematica "Incentivi.gov.it" e che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è limitata ad avvisi sintetici (comunicati) sui provvedimenti adottati per la disciplina e l'accesso agli interventi, nonché sulle relative modificazioni;

VISTA la legge 11 novembre 2011, n. 180, e successive modifiche e integrazioni, recante "Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese";

VISTO il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) "comunicazione 2008/C 14/02": la comunicazione della Commissione europea (2008/C 14/02) relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione;

b) "Consiglio di gestione": il Consiglio di gestione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

c) "controgaranzia": la garanzia concessa dal Fondo a un soggetto garante ed escutibile dal soggetto finanziatore nel caso in cui né il soggetto beneficiario finale né il soggetto garante siano in grado di adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti del medesimo soggetto finanziatore. La controgaranzia è rilasciata esclusivamente su garanzie del soggetto garante che siano dirette, esplicite, incondizionate, irrevocabili ed escutibili a prima richiesta del soggetto finanziatore, anche attraverso un congruo acconto;

d) "convenzione": la convenzione del 6 agosto 2021 stipulata, a seguito di gara competitiva indetta per la gestione del Fondo tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e Mediocredito Centrale S.p.A., mandataria del Raggruppamento temporaneo di imprese costituito con le mandanti MPS Capital Services S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A. Artigiancassa S.p.A., Unicredit S.p.A e BFF Bank S.p.A., relativa all'affidamento del servizio di gestione del Fondo;

e) "decreto-legge": il decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024, n. 28, recante "Disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico";

f) "disposizioni operative": le "condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo", adottate dal Consiglio di gestione e approvate con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, vigenti alla data di presentazione della domanda di agevolazione e consultabili nei siti www.mimit.gov.it e www.fondidigaranzia.it;

g) "Fondo": il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

h) "garanzia": la garanzia diretta, la riassicurazione e la controgaranzia;

i) "garanzia diretta": la garanzia concessa direttamente al soggetto finanziatore; la garanzia diretta è esplicita, incondizionata, irrevocabile, escutibile a prima richiesta e riferita a una singola operazione finanziaria;

j) "Gestore": il soggetto selezionato dall'Amministrazione mediante gara pubblica, cui è affidata la gestione del Fondo;

k) "Ministero": il Ministero delle imprese e del made in Italy;

l) "PMI ammissibili": le microimprese e le piccole e medie imprese, così come definite dall'allegato I al regolamento n. 651/2014, che hanno registrato, in un periodo non risalente oltre i cinque esercizi precedenti la data di presentazione della richiesta di garanzia di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge, almeno il 35 per cento del fatturato medio complessivo nei confronti di un'impresa committente che gestisca almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231 e che sia stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria in data successiva al 3 febbraio 2024;

m) "regolamento de minimis": il regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 15 dicembre 2023;

n) "regolamento n. 651/2014": il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014 e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

o) "riassicurazione": la garanzia concessa dal Fondo a un soggetto garante e dallo stesso escutibile esclusivamente a seguito della avvenuta liquidazione al soggetto finanziatore della perdita sull'operazione finanziaria garantita;

p) "RNA": il Registro nazionale degli aiuti di Stato istituito ai sensi dell'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, così come modificato e integrato dalla legge 29 luglio 2015, n. 115, finalizzato a raccogliere dati e informazioni relativamente agli aiuti di Stato, notificati e in esenzione, agli aiuti «de minimis» e a quelli concessi a compensazione per servizi di interesse economico generale.

2. Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, valgono le ulteriori definizioni adottate nel decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248 e nelle vigenti disposizioni operative.

Art. 2

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente decreto, ai sensi di quanto previsto all'articolo 2-ter, comma 3, del decreto-legge, stabilisce le modalità di attuazione del contributo in conto interessi di cui al medesimo articolo 2-ter e individua altresì il soggetto incaricato della gestione del relativo intervento.

Art. 3

Gestore

1. La gestione dell'intervento di cui all'articolo 2-ter del decreto-legge è affidata al Gestore.

2. Per la regolamentazione dei rapporti inerenti alla gestione dell'intervento, il Ministero e il Gestore sottoscrivono apposito atto aggiuntivo alla convenzione.

3. Per la gestione dell'intervento, sono riconosciuti al Gestore compensi per un importo pari al 2 per cento delle risorse di cui all'articolo 2-ter, comma 4, del decreto-legge.

Art. 4

Operazioni finanziarie ammissibili

1. Possono beneficiare del contributo in conto interessi di cui all'articolo 2-ter del decreto-legge le operazioni finanziarie, concesse alle PMI ammissibili, ammesse alla garanzia del Fondo ai sensi dell'articolo 2-bis del medesimo decreto-legge.

Art. 5

Agevolazione concedibile

1. Il contributo in conto interessi di cui al presente decreto è concesso alle PMI ammissibili ai sensi e nei limiti del regolamento de minimis.

2. L'importo del contributo in conto interessi è pari al valore complessivo, attualizzato alla data di concessione dello stesso, della differenza tra:

a) gli interessi calcolati, nell'arco dell'intera durata dell'operazione finanziaria garantita, al tasso contrattuale; e

b) gli interessi determinati applicando alla medesima operazione un tasso di interesse pari al 50 per cento del tasso contrattuale.

3. Ai fini dell'attualizzazione, è applicato il tasso, vigente alla data di concessione del contributo, determinato in conformità a quanto stabilito nella comunicazione 2008/C 14/02.

4. Il contributo di cui al presente decreto è cumulabile con altri aiuti ai sensi e nei limiti di quanto previsto dal regolamento de minimis.

Art. 6

Richiesta del contributo

1. Ai fini della richiesta del contributo in conto interessi di cui al presente decreto, le PMI ammissibili devono compilare, in sede di richiesta della garanzia del Fondo, l'apposita sezione del modulo della medesima domanda di agevolazione del Fondo, indicando altresì l'IBAN relativo al conto corrente, intestato all'impresa medesima, su cui si richiede l'accreditamento dell'agevolazione.

2. Alla richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo presentata dal soggetto richiedente devono essere allegate:

a) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto-legge. Con la medesima dichiarazione, i soggetti dichiaranti attestano altresì l'importo dei crediti vantati nei confronti dell'impresa committente sottoposta alle procedure concorsuali, ai fini della verifica dell'ulteriore condizione prevista dal medesimo articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge;

b) la dichiarazione resa, ai sensi dell'articolo 2-ter, comma 2, del decreto-legge, dal soggetto finanziatore, attestante che il tasso di interesse applicato all'operazione finanziaria oggetto della richiesta di garanzia e di contributo non è superiore al tasso di interesse medio praticato, nell'ultimo anno, su operazioni finanziarie aventi finalità e forma tecnica analoghe concesse alla stessa impresa, ovvero, in assenza di tale riferimento, a imprese con caratteristiche e profilo di rischio simili.

Art. 7

Concessione ed erogazione del contributo

1. Il Gestore, ai fini della concessione del contributo in conto interessi di cui al presente decreto, verifica:

a) il rispetto delle condizioni e dei massimali di cui al regolamento de minimis;

b) l'assenza di cause ostative ai sensi della vigente normativa antimafia.

2. In caso di esito positivo delle verifiche di cui al comma 1, il Consiglio di gestione, su proposta del Gestore, concede il contributo. In esito alla delibera di concessione del contributo, il Gestore provvede agli adempimenti relativi alla registrazione dell'aiuto nel RNA, comunicando il relativo esito al soggetto beneficiario. Laddove l'importo del contributo richiesto dall'impresa comporti il superamento del massimale di cui al regolamento de minimis, la misura del contributo concedibile è conseguentemente ridotta entro il massimale di aiuti "de minimis" disponibile per l'impresa. Nel caso di esito negativo delle verifiche o di insussistenza dei requisiti di ammissibilità al beneficio, il Gestore procede alla trasmissione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, come previsto all'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Il contributo è erogato dal Gestore, in unica soluzione e in via anticipata, sul conto corrente indicato dal soggetto beneficiario nel modulo di domanda di agevolazione del Fondo, previa verifica della vigenza della regolarità contributiva del soggetto beneficiario, tramite l'acquisizione d'ufficio, ai sensi dell'articolo 44-bis del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) e dell'assenza, nei casi previsti dalla vigente normativa, di inadempimenti ai sensi dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4. Nel caso in cui emergano delle irregolarità nell'ambito delle attività di verifica di cui al comma 3, il Gestore provvede all'erogazione del contributo secondo le modalità e i tempi previsti dalle procedure per l'attivazione dell'intervento sostitutivo di cui all'articolo 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e a segnalare l'inadempimento alle amministrazioni competenti, secondo quanto previsto all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

Art. 8

Controlli

1. I controlli in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese in sede di richiesta del contributo sono effettuati dal Gestore con le modalità stabilite alla parte V delle disposizioni operative.

2. Le imprese beneficiarie dell'agevolazione sono tenute a consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Gestore o dal Ministero e a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti disposte dai predetti soggetti, nonché a custodire la documentazione amministrativa e contabile relativa ai dati e alle informazioni oggetto di dichiarazione.

Art. 9

Revoca dell'agevolazione

1. Il contributo di cui al presente decreto è revocato nei seguenti casi:

a) qualora sia revocata l'agevolazione connessa alla concessione della garanzia al ricorrere delle fattispecie e secondo le modalità previste dalle disposizioni operative;

b) le dichiarazioni rese dal soggetto beneficiario nell'ambito del procedimento risultino false o non conformi ai dati e/o elementi effettivamente rilevati;

c) escussione della garanzia a seguito dell'inadempimento della PMI ammissibile degli obblighi connessi alla restituzione del finanziamento oggetto di garanzia. In tal caso, la revoca è disposta in misura parziale, tenendo conto del periodo di regolare adempimento da parte della PMI ammissibile degli oneri legati all'operazione finanziaria oggetto di garanzia.

2. Al ricorrere dei casi di cui al comma 1, il Consiglio di gestione dispone la revoca, totale o parziale, dell'agevolazione e procede al recupero delle risorse erogate, maggiorate di interessi e sanzioni secondo legge. Le risorse oggetto di recupero affluiscono al Fondo e sono utilizzate per finanziare la ordinaria attività di concessione di garanzie da parte del medesimo Fondo, in conformità alle disposizioni operative.

Art. 10

Disposizioni finali

1. Possono altresì accedere al contributo di cui al presente decreto anche le PMI ammissibili che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano già state ammesse alla garanzia del Fondo ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto-legge. In tali casi, il soggetto che ha richiesto la predetta garanzia del Fondo trasmette al Gestore l'apposito modulo, il cui fac-simile è reso disponibile sul sito Internet del Fondo (www.fondidigaranzia.it) e che contiene, tra gli altri elementi, il codice identificativo della garanzia già concessa dal Fondo, l'IBAN relativo al conto corrente, intestato all'impresa medesima, su cui si richiede l'accreditamento dell'agevolazione, la dichiarazione resa dal soggetto finanziatore di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b) del presente decreto.

2. Agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute ai sensi del presente decreto si provvede in conformità con quanto stabilito dall'articolo 8, comma 2, della legge 27 ottobre 2023, n. 160.

3. In allegato al presente decreto è riportato l'elenco degli oneri informativi per le imprese previsti dal presente decreto, ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180.

4. Ai sensi dell'articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sulla piattaforma telematica «Incentivi.gov.it» sono pubblicate le informazioni relative alla misura agevolativa istituita con il presente provvedimento.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nel sito internet del Ministero, www.mimit.gov.it e della sua adozione sarà data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy

ADOLFO URSO