Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 19 giugno 2024

- Allegato al Comunicato Ministero dell'Interno pubblicato nella G.U.R.I. 5 agosto 2024, n. 182

Rideterminazione dei ristori specifici di spesa non utilizzati al 31 dicembre 2022, prevista dall'articolo 2, comma 3, del decreto interministeriale 8 febbraio 2024.

IL MINISTRO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO l'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 506, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, concernente "Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali", che prevede, tra l'altro, l'istituzione di un Fondo presso il Ministero dell'interno con una dotazione di 3,5 miliardi di euro per l'anno 2020, di cui 3 miliardi di euro in favore dei comuni e 0,5 miliardi di euro in favore di province e città metropolitane;

VISTO, in particolare, il comma 1 del predetto articolo 106, che, al quarto, quinto e sesto periodo, dispone che "Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 ottobre 2023, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono individuati i criteri e le modalità per la verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese, provvedendo all'eventuale regolazione dei rapporti finanziari tra comuni e tra province e città metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti, mediante apposita rimodulazione dell'importo assegnato nel biennio 2020 e 2021. Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono acquisite all'entrata del bilancio dello Stato in quote costanti in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, secondo le modalità indicate dal decreto di cui al periodo precedente. In ogni caso per l'anno 2027 deve essere assicurato un versamento all'entrata del bilancio dello Stato non inferiore a 70 milioni di euro.";

VISTO, altresì, il comma 2 del ripetuto articolo 106 che prevede l'istituzione di un tavolo tecnico, disponendo che "Al fine di monitorare gli effetti dell'emergenza COVID-19 con riferimento alla tenuta delle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane, ivi incluse le entrate dei servizi pubblici locali, rispetto ai fabbisogni di spesa, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, è istituito un tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze";

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2020 di istituzione del tavolo tecnico di cui al richiamato articolo 106, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020;

VISTO l'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia", che, ai fini del ristoro della perdita di gettito degli enti locali connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, incrementa la dotazione del sopra richiamato Fondo di 1.670 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 1.220 milioni di euro in favore dei comuni e 450 milioni di euro in favore di province e città metropolitane;

VISTO l'articolo 112, comma 2, del citato decreto-legge n. 18 del 2020, concernente "Sospensione quota capitale mutui enti locali" che prevede che il risparmio di spesa derivante dal differimento del pagamento delle quote capitale dei mutui concessi dalla Cassa DDPP agli enti locali, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, "è utilizzato per il finanziamento di interventi utili a far fronte all'emergenza COVID-19";

VISTO l'articolo 1, comma 822, della legge n. 178 del 2020, come modificato dall'articolo 23, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che incrementa la dotazione del ripetuto Fondo di 1.500 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 1.350 milioni di euro in favore dei comuni e 150 milioni di euro in favore delle province e delle città metropolitane;

VISTO, altresì, il comma 823 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020, come modificato da ultimo, dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, il quale prevede che le risorse del Fondo di cui al comma 822 sono vincolate alla finalità di ristorare, nel biennio 2020-2021, la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e le risorse assegnate per la predetta emergenza a titolo di ristori specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020 e all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2020 sono vincolate per le finalità cui sono state assegnate, nel biennio 2020-2021. Le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell'articolo 109, comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e non sono soggette ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

VISTO l'articolo 13 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, concernente "Utilizzo nell'anno 2022 delle risorse assegnate agli enti locali negli anni 2020 e 2021" e, in particolare, il comma 1 che prevede che "Le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono vincolate alla finalità di ristorare l'eventuale perdita di gettito e le maggiori spese, al netto delle minori spese, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 anche nell'anno 2022 e le risorse assegnate per la predetta emergenza a titolo di ristori specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni di cui all'articolo 1, comma 827, della suddetta legge n. 178 del 2020 e all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere utilizzate anche nell'anno 2022 per le finalità cui sono state assegnate. Le risorse di cui al primo periodo non utilizzate alla fine dell'esercizio 2022 confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell'articolo 109, comma 1- ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non sono soggette ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato";

VISTO il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, recante "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, e altre disposizioni in materia sanitaria";

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA la legge 30 dicembre 2023, n. 213 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026";

VISTO in particolare il comma 508 dell'articolo 1 della citata legge n. 213 del 2023 (legge di bilancio 2024), che prevede l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno di importo pari a 113 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, da destinare prioritariamente ed in quote costanti nel quadriennio 2024-2027 agli enti locali in deficit di risorse con riferimento agli effetti dell'emergenza da COVID-19 sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate, al netto delle minori spese, come stabiliti dal decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al quarto periodo del comma 1 dell'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Le disponibilità residue sono assegnate, per ciascun anno, ai comuni, alle province e città metropolitane, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 febbraio 2024, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base di criteri e modalità da individuare con il medesimo decreto;

VISTO il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dell'8 febbraio 2024, emanato ai sensi del comma 1, quarto periodo del predetto articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020 e relativi allegati;

VISTO in particolare il comma 1 dell'articolo 1 del citato decreto interministeriale dell'8 febbraio 2024, che individua i criteri e le modalità per la verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese e le conseguenti regolazioni finanziarie di cui al comma 1 dell'articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020 nell'Allegato A "Nota metodologica comuni, unioni di comuni e comunità montane" e nell'Allegato B "Nota metodologica province e città metropolitane" del predetto decreto;

VISTO, altresì, il successivo comma 2 del medesimo articolo 1, che richiama le risultanze del conguaglio finale per ciascun comune, unione di comuni, comunità montana, provincia e città metropolitana definite nella Tabella di cui all'Allegato C per i comuni, unioni di comuni e comunità montane e nella Tabella di cui all'Allegato D per le province e città metropolitane del decreto interministeriale;

VISTI i commi 3 e 4, che dispongono le modalità di acquisizione all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse in eccesso per i comuni, le unioni di comuni e le comunità montane e per le province e le città metropolitane con eccedenza di risorse, di cui alla colonna "Surplus finale" della Tabella di cui agli Allegati C e D;

VISTO il successivo comma 5, che prevede le modalità di erogazione delle risorse a favore degli enti locali con deficit di risorse, di cui alla colonna "Deficit finale" della Tabella di cui agli Allegati C e D del decreto dell'8 febbraio 2024;

VISTO, infine, il comma 6, che prevede che per gli enti locali delle regioni a statuto speciale Friuli Venezia-Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le risultanze del conguaglio finale sono regolate per il tramite delle medesime regioni e province autonome che provvedono, altresì, al versamento delle risorse complessive ricevute in eccesso, secondo le modalità ivi indicate;

VISTA la comunicazione pervenuta dal comune di Rovescala con la quale l'ente segnala che non sono state coperte le perdite della società partecipata comunicate con certificazione COVID- 19/2021 prot. n. 116804 del 17/05/2022 e, di conseguenza, il deficit calcolato dovrebbe essere rideterminato;

RITENUTO opportuno tenere conto della segnalazione del comune di Rovescala e, conseguentemente, modificare le risultanze di cui all'Allegato C del decreto dell'8 febbraio 2024 da - 21.258 euro a zero;

VISTA la comunicazione pervenuta dal comune di Trapani con la quale l'ente dichiara che con l'approvazione del rendiconto 2022 avvenuta in data 11 marzo 2024 la situazione precedentemente attestata con la certificazione COVID 19/2022 n. 157645 del 31/05/2023 risulta notevolmente cambiata e vista altresì la successiva comunicazione pervenuta in data 25 marzo 2024, con la quale trasmette le informazioni della certificazione 2022, aggiornata alla luce del rendiconto approvato;

RITENUTO opportuno tenere conto della segnalazione del comune di Trapani e, conseguentemente, modificare le risultanze di cui all'Allegato C del decreto dell'8 febbraio 2024 da zero a + 8.546.569 euro;

VISTA la comunicazione pervenuta dal comune di Misterbianco, con la quale l'ente dichiara di avere erroneamente valorizzato la colonna "Politica autonoma (agevolazioni COVID-19 - 2021) (f)" del modello COVID-19/2021 trasmesso con la certificazione COVID 19/2021 n. 141415 del 30/05/2022 per un importo di 1.439.646 euro in corrispondenza della voce E.3.05.99.99.000 "Altre entrate correnti n.a.c.";

VISTA, altresì, la comunicazione pervenuta dall'Unione dei comuni Colline Alfieri, per la quale è stato considerato un fabbisogno 2022 pari a zero per assenza di un riscontro alla segnalazione inviata per Accertamenti 2022 nulli, con la quale l'ente comunica che gli accertamenti valorizzati nella certificazione COVID 19/2022 n. 126843 del 16/05/2023 rappresentano la situazione veritiera dell'ente;

RITENUTO opportuno tenere conto delle segnalazioni del comune di Misterbianco e dell'Unione dei comuni Colline Alfieri relative ad errori materiali e a disguidi comunicativi e, conseguentemente, modificare le risultanze di cui all'Allegato C del decreto dell'8 febbraio 2024 da + 1.909.344 euro a + 469.698 euro per il comune di Misterbianco e da 11.746 euro a zero per Unione dei comuni Colline Alfieri;

VISTA la comunicazione pervenuta dal comune di Lavagna, con la quale l'ente chiede di rivedere l'importo valorizzato alla colonna "Miglioramento Lettera E risultato amministrazione 2021-2019" della Tabella di cui all'Allegato C del decreto interministeriale dell'8 febbraio 2024 influenzato dalla dichiarazione dello stato di dissesto finanziario adottata con i poteri del Consiglio Comunale n. 28 del 16/05/2019, con i risultati della gestione 2020 e 2021 dell'ente tornato in bonis pari a euro 232.496;

RITENUTO opportuno tenere conto della segnalazione del comune di Lavagna e conseguentemente modificare le risultanze di cui all'Allegato C del decreto dell'8 febbraio 2024 da + 237.184 euro a +122.656 euro;

VISTE, altresì, le comunicazioni pervenute dai comuni di Turbigo, San Donà di Piave, Azzano San Paolo, Longare, Anacapri, Faule, Lallio, Mirabello Sannitico, Crispiano, Chioggia, San Michele di Ganzaria e San Casciano in Val di Pesa, relative a maggiori spese sostenute per emergenza epidemiologica da COVID-19 e non certificate nelle Certificazioni COVID-19 nel triennio 2020- 2022, per mero errore materiale e/o errori interpretativi e/o difficoltà comunicative fra gli uffici periferici e gli uffici dei servizi finanziari degli enti stessi;

RITENUTO opportuno accogliere, tenendo conto delle informazioni dettagliate fornite e/o della documentazione trasmessa dagli enti, le richieste pervenute relative a maggiori spese sostenute per emergenza epidemiologica da COVID-19 e non attestate nelle certificazioni COVID-19/2022 trasmesse dai comuni di Turbigo, San Donà di Piave, Lallio, Longare, Azzano San Paolo, Anacapri, Mirabello Sannitico e San Casciano in Val di Pesa e, conseguentemente, modificare le risultanze di cui all'Allegato C del decreto dell'8 febbraio 2024 per il comune di Turbigo da +529.189 euro a +27.157 euro, per il comune di Azzano San Paolo da + 271.805 a zero, per il comune di San Donà di Piave da +731.104 euro a +287.438 euro, per il comune di Lallio da +142.410 euro a +30.310 euro, per il comune di Longare da +139.525 euro a +67.850 euro, per il comune di Anacapri da +2.490.844 euro a +1.711.844 euro, per il comune di Mirabello Sannitico da +67.442 euro a +34.771 euro e per il comune di San Casciano in Val di Pesa da +171.721 euro a zero;

RITENUTO opportuno, di conseguenza, rideterminare le risultanze del conguaglio finale per gli enti sopra richiamati direttamente nella Tabella riepilogativa di cui all'Allegato C relativo a comuni, unioni di comuni e comunità montane, parte integrante del presente decreto;

RITENUTO opportuno non accogliere, tenendo conto dell'assenza di documentazione e/o informazioni di dettaglio per la valutazione, le richieste pervenute dai comuni di Faule, Crispiano, Chioggia e San Michele di Ganzaria;

VISTA la segnalazione pervenuta dalla Città Metropolitana di Milano con la quale l'ente chiede di rideterminare il surplus a proprio carico in euro 2.290.852, al fine di tenere in considerazione i maggiori oneri sostenuti per far fronte ai rincari energetici sul bilancio 2023, ma di competenza 2022;

VISTE le segnalazioni pervenute dai comuni di Gazzaniga, Endine Gaiano e Clusone con le quali chiedono di rivedere la quantificazione del fabbisogno 2020 e 2021 tenendo conto integralmente dell'ammontare dei ristori non utilizzati al 31.12.2020;

VALUTATO che le richieste sopra richiamate comportano modifiche sostanziali alle note metodologiche di cui all'Allegato A "Nota metodologica comuni, unioni di comuni e comunità montane" e all'Allegato B "Nota metodologica province e città metropolitane" del decreto interministeriale dell'8 febbraio 2024;

RITENUTO, pertanto, opportuno rinviare al decreto di cui all'articolo 1, comma 508, della citata legge n. 213 del 2023, la valutazione dell'inserimento di apposite clausole di salvaguardia volte a soddisfare le richiamate segnalazioni della Città Metropolitana di Milano e dei comuni di Gazzaniga, Endine Gaiano e Clusone;

VISTO, inoltre, l'articolo 2 del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dell'8 febbraio 2024, che indica le modalità di restituzione delle risorse dei ristori specifici di spesa non utilizzati al 31 dicembre 2022, riportate, per ciascun ente, nella Tabella di cui all'Allegato E per i comuni, unioni di comuni e comunità montane e nella Tabella di cui all'Allegato F per le province e città metropolitane, parti integranti del citato decreto;

VISTO in particolare il comma 1 del predetto articolo 2, che ha consentito agli enti locali interessati dalla restituzione dei ristori specifici di spesa non utilizzati al 31 dicembre 2022 riportati nelle Tabelle di cui ai citati Allegati E ed F, con esclusione del ristoro relativo al contributo straordinario di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge n. 17 del 2022, e successivi incrementi, di segnalare gli eventuali errori e le rettifiche ritenute necessarie all'indirizzo di posta elettronica certificata pareggio@pec.mef.gov.it entro e non oltre il termine di 15 giorni dalla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale (prorogato di diritto al primo giorno non festivo successivo alla scadenza del predetto termine ovvero al 25 marzo 2024), mediante la trasmissione di un'attestazione, sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, validamente costituito ai sensi dell'articolo 237, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, secondo il prospetto di cui all'Allegato G al decreto stesso;

VISTO il successivo comma 2 del predetto articolo 2, che prevede che, decorso il termine di cui sopra del 25 marzo 2024, in assenza di segnalazione di eventuali errori di cui al comma 1, i dati indicati nelle Tabelle di cui agli Allegati E ed F sono ritenuti definitivi;

VISTO, altresì, il comma 3 del predetto articolo 2, che prevede che, con successivo decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono pubblicate le Tabelle di cui agli Allegati E ed F, con i dati definitivi;

VISTI i commi 4 e 5 del predetto articolo 2, che dispongono le modalità di acquisizione delle risorse da restituire all'entrata del bilancio dello Stato per i comuni, le unioni di comuni e le comunità montane, nonché per le province e le città metropolitane ricompresi nelle Tabelle di cui agli Allegati E ed F del decreto dell'8 febbraio 2024;

VISTO, infine, il comma 6 del predetto articolo 2, che prevede che per gli enti locali delle regioni a statuto speciale Friuli Venezia-Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, la restituzione è regolata per il tramite delle medesime regioni e province autonome che provvedono, altresì, al versamento delle risorse complessive ricevute in eccesso, secondo le modalità ivi indicate;

CONSIDERATO che n. 59 enti hanno inviato l'Allegato G di cui sopra, secondo le modalità e i termini di cui al richiamato articolo 2 del decreto interministeriale dell'8 febbraio 2024, corredati dalla documentazione comprovante le modifiche apportate;

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno n. 242764 del 18 ottobre 2022, concernente la certificazione COVID-19 per l'anno 2022, che, all'Allegato 1 ha previsto che i ristori specifici di spesa non utilizzati al 31 dicembre 2022 risultanti dalle certificazioni COVID-19 per l'anno 2022, a seguito della verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese di cui al richiamato articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020, sono soggetti a restituzione se l'ammontare residuo è superiore all'importo di 100 euro;

VISTO, infine, l'articolo 3 del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dell'8 febbraio 2024, che detta disposizioni contabili per gli enti locali, per l'adeguamento, in sede di rendiconto 2023, delle quote vincolate del risultato di amministrazione alle risultanze delle Tabelle di cui al decreto stesso;

RITENUTO, pertanto, opportuno rideterminare le risorse di cui ai ristori specifici di spesa non utilizzati al 31 dicembre 2022, come riportati nelle Tabelle di cui all'Allegato A, per i comuni, unioni di comuni e comunità montane e di cui all'Allegato B, per le province e città metropolitane, parti integranti del presente decreto, che sostituiscono, interamente le rispettive Tabelle di cui agli Allegati E ed F del precedente decreto interministeriale dell'8 febbraio 2024;

RITENUTO opportuno escludere dai dati definitivi delle Tabelle di cui ai citati Allegati A e B, per ciascun ente, gli importi dei singoli ristori specifici di spesa non utilizzati al 31 dicembre 2022 uguali o inferiori a 100 euro;

RITENUTO opportuno, infine, riepilogare, nella Tabella di cui all'Allegato C per i comuni, unioni di comuni e comunità montane e nella Tabella di cui all'Allegato D per le province e città metropolitane, che costituiscono parti integranti del presente decreto, le risorse complessive in eccesso da restituire da parte di ciascun ente, al netto dell'eventuale deficit finale, tenuto conto: a) delle risultanze del conguaglio finale delle Tabelle di cui all'Allegato C per i comuni, unioni di comuni e comunità montane e di cui all'Allegato D per le province e città metropolitane, del decreto interministeriale dell'8 febbraio 2024; b) delle istanze pervenute sopra indicate; c) delle risorse da restituire relative ai ristori specifici di spesa non utilizzati al 31 dicembre 2022, riportate nelle Tabelle coi dati definitivi di cui all'Allegato A del presente decreto, per i comuni, unioni di comuni e comunità montane e di cui all'Allegato B del presente decreto, per le province e città metropolitane;

RITENUTO opportuno escludere dai dati definitivi delle colonne "Importo da acquisire al Bilancio dello Stato - Totale" e "Importo da erogare all'Ente su Fondo art. 1 comma 508 L. 213/2023 - Totale" delle Tabelle di cui ai citati Allegati C e D, per ciascun ente, gli importi uguali o inferiori a 100 euro;

VISTO l'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

RAVVISATA l'opportunità di procedere all'emanazione del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previsto dal comma 3 dell'articolo 2 del decreto interministeriale dell'8 febbraio 2024;

ACQUISITA l'intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, nella seduta del 30 maggio 2024;

Decreta:

Art. 1

Rideterminazione dei Ristori specifici di spesa non utilizzati al 31 dicembre 2022 - dati definitivi

1. I dati definitivi delle risorse da restituire relative ai ristori specifici di spesa non utilizzati al 31 dicembre 2022 sono indicati, per ciascun ente, nella Tabella di cui all'Allegato A per i comuni, unioni di comuni e comunità montane e nella Tabella di cui all'Allegato B per le province e città metropolitane, che costituiscono parti integranti del presente decreto. Dalle Tabelle di cui al periodo precedente sono esclusi gli importi dei singoli ristori specifici di spesa non utilizzati al 31/12/2022 uguali o inferiori a 100 euro.

2. Le Tabelle con i dati definitivi di cui al presente articolo sostituiscono integralmente le Tabelle di cui ai rispettivi Allegati E ed F del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze dell'8 febbraio 2024.

Art. 2

Tabelle di riepilogo verifica a consuntivo risorse "COVID-19"

1. Le Tabelle riepilogative di cui all'Allegato C per i comuni, unioni di comuni e comunità montane e di cui all'Allegato D per le province e città metropolitane, che costituiscono parti integranti del presente decreto, riportano alla colonna:

- "Deficit finale" e "Surplus finale": le risultanze del conguaglio finale della verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese e le conseguenti regolazioni finanziarie di cui al comma 1 dell'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di cui agli Allegati C e D del decreto interministeriale dell'8 febbraio 2024, così come rideterminati a seguito delle istanze pervenute esposte nelle premesse;

- "Ristori non utilizzati al 31.12.2022": i dati definitivi dei ristori specifici di spesa non utilizzati al 31 dicembre 2022, di cui alle Tabelle A e B del presente decreto;

- "Importo da acquisire al Bilancio dello Stato - Totale": la somma algebrica delle colonne "Deficit finale", "Surplus finale" e "Ristori non utilizzati al 31.12.2022" per gli enti risultanti in eccedenza complessiva di risorse. Sono esclusi gli importi uguali o inferiori a 100 euro;

- "Importo da acquisire al Bilancio dello Stato - Quota annuale 2024-2027": i dati annuali di cui alla colonna "Importo da acquisire al Bilancio dello Stato - Totale", per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027;

- "Importo da erogare all'Ente su Fondo art. 1 comma 508 L. 213/2023 - Totale": la somma algebrica delle colonne "Deficit finale" e "Ristori non utilizzati al 31.12.2022" per gli enti risultanti in deficit complessivo di risorse. Sono esclusi gli importi uguali o inferiori a 100 euro;

- "Importo da erogare all'Ente su Fondo art. 1 comma 508 L. 213/2023 - Quota annuale 2024-2027": i dati annuali di cui alla colonna "Importo da erogare all'Ente su Fondo art. 1 comma 508 L. 213/2023 - Totale", per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027;

2. Per i comuni con eccedenza complessiva di risorse, di cui alla colonna "Importo da acquisire al Bilancio dello Stato - Totale" della Tabella di cui all'Allegato C del precedente comma 1, le risorse ricevute in eccesso sono acquisite all'entrata del bilancio dello Stato, capitolo di capo X di entrata n. 3465, articolo 4, denominato "RIMBORSI E CONCORSI DIVERSI DOVUTI DAI COMUNI", in quote costanti in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027 (colonna "Importo da acquisire al Bilancio dello Stato - Quota annuale 2024-2027"), mediante trattenuta effettuata dal Ministero dell'interno a valere sulle somme spettanti a titolo di fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Fermo restando quanto disposto dal periodo precedente, i richiamati enti accertano in entrata le somme spettanti a titolo di fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e impegnano in spesa la restituzione delle risorse ricevute in eccesso, provvedendo, per la quota riferita agli importi oggetto di restituzione, all'emissione di mandati versati in quietanza di entrata. In caso di incapienza del fondo di cui al periodo precedente, si applicano le disposizioni dell'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

3. Per le province e le città metropolitane con eccedenza complessiva di risorse, di cui alla colonna "Importo da acquisire al Bilancio dello Stato - Totale" della Tabella di cui all'Allegato D del precedente comma 1, le risorse ricevute in eccesso sono acquisite all'entrata del bilancio dello Stato, capitolo di capo X di entrata n. 3465, articolo 3, denominato "RIMBORSI E CONCORSI DIVERSI DOVUTI DALLE PROVINCE" per le province e capitolo di capo X di entrata n. 3465, articolo 4, denominato "RIMBORSI E CONCORSI DIVERSI DOVUTI DAI COMUNI", per le città metropolitane, in quote costanti in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027 (colonna "Importo da acquisire al Bilancio dello Stato - Quota annuale 2024-2027"), mediante trattenuta effettuata dal Ministero dell'interno a valere sulle somme spettanti a titolo di fondo unico distinto per le province e le città metropolitane di cui all'articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Fermo restando quanto disposto dal periodo precedente, i richiamati enti accertano in entrata le somme spettanti a titolo di fondo unico di cui all'articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e impegnano in spesa la restituzione delle risorse ricevute in eccesso, provvedendo, per la quota riferita agli importi oggetto di restituzione, all'emissione di mandati versati in quietanza di entrata. In caso di incapienza del fondo di cui al periodo precedente, si applicano le disposizioni dell'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

4. Per le unioni di comuni e le comunità montane con eccedenza complessiva di risorse, di cui alla colonna "Importo da acquisire al Bilancio dello Stato - Totale" della Tabella di cui all'Allegato C del comma 1 del presente articolo, le risorse ricevute in eccesso sono versate in quote costanti in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027 (colonna "Importo da acquisire al Bilancio dello Stato - Quota annuale 2024-2027"), entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno, all'entrata del bilancio dello Stato, capitolo di capo X di entrata n. 3465, articolo 4, denominato "RIMBORSI E CONCORSI DIVERSI DOVUTI DAI COMUNI".

5. Per gli enti locali delle regioni a statuto speciale Friuli Venezia-Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le risultanze sono regolate per il tramite delle medesime regioni e province autonome di appartenenza. Nel caso di differenza delle colonne "Importo da acquisire al Bilancio dello Stato - Totale" e "Importo da erogare all'Ente su Fondo art. 1 comma 508 L. 213/2023 - Totale":

a) positiva, ovvero di risorse complessive ricevute in eccesso, le regioni e province autonome sono tenute a versare gli importi in quote costanti in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno, all'entrata del bilancio dello Stato, capitolo di capo X di entrata n. 3465, articolo 1, denominato "RIMBORSI E CONCORSI DIVERSI DOVUTI DALLE REGIONI A STATUTO SPECIALE E DALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO";

b) negativa, ovvero di deficit complessivo di risorse, le somme sono erogate dal Ministero dell'interno in quote costanti in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027 a valere delle risorse del fondo istituito dall'articolo 1, comma 508, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

6. Per gli enti locali con deficit complessivo di risorse, di cui alla colonna "Importo da erogare all'Ente su Fondo art. 1 comma 508 L. 213/2023 - Totale" della Tabella di cui agli Allegati C e D del presente decreto, le somme sono erogate dal Ministero dell'interno in quote costanti in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027 (colonna "Importo da erogare all'Ente su Fondo art. 1 comma 508 L. 213/2023 - Quota annuale 2024-2027") a valere delle risorse del fondo istituito dall'articolo 1, comma 508, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

7. Al fine di assicurare l'integrale acquisizione al bilancio dello Stato delle risorse non utilizzate date dalla somma delle colonne "Surplus finale" e "Ristori non utilizzati al 31.12.2022" pari, rispettivamente, a 264.372.455 euro (di cui 228.727.399 euro comuni, unioni di comuni e comunità montane e 35.645.056 euro province e città metropolitane) e 140.634.630 euro (di cui 134.146.661 euro comuni, unioni di comuni e comunità montane e 6.487.969 euro province e città metropolitane), per un totale complessivo di 405.007.084 euro, l'importo di 12.101.451 euro (di cui 11.587.420 euro comuni, unioni di comuni e comunità montane e 514.031 euro province e città metropolitane), derivante dalla differenza degli importi della somma delle colonne "Surplus finale" e "Ristori non utilizzati al 31.12.2022" e della colonna "Importo da acquisire al Bilancio dello Stato - Totale", è acquisito all'entrata del bilancio dello Stato, capitolo di capo X di entrata n. 3465, articolo 4, denominato "RIMBORSI E CONCORSI DIVERSI DOVUTI DAI COMUNI", per la parte relativa ai comuni, alle unioni di comuni, alle comunità montane e alle città metropolitane e capitolo di capo X di entrata n. 3465, articolo 3, denominato "RIMBORSI E CONCORSI DIVERSI DOVUTI DALLE PROVINCE", per la parte relativa alle province, in quote costanti in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027 a valere delle risorse del fondo istituito dall'articolo 1, comma 508, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

8. Per le finalità di cui al comma 7, tenendo conto di quanto disposto al comma 5 per le regioni e province autonome, l'importo di 13.016.444 euro è acquisito all'entrata del bilancio dello Stato, capitolo di capo X di entrata n. 3465, articolo 1, denominato "RIMBORSI E CONCORSI DIVERSI DOVUTI DALLE REGIONI A STATUTO SPECIALE E DALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO", in quote costanti in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027 a valere delle risorse del fondo istituito dall'articolo 1, comma 508, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

Art. 3

Disposizioni contabili

1. Gli enti locali in deficit finale di risorse, a partire dal bilancio di previsione 2024/2026, fino a quello del triennio 2027/2029, approvano il bilancio considerando in entrata, in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, una quota annuale pari a un quarto dell'importo indicato nella colonna "Deficit finale" delle Tabelle C e D. Fermo restando quanto disposto dal periodo precedente, i predetti enti, che hanno "Ristori non utilizzati al 31.12.2022" con importo superiore a zero, impegnano in spesa in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, una quota annuale pari a un quarto dell'importo relativo alla restituzione delle risorse ricevute in eccesso, provvedendo, per la quota riferita agli importi oggetto di restituzione, all'emissione di mandati versati in quietanza di entrata.

2. Gli enti locali in eccedenza finale di risorse, a partire dal bilancio di previsione 2024/2026, fino a quello del triennio 2027/2029, approvano il bilancio applicando in entrata del primo esercizio un importo pari a un quarto dell'importo indicato nella colonna "Importo da acquisire al Bilancio dello Stato - Totale" delle Tabelle C e D, accantonato tra le quote vincolate del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023 e allegando il relativo allegato a/2 del rendiconto 2023. Gli enti locali che hanno approvato il bilancio di previsione 2024-2026 provvedono ad applicare in entrata dell'esercizio 2024 il quarto delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023, a copertura della spesa concernente il versamento al bilancio dello Stato, con una variazione di bilancio a cura del responsabile finanziario ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater, lettera c), del d.lgs. n. 267 del 2000.

3. Con riferimento ai commi 1 e 2, in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'utilizzo del risultato di amministrazione iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione comprende la quota vincolata ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, per un importo pari alle risorse da acquisire al bilancio dello Stato nel corso dell'anno.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2024

Il Ministro dell'Interno

PIANTEDOSI

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

GIORGETTI