
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 8 febbraio 2024
- Allegato al Comunicato Ministero dell'Interno pubblicato nella G.U.R.I. 9 marzo 2024, n. 58
Criteri e modalità per la verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese connesse all'emergenza epidemiologica COVID-19 e le conseguenti regolazioni finanziarie, nonchè le modalità per l'acquisizione all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse ricevute in eccesso.
TESTO COORDINATO (al D.M. Interno 19 giugno 2024 e con annotazioni alla data 19 giugno 2024)
IL MINISTRO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
VISTO l'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 785, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, concernente "Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali", che prevede, tra l'altro, l'istituzione di un Fondo presso il Ministero dell'interno con una dotazione di 3,5 miliardi di euro per l'anno 2020 di cui 3 miliardi di euro in favore dei comuni e 0,5 miliardi di euro in favore di province e città metropolitane;
VISTO, in particolare, il comma 1, del predetto articolo 106 che, al quarto e quinto periodo, dispone che "Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 ottobre 2023, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono individuati i criteri e le modalità per la verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese, provvedendo all'eventuale regolazione dei rapporti finanziari tra comuni e tra province e città metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti, mediante apposita rimodulazione dell'importo assegnato nel biennio 2020 e 2021. Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato";
VISTO, altresì, il comma 2 del ripetuto articolo 106 che prevede l'istituzione di un tavolo tecnico disponendo che "Al fine di monitorare gli effetti dell'emergenza COVID-19 con riferimento alla tenuta delle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane, ivi incluse le entrate dei servizi pubblici locali, rispetto ai fabbisogni di spesa, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, è istituito un tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze";
VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2020 di istituzione del tavolo tecnico di cui al richiamato articolo 106, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020;
VISTO l'articolo 39 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia", che, ai fini del ristoro della perdita di gettito degli enti locali connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, incrementa la dotazione del sopra richiamato Fondo di 1.670 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 1.220 milioni di euro in favore dei comuni e 450 milioni di euro in favore di province e città metropolitane;
VISTI i decreti del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 16 luglio 2020, del 24 luglio 2020, dell'11 novembre 2020 e del 14 dicembre 2020, che hanno definito i criteri e le modalità di riparto e assegnato le risorse per l'anno 2020 del Fondo di cui al citato articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020;
VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno n. 212342 del 3 novembre 2020, sostituito dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, concernente la certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno 2020, di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2020, come modificato dall'articolo 1, comma 830, lettera a), della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
VISTO l'articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", concernente "Utilizzo avanzi per spese di urgenza a fronte dell'emergenza COVID-19";
VISTO, in particolare, il comma 1-ter del predetto articolo 109 del decreto-legge n. 18 del 2020, come modificato, da ultimo, dall'articolo 3, comma 5-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, che prevede che "In sede di approvazione del rendiconto 2019 da parte dell'organo esecutivo, gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono autorizzati allo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione che ciascun ente individua, riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni. Le risorse svincolate, previa comunicazione all'amministrazione statale o regionale che ha erogato le somme, sono utilizzate da ciascun ente per interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti del virus COVID-19. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi si applicano anche all'esercizio 2021 e all'esercizio 2022, con riferimento rispettivamente al rendiconto 2020 e al rendiconto 2021";
VISTO l'articolo 112, comma 2, del citato decreto-legge n. 18 del 2020, concernente "Sospensione quota capitale mutui enti locali" che prevede che il risparmio di spesa derivante dal differimento del pagamento delle quote capitale dei mutui concessi dalla Cassa DDPP agli enti locali, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, "è utilizzato per il finanziamento di interventi utili a far fronte all'emergenza COVID-19";
VISTO l'articolo 1, comma 822, della legge n. 178 del 2020, come modificato dall'articolo 23, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che incrementa la dotazione del ripetuto Fondo di 1.500 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 1.350 milioni di euro in favore dei comuni e 150 milioni di euro in favore delle province e delle città metropolitane;
VISTO, altresì, il comma 823 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020, come modificato da ultimo, dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, il quale prevede che le risorse del Fondo di cui al comma 822 sono vincolate alla finalità di ristorare, nel biennio 2020-2021, la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e le risorse assegnate per la predetta emergenza a titolo di ristori specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020, e all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2020, sono vincolate per le finalità cui sono state assegnate, nel biennio 2020-2021. Le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell'articolo 109, comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e non sono soggette ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
VISTI i decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 14 aprile 2021 e del 30 luglio 2021, che hanno definito i criteri e le modalità di riparto e hanno assegnato le risorse dell'incremento del Fondo di cui al ripetuto articolo 106 per l'anno 2021;
VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno n. 273932 del 28 ottobre 2021, concernente la certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno 2021, di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020;
VISTO l'articolo 13 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, concernente "Utilizzo nell'anno 2022 delle risorse assegnate agli enti locali negli anni 2020 e 2021" e, in particolare, il comma 1 che prevede che "Le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono vincolate alla finalità di ristorare l'eventuale perdita di gettito e le maggiori spese, al netto delle minori spese, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 anche nell'anno 2022 e le risorse assegnate per la predetta emergenza a titolo di ristori specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni di cui all'articolo 1, comma 827, della suddetta legge n. 178 del 2020 e all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere utilizzate anche nell'anno 2022 per le finalità cui sono state assegnate. Le risorse di cui al primo periodo non utilizzate alla fine dell'esercizio 2022 confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell'articolo 109, comma 1- ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non sono soggette ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato";
VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno n. 242764 del 18 ottobre 2022, concernente la certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno 2022, di cui al comma 3 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 4 del 2022;
VISTO il comma 6 del richiamato articolo 13 del decreto-legge n. 4 del 2022, come modificato, da ultimo, dall'articolo 40, comma 3-bis, lettera a), del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, che, al secondo periodo, prevede la possibilità di utilizzare, per l'anno 2022, le risorse di cui al medesimo articolo 13 "a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica e gas, non coperti da specifiche assegnazioni statali, riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa dell'esercizio 2022 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019";
VISTO il successivo comma 6.1 dell'articolo 13, inserito dall'articolo 37-ter, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 21 del 2022, come sostituito dall'articolo 40, comma 3-bis, lettera b), del decreto-legge n. 50 del 2022, che prevede che, in relazione a quanto previsto dal precedente comma 6, "la verifica a consuntivo di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, rispetto a quanto già stanziato per le finalità di cui al medesimo articolo";
CONSIDERATO che con il citato decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno n. 242764 del 18 ottobre 2022, concernente la certificazione COVID-19 per l'anno 2022, si è ritenuto opportuno far attestare nella stessa certificazione COVID-19/2022 anche l'utilizzo, nell'anno 2022, del Fondo di cui al citato articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020, e successivi rifinanziamenti, a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica e gas, ai sensi del richiamato articolo 13, comma 6, del decreto-legge n. 4 del 2022, nonché l'utilizzo nell'anno 2022 del ristoro specifico di spesa relativo al contributo straordinario di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e successivi incrementi, per garantire la continuità dei servizi erogati e ripartito fra gli enti interessati in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas;
VISTO il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, recante "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, e altre disposizioni in materia sanitaria";
VISTO il Decreto del Ministero dell'interno del 9 maggio 2023 con il quale, all'articolo 1, è revocata la sanzione irrogata con i decreti dirigenziali del 18 novembre 2021 e del 21 settembre 2022 agli enti di cui agli Allegati 1 e 2 del medesimo decreto del 9 maggio 2023 che hanno trasmesso le Certificazioni COVID-19 per gli anni 2020 e/o 2021 oltre il termine perentorio del 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento della certificazione, ma entro il termine perentorio del 15 marzo 2023, ed è, invece, confermata la sanzione relativa alla riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale applicata in tre annualità a decorrere dall'anno 2023, agli enti di cui agli Allegati 3 e 4 inadempienti all'invio delle Certificazioni COVID-19, rispettivamente, per gli anni 2020 e 2021 entro il termine perentorio del 15 marzo 2023;
VISTO il Decreto del Ministero dell'interno del 16 ottobre 2023 con il quale, all'articolo 1, è irrogata, agli enti di cui agli Allegati 1 e 2, la sanzione relativa alla riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all'80% dell'importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 2024, in relazione al ritardato invio delle Certificazioni COVID-19 relative all'anno 2022 oltre il termine perentorio del 31 maggio 2023, ma entro il 30 giugno 2023; agli enti di cui agli Allegati 3 e 4 che hanno inviato la predetta Certificazione nel periodo dal 1° al 31 luglio 2023 è applicata la medesima sanzione in misura pari al 90% dell'importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 2024; agli enti di cui agli Allegati 5 e 6 che non hanno inviato la Certificazione COVID-19/2022 entro il 31 luglio 2023, è applicata la richiamata sanzione nella misura pari al 100% dell'importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 2024;
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
VISTA la legge 30 dicembre 2023, n. 213 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026";
VISTO in particolare il comma 506 dell'articolo 1 della citata legge n. 213 del 2023, che apporta modifiche al comma 1 dell'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, prevedendo che: «Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono acquisite all'entrata del bilancio dello Stato in quote costanti in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, secondo le modalità indicate dal decreto di cui al periodo precedente. In ogni caso, per l'anno 2027 deve essere assicurato un versamento all'entrata del bilancio dello Stato non inferiore a 70 milioni di euro»;
VISTO il successivo comma 508 del medesimo articolo 1, che prevede l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno di importo pari a 113 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, da destinare prioritariamente ed in quote costanti nel quadriennio 2024-2027 agli enti locali in deficit di risorse con riferimento agli effetti dell'emergenza da COVID-19 sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate, al netto delle minori spese, come stabiliti dal decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al quarto periodo del comma 1 dell'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Le disponibilità residue sono assegnate, per ciascun anno, ai comuni, alle province e città metropolitane, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 febbraio 2024, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base di criteri e modalità da individuare con il medesimo decreto;
RILEVATO che per la verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese di cui al comma 1 e conseguenti regolazioni finanziarie del richiamato articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020, si tiene conto delle risorse di cui al Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali assegnate dal medesimo articolo 106 e successivi rifinanziamenti 2020 e 2021, nonché delle risorse di cui ai ristori specifici di spesa assegnati nel triennio 2020-2022, i cui utilizzi sono stati oggetto di certificazione COVID-19 per il triennio 2020-2022;
VISTE le note metodologiche predisposte dal tavolo tecnico di cui al comma 2 dell'articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020, volte ad individuare i criteri e le modalità per il monitoraggio a consuntivo degli effetti inerenti all'emergenza COVID-19, con riferimento alla tenuta delle entrate degli enti locali, ivi incluse le entrate dei servizi pubblici locali, rispetto ai fabbisogni di spesa e trasmesse al Ministero dell'interno con nota n. 288565 del 20 dicembre 2023;
VALUTATA l'opportunità di tenere conto dei criteri e delle modalità per il monitoraggio a consuntivo degli effetti inerenti all'emergenza COVID-19, con riferimento alla tenuta delle entrate degli enti locali, ivi incluse le entrate dei servizi pubblici locali, rispetto ai fabbisogni di spesa, elaborati dal tavolo tecnico, al fine della predisposizione delle Note metodologiche relative alla verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese, provvedendo all'eventuale regolazione dei rapporti finanziari, di cui al presente decreto;
RITENUTO opportuno introdurre una clausola di salvaguardia per gli enti locali in surplus di risorse rispetto ai fabbisogni, che hanno certificato ristori specifici di spesa non utilizzati al 31 dicembre 2020;
VISTE le Note metodologiche, per il comparto comuni, unioni di comuni e comunità montane e per il comparto province e città metropolitane, di cui agli Allegati A e B, che costituiscono parte integrante del presente decreto, in cui sono indicati le modalità e i criteri adottati per la verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese, provvedendo alle conseguenti regolazioni dei rapporti finanziari per il conguaglio finale;
VISTE, altresì, le Tabelle di cui agli Allegati C e D che costituiscono parte integrante del presente decreto, dove sono indicati, per ciascun ente, gli esiti del conguaglio finale, nonché gli Allegati E ed F che riportano, per ciascun ente, l'ammontare complessivo dei ristori specifici di spesa non utilizzati al 31 dicembre 2022 attestati nelle Certificazioni COVID-19/2022;
RITENUTO opportuno tenere conto delle sanzioni irrogate per il ritardato o mancato invio delle Certificazioni COVID-19 per gli anni 2020 e 2021, così come specificato nelle Note metodologiche;
RITENUTO, altresì, opportuno escludere dal conguaglio finale gli enti locali inadempienti per mancato invio delle Certificazioni COVID-19 per gli anni 2020 e 2021 e, pertanto, non tenuti all'invio della Certificazioni COVID-19 per l'anno 2022;
RITENUTO opportuno, in particolare, considerare, ai fini del citato conguaglio finale e conseguente verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese, i ristori specifici di spesa non utilizzati al 31 dicembre 2022 attestati nelle Certificazioni COVID-19/2022 trasmesse dagli enti locali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2022, e presenti sull'applicativo web https://pareggiobilancio.rgs.mef.gov.it nello stato di "Inviato e protocollato";
RITENUTO opportuno, inoltre, ai fini del citato conguaglio finale, rettificare e rideterminare, secondo le modalità indicate nelle Note metodologiche di cui agli Allegati A e B del presente decreto, le risorse non utilizzate al 31 dicembre 2022 relative al ristoro specifico di spesa di cui al contributo straordinario previsto dall'articolo 27, comma 2, del decreto-legge n. 17 del 2022, e successivi incrementi per garantire la continuità dei servizi erogati e ripartito fra gli enti interessati in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas;
CONSIDERATO che il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno n. 242764 del 18 ottobre 2022, concernente la certificazione COVID-19 per l'anno 2022, nell'Allegato 1 ha previsto che i ristori specifici di spesa non utilizzati al 31 dicembre 2022 risultanti dalle Certificazioni COVID-19 per l'anno 2022, a seguito della verifica a consuntivo di cui al richiamato articolo 106 della perdita di gettito e dell'andamento delle spese da effettuare entro il 31 ottobre 2023, sono soggetti a restituzione se l'ammontare residuo è superiore all'importo di 100 euro;
RITENUTO opportuno non ricomprendere, tenuto conto della loro specificità in termini di scadenze e utilizzi, nell'elenco dei ristori specifici di spesa oggetto di restituzione i seguenti ristori: a) le risorse di cui al ristoro specifico di spesa c.d. "Buono viaggio" di cui all'articolo 200-bis, comma 1, del decreto legge n. 34 del 2020, assegnate con Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 6 novembre 2020; b) le risorse di cui al ristoro specifico di spesa c.d. "centri estivi" inerenti all'incremento del fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 previsto, per l'anno 2020, dall'articolo 105, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020, assegnate con Decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 25 giugno 2020 e, per l'anno 2021, dall'articolo 63 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, assegnate con Decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 24 giugno 2021, nonché le risorse del Fondo istituito nell'anno 2022 per favorire il benessere dei minorenni e per il contrasto alla povertà educativa di cui all'articolo 39 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, assegnate con Decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 5 agosto 2022; c) le risorse di cui al ristoro specifico di spesa c.d. "aree interne" relative all'incremento del fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali dei comuni nelle aree interne di cui all'articolo 1, comma 65- ter, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, previsto per gli anni 2020, 2021 e 2022 dall'articolo 243, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 e assegnate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 2020; d) le risorse di cui al fondo destinato ai comuni per ristorare le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato subite a causa dell'emergenza sanitaria, di cui all'articolo 229 del decreto-legge n. 34 del 2020 e assegnate con Decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 20/05/2021, n. 82; e) le risorse di cui al fondo per consentire l'erogazione dei servizi di trasporto scolastico in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19, ai sensi dell'articolo 1, comma 790 della legge n. 178 del 2020; f) le risorse per il finanziamento dei servizi aggiuntivi del Trasporto pubblico Locale e di cui all'incremento del fondo di cui all'articolo 1, comma 816, della legge n. 178 del 2020 (articolo 24 comma 1 del decreto-legge n. 4 del 2022 e articolo 36 del decreto-legge n. 50 del 2022);
RITENUTO, altresì, opportuno, per gli enti inadempienti all'invio delle Certificazioni COVID-19 per il biennio 2021 e 2022, considerare come non utilizzati al 31 dicembre 2022 i ristori specifici di spesa 2020 non utilizzati così come risultanti dalle Certificazioni COVID-19 per l'anno 2020 e i ristori specifici di spesa assegnati negli anni 2021 e 2022 così come risultanti, rispettivamente, dai Modelli RISTORI COVID-19/2021 e RISTORI COVID-19/2022;
RITENUTO opportuno, per gli enti inadempienti all'invio della Certificazione COVID-19 per l'anno 2022 che non hanno attestato l'ammontare dei ristori specifici di spesa non utilizzati al 31 dicembre 2022, considerare come non utilizzati al 31 dicembre 2022 i ristori specifici di spesa 2020 e 2021 non utilizzati al 31 dicembre 2021 così come risultanti dalle Certificazioni COVID-19 per l'anno 2021 e i ristori specifici di spesa assegnati nell'anno 2022 così come risultanti dal Modello RISTORI COVID-19/2022;
VALUTATA l'opportunità di consentire agli enti locali interessati dalla restituzione dei ristori specifici di spesa non utilizzati al 31 dicembre 2022 di segnalare gli eventuali errori e le rettifiche ritenute necessarie all'indirizzo di posta elettronica certificata pareggio@pec.mef.gov.it entro e non oltre il termine di 15 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, mediante la trasmissione di un'attestazione, sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, validamente costituito ai sensi dell'articolo 237, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, secondo il prospetto di cui all'Allegato G al presente decreto, che ne costituisce parte integrante;
VISTO l'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
RAVVISATA l'opportunità di procedere all'emanazione del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previsto dall'articolo 106, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020;
ACQUISITA l'intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, nelle sedute del 21 dicembre 2023 e del 25 gennaio 2024;
Decreta:
Criteri e modalità per la verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese, le conseguenti regolazioni finanziarie e modalità per l'acquisizione al bilancio dello Stato delle risorse ricevute in eccesso
1. I criteri e le modalità per la verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese e le conseguenti regolazioni finanziarie di cui al comma 1 dell'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono individuati nell'Allegato A "Nota metodologica comuni, unioni di comuni e comunità montane" e nell'Allegato B "Nota metodologica province e città metropolitane" che costituiscono parti integranti del presente decreto.
2. Le risultanze del conguaglio finale per ciascun comune, unione di comuni, comunità montana, provincia e città metropolitana sono definite nella Tabella di cui all'Allegato C per i comuni, unioni di comuni e comunità montane e nella Tabella di cui all'Allegato D per le province e città metropolitane, che costituiscono parti integranti del presente decreto.
3. Per i comuni, le province e le città metropolitane con eccedenza di risorse, di cui alla colonna "Surplus finale" della Tabella di cui agli Allegati C e D, le risorse ricevute in eccesso sono acquisite all'entrata del bilancio dello Stato in quote costanti in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, mediante trattenuta effettuata dal Ministero dell'interno a valere sulle somme spettanti a titolo di fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per i comuni, e sulle spettanze a titolo di fondo unico distinto per le province e le città metropolitane di cui all'articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Fermo restando quanto disposto dal periodo precedente, i richiamati enti accertano in entrata le somme spettanti, rispettivamente, per i comuni a titolo di fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e per le province e città metropolitane a titolo di fondo unico di cui all'articolo 1, comma 783 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e, impegnano in spesa la restituzione delle risorse ricevute in eccesso, provvedendo, per la quota riferita agli importi oggetto di restituzione, all'emissione di mandati versati in quietanza di entrata. In caso di incapienza dei fondi di cui al periodo precedente, si applicano le disposizioni dell'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. In ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'utilizzo del risultato di amministrazione iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione comprende la quota vincolata ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, per un importo pari alle risorse da acquisire al bilancio dello Stato nel corso dell'anno.
4. Per le unioni di comuni e le comunità montane con eccedenza di risorse, di cui alla colonna "Surplus finale" della Tabella di cui all'Allegato C, le risorse ricevute in eccesso sono versate in quote costanti in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno, all'entrata del bilancio dello Stato, capitolo di capo X di entrata n. 3465, articolo 4, denominato "RIMBORSI E CONCORSI DIVERSI DOVUTI DAI COMUNI".
5. Per gli enti locali con deficit di risorse, di cui alla colonna "Deficit finale" della Tabella di cui agli Allegati C e D, le somme sono erogate, entro il 30 aprile di ciascun anno, dal Ministero dell'interno in quote costanti in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027.
6. Per gli enti locali delle regioni a statuto speciale Friuli Venezia-Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le risultanze del conguaglio finale sono regolate per il tramite delle medesime regioni e province autonome che provvedono, nel caso di risorse complessive ricevute in eccesso, a versare gli importi in quote costanti in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno, all'entrata del bilancio dello Stato, capitolo di capo X di entrata n. 3465, articolo 1, denominato "RIMBORSI E CONCORSI DIVERSI DOVUTI DALLE REGIONI A STATUTO SPECIALE E DALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO".
Restituzione dei Ristori specifici di spesa non utilizzati al 31 dicembre 2022 e modalità per l'acquisizione al bilancio dello Stato delle risorse ricevute in eccesso
1. Le risorse da restituire relative ai ristori specifici di spesa non utilizzati al 31 dicembre 2022 sono indicate, per ciascun ente, nella Tabella di cui all'Allegato E per i comuni, unioni di comuni e comunità montane e nella Tabella di cui all'Allegato F per le province e città metropolitane, che costituiscono parti integranti del presente decreto. Gli enti locali tenuti a restituire i ristori specifici di spesa, con esclusione del ristoro relativo al contributo straordinario di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge n. 17 del 2022, e successivi incrementi, possono segnalare eventuali errori rilevati sui dati riportati nelle Tabelle di cui al presente comma, indicando le motivazioni di tali errori e le rettifiche ritenute necessarie all'indirizzo di posta elettronica certificata pareggio@pec.mef.gov.it, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, mediante la trasmissione di un'attestazione, sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, validamente costituito ai sensi dell'articolo 237, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, secondo il prospetto di cui all'Allegato G al presente decreto, che ne costituisce parte integrante. L'allegato G è disponibile anche in formato excel sul sito istituzionale della Ragioneria Generale dello Stato - Sezione Pareggio di bilancio - all'indirizzo https://www.rgs.mef.gov.it. L'invio di prospetti diversi da quello di cui all'Allegato G non è ritenuto valido ai fini della segnalazione degli errori rilevati sui dati riportati nelle Tabelle di cui al presente comma. L'attestazione e il prospetto, privi delle sottoscrizioni del rappresentante legale, del responsabile del servizio finanziario e dei componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria validamente costituito, non sono ritenuti validi ai fini della segnalazione degli errori rilevati sui dati riportati nelle Tabelle di cui al presente comma.
2. Decorsi 15 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, in assenza di segnalazione di eventuali errori di cui al comma 1, i dati indicati nelle Tabelle di cui agli Allegati E ed F sono ritenuti definitivi.
3. Con successivo decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono pubblicate le Tabelle di cui all'Allegato E per i comuni, unioni di comuni e comunità montane e di cui all'Allegato F per le province e città metropolitane, con i dati definitivi. (1)
4. Per i comuni, le province e le città metropolitane ricompresi nelle Tabelle di cui agli Allegati E ed F del decreto di cui al comma 3, le risorse da restituire sono acquisite all'entrata del bilancio dello Stato in quote costanti in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, mediante trattenuta effettuata dal Ministero dell'interno a valere sulle somme spettanti a titolo di fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per i comuni, e sulle spettanze a titolo di fondo unico distinto per le province e le città metropolitane di cui all'articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Fermo restando quanto disposto dal periodo precedente, i richiamati enti accertano in entrata le somme spettanti, rispettivamente, per i comuni a titolo di fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e per le province e città metropolitane a titolo di fondo unico di cui all'articolo 1, comma 783 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e, impegnano in spesa la restituzione delle risorse ricevute in eccesso, provvedendo, per la quota riferita agli importi oggetto di restituzione, all'emissione di mandati versati in quietanza di entrata. In caso di incapienza dei fondi di cui al periodo precedente, si applicano le disposizioni dell'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. In ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'utilizzo del risultato di amministrazione iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione comprende la quota vincolata ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, per un importo pari alle risorse da acquisire al bilancio dello Stato nel corso dell'anno.
5. Per le unioni di comuni e le comunità montane ricomprese nella Tabella di cui all'Allegato E del decreto di cui al comma 3, le risorse da restituire sono versate in quote costanti in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno, all'entrata del bilancio dello Stato, capitolo di capo X di entrata n. 3465, articolo 4, denominato "RIMBORSI E CONCORSI DIVERSI DOVUTI DAI COMUNI".
6. Per gli enti locali delle regioni a statuto speciale Friuli Venezia-Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, la restituzione è regolata per il tramite delle medesime regioni e province autonome che provvedono a versare gli importi in quote costanti in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno, all'entrata del bilancio dello Stato, capitolo di capo X di entrata n. 3465, articolo 1, denominato "RIMBORSI E CONCORSI DIVERSI DOVUTI DALLE REGIONI A STATUTO SPECIALE E DALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO".
In attuazione del comma annotato si rimanda al D.M. Interno 19 giugno 2024.
Disposizioni contabili
1. Gli enti locali in sede di rendiconto 2023 procedono ad adeguare le quote vincolate del risultato di amministrazione alle risultanze delle Tabelle di cui agli Allegati C, D, E ed F.
2. Le risorse di cui all'articolo 112 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 non utilizzate e vincolate nel risultato di amministrazione, sono svincolate e confluiscono nella lettera e) del medesimo risultato di amministrazione.
Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e della pubblicazione verrà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 febbraio 2024.
Il Ministro dell'Interno
PIANTEDOSI
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze
GIORGETTI
Allegato sostituito dall'art. 1, comma 2, del D.M. Interno 19 giugno 2024.
Allegato sostituito dall'art. 1, comma 2, del D.M. Interno 19 giugno 2024.