
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 23 luglio 2024
- Allegato al Comunicato Ministero dell'Interno pubblicato nella G.U.R.I. 27 agosto 2024, n. 200
Criteri di riparto e assegnazione delle risorse del fondo di cui all'art. 1, comma 508, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 e versamenti risorse "COVID-19" di cui all'art. 2, commi 7 e 8, del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 19 giugno 2024.
IL MINISTRO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
VISTA la legge 30 dicembre 2023, n. 213 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026" (legge di bilancio 2024);
VISTO, in particolare, il comma 508 dell'articolo 1 della citata legge n. 213 del 2023, che prevede l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno di importo pari a 113 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, da destinare prioritariamente ed in quote costanti nel quadriennio 2024-2027 agli enti locali in deficit di risorse con riferimento agli effetti dell'emergenza da COVID-19 sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate, al netto delle minori spese, come stabiliti dal decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al quarto periodo del comma 1 dell'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Le disponibilità residue sono assegnate, per ciascun anno, ai comuni, alle province e città metropolitane, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 febbraio 2024, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base di criteri e modalità da individuare con il medesimo decreto;
VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178 concernente «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» (legge di bilancio 2021);
VISTO, in particolare, il comma 850, dell'articolo 1 della citata legge che prevede che "Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, in considerazione delle esigenze di contenimento della spesa pubblica e nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica, nelle more della definizione delle nuove regole della governance economica europea, le regioni e le province autonome assicurano, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, un contributo alla finanza pubblica pari a 196 milioni di euro. Per i medesimi fini i comuni, le province e le città metropolitane assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 100 milioni di euro, per i comuni, e a 50 milioni di euro, per le province e le città metropolitane, per ciascuno degli anni 2024 e 2025";
VISTO, inoltre, il comma 853 del medesimo articolo 1, che prevede che il riparto del concorso alla finanza pubblica da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane di cui al comma 850 è effettuato, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2024, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dei criteri previsti dal medesimo comma;
VISTO il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 29 marzo 2024, concernente la determinazione del riparto del concorso alla finanza pubblica da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane, effettuato ai sensi dell'articolo 1, commi 850 e 853, della legge n. 178 del 2020, per gli anni 2024 e 2025;
VISTO il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 14 giugno 2024, concernente la rettifica dell'allegato C del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 29 marzo 2024, inerente alla determinazione del riparto del concorso alla finanza pubblica da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane, effettuato ai sensi dell'articolo 1, commi 850 e 853, della legge n. 178 del 2020, per gli anni 2024 e 2025;
VISTO il comma 533 dell'articolo 1, della legge n. 213 del 2023, così come modificato dall'art. 3, comma 12-decies, lett. a), nn. 1) e 2), del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, che prevede che "Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, in considerazione delle esigenze di contenimento della spesa pubblica e nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica, nelle more della definizione delle nuove regole della governance economica europea, i comuni, le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, di cui 200 milioni di euro annui a carico dei comuni e 50 milioni di euro annui a carico delle province e delle città metropolitane, ripartito in proporzione agli impegni di spesa corrente al netto della spesa relativa alla missione 12, Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, degli schemi di bilancio degli enti locali, come risultanti dal rendiconto di gestione 2022 o, in caso di mancanza, dall'ultimo rendiconto approvato e tenuto conto delle risorse del PNRR, approvato con decisione di esecuzione del Consiglio Ecofin dell'Unione europea del 13 luglio 2021, come modificato ai sensi della decisione di esecuzione del Consiglio Ecofin dell'Unione europea dell'8 dicembre 2023, assegnate a ciascun ente alla data del 31 dicembre 2023, così come risultanti dal sistema informativo di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 1, commi 29 e 29-bis, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Sono esclusi dal concorso di cui al periodo precedente gli enti locali in dissesto finanziario, ai sensi dell'articolo 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o in procedura di riequilibrio finanziario, ai sensi dell'articolo 243-bis del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla data del 1° gennaio 2024 o che abbiano sottoscritto gli accordi di cui all'articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e di cui all'articolo 43, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91";
VISTO, altresì, il successivo comma 534, dell'articolo 1, della richiamata legge n. 213 del 2023, modificato dall'art. 3, comma 12-decies, lett. b), del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, che dispone che "Gli importi del contributo alla finanza pubblica di cui al comma 533 a carico di ciascun ente sono determinati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 marzo 2024, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. In caso di mancata intesa entro venti giorni dalla data di prima iscrizione all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali della proposta di riparto delle riduzioni di cui al periodo precedente, il decreto è comunque adottato.";
VISTO il comma 535, dell'articolo 1, della citata legge n. 213 del 2023, che dispone che "Il contributo alla finanza pubblica, come determinato ai sensi del comma 534, è trattenuto dal Ministero dell'interno a valere sulle somme spettanti a titolo di Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per i comuni, e sulle somme spettanti a titolo di fondo unico distinto per le province e le città metropolitane di cui all'articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Fermo restando quanto disposto dal periodo precedente, gli enti locali accertano in entrata le somme spettanti, rispettivamente, per i comuni a titolo di Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e per le province e le città metropolitane a titolo di fondo unico di cui all'articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e impegnano in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui al comma 534 del presente articolo, provvedendo, per la quota riferita al concorso attribuito, all'emissione di mandati versati in quietanza di entrata. In caso di incapienza dei fondi di cui al periodo precedente, si applicano le disposizioni dell'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.";
VISTO il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in corso di adozione, concernente la determinazione del riparto del concorso alla finanza pubblica da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane, effettuato ai sensi dell'articolo 1, commi 533, 534 e 535, della citata legge n. 213 del 2023, per gli anni dal 2024 al 2028;
VISTO l'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 506, della legge n. 213 del 2023, concernente "Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali", che prevede, tra l'altro, l'istituzione di un Fondo presso il Ministero dell'interno con una dotazione di 3,5 miliardi di euro per l'anno 2020, di cui 3 miliardi di euro in favore dei comuni e 0,5 miliardi di euro in favore di province e città metropolitane;
VISTO, in particolare, il comma 1 del predetto articolo 106, che, al quarto, quinto e sesto periodo, dispone che "Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 ottobre 2023, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono individuati i criteri e le modalità per la verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese, provvedendo all'eventuale regolazione dei rapporti finanziari tra comuni e tra province e città metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti, mediante apposita rimodulazione dell'importo assegnato nel biennio 2020 e 2021. Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono acquisite all'entrata del bilancio dello Stato in quote costanti in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, secondo le modalità indicate dal decreto di cui al periodo precedente. In ogni caso per l'anno 2027 deve essere assicurato un versamento all'entrata del bilancio dello Stato non inferiore a 70 milioni di euro.";
VISTO il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dell'8 febbraio 2024, emanato ai sensi del comma 1, quarto periodo del predetto articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020 e relativi allegati, che individua i criteri e le modalità per la verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese e le conseguenti regolazioni finanziarie di cui al comma 1 dell'articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020 nell'Allegato A "Nota metodologica comuni, unioni di comuni e comunità montane" e nell'Allegato B "Nota metodologica province e città metropolitane" del predetto decreto;
VISTO il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 19 giugno 2024 e relativi allegati, concernente i dati definitivi relativi alla rideterminazione dei ristori specifici di spesa non utilizzati al 3l dicembre 2022, previsto ai sensi del comma 3, dell'articolo 2, del decreto interministeriale dell'8 febbraio 2024;
VISTI, in particolare, l'articolo 2 del richiamato decreto interministeriale del 19 giugno 2024 che prevede al:
- comma 6 che "Per gli enti locali con deficit complessivo di risorse, di cui alla colonna "Importo da erogare all'Ente su Fondo art. 1 comma 508 L. 213/2023 - Totale" della Tabella di cui agli Allegati C e D del presente decreto, le somme sono erogate dal Ministero dell'interno in quote costanti in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027 (colonna "Importo da erogare all'Ente su Fondo art. 1 comma 508 L. 213/2023 - Quota annuale 2024- 2027") a valere delle risorse del fondo istituito dall'articolo 1, comma 508, della legge 30 dicembre 2023, n. 213";
- comma 7 che "Al fine di assicurare l'integrale acquisizione al bilancio dello Stato delle risorse non utilizzate date dalla somma delle colonne "Surplus finale" e "Ristori non utilizzati al 31.12.2022" pari, rispettivamente, a 264.372.455 euro (di cui 228.727.399 euro comuni, unioni di comuni e comunità montane e 35.645.056 euro province e città metropolitane) e 140.634.630 euro (di cui 134.146.661 euro comuni, unioni di comuni e comunità montane e 6.487.969 euro province e città metropolitane), per un totale complessivo di 405.007.084 euro, l'importo di 12.101.451 euro (di cui 11.587.420 euro comuni, unioni di comuni e comunità montane e 514.031 euro province e città metropolitane), derivante dalla differenza degli importi della somma delle colonne "Surplus finale" e "Ristori non utilizzati al 31.12.2022" e della colonna "Importo da acquisire al Bilancio dello Stato - Totale", è acquisito all'entrata del bilancio dello Stato, capitolo di capo X di entrata n. 3465, articolo 4, denominato "RIMBORSI E CONCORSI DIVERSI DOVUTI DAI COMUNI", per la parte relativa ai comuni, alle unioni di comuni, alle comunità montane e alle città metropolitane e capitolo di capo X di entrata n. 3465, articolo 3, denominato "RIMBORSI E CONCORSI DIVERSI DOVUTI DALLE PROVINCE", per la parte relativa alle province, in quote costanti in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027 a valere delle risorse del fondo istituito dall'articolo 1, comma 508, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.";
- comma 8 che "Per le finalità di cui al comma 7, tenendo conto di quanto disposto al comma 5 per le regioni e province autonome, l'importo di 13.016.444 euro è acquisito all'entrata del bilancio dello Stato, capitolo di capo X di entrata n. 3465, articolo 1, denominato "RIMBORSI E CONCORSI DIVERSI DOVUTI DALLE REGIONI A STATUTO SPECIALE E DALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO", in quote costanti in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027 a valere delle risorse del fondo istituito dall'articolo 1, comma 508, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.";
VISTA la segnalazione pervenuta dalla Città Metropolitana di Milano, con la quale l'ente chiede di rideterminare il surplus a proprio carico in 2.290.852 euro, al fine di tenere in considerazione i maggiori oneri sostenuti per far fronte ai rincari energetici sul bilancio 2023, ma di competenza 2022;
VISTE le segnalazioni pervenute dai comuni di Gazzaniga, Endine Gaiano e Clusone con le quali viene richiesto di rivedere la quantificazione del fabbisogno 2020 e 2021, tenendo conto integralmente dell'ammontare dei ristori non utilizzati al 31.12.2020;
VALUTATO che le richieste sopra richiamate comportano modifiche sostanziali alle note metodologiche di cui all'Allegato A "Nota metodologica comuni, unioni di comuni e comunità montane" e all'Allegato B "Nota metodologica province e città metropolitane" del decreto interministeriale dell'8 febbraio 2024;
RITENUTO opportuno accogliere esclusivamente le segnalazioni pervenute dai comuni di Gazzaniga, Endine Gaiano e Clusone, prevedendo l'estensione della clausola di cui all'Allegato A "Nota metodologica comuni, unioni di comuni e comunità montane" e all'Allegato B "Nota metodologica province e città metropolitane" del decreto interministeriale dell'8 febbraio 2024, anche agli enti locali che presentano una variazione positiva della Lettera E (nella misura del 50 per cento, calcolata al netto degli effetti dei correttivi applicati al 3° step) del risultato di amministrazione tra gli anni 2019 e 2021 superiore al mancato utilizzo dei ristori specifici di spesa al 31.12.2020;
VISTA, altresì, le comunicazioni pervenute dal comune di Zeme, relativamente a maggiori spese sostenute per emergenza epidemiologica da COVID-19 e non certificate nelle Certificazioni COVID19 nel triennio 2020-2022, per mero errore materiale, nonché del comune di Bonnanaro, relativamente all'Allegato G, trasmesso secondo le modalità e i termini di cui al richiamato articolo 2 del decreto interministeriale dell'8 febbraio 2024, erroneamente non considerato nel decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 19 giugno 2024;
RITENUTO opportuno accogliere, tenendo conto delle informazioni dettagliate fornite, la richiesta relativa a maggiori spese sostenute per emergenza epidemiologica da COVID-19 e non attestate nelle certificazioni COVID-19 trasmessa dal comune di Zeme e, di conseguenza, riconoscere la somma di 306.575 euro, al fine di garantire la copertura del fabbisogno effettivo del comune nel triennio 2020- 2022;
RITENUTO opportuno accogliere, altresì, le modifiche trasmesse al richiamato Allegato G del comune di Bonnanaro e, di conseguenza, riconoscere la somma di 457 euro;
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
RAVVISATA l'opportunità di procedere all'emanazione del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previsto dall'articolo 1, comma 508, della legge n. 213 del 2023;
ACQUISITA l'intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali di cui all'articolo 1, comma 508, della legge n. 213 del 2023, nella seduta del 27 giugno 2024;
Decreta:
Criteri di riparto delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 508, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 e versamenti risorse "COVID-19" di cui all'articolo 2, commi 7 e 8, del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 19 giugno 2024
1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 508, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, pari a 113 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, sono ripartite, in ciascun anno, prioritariamente secondo i seguenti criteri:
a) assegnazione delle risorse agli enti locali delle Regioni a Statuto Ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna con deficit complessivo di risorse, di cui alla colonna "Importo da erogare all'Ente su Fondo art. 1 comma 508 L. 213/2023 - Quota annuale 2024-2027" della Tabella di cui agli Allegati C e D del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 19 giugno 2024, nonché assegnazione relative al deficit complessivo degli enti locali appartenenti alla Provincia autonoma di Bolzano, pari a 28.211.052 euro a favore di comuni, unioni di comuni e comunità montane e a 1.583.573 euro a favore di province e città metropolitane;
b) estensione della clausola di cui all'Allegato A "Nota metodologica comuni, unioni di comuni e comunità montane" e all'Allegato B "Nota metodologica province e città metropolitane" del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze dell'8 febbraio 2024, anche agli enti locali che presentano una variazione positiva della Lettera E (nella misura del 50 per cento, calcolata al netto degli effetti dei correttivi applicati al 3° step) del risultato di amministrazione tra gli anni 2019 e 2021 superiore al mancato utilizzo dei ristori specifici di spesa al 31.12.2020, copertura dell'integrale fabbisogno del comune di Zeme e riconoscimenti modifiche allegato G comune di Bonnanaro, pari a 8.553.579 euro a favore di comuni, unioni di comuni e comunità montane e 120.143 euro a favore di province e città metropolitane;
2. L'importo complessivo di 12.101.451 euro (di cui 11.587.420 euro comuni, unioni di comuni e comunità montane e 514.031 euro province e città metropolitane), di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 19 giugno 2024, è versato all'entrata del bilancio dello Stato, capitolo di capo X di entrata n. 3465, articolo 4, denominato "RIMBORSI E CONCORSI DIVERSI DOVUTI DAI COMUNI", per la parte relativa ai comuni, alle unioni di comuni, alle comunità montane e alle città metropolitane e capitolo di capo X di entrata n. 3465, articolo 3, denominato "RIMBORSI E CONCORSI DIVERSI DOVUTI DALLE PROVINCE", per la parte relativa alle province, in quote costanti in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, per una quota annua di 2.896.855 euro per i comuni, le unioni di comuni e le comunità montane e 128.508 euro per le province e le città metropolitane.
3. L'importo complessivo di 13.016.444 euro, di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 19 giugno 2024, è versato all'entrata del bilancio dello Stato, capitolo di capo X di entrata n. 3465, articolo 1, denominato "RIMBORSI E CONCORSI DIVERSI DOVUTI DALLE REGIONI A STATUTO SPECIALE E DALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO", in quote costanti in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, per una quota annua di 3.254.111 euro.
4. Le risorse annue residue, al netto delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, pari complessivamente a 68.252.180 euro, sono ripartite:
- per ciascuno degli anni 2024 e 2025, in proporzione al concorso alla finanza pubblica da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane, effettuato ai sensi dell'articolo 1, commi 850 e 853 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, definiti con decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2024 e del 14 giugno 2024 e ai sensi dell'articolo 1, commi 533, 534 e 535, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, definito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in corso di adozione;
- per ciascuno degli anni 2026 e 2027, in proporzione al concorso alla finanza pubblica da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane, effettuato ai sensi dell'articolo 1, commi 533, 534 e 535, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, definito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in corso di adozione.
Assegnazione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 508, della legge 30 dicembre 2023, n. 213
1. L'assegnazione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 508, legge 30 dicembre 2023, n. 213, sulla base dei criteri definiti dall'articolo 1, commi 1 e 4, è definita per ciascun comune, unione di comuni e comunità montana, secondo quanto specificato nella Tabella A e per ciascuna provincia e città metropolitana, secondo quanto specificato nella Tabella B.
2. Le Tabelle A e B fanno parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e della pubblicazione sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 luglio 2024
Il Ministro dell'Interno
PIANTEDOSI
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze
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