
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 30 aprile 2024, n. 637
- Allegato al Comunicato Ministero Università e Ricerca pubblicato nella G.U.R.I. 30 luglio 2024, n. 177
Disposizioni per l'attuazione dell'art. 14 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, con legge 29 giugno 2022, n. 79 e dell'art. 18 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19.
IL MINISTRO
VISTO il decreto-legge del 9 gennaio 2020, n. 1 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 6 del 9 gennaio 2020) recante "Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca", convertito, con modificazioni, con legge del 5 marzo 2020, n. 12;
VISTI il dPCM 30 settembre 2020, n. 164 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 309 del 14 dicembre 2020), recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca" (di seguito, anche solo MUR) ed il 6 aprile 2023, n. 89 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 164 del 15 luglio 2023), concernente modifiche al dPCM 30 settembre 2020, n. 165, recante l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance;
VISTO il Decreto ministeriale del 19 febbraio 2021, n. 224 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 74 del 26 marzo 2021), recante "Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca";
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022 con il quale la sen. Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;
VISTO il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
VISTO il Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
VISTO il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
VISTO il Regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione, del 28 settembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;
VISTO il Regolamento delegato (UE) del 28 settembre 2021, n. 2021/2105 della Commissione europea, che integra il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il Dispositivo per la ripresa e la resilienza, definendo una metodologia per la rendicontazione della spesa sociale;
VISTO il Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021, che istituisce il Programma quadro di ricerca e innovazione Horizon Europe e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i Regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013;
VISTO il Regolamento (UE) del 27 febbraio 2023, n. 2023/435 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che modifica il regolamento (UE) n. 2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza e che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 2021/1060 e (UE) n. 2021/1755, e la direttiva 2003/87/CE;
VISTA la legge 4 novembre 2005, n. 230, recante "Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari" da ultimo modificata con il decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, in legge 29 dicembre 2021, n. 233 e, in particolare, l'articolo 1, comma 9;
VISTO il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, recante "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124";
VISTO il decreto ministeriale 22 luglio 2022, n. 919 che identifica i programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall'Unione europea o dal MUR, di cui all'art. 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni;
VISTO il decreto ministeriale 7 luglio 2023, n. 809, recante Criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università Statali e dei Consorzi interuniversitari per l'anno 2023;
VISTO il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, recante: "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", convertito con modificazioni dalla legge di 29 luglio 2021, n. 108;
VISTO il decreto interministeriale MUR-MEF n. 1137 del 1° ottobre 2021, con il quale è stata istituita, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, l'Unità di missione di livello dirigenziale generale per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), presso il Segretariato generale del Ministero dell'università e della ricerca;
VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante: "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia", convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
VISTO il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose»;
VISTI gli accordi operativi (Operational arrangements) sottoscritti in data 22 dicembre 2021 tra la Commissione europea e l'Italia, relativi agli accordi e alle scadenze per il monitoraggio e l'attuazione e agli indicatori rilevanti per il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi;
VISTA la Decisione del Consiglio UE che modifica la decisione di esecuzione del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia dell'8 dicembre 2023 (ST 16051/2023);
VISTO il decreto MEF-RGS-RR del 26 gennaio 2024, n. 7, recante "modifiche alla tabella A allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021", che ridetermina e rimodula, tra le altre, l'assegnazione finanziaria complessiva al Ministero dell'Università e della Ricerca degli investimenti e subinvestimenti;
VISTO che la componente M4C2 del predetto PNRR, "Dalla ricerca all'impresa", mira a sostenere gli investimenti in R&S, a promuovere l'innovazione e la diffusione delle tecnologie, a rafforzare le competenze, favorendo la transizione verso una economia basata sulla conoscenza;
VISTO in particolare, l'Investimento 1.2 "Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori", previsto nell'ambito della Missione 4 "Istruzione e ricerca", Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa", che ha l'obiettivo di sostenere le attività di ricerca di almeno 850 giovani ricercatori - tra i quali Principal Investigators vincitori di bandi dello European Research Council, o i cui progetti siano stati considerati finanziabili, vincitori di bandi Marie Sk?odowska-Curie Individual Fellowships - MSCA-IF, o ricercatori che abbiano ottenuto il Sigillo di eccellenza a seguito dei predetti bandi MSCA, nonché ricercatori internazionali post-dottorato -, al fine di consentire loro di maturare una prima esperienza di responsabilità di ricerca;
VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 (Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 100 del 30 aprile 2022), recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", come convertito, con modificazioni, con legge 29 giugno 2022, n. 79 (Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 150 del 29 giugno 2022), con particolare riguardo all'art. 14, rubricato "Disposizioni in materia di Università e ricerca";
VISTO in particolare il comma 4 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, ai sensi del quale con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono definite misure operative specifiche per le chiamate e le assunzioni finalizzate ad incentivare l'accoglimento dei ricercatori presso le università italiane, statali e non statali legalmente riconosciute, gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale e gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del citato decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218;
VISTO il Decreto Ministeriale dell'11 luglio 2022 n. 894, recante "Disposizioni per l'attuazione dell'art. 14 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, con legge 29 giugno 2022, n. 79";
VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune";
VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 recante "Disposizioni urgenti in materia di termini normativi", come convertito con modificazioni con legge 23 febbraio 2024, n. 18;
VISTO il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 (Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 52 del 2 marzo 2024), recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)";
VISTO in particolare l'art. 18, comma 2 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, che apporta modifiche all'art. 14 del decreto - legge 30 aprile 2022, n. 36, prevedendo, tra le altre cose, che alle procedure disciplinate dal comma 1 del medesimo articolo 14 "possono accedere altresì i soggetti che: a) hanno partecipato, in qualità di Principal Investigators, a bandi Starting grants o Consolidator grants dello European Research Council e, pur avendo ottenuto una valutazione eccellente (di livello A), non si sono collocati in posizione utile ai fini dell'accesso al finanziamento; b) sono risultati vincitori di bandi relativi alle Azioni individuali Marie Sk?odowska-Curie (MSCA)";
CONSIDERATA la necessità di dare attuazione al citato comma 4 dell'art. 14 del decreto - legge 30 aprile 2022, n. 36, che aggiorna il Decreto Ministeriale dell'11 luglio 2022, n. 894, alla luce delle modifiche introdotte dall'art. 18 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 e, di definire le misure operative specifiche finalizzate alle chiamate ed alle assunzioni previste dall'Investimento 1.2 della M4C2;
Decreta
Finalità e definizioni
1. Le disposizioni del presente decreto, in attuazione dell'art. 14, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, con legge 29 giugno 2022, n. 79, e dell'art. 18 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, sono volte a definire misure operative specifiche per le chiamate e le assunzioni, nell'ambito dell'investimento 1.2 della Missione 4, Componente 2, finalizzate ad incentivare l'accoglimento, presso le università italiane, statali e non statali legalmente riconosciute, gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale e gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, di:
a. vincitori di bandi relativi alle Azioni individuali Marie Sktodowska-Curie (MSCA) nell'ambito dei Programmi Quadro europei di ricerca e innovazione Horizon 2020 ed Horizon Europe;
b. ricercatori che abbiano ottenuto un Sigillo di Eccellenza (Seal of Excellence) a seguito della partecipazione a bandi relativi alle Azioni individuali Marie Sktodowska-Curie (MSCA), emanati nell'ambito dei Programmi Quadro europei di ricerca e innovazione Horizon 2020 ed Horizon Europe;
c. vincitori di Starting grants o Consolidator grants dello European Research Council (ERC), emanati nell'ambito dei Programmi Quadro europei di ricerca e innovazione Horizon 2020 ed Horizon Europe;
d. ricercatori che hanno partecipato, in qualità di Principal Investigators, a bandi Starting grants o Consolidator grants dello European Research Council e, pur avendo ottenuto una valutazione eccellente (di livello A), non sono collocati in posizione utile ai fini dell'accesso al finanziamento.
2. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
a) "Ministro e MUR": il Ministro dell'Università e della Ricerca ed il Ministero dell'Università e della Ricerca;
b) "Università ed Istituzioni universitarie": le Università, statali e non statali, e gli istituti universitari a ordinamento speciale;
c) "Enti pubblici di ricerca": gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218;
d) "PNRR": il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza presentato alla Commissione europea ai sensi dell'art. 18 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/241;
e) "ERC": lo European Research Council;
f) "Azioni individuali "Marie Sktodowska-Curie" (anche "MSCA")": le azioni Marie Sktodowska-Curie Individual Fellowships (tra cui Standard European Fellowships e Reintegration Panel), nell'ambito del Programma quadro europeo di ricerca e innovazione Horizon 2020, e le azioni Marie Sktodowska-Curie Postdoctoral Fellowships, nell'ambito del Programma quadro europeo di ricerca e innovazione Horizon Europe;
g) "Seal of Excellence": marchio di riconoscimento di qualità assegnato dalla Commissione Europea a proposte presentate in risposta ai bandi relativi alle Azioni Marie Sktodowska-Curie (MSCA), che abbiano ottenuto un punteggio elevato e siano conformi ai requisiti, ma non siano state finanziate a causa di vincoli di bilancio;
h) "Host Institution": l'Università o l'Ente pubblico di ricerca scelto dal soggetto proponente quale sede principale della ricerca;
i) "RTD-a": contratti di durata triennale, prorogabili per due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, articolo 14, comma 6-quinquiesdecies, come convertito, con modificazioni, con legge 29 giugno 2022, n. 79.
j) "RTD-b": contratti triennali di cui all'art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, come previsto dall'art. 14, comma 6 terdecies, della citata legge di conversione del 29 giugno 2022, n. 79;
k) "Soggetto proponente": il ricercatore che presenta la proposta progettuale e che svolge il progetto di ricerca connesso.
Dotazione finanziaria e periodo di attuazione
1. Le risorse finanziarie complessive previste nel PNRR per la Missione 4 "Istruzione e Ricerca" - Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa", Investimento 1.2 "Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori" sono pari, complessivamente, a 210 milioni di euro, così come da decreto MEF-RGS-RR n. 7 del 26 gennaio 2024, salvo ulteriori disponibilità che potranno intervenire in futuro.
2. Le misure di cui al presente Decreto saranno disposte, a decorrere dall'anno 2024, e per il periodo di durata del PNRR, per il tramite di procedure che saranno definite negli Avvisi, tenendo conto delle risorse già assegnate con l'Avviso di cui al Decreto Direttoriale del 19 agosto 2022, n. 247.
3. Ai soggetti selezionati nell'ambito delle procedure di cui ai successivi articoli 3 e 4 del presente decreto, sono assegnati fondi per lo svolgimento dei rispettivi progetti di ricerca, conformemente a quanto previsto dall'investimento 1.2 della Missione 4, Componente 2 e a quanto specificato nei relativi Avvisi e limitatamente alle risorse disponibili sulla base del medesimo investimento 1.2.
4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente decreto si provvede, nei limiti di quanto previsto dal successivo comma 5, con le risorse a valere sul PNRR, così come definite dal decreto MEF-RGS-RR del 26 gennaio 2024, n. 7.
5. I costi derivanti dalle posizioni a tempo indeterminato di professori e ricercatori sono a carico delle rispettive Università ed enti pubblici di ricerca interessati.
MSCA e "Seal of excellence": soggetti interessati
1. In attuazione delle linee d'azione delineate nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ed a valere, prioritariamente, sulle quote di fondi ad esso dedicate, il Ministero pubblica Avvisi destinati alle Università e agli Enti pubblici di Ricerca, volti ad incentivare l'accoglimento:
i. di ricercatori vincitori di bandi relativi alle Azioni individuali Marie SktodowskaCurie (MSCA) nell'ambito dei Programmi Quadro europei di ricerca e innovazione Horizon 2020 ed Horizon Europe;
ii. di ricercatori che hanno ottenuto un Sigillo di Eccellenza ("Seal of Excellence") a seguito della partecipazione a bandi relativi alle Azioni individuali Marie Sktodowska-Curie (MSCA), nell'ambito dei Programmi Quadro europei di ricerca e innovazione Horizon 2020 ed Horizon Europe.
2. Ai ricercatori di cui al comma 1 potranno essere destinate posizioni disponibili:
a. di RTD-a presso le Università e le istituzioni universitarie, statali e non statali, incluse le università telematiche, comunque denominate, ivi comprese le scuole superiori ad ordinamento speciale, ovvero, definite le condizioni di cui al comma 6-septies dell'articolo 14 del citato decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, come convertito con legge 29 giugno 2022, n. 79, di titolare di contratto di ricerca;
b. di ricercatore di terzo livello professionale con contratto a tempo determinato di durata triennale, presso enti pubblici di ricerca aventi sede operativa in tutto il territorio nazionale.
3. Alle procedure di cui al comma 2 del presente articolo non si applica il terzo periodo dell'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, come previsto dall'art. 14, commi 1, del decreto-legge del 30 aprile 2022, n. 36, come convertito, con modificazioni, con legge 29 giugno 2022, n. 79.
4. Gli enti pubblici di ricerca possono assumere gli studiosi di cui al comma 2, lettera b) del presente articolo anche mediante le procedure di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127.
5. Fermo restando quanto verrà specificato nei relativi Avvisi, il contributo finanziario finalizzato ad incentivare i ricercatori che abbiano ottenuto il Seal of Excellence corrisponde al 100% delle spese totali ammissibili, così come individuate nei bandi, e comprende tutti i costi dei progetti di ricerca, inclusa la retribuzione del soggetto proponente presso la Host Institution e la retribuzione di eventuali ulteriori unità di personale a tempo determinato contrattualizzato ad hoc per il progetto.
6. Fermo restando quanto verrà specificato nei relativi Avvisi, il contributo finanziario finalizzato ad incentivare i ricercatori vincitori di borse MSCA, concesso fino ad un massimo del 100% delle spese totali ammissibili, definite nei bandi, comprende tutti i costi dei progetti di ricerca, inclusa la retribuzione del soggetto proponente presso la Host Institution e la retribuzione di eventuale ulteriore personale a tempo determinato contrattualizzato ad hoc per il progetto.
"ERC": chiamata diretta e soggetti interessati
1. In attuazione delle linee d'azione delineate nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ed a valere, prioritariamente, sulle quote di fondi ad esso dedicate, il Ministero pubblica Avvisi destinati alle Università e agli Enti pubblici di Ricerca, volti ad incentivare l'accoglimento in Italia:
i. di ricercatori titolari di uno Starting grant o Consolidator grants dello European Research Council (ERC) in qualità di Principal Investigator, tramite il finanziamento di ulteriori progetti da essi condotti.
ii. di ricercatori che hanno partecipato come Principal Investigator a bandi Starting grants o Consolidator grants di European Research Council e, pur avendo ottenuto una valutazione eccellente (di livello A), non sono collocati in posizione utile ai fini dell'accesso al finanziamento.
2. Con le modalità ed i limiti previsti dagli Avvisi, i soggetti ammissibili in qualità di Host Institution sono invitati ad offrire proprie posizioni disponibili, per area disciplinare, associate agli ambiti di ricerca appartenenti ai settori adottati dallo ERC, impegnandosi ad attivare la chiamata diretta in favore dei ricercatori di cui ai commi 3 e 4, una volta acquisito il finanziamento per i progetti o la valutazione eccellente di cui al comma 1, e comunque secondo quanto indicato negli Avvisi.
3. Il ricercatore titolare di uno Starting grant o Consolidator grant dello European Research Council in qualità di Principal Investigator, che svolga la propria attività anche presso una Host Institution estera, può aderire all'offerta di posizioni disponibili per area disciplinare presso le Istituzioni di cui al successivo comma 5, lettere a) e b). Detta adesione, che comporta anche il trasferimento del progetto finanziato dallo European Research Council per il tramite dell'istituto della portabilità, determina l'accettazione della posizione disponibile, e comunque secondo quanto indicato negli Avvisi
4. Il ricercatore che, pur avendo ottenuto una valutazione eccellente (di livello A), non è collocato in posizione utile ai fini dell'accesso al finanziamento, che svolga la propria attività anche presso una Host Institution estera, può aderire all'offerta di posizioni disponibili per area disciplinare presso le Istituzioni di cui al successivo comma 5, lett. a) e b).
5. Ai ricercatori di cui al comma 1, i cui progetti siano stati finanziati con le modalità previste dagli Avvisi pubblici, sono destinate le posizioni indicate come disponibili:
a. di Professore di seconda e di prima fascia, per i ricercatori di cui alla lett. i), comma 1, del presente articolo, nel caso in cui essi abbiano scelto quale Host Institution un'Università o una istituzione universitaria, statale e non statale, comunque denominata, ivi comprese le scuole superiori ad ordinamento speciale aventi sede in tutto il territorio nazionale;
b. di RTD di tipologia B, per i ricercatori di cui alla lett. ii), comma 1, del presente articolo, nel caso in cui essi abbiano scelto quale Host Institution un'Università o una istituzione universitaria, statale e non statale, comunque denominata, ivi comprese le scuole superiori ad ordinamento speciale aventi sede in tutto il territorio nazionale;
c. di I Ricercatore (secondo livello professionale), di cui alle lettere i) e ii), nel caso in cui essi abbiano scelto quale Host Institution un ente pubblico di ricerca aventi sede in tutto il territorio nazionale.
6. Alle procedure di cui al comma 5, lettera a) e b), del presente articolo, non si applica il terzo periodo dell'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e le stesse avvengono in deroga alle facoltà assunzionali.
7. Il conseguimento di finanziamenti nell'ambito dei programmi di ricerca dello European Research Council è considerato merito eccezionale ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, e non richiede la valutazione di cui al comma 3 del medesimo articolo 16.
8. Fermo restando quanto verrà specificato nei relativi Avvisi, il contributo finanziario di cui al presente articolo è concesso fino ad un massimo del 100% delle spese totali ammissibili, dettagliate nei bandi, a sostegno del progetto di ricerca svolto dal Principal Investigator ed alla costituzione di un gruppo a supporto delle attività condotte.
Disposizioni conclusive
1. Il presente decreto costituisce disciplina speciale ai fini dell'attuazione dell'Investimento 1.2 della M4C2 del PNRR e sostituisce il Decreto del Ministro n. 894 dell'11 luglio 2022.
2. Il presente decreto sarà inviato agli Organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Il Ministro
ANNA MARIA BERNINI