
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 18 ottobre 2022, n. 242764
- Allegato al Comunicato Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato nella G.U.R.I. 5 novembre 2022, n. 259
Certificazione per l'anno 2022 della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza.
IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DI CONCERTO CON MINISTERO DELL'INTERNO
VISTO l'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, concernente "Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali", convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato, da ultimo, dall'articolo 13, comma 5, del richiamato decreto-legge n. 4 del 2022;
VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2020 di istituzione del tavolo tecnico di cui al predetto articolo 106, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020;
VISTO l'articolo 39 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia", concernente "Incremento Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali" riferito all'anno 2020;
VISTI i decreti del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 16 luglio 2020, del 24 luglio 2020, dell'11 novembre 2020 e del 14 dicembre 2020, che hanno definito i criteri e le modalità di riparto e assegnato le risorse per l'anno 2020 del Fondo di cui al citato articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020;
VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno n. 212342 del 3 novembre 2020, sostituito dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, concernente la certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno 2020, di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2020, come modificato dall'articolo 1, comma 830, lettera a), della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
VISTO l'articolo 1, comma 822, della legge n. 178 del 2020, come modificato dall'articolo 23, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che incrementa la dotazione del Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali di 1.500 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 1.350 milioni di euro in favore dei comuni e 150 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province;
VISTO, altresì, il successivo comma 823 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020, come modificato dall'articolo 56, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e, successivamente, dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, il quale prevede che le risorse del Fondo di cui al comma 822 sono vincolate alla finalità di ristorare, nel biennio 2020-2021, la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e le risorse assegnate per la predetta emergenza a titolo di ristori specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020, e all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2020, sono vincolate per le finalità cui sono state assegnate, nel biennio 2020-2021. Le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell'articolo 109, comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e non sono soggette ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
VISTI i decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 14 aprile 2021 e del 30 luglio 2021, che hanno definito i criteri e le modalità di riparto e hanno assegnato le risorse dell'incremento del Fondo di cui al ripetuto articolo 106 per l'anno 2021;
VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno n. 273932 del 28 ottobre 2021, concernente la certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno 2021, di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020;
VISTO l'articolo 13 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, concernente "Utilizzo nell'anno 2022 delle risorse assegnate agli Enti locali negli anni 2020 e 2021";
VISTO, in particolare, il comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 4 del 2022, il quale prevede che "Le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono vincolate alla finalità di ristorare l'eventuale perdita di gettito e le maggiori spese, al netto delle minori spese, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 anche nell'anno 2022 e le risorse assegnate per la predetta emergenza a titolo di ristori specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni di cui all'articolo 1, comma 827, della suddetta legge n. 178 del 2020, e all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere utilizzate anche nell'anno 2022 per le finalità cui sono state assegnate. Le risorse di cui al primo periodo non utilizzate alla fine dell'esercizio 2022 confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell'articolo 109, comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non sono soggette ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato";
VISTO, inoltre, il comma 3 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 4 del 2022 che prevede che gli enti locali che utilizzano nell'anno 2022 le risorse di cui al comma 1 sono tenuti a inviare, utilizzando l'applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it, entro il termine perentorio del 31 maggio 2023, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, attraverso un modello e con le modalità definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 ottobre 2022. La certificazione di cui al primo periodo del comma 3 non include le riduzioni di gettito derivanti da interventi autonomamente assunti dalla regione o provincia autonoma per gli enti locali del proprio territorio, con eccezione degli interventi di adeguamento alla normativa nazionale. La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. Gli obblighi di certificazione di cui al presente comma 3, per gli enti locali delle regioni Friuli-Venezia-Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano che esercitano funzioni in materia di finanza locale in via esclusiva, sono assolti per il tramite delle medesime regioni e province autonome;
VISTO il successivo comma 4 del predetto articolo 13 il quale prevede che "Gli enti locali che trasmettono la certificazione di cui al comma 3 oltre il termine perentorio del 31 maggio 2023, ma entro il 30 giugno 2023, sono assoggettati a una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all'80 per cento dell'importo delle risorse attribuite, ai sensi dell'articolo 1, comma 822, primo periodo, della legge n. 178 del 2020, da applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 2024. Nel caso in cui la certificazione di cui al comma 3 sia trasmessa nel periodo dal 1° luglio 2023 al 31 luglio 2023, la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale di cui al primo periodo è applicata in misura pari al 90 per cento dell'importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 2024. La riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale di cui al primo periodo è applicata in misura pari al 100 per cento dell'importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 2024, qualora gli enti locali non trasmettano la certificazione di cui al comma 3 entro la data del 31 luglio 2023. A seguito dell'invio tardivo della certificazione, le riduzioni di risorse non sono soggette a restituzione. In caso di incapienza delle risorse, si applicano le procedure di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228";
VISTO il comma 6 del richiamato articolo 13 del decreto-legge n. 4 del 2022, come modificato dall'articolo 37-ter, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, e, successivamente, dall'articolo 40, comma 3-bis, lettera a), del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, che, al secondo periodo, prevede la possibilità di utilizzare, per l'anno 2022, le risorse di cui al medesimo articolo 13 "a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica e gas, non coperti da specifiche assegnazioni statali, riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa dell'esercizio 2022 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019";
VISTO il successivo comma 6.1 dell'articolo 13, inserito dall'articolo 37-ter, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 21 del 2022, come sostituito dall'articolo 40, comma 3-bis, lettera b), del decreto-legge n. 50 del 2022, che prevede che, in relazione a quanto previsto dal precedente comma 6, "la verifica a consuntivo di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, rispetto a quanto già stanziato per le finalità di cui al medesimo articolo";
VISTO il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, recante "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, e altre disposizioni in materia sanitaria";
VISTA la nota PAT/RFP001-06/10/2022-0685234 con la quale le regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano propongono di estendere anche per l'anno 2022 agli enti locali del territorio di appartenenza la possibilità di avvalersi dell'applicazione web predisposta dalla Ragioneria Generale dello Stato, ai fini dell'inserimento e dell'invio dei dati entro il termine fissato dalla legge statale, con certificazione trasmessa automaticamente mediante l'applicativo alle rispettive Regioni o Province autonome;
VISTA la nota n. 238081 del 10 ottobre 2022 di assenso del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
TENUTO CONTO dell'accordo, in corso di perfezionamento, tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e le Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano nel quale è previsto che gli enti locali ricadenti nel territorio delle richiamate Regioni e Province autonome, entro il termine perentorio del 31 maggio 2023 o quello eventualmente fissato da una norma di legge statale successiva, trasmettono la certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse all'emergenza di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2022, accedendo direttamente all'applicativo web https://pareggiobilancio.rgs.mef.gov.it, ferma restando la comunicazione, entro cinque giorni lavorativi dalla scadenza del termine, da parte delle Autonomie speciali alla Ragioneria generale dello Stato dei risultati complessivi della certificazione dei propri enti, dando evidenza, per ciascun ente, delle risorse assegnate al fine di permettere la certificazione dei contributi complessivamente loro assegnati ai sensi dell'articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020, dell'articolo 39, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020, e dell'articolo 1, comma 822, della legge n. 178 del 2020, nonché l'obbligo di vigilanza del rispetto del termine del 31 maggio 2023 da parte dei propri enti locali e l'applicazione delle sanzioni previste dai rispettivi ordinamenti coerentemente con quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 4 del 2022, in caso di mancata o ritardata compilazione della certificazione;
VISTO l'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale (CAD) di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in materia di "Firma digitale";
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
VISTO l'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente "Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche - BDAP";
VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2016, recante "Modalità di trasmissione dei bilanci e dei dati contabili degli enti territoriali e dei loro organismi ed enti strumentali alla banca dati delle pubbliche amministrazioni";
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
VISTO l'articolo 78, comma 3, del decreto-legge n. 104 del 2020, il quale dispone che "L'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non è dovuta per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili di cui al comma 1, lettera d)";
VISTO il comma 5 del medesimo articolo 78, il quale dispone, tra l'altro, l'incremento di 9,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 del Fondo di cui all'articolo 177, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 3 dello stesso articolo 78;
VISTO l'articolo 25, comma 1, del citato decreto-legge n. 41 del 2021, come modificato dall'articolo 55, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 73 del 2021, concernente ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno o del contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e alla legge della provincia autonoma di Bolzano 16 maggio 2012, n. 9, nonché del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in conseguenza dell'adozione delle misure di contenimento del COVID-19;
VISTO l'articolo 12, comma 1, del richiamato decreto-legge n. 4 del 2022, che prevede l'incremento di 100 milioni di euro per l'anno 2022 del fondo di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto-legge n. 41 del 2021, per il ristoro ai comuni per i mancati incassi relativi al primo trimestre del 2022 dell'imposta di soggiorno o del contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011, e alla legge della provincia autonoma di Bolzano 16 maggio 2012, n. 9, nonché del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge n. 78 del 2020 [N.d.R. recte: decreto-legge n. 78 del 2010]; il successivo comma 2 prevede che alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 aprile 2022;
VISTO, altresì, l'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 27 aprile 2022, n. 34, che prevede un ulteriore incremento di 50 milioni di euro per l'anno 2022 del predetto fondo di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto-legge n. 41 del 2021, per i mancati incassi relativi al secondo trimestre del 2022 dell'imposta di soggiorno o del contributo di sbarco nonché del contributo di soggiorno; il successivo comma 2 prevede che alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 luglio 2022;
VISTO l'articolo 9-ter, commi 2 e 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, come modificato dall'articolo 30, comma 1, lett. a), del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, in materia di esonero dal pagamento del canone per l'utilizzo del suolo pubblico alle condizioni e nei termini ivi indicati;
VISTO il comma 706 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022) che prevede che le disposizioni di cui al citato articolo 9-ter, commi da 2 a 5, del decreto-legge n. 137 del 2020 sono prorogate fino al 31 marzo 2022;
VISTO il successivo comma 707 del richiamato articolo 1 della legge n. 234 del 2021, il quale dispone che "Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 706 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 82,5 milioni di euro per l'anno 2022. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2022. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato";
VISTO, l'articolo 65, comma 6 del decreto-legge n. 73 del 2021, successivamente, modificato dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2022, il quale dispone che "Al fine di promuovere la ripresa dello spettacolo viaggiante e delle attività circensi danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, i soggetti che esercitano le attività di cui all'articolo 1 della legge 18 marzo 1968, n. 337, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono esonerati, dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2022, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160";
VISTO il successivo comma 7 del medesimo articolo 65 del decreto-legge n. 73 del 2021 che prevede che "Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 6, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 12,95 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 settembre 2021. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato";
VISTO l'articolo 8, comma 4, del decreto-legge n. 4 del 2022, che prevede l'incremento del fondo istituito dall'articolo 65, comma 7, del decreto-legge n. 73 del 2021 di 3,5 milioni di euro per l'anno 2022. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato;
VISTO l'articolo 41, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, che prevede che "Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è iscritto un fondo con una dotazione pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, in relazione alle necessità conseguenti alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, ad esclusione della città metropolitana di Roma Capitale, che hanno subìto una riduzione percentuale del gettito dell'imposta provinciale di trascrizione o dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (RC Auto), come risultante dai dati a disposizione del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, nel 2021 rispetto al 2019 per l'anno 2022, nel 2022 rispetto al 2021 per l'anno 2023 e nel 2023 rispetto al 2022 per l'anno 2024. Il fondo di cui al primo periodo è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto-legge;
VISTO l'articolo 243, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, il quale, tra l'altro, incrementa di 30 milioni di euro per l'anno 2022 il Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali nelle aree interne di cui all'articolo 1, comma 65-ter, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, istituito presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche al fine di consentire ai comuni presenti nelle predette aree interne di far fronte alle maggiori necessità di sostegno del settore artigianale e commerciale conseguenti al manifestarsi dell'epidemia da COVID-19;
VISTO l'articolo 1, comma 790, della legge n. 178 del 2020, il quale prevede che al fine di consentire l'erogazione dei servizi di trasporto scolastico in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'istruzione e con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 178, sono definiti i criteri di riparto e le assegnazioni ai singoli comuni, tenendo anche conto di quanto previsto dal comma 1-bis dell'articolo 39 del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
VISTO l'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, che prevede, "In considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 816, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di ulteriori 80 milioni di euro per l'anno 2022. Tali risorse, fino al 31 marzo 2022, termine del medesimo stato di emergenza, sono destinate al finanziamento dei servizi aggiuntivi programmati al fine di far fronte agli effetti derivanti dalle limitazioni poste al coefficiente di riempimento dei mezzi, anche in coerenza con gli esiti dei tavoli prefettizi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e subordinatamente alla rilevazione dell'effettivo utilizzo da parte degli utenti nell'anno 2021";
VISTO l'articolo 36, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, il quale prevede che "Al fine di consentire l'erogazione dei servizi aggiuntivi programmati relativamente al periodo compreso tra il 1° aprile 2022 e il 30 giugno 2022, anche in ragione della necessità di assicurare il regolare svolgimento delle attività didattiche e in coerenza con gli esiti dei tavoli prefettizi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 816, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di ulteriori 50 milioni di euro per l'anno 2022 che ne costituiscono il limite di spesa. Tali risorse sono ripartite tra le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché le aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale che residuano in capo alla competenza statale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sulla base dei fabbisogni comunicati dalle stesse. Ai fini dell'erogazione dei contributi di cui al presente comma, gli enti di cui al secondo periodo rendicontano al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 15 settembre 2022, i servizi aggiuntivi eserciti nel periodo 1° aprile 2022-30 giugno 2022 ed i relativi oneri e dichiarano che, sulla base delle apposite evidenze fornite dai gestori dei servizi di trasporto pubblico locale, gli stessi servizi aggiuntivi sono stati effettivamente utilizzati dagli utenti. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58. Eventuali risorse residue, derivanti dal riparto di cui al comma 1 del presente articolo, sono utilizzate per la copertura di oneri sostenuti dalle regioni e province autonome per i servizi aggiuntivi eserciti nel primo trimestre 2022, fermo restando che l'erogazione avviene con le modalità di cui al terzo periodo del comma 1.";
VISTO l'articolo 39 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, il quale prevede, al comma 1, che "Al fine di sostenere le famiglie anche mediante l'offerta di opportunità educative rivolte al benessere dei figli, è istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo con una dotazione di 58 milioni di euro per l'anno 2022, destinato al finanziamento delle iniziative dei comuni da attuare nel periodo 1° giugno - 31 dicembre 2022, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, di promozione e di potenziamento di attività, incluse quelle rivolte a contrastare e favorire il recupero rispetto alle criticità emerse per l'impatto dello stress pandemico sul benessere psico-fisico e sui percorsi di sviluppo e crescita dei minori, anche attraverso la promozione dell'attività sportiva, nonché quelle finalizzate alla promozione, tra i bambini e le bambine, dello studio delle materie STEM, da svolgere presso i centri estivi, i servizi socioeducativi territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa per i minori"; al successivo comma 2 prevede che "Con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato, città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è approvato l'elenco dei Comuni beneficiari, comprensivo di tutti i Comuni che non abbiano, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, espressamente manifestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia di non voler aderire all'iniziativa. Con il medesimo decreto sono stabiliti anche gli importi spettanti ai singoli Comuni beneficiari sulla base dei dati ISTAT relativi alla popolazione minorenne di cui all'ultimo censimento della popolazione residente e sono individuate le modalità di monitoraggio dell'attuazione degli interventi finanziati e quelle di recupero delle somme attribuite in caso di mancata o inadeguata realizzazione";
VISTO il comma 2 dell'articolo 27 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, il quale prevede che "Per garantire la continuità dei servizi erogati è riconosciuto agli enti locali un contributo straordinario. A tal fine, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare per 200 milioni di euro in favore dei comuni e per 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, rilevata tenendo anche conto dei dati risultanti dal SIOPE-Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici";
VISTO il comma 3 dell'articolo 40 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, il quale prevede che "Il contributo straordinario di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, è incrementato per l'anno 2022 di 170 milioni di euro, da destinare per 150 milioni di euro in favore dei comuni e per 20 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2022, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas";
VISTO il comma 1 dell'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, il quale prevede che "Il contributo straordinario di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, già incrementato dall'articolo 40, comma 3, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è incrementato per l'anno 2022 di 400 milioni di euro, da destinare per 350 milioni di euro in favore dei comuni e per 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 settembre 2022, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas";
VISTO il comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, il quale prevede che "Il contributo straordinario di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, come incrementato dall'articolo 40, comma 3, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e dall'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, è incrementato per l'anno 2022 di ulteriori 200 milioni di euro, da destinare per 160 milioni di euro in favore dei comuni e per 40 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 ottobre 2022, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas.";
VISTO il comma 5-ter del citato articolo 40 del decreto-legge n. 50 del 2022, il quale prevede che "Al fine di contenere la crescita dei costi dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in corrispondenza dell'aumento degli oneri di gestione derivanti dalle attuali criticità dei mercati dell'energia e delle materie prime, per il 2022 i comuni possono prevedere riduzioni della tassa sui rifiuti e della tariffa avente natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, utilizzando, ai fini della copertura delle conseguenti minori entrate, gli eventuali avanzi vincolati derivanti dal mancato utilizzo dei fondi emergenziali erogati nel biennio 2020-2021. Ai fini di cui al primo periodo, le deliberazioni riguardanti le relative riduzioni possono essere approvate, in deroga ai termini previsti dalla normativa vigente, entro il 31 luglio 2022";
RITENUTO opportuno, al fine di semplificare agli enti la compilazione del modello di certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2022, fornire, in versione precompilata, i dati relativi al rendiconto dell'anno 2022 inviati alla Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP) di cui all'articolo 13 della legge n. 31 dicembre 2009, n. 196, i dati relativi a Imposta municipale propria (IMU), Tributo per i servizi indivisibili (TASI), Addizionale comunale all'IRPEF, Imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori (RCA), Imposta provinciale di trascrizione (IPT), forniti dal Dipartimento delle Finanze, i dati delle colonne "Accertamenti 2019 (b)", "Accertamenti di natura straordinaria/Rettifiche 2019 (b1)", "Politica autonoma (aumenti aliquote e/o tariffe 2022 rispetto al 2019) (d)", "Politica autonoma (riduzioni aliquote e/o tariffe 2022 rispetto al 2019) (e)" e "Impegni/Stanziamenti 2019 (b)", come presenti nelle corrispondenti colonne del modello COVID-19/2021 relativo all'anno 2021, nonché i dati relativi a specifici ristori di entrata e di spesa;
RITENUTO, altresì, opportuno far attestare nella stessa certificazione COVID-19/2022 anche l'utilizzo nell'anno 2022 del Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali, di cui all'articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020 e successivi rifinanziamenti a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica e gas, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, del decreto-legge n. 4 del 2022, come modificato dall'articolo 37-ter, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 21 del 2022, e, successivamente, dall'articolo 40, comma 3-bis, lettera a), del decreto-legge n. 50 del 2022, nonché l'utilizzo nell'anno 2022 del contributo straordinario di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge n. 17 del 2022, e successivi incrementi, per garantire la continuità dei servizi erogati e ripartito fra gli enti interessati in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas;
TENUTO CONTO che, a seguito della migrazione degli applicativi su una nuova infrastruttura dedicata alla Ragioneria generale dello Stato, è stato modificato l'URL di accesso all'applicativo del pareggio di bilancio in https://pareggiobilancio.rgs.mef.gov.it;
RAVVISATA, pertanto, l'opportunità di procedere all'emanazione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 13, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2022;
TENUTO CONTO che le modalità e il modello di certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, per l'anno 2022 di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2022, sono definiti nell'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto;
SENTITA la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che ha espresso parere favorevole nella seduta del 12 ottobre 2022;
Decreta:
Certificazione
1. Le città metropolitane, le province, i comuni, le unioni di comuni e le comunità montane, ivi inclusi gli enti locali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, beneficiari delle risorse di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, all'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e all'articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, confluite in avanzo vincolato al 31 dicembre 2021, trasmettono, entro il termine perentorio del 31 maggio 2023, al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, utilizzando l'applicativo web https://pareggiobilancio.rgs.mef.gov.it, una certificazione, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale (CAD) di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria validamente costituito ai sensi dell'articolo 237, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, relativa alla perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, ivi incluse quelle connesse ai maggiori oneri per incremento energia elettrica e gas, secondo il prospetto "CERTIF-COVID-19/2022" e le modalità contenute nell'allegato 1 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante. La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. Gli enti locali di cui al comma 1 forniscono, altresì, al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni riguardanti la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, ivi incluse quelle connesse ai maggiori oneri per incremento energia elettrica e gas, con le modalità e i prospetti "COVID-19/2022" e "COVID-19-Delibere/2022" definiti nell'allegato 1 al presente decreto. Detti prospetti devono essere trasmessi, entro il termine perentorio del 31 maggio 2023, utilizzando l'applicativo web https://pareggiobilancio.rgs.mef.gov.it.
3. Gli enti locali che hanno autonomamente determinato di adottare delibere o decreti di aumento o riduzione di aliquote e/o tariffe 2022 rispetto al 2019 e/o delibere o decreti di agevolazioni 2022 specifiche per COVID-19, comunicano, secondo il prospetto "CERTIF-COVID-19/A/2022" le delibere o i decreti adottati, entro il medesimo termine perentorio del 31 maggio 2023 e con le stesse modalità contenute nell'allegato 1 al presente decreto.
4. La certificazione di cui ai commi da 1 a 3 non include le riduzioni di gettito derivanti da interventi autonomamente assunti dalla regione o provincia autonoma per gli enti locali del proprio territorio, con eccezione degli interventi di adeguamento alla normativa nazionale.
Ritardato invio della certificazione
1. Gli enti locali di cui all'articolo 1 che trasmettono, oltre il termine perentorio del 31 maggio 2023, ma entro il 30 giugno 2023, la certificazione di cui al medesimo articolo 1, commi da 1 a 3, con le modalità precedentemente indicate, sono assoggettati a una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all'80 per cento dell'importo delle risorse attribuite, ai sensi del primo periodo del comma 4 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 4 del 2022, da applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 2024. Nel caso in cui la predetta certificazione è trasmessa nel periodo dal 1° luglio 2023 al 31 luglio 2023, la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale di cui al primo periodo è comminata in misura pari al 90 per cento dell'importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 2024. La riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale è applicata in misura pari al 100 per cento dell'importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 2024, qualora gli enti locali non trasmettano la certificazione di cui al medesimo articolo 1, commi da 1 a 3, entro la data del 31 luglio 2023. A seguito dell'invio tardivo della certificazione, le riduzioni di risorse non sono soggette a restituzione. In caso di incapienza delle risorse, si applicano le procedure di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Del presente decreto sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 ottobre 2022
Il Ragioniere Generale dello Stato
BIAGIO MAZZOTTA
Il Capo Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
CLAUDIO SGARAGLIA