
N.d.R.: La presente circolare è tratta dal sito del Ministero della Salute.
MINISTERO DELLA SALUTE
EX DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI
UFFICIO 3
EX DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E SICUREZZA ALIMENTARE E DELLA NUTRIZIONE
UFFICIO 2
CIRCOLARE 21 agosto 2024, n. 25539
Peste suina africana (PSA) - Misure di controllo negli allevamenti suinicoli. Aggiornamento e rimodulazione.
N.d.R.: La presente circolare è tratta dal sito del Ministero della Salute.
- Regione Lombardia Direzione Generale Welfare UO Veterinaria
welfare@pec.regione.lombardia.it
marco_farioli@regione.lombardia.it
mario_chiari@regione.lombardia.it
- Regione Piemonte Direzione Sanità Settore
Prevenzione e Veterinaria
sanita.pubblica@regione.piemonte.it
prevenzioneeveterinaria@cert.regione.piemonte.it
bartolomeo.griglio@regione.piemonte.it
luca.picco@regione.piemonte.it
- Regione Emilia Romagna Servizio Prevenzione
Collettiva e Sanità Pubblica Area igiene degli alimenti e
sanità pubblica veterinaria
segrsanpubblica@regione.emilia-romagna.it
segrsanpubblica@postacert.regione.emilia-romagna.it
anna.Padovani@regione.emilia-romagna.it
Coordinamento interregionale
saia@regione.veneto.it
m.brichese@regione.veneto.it
- Regioni e Province Autonome
Assessorati alla sanità
Servizi veterinari
- II.ZZ.SS.
- OO.EE.VV.RR.
c/o Regioni e P.A.
- CEREP c/o IZSUM
protocollo.izsum@legalmail.it
- COVEPI c/o IZSAM
protocollo@pec.izs.it
e, p.c.: Commissario straordinario PSA
segrcspa@sanita.it
- Comando Carabinieri per la Salute
srm29424@pec.carabinieri.it
- CUFA - Comando Carabinieri Unità Forestali Ambientali ed Agroalimentari - Ufficio OAIO
frm42541@pec.carabinieri.it; ufaoaio@carabinieri.it
ffr43019@pec.carabinieri.it
alessandro.bettosi@carabinieri.it
- Stato Maggiore della Difesa Ispettorato Generale della Sanità Militare
stamadifesa@postacert.difesa.it
cu.veterinario@igesan. difesa.it
luca.virgilio@esercito.difesa.it
MASAF - Dip. politiche europee e internazionali e sviluppo rurale
aoo.disr@pec.masaf.gov.it
s.davanzo@masaf.gov.it
- ISPRA protocollo.ispra@ispra.legalmail.it
- DOHRI
- Ufficio 3 ex SEGGEN
- ex DGSAF Uff. 1, 2, 6 e 8
- ex DGISAN Uff. 2
- Associazioni di categoria
(settore suinicolo DGSAF)
(settore carni DGISAN)
- FNOVI - ANMVI - SIVEMP
LORO SEDI
Tenuto conto dell'evoluzione della situazione epidemiologica della PSA nel nord Italia nonché di quanto previsto dalle note DGSAF prot. n. 24065 del 1° agosto 2024 e prot. n. 25033 del 9 agosto 2024, come discusso e concordato nel corso della UCC del 19 agosto u.s., si dispone quanto segue.
Fatte salve le specifiche misure previste per le zone di protezione e sorveglianza e per gli allevamenti epidemiologicamente correlati ai focolai, le disposizioni di cui alla presente nota decorrono dalla data di emanazione e restano in vigore fino al 15 settembre p.v., quando saranno rivalutate sulla base della situazione epidemiologica complessiva. Resta inteso che le regioni e provincie autonome, sulla base di una valutazione del rischio, possono adottare ulteriori misure più restrittive ovvero estendere le presenti misure a territori di competenza anche se non interessati da zone di restrizione per PSA.
Sorveglianza continua
Fatto salvo quanto previsto per le zone di protezione e sorveglianza dal Reg. (UE) 2020/687 (che prevale rispetto a quanto previsto nelle zone di restrizione (ZR) dal Reg. (UE) 2023/594 in caso di sovrapposizione con quest'ultime) nelle ZR delle Regioni Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna, deve essere attuata una sorveglianza continua negli allevamenti garantendo il campionamento in ciascun allevamento da ingrasso, ogni settimana, dei primi due suini morti di età superiore a 60 giorni o, in mancanza, di qualsiasi suino morto dopo lo svezzamento (superiore ai 20 Kg), in ciascuna unità epidemiologica, in applicazione a quanto previsto Reg. (UE) 2023/594. Negli allevamenti di suini da riproduzione dovrà essere garantito in aggiunta anche il campionamento di tutti i verri e le scrofe trovati morti.
Su tutto il territorio nazionale, in aggiunta ai campionamenti previsti dal Piano di sorveglianza nazionale per la PSA 2024, nel caso in cui all'arrivo delle partite al macello venga riscontrata una mortalità anomala superiore alla norma, si dispone il test per PSA su milza per gli animali venuti a morte durante il trasporto e quelli in attesa di macellazione. In attesa degli esiti diagnostici l'intera partita deve essere tenuta nei locali di sosta o quarantena oppure macellata separatamente garantendo il blocco/vincolo e la segregazione delle carcasse fino all'esito diagnostico.
Su tutto il territorio nazionale è disposto in BDN il blocco condizionato dei documenti di accompagno (DDA o ex Mod.4) per suini sia verso allevamenti e strutture da vita che verso il macello con l'obbligo della validazione dei DDA da parte del servizio veterinario territorialmente competente subordinata all'esito favorevole dei controlli di cui alle vigenti disposizioni. Il CSN presso l'IZS Abruzzo e Molise di Teramo provvede all'attivazione in BDN di tale procedura.
Movimentazioni da vita.
Preso atto dell'evoluzione della situazione epidemiologica nel nord Italia, sono vietate le movimentazioni da vita da e verso stabilimenti siti all'interno delle zone di sorveglianza e protezione e delle ZR delle Regioni Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna,.
In deroga al divieto di cui al precedente periodo, su richiesta dell'operatore, sono consentite le movimentazioni da vita esclusivamente all'interno delle ZR di ciascuna regione ad eccezione delle zone di protezione e sorveglianza privilegiando le movimentazioni da un livello di rischio inferiore verso il livello di rischio maggiore o pari livello di rischio e quelle che riguardano le fasi produttive successive alla riproduzione. La deroga sarà concessa dal servizio veterinario territorialmente competente sullo stabilimento di spedizione, previo assenso dell'autorità competente locale dello stabilimento di destinazione e validazione del Documento di accompagno (DDA o ex Mod. 4) alle condizioni di cui all'art. 43 del Reg. (UE) 2020/687 nonché alle condizioni e nei casi di cui agli art. 14, 15 e 16 del Reg. (UE) 2023/594, dell'Allegato A alla presente nota e delle seguenti ulteriori condizioni generali:
- l'allevamento di destino deve essere ubicato unicamente in ZR di ogni singola Regione
- gli automezzi utilizzati per il trasporto degli animali devono:
- essere unicamente dedicati al trasporto di suini all'interno delle ZR delle rispettive Regioni.
Sono vietati i carichi multipli; a tal fine il richiedente deve indicare nella richiesta di deroga la targa degli automezzi, autocertificando che gli stessi non saranno utilizzati per il trasporto di suini in territorio diverso da quelle delle ZR di ogni singola Regione;
- dopo ogni scarico, gli automezzi devono essere accuratamente lavati e disinfettati con prodotti di comprovata efficacia nei confronti della PSA. A tal fine il richiedente deve indicare nella richiesta di deroga il punto in cui saranno effettuate tali operazioni; nel caso in cui tali operazioni avvengano in allevamento (solo per automezzi aziendali, trainati da mezzi agricoli), l'avvenuta pulizia e disinfezione del mezzo dovrà essere verificata dal Servizio veterinario territorialmente competente
Dalle zone di sorveglianza la movimentazione da vita verso allevamenti da ingrasso (siti 2 o siti 3) può essere consentita in via eccezionale laddove sussistano comprovate necessità di natura non commerciale e previa verifica caso per caso di specifici criteri che saranno definiti con successivo dispositivo.
Movimentazioni verso il macello
In accordo con quanto previsto dalla nota DGSAF prot. n. 18569 del 11 giugno 2024 la movimentazione al macello di animali provenienti dalle zone di protezione e sorveglianza sono attuate secondo gli schemi di cui all'allegato 1.4 e 1.5 della nota DGSAF prot. n. 24642 del 2 ottobre 2023. Infatti, in caso di sovrapposizione delle ZR con quelle di sorveglianza e protezione, le disposizioni per queste ultime prevalgono. Sempre in accordo con quanto previsto dalla nota DGSAF 18569 del 11 giugno 2024, relativamente alla movimentazione di animali dalle ZR, sono consentite in deroga, su richiesta dell'operatore, le movimentazioni verso il macello previa autorizzazione del Servizio veterinario territorialmente competente sullo stabilimento di spedizione, previo assenso dell'autorità competente locale dello stabilimento di destinazione e apposita validazione del Documento di accompagno (DDA o ex Mod. 4) alle condizioni generali di cui all'articolo 43 del Reg. (UE) 2020/687, nonché alle condizioni e nei casi di cui al Reg. (UE) 2023/594 e dell'Allegato B alla presente.
Anche per quanto riguarda il destino delle carni, si richiama quanto previsto dalla nota DGSAF prot. n. 18569 del 11 giugno 2024.
Non è consentito effettuare movimentazioni di animali con mezzi di trasporto la cui targa non sia correttamente riportata sul DDA emesso dalla BDN. In caso di mancata corrispondenza tra la targa indicata sui DDA e quella effettivamente utilizzata per il trasporto, il veterinario ufficiale del macello valuterà l'applicazione di quanto previsto dal Manuale Operativo per la gestione del Sistema I&R (Allegato 1 al Decreto 7 marzo 2023 - G.U. n. 113 del 16/05/23) al Capitolo 5, punto 17.
Si raccomanda la verifica delle operazioni di pulizia e disinfezione per i mezzi di trasporto ed in particolare per i trasporti da e verso le zone di restrizione la verifica del rispetto di quanto previsto dall'articolo 24 del Reg. (UE) 2020/687.
Movimentazioni di altri mezzi di trasporto.
In riferimento al trasporto di cose o prodotti diversi dagli animali (mangimi, carcasse, sottoprodotti di origine animale e ogni altro elemento funzionale alla gestione dell'allevamento) si raccomanda di verificare la tracciabilità di detti movimenti attraverso la puntuale e accurata registrazione degli automezzi nel registro degli accessi nonché di verificare le procedure di accesso all'allevamento, inclusa la disinfezione esterna del mezzo, delle ruote e la gestione delle operazioni di carico e scarico.
In particolare, per quanto riguarda i SOA, si ricorda che per le movimentazioni di materiali di categoria 1, 2 e 3 di suini detenuti in ZR 2 e ZR 3 fuori dalle ZR, ma all'interno dei confini nazionali, il mezzo di trasporto deve essere dotato di sistema di navigazione satellitare. In alternativa, per determinate situazioni stabilite dal servizio veterinario localmente competente, può essere autorizzata la sigillatura del mezzo di trasporto da parte del veterinario ufficiale.
Per quanto riguarda i liquami si rimanda a quanto specificato nell'Allegato C alla presente mentre per quanto riguarda le carcasse all'Allegato D alla presente.
Notifiche dei sospetti e dei focolai confermati, indagine epidemiologica, flusso dei campioni.
In relazione alle notifiche in SIMAN, si raccomanda la tempestiva alimentazione del sistema sia dei sospetti che delle conferme, secondo le specifiche di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 136/2022, anche ai fini del rispetto degli obblighi di notifica dell'Italia nei confronti degli organismi sovranazionali (WOAH e UE). Similmente si raccomanda l'inserimento nel sistema delle informazioni sulla chiusura del focolaio non appena concluse le operazioni connesse allo stesso.
In merito alla esecuzione dell'indagine epidemiologica (i.e.) e della compilazione della scheda epidemiologica (s.e.) si richiama l'importanza di queste operazioni che risultano fondamentali sia per individuare le modalità e tempistiche di comparsa dell'infezione negli allevamenti e dei punti di criticità da approfondire e risolvere, sia per arrestare nel più breve tempo possibile la diffusione della malattia e gestire più efficacemente la chiusura del focolaio stesso. Al fine di individuare il più rapidamente possibile qualsiasi contatto a rischio, è necessario disporre delle informazioni utili a tal scopo, ai sensi del Reg 429/2016, art. 12 pertanto l'operatore e tutto il personale impiegato nell'allevamento devono fornire ogni elemento conoscitivo in proprio possesso ai fini della compilazione della s. e.. Ogni reticenza o mancata collaborazione, così come il risultato della valutazione dell'efficacia delle misure di biosicurezza dell'allevamento, dovranno essere annotati nella stessa s.e. anche ai fini delle valutazioni finalizzate alla corresponsione degli indennizzi dei danni diretti e indiretti. Si raccomanda, inoltre, che a margine della compilazione della s.e. l'autorità competente valuti ed indichi la possibile e/o probabile origine dell'infezione, la tempistica della circolazione virale all'interno dell'azienda e le eventuali vie di diffusione dell'infezione al di fuori dell'azienda stessa.
Chiunque entri in allevamento, anche se solo nella "zona sporca", inclusi i veterinari ufficiali, i veterinari aziendali, i tecnici e non ultimi gli autotrasportatori di animali e di mangime, deve registrarsi sul registro di allevamento ricordando che ognuno è tenuto a fornire immediatamente, su richiesta dell'autorità competente, il dettaglio degli allevamenti "visitati" almeno nel periodo di monitoraggio di cui all'allegato 2 del regolamento 687/2020 con indicazione, in particolare, del codice aziendale, targa automezzo utilizzato, motivo della visita, data e orario di ingresso in ordine cronologico. La mancata e/o ritardata comunicazione di queste informazioni sarà considerata come elemento di ostacolo alle attività di rintraccio e valutata come possibile fattore di diffusione di malattia infettiva e pertanto perseguibile ai sensi dell'art. 500 del CP.
Oltre all'inserimento dei PDF delle i.e. nel sistema SIMAN, prerequisito per la chiusura dei focolai, è essenziale che le informazioni in esse contenute siano riversate nel format appositamente dedicato nel sistema al fine di consentire una elaborazione dei dati più efficace. Fermo restando la valutazione epidemiologica di ciascuna indagine da parte degli OEVR si richiede al COVEPI presso l'IZS Abruzzo e Molise di Teramo in accordo con il CEREP di predisporre una elaborazione analitica dei risultati delle diverse i.e. da mettere a disposizione delle Regioni e dello scrivente Ministero.
In riferimento ai flussi dei campioni ed alle conferme di caso e focolaio di PSA, si specifica che per le positività nel selvatico e nel domestico rilevate dal laboratorio territorialmente competente nelle ZR 2 e ZR 3 non è necessaria la conferma da parte del CEREP. Viceversa per le positività nelle zone indenni, nelle ZR 1 e nelle Province in cui il virus viene rilevato per la prima volta nel selvatico o per la prima volta nel domestico, la conferma ufficiale deve essere eseguita dal CEREP (indipendentemente dalla eventuale precedente inclusione o meno della Provincia in zone di restrizione).
Raccomandazioni generali.
Nelle Province con allevamenti sede di focolaio o casi nel selvatico di PSA si raccomanda massima attenzione all'ingresso in allevamento di veicoli o persone legate all'espletamento di altre attività zootecniche, ad esempio i controlli per verifica del rispetto dei requisiti D.O.P., che in ogni caso si suggerisce di evitare se non indispensabili o di posticipare, salvo causa di forza maggiore.
Resta inteso che, nel caso l'accesso di veicoli o persone agli allevamenti di suini è indispensabile, questo deve avvenire nel rispetto delle condizioni di biosicurezza previste dalla normativa vigente (es. utilizzo appositi DPI), accedendo solo agli uffici amministrativi degli allevamenti, che non devono essere direttamente collegati con l'area di allevamento (c.d. zona pulita), evitando ogni possibile contatto con gli animali presenti nello stabilimento e rispettando scrupolosamente le ulteriori procedure di biosicurezza previste per l'accesso agli stabilimenti (sosta dell'autovettura nel parcheggio all'esterno dell'allevamento o comunque in zona sporca a distanza dall'area di allevamento dei suini etc).
Laddove tale inderogabile attività di controllo dovesse coinvolgere più stabilimenti si ritiene necessaria una programmazione delle visite che preveda l'accesso agli allevamenti più a rischio a fine giornata (tenendo ad es. conto del numero di suini presenti, se trattasi di allevamento di tipo semibrado, se ha un elevato turnover di animali e se movimenta verso altri allevamenti).
Resta inoltre fondamentale, come previsto dai regolamenti comunitari, il ruolo dei veterinari libero professionisti e degli operatori dell'intera filiera, per la rilevazione precoce dei casi di PSA. Pertanto, anche in assenza di conclamata sintomatologia riferibile alla PSA, la presenza di animali inappetenti, poco vitali e la comparsa di un improvviso e progressivo aumento della mortalità giornaliera, anche se limitata a singoli settori dell'allevamento, devono essere comunicate, anche per le vie brevi, al servizio veterinario territorialmente competente per una compiuta valutazione e l'effettuazione degli opportuni approfondimenti. Il riscontro di eventuale mancata segnalazione dei suddetti segni compatibili con un sospetto, in caso di successiva conferma del focolaio, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme nonché la sospensione delle procedure di indennizzo dei danni diretti e indiretti. Laddove siano accertati negligenza, colpa o addirittura dolo si attiveranno le procedure per la decadenza dal beneficio.
Si ribadisce ancora una volta l'obbligo fondamentale da parte dell'operatore, del veterinario ufficiale, del veterinario libero professionista o di filiera di operare nel massimo rispetto delle condizioni di biosicurezza nell'effettuazione di ogni operazione ivi inclusi i controlli e le operazioni di prelievo nonché l'obbligo di pulizia e disinfezione dei veicoli e delle attrezzature utilizzati per il trasporto dei suini dopo ogni utilizzo, con prodotti efficaci nei confronti della PSA, come riportato nel Manuale operativo delle pesti ed evitando l'accesso dei conducenti degli automezzi alle aree di allevamento.
In ogni caso, in presenza di aumento anomalo della mortalità e/o sintomi compatibili con un sospetto di PSA devono essere immediatamente applicate le misure previste dal Regolamento delegato (UE) 2020/687.
Negli impianti di macellazione deve essere verificata, da parte del Servizio Veterinario territorialmente competente le procedure di pulizia e disinfezione degli automezzi che scaricano gli animali, delle stalle di transito, nonché quella dello stabilimento.
In tale contesto si ritiene altresì necessario anche un rinforzamento delle attività di vigilanza delle Forze dell'Ordine preposte, tenuto anche conto delle possibili irregolarità in termini di obblighi di segnalazione di mortalità, rispetto delle norme sulle movimentazioni e sui mezzi di trasporto e della biosicurezza.
Oltre che nelle ZR, come già previsto dall'Ordinanza commissariale n. 2/2024, anche nel rimanente territorio delle provincie in cui ricadono le ZR deve essere disposta la macellazione dei suini detenuti all'interno di allevamenti familiari che detengono suini, cinghiali o loro meticci destinati alla produzione di alimenti, disponendone inoltre il divieto di riproduzione e di ripopolamento.
In tutti gli allevamenti suini situati in ZR devono essere rispettate le misure di biosicurezza rafforzata previste dall'allegato III del Reg. (UE) 2023/594. I tecnici e i veterinari di fiducia devono svolgere la loro attività unicamente all'interno di tali zone o almeno rispettare un periodo di "inattività" minimo di 7 gg prima di recarsi in allevamenti suini posti fuori ZR. Deve essere garantita la separazione funzionale e gestionale (persone e mezzi) tra gli allevamenti da riproduzione e quelli da ingrasso presenti in ZR. Negli allevamenti presenti in ZR le filiere devono garantire l'impiego di mezzi dedicati esclusivamente a tali ZR. Si invitano gli operatori così come i responsabili delle filiere a vigilare sulla corretta applicazione delle misure di biosicurezza ricorrendo se del caso anche ad ausili tecnologici. Le Autorità competenti locali adottano ai sensi del Regolamento 625/2016, art. 138, comma 2, il divieto di ulteriori accasamenti e di movimentazioni da vita, qualora siano riscontrate carenze fondamentali di tipo strutturale e/o gestionale in materia di biosicurezza. Per tutto il territorio nazionale si dispone che l'inserimento nel sistema ClassyFarm delle informazioni relative ai controlli di biosicurezza va completato al massimo entro 15 giorni dall'effettuazione dei controlli stessi.
In tutto il territorio nazionale è vietato l'ingresso negli allevamenti suini di mezzi agricoli utilizzati per attività non collegate in modo diretto alla attività di allevamento (es: lavorazione campi); inoltre è vietato svolgere all'interno dell'allevamento attività non collegate in modo diretto alla attività di allevamento. Su tutto il territorio nazionale, chiunque entri in un allevamento è tenuto a fornire, su richiesta della AC, lo storico ed il dettaglio degli allevamenti "visitati" nel periodo potenzialmente definito a rischio per ogni specifico caso, in particolare, codice aziendale, data ingresso, targa automezzo e motivo visita; tale requisito si applica anche ai trasportatori di animali, prodotti, mangimi.
Si raccomanda fortemente di evitare scambio di personale e attrezzature e mezzi di trasporti tra un allevamento e l'altro nonché di limitare gli accessi agli allevamenti a quelli strettamente necessari e di promuovere attività formative in materia di biosicurezza rivolte ad operatori ed allevatori, e al personale a diverso titolo afferente agli allevamenti (trasportatori, tecnici, veterinari privati, rappresentanti, etc.).
In ogni allevamento deve essere presente e utilizzato vestiario monouso (tuta, calzature, guanti e copricapo), per ogni singolo soggetto che entri nella zona pulita degli allevamenti avendo cura che tale vestiario venga correttamente gestito e smaltito dopo l'utilizzo. La non osservanza di tali norme, in caso di focolaio o abbattimento preventivo, potrà comportare la perdita del diritto di beneficiare degli indennizzi (ex L.218/88), e/o elemento di ostacolo alle attività di rintraccio e valutata come possibile fattore di diffusione di malattia infettiva e pertanto perseguibile ai sensi dell'art. 500 del CP.
Si invitano le Autorità competenti locali supportate dalle Forze dell'ordine a vigilare sul rispetto delle presenti disposizioni.
Il Direttore Generale EX DGISAN
UGO DELLA MARTA
Il Direttore Generale DGSA
GIOVANNI FILIPPINI
Referenti
LUIGI RUOCCO Direttore dell'Ufficio3 ex DGSAF - l.ruocco@sanita.it - dgsa@postacert.sanita.it
NICOLA SANTINI Ufficio 2 ex DGISAN - n. santini@sanita.it