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MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 19 agosto 2022, n. 247

- Allegato al Comunicato Ministero dell'Università e della Ricerca pubblicato nella G.U.R.I. 21 novembre 2022, n. 272

Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali da parte di giovani ricercatori.

TESTO COORDINATO (al D.M. Università e Ricerca 7 ottobre 2022, n. 367 e con annotazioni alla data 7 ottobre 2022)

PNRR - MISSIONE 4 "ISTRUZIONE E RICERCA" - COMPONENTE 2 "DALLA RICERCA ALL'IMPRESA" - INVESTIMENTO 1.2 "FINANZIAMENTO DI PROGETTI PRESENTATI DA GIOVANI RICERCATORI"

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

VISTA la Missione 4 "Istruzione e Ricerca" - Componente 2 "Dalla Ricerca all'Impresa" - Investimento 1.2 del PNRR "Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori", che prevede misure dedicate ai giovani ricercatori vincitori di bandi dello European Research Council - ERC Starting Grant, a vincitori di bandi Marie Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellowships e Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships, nonché ad individui che abbiano ottenuto un "Seal of Excellence" a seguito della partecipazione a bandi Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships e Marie Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellowship, nell'ambito dei Programmi quadro Horizon 2020 ed Horizon Europe; 

VISTI il Regolamento (UE) 2020/852, che, all'articolo 17, definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione (UE) 2021/C 58/01, recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del Regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

VISTO il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE, e che abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/1060 del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi ed al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna ed allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, e, in particolare, le disposizioni di cui all'art. 53, par. 1, lett. c), e par. 3, lett. a), punti i) e ii), del Regolamento (UE) 2021/1060;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge di 29 luglio 2021, n. 108, recante: "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";

VISTO in particolare il secondo periodo del comma 1 dell'art. 7 del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, ai sensi del quale "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all" individuazione delle amministrazioni di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77";

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 6 del 9 gennaio 2020), recante "Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca", convertito, con modificazioni, con legge del 5 marzo 2020, n. 12 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 61 del 9 marzo 2020);

VISTI il D.P.C.M. 30 settembre 2020, n. 164 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 309 del 14 dicembre 2020), recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca" (di seguito, anche solo MUR) ed il DPCM 30 settembre 2020, n. 165 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 309 del 14 dicembre 2020), recante il "Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca";

VISTO il Decreto Ministeriale 19 febbraio 2021, n. 224 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 74 del 26 marzo 2021), recante "Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca";

VISTO il D.P.C.M. 12 agosto 2021, ammesso al visto dalla Corte dei conti in data 8 settembre 2021, al n. 2474, con il quale al Dott. Gianluigi Consoli è stato conferito l'incarico dirigenziale di livello generale di Direttore della D.G. dell'internazionalizzazione e della comunicazione;

VISTO il D.D. 247 dell'11 gennaio 2022, con il quale è stato conferito al dottor Michele Mazzola l'incarico di Dirigente dell'Ufficio III - Internazionalizzazione della ricerca - della Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione;

VISTO il Decreto Ministeriale 4 marzo 2022, n. 271 recante "Atto di indirizzo concernente l'individuazione delle priorità politiche del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2022", adottato dal Ministro dell'università e della ricerca;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 e ss.mm.ii., pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 24 settembre 2021, recante "Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione", e la successiva rettifica del 23 novembre 2021;

TENUTO CONTO che, ai sensi del suindicato Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 e successiva rettifica del 23 novembre 2021, il Ministero dell'università e della ricerca è assegnatario di risorse previste per l'attuazione degli interventi del PNRR per complessivi 11,732 miliardi di euro, al fine di dare attuazione alle iniziative previste nell'ambito delle due componenti M4C1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università" ed M4C2 "Dalla ricerca all'impresa";

TENUTO CONTO della componente M4C2 "Dalla ricerca all'impresa", finalizzata a sostenere gli investimenti in R&S, a promuovere l'innovazione e la diffusione delle tecnologie, a rafforzare le competenze, favorendo la transizione verso una economia basata sulla conoscenza, e, in particolare, della Linea di investimento 1.2 "Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori", atta a sostenere le attività di ricerca di giovani ricercatori per consentire loro di maturare un'esperienza di responsabilità di ricerca;

VISTO il Decreto Interministeriale MUR-MEF n. 1137 del 1° ottobre 2021, con il quale è stata istituita, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, l'Unità di missione di livello dirigenziale generale per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), presso il Segretariato generale del Ministero dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge di 29 luglio 2021, n. 108, con particolare riguardo all'art. 8, ai sensi del quale ciascuna Amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

VISTO l'art. 1, comma 1042, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, con uno o più decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di Rotazione del Next Generation EU-Italia;

VISTO l'art. 1, comma 1043, secondo periodo, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'art. 11, comma 2 bis, ai sensi del quale "Gli atti amministrativi, anche di natura regolamentare, adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso";

VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

VISTO l'articolo 25, comma 2, del decreto-legge del 24 aprile 2014, n. 66, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2021/2105 della Commissione europea del 28 settembre 2021, che integra il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, definendo una metodologia per la rendicontazione della spesa sociale;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021, che integra il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra gli altri, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio della parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani ed il superamento del divario territoriale;

VISTO il Decreto 9 febbraio 2022 dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, "Direttiva alle amministrazioni titolari di progetti, riforme e misure in materia di disabilità" (Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 74 del 29 marzo 2022);

VISTO il Decreto 7 dicembre 2021 del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, "Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC" (Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 309 del 30 dicembre 2021);

VISTA la Circolare MEF - Ragioneria generale dello Stato - prot. n. 181858 del 28 giugno 2022, recante le "Linee guida per la realizzazione della sezione dedicata all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nei siti web istituzionali delle Amministrazioni titolari di misure";

VISTO il Regolamento UE n. 511/2014 sulle misure di conformità per gli utilizzatori risultanti dal protocollo di Nagoya, relativo all'accesso alle risorse genetiche ed alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell'Unione;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge del 14 gennaio 1994, n. 20, e ss.mm.ii. "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti";

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo Unico in materia di documentazione amministrativa";

VISTO il D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'Amministrazione digitale";

VISTA la Circolare n. 21 del 14 ottobre 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR";

VISTA la Circolare n. 25 del 29 ottobre 2021 del Ministero dell'economia e delle finanze, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti";

VISTA la Circolare n. 32 del 30 dicembre 2021 del Ministero dell'economia e delle finanze, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)";

VISTA la Circolare n. 33 del 31 dicembre 2021 del Ministero dell'economia e delle finanze, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR - addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento";

VISTA la Circolare n. 4 del 18 gennaio 2022 del Ministero dell'economia e delle finanze, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative";

VISTA la Circolare n. 6 del 24 gennaio 2022 del Ministero dell'economia e delle finanze, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR";

VISTA la Circolare n. 9 del 10 febbraio 2022 del Ministero dell'economia e delle finanze, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR";

VISTA la Circolare n. 21 del 29 aprile 2022 del Ministero dell'economia e delle finanze, recante "Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari - Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC";

VISTA la Circolare n. 27 del 21 giugno 2022 del Ministero dell'economia e delle finanze, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Monitoraggio delle misure PNRR";

VISTA la Circolare n. 28 del 4 luglio 2022 del Ministero dell'economia e delle finanze, recante "Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR - prime indicazioni operative";

VISTA la Circolare n. 29 del 26 luglio 2022 del Ministero dell'economia e delle finanze, recante "Circolare delle procedure finanziarie PNRR";

VISTI gli Operational Arrangements siglati fra la Commissione europea e il Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 22 dicembre 2021;

VISTO il D.P.C.M., su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 15 settembre 2021, in cui sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché ad ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 11 ottobre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 279, del 23 novembre 2021, recante "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178";

CONSIDERATO che gli Operational Arrangements siglati fra la Commissione europea e il Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 22 dicembre 2021 indicano, nell'ambito della definizione di targets e milestones per il punto M4C2-1, come indicatore quantitativo per il raggiungimento del target, il numero di studenti premiati con una borsa di ricerca, nonché come meccanismo di verifica un elenco dei progetti finanziati e, per ciascuno di essi, una breve descrizione ed un riferimento ufficiale della borsa di ricerca assegnata;

VISTO l'obbligo di assicurare il conseguimento di target e milestones e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR e, in particolare, il Target M4C2-1, in scadenza al T4 2022, che prevede l'assegnazione di una borsa di ricerca, nonché l'assunzione, di almeno 300 giovani ricercatori;

RITENUTO che, in coerenza con quanto disposto dal secondo periodo dell'art. 2, comma 6 bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, almeno il 40 per cento delle risorse debba essere destinato alle regioni del Mezzogiorno;

CONSIDERATI gli accordi conclusi tra la Commissione europea ed i beneficiari dei bandi dello European Research Council - ERC Starting Grants, Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships - MSCA-IF e Marie Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellowships - MSCA-PF, nell'ambito dei Programmi quadro Horizon 2020 e Horizon Europe (Grant Agreements);

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza" (Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 100, del 30 aprile 2022), convertito, con modificazioni, con legge 29 giugno 2022, n. 79 (Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 150 del 29 giugno 2022), con particolare riguardo all'art. 14 (Disposizioni in materia di Università e ricerca);

CONSIDERATO che il suddetto art. 14 consente, limitatamente al periodo di esecuzione del piano e con le risorse ad esso destinate, di pubblicare specifici avvisi, ai sensi dei quali le Università e gli Enti pubblici di Ricerca possono procedere alla copertura di posti di ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lett. a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con studiosi che abbiano ottenuto un Seal of Excellence a seguito della partecipazione a bandi relativi alle Azioni Marie Skłodowska-Curie (MSCA), emanati nell'ambito dei Programmi quadro Horizon 2020 ed Horizon Europe negli anni 2022 o precedenti;

VISTO il Decreto Ministeriale relativo all'"Identificazione dei programmi di ricerca di alta qualificazione finanziati dall'Unione europea o dal MUR, di cui all'art. 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni"

VISTO il Decreto Ministeriale 24 giugno 2022, n. 581, recante Criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università Statali e dei Consorzi interuniversitari per l'anno 2022;

VISTO Il Fondo per la Valutazione e la valorizzazione dei progetti di ricerca, di cui all'art. 1, comma 550, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, così come incrementato dall'art. 64, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 229 dell'11 febbraio 2022, che ha determinato i compensi degli esperti tecnico scientifici cui è affidata la valutazione dei programmi e dei progetti di ricerca presentati in risposta a Bandi e Avvisi emanati in attuazione degli interventi a titolarità MUR nell'ambito del PNRR, in analogia a quanto praticato dalla Commissione europea, considerando la specificità dell'incarico conferito e la complessità della valutazione, nel rispetto di quanto previsto dal DM 1314/2021, come integrato con DM 1368 del 24 dicembre 2021;

VISTO l'art. 22, commi 1 e 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, con legge 29 giugno 2022, n. 79 (Gazzetta Ufficiale, serie generale, del 29 giugno 2022, n. 150);

CONSIDERATO l'art. 10, comma 4, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 (Gazzetta Ufficiale, serie generale, del 9 novembre 2021, n. 267);

VISTO il Decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 894 dell'11 luglio 2022, in cui si definiscono le misure operative specifiche per le chiamate e le assunzioni di cui al citato articolo 14 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, con legge 29 giugno 2022, n. 79,

Decreta:

CAPO I

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Avviso per la presentazione di proposte progettuali da parte di giovani ricercatori (di seguito anche solo Avviso), in accordo con il citato Decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 894 dell'11 luglio 2022, si inserisce nel quadro dell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 4 "Istruzione e Ricerca" - Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa", Investimento 1.2 "Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori".

2. In coerenza con gli Operational Arrangements siglati fra la Commissione europea e il Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 22 dicembre 2021, l'Avviso intende contribuire al conseguimento del Target M4C2-1, che prevede l'assegnazione, entro il quarto trimestre del 2022, di almeno 300 borse di ricerca a giovani ricercatori che appartengano ad una delle seguenti categorie:

a) Principal Investigator vincitori di bandi dello European Research Council - ERC Starting Grant nell'ambito dei Programmi quadro Horizon 2020 ed Horizon Europe che abbiano scelto come sede una Host Institution estera;

b) vincitori di bandi Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships, nell'ambito del Programma quadro Horizon 2020, e di bandi Marie Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellowships, nell'ambito del Programmi quadro Horizon Europe;

c) soggetti che abbiano ottenuto un "Seal of Excellence" a seguito della partecipazione a bandi Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships e Marie Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellowships, nell'ambito dei Programmi quadro Horizon 2020 ed Horizon Europe.

3. Le misure previste dell'Avviso sono coerenti con il campo di intervento 009 - "Attività di ricerca e innovazione in centri di ricerca pubblici, istituti di istruzione superiore e centri di competenze, comprese le attività in rete (ricerca industriale, sviluppo sperimentale, studi di fattibilità)", di cui all'Allegato VI del Regolamento (UE) 2021/241 del 12 febbraio 2021.

4. Le misure previste dall" Avviso non costituiscono aiuti di Stato, ai sensi della Comunicazione UE 2014/C 198/01 della Commissione europea.

Art. 2

Definizioni

(modificato dall'art. 1, comma 1, del D.M. Università e Ricerca 7 ottobre 2022, n. 367)

1. "ANVUR": Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, di cui all'articolo 2, comma 138, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, nonché al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76.

2. "Comitato nazionale per la valutazione della ricerca" (di seguito, anche solo CNVR): il Comitato definito dall'art. 64, Decreto- Legge 31 maggio 2021, n. 77.

3. "Componente": Elemento costitutivo o parte del PNRR che riflette riforme e priorità di investimento correlate ad un'area di intervento, ad un settore, ad un ambito, ad un'attività, allo scopo di affrontare sfide specifiche e si articola in una o più misure.

4. "CUP": Il Codice Unico di Progetto (CUP) è il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici.

5. "Enti Pubblici di Ricerca": Enti Pubblici di Ricerca di cui all'art. 1, comma 1, del D.lgs. 218/2016.

6. "Esperto tecnico - scientifico" (di seguito anche solo ETS): Esperto nominato dal Ministero, di nazionalità italiana o estera, individuato dal CNVR nell'ambito di appositi elenchi gestiti dalla Commissione Europea, dal Ministero stesso, da altre istituzioni nazionali o eurounionali.

7. "EU Missions del Programma quadro Horizon Europe": le 5 Missioni del Programma quadro Horizon Europe (Adaptation to Climate Change, Cancer, Restore our Ocean and Waters by 2030, 100 Climate-Neutral and Smart Cities by 2030, A Soil Deal for Europe).

8. "European Research Council - ERC": il Consiglio europeo della ricerca.

9. "Evaluation Summary Report": valutazione della first sumbission, risultato del processo di valutazione dei bandi ERC.

10. "First submission": la prima proposta progettuale presentata per la partecipazione ai bandi European Research Council Starting Grant, Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships e Marie Skłodowska-Curie Global Postdoctoral Fellowships nell'ambito dei Programmi quadro Horizon 2020 ed Horizon Europe.

11. "Fondo di Rotazione del Next Generation EU-Italia": Fondo di cui all'art. 1, commi 1037 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

12. "Giovane ricercatore": un ricercatore di qualsiasi nazionalità beneficiario di borse di studio e grants europei di eccellenza, quali grants dello European Research Council - ERC Starting Grant e borse Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships e Marie Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellowships, nell'ambito dei Programmi quadro Horizon 2020 ed Horizon Europe, nonché un ricercatore di qualsiasi nazionalità che ha ottenuto un "Seal of Excellence" in seguito alla partecipazione a bandi Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships e Marie Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellowships. La presente definizione è da leggersi in combinato disposto con quanto stabilito al successivo art. 4.

13. "Grant Agreement": Accordo di finanziamento concluso tra la Commissione europea e la Host Institution, che specifica i diritti e gli obblighi delle parti contraenti.

14. "Host Institution": l'Università o l'Ente pubblico di ricerca scelto dal soggetto proponente quale sede principale della ricerca.

15. "Infrastruttura": gli impianti, i laboratori, le risorse ed i relativi servizi utilizzati dalla comunità scientifica per compiere ricerche nei rispettivi settori; sono compresi gli impianti o i complessi di strumenti scientifici, le risorse basate sulla conoscenza quali collezioni, archivi o informazioni scientifiche strutturate e le infrastrutture basate sulle tecnologie abilitanti dell'informazione e della comunicazione, quali le reti di tipo GRID, il materiale informatico, il software, gli strumenti di comunicazione ed ogni altro mezzo necessario per condurre la ricerca.

16. "Lump Sum": somma forfettaria, determinata quale opzione di costo semplificata, per importi minori di 200.000 euro, in conformità con le disposizioni di cui all'Art. 10 comma 4, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 (Gazzetta Ufficiale, serie generale, del 9 novembre 2021, n. 267) e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 53 par. 1, lett. c) e par. 3 lett. a), punti i) e ii) del Regolamento (UE) 2021/1060.

17. "Milestone": traguardo qualitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale (es. legislazione adottata, piena operatività dei sistemi IT, ecc.).

18. "Ministro e Ministero": il Ministro e il Ministero dell'università e della ricerca (MUR).

19. "Missione": risposta, organizzata secondo macro-obiettivi generali e aree di intervento, alle sfide economico-sociali che si intendono affrontare con il PNRR, ed articolata in Componenti; le sei Missioni del Piano rappresentano aree "tematiche" strutturali di intervento (Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; Rivoluzione verde e transizione ecologica; Infrastrutture per una mobilità sostenibile; Istruzione e ricerca; Inclusione e coesione; Salute).

20. "Misure del PNRR": specifici investimenti e/o riforme previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, realizzati attraverso l'attuazione di interventi/progetti tramite esso finanziati.

21. "Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships" (anche "MSCA Individual Fellowships"): le Azioni Marie Skłodowska-Curie delle tipologie European Fellowships e Global Fellowships nell'ambito del Programma quadro Horizon 2020.

22. "Marie Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellowships" (anche "MSCA Postdoctoral Fellowships"): le Azioni Marie Skłodowska-Curie delle tipologie European Postdoctoral Fellowships e Global Postdoctoral Fellowships nell'ambito del Programma quadro Horizon Europe.

23. "Open science": approccio al processo scientifico basato sulla cooperazione e sulle nuove modalità per diffondere la conoscenza, migliorare l'accessibilità e la riusabilità dei risultati della ricerca mediante l'utilizzo di tecnologie digitali e nuovi strumenti di collaborazione; la scienza aperta è una politica prioritaria della Commissione europea ed il metodo di lavoro di riferimento nell'ambito dei finanziamenti pubblici alla ricerca ed all'innovazione.

24. "Panel di Valutazione" (di seguito anche solo Panel): gruppo di Esperti tecnico-scientifici che si occupa della valutazione tecnico-scientifica delle proposte progettuali.

25. "Piano per la parità di genere" (Gender Equality Plan): programma di azioni che ha l'obiettivo di supportare l'uguaglianza di genere.

26. "PNRR (o Piano)": Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza presentato alla Commissione europea ai sensi dell'art. 18 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/241.

27. "Principal Investigator": ricercatore, qualunque sia il suo status giuridico, italiano o straniero, che abbia ottenuto un Starting Grant nell'ambito dei bandi dello ERC.

28. "Principio DNSH": il principio "non arrecare un danno significativo", definito all'articolo 17 del Regolamento UE 2020/852; tutti gli investimenti e le riforme del PNRR devono essere conformi a tale principio, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento (UE) 2021/241.

29. "Principi FAIR Data": insieme di principi, linee guida e migliori pratiche atti a garantire che i dati della ricerca siano Findable (Reperibili), Accessible (Accessibili), Interoperable (Interoperabili) e Re-usable (Riutilizzabili), nel rispetto dei vincoli etici, commerciali e di riservatezza e del principio "il più aperto possibile e chiuso solo quanto necessario".

30. "Progetto o intervento": specifico progetto/intervento (anche inteso come insieme di attività e/o procedure) selezionato e finanziato nell'ambito di una Misura del Piano e identificato attraverso un Codice Unico di Progetto (CUP); il progetto contribuisce alla realizzazione degli obiettivi della Missione e rappresenta la principale entità del monitoraggio quale unità minima di rilevazione delle informazioni di natura anagrafica, finanziaria, procedurale e fisica.

31. "Rendicontazione delle spese": attività necessaria a comprovare la corretta esecuzione finanziaria del progetto.

32. "RTD-A": contratti di durata triennale, prorogabili per due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, come previsto dall'art. 14, comma 6 quinquiesdecies, della citata legge di conversione del 29 giugno 2022, n. 79.

33. "RTD-B": contratti triennali di cui all'art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, come previsto dall'art. 14, 6 terdecies, della citata legge di conversione del 29 giugno 2022, n. 79.

34. "Sistema ReGiS": sistema informatico di cui all'art. 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021), sviluppato per supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo del PNRR ed atto a garantire lo scambio elettronico dei dati tra i diversi soggetti coinvolti nella governance del Piano.

35. "Soggetto attuatore": soggetto responsabile dell'avvio, dell'attuazione e della funzionalità dell'intervento/progetto finanziato dal PNRR; in particolare, l'art. 1, comma 4, lett. o), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, indica che i soggetti attuatori sono: "i soggetti pubblici o privati che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR"; l'art. 9, comma 1, del medesimo decreto, specifica che "alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le provincie autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali (sulla base delle specifiche competenze istituzionali ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR), attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente".

36. "Soggetto Proponente": ricercatore che presenta la proposta progettuale oggetto del presente Avviso e che svolge il relativo progetto di ricerca.

37. "Seal of Excellence": marchio di riconoscimento di qualità assegnato dalla Commissione europea a proposte, presentate in risposta ai bandi MSCA Individual Fellowships e MSCA Postdoctoral Fellowships, che hanno ottenuto un punteggio elevato e sono state ritenute conformi ai requisiti, ma non sono state finanziate a causa di vincoli di bilancio.

38. "Sustainable Development Goals": obiettivi di sviluppo sostenibile individuati dalle Nazioni Unite.

39. "Target": traguardo quantitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale, misurato tramite un indicatore ben specificato (es. numero di chilometri di rotaia costruiti, numero di metri quadrati di edificio ristrutturato).

40. "Tecnologi": i tecnologi universitari e i tecnologi degli enti pubblici di ricerca, in servizio a tempo determinato e contrattualizzati ad hoc per il progetto di cui al presente Avviso.

41. "Università": le università, statali e non statali, incluse le università telematiche, e gli istituti universitari ad ordinamento speciale (il Gran Sasso Science Institute (GSSI), la Scuola IMT Alti Studi Lucca, la Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia, la Scuola Normale Superiore di Pisa, la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste).

Art. 3

Dotazione finanziaria dell'avviso

1. Come previsto nell'Allegato 1 al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 23 novembre 2021, la dotazione finanziaria della Missione 4 "Istruzione e Ricerca" - Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa", Investimento 1.2 "Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori" è pari a 600 milioni di euro.

2. Nell'ambito della dotazione complessiva di cui al precedente comma 1, l'azione specifica attuata dal presente Avviso, potrà avvalersi, per l'anno 2022, di euro 220 milioni, così ripartiti:

a) risorse pari a 100 milioni di euro - di cui 40 milioni di euro prioritariamente destinati alle regioni del Mezzogiorno - per il finanziamento dei progetti di 100 giovani ricercatori vincitori di bandi dello European Research Council - ERC Starting Grant nell'ambito dei Programmi quadro Horizon 2020 ed Horizon Europe;

b) risorse pari a 60 milioni di euro - di cui 24 milioni di euro prioritariamente destinati alle regioni del Mezzogiorno - per finanziare le attività di ricerca di 200 giovani ricercatori vincitori di bandi Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships e Marie Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellowships nell'ambito dei Programmi quadro Horizon 2020 ed Horizon Europe;

c) risorse pari a 60 milioni di euro - di cui 24 milioni di euro prioritariamente destinati alle regioni del Mezzogiorno - per il finanziamento dei progetti di 400 giovani ricercatori che hanno ottenuto un "Seal of Excellence" nell'ambito della partecipazione a bandi Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships e Marie Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellowships.

3. Ai fini della localizzazione delle risorse di cui al precedente comma 2, anche con riferimento alle percentuali destinate alle regioni del Mezzogiorno, indicate al comma 2, si fa riferimento alla sede di svolgimento delle attività e non alla sede legale della Host Institution.

4. Il Ministero si riserva la facoltà di destinare ad altre linee di azione relative alla Missione 4 "Istruzione e Ricerca", Componente 2 "Dalla Ricerca all'Impresa", Investimento 1.2 "Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori" le economie eventualmente risultanti disponibili a valere su una delle 3 linee di azione previste nell'Avviso, nonché eventualmente risultanti dall'impossibilità effettiva di destinare alle regioni del Mezzogiorno le risorse ad esse prioritariamente destinate, pari, come previsto nel comma 2, ad almeno il 40 per cento delle risorse allocabili.

Art. 4

Soggetti Proponenti e Soggetti Attuatori ammissibili

(modificato dall'art. 1, commi 2 e 3, del D.M. Università e Ricerca 7 ottobre 2022, n. 367)

1. Al finanziamento dei progetti di 100 giovani ricercatori vincitori di bandi dello European Research Council - ERC Starting Grant, nell'ambito dei Programmi quadro Horizon 2020 e Horizon Europe, sono ammissibili, in qualità di soggetti proponenti, i Principal Investigator il cui grant sia ancora attivo alla data ultima, di cui all'art. 9, comma 2, utile alla presentazione delle candidature in risposta al presente Avviso, e la cui Host Institution sia estera.

2. Al finanziamento di attività di ricerca di 200 giovani ricercatori vincitori di borse Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships e Marie Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellowships, nell'ambito dei Programmi quadro Horizon 2020 ed Horizon Europe, sono ammissibili, in qualità di soggetti proponenti, i ricercatori, vincitori delle suddette borse, che abbiano concluso il proprio progetto al momento della presentazione della domanda di finanziamento e comunque da non più di 48 mesi precedenti alla data di pubblicazione del presente Avviso.

3. Al finanziamento dei progetti di 400 giovani ricercatori che hanno ottenuto un "Seal of Excellence" in seguito alla partecipazione a bandi Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships e Marie Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellowships sono ammissibili, in qualità di soggetti proponenti, i ricercatori che abbiano ricevuto la comunicazione relativa all'attribuzione del SoE nei 48 mesi precedenti alla data di pubblicazione del presente Avviso.

4. Il Principal Investigator di cui al precedente comma 1, avvalendosi dell'istituto della portabilità del grant, prevista dai Programmi quadro Horizon 2020 ed Horizon Europe per il programma ERC, deve sottoscrivere un contratto con una Host Institution italiana ed avente sede in Italia, selezionata entro e non oltre il 31 maggio 2023.

5. Per quanto previsto ai commi 2 e 3, al fine di consentire il conseguimento del Target M4C2- 1, il soggetto proponente deve sottoscrivere un contratto, rispettivamente, ai sensi dei successivi artt. 17, comma 1, e 24, comma 1, con la Host Institution italiana selezionata entro il 20 dicembre 2022. La relativa documentazione dovrà essere tempestivamente trasmessa al MUR.

6. I soggetti attuatori, ammissibili in qualità di beneficiari del contributo di cui al presente Avviso, sono le Università di cui all'art. 2, comma 41, e gli enti pubblici di ricerca, di cui all'art. 2, comma 5, aventi sede operativa nel territorio nazionale.

7. Non è consentita la partecipazione all'Avviso sotto forma di consorzi, raggruppamenti o simili.

CAPO II

Finanziamento di giovani ricercatori vincitori di grant ERC

Art. 5

Interventi finanziabili e criteri di ammissibilità

1. Le proposte dei soggetti proponenti devono afferire ad uno degli ambiti di ricerca appartenenti ai macrosettori scientifico-disciplinari oggetto del grant, come elencati nell'Allegato 1A, parte integrante del presente Avviso.

2. Le proposte devono avere un carattere di complementarità o consequenzialità rispetto alle attività incluse nella First Submission. All'interno della proposta, i soggetti proponenti devono includere, a pena di esclusione, anche esperienze di mobilità per un periodo complessivo di massimo 6 mesi, prevedendo periodi di ricerca o didattica in altre località in Italia o all'estero.

3. Al fine di raggiungere gli obiettivi del PNRR e di dare attuazione a quanto ivi previsto, gli interventi oggetto del finanziamento di cui al presente Avviso dovranno, a pena di esclusione:

a) essere coerenti con obiettivi e finalità del Regolamento (UE) 2021/241, con la strategia generale e con la Scheda di dettaglio della Componente del PNRR;

b) orientarsi al conseguimento dei risultati, misurati in riferimento a milestone ed a target eventualmente assegnati all'Investimento nei termini stabiliti dal Piano;

c) essere conformi al principio "non arrecare un danno significativo", ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, in coerenza con gli orientamenti tecnici predisposti dalla Commissione europea (Comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01);

d) essere idonei ad affrontare e colmare le disuguaglianze di genere;

e) sostenere la partecipazione di donne e giovani, anche in coerenza con quanto previsto dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. Decreto Semplificazioni), convertito, con modificazioni, con legge 29 luglio 2021, n. 108, relativamente alla gestione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

f) favorire la valorizzazione dei risultati della ricerca e garantire la tutela della proprietà intellettuale, assicurando un accesso, aperto al pubblico, ai risultati della ricerca ed ai relativi dati (ad esempio, le pubblicazioni di risultati originali della ricerca scientifica, i dati grezzi e i metadati, le fonti, le rappresentazioni digitali grafiche e di immagini e i materiali multimediali scientifici), nel minor tempo e con il minor numero di limitazioni possibile, secondo i principi "Open science" e "FAIR Data".

4. Il rispetto delle sopracitate condizioni dovrà essere dichiarato dal proponente. In particolare, la conformità al principio "non arrecare un danno significativo" dovrà essere comunicata attraverso la trasmissione della Dichiarazione di assolvimento del principio DNSH sottoscritta dal soggetto proponente (Allegato 2A).

5. Il soggetto proponente compila il modulo di autovalutazione del rispetto dei requisiti etici relativi ai bandi dello European Research Council - ERC Starting Grants (Allegato 3A).

Art. 6

Durata e termini di realizzazione del progetto

1. Le attività previste dalle proposte progettuali di cui all'art. 5, comma 2, devono essere svolte in un arco temporale massimo di 36 mesi a partire dalla data di sottoscrizione del contratto di cui all'art. 4, comma 4, e comunque entro e non oltre il 31 maggio 2026.

Art. 7

Spese Ammissibili

1. Il contributo erogato corrisponderà ai costi ammissibili, entro un limite massimo di 1 milione di euro per ciascuna proposta progettuale.

2. E' onere del soggetto proponente, all'atto della presentazione della domanda, indicare l'importo richiesto:

a) nella modalità "lump sum", per importi inferiori a 200.000 euro; ovvero

b) sulla base del piano economico-finanziario di cui all'art. 9, comma 8, lett. c), per importi uguali o superiori a 200.000 euro.

3. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), le spese totali ammissibili dei progetti dovranno riguardare i costi effettivamente sostenuti dal soggetto attuatore per la realizzazione dell'iniziativa proposta, nel rispetto di quanto previsto dal presente Avviso.

4. Il contributo può essere concesso fino ad un massimo del 100% delle spese totali ammissibili, tenuto conto, nei casi di cui al comma 2, lettera b), dei limiti di cui al comma 5, lettera g).

5. A valere sul contributo di cui al comma 1, sono ammissibili le seguenti voci di costo:

a) costi del personale dedicato al progetto di cui al presente Avviso, in termini di valorizzazione dei mesi/persona, ivi compresi i costi da destinare all'assunzione di almeno un ricercatore a tempo determinato, corrispondenti ad una quota non superiore al 20%, così come indicato al successivo comma 7;

b) costi degli strumenti e delle attrezzature, nella misura e per il periodo in cui sono effettivamente utilizzati per il progetto, ivi compresi i costi di investimento in infrastrutture, sostenuti al fine di accrescere il valore della Host Institution, per una quota non inferiore al 20%, così come indicato al successivo comma 7. Tali costi dovranno essere rendicontati applicando il procedimento dell'ammortamento, nel rispetto dei principi della buona prassi contabile;

c) costi dei servizi di consulenza scientifica o di assistenza tecnico-scientifica, utilizzati esclusivamente ai fini della realizzazione del progetto;

d) costi delle attività di comunicazione e disseminazione dei risultati della ricerca;

e) costi per brevi periodi di mobilità per attività di ricerca o didattica in altre località in Italia o all'estero, per un periodo massimo di 6 mesi;

f) altri costi di esercizio (quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: materiali di consumo; pubblicazioni di libri; missioni all'estero e partecipazione ad eventi formativi e/o divulgativi all'estero, purché sostenuti espressamente per il progetto e ad esso strettamente riconducibili; costi per l'acquisizione e l'utilizzo di brevetti);

g) costi generali: nella misura forfettaria del 7% dei costi diretti ammissibili al finanziamento, in base a quanto stabilito dall'art. 54, comma 1, lettera a, del Regolamento (UE) 2021/1060, come richiamato dall'art. 10, comma 4, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, in legge 9 novembre 2021, n. 156).

6. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), l'imposta sul valore aggiunto (IVA) è considerata un costo ammissibile solo nei casi in cui questa non sia recuperabile da parte del soggetto beneficiario del finanziamento, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento. Tale importo dovrà, tuttavia, essere puntualmente tracciato, per ogni progetto, in quanto non incluso nella stima dei costi progettuali ai fini del PNRR.

7. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), il contributo finanziario di cui al comma 1 deve essere destinato, per una quota non superiore al 20% dei costi diretti ammissibili, all'assunzione di almeno un ricercatore aggiuntivo a tempo determinato e, per una quota non inferiore al 20% dei costi diretti ammissibili, ad investimenti in infrastrutture, al fine di accrescere il valore della Host Institution italiana scelta dal soggetto proponente e del territorio.

Art. 8

Posizioni vacanti e disponibili - Termini e modalità di comunicazione da parte delle Host Institution

1. In considerazione della dotazione finanziaria di cui all'art. 3, comma 2, lettera a), del presente Avviso, i soggetti attuatori, quali potenziali Host Institution, sono invitati a comunicare le posizioni vacanti e disponibili, relative ai settori tecnico-scientifici associati agli ambiti di ricerca appartenenti ai macrosettori scientifico-disciplinari adottati dallo ERC, come elencati nell'Allegato 1A, parte integrante del presente Avviso.

2. Nel caso di Host Institution con sedi distribuite sul territorio italiano, l'indicazione della posizione vacante deve riferirsi alla sede di effettivo svolgimento delle attività e non alla sede legale.

3. Le suddette posizioni dovranno essere comunicate, esclusivamente attraverso il caricamento sulla piattaforma https://www.gea.mur.gov.it, secondo le modalità indicate nelle apposite linee guida (Allegato 4A), a partire dalle ore 12:00 del 30 agosto 2022 ed entro le ore 12:00. del 15 settembre 2022. Non saranno ritenute ammissibili posizioni comunicate con differenti modalità, oppure successivamente al suindicato termine, a pena di esclusione.

4. Entro, di norma, 10 giorni dal termine della fase di comunicazione di cui al comma 1, il Ministero redige un elenco delle posizioni vacanti e disponibili, ripartite territorialmente tra le regioni del Mezzogiorno e del Centro-Nord.

5. Con la comunicazione di cui al comma 1, i soggetti attuatori si impegnano ad attivare, a fronte dell'ammissione delle proposte al finanziamento, la chiamata diretta dei soggetti proponenti, ai sensi dell'art. 3 del Decreto ministeriale prot. n. 894 dell'11 luglio 2022, in attuazione dell'art. 14 del decreto-legge 30 aprile 2022 n. 36, convertito, con modificazioni, con legge 29 giugno 2022, n. 79.

Art. 9

Presentazione candidatura da parte del Principal Investigator

1. Il Principal Investigator deve scegliere fino a 3 posizioni vacanti, laddove siano disponibili, indicate dalle Host Institution, di cui almeno 1 con sede in una regione del Mezzogiorno, in ordine di preferenza. Le opzioni si considerano irrevocabili - e pertanto non modificabili, né integrabili - una volta chiusa la fase di scelta attraverso la presentazione della candidatura. Il Principal Investigator, nello scegliere i posti, nonché l'ordine di preferenza, accetta anticipatamente, in ragione della propria posizione in graduatoria e della situazione degli altri soggetti proponenti che lo precedono, di essere assegnato ad ognuno di essi.

2. Le domande di partecipazione devono essere presentate in lingua inglese, a pena di esclusione ed irricevibilità, esclusivamente per via telematica, tramite la piattaforma https://www.gea.mur.gov.it, a partire dalle ore 12:00 del 22 settembre 2022 e tassativamente entro e non oltre le ore 12:00 dell'11 ottobre 2022. (1)

3. Le domande presentate con modalità e/o tempi diversi da quelli sopra descritti e/o che risultassero mancanti dei documenti elencati al comma 8 del presente articolo saranno irricevibili.

4. Il Ministero non assume alcuna responsabilità per lo smarrimento o il ritardato ricevimento di comunicazioni dipendenti da errori commessi dal Soggetto proponente, né per eventuali disguidi informatici comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

5. A tal fine, il Ministero, all'apertura dei termini per la presentazione della domanda, garantirà l'accesso alla piattaforma https://www.gea.mur.gov.it ai soggetti abilitati alla presentazione della proposta progettuale. Tramite tale accesso, sarà possibile eseguire tutte le attività relative alla compilazione ed alla trasmissione della domanda.

6. La domanda deve essere firmata digitalmente o in forma autografa da parte del soggetto proponente, e completa di tutti i documenti richiesti dal presente Avviso. Tali documenti dovranno essere conformi, nei contenuti e nelle modalità di invio, alle indicazioni previste dal presente Avviso.

7. La domanda è resa nella forma di autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, e con assunzione delle responsabilità di cui agli artt. 75 e 76 del medesimo decreto, e dovrà contenere il consenso al trattamento dei dati, ai sensi e per gli effetti del General Data Protection Regulation (GDPR), adottato il 27 aprile 2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il 4 maggio 2016, e del d.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii.

8. Ogni domanda relativa alle proposte progettuali presentate dai Principal Investigator vincitori di bandi ERC Starting Grant nell'ambito di Programmi quadro Horizon 2020 e Horizon Europe prevede:

a) il modulo di anagrafica del progetto, che fornisce il titolo del progetto di ricerca finanziato da ERC, l'indicazione del macrosettore del progetto finanziati dallo ERC, il codice identificativo del bando a cui ha partecipato il Principal Investigator, la data di avvenuta comunicazione dell'ammissione al finanziamento, il punteggio ottenuto, la data di sottoscrizione del Grant Agreement, l'abstract del progetto originario, l'importo del finanziamento, le date di inizio e fine del progetto finanziato dallo ERC;

b) il modulo relativo alla proposta di ricerca complementare o consequenziale, ai sensi ed a valere sul presente Avviso, che include il titolo del progetto, la durata del progetto, le parole chiave (massimo 5), l'abstract del progetto;

c) il piano economico-finanziario, esclusivamente qualora il contributo totale richiesto sia maggiore o uguale a 200.000 euro, nei casi di cui all'art. 7, comma 2, lettera b), che prevede l'articolazione in voci di spesa del contributo richiesto per i costi del progetto (Allegato 5A);

d) il caricamento all'interno della sezione "Allegati" dei seguenti documenti:

i. documento di identità;

ii. Evaluation Summary Report;

iii. codice identificativo del Grant agreement del Principal Investigator;

iv. "First submission" del progetto finanziato da ERC;

v. proposta progettuale (Allegato 6A);

vi. curriculum vitae del Principal Investigator;

vii. dichiarazione di assolvimento del principio DNSH (Allegato 2A).

9. Ogni Principal Investigator può figurare in una sola proposta nell'ambito del presente Avviso.

(1)

Il termine previsto dal comma annotato, è prorogato al 25 ottobre 2022 ore 12:00, dall'art. 2, comma 4, del D.M. Università e Ricerca 7 ottobre 2022, n. 367.

Art. 10

Chiamata diretta dei Principal Investigators presso Università ed Enti pubblici di ricerca

1. In considerazione della disponibilità finanziaria acquisita dai soggetti attuatori in forza del presente Avviso, il ricercatore titolare di uno Starting Grant dello European Research Council in qualità di Principal Investigator e che svolga la propria attività presso una Host Institution estera può aderire all'offerta di posizioni disponibili per la medesima area disciplinare presso le Università e gli Enti pubblici di ricerca, con le modalità indicate nel presente articolo.

2. Ai Principal Investigator dei progetti ammessi al finanziamento nell'ambito del presente Avviso, le Host Institution destineranno posizioni disponibili di:

a) Professore di seconda fascia, presso le Università e le istituzioni universitarie, statali e non statali, comunque denominate, ivi comprese le scuole superiori ad ordinamento speciale;

b) Ricercatore (secondo livello professionale), presso enti pubblici di ricerca.

3. L'adesione di cui al comma 1 del presente articolo comporta il trasferimento del progetto finanziato dallo European Research Council, per il tramite dell'istituto della portabilità, e determina l'accettazione della posizione disponibile.

4. Per le università interessate dall'applicazione della procedura di cui al presente articolo: alle procedure di cui al primo comma non si applica il terzo periodo dell'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230.

5. Per le università interessate dall'applicazione della procedura di cui al presente articolo: le chiamate di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, relative ai vincitori dei programmi di ricerca dello European Research Council, avvengono anche in deroga alle facoltà assunzionali, e comunque nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 297, lettera c), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, assegnate alle università statali secondo il riparto del fondo per il finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

6. Per gli enti pubblici di ricerca interessati dall'applicazione della procedura di cui al presente articolo: il conseguimento di finanziamenti nell'ambito dei programmi di ricerca di cui al comma 2 è considerato merito eccezionale ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 e non richiede la valutazione di cui al comma 3 del medesimo articolo 16.

Art. 11

Modalità di valutazione e approvazione della domanda

1. Il contributo di cui all'art. 7, comma 1, è concesso sulla base di una procedura di selezione e valutazione effettuata, nell'ambito della propria autonomia, da ogni singola Host Institution le cui posizioni vacanti e disponibili abbiano ricevuto almeno una proposta progettuale.

2. Per tutte le proposte che perverranno entro i termini sopra indicati, il Ministero effettua entro, di norma, 30 giorni dalla chiusura dei termini per la presentazione delle stesse, un'istruttoria formale-amministrativa delle domande. Tale fase è volta alla verifica del rispetto della modalità di presentazione e della completezza della documentazione obbligatoria richiesta, della tempistica e della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dall'Avviso. L'istruttoria è effettuata dagli uffici della Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione.

3. Il Ministero si riserva la facoltà di richiedere regolarizzazioni riguardanti la documentazione prodotta. Le carenze di elementi formali della domanda possono essere regolarizzate attraverso la procedura del soccorso istruttorio. In tal caso, il Ministero assegna al soggetto proponente un termine congruo per la regolarizzazione, decorso il quale, in assenza di integrazione della documentazione, la proposta progettuale è dichiarata esclusa dalla successiva fase di valutazione di merito da parte delle Host Institution. Non possono essere regolarizzate attraverso la procedura del soccorso istruttorio le carenze che impediscano la chiara identificazione del soggetto proponente e/o l'individuazione del contenuto oggetto di regolarizzazione.

4. Ai fini dell'espletamento della fase di valutazione di merito di cui al comma 3, le Host Institution indicate dal soggetto proponente, nell'ambito della propria autonomia, nominano una o più Commissioni di valutazione, secondo criteri di competenza, trasparenza e rotazione, in ossequio ai principi di imparzialità, di speditezza e di assenza di conflitti di interesse, entro, di norma, 30 giorni dalla intervenuta scadenza del termine previsto per la ricezione delle domande. Contestualmente alla valutazione di merito, le Commissioni effettuano una valutazione della conformità delle proposte progettuali al principio "non arrecare un danno significativo", attraverso l'utilizzo di una lista di esclusione ed il riferimento alla rilevante normativa ambientale europea e nazionale, conformemente alle indicazioni contenute nella guida operativa DNSH riportata in Allegato alla Circolare n. 32 del 31 dicembre 2021 [N.d.R. recte: Circolare n. 32 del 30 dicembre 2021] del Ministero dell'economia e delle finanze.

5. La valutazione di merito è effettuata dalle Commissioni di valutazione nominate dalle Host Institution ed è svolta sulla base dei seguenti criteri:

ELEMENTI OGGETTO DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO
1. Congruità scientifica: Coerenza, chiarezza ed ambizione degli obiettivi del progetto, in ragione della complementarità e/o consequenzialità con gli obiettivi della "First submission" 0-5
2. Impatto atteso del progetto sul piano scientifico, sociale ed economico, ed aderenza alle politiche europee ed internazionali (ad esempio, i Sustainable Development Goals ed alle 5 Missions del Programma quadro Horizon Europe) e sul piano del trasferimento di conoscenze e/o di tecnologia 0-5
3. Implementazione e fattibilità; robustezza, chiarezza e fattibilità del piano proposto nei tempi previsti 0-5
TOTALE PUNTEGGIO 0-15

.

I punteggi devono essere compresi nell'intervallo 0-5.

PUNTEGGIO DESCRIZIONE
0-1 La proposta non soddisfa adeguatamente i criteri di valutazione o sono presenti debolezze intrinseche
2-3 La proposta risponde correttamente ai criteri di valutazione, ma sono presenti alcuni limiti
4-5 La proposta risponde adeguatamente ai criteri di valutazione ed eventuali carenze sono da considerarsi marginali

.

6. I progetti che conseguano un punteggio complessivo inferiore a 9 su 15 o che abbiano almeno un punteggio sui singoli criteri inferiore o uguale a 1 non sono ammessi al contributo, in quanto non idonei.

7. Entro 15 giorni dalla chiusura della procedura di valutazione di merito, le Host Institution di cui al comma 1 compilano, per ogni proposta progettuale associata alla posizione vacante e disponibile di cui all'art. 9, comma 1, il Report di valutazione (Allegato 7A), contenente la valutazione effettuata conformemente ai criteri di cui al precedente comma 5, e lo inviano al Ministero dell'università e della ricerca unitamente alla documentazione attestante il rispetto del principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Reg. (UE) 2020/85. Contestualmente, le Host Institution stilano, per ogni posizione aperta, una graduatoria, ordinando le proposte progettuali pervenute secondo i punteggi contenuti nei Report di valutazione, e trasmettono le graduatorie al Ministero dell'università e della ricerca.

8. Entro 15 giorni dalla ricezione delle graduatorie, il Ministero associa le posizioni aperte ai soggetti proponenti che risultino primi classificati in ciascuna graduatoria e che abbiano indicato la relativa Host Institution quale prima fra le preferenze di cui all'art. 9, comma 1.

9. A parità di punteggio complessivo prevale la proposta progettuale con il punteggio più alto assegnato al criterio 1. "congruità scientifica" - della tabella di cui al precedente comma 2. A parità di punteggio anche sulla base del predetto criterio, prevale il progetto con il punteggio più alto nel criterio 2 - "Impatto" -, indicato nella tabella sopra riportata. In caso di ulteriore parità, prevale la proposta progettuale presentata dal candidato avente la minore età alla data ultima prevista per la presentazione delle candidature.

10. Qualora il soggetto proponente risulti primo classificato in più di una graduatoria, il Ministero associa al soggetto proponente la Host Institution indicata nella posizione più alta, nell'ordine delle preferenze. In tali casi, il soggetto proponente è escluso dalle graduatorie delle altre posizioni vacanti e disponibili per le quali ha espresso una preferenza di grado inferiore. All'esito dell'iter di cui ai commi precedenti, il Ministero ordina i primi classificati per ogni graduatoria in un elenco unico, in ordine decrescente di punteggio, definendo e pubblicando, sulla piattaforma https://www.gea.mur.gov.it, la graduatoria dei soggetti ammissibili, nell'ambito della quale sarà data evidenza dei soggetti selezionati per posti vacanti e disponibili siti nelle regioni del Mezzogiorno, ai quali sarà data priorità nell'ordine, fino alla copertura del 40% della dotazione finanziaria di cui all'art. 3, comma 2 lett. a), destinata prioritariamente alle regioni del Mezzogiorno.

11. Entro 20 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva di cui al comma 10, i soggetti proponenti procedono ad accettare o rifiutare la posizione assegnata. In caso di rinuncia o mancata accettazione, non sarà possibile essere collocati su altri posti vacanti e disponibili, né partecipare alle edizioni successive del presente Avviso.

12. A seguito di rinuncia e/o mancata accettazione, da parte del soggetto proponente assegnatario, di una posizione aperta, si procede con lo scorrimento della graduatoria, in conformità con quanto previsto al comma 9. Le disponibilità successive che si determinino per effetto di rinuncia sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione nei riguardi dei soli proponenti che precedentemente non sono stati destinatari di assegnazione.

13. All'esito della procedura descritta dai commi 1-12, il Ministero adotta il provvedimento di concessione del finanziamento.

14. Il Ministero si riserva di effettuare controlli volti ad accertare il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni fornite in risposta al presente Avviso.

15. Nel rispetto delle vigenti normative in materia di valutazione del sistema universitario e della ricerca, la valutazione ex-post dei prodotti delle ricerche è di competenza dell'Agenzia Nazionale per la Valutazione dell'Università e della Ricerca (ANVUR), che la eserciterà secondo tempi, forme e modalità da essa stessa determinati ed in conformità con le norme in vigore.

Art. 12

Modalità di erogazione della sovvenzione/contributo e rendicontazione delle spese

1. All'esito della valutazione delle proposte progettuali di cui all'art. 11, il Ministero dell'università e della ricerca adotta, per i progetti ammessi al finanziamento, il decreto di concessione.

2. In esito alla sottoscrizione dell'atto d'obbligo, il soggetto attuatore potrà richiedere una prima erogazione, a titolo di anticipazione, nella misura del 10% del contributo riconosciuto dal presente Avviso.

3. Ai fini del monitoraggio e dei controlli amministrativo-contabili a norma dell'art. 22 del Reg. (UE) 2021/241, il soggetto proponente dovrà produrre, entro il sesto mese dall'avvio delle attività di ricerca connesse alla proposta progettuale, un report tecnico-scientifico, a dimostrazione dell'avanzamento della ricerca (Allegato 8A), o, nei casi di cui all'art. 7, comma 2, lettera b), la complessiva rendicontazione delle spese, secondo le modalità definite dal MUR. All'esito positivo delle verifiche, espletate secondo le modalità di cui ai successivi commi 7 e 8 ed in coerenza con il piano dei pagamenti previsti dal decreto di concessione del finanziamento, il Ministero dispone le erogazioni del contributo in favore del soggetto attuatore, sino ad un massimo del 50% del contributo complessivamente riconosciuto, inclusa l'anticipazione di cui al comma 2.

4. Ai fini del monitoraggio e dei controlli amministrativo-contabili a norma dell'art. 22 del Reg. (UE) 2021/241, il soggetto proponente dovrà produrre, entro il diciottesimo mese dall'avvio delle attività di ricerca connesse alla proposta progettuale, un report tecnico-scientifico, a dimostrazione dell'avanzamento della ricerca (Allegato 9A), o, nei casi di cui all'art. 7, comma 2, lettera b), la complessiva rendicontazione delle spese, secondo le modalità definite dal MUR. All'esito positivo delle verifiche, espletate secondo le modalità di cui ai successivi commi 7 e 8 ed in coerenza con il piano dei pagamenti previsti dal decreto di concessione del finanziamento, il Ministero dispone le erogazioni del contributo in favore del soggetto attuatore, sino ad un massimo del 90% del contributo complessivamente riconosciuto, inclusa l'anticipazione di cui al comma 2 ed il primo pagamento di cui al comma 3.

5. Nei casi di cui all'art. 7, comma 2, lettera b), qualora, all'esito delle verifiche di cui ai precedenti commi, l'ammontare delle erogazioni precedentemente disposte risulti superiore all'ammontare del contributo pubblico maturato in relazione alle spese ammissibili, è disposto il recupero della differenza.

6. L'erogazione finale (saldo) è quantificata nella misura del 10% del contributo erogato dal presente Avviso ed è disposta a conclusione della proposta progettuale, sulla base della realizzazione degli obiettivi fissati, positivamente valutati secondo la procedura descritta nel presente articolo ed a seguito della trasmissione di un report tecnico-scientifico, a dimostrazione dell'avanzamento della ricerca (Allegato 10A), o, nei casi di cui all'art. 7, comma 2, lettera b), della rendicontazione finale di spesa, da parte del soggetto proponente. Nei casi di cui all'art. 7, comma 2, lettera b), qualora l'ammontare delle erogazioni precedentemente disposte sia superiore all'ammontare del contributo pubblico maturato in relazione alle spese ammissibili, è disposto il recupero della differenza.

7. Il Ministero svolge i controlli di competenza "in itinere" relativi ai report di cui ai commi 3, 4 e 6, acquisendo la valutazione di un Panel di esperti per ciascun macrosettore dello European Research Council, individuato per il tramite del CNVR. Tali Panel sono composti da Esperti Tecnico-Scientifici (ETS), individuati ai sensi della vigente normativa.

8. Il Ministero svolge i controlli di competenza "in itinere" sulla documentazione amministrativo-contabile (rendicontazione delle spese), per il tramite dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa - Invitalia -, in attuazione dell'art. 1 comma 550, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, di banche e società finanziarie, o di altri soggetti qualificati.

9. Nel caso in cui i soggetti attuatori non intrattengano con il Ministero dell'università e della ricerca rapporti finanziari, il Ministero richiederà specifica garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa.

CAPO III

Finanziamento di giovani ricercatori vincitori di grant MSCA

Art. 13

Interventi finanziabili e criteri di ammissibilità

1. Le proposte dei soggetti proponenti possono afferire ad uno degli ambiti di ricerca appartenenti ai macrosettori scientifico-disciplinari oggetto di MSCA Individual Fellowships e MSCA Postdoctoral Fellowships, come elencati nell'Allegato 1B, parte integrante del presente Avviso.

2. Le proposte progettuali devono prevedere anche la presentazione di una proposta di ricerca in risposta ai bandi dello European Research Council, nella quale il soggetto proponente sia Principal Investigator e che preveda il Soggetto attuatore quale Host Institution.

3. Al fine di raggiungere gli obiettivi del PNRR e di dare attuazione a quanto ivi previsto, gli interventi oggetto del finanziamento di cui al presente Avviso, dovranno, a pena di esclusione:

a) essere coerenti con obiettivi e finalità del Regolamento (UE) 2021/241, con la strategia generale e la Scheda di dettaglio della Componente del PNRR;

b) orientarsi al conseguimento dei risultati misurati in riferimento a milestone e target eventualmente assegnati all'Investimento nei termini stabiliti dal Piano;

c) essere conformi al principio "non arrecare un danno significativo" ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, in coerenza con gli orientamenti tecnici predisposti dalla Commissione europea (Comunicazione della Commissione 2021/C58/01);

d) essere idonei ad affrontare e colmare le disuguaglianze di genere;

e) sostenere la partecipazione di donne e giovani, anche in coerenza con quanto previsto dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. Decreto Semplificazioni), modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, relativamente alla gestione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

f) favorire la valorizzazione dei risultati della ricerca e garantire la tutela della proprietà intellettuale, assicurando un accesso, aperto al pubblico, ai risultati della ricerca ed ai relativi dati (ad esempio, le pubblicazioni di risultati originali della ricerca scientifica, i dati grezzi e i metadati, le fonti, le rappresentazioni digitali grafiche e di immagini e i materiali multimediali scientifici), nel minor tempo e con il minor numero di limitazioni possibile, secondo i principi "Open science" e "FAIR Data".

4. Il rispetto delle sopracitate condizioni dovrà essere dichiarato. In particolare, la conformità al principio "non arrecare un danno significativo" dovrà essere comunicata attraverso la trasmissione della Dichiarazione di assolvimento del principio DNSH, sottoscritta dal soggetto proponente (Allegato 2B).

5. Il soggetto proponente compila il modulo di autovalutazione del rispetto dei requisiti etici (Allegato 3B).

Art. 14

Durata e termini del progetto

1. Le attività previste nelle proposte progettuali vincitrici di bandi Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships, nell'ambito del Programma quadro Horizon 2020, e di bandi Marie Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellowships, nell'ambito del Programma quadro Horizon Europe, devono essere realizzate in un arco temporale massimo di 36 mesi a partire dalla sottoscrizione dell'atto d'obbligo allegato al decreto di concessione del finanziamento di cui all'art. 19, comma 1, e comunque entro il 20 dicembre 2025.

Art. 15

Spese Ammissibili

1. Il contributo erogato a valere sulla dotazione di cui all'art. 3, comma 2, lettera b), è stabilito entro un limite massimo di 300.000 euro.

2. E' onere del soggetto proponente, all'atto della presentazione della domanda, indicare l'importo richiesto:

a) nella modalità "lump sum", per importi inferiori a 200.000 euro;

ovvero

b) sulla base del piano economico-finanziario di cui all'art. 16, comma 8, lett. c), per importi uguali o superiori a 200.000 euro.

3. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), le spese totali ammissibili dei progetti dovranno riguardare i costi effettivamente sostenuti dal soggetto attuatore per la realizzazione dell'iniziativa proposta, nel rispetto dei criteri previsti nel presente Avviso.

4. Il contributo può essere concesso fino ad un massimo del 100% delle spese totali ammissibili, tenuto conto, nei casi di cui al comma 2, lettera b), dei limiti di cui al comma 5, lettera c), punto v.

5. A valere sul contributo di cui al comma 1, sono ammissibili le seguenti voci di costo:

a) Spese per il personale:

i. retribuzione prevista per la permanenza del soggetto proponente presso la Host Institution, per una durata massima pari a 36 mesi a partire dalla sottoscrizione dell'atto d'obbligo allegato al decreto di concessione del finanziamento di cui all'art. 19, comma 1.

ii. retribuzione prevista per le attività svolte da ricercatori a tempo determinato, dottorandi di ricerca, tecnologi e altre spese di personale specificamente dedicato alla proposta progettuale;

b) Spese per subcontratti:

c) Altri costi;

i. costi degli strumenti e delle attrezzature, nella misura e per il periodo in cui sono effettivamente utilizzati per il progetto, applicando il procedimento dell'ammortamento, nel rispetto dei principi della buona prassi contabile;

ii. costi dei servizi di consulenza scientifica o di assistenza tecnico-scientifica, utilizzati esclusivamente ai fini della realizzazione del progetto;

iii. costi delle attività di comunicazione e disseminazione dei risultati della ricerca;

iv. altri costi di esercizio (quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: materiali di consumo; pubblicazioni di libri; missioni all'estero e partecipazione ad eventi formativi e/o divulgativi all'estero, purché sostenuti espressamente per il progetto e ad esso strettamente riconducibili; costi per l'acquisizione e l'utilizzo di brevetti);

v. spese generali, nella misura forfettaria del 7% dei costi diretti ammissibili.

6. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), l'imposta sul valore aggiunto (IVA) è un costo ammissibile solo se questa non sia recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento. Tale importo dovrà, tuttavia, essere puntualmente tracciato, per ogni progetto, nei sistemi informatici gestionali, in quanto non incluso nell'ambito della stima dei costi progettuali ai fini del PNRR.

Art. 16

Termini e modalità di presentazione della domanda e documentazione da trasmettere

1. Il soggetto proponente presenta ad una Host Institution il modello di Proposta progettuale (Allegato 5B) e, nei casi di cui all'art. 15, comma 2, lettera b), il piano economico e finanziario, che riporta l'articolazione dei costi del progetto per voci di spesa (Allegato 4B). La Host Institution compila, per ogni proposta progettuale ricevuta, un Report (Allegato 7B), contenente la valutazione, effettuata conformemente ai criteri di cui all'art. 18, comma 2, unitamente alla documentazione attestante il rispetto del principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Reg. (UE) 2020/85.

2. Ad esito della procedura di valutazione, il soggetto proponente, sottoscritto l'accordo preliminare con la relativa Host Institution (Allegato 6B), presenta la domanda di partecipazione ai fini dell'ammissione al finanziamento. Le domande devono essere presentate in lingua inglese, a pena di esclusione ed irricevibilità, esclusivamente per via telematica, tramite la piattaforma https://www.gea.mur.gov.it, a partire dalle ore 12:00 del 5 settembre 2022 e tassativamente entro le ore 12:00 dell'11 ottobre 2022. (1)

3. Le domande presentate con modalità e/o tempi diversi da quelli sopra descritti e/o che risultassero mancanti dei documenti elencati al comma 8 del presente articolo saranno considerate irricevibili.

4. Il Ministero non assume alcuna responsabilità per lo smarrimento o il ritardato ricevimento di comunicazioni dipendenti da errori da parte del Soggetto proponente, né da eventuali disguidi informatici comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

5. A tal fine, il Ministero, all'apertura dei termini per la presentazione della domanda, garantirà l'accesso alla piattaforma https://www.gea.mur.gov.it ai soggetti abilitati alla presentazione della stessa. Tramite tale accesso, sarà possibile eseguire tutte le attività relative alla compilazione ed alla trasmissione della domanda.

6. La domanda deve essere firmata digitalmente o in forma autografa da parte del Soggetto proponente, e deve essere completa di tutti i documenti richiesti dal presente Avviso. Tali documenti dovranno essere conformi, nei contenuti e nelle modalità di invio, alle indicazioni previste dal presente Avviso.

7. La domanda è resa nella forma di autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con l'assunzione delle responsabilità di cui agli artt. 75 e 76 del medesimo decreto, e deve contenere il consenso al trattamento dei dati, ai sensi e per gli effetti del General Data Protection Regulation (GDPR), adottato il 27 aprile 2016, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il 4 maggio 2016, e del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii.

8. Ogni domanda presentata dai soggetti proponenti vincitori di bandi MSCA Individual Fellowships o MSCA Postdoctoral Fellowships nell'ambito dei Programmi quadro Horizon 2020 ed Horizon Europe prevede, a pena di esclusione:

a) il modulo di anagrafica del progetto, che fornisce l'indicazione del macrosettore scientifico-disciplinare MSCA di afferenza della proposta, il codice identificativo del bando a cui ha partecipato il soggetto proponente, il valore del progetto finanziato da MSCA, la data di avvenuta comunicazione dell'ammissione al finanziamento e della sottoscrizione del Grant Agreement, le date di inizio e fine del progetto finanziato da MSCA, il punteggio ottenuto e l'abstract del progetto;

b) il modulo relativo alla proposta di ricerca complementare e consequenziale, ai sensi del presente Avviso, che include il titolo del progetto, il macrosettore scientifico-disciplinare, la durata del progetto, le parole chiave (massimo 5), l'abstract del progetto ed il contributo totale richiesto;

c) il piano economico-finanziario, esclusivamente qualora il contributo totale richiesto sia maggiore o uguale a 200.000 euro, nei casi di cui all'art. 15, comma 2, lettera b), che prevede l'articolazione dei costi del progetto per voci di spesa (Allegato 4B);

d) il caricamento all'interno della sezione "Allegati" dei seguenti documenti:

i. documento di identità;

ii. Evaluation Summary Report;

iii. codice identificativo del Grant agreement del soggetto proponente;

iv. "First submission" del progetto finanziato da MSCA;

v. report di valutazione della Host Institution (Allegato 7B);

vi. curriculum vitae del soggetto proponente;

vii. accordo preliminare fra Host Institution e soggetto proponente (Allegato 6B);

viii. dichiarazione di assolvimento del principio DNSH (Allegato 2B).

9. Ogni Soggetto Proponente può figurare in una sola domanda nell'ambito del presente Avviso.

(1)

Il termine previsto dal comma annotato, è prorogato al 25 ottobre 2022 ore 12:00, dall'art. 2, comma 5, del D.M. Università e Ricerca 7 ottobre 2022, n. 367.

Art. 17

Chiamata diretta dei soggetti proponenti presso Università ed Enti pubblici di ricerca

1. In considerazione della disponibilità finanziaria acquisita dai soggetti attuatori in forza del presente Avviso, ai ricercatori di cui all'art. 4, comma 2, potranno essere destinate posizioni disponibili:

a) di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso le Università e le istituzioni universitarie, statali e non statali, incluse le università telematiche, comunque denominate, ivi comprese le scuole superiori ad ordinamento speciale, entro i limiti temporali di cui all'art. 14, comma 6-quinquiesdecies, del decreto-legge 30 aprile 2022, come convertito, con modificazioni, con legge 29 giugno 2022, n. 79, ovvero, definite le condizioni di cui al comma 6 septies dell'articolo 14 del citato decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, come convertito, con modificazioni, con legge 29 giugno 2022, n. 79, di titolare di contratto di ricerca;

b) di ricercatore di terzo livello professionale, con contratto a tempo determinato di durata triennale, presso enti pubblici di ricerca aventi sede operativa in tutto il territorio nazionale.

2. Per le procedure di chiamata diretta di cui al presente articolo non si richiede il parere della commissione nominata per l'espletamento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale, di cui al terzo periodo dell'art. 3, comma 9, della legge 1° novembre 2005, n. 230 [N.d.R. recte: legge 4 novembre 2005, n. 230].

3. Gli enti pubblici di ricerca possono assumere i ricercatori di cui al presente articolo anche mediante le procedure di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127.

Art. 18

Modalità di valutazione e approvazione della domanda

1. Ai fini dell'espletamento della fase di valutazione di merito, le Host Institution scelte dal soggetto proponente, nell'ambito della propria autonomia, nominano una Commissione di valutazione, composta da almeno tre membri, secondo criteri di competenza, trasparenza e rotazione, in ossequio ai principi di imparzialità, di speditezza e di assenza di conflitti di interesse. Contestualmente alla valutazione di merito, le Commissioni effettuano una valutazione della conformità delle proposte progettuali al principio "non arrecare un danno significativo", attraverso l'utilizzo di una lista di esclusione ed il riferimento alla rilevante normativa ambientale europea e nazionale, conformemente alle indicazioni contenute nella guida operativa DNSH riportata in Allegato alla Circolare n. 32 del 31 dicembre 2021 [N.d.R. recte: Circolare n. 32 del 30 dicembre 2021] del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. La valutazione di merito è svolta sulla base dei seguenti criteri:

ELEMENTI OGGETTO DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO
1. Congruità scientifica: Coerenza, chiarezza ed ambizione degli obiettivi del progetto rispetto a quelli della "First submission" 0-5
2. Impatto atteso del progetto sul piano scientifico, sociale ed economico; valutazione della first submission; aderenza alle politiche europee ed internazionali (ad esempio, i Sustainable Development Goals e le 5 Missions del Programma quadro Horizon Europe) e validità in termini di trasferimento di conoscenza e/o di tecnologia 0-5
3. Implementazione e fattibilità; robustezza, chiarezza e fattibilità del piano proposto nei tempi previsti 0-5
TOTALE PUNTEGGIO 0-15

.

I punteggi devono essere compresi nell'intervallo 0-5.

PUNTEGGIO DESCRIZIONE
0-1 La proposta non soddisfa adeguatamente i criteri di valutazione o sono presenti debolezze intrinseche
2-3 La proposta risponde correttamente ai criteri di valutazione, ma sono presenti alcuni limiti
4-5 La proposta risponde adeguatamente ai criteri di valutazione ed eventuali carenze sono da considerarsi marginali

.

3. I progetti che conseguano un punteggio complessivo inferiore a 9 su 15, o che abbiano almeno un punteggio sui singoli criteri inferiore o uguale a 1, non sono ammessi al contributo, in quanto non idonei.

4. Le Commissioni di valutazione nominate dalle Host Institution si riservano la facoltà di rideterminare l'investimento complessivo e l'importo del contributo concedibile, nel caso in cui il piano economico-finanziario non risulti adeguato agli obiettivi ed alla durata del progetto.

5. Per tutte le domande che perverranno entro i termini indicati all'art. 16, comma 2, il Ministero effettua, entro, di norma, 30 giorni dalla chiusura dei termini per la presentazione delle stesse, un'istruttoria formale-amministrativa delle domande. Tale fase è volta alla verifica del rispetto della modalità di presentazione e della completezza della documentazione obbligatoria richiesta, della tempistica e della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dall'Avviso. L'istruttoria è effettuata dagli uffici della Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione.

6. Il Ministero si riserva la facoltà di richiedere regolarizzazioni riguardanti la documentazione prodotta. Le carenze di elementi formali della domanda possono essere regolarizzate attraverso la procedura del soccorso istruttorio. In tal caso, il Ministero assegna al soggetto proponente un termine congruo per la regolarizzazione, decorso il quale, in assenza di integrazione della documentazione, la proposta progettuale è dichiarata esclusa dalla successiva fase di valutazione di merito da parte delle Host Institution. Non possono essere regolarizzate attraverso la procedura del soccorso istruttorio le carenze della documentazione che impediscano la chiara identificazione del soggetto proponente e/o l'individuazione del contenuto oggetto di regolarizzazione.

7. All'esito della fase di istruttoria di cui ai commi 5 e 6, il Ministero ordina le domande ricevute in un elenco unico, in ordine decrescente di punteggio, sulla base dei Report di Valutazione. Successivamente, il Ministero redige e pubblica sulla piattaforma https://www.gea.mur.gov.it la graduatoria dei soggetti ammissibili, nell'ambito della quale sarà data evidenza dei soggetti la cui Host Institution è sita nelle regioni del Mezzogiorno, ai quali sarà data priorità nell'ordine, fino alla copertura del 40% della dotazione finanziaria di cui all'art. 3, comma 2, lett. b), destinata prioritariamente alle regioni del Mezzogiorno.

8. A parità di punteggio complessivo prevale la proposta progettuale con il punteggio più alto assegnato al criterio 1 - "congruità scientifica" - di cui alla tabella contenuta al precedente comma 2. Ad ulteriore parità, prevale il progetto con il punteggio più alto del criterio 2 - "Impatto" - della tabella sopra citata. In caso di ulteriore parità, prevale la proposta progettuale presentata dal candidato avente la minore età alla data ultima prevista per la presentazione delle candidature.

9. Il Ministero dell'università e della ricerca si riserva di effettuare controlli volti ad accertare il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni fornite in risposta al presente Avviso.

10. Nel rispetto delle vigenti normative in materia di valutazione del sistema universitario e della ricerca, la valutazione ex-post dei prodotti delle ricerche è di competenza dell'Agenzia Nazionale per la Valutazione dell'Università e della Ricerca (ANVUR), che la eserciterà secondo tempi, forme e modalità da essa stessa determinati ed in conformità con le norme in vigore.

Art. 19

Modalità di erogazione della sovvenzione/contributo e rendicontazione delle spese

1. All'esito della pubblicazione della graduatoria di cui all'art. 18, comma 7, il Ministero dell'università e della ricerca adotta, per i progetti ammessi al finanziamento, il decreto di concessione.

2. In esito alla sottoscrizione dell'atto d'obbligo, il soggetto attuatore potrà richiedere una prima erogazione, a titolo di anticipazione, nella misura del 10% del contributo riconosciuto, ai sensi del presente Avviso.

3. Ai fini del monitoraggio e dei controlli amministrativo-contabili, a norma dell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, il soggetto proponente dovrà produrre, entro il quarto mese dall'avvio delle attività di ricerca connesse alla proposta progettuale, un report tecnico-scientifico, a dimostrazione dell'avanzamento della ricerca (Allegato 8B), o, nei casi di cui all'art. 15, comma 2, lettera b), la complessiva rendicontazione delle spese, secondo le modalità definite dal MUR. All'esito positivo delle verifiche, espletate secondo le modalità di cui ai successivi commi 7 e 8 ed in coerenza con il piano dei pagamenti previsti dal decreto di concessione del finanziamento, il Ministero dispone le erogazioni in favore del soggetto attuatore, sino ad un massimo del 50% del contributo complessivamente riconosciuto, inclusa l'anticipazione di cui al comma 2.

4. Per le medesime finalità di monitoraggio e controllo, il soggetto proponente dovrà produrre, entro il diciottesimo mese dall'avvio delle attività di ricerca connesse alla proposta progettuale, un report tecnico-scientifico, a dimostrazione dell'avanzamento della ricerca (Allegato 9B), o, nei casi di cui all'art. 15, comma 2, lettera b), la complessiva rendicontazione delle spese, secondo le modalità definite dal MUR. All'esito positivo delle verifiche, espletate secondo le modalità di cui ai successivi commi 7 e 8 ed in coerenza con il piano dei pagamenti previsti dal decreto di concessione del finanziamento, il Ministero dispone le erogazioni in favore del soggetto attuatore, sino ad un massimo del 90% del contributo complessivamente riconosciuto, inclusa l'anticipazione di cui al comma 2 ed il primo pagamento di cui al comma 3.

5. Nei casi di cui all'art. 7, comma 2, lettera b), qualora l'ammontare delle erogazioni precedentemente disposte sia superiore all'ammontare del contributo pubblico maturato in relazione alle spese ammissibili, è disposto il recupero della differenza.

6. L'erogazione finale (saldo) è quantificata nella misura del 10% del contributo riconosciuto ed è disposta a conclusione dell'attività progettuale, sulla base della valutazione positiva di un report finale, preparato dal soggetto proponente, entro 15 giorni dalla conclusione del progetto (Allegato 10B) o, nei casi di cui all'art. 15, comma 2, lettera b), della rendicontazione finale di spesa. All'interno del report finale, deve essere data evidenza della presentazione della proposta di ricerca di cui all'art. 13, comma 2, pena la mancata erogazione dell'erogazione finale. Nei casi di cui all'art. 15, comma 2, lettera b), qualora l'ammontare delle erogazioni precedentemente disposte sia superiore all'ammontare del contributo pubblico maturato in relazione alle spese ammissibili, è disposto il recupero della differenza.

7. Il Ministero svolge i controlli di competenza "in itinere", relativi ai report di cui ai commi 3, 4 e 6, acquisendo la valutazione di un Panel di Valutazione per ciascun macrosettore relativo ai bandi MSCA Individual Fellowship e MSCA Postdoctoral Fellowships, individuato per il tramite del CNVR. Tali Panel sono composti da Esperti Tecnico-Scientifici (ETS), individuati ai sensi della vigente normativa.

8. Il Ministero svolge i controlli di competenza "in itinere" sulla documentazione amministrativo-contabile (rendicontazione delle spese), per il tramite dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa - Invitalia - in attuazione dell'art. 1 comma 550, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, di banche e società finanziarie, o di altri soggetti qualificati.

9. Nel caso in cui i soggetti attuatori non intrattengano con il Ministero dell'università e della ricerca rapporti finanziari, il Ministero richiederà specifica garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa.

CAPO IV

Finanziamento di giovani ricercatori beneficiari di "Seal of Excellence"

Art. 20

Interventi finanziabili e criteri di ammissibilità

1. Le proposte dei soggetti proponenti possono afferire ad uno degli ambiti di ricerca appartenenti ai macrosettori scientifico-disciplinari oggetto di MSCA Individual Fellowships e MSCA Postdoctoral Fellowships, come elencati nell'Allegato 1C, parte integrante del presente Avviso.

2. Le proposte progettuali presentate a valere sulla dotazione finanziaria di cui all'art. 3, comma 2, lettera c), debbono costituire un adeguamento delle proposte ("First submission") che hanno ottenuto un "Seal of Excellence" a seguito della partecipazione a bandi Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships e Marie Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellowships nell'ambito dei Programmi quadro Horizon 2020 ed Horizon Europe.

3. Al fine di raggiungere gli obiettivi del PNRR e di dare attuazione a quanto ivi previsto, gli interventi oggetto del finanziamento di cui al presente Avviso dovranno a pena di esclusione:

a) essere coerenti con obiettivi e finalità del Regolamento (UE) 2021/241, con la strategia generale e con la Scheda di dettaglio della Componente del PNRR;

b) orientarsi al conseguimento dei risultati, misurati in riferimento a milestones e target eventualmente assegnati all'Investimento nei termini stabiliti dal Piano;

c) essere conformi al principio "non arrecare un danno significativo" ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, in coerenza con gli orientamenti tecnici predisposti dalla Commissione europea (Comunicazione della Commissione 2021/C58/01);

d) essere idonei ad affrontare e colmare le disuguaglianze di genere;

e) sostenere la partecipazione di donne e giovani, anche in coerenza con quanto previsto dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. Decreto Semplificazioni), modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, relativamente alla gestione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

f) favorire la valorizzazione dei risultati della ricerca e garantire la tutela della proprietà intellettuale, assicurando un accesso, aperto al pubblico, ai risultati della ricerca ed ai relativi dati (ad esempio, le pubblicazioni di risultati originali della ricerca scientifica, i dati grezzi e i metadati, le fonti, le rappresentazioni digitali grafiche e di immagini e i materiali multimediali scientifici), nel minor tempo e con il minor numero di limitazioni possibile, secondo i principi "Open science" e "FAIR Data".

4. Il rispetto delle sopracitate condizioni dovrà essere dichiarato. In particolare, la conformità al principio "non arrecare un danno significativo" dovrà essere comunicata attraverso la trasmissione della Dichiarazione di assolvimento del principio DNSH, sottoscritta dal soggetto proponente (Allegato 2C).

5. Il soggetto proponente compila il modulo di autovalutazione del rispetto dei requisiti etici (Allegato 3C).

Art. 21

Durata e termini del progetto

1. Le attività previste nelle proposte progettuali di cui all'art. 20, comma 2, devono essere realizzate in un arco temporale massimo di 24 mesi a decorrere dalla sottoscrizione dell'atto d'obbligo allegato al decreto di concessione del finanziamento di cui all'art. 26, comma 1, e comunque entro e non oltre il 20 dicembre 2024.

Art. 22

Spese Ammissibili

1. Il contributo erogato ai fini del presente Avviso è pari a 150.000 euro per ciascuna proposta progettuale ammessa.

2. Il contributo di cui al comma 1 corrisponde al 100% dei costi dei progetti presentati da soggetti proponenti che hanno conseguito di un "Seal of Excellence" nell'ambito di Programmi quadro Horizon 2020 ed Horizon Europe.

3. L'importo del finanziamento è da intendersi come forfettario (pagamento "lump sum").

Art. 23

Termini e modalità di presentazione della domanda e documentazione da trasmettere

1. Il soggetto proponente presenta ad una Host Institution il modello di Proposta progettuale (Allegato 4C). La Host Institution compila un Report (Allegato 6C) per ogni proposta progettuale ricevuta, contenente la valutazione effettuata conformemente ai criteri di cui all'art. 25, comma 2, unitamente alla documentazione attestante il rispetto del principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/85.

2. Ad esito della procedura di valutazione, il soggetto proponente, sottoscritto l'accordo preliminare con la relativa Host Institution (Allegato 5C), presenta la domanda di partecipazione ai fini dell'ammissione al finanziamento. Le domande devono essere presentate in lingua inglese, a pena di esclusione ed irricevibilità, esclusivamente per via telematica, tramite la piattaforma https://www.gea.mur.gov.it, a partire dalle ore 12:00 del 5 settembre 2022 e tassativamente entro le ore 12:00 dell'11 ottobre 2022. (1)

3. Le domande presentate con modalità e/o tempi diversi da quelli sopra descritti saranno irricevibili.

4. Il Ministero non assume alcuna responsabilità per lo smarrimento o il ritardato ricevimento di comunicazioni dipendenti da errori da parte del Soggetto proponente, né da eventuali disguidi informatici comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

5. A tal fine, il Ministero, all'apertura dei termini per la presentazione della domanda, garantirà l'accesso alla piattaforma https://www.gea.mur.gov.it ai soggetti abilitati alla presentazione della stessa. Tramite tale accesso, sarà possibile eseguire tutte le attività relative alla compilazione ed alla trasmissione della domanda.

6. La domanda deve essere firmata digitalmente o con firma autografa da parte del Soggetto proponente e completa di tutti i documenti richiesti dal presente Avviso. Tali documenti dovranno essere conformi, nei contenuti e nelle modalità di invio, alle indicazioni previste dal presente Avviso.

7. La domanda è resa nella forma di autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con assunzione delle responsabilità di cui agli artt. 75 e 76 del medesimo decreto, e dovrà contenere il consenso al trattamento dei dati, ai sensi e per gli effetti del General Data Protection Regulation (GDPR), adottato il 27 aprile 2016, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il 4 maggio 2016, e del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii..

8. Ogni proposta progettuale presentata dai soggetti che abbiano ottenuto un "Seal of Excellence" a seguito della partecipazione a bandi Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships e Marie Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellowships, nell'ambito dei Programmi quadro Horizon 2020 ed Horizon Europe prevede, a pena di esclusione:

a) il modulo di anagrafica del progetto, che include il titolo del progetto MSCA con il quale si è ottenuto il "Seal of Excellence", il macrosettore scientifico-disciplinare del progetto di ricerca MSCA con il quale si è ottenuto il "Seal of Excellence", il bando di riferimento del progetto MSCA, l'abstract del progetto, il valore del progetto MSCA per il quale si è ottenuto il "Seal of Excellence", l'upload della "First submission" con cui si è ottenuto il Seal of Excellence, la data di avvenuta comunicazione del riconoscimento del "Seal of Excellence", il punteggio ottenuto dal progetto riconosciuto con il "Seal of Excellence", l'Evaluation Summary Report ricevuto per MSCA, l'upload del "Seal of Excellence":

b) il modulo relativo alla proposta progettuale in risposta al presente Avviso, che include il titolo del progetto collegato, il macrosettore scientifico-disciplinare, la durata del progetto, le parole chiave (massimo 5), l'abstract del progetto;

c) il caricamento, all'interno della sezione "Allegati", dei seguenti documenti:

i. documento di identità;

ii. Evaluation Summary Report;

iii. Seal of Excellence;

iv. "First submission" del progetto che ha ottenuto il "Seal of Excellence";

v. Report di Valutazione della Host Institution (Allegato 6C);

vi. curriculum vitae del soggetto proponente;

vii. accordo preliminare fra Host Institution e soggetto proponente (Allegato 5C);

viii. dichiarazione di assolvimento del principio DNSH (Allegato 2C).

9. Ogni Soggetto Proponente può figurare in una sola proposta nell'ambito del presente Avviso.

(1)

Il termine previsto dal comma annotato, è prorogato al 25 ottobre 2022 ore 12:00, dall'art. 2, comma 6, del D.M. Università e Ricerca 7 ottobre 2022, n. 367.

Art. 24

Chiamata diretta presso Università ed Enti pubblici di ricerca dei ricercatori che hanno ottenuto un Seal of Excellence a seguito della partecipazione a bandi relativi alle Azioni Marie Skłodowska-Curie - MSCA -

1. In considerazione della disponibilità finanziaria acquisita dai soggetti attuatori in forza del presente Avviso, ai ricercatori di cui all'art. 4, comma 3, potranno essere destinate posizioni disponibili:

a) di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso le Università e le istituzioni universitarie, statali e non statali, incluse le università telematiche, comunque denominate, ivi comprese le scuole superiori ad ordinamento speciale, entro i limiti temporali di cui all'art. 14, comma 6 quinquiesdecies, del decreto-legge 30 aprile 2022, come convertito, con modificazioni, con legge 29 giugno 2022, n. 79, ovvero, definite le condizioni di cui al comma 6 septies dell'articolo 14 del citato decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, come convertito, con modificazioni, con legge 29 giugno 2022, n. 79, di titolare di contratto di ricerca;

b) di ricercatore di terzo livello professionale, con contratto a tempo determinato di durata triennale, presso enti pubblici di ricerca aventi sede operativa in tutto il territorio nazionale.

2. Alle procedure di cui al presente articolo non si applica il terzo periodo dell'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, come previsto dall'art. 14, comma 1, del decreto-legge del 30 aprile 2022, n. 36, come convertito, con modificazioni, con legge 29 giugno 2022, n. 79. Gli enti pubblici di ricerca possono assumere gli studiosi di cui al presente articolo anche mediante le procedure di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127.

Art. 25

Modalità di valutazione e approvazione della domanda

1. Ai fini dell'espletamento della fase di valutazione di merito, le Host Institutions scelte dal soggetto proponente, nell'ambito della propria autonomia, nominano una Commissione di valutazione, composta da almeno tre membri, secondo criteri di competenza, trasparenza e rotazione, in ossequio ai principi di imparzialità, di speditezza e di assenza di conflitti di interesse. Contestualmente alla valutazione di merito, le Commissioni effettuano una valutazione della conformità delle proposte progettuali al principio "non arrecare un danno significativo", attraverso l'utilizzo di una lista di esclusione ed il riferimento alla rilevante normativa ambientale europea e nazionale, conformemente alle indicazioni contenute nella guida operativa DNSH riportata in Allegato alla Circolare n. 32 del 31 dicembre 2021 [N.d.R. recte: Circolare n. 32 del 30 dicembre 2021] del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. La valutazione di merito è svolta sulla base dei seguenti criteri:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO
1. Congruità scientifica: Coerenza, chiarezza ed ambizione degli obiettivi del progetto, in ragione della affinità, sinergia, complementarità e/o consequenzialità con gli obiettivi del progetto MSCA (First submission) che ha ottenuto un "Seal of Excellence" 0-5
2. Impatto atteso del progetto sul piano scientifico, sociale ed economico; punteggio della first submission ed aderenza alle politiche europee ed internazionali (ad esempio, i Sustainable Development Goals e le 5 Missions del Programma quadro Horizon Europe) e validità in termini di trasferimento di conoscenza e/o tecnologia 0-5
3. Implementazione e fattibilità; robustezza, chiarezza e fattibilità del piano proposto nei tempi previsti 0-5
TOTALE PUNTEGGIO 0-15

.

I punteggi devono essere compresi nell'intervallo 0-5.

PUNTEGGIO DESCRIZIONE
0-1 La proposta non soddisfa adeguatamente i criteri di valutazione o sono presenti debolezze intrinseche
2-3 La proposta risponde correttamente ai criteri di valutazione, ma sono presenti alcuni limiti
4-5 La proposta risponde adeguatamente ai criteri di valutazione ed eventuali carenze sono da considerarsi marginali

.

3. I progetti che conseguano un punteggio complessivo inferiore a 9 su 15, o che abbiano almeno un punteggio sui singoli criteri inferiore o uguale a 1, non sono ammessi al contributo, in quanto non idonei.

4. Le Commissioni di valutazione nominate dalle Host Institution si riservano la facoltà di rideterminare l'investimento complessivo e l'importo del contributo concedibile, nel caso in cui il piano economico-finanziario non risulti adeguato agli obiettivi ed alla durata del progetto.

5. Per tutte le domande che perverranno entro i termini indicati all'art. 23, comma 2, il Ministero effettua, di norma, entro 30 giorni dalla chiusura dei termini per la presentazione delle stesse, un'istruttoria formale-amministrativa delle domande. Tale fase è volta alla verifica del rispetto della modalità di presentazione e della completezza della documentazione obbligatoria richiesta, della tempistica e della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dall'Avviso. L'istruttoria è effettuata dagli uffici della Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione.

6. Il Ministero si riserva la facoltà di richiedere regolarizzazioni riguardanti la documentazione prodotta. Le carenze di elementi formali della domanda possono essere regolarizzate attraverso la procedura del soccorso istruttorio. In tal caso, il Ministero assegna al soggetto proponente un termine congruo per la regolarizzazione, decorso il quale, in assenza di integrazione della documentazione, la proposta progettuale è dichiarata esclusa dalla successiva fase di valutazione di merito da parte delle Host Institution. Non possono essere regolarizzate attraverso la procedura del soccorso istruttorio le carenze della documentazione che impediscano la chiara identificazione del soggetto proponente e/o l'individuazione del contenuto oggetto di regolarizzazione.

7. All'esito della fase di istruttoria di cui ai commi 5 e 6, il Ministero ordina le domande ricevute in un elenco unico, in ordine decrescente di punteggio, sulla base dei Report di Valutazione. Successivamente, il Ministero redige e pubblica sulla piattaforma https://www.gea.mur.gov.it la graduatoria dei soggetti ammissibili, nell'ambito della quale sarà data evidenza dei soggetti la cui Host Institution è sita nelle regioni del Mezzogiorno, ai quali sarà data priorità nell'ordine, fino alla copertura del 40% della dotazione finanziaria di cui all'art. 3, comma 2, lett. c), destinata prioritariamente alle regioni del Mezzogiorno.

8. A parità di punteggio complessivo prevale la proposta progettuale con il punteggio più alto assegnato al criterio 1 - "Congruità scientifica" - della tabella di cui al precedente comma 2. A parità anche di questo prevale il progetto con il punteggio più alto del criterio 2 - "Impatto" - della tabella sopra citata. In caso di ulteriore parità, prevale la proposta progettuale presentata dal candidato avente la minore età alla data ultima prevista per la presentazione delle candidature.

9. Il Ministero dell'università e della ricerca si riserva di effettuare controlli, anche periodici, volti ad accertare il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte ai sensi del presente Avviso.

10. Nel rispetto delle vigenti normative in materia di valutazione del sistema universitario e della ricerca, la valutazione ex-post dei prodotti delle ricerche è di competenza dell'Agenzia Nazionale per la Valutazione dell'Università e della Ricerca (ANVUR), che la eserciterà secondo tempi, forme e modalità da essa stessa determinati ed in conformità con le norme in vigore.

Art. 26

Modalità di erogazione della sovvenzione/contributo e rendicontazione delle spese

1. All'esito della pubblicazione della graduatoria di cui all'art. 25, comma 7, il Ministero dell'università e della ricerca adotta, per i progetti ammessi al finanziamento, il decreto direttoriale di concessione.

2. In esito alla sottoscrizione dell'atto d'obbligo, il soggetto attuatore potrà richiedere una prima erogazione, a titolo di anticipazione, nella misura del 10% del contributo riconosciuto ai sensi del presente Avviso.

3. Ai fini del monitoraggio e dei controlli amministrativo-contabili a norma dell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, il soggetto proponente dovrà produrre, entro 90 giorni dall'avvio delle attività, un report tecnico-scientifico, a dimostrazione dell'avanzamento della ricerca (Allegato 7C). All'esito positivo delle verifiche di tale report, ed in coerenza con il piano dei pagamenti previsti dal decreto di concessione del finanziamento, il Ministero dispone le erogazioni periodiche in favore del soggetto attuatore, sino ad un massimo del 90% del contributo complessivamente riconosciuto al soggetto proponente, inclusa l'anticipazione di cui al comma 2.

4. L'erogazione finale è quantificata nella misura del 10% del contributo riconosciuto ed è disposta a conclusione della proposta progettuale, sulla base della valutazione positiva di un report finale, preparato entro il ventiquattresimo mese dall'inizio del progetto (Allegato 8C).

5. Il Ministero svolge i controlli di competenza "in itinere", relativi ai report di cui ai commi 3 e 4, acquisendo la valutazione di un Panel di Valutazione per ciascun macrosettore relativo ai bandi MSCA Individual Fellowship e MSCA Postdoctoral Fellowships, individuato per il tramite del CNVR. Tali Panel sono composti da Esperti Tecnico-Scientifici (ETS), individuati ai sensi della vigente normativa.

6. Nel caso in cui i soggetti attuatori non intrattengano rapporti finanziari con il Ministero dell'università e della ricerca, il Ministero richiederà specifica garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa.

CAPO V

Disposizioni finali

Art. 27

Obblighi del Soggetto attuatore

1. I soggetti attuatori sono obbligati, a pena di decadenza dal contributo e revoca dello stesso:

a) a rispettare tutte le condizioni previste dall'Avviso e dal relativo decreto di ammissione al finanziamento;

b) a possedere il Gender Equality Plan, oppure a fornire la lettera di impegno ad adottarlo entro un anno dalla data prevista per la presentazione delle domande;

c) ad assicurare che gli interventi realizzati non siano difformi da quelli individuati nella domanda presentata;

d) a rispettare, nel caso di utilizzo delle opzioni di costo semplificate che comportino l'adozione preventiva di una metodologia dei costi, quanto indicato nella relativa metodologia;

e) a garantire il rispetto del principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

f) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dall'Avviso e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni richieste;

g) a fornire tutta la documentazione e le informazioni richieste dal Ministero dell'università e della ricerca, anche dopo la conclusione delle procedure, relativamente alle attività svolte, ai target raggiunti e alle spese rendicontate, ai fini delle relative verifiche, conformemente alle procedure e agli strumenti definiti nella manualistica adottata dal Ministero, e garantendone la disponibilità, così come previsto ai sensi dell'art. 9, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, in legge 29 luglio 2021, n. 108;

h) ad assicurare che le attività previste inizino e si concludano entro i termini stabiliti dall'Avviso;

i) a predisporre tutte le attività necessarie all'avvio dei progetti, per non incorrere in ritardi attuativi, ed a concluderle nei modi e nei tempi previsti, garantendo la coerenza con il PNRR valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021;

j) ad individuare eventuali fattori che possano incidere in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa, definita nel cronoprogramma, relazionando tempestivamente il Ministero dell'università e della ricerca;

k) ad assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività, sotto la responsabilità scientifica del soggetto proponente, in conformità alla domanda presentata ed ammessa a beneficio, salvo eventuali modifiche preventivamente autorizzate dal Ministero dell'università e della ricerca;

l) ad assicurare la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, con legge 29 luglio 2021, n. 108 -; i fascicoli, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione, su richiesta del MUR, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Organismo di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO ad esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del Regolamento finanziario (UE, Euratom, 2018/1046);

m) ad impegnarsi a rispettare il divieto di doppio finanziamento previsto dall'articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241;

n) a garantire l'adozione di un'apposita codificazione contabile e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;

o) ad assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa europea e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2021/241 e dal decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, come modificato dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

p) ad adottare misure per rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, nonché di garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241;

q) ad effettuare i controlli di gestione e amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute, nonché la riferibilità delle spese al progetto ammesso al finanziamento a valere sul PNRR;

r) a garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza con il tracciato informativo previsto per l'alimentazione del sistema informativo PNRR (ReGiS) dei dati di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale, trasmettendo, con cadenza periodica ovvero su richiesta del MUR, ogni informazione necessaria alla corretta alimentazione del Sistema ReGiS, compresa la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e degli indicatori di realizzazione degli interventi finanziati classificati sotto la voce "M4C2 - Investimento 1.2 Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori", valorizzando il numero di contributi effettivamente erogati ai soggetti proponenti, e dando evidenza del Numero di giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni che ricevono sostegno, differenziandolo per genere (indicatore comune 14) e del numero di Ricercatori che lavorano in centri di ricerca beneficiari di un sostegno, differenziandoli per genere ed età (indicatore comune 8);

s) a garantire, ai fini della tracciabilità delle risorse del PNRR, che tutte le spese relative al progetto siano effettuate attraverso l'utilizzo di un'apposita contabilità separata, nonché rispettare l'obbligo di richiesta CUP degli interventi/progetti e di conseguente indicazione dello stesso su tutti gli atti amministrativo/contabili, nel rispetto del Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;

t) a garantire che il Ministero dell'università e della ricerca riceva costantemente tutte le informazioni necessarie, relative alle linee di attività per la predisposizione delle dichiarazioni sul conseguimento dei target e milestone e delle relazioni e documenti sull'attuazione dei progetti, nonché qualsiasi altra informazione eventualmente richiesta;

u) a garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, indicando nella documentazione progettuale che il Programma è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa NextGenerationEU, (ad es. utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU"), riportando nella documentazione progettuale l'emblema dell'Unione europea e fornire un'adeguata diffusione e promozione del Programma, anche online, sia web che social, in linea con quanto previsto dalla Strategia di Comunicazione del PNRR;

v) ad assicurare che la realizzazione delle attività progettuali sia coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Reg. (UE) 2020/852 e, ove applicabili, con i principi del tagging digitale, della parità di genere (Gender Equality) in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;

w) a rispettare gli adempimenti connessi agli obblighi di rilevazione e imputazione nel sistema informativo dei dati di monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto secondo quanto previsto dall'articolo 22, paragrafo 2, lettera d), del Regolamento (UE) 2021/241, nonché sul conseguimento di eventuali target associati ad essi e della documentazione probatoria pertinente;

x) a consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero dell'università e della ricerca, dalla Commissione europea e da altri organismi autorizzati, ivi compresi i controlli in loco presso i Soggetti responsabili dell'attuazione dei progetti;

y) a garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo costantemente informato il Ministero dell'università e della ricerca sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto e comunicare le irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati, nonché i casi di doppio finanziamento a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dal Ministero, in linea con quanto indicato dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241;

z) ad assicurare al soggetto proponente le infrastrutture necessarie per condurre le attività di ricerca previste dalla proposta progettuale.

2. In aggiunta agli obblighi di cui al comma 1, i soggetti attuatori che ospitano i soggetti proponenti di cui all'art. 4, comma 1, sono tenuti:

a) a rispettare l'impegno alla chiamata diretta, assunto con la comunicazione di cui all'art. 8, comma 5, tramite la sottoscrizione di opportuna lettera d'impegno;

b) a garantire la sottoscrizione dei contratti di assunzione per il personale di cui all'art. 7, comma 5, lettera a).

3. In aggiunta agli obblighi di cui al comma 1, i soggetti attuatori che ospitano i soggetti proponenti di cui all'art. 4, comma 2, sono tenuti:

a) a rispettare l'impegno all'assunzione del Soggetto proponente, entro il 20 dicembre 2022, applicando la tipologia contrattuale di cui all'art. 17, comma 1, del presente avviso, in conformità con quanto indicato nell'accordo preliminare Allegato 6b;

b) a garantire la sottoscrizione dei contratti di assunzione per il personale di cui all'art. 15, comma 5, lettera a).

4. In aggiunta agli obblighi di cui al comma 1, i soggetti attuatori che ospitano i soggetti proponenti di cui all'art. 4, comma 3, sono tenuti a rispettare l'impegno all'assunzione del Soggetto proponente, entro il 20 dicembre 2022, applicando la tipologia contrattuale di cui all'art. 24, comma 1, del presente avviso, in conformità con quanto indicato nell'accordo preliminare Allegato 5c.

5. Il mancato rispetto degli obblighi e degli impegni finalizzati all'attuazione del PNRR, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio degli interventi, ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione degli stessi, comporterà il ricorso, da parte del Ministero, ai poteri sostitutivi, come indicato all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108.

Art. 28

Obblighi del Soggetto proponente

1. I soggetti proponenti sono obbligati, a pena di decadenza e revoca del contributo:

a) al rispetto di tutte le condizioni previste dall'Avviso e dal relativo decreto di ammissione al finanziamento;

b) ad assicurare che gli interventi realizzati non siano difformi da quelli individuati nella domanda presentata;

c) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dall'Avviso e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni richieste;

d) ad assicurare che, salvo eventuali proroghe concesse dal Ministero dell'università e della ricerca, le attività previste inizino e si concludano entro i termini stabiliti dall'Avviso;

e) ad assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività, in conformità alla domanda presentata ed ammessa a beneficio, salvo eventuali modifiche preventivamente autorizzate dal Ministero dell'università e della ricerca;

f) ad impegnarsi a rispettare il divieto di doppio finanziamento previsto dall'articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241;

g) a garantire, dichiarandolo, di non trovarsi, lungo tutta la durata del progetto, in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, pena la revoca dell'intervento e la restituzione delle somme di contributo percepite dal soggetto attuatore;

h) a garantire accesso aperto al pubblico, nel minor tempo e con il minor numero di limitazioni possibili, secondo i principi "Open science" e "FAIR Data".

2. In aggiunta agli obblighi di cui al comma 1, i soggetti proponenti di cui all'art. 4, comma 1, sono tenuti a:

a) ad avvalersi dell'istituto della portabilità a favore della Host Institution italiana selezionata e, in particolare, a sottoscrivere opportuno contratto con la stessa entro il 31 maggio 2023;

b) a non avvalersi - in qualsiasi momento - dell'istituto della portabilità verso altra Host Institution estera e/o italiana nel corso del progetto di cui al finanziamento in oggetto, pena la restituzione di tutte le somme di contributo fino a quel momento percepite.

3. In aggiunta agli obblighi di cui al comma 1, i soggetti proponenti di cui all'art. 4, commi 2 e 3, sono tenuti a sottoscrivere opportuno contratto con la Host Institution italiana entro e non oltre il 20 dicembre 2022.

Art. 29

Modifiche/variazioni del progetto

I progetti autorizzati a seguito del presente Avviso non possono essere oggetto di modifica, salvo eventuali variazioni autorizzate dal Ministero dell'università e della ricerca e motivate da causa di forza maggiore non dipendenti dai soggetti attuatori, né dai soggetti proponenti.

Art. 30

Responsabile dell'avviso

1. Il responsabile del procedimento è il Dott. Michele Mazzola, Dirigente dell'Ufficio III - Internazionalizzazione della ricerca - della Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione.

Art. 31

Tutela della privacy

1. Tutti i dati personali di cui si venga in possesso in occasione del procedimento verranno trattati dal Ministero, nonché dalle Istituzioni e dagli Enti coinvolti nei rispettivi procedimenti, nel rispetto del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., nonché ai sensi della disciplina del Regolamento (UE) 2016/679 (G.D.P.R.) e ss.mm. I dati personali saranno trattati secondo le disposizioni contenute nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241.

Art. 32

Meccanismi sanzionatori

1. Il contributo assegnato è soggetto a revoca e i beneficiari soggetti a decadenza totale dal contributo concesso, qualora non vengano rispettate tutte le indicazioni e gli obblighi contenuti nell'Avviso e qualora si presenti una delle seguenti condizioni:

a) risultino false le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di richiesta del contributo;

b) la realizzazione dell'intervento non sia conforme a quanto ammesso al finanziamento;

c) il soggetto beneficiario abbia ottenuto per le stesse spese rendicontate altri contributi;

d) l'attività prevista non sia realizzata entro i termini indicati per la conclusione dei progetti, salvo eventuali proroghe;

e) il soggetto beneficiario non presenti tutta la documentazione richiesta in sede di rendicontazione o non la esibisca in caso di controllo.

2. In caso di decadenza, conseguente a revoca, e qualora sia già stato erogato il contributo, la Host Institution, in qualità di beneficiario del finanziamento, dovrà restituire le somme ricevute. A questo riguardo, il Ministero dell'università e della ricerca si riserva la facoltà di operare compensazioni nei confronti del soggetto beneficiario, o escutere la garanzia fideiussoria.

3. Inoltre, i soggetti attuatori, qualora intendano rinunciare al contributo concesso e/o alla realizzazione del progetto, devono darne comunicazione attraverso la piattaforma informatica messa a disposizione dal Ministero dell'università e della ricerca per la rendicontazione telematica. In tali casi, il Ministero dell'università e della ricerca procederà a revocare il contributo concesso ed a richiedere la restituzione delle somme erogate, o escutere la garanzia fideiussoria.

Art. 33

Controversie e foro competente

1. Per le eventuali controversie che dovessero sorgere in ordine al presente avviso, il Foro competente è quello di Roma.

2. Il presente avviso è impugnabile entro 60 giorni dalla sua pubblicazione davanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale.

Art. 34

Disposizioni conclusive

1. Il mancato rispetto degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio degli interventi, ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione degli stessi, comporterà il ricorso da parte del soggetto competente ai poteri sostitutivi, come indicato all'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108.

2. Il presente Avviso sarà inviato al competente Ufficio per il controllo preventivo di regolarità contabile ed alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità.

3. Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca.

Il Direttore Generale

GIANLUIGI CONSOLI