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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/1178 DELLA COMMISSIONE, 23 aprile 2024

G.U.U.E. 24 aprile 2024, Serie L

Regolamento che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761 e (UE) 2020/1988 per quanto riguarda la creazione, la modifica e la gestione di taluni contingenti tariffari a seguito dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 1° maggio 2024

Applicabile dal: 1° maggio 2024

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 187,

considerando quanto segue:

1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione (2) stabilisce le modalità di gestione dei contingenti tariffari di importazione e di esportazione per i prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione e di esportazione e prevede norme specifiche per la gestione di tali contingenti.

2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 della Commissione (3) stabilisce le modalità di gestione dei contingenti tariffari di importazione destinati a essere utilizzati secondo l'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni doganali (principio «primo arrivato, primo servito»).

3) A norma della decisione (UE) 2024/244 del Consiglio (4), l'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda (in seguito l'«accordo») è stato firmato il 27 novembre 2023.

4) Le modifiche apportate dal summenzionato accordo dovrebbero essere rispecchiate negli allegati I, VIII, IX, XIV e XVI del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 e negli allegati I, II e V del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988.

5) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761 e (UE) 2020/1988.

6) Sono necessarie disposizioni transitorie per specificare i quantitativi da chiedere nel primo anno di applicazione e chiarire come gestire le situazioni che possono presentarsi a seguito della chiusura e dell'apertura dei contingenti nello stesso periodo contingentale.

7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 347 del 20.12.2013, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj.

(2)

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione, del 17 dicembre 2019, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di gestione dei contingenti tariffari con titoli (GU L 185 del 12.6.2020, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/761/oj).

(3)

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 della Commissione, dell'11 novembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la gestione dei contingenti tariffari di importazione secondo il principio «primo arrivato, primo servito» (GU L 422 del 14.12.2020, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1988/oj).

(4)

Decisione (UE) 2024/244 del Consiglio, del 27 novembre 2023, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda (GU L, 2024/244, 28.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/244/oj).

Art. 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 è così modificato:

1) all'articolo 1, primo comma, la lettera m) è sostituita dalla seguente:

«m) la notifica alla Commissione delle informazioni relative al sistema elettronico LORI, ai certificati di autenticità (CA), ai certificati IMA 1 ("Inward Monitoring Arrangement") e ai certificati di ammissibilità.»;

2) all'articolo 13, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Salvo disposizione contraria del titolo III, i titoli rilasciati per i contingenti tariffari di importazione gestiti con documenti rilasciati da paesi terzi sono validi dalla data del rilascio fino alle ore 23:59 (ora di Bruxelles) del trentesimo giorno di calendario successivo all'ultimo giorno di validità dei certificati IMA 1 o dei certificati di autenticità per cui sono stati rilasciati. Tale periodo di validità non può superare la fine del periodo contingentale. I titoli rilasciati per i contingenti tariffari di importazione gestiti con certificati di ammissibilità sono validi dalla data del rilascio fino alle ore 23:59 (ora di Bruxelles) dell'ultimo giorno del periodo contingentale.»

;

3) l'articolo 17 è così modificato:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

«Notifiche alla Commissione delle informazioni relative al sistema elettronico LORI, ai certificati di autenticità, ai certificati di ammissibilità e ai certificati IMA 1»;

b) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. Gli Stati membri notificano alla Commissione, per ciascun certificato di autenticità, certificato di ammissibilità o certificato IMA 1 presentato da un operatore in relazione a contingenti tariffari gestiti con documenti rilasciati da paesi terzi, il numero del titolo corrispondente che hanno rilasciato e i quantitativi oggetto di tale titolo. La notifica è effettuata prima che il titolo rilasciato sia messo a disposizione dell'operatore.»

;

4) all'articolo 42, dopo il nono comma è inserito il comma seguente:

«In conformità all'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda, approvato con decisione (UE) 2024/244 del Consiglio (*1), sono aperti contingenti tariffari per l'importazione nell'Unione di carne bovina, alle condizioni stabilite nel presente regolamento.

_____________

(*1) Decisione (UE) 2024/244 del Consiglio, del 27 novembre 2023, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda (GU L, 2024/244, 28.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/244/oj).»;"

5) all'articolo 44, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Quando presentano domanda di titolo di importazione, i richiedenti trasmettono il certificato di autenticità o il certificato di ammissibilità e una copia dello stesso all'autorità emittente. La competente autorità può rilasciare il titolo di importazione soltanto dopo aver verificato che tutte le informazioni contenute nel certificato di autenticità o nel certificato di ammissibilità corrispondono alle informazioni ricevute dalla Commissione nel quadro delle comunicazioni settimanali.

Se è stata presentata solo una copia del certificato di autenticità o del certificato di ammissibilità o se l'originale del certificato di autenticità o del certificato di ammissibilità è stato presentato, ma le informazioni contenute in tale documento non sono conformi alle informazioni fornite dalla Commissione, l'autorità competente chiede al richiedente di costituire una cauzione aggiuntiva a norma dell'articolo 45.»

;

6) l'articolo 45 è così modificato:

a) al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Tuttavia tale cauzione aggiuntiva non è richiesta se l'autorità del paese esportatore ha fornito una copia del certificato di autenticità o del certificato di ammissibilità tramite il sistema di informazione di cui all'articolo 72, paragrafo 8.»;

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli Stati membri svincolano la cauzione aggiuntiva dopo aver ricevuto l'originale del certificato di autenticità o del certificato di ammissibilità e aver accertato che il suo contenuto corrisponde alle informazioni ricevute dalla Commissione.»

;

7) è inserito il seguente articolo 46 bis:

«Articolo 46 bis

Contingente tariffario per le carni bovine fresche e congelate originarie della Nuova Zelanda con numero d'ordine 09.4456

1. Il presente articolo si applica al contingente tariffario con numero d'ordine 09.4456.

2. Il rilascio di un titolo di importazione e l'immissione in libera pratica dei quantitativi importati nell'ambito del contingente tariffario di cui al paragrafo 1 sono subordinati alla presentazione di un certificato di ammissibilità.

3. I certificati di ammissibilità sono redatti secondo il modello di cui all'allegato XIV.6.

4. I certificati di ammissibilità sono compilati in una delle lingue ufficiali dell'Unione.

5. I certificati di ammissibilità recano un numero di serie individuale assegnato dall'autorità emittente.

6. I certificati di ammissibilità sono validi solo se debitamente compilati e vistati dall'autorità emittente per il contingente tariffario di importazione in questione.

7. Per essere considerati correttamente vistati, i certificati di ammissibilità devono indicare il luogo e la data di emissione, recare il timbro stampato o il timbro dell'autorità emittente ed essere firmati dalla persona o dalle persone a ciò abilitate.

8. I certificati di ammissibilità sono validi fino alla fine del periodo contingentale applicabile.

9. Per convertire il peso del prodotto in equivalente peso carcassa nell'ambito del contingente tariffario con numero d'ordine 09.4456 si applicano i fattori di conversione di cui all'allegato XVI, parte C.»

;

8) all'articolo 48, dopo il secondo comma è inserito il comma seguente:

«In conformità all'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda, approvato con decisione (UE) 2024/244, sono aperti contingenti tariffari per l'importazione nell'Unione di latte in polvere, burro e formaggi, alle condizioni stabilite nel presente regolamento.»;

9) l'articolo 49 è sostituito dal seguente:

«Articolo 49

Contingente tariffario OMC per i formaggi neozelandesi

1. Il presente articolo si applica al contingente tariffario con numero d'ordine 09.4516.

2. Le autorità doganali indicano il numero di serie del certificato IMA 1 nella sezione 31 del titolo di importazione.

3. I certificati IMA 1 sono redatti secondo il modello di cui all'allegato XIV.5, parte A, punto A1.»

;

10) l'articolo 50 è sostituito dal seguente:

«Articolo 50

Contingenti tariffari OMC per il burro neozelandese

1. Il presente articolo si applica ai contingenti tariffari con i numeri d'ordine 09.4523, 09.4524 e 09.4525.

2. Le autorità doganali indicano il numero di serie del certificato IMA 1 nella sezione 31 del titolo di importazione.

3. I certificati IMA 1 sono redatti secondo il modello di cui all'allegato XIV.5, parte A, punto A2.

4. I quantitativi comunicati dalle autorità competenti alla Commissione per i contingenti tariffari con i numeri d'ordine 09.4523, 09.4524 e 09.4525 sono ripartiti per codice NC.»

;

11) è inserito il seguente articolo 51:

«Articolo 51

Contingenti tariffari per il latte in polvere, il burro e i formaggi originari della Nuova Zelanda con i numeri d'ordine 09.4518, 09.4519 e 09.4520

1. Il presente articolo si applica ai contingenti tariffari con i numeri d'ordine 09.4518, 09.4519 e 09.4520.

2. Il rilascio di un titolo di importazione e l'immissione in libera pratica dei quantitativi importati nell'ambito dei contingenti tariffari di cui al paragrafo 1 sono subordinati alla presentazione di un certificato di ammissibilità.

3. I certificati di ammissibilità sono redatti secondo il modello di cui all'allegato XIV.7.

4. I certificati di ammissibilità sono compilati in una delle lingue ufficiali dell'Unione.

5. I certificati di ammissibilità recano un numero di serie individuale assegnato dall'autorità emittente.

6. I certificati di ammissibilità sono validi solo se debitamente compilati e vistati dall'autorità emittente per il contingente tariffario di importazione in questione.

7. Per essere considerati correttamente vistati, i certificati di ammissibilità devono indicare il luogo e la data di emissione, recare il timbro stampato o il timbro dell'autorità emittente ed essere firmati dalla persona o dalle persone a ciò abilitate.

8. I certificati di ammissibilità sono validi fino alla fine del periodo contingentale applicabile.»

;

12) all'articolo 52, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. I titoli di importazione relativi a tali contingenti tariffari coprono il quantitativo netto totale indicato nel certificato IMA 1 o nel certificato di ammissibilità.»

;

13) l'articolo 72 è così modificato:

a) al paragrafo 1 è aggiunta la seguente lettera c):

«c) un certificato di ammissibilità per il settore delle carni bovine e per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.»;

b) i paragrafi da 3 a 6 sono sostituiti dai seguenti:

«3. Ad eccezione dei contingenti tariffari di cui agli articoli 49 e 50, gli operatori presentano all'autorità emittente dello Stato membro di importazione l'originale del certificato di autenticità, del certificato di ammissibilità o del certificato IMA 1, unitamente alla domanda di titolo di importazione. L'operatore fornisce anche una copia del certificato di autenticità, del certificato di ammissibilità o del certificato IMA 1, se richiesta dall'autorità emittente. La domanda è presentata entro il periodo di validità del certificato di autenticità, del certificato di ammissibilità o del certificato IMA 1 e non oltre l'ultimo giorno del periodo contingentale in questione.

4. L'autorità emittente verifica che le informazioni contenute nel certificato di autenticità, nel certificato di ammissibilità e nel certificato IMA 1 corrispondano alle informazioni ricevute dalla Commissione. In tal caso, e salvo istruzioni contrarie da parte della Commissione, l'autorità emittente rilascia i titoli di importazione senza indugio, entro sei giorni di calendario dal ricevimento della domanda presentata unitamente a un certificato di autenticità, a un certificato di ammissibilità o a un certificato IMA 1.

5. Un certificato di autenticità, un certificato di ammissibilità o un certificato IMA 1 è utilizzato per il rilascio di un solo titolo di importazione.

6. L'autorità emittente annota sul certificato di autenticità, sul certificato di ammissibilità o sul certificato IMA 1 e sulla relativa copia il numero di rilascio del titolo e il quantitativo per il quale tale documento è stato utilizzato. Il quantitativo è espresso in unità intere, arrotondato al chilogrammo più vicino conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239. Il certificato di autenticità, il certificato di ammissibilità o il certificato IMA 1 è conservato dall'autorità emittente. La copia è restituita al richiedente per le procedure doganali secondo quanto indicato al titolo III del presente regolamento.»

;

c) al paragrafo 8, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Una volta che il paese esportatore ha rilasciato uno o più certificati di autenticità, certificati di ammissibilità o certificati IMA 1, informa immediatamente la Commissione del rilascio di tali documenti.»;

d) il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

«9. La Commissione mette a disposizione dell'autorità emittente e delle autorità doganali degli Stati membri le impronte dei timbri utilizzati dall'autorità emittente del paese esportatore per il rilascio del certificato di autenticità o del certificato di ammissibilità. Sono inoltre messi a disposizione dell'autorità emittente e delle autorità doganali degli Stati membri anche i nomi e le firme delle persone autorizzate a firmare il certificato di autenticità o il certificato di ammissibilità, comunicate alla Commissione dalle autorità dei paesi esportatori. L'accesso alla banca dati del sistema di gestione dei modelli (Specimen Management System - SMS) contenente tali informazioni è limitato alle persone autorizzate e messo a disposizione degli Stati membri mediante un sistema di informazione istituito a norma degli articoli 57 e 58 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447

;

14) gli allegati I, VIII, IX, XIV e XVI sono modificati in conformità all'allegato I del presente regolamento.

Art. 2

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 è così modificato:

1) è inserito il seguente articolo 31 bis:

«Articolo 31 bis

Contingenti tariffari per carni ovine e caprine fresche, refrigerate o congelate originarie della Nuova Zelanda, recanti i numeri d'ordine 09.7901, 09.7898, 09.7899, 09.7902, 09.7896 e 09.7897

1. Il presente articolo si applica ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.7901, 09.7898, 09.7899, 09.7902, 09.7896 e 09.7897.

2. L'immissione in libera pratica dei quantitativi importati nell'ambito dei contingenti tariffari di cui al paragrafo 1 è subordinata alla presentazione di un certificato di ammissibilità.

3. I certificati di ammissibilità sono redatti secondo il modello di cui all'allegato II, parte H.

4. I certificati di ammissibilità sono compilati in una delle lingue ufficiali dell'Unione.

5. I certificati di ammissibilità recano un numero di serie individuale assegnato dall'autorità emittente.

6. I certificati di ammissibilità sono validi solo se debitamente compilati e vistati dall'autorità emittente per il contingente tariffario di importazione in questione.

7. Per essere considerati correttamente vistati, i certificati di ammissibilità devono indicare il luogo e la data di emissione, recare il timbro stampato o il timbro dell'autorità emittente ed essere firmati dalla persona o dalle persone a ciò abilitate.

8. I certificati di ammissibilità sono validi fino alla fine del periodo contingentale applicabile.

9. Per convertire il peso del prodotto in equivalente peso carcassa nell'ambito dei contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.7901, 09.7898, 09.7899, 09.7902, 09.7896 e 09.7897 si applicano i fattori di conversione di cui all'allegato V.»

;

2) al capo II è aggiunta la seguente sezione 9:

«SEZIONE 9

PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI LATTIERO-CASEARI E SIERO DI LATTE ALTAMENTE PROTEICO

Articolo 31 ter

Contingente tariffario per i prodotti agricoli trasformati lattiero-caseari e il siero di latte altamente proteico originari della Nuova Zelanda, recante il numero d'ordine 09.7903

1. Il presente articolo si applica al contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.7903.

2. L'immissione in libera pratica dei quantitativi importati nell'ambito del contingente tariffario di cui al paragrafo 1 è subordinata alla presentazione di un certificato di ammissibilità.

3. I certificati di ammissibilità sono redatti secondo il modello di cui all'allegato II, parte H.

4. I certificati di ammissibilità sono compilati in una delle lingue ufficiali dell'Unione.

5. I certificati di ammissibilità recano un numero di serie individuale assegnato dall'autorità emittente.

6. I certificati di ammissibilità sono validi solo se debitamente compilati e vistati dall'autorità emittente per il contingente tariffario di importazione in questione.

7. Per essere considerati correttamente vistati, i certificati di ammissibilità devono indicare il luogo e la data di emissione, recare il timbro stampato o il timbro dell'autorità emittente ed essere firmati dalla persona o dalle persone a ciò abilitate.

8. I certificati di ammissibilità sono validi fino alla fine del periodo contingentale applicabile.»;

3) gli allegati I e II sono modificati in conformità all'allegato II del presente regolamento;

4) è aggiunto l'allegato V, il cui testo figura nell'allegato III del presente regolamento.

Art. 3

Disposizioni transitorie

1. Per il periodo contingentale 2024, i quantitativi da utilizzare per i contingenti tariffari con i numeri d'ordine 09.4456, 09.4518, 09.4519 e 09.4520 sono quantitativi proporzionali calcolati per il periodo compreso tra l'entrata in vigore del presente regolamento e la fine del suddetto periodo contingentale.

Per il periodo contingentale 2024, il quantitativo di 6 031 000 kg da utilizzare per il contingente tariffario OMC per i formaggi con numero d'ordine 09.4516 è ridotto del quantitativo cumulato per cui sono stati emessi titoli tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2024 per i contingenti tariffari OMC per i formaggi con numeri d'ordine 09.4514 e 09.4515.

Per il periodo contingentale 2024, il quantitativo di 12 177 000 kg da utilizzare per il contingente tariffario OMC per il burro con numero d'ordine 09.4525 è ridotto del quantitativo cumulato per cui sono stati emessi titoli tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2024 per i contingenti tariffari OMC per il burro con numeri d'ordine 09.4182 e 09.4195.

2. I titoli rilasciati prima dell'entrata in applicazione del presente regolamento per i contingenti tariffari 09.4182, 09.4195, 09.4454, 09.4514 e 09.4515 restano validi fino al termine del loro periodo di validità.

3. Per il periodo contingentale 2024, i quantitativi da utilizzare per i contingenti tariffari con i numeri d'ordine 09.7904, 09.7901, 09.7898, 09.7899, 09.7902, 09.7896, 09.7897, 09.7903 e 09.7905 sono quantitativi proporzionali calcolati per il periodo compreso tra l'entrata in vigore del presente regolamento e la fine del suddetto periodo contingentale.

Art. 4

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° maggio 2024.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2024

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN