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ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

DECRETO 25 luglio 2024, n. 53

- Allegato al Comunicato Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea pubblicato nella G.U.R.S. 2 agosto 2024, n. 35

Interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca nell'anno 2024.

L'ASSESSORE

Visto lo Statuto della Regione Siciliana e, in particolare, l'articolo 14;

Vista la Legge Regionale 29 dicembre 1962, n. 28, riguardante l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana;

Visto il Decreto del Presidente della Regione 12 novembre 1975, n. 913 [N.d.R. recte: Decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1975, n. 913], recante le norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di pesca marittima, in forza del quale la Regione esercita le attribuzioni dell'ex Ministero della Marina Mercantile in materia di pesca nel mare territoriale;

Vista la Legge Regionale 10 aprile 1978, n. 2, riguardante le nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

Vista la Legge Regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Visto il D.P. n. 14/Area 1°/S.G. del 17.4.2024, con il quale il Presidente della Regione Siciliana ha assunto temporaneamente le funzioni di Assessore Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea;

Visto il Decreto n. 0274862 del 19.6.2024 del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, riguardante le modalità di attuazione per l'anno 2024 dell'interruzione temporanea dell'attività di pesca per le unità autorizzate all'esercizio dell'attività con il sistema a strascico - comprendente i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi e reti gemelle a divergenti - ad esclusione delle unità abilitate alla pesca oceanica che operano oltre gli stretti, al fine di garantire un idoneo equilibrio tra le risorse biologiche e l'attività di pesca;

Considerato che il comma 2 dell'articolo 1 del DM n. 0274862 del 19.6.2024 stabilisce che per la sola GSA 16 il periodo d'interruzione temporanea obbligatoria di 30 giorni continuativi è disposto per compartimenti marittimi con provvedimento della Regione Siciliana;

Ritenuto necessario, rispetto a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 4 del DM n. 0274862 del 19.6.2024 riguardante la pesca dei gamberi di profondità, aggiungere oltre alle specie indicate anche il Gambero rosa mediterraneo (Parapenaeus longirostris), lo Scampo (Nephrops norvegicus) e il "Gobetto" (Plesionika spp.) nel rispetto di tutte le altre disposizioni indicate dall'articolo 4 medesimo;

Ritenuto importante, nel rispetto di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 4 del DM n. 0274862 del 19.6.2024, che durante il periodo di pesca dei gamberi di profondità, compreso il Gambero rosa mediterraneo (Parapenaeus longirostris), lo Scampo (Nephrops norvegicus) e il Gobetto (Plesionika spp.) confermare che le catture accessorie, ovvero, quelle di specie diverse dalle suddette, potranno essere commercializzate solo se effettuate con strumenti autorizzati e regolari, nei tempi e luoghi consentiti; in ogni caso, i crostacei di profondità dovranno costituire la quota prevalente, in termini di peso, sull'intero pescato sbarcato;

Vista la l.r. 9 del 20 giugno 2019, art. 41, comma 3, che disciplina la nuova composizione della Commissione Consultiva Regionale della Pesca;

Visto il D.A. n. 25 del 28 marzo 2024 con cui è stata rinominata la Commissione Consultiva Regionale della Pesca;

Visti gli esiti della seduta della Commissione Consultiva della Pesca della regione Siciliana del 16.7.2024, convocata con nota 6098 del 09 luglio 2024, in cui, tra l'altro, sono stati unanimemente condivisi i tempi dell'interruzione temporanea obbligatoria della pesca a strascico per il 2024;

Considerato che con Decreto Assessoriale occorre fissare i termini di interruzione temporanea obbligatoria dell'attività di pesca, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.M. del 19 giugno 2024, n. 0274862;

Ritenuto di avere acquisito dal mondo scientifico e dai portatori di interesse del settore elementi utili e sufficienti;

Sentite le organizzazioni dei pescatori delle marinerie interessate, le quali hanno rappresentato le loro esigenze nel rispetto della tutela del mare;

Tenuto conto delle priorità biologiche e dell'impatto socio-economico della disciplina dell'interruzione obbligatoria, occorrendo armonizzare le due specifiche esigenze per trarre migliori risultati.

Decreta:

Art. 1

E' disposta l'interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca per 30 giorni consecutivi, nell'arco di tempo compreso tra il 30 settembre ed il 29 ottobre 2024, per le unità autorizzate all'esercizio dell'attività di pesca con l'utilizzo dei seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi e reti gemelle a divergenti, iscritte nei compartimenti marittimi della Regione Siciliana - ad esclusione delle unità abilitate alla pesca oceanica che operano oltre gli stretti - al fine di garantire un idoneo equilibrio tra le risorse biologiche e l'attività di pesca.

Art. 2

1. In conformità con quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 4, del D. M. 19 giugno 2024, n. 0274862, le unità da pesca, iscritte nei compartimenti marittimi della Regione Siciliana, che effettuano la pesca dei crostacei di profondità, segnatamente, del Gambero rosa mediterraneo (Parapenaeus longirostris), del Gambero rosso mediterraneo (Aristaemorpha foliacea), del Gambero viola mediterraneo (Aristeus antennatus) dello Scampo (Nephrops norvegicus) e del Gobetto (Plesionika spp.), in possesso dei requisiti previsti dal suddetto Decreto, possono effettuare l'interruzione delle attività di pesca dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto; l'interruzione può essere effettuata anche presso Compartimenti marittimi diversi da quelli di propria iscrizione; l'interruzione comunque deve essere effettuata in una data antecedente al 1 dicembre 2024 e deve essere comunicata all'autorità marittima competente almeno 2 giorni prima dell'inizio del periodo di fermo.

2. In conformità a quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 4 del D.M. 19 giugno 2024, n. 0274862, durante il periodo di pesca dei crostacei di profondità, sono ammesse catture accessorie di specie diverse. Tali catture potranno essere commercializzate solo se effettuate con strumenti autorizzati e regolari, nei tempi e luoghi consentiti. I crostacei di profondità dovranno costituire la quota prevalente, cioè almeno il 50%, in peso vivo, sul totale riportato nelle singole dichiarazioni di sbarco riferito unicamente alle specie Gambero rosa mediterraneo (Parapenaeus longirostris), del Gambero rosso mediterraneo (Aristaemorpha foliacea), del Gambero viola mediterraneo (Aristeus antennatus) dello Scampo (Nephrops norvegicus) e del Gobetto (Plesionika spp.).

3. Per le unità che effettuano la pesca dei crostacei di profondità durante il periodo di interruzione temporanea, è obbligatorio che l'attività di pesca si svolga effettivamente a una distanza minima dalla costa non inferiore alle 12 miglia. Alle predette imbarcazioni è consentito lo sbarco durante il periodo di fermo pesca nei porti dei compartimenti marittimi della Regione Siciliana.

Art. 3

Per quant'altro non previsto nel presente Decreto, in materia di interruzione temporanea obbligatoria dell'attività di pesca delle unità autorizzate con il sistema dello strascico, si applicano le disposizioni del D.M. 19 giugno 2024, n. 0274862.

Art. 4

Il presente Decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito internet del Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea ai sensi dell'articolo 68 della l.r. 12.8.2014, n. 21, come sostituito dal comma 6 dell'art. 98 della l.r. 9/2015, assumendo nello stesso momento della pubblicazione sul sito valore legale.

Palermo, 25 luglio 2024

SCHIFANI