
REGOLAMENTO (UE) 2024/2594 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, 18 settembre 2024
G.U.U.E. 8 ottobre 2024, Serie L
Regolamento che stabilisce misure di conservazione, gestione e controllo applicabili nella zona della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale, modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e abroga il regolamento (UE) n. 1236/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CEE) n. 1899/85 e (CEE) n. 1638/87 del Consiglio.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 11 ottobre 2024
Applicabile dal: (vedi nota)
Nota:
Per l'applicabilità si veda l'articolo 58
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
1) Uno degli obiettivi della politica comune della pesca (PCP) quale stabilito nel regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) è assicurare uno sfruttamento delle risorse biologiche marine in grado di garantire benefici sostenibili sotto il profilo economico, ambientale e sociale. Inoltre, conformemente all'articolo 28 di tale regolamento, l'Unione deve garantire che le sue attività di pesca al di fuori delle acque dell'Unione si basino sugli stessi principi e le stesse norme applicabili a norma del diritto dell'Unione nell'ambito della PCP, promuovendo nel contempo condizioni di parità per gli operatori dell'Unione nei confronti degli operatori di paesi terzi.
2) Con la decisione 98/392/CE del Consiglio (4) l'Unione ha approvato la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. Con la decisione 98/414/CE del Consiglio (5) l'Unione ha approvato l'accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni di tale convenzione relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori, in cui sono enunciati principi e norme in materia di conservazione e gestione delle risorse marine vive. L'Unione, nell'ambito dei suoi obblighi internazionali più generali, partecipa alle iniziative intese a salvaguardare gli stock ittici d'alto mare.
3) Con la decisione 81/608/CEE del Consiglio (6) la Comunità economica europea ha approvato la convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale («convenzione NEAFC»), che ha istituito la Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale («NEAFC»). Le modifiche del 2004 e del 2006 della convenzione NEAFC sono state approvate con la decisione 2009/550/CE del Consiglio (7). Tali modifiche sono entrate formalmente in vigore il 29 ottobre 2013, sebbene, in attesa della loro entrata in vigore, fosse stato convenuto di attuarle in via provvisoria dal momento della loro adozione, conformemente alla dichiarazione del 2005 sull'interpretazione e l'attuazione della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (dichiarazione di Londra).
4) L'obiettivo della convenzione NEAFC è garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento ottimale delle risorse alieutiche nella zona che rientra nel suo ambito di applicazione («zona della convenzione»), producendo benefici sostenibili sotto il profilo economico, ambientale e sociale. A tal fine, la NEAFC ha la facoltà di adottare decisioni giuridicamente vincolanti («raccomandazioni») per la conservazione, la gestione e il controllo delle risorse alieutiche di sua competenza. Tali raccomandazioni sono rivolte essenzialmente alle parti contraenti della convenzione NEAFC («parti contraenti»), ma contengono anche obblighi per gli operatori, quali i comandanti dei pescherecci. Tali misure possono diventare vincolanti per l'Unione, nel qual caso devono essere attuate nel diritto dell'Unione a meno che non vi siano già contemplate.
5) La raccomandazione NEAFC 19:2014 stabilisce misure volte a proteggere gli ecosistemi marini vulnerabili indicando le zone chiuse alla pesca di fondo, le zone di pesca di fondo esistenti e le prescrizioni applicabili alla pesca esplorativa. Alcune parti della raccomandazione sono state attuate nel diritto dell'Unione con il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio (8). E' pertanto opportuno che il presente regolamento garantisca la piena attuazione nel diritto dell'Unione di tale raccomandazione, nella sua interezza, osservando che, a norma della raccomandazione 19:2014, l'Unione può proporre alla NEAFC di rimuovere o modificare determinate zone per le quali il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) raccomanda che non siano considerate probabili ripercussioni negative di rilievo sugli ecosistemi marini vulnerabili.
6) La NEAFC ha inoltre adottato le raccomandazioni 01:2023 e 04:2023 che istituiscono zone di chiusura della pesca dello scorfano nel Mare di Irminger e della pesca dell'eglefino di Rockall. E' opportuno attuare tali raccomandazioni nel diritto dell'Unione.
7) Per alcune attività di pesca, la NEAFC non è stata in grado di adottare raccomandazioni pertinenti. E' tuttavia opportuno adottare misure di conservazione in linea con le posizioni espresse dall'Unione nell'ambito della NEAFC al fine di garantire benefici per la conservazione di tali stock.
8) L'ultima attuazione nel diritto dell'Unione delle misure di controllo adottate dalla NEAFC risale al regolamento (UE) n. 1236/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (9). Da allora, la NEAFC ha modificato alcune misure, che sono già in vigore, e ne ha adottate di nuove che non sono state ancora recepite nel diritto dell'Unione. Si tratta, in particolare, delle misure di controllo previste dal regime di controllo e di coercizione della NEAFC («regime NEAFC»).
9) Il regime NEAFC, in forma di raccomandazione che stabilisce misure di controllo e di coercizione applicabili alle navi battenti bandiera delle parti contraenti e operanti nelle acque della zona della convenzione situate al di là delle acque soggette alla giurisdizione delle parti contraenti in materia di pesca («zona di regolamentazione»), prevede disposizioni riguardanti procedure d'ispezione e sorveglianza in mare nella zona di regolamentazione e procedure in caso di infrazione che devono essere applicate dalle parti contraenti. Comprende alcune misure di controllo applicabili alla zona della convenzione che riguardano le acque soggette alla giurisdizione delle parti contraenti, ad esempio prescrizioni relative all'etichettatura del pesce congelato. Il regime NEAFC prevede inoltre un sistema di controllo da parte dello Stato di approdo applicabile ai pescherecci delle parti contraenti aventi a bordo risorse alieutiche provenienti dalla zona della convenzione che intendano fare scalo nei porti di un'altra parte contraente. Tale sistema impone all'operatore l'invio di una notifica preventiva, che la parte contraente di bandiera è tenuta a verificare, prima che lo Stato di approdo conceda l'autorizzazione allo sbarco, al trasbordo o all'uso di altri servizi portuali.
10) La raccomandazione NEAFC 19:2019 ha introdotto un sistema elettronico di comunicazione (ERS) per la trasmissione dei dati tra le parti contraenti e il segretariato della NEAFC secondo la norma FLUX UN/CEFACT per la gestione sostenibile della pesca. L'introduzione di questa norma è associata all'entrata in vigore di un nuovo regime di controllo e di coercizione della NEAFC. E' necessario attuare tale raccomandazione nel diritto dell'Unione.
11) Nel 2022 l'Unione, le Isole Fær Øer, la Groenlandia, l'Islanda, la Norvegia e il Regno Unito hanno tenuto consultazioni su eventuali misure di controllo per determinate attività di pesca pelagica nell'Atlantico nord-orientale. Tali consultazioni si sono concluse nel novembre 2022 basandosi sulla posizione dell'Unione approvata dal Consiglio il 14 ottobre 2022. E' opportuno attuare nel diritto dell'Unione le misure concordate nel corso di tali consultazioni. Conformemente all'accordo delle parti intervenute in dette consultazioni in materia di pesca, l'applicazione di alcune misure dovrebbe essere posticipata al fine di prevedere un periodo sufficiente per la loro attuazione. Tali misure conseguiranno pienamente i loro obiettivi solo se tutte le parti coinvolte nelle pertinenti consultazioni in materia di pesca si impegnano pienamente a rispettare i principi di una gestione sostenibile degli stock ittici e di una cooperazione reciproca e si astengono dall'adottare misure unilaterali in materia di pesca.
12) Negli impianti di sbarco e di trasformazione in cui sono pesate più di 3 000 tonnellate di determinati stock pelagici per anno civile e in cui si verificano sbarchi superiori a 10 tonnellate di tali stock, escludendo quindi la pesca costiera e artigianale su piccola scala, solo gli sbarchi e la pesatura degli sbarchi superiori a 10 tonnellate dovrebbero essere monitorati mediante telecamere e sensori. Tutti gli sbarchi dovrebbero essere conteggiati per determinare la soglia di 3 000 tonnellate. Gli Stati membri dovrebbero rendere pubblico l'elenco dei porti che soddisfano tali condizioni. E' opportuno conferire alla Commissione il potere di adeguare tali soglie e i relativi metodi di calcolo qualora vengano apportati adeguamenti e precisazioni a tali aspetti nei futuri accordi conclusi tra Stati costieri o nel quadro della NEAFC.
13) L'attuazione della telesorveglianza degli sbarchi può beneficiare del sostegno nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura istituito dal regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio (10).
14) I dati personali elaborati nel quadro del presente regolamento dovrebbero essere trattati conformemente alle disposizioni applicabili dei regolamenti (UE) 2016/679 (11) e (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (12). Al fine di garantire l'adempimento degli obblighi previsti dal presente regolamento, i dati personali dovrebbero essere conservati per non più di cinque anni dal loro ricevimento. Nel caso in cui i suddetti dati personali siano necessari per dar seguito a denunce, infrazioni o procedimenti giudiziari o amministrativi, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero poter conservare certi dati fino al termine del procedimento amministrativo o giudiziario in questione o per tutto il tempo necessario per l'applicazione di sanzioni. E' inoltre opportuno stabilire misure di salvaguardia, in particolare contro l'uso improprio, compresa la distruzione accidentale o illecita o la perdita accidentale, la modifica, la divulgazione o l'accesso non autorizzati, conformemente ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725.
15) Ai fini di una rapida attuazione nel diritto dell'Unione delle future raccomandazioni della NEAFC che modificheranno o integreranno quelle di cui al presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare, conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), atti recanti disposizioni modificative riguardanti le procedure per: la notifica dei punti di contatto, la trasmissione delle notifiche e autorizzazioni dei pescherecci, le comunicazioni relative ai trasbordi, le comunicazioni al segretariato della NEAFC, la dichiarazione cumulativa delle catture e dello sforzo di pesca, la notifica dell'impiego di navi e aeromobili d'ispezione, le notifiche delle infrazioni e la sorveglianza, nonché disposizioni riguardanti la notifica delle infrazioni; le prescrizioni relative ai piani di stivaggio, l'elenco delle risorse regolamentate, le specie indicatrici di ecosistemi marini vulnerabili (EMV), le coordinate delle zone di pesca di fondo esistenti, le misure tecniche applicabili nella zona di regolamentazione; i dati contenuti nei messaggi, nel registro di produzione, nel giornale di pesca elettronico e nei rapporti relativi al porto di sbarco; i formati di trasmissione dei dati e le procedure di convalida manuale dei messaggi da parte dei centri di controllo della pesca; i dati per la notifica degli ispettori e delle piattaforme d'ispezione, le attività di sorveglianza e i rapporti di sorveglianza e avvistamento; i modelli dei rapporti d'ispezione, le norme sulla costruzione e l'uso delle scalette d'imbarco, i dati contenuti nella notifica di designazione dei porti; e i modelli dei moduli di controllo dello Stato di approdo.
16) Ai fini di una rapida attuazione nel diritto dell'Unione delle future misure approvate dall'Unione e da altri Stati costieri dell'Atlantico nord-orientale nell'ambito delle consultazioni riguardanti il controllo di determinate attività di pesca pelagica, è opportuno delegare alla Commissione anche il potere di adottare, conformemente all'articolo 290 del TFUE, atti recanti disposizioni modificative riguardanti le restrizioni applicabili ai pescherecci pelagici in materia di gestione e scarico delle catture, le deroghe al divieto di uso di apparecchiature di cernita automatica e le disposizioni riguardanti lo spostamento dalla zona di pesca.
17) E' di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (13). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
18) Le misure di conservazione e di gestione della NEAFC applicabili nella zona di regolamentazione sono state attuate da ultimo nel diritto dell'Unione dai regolamenti (CEE) n. 1899/85 (14) e (CEE) n. 1638/87 del Consiglio (15) nonché dall'allegato XII del regolamento (UE) 2019/1241. A fini di chiarezza, semplificazione e certezza del diritto, i regolamenti (CEE) n. 1899/85 e (CEE) n. 1638/87 nonché l'articolo 5, lettera h), il capo VI e l'allegato XII del regolamento (UE) 2019/1241 dovrebbero essere soppressi e sostituiti dalle disposizioni del presente regolamento.
19) Per gli stessi motivi, gli articoli 54 ter e 54 quater del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (16) contenenti determinate misure di controllo della pesca pelagica sono soppressi e sostituiti dalle disposizioni del presente regolamento.
20) Le misure di controllo della NEAFC sono state attuate da ultimo nel diritto dell'Unione dal regolamento (UE) n. 1236/2010. Tale regolamento dovrebbe essere pertanto abrogato e sostituito dal presente regolamento.
21) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU C, C/2023/871, 8.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/871/oj.
Posizione del Parlamento europeo del 10 aprile 2024 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 22 luglio 2024.
Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013).
Decisione 98/392/CE del Consiglio, del 23 marzo 1998, concernente la conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 e dell'accordo del 28 luglio 1994 relativo all'attuazione della parte XI della convenzione (GU L 179 del 23.6.1998).
Decisione 98/414/CE del Consiglio, dell'8 giugno 1998, relativa alla ratifica, da parte della Comunità europea, dell'accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori (GU L 189 del 3.7.1998).
Decisione 81/608/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1981, relativa alla conclusione della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (GU L 227 del 12.8.1981).
Decisione 2009/550/CE del Consiglio, del 5 marzo 2009, relativa all'approvazione di modifiche della Convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale volte a istituire procedure di composizione delle controversie, estendere l'ambito di applicazione della Convenzione e riesaminarne gli obiettivi (GU L 184 del 16.7.2009).
Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019).
Regolamento (UE) n. 1236/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, che stabilisce un regime di controllo e di coercizione applicabile nella zona della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordorientale e che abroga il regolamento (CE) n. 2791/1999 (GU L 348 del 31.12.2010).
Regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004 (GU L 247 del 13.7.2021).
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016).
Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018).
Accordo interistituzionale «Legiferare meglio» tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016).
Regolamento (CEE) n. 1899/85 del Consiglio, dell'8 luglio 1985, che fissa la dimensione minima delle maglie delle reti utilizzate per la pesca del merluzzo cappellano nella parte della zona della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale che non rientra nelle acque marittime su cui si esercita la giurisdizione di pesca delle parti contraenti di detta convenzione (GU L 179 dell'11.7.1985).
Regolamento (CEE) n. 1638/87 del Consiglio, del 9 giugno 1987, che fissa la dimensione minima delle maglie delle reti da traino pelagiche utilizzate per la pesca del melù nella parte della zona della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale, che non rientra nelle acque marittime su cui si esercita la giurisdizione di pesca delle parti contraenti di detta convenzione (GU L 153 del 13.6.1987).
Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009).
Oggetto
1. Il presente regolamento:
a) stabilisce misure di conservazione e di gestione e attua nel diritto dell'Unione le modifiche del regime di controllo e di coercizione adottate dalla Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale («regime NEAFC»);
b) stabilisce misure riguardanti determinate attività di pesca pelagica nella zona della convenzione e nelle acque dell'Unione della zona del Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale (Copace), come specificato nell'allegato II del regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (1); e
c) modifica alcune disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1224/2009 e (UE) 2019/1241.
2. Il presente regolamento si applica fatti salvi gli obblighi istituiti dai regolamenti vigenti riguardanti il settore della pesca, in particolare il regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e i regolamenti (CE) n. 1005/2008 (3) e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio.
Regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall'Atlantico settentrionale (GU L 87 del 31.3.2009).
Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017).
Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008).
Ambito di applicazione
Il titolo II del presente regolamento si applica:
a) ai pescherecci dell'Unione operanti nella zona di regolamentazione di competenza della NEAFC;
b) alle navi dell'Unione aventi a bordo catture provenienti dalla zona della convenzione, ove specificamente indicato; e
c) alle navi dei paesi terzi aventi a bordo catture provenienti dalla zona della convenzione nelle acque o nei porti dell'Unione, ove specificamente indicato.
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1224/2009, salvo disposizione contraria del presente regolamento. Si applicano inoltre le definizioni seguenti:
1) «NEAFC»: la Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale;
2) «convenzione»: la convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (1);
3) «zona della convenzione»: le zone:
a) degli Oceani Atlantico e Artico e dei loro mari secondari che si estendono a nord di 36° di latitudine nord e tra 42° di longitudine ovest e 51° di longitudine est, escluse:
i) le parti del Mar Baltico e dei Belts situate a sud e ad est delle linee che vanno da Hasenore Head a Gniben Point, da Korshage a Spodsbierg e da Gilbierg Head a Kullen e
ii) le parti del Mar Mediterraneo e dei suoi mari secondari fino al punto di intersezione del parallelo situato a 36° di latitudine nord e del meridiano situato a 5°36' di longitudine ovest;
b) dell'Oceano Atlantico situate a nord di 59° di latitudine nord e tra 44° e 42° di longitudine ovest;
4) «zona di regolamentazione»: le acque della zona della convenzione situate al di là delle acque soggette alla giurisdizione delle parti contraenti in materia di pesca;
5) «parti contraenti»: le parti contraenti della convenzione;
6) «ecosistemi marini vulnerabili» o «EMV»: gli ecosistemi marini identificati utilizzando i criteri di cui ai paragrafi 42 e 43 degli orientamenti internazionali dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) per la gestione della pesca in acque profonde d'alto mare;
7) «risorse regolamentate»: le risorse alieutiche oggetto di raccomandazioni nell'ambito della convenzione ed elencate nell'allegato I;
8) «specie indicatrice di EMV»: la specie che segnala la presenza di un EMV, come specificato nell'allegato II;
9) «pesca di fondo»: l'uso di attrezzi da pesca che possono venire a contatto con il fondale marino durante il normale svolgimento delle operazioni di pesca;
10) «zone di pesca di fondo esistenti»: la parte della zona di regolamentazione in cui è stata praticata la pesca di fondo nel periodo compreso tra il 1987 e il 2007, quale delimitata dalle coordinate di cui all'allegato III;
11) «pesca esplorativa di fondo»: tutte le attività di pesca commerciale di fondo che si svolgono all'interno di zone di restrizione della pesca di fondo o, in caso di cambiamenti significativi nell'esercizio di tale tipo di pesca e nella tecnologia ad essa applicabile, nelle zone di pesca di fondo esistenti;
12) «attività di pesca»: la pesca, comprese le operazioni di pesca congiunta, le operazioni di trasformazione del pesce, il trasbordo o lo sbarco di risorse alieutiche o prodotti derivati e qualsiasi altra attività commerciale preparatoria o correlata alla pesca, compresi il confezionamento, il trasporto, il rifornimento di carburante o il riapprovvigionamento;
13) «peschereccio»: qualsiasi nave adibita o destinata allo sfruttamento commerciale di risorse alieutiche, incluse le navi officina e le navi che partecipano a operazioni di trasbordo;
14) «rinvenimento»: la cattura di specie indicatrici di EMV al di sopra dei livelli soglia seguenti:
a) per le reti da traino e gli attrezzi da pesca diversi dai palangari: la presenza di oltre 30 kg di corallo vivo e/o 400 kg di spugna viva; e
b) per i palangari: la presenza di specie indicatrici di EMV su 10 ami per ogni serie di 1 000 ami o per ogni sezione di palangaro lunga 1 200 metri, se più breve;
15) «VMS»: un sistema di controllo dei pescherecci che fornisce alle autorità competenti, a intervalli regolari, dati sulla posizione, sulla rotta e sulla velocità del peschereccio;
16) «rapporto»: le informazioni standardizzate relative alle attività di pesca registrate per via elettronica;
17) «segretariato della NEAFC»: il segretariato della NEAFC e altro personale nominato dalla NEAFC conformemente all'articolo 3, paragrafo 7, della convenzione;
18) «ripercussioni negative di rilievo»: gli effetti di cui ai paragrafi da 17 a 20 degli orientamenti internazionali della FAO per la gestione della pesca in acque profonde d'alto mare;
19) «risorse alieutiche»: pesci, molluschi e crostacei, comprese le specie sedentarie, ad eccezione delle specie altamente migratorie elencate nell'allegato I della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982, e degli stock anadromi, in quanto oggetto di altri accordi internazionali;
20) «messaggio»: il modulo standardizzato con cui vengono scambiati i rapporti tra le parti contraenti e il segretariato della NEAFC o tra gli Stati membri e la Commissione;
21) «numero IMO»: il numero a sette cifre attribuito dall'Organizzazione marittima internazionale (International Maritime Organisation - IMO) o da qualsiasi altra agenzia cui sia stata data tale facoltà, al momento della costruzione di una nave o della sua prima iscrizione nel registro navale dell'IMO;
22) «giornale di pesca elettronico»: la registrazione elettronica da parte del comandante di un peschereccio dei dati circostanziati relativi all'attività di pesca trasmessi allo Stato di bandiera nel periodo che va dalla notifica preventiva di entrata nella zona di regolamentazione fino all'uscita da tale zona;
23) «CCP»: un centro di controllo della pesca dello Stato di bandiera, ubicato sulla terraferma;
24) «notifica preventiva»: la comunicazione dell'intenzione di esercitare, in futuro, una data attività;
25) «bordata di pesca»: per quanto riguarda le attività di pesca nella zona di regolamentazione, qualsiasi uscita in mare di un peschereccio nel corso della quale esso esercita attività di pesca dal momento dell'entrata fino all'uscita dalla zona di regolamentazione;
26) «dichiarazione»: una comunicazione relativa a un'attività di pesca in corso o già svolta al momento della sua registrazione e trasmissione;
27) «operazione di trasbordo»: il trasferimento diretto, da un peschereccio a un altro, di qualsiasi quantitativo di risorse alieutiche o prodotti derivati tenuti a bordo;
28) «EFCA»: l'Agenzia europea di controllo della pesca istituita dal regolamento (UE) 2019/473 del Parlamento europeo e del Consiglio (2);
29) «porto»: qualsiasi luogo sulla costa utilizzato per lo sbarco o la prestazione di servizi in relazione ad attività di pesca o a supporto di tali attività, o un luogo sulla costa o in prossimità di essa designato da una parte contraente per il trasbordo di risorse alieutiche;
30) «operazione di pesca congiunta»: qualsiasi operazione, effettuata tra due o più pescherecci, in cui le catture sono prelevate dall'attrezzo da pesca di un peschereccio per essere trasferite su un altro peschereccio;
31) «dati elettronici»: tutti i documenti, i rapporti, i messaggi e i moduli trasmessi per via elettronica e ricevuti conformemente alle disposizioni del regime NEAFC;
32) «zone di divieto della pesca di fondo»: zone chiuse alla pesca di fondo ai fini della protezione di EMV nella zona di regolamentazione, come specificato al punto 8 dell'allegato IV;
33) «peschereccio di una parte non contraente»: qualsiasi nave impegnata in attività di pesca che non batta bandiera né di una parte contraente né di una parte non contraente cooperante attiva della NEAFC, oppure qualsiasi peschereccio che, sulla base di fondati motivi, si sospetti essere privo di nazionalità;
34) «pesca INN»: qualsiasi attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata quale definita all'articolo 2, punti da 1 a 4, del regolamento (CE) n. 1005/2008;
35) «numero CFR»: il numero unico di identificazione assegnato al peschereccio nella flotta peschereccia dell'Unione a prescindere dal numero assegnatogli nella flotta peschereccia nazionale e di cui all'articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/218 della Commissione (3).
GU L 227 del 12.8.1981.
Regolamento (UE) 2019/473 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, sull'Agenzia europea di controllo della pesca (GU L 83 del 25.3.2019).
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/218 della Commissione, del 6 febbraio 2017, relativo al registro della flotta peschereccia dell'Unione (GU L 34 del 9.2.2017).
Misure di protezione degli EMV
1. Sono vietate la pesca a strascico e la pesca con attrezzi fissi, comprese le reti da posta fisse a imbrocco e i palangari fissi di profondità, al di fuori delle zone di pesca di fondo esistenti elencate nell'allegato III. Il presente paragrafo non si applica alle attività di pesca esplorativa di fondo di cui all'articolo 5.
2. Sono vietate la pesca a strascico e la pesca con attrezzi fissi, comprese le reti da posta fisse a imbrocco e i palangari fissi di profondità, all'interno delle zone elencate al punto 8 dell'allegato IV.
3. Il comandante di un peschereccio dell'Unione che pratica la pesca di fondo quantifica le catture delle specie indicatrici di EMV. Se il quantitativo di specie indicatrici di EMV corrisponde a un rinvenimento nel corso di un'operazione di pesca, il comandante:
a) cessa l'attività di pesca ed esce da una zona corrispondente a una fascia (poligono) di 2 miglia nautiche di larghezza su ambo i lati della traiettoria di salpamento della rete da traino durante il quale è avvenuto il rinvenimento, nel caso in cui il rinvenimento sia constatato in occasione del salpamento di un attrezzo da traino; la traiettoria è definita come la linea che unisce posizioni VMS consecutive, integrata dalle informazioni di posizionamento più precise di cui si dispone, tra l'inizio e la fine del traino, prolungata di 2 miglia nautiche ad entrambe le estremità;
b) cessa l'attività di pesca e si allontana di almeno 2 miglia nautiche dalla posizione che, in base ai dati disponibili, risulta la più vicina al punto esatto in cui è avvenuto il rinvenimento, nel caso in cui quest'ultimo avvenga in concomitanza con l'uso di altri attrezzi da pesca di fondo.
4. Il comandante si avvale di tutte le fonti d'informazione disponibili e comunica tempestivamente allo Stato membro di bandiera i dettagli dell'incidente, comprese la traiettoria o la posizione determinate conformemente al paragrafo 3, lettere a) e b).
5. Il comandante è responsabile dell'esattezza delle informazioni comunicate allo Stato membro di bandiera.
6. Lo Stato membro di bandiera trasmette tempestivamente i dettagli dell'incidente alla Commissione, che inoltra tali informazioni al segretariato della NEAFC.
7. I comandanti dei pescherecci dell'Unione rispettano le chiusure temporanee della pesca nelle zone individuate e segnalate dalla NEAFC a seguito delle informazioni relative ai rinvenimenti di eventuali EMV fino a quando il segretariato della NEAFC non notifica la riapertura delle zone in questione.
Attività di pesca esplorativa di fondo
1. Le attività di pesca esplorativa di fondo sono oggetto di valutazione preliminare da parte del comitato permanente della NEAFC per la gestione e le questioni scientifiche (Permanent Committee on Management and Science - PECMAS) e del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM).
2. Gli Stati membri i cui pescherecci intendono praticare la pesca esplorativa di fondo raccolgono i dati necessari per la valutazione preliminare del PECMAS e del CIEM e, ai fini di una valutazione delle richieste di pesca esplorativa, trasmettono per via elettronica alla Commissione le informazioni seguenti:
a) un piano di prelievo che indichi le specie bersaglio, le date e le zone proposte e il tipo di attrezzo per la pesca di fondo da utilizzare; per far sì che la pesca sia praticata in modo graduale in una zona geografica circoscritta si prenderà in considerazione l'eventualità di introdurre restrizioni geografiche e limitazioni dello sforzo;
b) un piano di mitigazione che comprenda anche misure volte a prevenire ripercussioni negative di rilievo sugli EMV rinvenibili durante le attività di pesca;
c) un piano di monitoraggio delle catture che comprenda anche la registrazione e la comunicazione di tutte le specie catturate;
d) un sistema di registrazione e comunicazione delle catture che consenta una valutazione sufficientemente dettagliata dell'attività;
e) un piano di raccolta di dati a scala fine sulla distribuzione delle retate e delle cale che si intendono effettuare, se possibile per retata e per cala;
f) un piano di raccolta di dati per facilitare l'identificazione degli EMV nella zona in cui si sono svolte attività di pesca;
g) piani di monitoraggio della pesca di fondo, utilizzando se possibile tecnologie di monitoraggio degli attrezzi da pesca, tra cui telecamere;
h) dati ricavati da programmi di mappatura dei fondali marini, ecoscandagli e, se possibile, scandagli a più fasci, e altri dati pertinenti ai fini della valutazione preliminare del rischio di ripercussioni negative di rilievo sugli EMV; e
i) una valutazione preliminare degli effetti noti e previsti della pesca di fondo proposta riguardante tra l'altro:
i) un piano di prelievo che precisi il tipo di pesca praticato o previsto, ivi inclusi i tipi di navi e attrezzi, le zone di pesca, le specie bersaglio e le specie che potrebbero essere oggetto di catture accessorie, i livelli dello sforzo di pesca e la durata della pesca;
ii) le migliori informazioni scientifiche e tecniche disponibili sullo stato attuale delle risorse alieutiche e le informazioni di base sugli ecosistemi, gli habitat e le comunità presenti nella zona di pesca, da utilizzare come riferimento per valutare i futuri cambiamenti;
iii) l'identificazione, la descrizione e la mappatura (ubicazione ed estensione geografica) degli EMV noti o probabilmente presenti nella zona di pesca;
iv) l'identificazione, la descrizione e la valutazione della presenza, della natura, della portata e della durata dei probabili effetti, compresi gli effetti cumulativi dell'attività di pesca proposta sugli EMV nella zona di pesca;
v) i dati e i metodi impiegati per individuare, descrivere e valutare gli effetti dell'attività, l'identificazione delle lacune a livello di conoscenze e la valutazione delle incertezze nelle informazioni presentate nella valutazione;
vi) una valutazione del rischio di probabili effetti causati dalle operazioni di pesca, al fine di stabilire quali effetti sugli EMV possano avere o determinare delle ripercussioni negative di rilievo; e
vii) le informazioni contenute nel piano di mitigazione riguardanti le misure di mitigazione e di gestione da utilizzare per prevenire ripercussioni negative di rilievo sugli EMV e le misure da utilizzare per monitorare gli effetti delle operazioni di pesca.
3. Lo Stato membro di bandiera:
a) trasmette alla Commissione la richiesta di valutazione preliminare delle attività di pesca esplorativa di fondo e le informazioni che le accompagnano almeno sette mesi prima dell'inizio proposto delle attività di pesca;
b) provvede affinché a bordo dei suoi pescherecci che partecipano alla pesca esplorativa di fondo sia presente un osservatore scientifico con il compito di:
i) monitorare ogni cala per raccogliere prove della presenza di EMV e identificare il corallo, le spugne e altri organismi al livello tassonomico più basso possibile;
ii) registrare in schede-dati le informazioni seguenti per l'identificazione degli EMV: nome del peschereccio, tipo di attrezzo, data, posizione (latitudine/longitudine), profondità, codice della specie, numero della bordata, numero della cala e nome dell'osservatore; e
iii) prelevare, se necessario, campioni rappresentativi da tutte le catture e fornirli all'organismo scientifico competente dello Stato membro di bandiera;
c) autorizza l'avvio delle attività di pesca esplorativa di fondo solo dopo la loro approvazione da parte della NEAFC; e
d) presenta un rapporto sui risultati delle attività di pesca esplorativa di fondo, compresi i dati scientifici pertinenti, al CIEM e alla Commissione, che lo inoltrano al segretariato della NEAFC.
4. La Commissione inoltra tempestivamente al segretariato della NEAFC la richiesta e le informazioni che la accompagnano.
5. I comandanti dei pescherecci dell'Unione:
a) avviano le attività di pesca esplorativa di fondo solo dopo che esse sono state approvate dalla NEAFC e autorizzate dallo Stato membro di bandiera; e
b) tengono a bordo un osservatore scientifico durante le attività di pesca esplorativa di fondo.
Altre misure tecniche e di conservazione nella zona di regolamentazione
Le misure tecniche e le altre misure di conservazione applicabili nella zona di regolamentazione figurano nei punti da 1 a 7 dell'allegato IV.
Designazione dei punti di contatto
1. Gli Stati membri designano i punti di contatto per ricevere i rapporti e i dati di sorveglianza e d'ispezione conformemente agli articoli 17, 22 e 23, all'articolo 33, paragrafo 4, e all'articolo 35, paragrafo 1, e un punto di contatto per ricevere le notifiche e rilasciare le autorizzazioni conformemente agli articoli 28 e 29.
2. La designazione dei punti di contatto comprende, se del caso, l'indicazione del numero di telefono, dell'indirizzo di posta elettronica, del numero di fax e, qualora il regime NEAFC preveda l'utilizzo di un'applicazione online sul sito web della NEAFC, del nome, dell'organizzazione, della qualifica, del ruolo ricoperto all'interno dell'organizzazione e dell'indirizzo di posta elettronica personale.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i rispettivi punti di contatto designati di cui al paragrafo 1 e ogni successiva modifica delle informazioni di cui al paragrafo 2 entro e non oltre quindici giorni prima che tali modifiche diventino applicabili. La Commissione trasmette tempestivamente tali informazioni al segretariato della NEAFC.
4. Gli Stati membri provvedono affinché i punti di contatto designati per ricevere le notifiche e rilasciare le autorizzazioni conformemente agli articoli 28 e 29 siano disponibili 24 ore su 24 e sette giorni su sette.
Controllo dei pescherecci dell'Unione notificati e autorizzati
1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione per via elettronica le informazioni relative a tutti i pescherecci battenti la loro bandiera e immatricolati nell'Unione che essi intendono autorizzare a svolgere attività di pesca nella zona di regolamentazione. Tali informazioni sono trasmesse entro il 15 dicembre di ogni anno per l'anno successivo o comunque prima che il peschereccio entri nella zona di regolamentazione.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 e tutte le relative modifiche comprendono i dati pertinenti dei messaggi di notifica, autorizzazione, revoca, limitazione o sospensione di cui all'allegato V.
3. La Commissione inoltra tempestivamente le informazioni di cui al paragrafo 1 al segretariato della NEAFC.
4. I pescherecci dell'Unione non svolgono attività di pesca nella zona di regolamentazione di competenza della convenzione a meno che essi non figurino nell'elenco dei pescherecci notificati alla NEAFC e, nel caso di attività di pesca riguardanti risorse regolamentate, dei pescherecci autorizzati a pescare tali risorse regolamentate.
5. Lo Stato membro di bandiera:
a) autorizza i pescherecci battenti la sua bandiera a svolgere attività di pesca solo se esso è in grado di esercitare efficacemente le sue responsabilità di Stato di bandiera nei confronti di tali pescherecci;
b) garantisce che solo i pescherecci autorizzati battenti la sua bandiera esercitino attività di pesca riguardanti risorse regolamentate;
c) garantisce che i pescherecci notificati e autorizzati battenti la sua bandiera rispettino le raccomandazioni applicabili adottate dalla NEAFC e il presente regolamento; e
d) s'impegna a gestire il numero di pescherecci autorizzati e il loro sforzo di pesca in funzione delle possibilità di pesca di cui esso dispone.
6. Sul sito web della NEAFC possono essere rese pubbliche le informazioni seguenti relative agli elenchi dei pescherecci notificati e autorizzati a pescare nella zona di regolamentazione:
a) il nome del peschereccio;
b) il numero IMO o, se non applicabile, un altro identificativo unico del peschereccio;
c) lo Stato di bandiera;
d) il numero di immatricolazione esterno (se disponibile);
e) l'indicativo internazionale di chiamata;
f) il tipo di peschereccio (se disponibile);
g) la stazza del peschereccio;
h) la lunghezza del peschereccio;
i) la potenza motrice del peschereccio; e
j) le risorse regolamentate autorizzate nonché la data di inizio e di fine dell'autorizzazione.
7. Salvo disposizione contraria, le navi da ricerca dell'Unione che svolgono attività di ricerca scientifica su risorse alieutiche nella zona di regolamentazione non sono vincolate da misure di conservazione e di controllo relative alla pesca nella zona di regolamentazione.
Il primo comma del presente paragrafo non si applica alle navi da ricerca che commercializzano tutte o parte delle catture ottenute durante le attività di ricerca nella zona di regolamentazione. Tali navi sono notificate conformemente al paragrafo 1 e rispettano gli obblighi in materia di registrazione e comunicazione applicabili ai pescherecci dell'Unione.
Prescrizioni riguardanti i pescherecci
1. I pescherecci dell'Unione sono contrassegnati in modo da poter essere prontamente identificati conformemente all'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione (1).
2. Oltre alle prescrizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011, i pescherecci dell'Unione tengono a bordo documenti rilasciati dall'autorità di certificazione competente dello Stato membro di bandiera in cui sono immatricolati che indichino almeno i dati seguenti:
a) il nome del peschereccio;
b) la lettera (le lettere) del porto o del distretto marittimo in cui il peschereccio è immatricolato e il numero (i numeri) d'immatricolazione;
c) l'indicativo internazionale di chiamata del peschereccio;
d) il numero IMO del peschereccio, nel caso in cui esso sia soggetto alla risoluzione IMO A.1078(28) o, se non applicabile, un altro identificativo unico del peschereccio;
e) i nomi e gli indirizzi del proprietario e, se del caso, del noleggiatore;
f) la lunghezza del peschereccio; e
g) la potenza del motore, in kW/cavalli.
3. I documenti di cui all'articolo 7, paragrafi 2 e 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 sono controllati a intervalli regolari dall'autorità competente dello Stato membro di bandiera.
Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112 del 30.4.2011).
Marcatura degli attrezzi
1. Gli attrezzi da pesca utilizzati dai pescherecci dell'Unione nella zona di regolamentazione sono contrassegnati conformemente agli articoli da 8 a 17 del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 e alle norme internazionali generalmente accettate, in particolare la convenzione sull'esercizio della pesca nell'Atlantico del Nord, firmata a Londra il 1° giugno 1967.
2. E' vietato utilizzare attrezzi da pesca non contrassegnati, nel caso in cui la marcatura sia obbligatoria, o se la marcatura non è conforme alle prescrizioni di cui al paragrafo 1. Gli ispettori della pesca NEAFC possono rimuovere ed eliminare sia l'attrezzo da pesca con marcatura non conforme sia i pesci presenti nell'attrezzo.
Rifiuti dei pescherecci e recupero degli attrezzi persi
1. Ai comandanti dei pescherecci dell'Unione è vietato abbandonare deliberatamente o rigettare in mare attrezzi da pesca e scaricare in mare rifiuti delle navi quali definiti nella direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), conformemente all'allegato V della convenzione MARPOL sulle norme per la prevenzione dell'inquinamento causato dai rifiuti delle navi.
2. Il comandante è responsabile degli abbandoni deliberati o dei rigetti in mare degli attrezzi da pesca e dello scarico in mare dei rifiuti delle navi di cui al paragrafo 1.
3. I pescherecci dell'Unione notificano entro 24 ore alle autorità competenti del loro Stato membro di bandiera le informazioni obbligatorie di cui all'articolo 14, paragrafo 7, e all'articolo 48 del regolamento (CE) n. 1224/2009 nei casi in cui gli attrezzi persi non possano essere recuperati:
a) l'identificativo di chiamata del peschereccio;
b) il quantitativo di attrezzi persi; e
c) il tentativo o meno di recupero dell'attrezzo da parte del peschereccio.
4. Lo Stato membro notifica tempestivamente le informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo e all'articolo 48 del regolamento (CE) n. 1224/2009 alla Commissione, che le trasmette al segretariato della NEAFC.
5. Gli Stati membri si impegnano a recuperare periodicamente gli attrezzi fissi persi dai pescherecci battenti la loro bandiera. In caso di recupero di un attrezzo di cui non è stata denunciata la perdita, lo Stato membro o altra parte contraente che ha recuperato l'attrezzo può chiedere il rimborso dei costi sostenuti al comandante del peschereccio che ha perduto l'attrezzo.
Direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE (GU L 151 del 7.6.2019).
Etichettatura del pesce congelato
Tutto il pesce catturato nella zona della convenzione, ove congelato, è identificato mediante un'etichetta o un timbro chiaramente leggibili. L'etichetta o il timbro sono apposti, al momento dello stivaggio, su ogni cassa o blocco di pesce congelato e indicano il codice FAO alfa-3 della specie, la data di produzione in formato numerico, la sottozona e la divisione CIEM in cui è stata effettuata la cattura e il nome del peschereccio che l'ha effettuata.
Registrazione delle catture e dello sforzo di pesca
1. Il comandante di un peschereccio dell'Unione impegnato in attività di pesca nella zona di regolamentazione tiene un giornale di pesca elettronico.
2. I dati del giornale di pesca elettronico trasmessi dal comandante e conservati presso il CCP sono considerati dati ufficiali. Il CCP notifica tempestivamente tali dati e le loro eventuali modifiche al segretariato della NEAFC.
3. Inoltre, il comandante di un peschereccio dell'Unione impegnato in attività di pesca che comportano la trasformazione o il congelamento delle catture effettuate:
a) annota la produzione complessiva, per specie e forma di presentazione del prodotto, nel registro di produzione conformemente all'allegato VI; e
b) immagazzina nella stiva tutte le catture trasformate in modo tale che un piano di stivaggio tenuto a bordo del peschereccio consenta di localizzare ogni singola specie conformemente a quanto segue:
i) le catture trasformate sono stivate e contrassegnate in modo tale da poter identificare le stesse specie, categorie e quantità di prodotti, se collocati in parti diverse della stiva;
ii) il piano di stivaggio indica l'ubicazione dei prodotti nelle stive e i quantitativi dei prodotti a bordo espressi in chilogrammi ed è aggiornato ogni giorno per il giorno precedente calcolato dalle ore 00:00 fino alle ore 24:00 tempo universale coordinato (UTC); e
iii) l'elenco dei codici della forma di presentazione del prodotto, del tipo di imballaggio, del tipo di contenitore e del tipo di trasformazione è conforme all'allegato VII.
4. I pescherecci dell'Unione aventi a bordo catture congelate di risorse alieutiche catturate nella zona della convenzione da più di un peschereccio possono stivare il pesce di ciascun peschereccio in più di una parte della stiva, a condizione che il pesce di ogni peschereccio cedente sia chiaramente separato (ad esempio, con plastica, compensato, pezze di rete ecc.) da quello catturato da altri pescherecci. Tutte le catture effettuate nella zona della convenzione sono stivate separatamente da tutte le catture effettuate al di fuori di tale zona.
5. Le registrazioni nel giornale di pesca elettronico sono a disposizione degli ispettori presenti a bordo del peschereccio per un periodo di almeno 12 mesi.
6. Tutti gli elementi registrati riguardanti la data e l'ora sono indicati in formato UTC. Le coordinate sono indicate in gradi decimali, al terzo decimale, utilizzando il sistema di riferimento WGS84.
7. Il comandante del peschereccio è tenuto a garantire che i quantitativi registrati conformemente al presente articolo corrispondano esattamente ai quantitativi presenti a bordo.
Comunicazione di attività di pesca
1. Il comandante di un peschereccio dell'Unione:
a) trasmette per via elettronica al CCP di riferimento i dati del giornale di pesca elettronico, comprendenti almeno i dati di cui all'allegato VIII, incluse tutte le catture effettuate dal peschereccio nel corso delle sue attività di pesca di risorse alieutiche;
b) invia una notifica preventiva di entrata nella zona di regolamentazione al massimo dodici ore e non oltre due ore prima di ogni entrata in tale zona, indicando l'inizio della bordata di pesca e includendo informazioni sulle catture tenute a bordo prima dell'entrata nella zona di regolamentazione;
c) trasmette una segnalazione rettificativa della notifica preventiva di entrata prima di entrare nella zona di regolamentazione al fine di aggiornare le informazioni sulle catture tenute a bordo, la data e l'ora e la posizione al momento della trasmissione, nel caso in cui il peschereccio abbia intrapreso attività di pesca dopo l'invio della notifica preventiva di entrata e prima di entrare nella zona di regolamentazione;
d) registra quotidianamente tutti i dati relativi a tutte le operazioni di pesca nel giornale di pesca elettronico e trasmette al CCP una dichiarazione di operazione di pesca almeno una volta al giorno, entro e non oltre le ore 23:59 UTC; nei giorni in cui non è stata svolta alcuna operazione di pesca o non sono state effettuate catture è trasmesso un rapporto di «zero catture»; i dati relativi alle operazioni di pesca possono essere comunicati per retata o come informazioni giornaliere; ogni trasmissione del giornale di pesca elettronico contiene informazioni sulle catture effettuate nella zona di regolamentazione a partire dall'ultima comunicazione delle catture;
e) registra e trasmette un rapporto distinto per ciascun attrezzo, se il peschereccio ha utilizzato più di un tipo di attrezzo nella stessa giornata;
f) registra tutte le operazioni di pesca effettuate nella zona di regolamentazione nel giornale di pesca elettronico e trasmette i dati al CCP prima di uscire dalla zona di regolamentazione o non appena riceve una notifica d'ispezione in tale zona;
g) trasmette al CCP una notifica preventiva di uscita prima di lasciare la zona di regolamentazione al massimo otto ore e non oltre due ore prima di ogni uscita, indicandovi anche il quantitativo totale delle catture presenti a bordo, per specie; e
h) trasmette una segnalazione rettificativa della notifica preventiva di uscita prima di lasciare la zona di regolamentazione al fine di aggiornare le informazioni sulle catture presenti a bordo, la data e l'ora e la posizione al momento dell'uscita, nel caso in cui il peschereccio abbia intrapreso attività di pesca dopo l'invio della notifica preventiva di uscita e prima di uscire dalla zona di regolamentazione; il comandante, inoltre, registra tali attività di pesca nel giornale di pesca elettronico e trasmette le informazioni al CCP prima di presentare la rettifica della notifica preventiva di uscita.
2. Il comandante di un peschereccio dell'Unione:
a) non annulla una notifica preventiva di entrata dopo l'entrata nella zona di regolamentazione;
b) non annulla una notifica preventiva di uscita dopo l'uscita dalla zona di regolamentazione;
c) non annulla una notifica preventiva più di una volta;
d) non invia una nuova notifica preventiva oltre i termini di cui al paragrafo 1, lettere b) e g); e
e) non rettifica i dati registrati nel giornale di pesca elettronico dopo le ore 12:00 UTC del giorno successivo al completamento delle operazioni di pesca comunicate o dopo aver lasciato la zona di regolamentazione.
3. Il CCP può accettare rettifiche oltre i termini stabiliti conformemente all'articolo 17, paragrafo 7.
4. Il CCP si accerta che:
a) i dati registrati nel giornale di pesca elettronico siano stati rettificati solo nei casi consentiti dal presente regolamento; e
b) tutte le rettifiche e le cancellazioni siano registrate e visibili a fini ispettivi.
5. Le informazioni sulle catture di cui al presente articolo sono espresse in chilogrammi di peso vivo.
Comunicazione e regolamentazione dei trasbordi in mare
1. Il comandante di un peschereccio dell'Unione impegnato in operazioni di trasbordo in mare di risorse alieutiche catturate nella zona di regolamentazione, indipendentemente dalla zona in cui avviene il trasbordo in mare, e in operazioni di trasbordo che avvengono all'interno della zona di regolamentazione riguardanti risorse alieutiche catturate al di fuori di tale zona, rispetta le condizioni seguenti:
a) comunica al CCP di riferimento i rapporti di trasbordo, secondo le specifiche e il formato di cui all'allegato VIII e per via elettronica, comprendenti i quantitativi caricati e scaricati per ciascun trasbordo; il comandante del peschereccio cedente dell'Unione trasmette un rapporto con il quale notifica il trasbordo dal proprio peschereccio almeno 24 ore prima dell'inizio del trasbordo; il comandante del peschereccio ricevente dell'Unione redige un rapporto in cui dichiara il trasbordo verso il proprio peschereccio entro e non oltre un'ora dalla fine del trasbordo; e i rapporti indicano la data, l'ora, la posizione geografica del trasbordo previsto e il peso totale arrotondato, suddiviso per specie, delle catture da scaricare o caricate, espresso in chilogrammi, nonché l'identificativo, rispettivamente, del peschereccio cedente e del peschereccio ricevente;
b) le operazioni di trasbordo possono avere inizio solo dopo che lo Stato membro o la parte contraente di bandiera del peschereccio ricevente ha rilasciato le autorizzazioni necessarie e, nel caso di pescherecci riceventi dell'Unione, lo Stato membro di bandiera trasmette tempestivamente l'autorizzazione di trasbordo al segretariato della NEAFC, con la Commissione e l'EFCA in copia; e
c) fatta salva la sezione 5, dopo che un peschereccio ricevente dell'Unione ha partecipato a un'operazione di trasbordo in mare riguardante risorse alieutiche catturate nella zona di regolamentazione, o a un'operazione di trasbordo nella zona di regolamentazione riguardante risorse alieutiche catturate al di fuori della zona di regolamentazione, il comandante di tale peschereccio invia un rapporto di notifica del porto di sbarco nel formato di cui all'allegato VIII, indicante le catture totali a bordo, il peso totale delle catture da sbarcare, il nome del porto e la data e l'ora dello sbarco, con almeno 24 ore di anticipo rispetto all'inizio di ogni sbarco, indipendentemente dal fatto che lo sbarco debba avvenire in un porto situato all'interno o all'esterno della zona della convenzione.
2. Il rapporto di notifica del trasbordo dal peschereccio cedente non viene corretto ma può essere annullato prima dell'inizio dell'operazione di trasbordo. Se il rapporto di notifica del trasbordo dal peschereccio cedente è annullato e ne viene inviato uno nuovo, si applicano i termini di cui al paragrafo 1, lettera a).
3. Il rapporto di notifica del porto di sbarco non viene corretto ma può essere annullato. Se una notifica del porto di sbarco è annullata e ne viene inviata una nuova, si applicano i termini di cui al paragrafo 1, lettera c).
4. Le informazioni contenute nei rapporti di cui al paragrafo 1 sono espresse in chilogrammi di peso vivo.
5. Il comandante di un peschereccio dell'Unione non effettua trasbordi o operazioni di pesca congiunta con pescherecci di parti non contraenti alle quali non sia stato concesso lo status di parti non contraenti cooperanti attive.
6. Il comandante di un peschereccio dell'Unione impegnato in operazioni di trasbordo che comportano il caricamento a bordo di quantitativi di pesce non intraprende, nel corso della stessa bordata, alcun'altra attività di pesca, incluse eventuali operazioni di pesca congiunta.
Sistema di controllo dei pescherecci
1. Gli Stati membri:
a) istituiscono e gestiscono un CCP conformemente agli articoli 9 e 9 bis del regolamento (CE) n. 1224/2009 e prevedono procedure di salvataggio e recupero in caso di guasto del sistema;
b) attuano un VMS dei loro pescherecci che svolgono attività di pesca o che prevedono di svolgere attività di pesca nella zona di regolamentazione;
c) impongono ai loro pescherecci che svolgono attività di pesca nella zona di regolamentazione di dotarsi di un sistema autonomo che sia in grado di trasmettere automaticamente messaggi al CCP e consenta di localizzare costantemente la posizione del peschereccio;
d) provvedono affinché il sistema autonomo consenta al peschereccio di trasmettere via satellite al CCP rapporti contenenti le informazioni seguenti:
i) l'identificativo del peschereccio;
ii) l'ultima posizione geografica del peschereccio (longitudine, latitudine), con un margine di errore inferiore a 500 metri e un intervallo di confidenza del 99 %;
iii) la data e l'ora di rilevazione della posizione del peschereccio di cui al punto ii); e
iv) la velocità e la rotta al momento della rilevazione della posizione del peschereccio di cui al punto ii);
e) trasmettono al segretariato della NEAFC, immediatamente dopo il loro ricevimento, i rapporti di posizione per i pescherecci battenti la loro bandiera nel momento in cui entrano o escono dalla zona di regolamentazione e, quando questi operano nella zona di regolamentazione, almeno una volta ogni ora;
f) collaborano con la Commissione, l'EFCA e il segretariato della NEAFC nel gestire una banca dati che delimiti la zona di regolamentazione e sia in grado di effettuare l'importazione diretta di coordinate in un sistema di informazione geografica. Le modifiche apportate a tali coordinate sono tempestivamente notificate al segretariato della NEAFC su supporto informatico secondo le procedure descritte nell'allegato IX, con copia alla Commissione e all'EFCA. Le coordinate lasciano impregiudicata la posizione di ciascuno Stato membro per quanto riguarda la delimitazione delle zone marittime soggette alla loro sovranità e giurisdizione;
g) garantiscono che i dati VMS ricevuti dai loro pescherecci siano registrati su supporto informatico e conservati per almeno tre anni; e
h) per quanto riguarda la pesca di fondo nella zona di regolamentazione:
i) attuano un sistema automatico in grado di monitorare e individuare eventuali attività di pesca di fondo al di fuori delle zone di pesca di fondo esistenti ed eventuali attività di pesca all'interno di zone di divieto della pesca di fondo; e
ii) garantiscono che le delimitazioni delle zone di divieto della pesca di fondo siano inserite nei loro VMS e aggiornate.
2. I comandanti dei pescherecci dell'Unione provvedono affinché i dispositivi di localizzazione via satellite siano sempre pienamente operativi e le informazioni di cui al paragrafo 1 siano trasmesse ai CCP. In caso di guasto tecnico o di mancato funzionamento del dispositivo di localizzazione via satellite installato a bordo del peschereccio, il dispositivo è riparato o sostituito entro un mese da tale evento. Trascorso tale periodo, è vietato iniziare una bordata di pesca con un dispositivo di localizzazione via satellite difettoso. Se il dispositivo cessa di funzionare e la bordata dura più di un mese, la riparazione o la sostituzione avviene non appena il peschereccio entra in porto, e il peschereccio non è autorizzato a proseguire la bordata di pesca o ad iniziarne un'altra senza che il dispositivo di localizzazione via satellite sia stato riparato o sostituito.
3. Il comandante di un peschereccio con un dispositivo di localizzazione VMS difettoso trasmette al CCP, almeno ogni quattro ore, rapporti contenenti le informazioni elencate al paragrafo 1, lettera d), secondo il formato di cui all'allegato X.
Comunicazioni al segretariato della NEAFC
1. Gli Stati membri si avvalgono di un sistema elettronico di comunicazione per trasmettere tempestivamente i rapporti e le informazioni al segretariato della NEAFC, con copia alla Commissione e all'EFCA, utilizzando:
a) l'XSD (XML Schema Definition) del campo «attività di pesca» basato sulla norma UN/FLUX P1000-3 conforme al documento di attuazione FLUX sulle attività di pesca adottato dalla NEAFC e notificato dalla Commissione, per lo scambio dei dati contenuti nel giornale di pesca, nella notifica preventiva, nella dichiarazione di trasbordo e nella dichiarazione di sbarco di cui agli articoli 14 e 15;
b) l'XSD del campo «posizione del peschereccio» basato sulla norma UN/FLUX P1000-7 conforme al documento di attuazione FLUX sulla posizione del peschereccio adottato dalla NEAFC e notificato dalla Commissione, per la comunicazione dei dati VMS di cui all'articolo 16; e
c) formati per lo scambio dei dati e sistemi di comunicazione dei dati conformi alle norme di cui all'allegato XI.
2. In caso di malfunzionamento tecnico, i rapporti sono trasmessi al segretariato della NEAFC entro 24 ore dal ricevimento o come altrimenti concordato con il segretariato della NEAFC, conformemente alle specifiche tecniche contenute negli orientamenti in materia di continuità operativa del sistema di gestione della sicurezza delle informazioni della NEAFC.
3. Il comandante di un peschereccio dell'Unione rispetta gli obblighi di comunicazione di cui agli articoli 14 e 15 e all'articolo 16, paragrafi 2 e 3. I rapporti sulle attività di pesca di cui agli articoli 14 e 15 si considerano accettati solo nel caso in cui si sia ricevuto un riscontro positivo dal segretariato della NEAFC. Il CCP dello Stato membro di bandiera informa tempestivamente il comandante del peschereccio dello stato del rapporto ricevuto dal segretariato della NEAFC.
4. Il comandante di un peschereccio dell'Unione che non abbia ricevuto dal segretariato della NEAFC un riscontro positivo su un rapporto di attività di pesca apporta immediatamente le modifiche opportune a tale rapporto e lo trasmette nuovamente al CCP dello Stato membro di bandiera. Il comandante che continua a non ricevere un riscontro positivo o che non ha più la possibilità di modificare o ritrasmettere il rapporto di attività di pesca poiché fuori termine contatta il CCP dello Stato membro di bandiera per ricevere le istruzioni necessarie sulle procedure da seguire al fine di garantire la trasmissione dei dati di cui agli articoli 14 e 15.
5. In caso di guasti alle apparecchiature o di mancata trasmissione che impediscano il corretto invio dei rapporti di attività di pesca, il comandante di un peschereccio dell'Unione informa immediatamente il CCP dello Stato membro di bandiera dei problemi che compromettono lo scambio dei dati e, se del caso, informa il CCP dello Stato membro di bandiera delle misure adottate per porvi rimedio. Il CCP comunica al comandante le procedure da seguire necessarie per garantire che i dati di cui agli articoli 14 e 15 siano trasmessi, eventualmente ricorrendo a mezzi alternativi.
6. I pescherecci dell'Unione sono dotati di un sistema elettronico di registrazione e comunicazione a bordo, sempre pienamente operativo. In caso di malfunzionamento tecnico del sistema elettronico di registrazione e comunicazione a bordo di un peschereccio dell'Unione:
a) il sistema è riparato o sostituito entro un mese o, se precedente, non appena il peschereccio entra in porto; e
b) il peschereccio non è autorizzato a lasciare il porto per iniziare la pesca senza che il sistema sia stato riparato o sostituito.
7. Come procedura emergenziale e previa valutazione e convalida caso per caso, il CCP può accettare rapporti fuori termine o correggerli oppure crearli manualmente. In tutti questi casi, il CCP utilizza il contrassegno di cui all'allegato XII per trasmettere i rapporti e le informazioni al segretariato della NEAFC. Il contrassegno del CCP rientra tra le procedure emergenziali concordate ed è utilizzato nei casi in cui il comandante del peschereccio non sia in grado di rispettare gli obblighi di comunicazione a causa di problemi tecnici a bordo o di problemi di comunicazione tra il peschereccio e il CCP di riferimento. Il contrassegno del CCP può essere utilizzato anche nei casi in cui problemi di comunicazione tra il CCP e il segretariato della NEAFC ritardino lo scambio dei dati. Il contrassegno del CCP indica che il CCP ha assistito il peschereccio gestendo il rapporto per conto del comandante, previa valutazione e convalida del rapporto caso per caso.
8. Gli Stati membri, l'EFCA e la Commissione possono chiedere al segretariato della NEAFC un messaggio di ricezione ad ogni trasmissione elettronica di un rapporto o di un messaggio nel formato specificato nell'allegato XI.
9. Tutti i rapporti e i messaggi comunicati ai sensi degli articoli 14, 15 e 16 sono trattati in modo riservato.
Dichiarazione cumulativa delle catture e dello sforzo di pesca
1. Conformemente all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009, entro il 15 di ogni mese ogni Stato membro comunica alla Commissione per via informatica i quantitativi delle risorse alieutiche catturate nel mese precedente dai pescherecci battenti la sua bandiera nella zona di regolamentazione nonché in zone soggette alla giurisdizione nazionale di paesi terzi in materia di pesca e nelle acque dell'Unione della zona della convenzione.
2. La Commissione raccoglie i dati di cui al paragrafo 1 per tutti gli Stati membri e trasmette al segretariato della NEAFC le statistiche mensili provvisorie dell'Unione sulle catture conformemente ai requisiti approvati dalla NEAFC.
Disposizioni generali in materia di ispezione e sorveglianza
1. L'EFCA coordina, per l'Unione, le attività di ispezione e sorveglianza previste nell'ambito del regime NEAFC, comprese le attività rientranti tra le misure di controllo da parte dello Stato di approdo di cui alla sezione 5. In consultazione con gli Stati membri interessati e la Commissione, l'EFCA può predisporre un piano d'impiego congiunto ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) 2019/473 ai fini della partecipazione dell'Unione al regime NEAFC per l'anno successivo.
2. Gli Stati membri i cui pescherecci svolgono attività di pesca nella zona di regolamentazione adottano le misure necessarie per facilitare l'attuazione del regime NEAFC, in particolare per quanto riguarda le risorse umane e materiali da utilizzare e i periodi e le zone in cui tali risorse devono essere impiegate.
3. Se più di dieci pescherecci dell'Unione praticano contemporaneamente attività di pesca su risorse regolamentate nella zona di regolamentazione, l'EFCA e gli Stati membri interessati provvedono affinché in tale zona sia presente in quel momento una nave d'ispezione o si sia concluso un accordo con un'altra parte contraente per collaborare e gestire congiuntamente una nave d'ispezione.
4. Gli Stati membri e l'EFCA provvedono affinché le ispezioni siano effettuate in modo non discriminatorio e conformemente al regime NEAFC. Il numero di ispezioni è definito in base alle dimensioni della flotta e tenendo conto del tempo trascorso nella zona di regolamentazione. Nell'effettuare tali ispezioni è assicurata la parità di trattamento di tutte le parti contraenti i cui pescherecci operano nella zona di regolamentazione.
Ispettori NEAFC
1. Gli Stati membri i cui pescherecci sono autorizzati a pescare nella zona di regolamentazione designano gli ispettori da assegnare al regime NEAFC per l'esecuzione delle attività di ispezione e sorveglianza («ispettori NEAFC»).
2. Lo Stato membro rilascia un documento d'identità speciale a ciascun ispettore NEAFC conformemente al formato di cui all'allegato XIII.
3. Ogni ispettore NEAFC deve portare con sé ed esibire il documento d'identità speciale al momento dell'imbarco su un peschereccio.
4. L'ispettore NEAFC evita il ricorso alla forza, salvo in caso di legittima difesa. Durante le ispezioni a bordo dei pescherecci, l'ispettore NEAFC non porta con sé armi da fuoco.
5. L'ispettore NEAFC evita di arrecare disturbo al peschereccio e alle catture tenute a bordo o di interferire con le attività del peschereccio stesso, salvo nel caso e nella misura in cui ciò sia necessario per l'espletamento dei suoi compiti.
6. Gli Stati membri provvedono affinché agli ispettori NEAFC di un'altra parte contraente sia consentito di effettuare ispezioni a bordo dei pescherecci battenti la loro bandiera.
Mezzi di controllo e ispezione
1. Gli Stati membri mettono a disposizione dei rispettivi ispettori NEAFC mezzi adeguati che consentano loro di svolgere gli incarichi di sorveglianza e ispezione ad essi conferiti e assegnano al regime NEAFC navi e aeromobili d'ispezione.
2. Entro il 1° dicembre di ogni anno gli Stati membri comunicano all'EFCA le informazioni seguenti:
a) i nomi e i numeri unici degli ispettori NEAFC, compresi i loro indirizzi di posta elettronica; e
b) le navi d'ispezione e i tipi di aeromobili, con i relativi dati identificativi (numero di immatricolazione, nome, indicativo di chiamata e indirizzi di posta elettronica), assegnati al regime NEAFC nel corso di quell'anno.
3. Entro il 1° gennaio di ogni anno l'EFCA raccoglie le informazioni di cui al paragrafo 2 e le invia al segretariato della NEAFC, con copia alla Commissione.
4. Gli Stati membri notificano eventuali modifiche delle informazioni di cui al paragrafo 2 all'EFCA, che a sua volta le notifica al segretariato della NEAFC, con copia alla Commissione.
5. Le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 4 sono fornite per via elettronica secondo i formati di cui all'allegato XIV.
6. Le navi d'ispezione assegnate al regime NEAFC aventi a bordo ispettori NEAFC, come pure i canotti di attracco impiegati da tali navi, espongono il segnale d'ispezione NEAFC figurante nell'allegato XV. L'indicativo internazionale di chiamata deve essere chiaramente visibile sugli aeromobili assegnati al regime NEAFC.
7. Gli Stati membri e l'EFCA notificano al segretariato della NEAFC l'impiego delle loro navi e dei loro aeromobili d'ispezione assegnati al regime NEAFC tramite la zona protetta del sito web della NEAFC o come indicato nell'allegato XVI.
8. Gli Stati membri notificano l'impiego delle loro navi e dei loro aeromobili d'ispezione assegnati al regime NEAFC all'EFCA, che coordina tutti i mezzi impiegati dall'Unione e tiene un registro della data e dell'ora d'inizio e di fine delle attività di tali navi e aeromobili d'ispezione.
Procedure di sorveglianza
1. La sorveglianza si basa sugli avvistamenti effettuati dagli ispettori NEAFC senza l'ausilio di strumenti o con mezzi di sorveglianza posti su una nave o un aeromobile assegnati al regime NEAFC.
2. Gli ispettori NEAFC compilano il rapporto di sorveglianza e ne trasmettono una copia all'EFCA.
3. Lo Stato membro d'ispezione o l'EFCA trasmette tempestivamente per via elettronica allo Stato membro di bandiera o alla parte contraente del peschereccio interessato e al segretariato della NEAFC un rapporto di avvistamento conforme al formato di cui all'allegato XVII contenente i dati estratti da ciascun rapporto di sorveglianza. Uno Stato membro trasmette tali dati, con copia all'EFCA. Le immagini acquisite durante l'attività di sorveglianza sono trasmesse, su richiesta, allo Stato membro di bandiera o alla parte contraente del peschereccio interessato.
Procedure di ispezione in mare
1. Gli ispettori NEAFC non salgono a bordo di un peschereccio senza avergliene dato preavviso via radio o senza avergli dato il segnale appropriato secondo il codice internazionale dei segnali, comunicando contestualmente anche l'identità della piattaforma d'ispezione. La conferma dell'avvenuta ricezione del preavviso non è tuttavia necessaria.
2. Gli ispettori NEAFC hanno la facoltà di ispezionare tutte le zone d'interesse, i ponti e i locali del peschereccio, le catture (trasformate o meno), le reti o gli altri attrezzi, le apparecchiature e tutti i documenti ritenuti necessari per verificare il rispetto delle misure di conservazione e di gestione adottate dalla NEAFC e di porre domande al comandante o a una persona da questi designata.
3. Al peschereccio su cui gli ispettori devono imbarcarsi non deve essere chiesto di fermarsi o di fare manovra durante un'operazione di pesca, cala o salpamento. Gli ispettori NEAFC possono ordinare che il salpamento dell'attrezzo sia interrotto o ritardato fintantoché essi non siano saliti a bordo del peschereccio, purché tale ordine sia trasmesso nei 30 minuti successivi alla ricezione da parte del peschereccio del preavviso di cui al paragrafo 1.
4. Gli ispettori NEAFC possono ordinare a un peschereccio di ritardare l'entrata o l'uscita dalla zona di regolamentazione fino ad un massimo di sei ore decorrenti dall'ora di trasmissione delle notifiche di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettere b) e g), da parte del peschereccio.
5. La durata di un'ispezione non supera le quattro ore o il tempo necessario al salpamento e all'ispezione della rete e delle catture, qualora tali operazioni durino più a lungo. Nel caso in cui si segnali un'infrazione, gli ispettori NEAFC possono tuttavia rimanere a bordo per tutto il tempo necessario ad ultimare quanto previsto all'articolo 34, paragrafo 1, lettera b).
6. In circostanze particolari connesse alle dimensioni del peschereccio e ai quantitativi di pescato presenti a bordo, la durata dell'ispezione può superare i limiti di tempo fissati al paragrafo 5. In tal caso, la permanenza a bordo degli ispettori NEAFC non deve superare in alcun modo il tempo necessario per il completamento dell'ispezione. I motivi che giustificano il superamento dei limiti di tempo stabiliti al paragrafo 5 sono indicati nel rapporto d'ispezione.
7. A bordo di un peschereccio di un'altra parte contraente possono salire al massimo quattro ispettori NEAFC.
8. Durante l'ispezione, gli ispettori NEAFC possono chiedere al comandante di prestare tutta l'assistenza necessaria.
9. Gli ispettori NEAFC non impediscono al comandante di comunicare con le autorità dello Stato di bandiera durante l'imbarco e l'ispezione.
10. Le piattaforme d'ispezione effettuano le manovre a distanza di sicurezza dal peschereccio, conformemente alle buone pratiche di navigazione.
11. Gli ispettori NEAFC documentano ogni ispezione compilando un rapporto d'ispezione secondo il formato di cui all'allegato XVIII. Il rapporto d'ispezione può riportare le osservazioni del comandante ed è firmato dagli ispettori NEAFC al termine dell'ispezione. Gli ispettori NEAFC consegnano al comandante del peschereccio una copia del rapporto d'ispezione.
12. Gli ispettori NEAFC trasmettono tempestivamente una copia di ciascun rapporto d'ispezione all'EFCA e caricano tempestivamente le informazioni ivi contenute nella zona protetta del sito web della NEAFC. L'originale o la copia autenticata di ciascun rapporto d'ispezione sono trasmessi su richiesta allo Stato di bandiera o alla parte contraente del peschereccio ispezionato.
Obblighi del comandante di un peschereccio dell'Unione durante un'ispezione in mare
Il comandante di un peschereccio dell'Unione:
a) permette a ispettori NEAFC debitamente notificati, indipendentemente dalla parte contraente che li ha notificati, di effettuare l'ispezione;
b) facilita un imbarco e uno sbarco rapidi e sicuri degli ispettori NEAFC fornendo loro una scaletta d'imbarco, costruita e utilizzata come descritto nell'allegato XIX;
c) se per l'imbarco è previsto un dispositivo di sollevamento meccanico, provvede affinché l'attrezzatura ausiliaria corrispondente sia di tipo approvato dalle autorità competenti; il dispositivo è progettato e costruito in modo da garantire l'imbarco e lo sbarco degli ispettori in condizioni di sicurezza, anche per quanto riguarda il passaggio dal dispositivo al ponte e viceversa; una scaletta d'imbarco conforme all'allegato XIX è collocata sul ponte adiacente al dispositivo di sollevamento, pronta ad essere immediatamente utilizzata;
d) collabora e offre assistenza durante l'ispezione del peschereccio effettuata a norma del presente regolamento, non ostacola o intimidisce gli ispettori NEAFC nell'esercizio delle loro funzioni, né interferisce con il loro operato, e garantisce la loro sicurezza;
e) permette agli ispettori NEAFC di comunicare con le autorità dello Stato di bandiera e della parte contraente d'ispezione;
f) consente l'accesso alle zone, ai ponti e ai locali del peschereccio, alle catture (trasformate o meno), alle reti o agli altri attrezzi, alle apparecchiature e ad ogni informazione o documento che l'ispettore ritenga necessari conformemente all'articolo 23, paragrafo 2;
g) fornisce copie dei documenti richiesti dagli ispettori NEAFC; e
h) offre agli ispettori NEAFC una sistemazione adeguata, compresi eventualmente il vitto e l'alloggio qualora essi restino a bordo del peschereccio a norma dell'articolo 37, paragrafo 3.
SEZIONE 5
Controllo da parte dello Stato di approdo dei pescherecci di paesi terzi che sono parti contraenti
Ambito di applicazione
La presente sezione si applica all'utilizzo dei porti degli Stati membri da parte di pescherecci aventi a bordo risorse alieutiche che siano state catturate nella zona della convenzione da pescherecci battenti bandiera di un'altra parte contraente e che non siano state precedentemente sbarcate o trasbordate in un porto. Si applica anche ai comandanti dei pescherecci dell'Unione, o ai loro rappresentanti, che intendono fare scalo in un porto di un'altra parte contraente e che hanno a bordo risorse alieutiche che siano state catturate nella zona della convenzione e che non siano state precedentemente sbarcate o trasbordate in un porto.
Applicazione dell'accordo FAO sulle misure di competenza dello Stato di approdo
1. Le disposizioni dell'accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (1) (di seguito, «accordo FAO») si applicano mutatis mutandis come norme minime per il controllo dei pescherecci da parte dello Stato di approdo di cui all'articolo 25, fatte salve le disposizioni supplementari contenute nella presente sezione.
2. Gli Stati membri cooperano nell'efficace attuazione dell'accordo FAO e nello scambio di informazioni pertinenti ai fini dell'attuazione del regime NEAFC.
GU L 191 del 22.7.2011.
Porti designati
1. Gli Stati membri designano i porti in cui i pescherecci aventi a bordo risorse alieutiche che siano state catturate nella zona della convenzione da pescherecci battenti bandiera di un'altra parte contraente e che non siano state precedentemente sbarcate o trasbordate in un porto possono sbarcare e trasbordare le catture o avvalersi di servizi portuali. Essi notificano alla Commissione l'elenco di tali porti, che comprende le informazioni di cui all'allegato XX ed è trasmesso alla Commissione almeno 15 giorni prima della sua entrata in vigore.
2. Eventuali modifiche dell'elenco sono trasmesse dagli Stati membri alla Commissione almeno 15 giorni prima della loro entrata in vigore.
3. La Commissione dà tempestivamente notifica dei suddetti porti e delle eventuali modifiche apportate all'elenco al segretariato della NEAFC.
4. Gli sbarchi, i trasbordi e l'uso dei servizi portuali da parte dei pescherecci di cui all'articolo 25 sono consentiti solo nei porti designati.
Notifica preventiva di entrata in porto
1. I comandanti dei pescherecci aventi a bordo risorse alieutiche di cui all'articolo 25 che intendano fare scalo in un porto dell'Unione o i loro rappresentanti e i comandanti dei pescherecci dell'Unione aventi a bordo risorse alieutiche catturate nella zona della convenzione che intendano fare scalo in un porto di un'altra parte contraente o i loro rappresentanti informano le autorità competenti dello Stato di approdo entro e non oltre tre giorni lavorativi prima dell'ora stimata di arrivo. Lo Stato membro di approdo può stabilire un altro termine di notifica tenendo conto, in particolare, del tipo di trasformazione del pesce catturato o della distanza tra i fondali di pesca e i suoi porti. In tal caso, lo Stato membro di approdo interessato informa tempestivamente la Commissione, che a sua volta informa tempestivamente il segretariato della NEAFC.
2. La notifica preventiva di cui al paragrafo 1 è effettuata tramite il sito web della NEAFC, utilizzando il modulo di controllo dello Stato di approdo (Port State Control - PSC) riportato nell'allegato XXI, con la parte A debitamente compilata come segue:
a) il modulo PSC 1 è utilizzato quando il peschereccio trasporta le proprie catture;
b) il modulo PSC 2 è utilizzato quando il peschereccio ha effettuato operazioni di trasbordo, nel qual caso le informazioni relative alle catture devono essere fornite separatamente per ciascun peschereccio cedente.
3. Se il sito web della NEAFC è offline, la notifica preventiva di cui al paragrafo 1 è inviata per posta elettronica o mediante un sistema di trasmissione via fax.
4. La notifica preventiva di cui al paragrafo 1 può essere annullata dal mittente informandone le autorità competenti del porto che il comandante intendeva utilizzare, entro e non oltre 24 ore prima dell'ora stimata notificata di arrivo nel porto. Lo Stato membro di approdo può stabilire un altro termine di notifica di tale annullamento. In tal caso, lo Stato membro di approdo interessato informa tempestivamente la Commissione, che a sua volta informa tempestivamente il segretariato della NEAFC.
5. Le autorità competenti dello Stato membro di approdo inoltrano tempestivamente una copia delle notifiche di cui ai paragrafi 1 e 4 al segretariato della NEAFC, allo Stato di bandiera del peschereccio e, se il peschereccio ha effettuato operazioni di trasbordo, allo Stato o agli Stati di bandiera dei pescherecci cedenti.
Autorizzazione di sbarco, trasbordo e altri usi del porto
1. Gli Stati membri di approdo provvedono affinché, a seguito di una notifica trasmessa a norma dell'articolo 28, lo Stato di bandiera del peschereccio che intende effettuare lo sbarco o il trasbordo o, se il peschereccio ha effettuato operazioni di trasbordo al di fuori di un porto, lo Stato o gli Stati di bandiera dei pescherecci cedenti compilino la parte B del modulo PSC per confermare o meno che:
a) il peschereccio che ha dichiarato le catture disponeva di contingenti sufficienti per le specie dichiarate;
b) i quantitativi di pesce a bordo sono stati debitamente comunicati e considerati ai fini del calcolo dei limiti di cattura o di sforzo eventualmente applicabili;
c) il peschereccio che ha dichiarato le catture disponeva dell'autorizzazione a pescare nelle zone oggetto della dichiarazione;
d) la presenza del peschereccio nella zona di cattura dichiarata è stata verificata utilizzando i dati VMS.
2. Il comandante del peschereccio non inizia le operazioni di sbarco o di trasbordo né si avvale dei servizi portuali prima che le autorità competenti dello Stato membro di approdo abbiano rilasciato l'autorizzazione compilando debitamente la parte C del modulo PSC tramite il sito web della NEAFC e prima che sia scaduto l'orario stimato di arrivo indicato nella notifica preventiva (PSC 1 o PSC 2). Tale autorizzazione è concessa unicamente se si è ricevuta, da parte dello Stato di bandiera, la conferma di cui al paragrafo 1. Le operazioni di sbarco e trasbordo e l'uso di altri servizi portuali possono tuttavia iniziare, con il permesso delle autorità competenti dello Stato membro di approdo, prima dell'ora stimata di arrivo.
3. In deroga al paragrafo 2, in assenza della conferma dello Stato di bandiera di cui al paragrafo 1 lo Stato membro di approdo può autorizzare uno sbarco totale o parziale alle condizioni seguenti:
a) il pesce deve essere tenuto in deposito sotto il controllo delle autorità competenti;
b) il pesce deve essere posto in vendita, preso in consegna o trasportato soltanto una volta pervenuta la conferma di cui al paragrafo 1; e
c) in caso di mancata ricezione della conferma entro 14 giorni dallo sbarco, le autorità competenti dello Stato membro di approdo possono confiscare ed eliminare il pesce conformemente alla normativa nazionale.
4. Lo sbarco, il trasbordo e altri usi dei servizi portuali non sono autorizzati qualora lo Stato membro di approdo riceva prove inequivocabili che le catture presenti a bordo sono state prelevate in violazione delle prescrizioni di una parte contraente applicabili alle zone soggette alla sua giurisdizione nazionale.
5. Le autorità competenti dello Stato membro di approdo notificano tempestivamente la loro decisione di rilasciare o meno un'autorizzazione di sbarco, trasbordo o altro uso dei servizi portuali al comandante del peschereccio o al suo rappresentante, allo Stato di bandiera del peschereccio e al segretariato della NEAFC, compilando, se del caso, la parte C del modulo PSC.
Ispettori e funzionari NEAFC del porto
1. Le ispezioni sono effettuate da funzionari autorizzati dello Stato membro che abbiano conoscenza delle raccomandazioni stabilite nel quadro della convenzione.
2. Previo accordo dello Stato membro di approdo, la Commissione può invitare gli ispettori di altre parti contraenti ad accompagnare gli ispettori dello Stato membro di approdo in qualità di osservatori.
3. Entro il 1° dicembre di ogni anno gli Stati membri di approdo comunicano all'EFCA le informazioni seguenti:
a) i nomi e i dati degli ispettori NEAFC del porto autorizzati ad effettuare ispezioni nell'ambito del capo V del regime NEAFC secondo il formato di cui all'allegato XIV;
b) i nomi e i dati dei funzionari che autorizzano gli sbarchi, i trasbordi e l'uso di altri servizi portuali.
4. Entro il 1° gennaio di ogni anno l'EFCA raccoglie le informazioni di cui al paragrafo 3 e le invia al segretariato della NEAFC, con copia alla Commissione.
5. Gli Stati membri notificano eventuali modifiche delle informazioni di cui al paragrafo 3 all'EFCA, che a sua volta le inoltra tempestivamente al segretariato della NEAFC, con copia alla Commissione.
Ispezioni in porto
1. Nell'ambito del regime congiunto di ispezione e sorveglianza a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, gli Stati membri provvedono affinché le ispezioni in porto dei pescherecci rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 25 siano effettuate secondo una metodologia armonizzata di valutazione del rischio stabilita in collaborazione con l'EFCA, e con il suo coordinamento, tenendo conto degli orientamenti generali illustrati nell'allegato XXII.
2. Ai fini della valutazione del rischio e, se del caso, dell'ispezione, a seguito di una notifica preventiva di cui all'articolo 28, gli Stati membri provvedono affinché gli ispettori NEAFC del porto valutino i dati del giornale di pesca elettronico e i dati VMS riguardanti tutte le attività di pesca svolte da un peschereccio all'interno della zona di regolamentazione inviati dal peschereccio in questione al segretariato della NEAFC nel corso dell'intero anno precedente lo sbarco previsto. In caso di trasbordo sono valutati anche i dati dei pescherecci cedenti.
3. Per ogni anno, ciascuno Stato membro effettua ispezioni su almeno il 5 % degli sbarchi o dei trasbordi di pesce fresco e su almeno il 7,5 % del pesce congelato nei propri porti soggetti all'articolo 25. L'ispezione di un peschereccio che sbarca o trasborda catture sia fresche che congelate è effettuata richiamandosi ai parametri di riferimento relativi al pesce sia fresco che congelato.
4. Gli Stati membri provvedono affinché le ispezioni siano effettuate in modo equo, trasparente e non discriminatorio e non si verifichino casi di molestie nei confronti degli operatori di nessun peschereccio.
5. Nell'ambito delle procedure d'ispezione, gli Stati membri provvedono affinché gli ispettori:
a) siano muniti di un idoneo documento d'identità da esibire al comandante del peschereccio alla prima occasione utile durante un'ispezione;
b) esaminino tutte le zone d'interesse del peschereccio al fine di verificare il rispetto delle misure di conservazione e di gestione pertinenti;
c) facciano il possibile per non causare ritardi ingiustificati al peschereccio, limitare al massimo le interferenze e l'intralcio ad esso arrecati ed evitare che la qualità del pesce venga alterata;
d) non impediscano al comandante di comunicare con le autorità dello Stato di bandiera;
e) verifichino che la documentazione presente a bordo relativa all'identificazione del peschereccio e le informazioni riguardanti il proprietario siano vere, complete e corrette, se necessario anche prendendo debitamente contatto con lo Stato di bandiera o consultando i registri internazionali dei pescherecci;
f) verifichino che la bandiera e i contrassegni apposti sul peschereccio, compresi il nome, il numero di immatricolazione esterno, il numero IMO, l'indicativo internazionale di chiamata e altri contrassegni nonché le dimensioni principali, corrispondano alle informazioni contenute nella documentazione;
g) verifichino che le autorizzazioni per la pesca e le attività inerenti alla pesca siano autentiche, complete, corrette e conformi alle informazioni fornite ai sensi dell'articolo 28;
h) esaminino tutti gli altri documenti e registri pertinenti presenti a bordo, compresi quelli in formato elettronico e i dati VMS provenienti dallo Stato di bandiera o da organizzazioni regionali di gestione della pesca pertinenti; la documentazione pertinente può comprendere giornali di bordo, documenti di cattura, di trasbordo o commerciali, ruolini d'equipaggio, piani di stivaggio e relativi schemi grafici, descrizioni delle stive e documenti richiesti a norma della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (1);
i) esaminino tutti gli attrezzi da pesca pertinenti presenti a bordo, compresi eventuali attrezzi riposti in modo da non essere visibili e i dispositivi connessi, e ne verifichino la conformità alle condizioni previste dalle autorizzazioni; gli attrezzi da pesca sono controllati anche per accertare che caratteristiche quali le dimensioni delle maglie e del filo, i dispositivi e gli accessori, le dimensioni e la configurazione di reti, nasse e draghe e le dimensioni e il numero di ami siano conformi alla normativa applicabile e che i contrassegni corrispondano a quelli autorizzati per il peschereccio;
j) determinino se il pesce presente a bordo è stato catturato in conformità alle autorizzazioni corrispondenti;
k) effettuino il controllo di tutte le operazioni di scarico o trasbordo e il controllo incrociato per specie tra i quantitativi indicati nella notifica preventiva di sbarco e quelli effettivamente sbarcati o trasbordati;
l) esaminino il pesce, anche mediante campionamento, per determinarne quantità e composizione; nel farlo gli ispettori possono aprire i contenitori in cui il pesce è stato preimballato e spostare la cattura o i contenitori per verificare l'integrità delle stive; tale esame può comprendere ispezioni del tipo di prodotto e la determinazione del peso nominale;
m) verifichino e prendano nota dei quantitativi di pesce di ogni specie rimanenti a bordo, una volta completato lo sbarco o il trasbordo;
n) valutino se vi sono prove evidenti indicanti che il peschereccio ha praticato attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata o attività di supporto connesse a tale tipo di pesca;
o) presentino il rapporto contenente l'esito dell'ispezione e le eventuali misure da adottare al comandante del peschereccio, che dovrà firmarlo insieme all'ispettore; la firma del comandante sul rapporto serve unicamente a confermare l'avvenuto ricevimento di una copia dello stesso; il comandante può aggiungere al rapporto eventuali osservazioni o obiezioni e, se del caso, prendere contatto con le autorità competenti dello Stato di bandiera, in particolare se ha serie difficoltà a comprendere il contenuto del rapporto; e
p) provvedano, ove necessario e possibile, a far tradurre la documentazione pertinente.
6. Gli Stati membri facilitano la comunicazione con il comandante o con i membri dell'equipaggio di grado più elevato, anche garantendo, ove necessario e possibile, che l'ispettore sia accompagnato da un interprete.
7. Il presente articolo si applica in aggiunta alle norme relative alla procedura d'ispezione di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1005/2008.
GU L 75 del 19.3.2015.
Obblighi degli operatori durante le ispezioni in porto
1. Il presente articolo si applica in aggiunta agli obblighi generali di cui all'articolo 75 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e all'articolo 113 del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011.
2. Il comandante di un peschereccio sottoposto a ispezione, o se del caso il suo rappresentante, ottempera agli obblighi di cui all'articolo 75 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e all'articolo 114 del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 e, se applicabili, agli obblighi di cui all'articolo 24 del presente regolamento.
Rapporti d'ispezione
1. Ogni ispezione NEAFC in porto è documentata compilando il rapporto d'ispezione riguardante il controllo da parte dello Stato di approdo (modulo PSC 3) di cui all'allegato XXIII.
2. Il comandante del peschereccio può aggiungere le sue osservazioni al rapporto d'ispezione e, al termine dell'ispezione, appone la sua firma sul rapporto, insieme a quella dell'ispettore. Una copia del rapporto d'ispezione è consegnata al comandante del peschereccio o al rappresentante del comandante.
3. Le autorità dello Stato membro di approdo provvedono affinché una copia di ciascun rapporto d'ispezione sia trasmessa tempestivamente allo Stato di bandiera del peschereccio ispezionato, allo Stato o agli Stati di bandiera dei pescherecci cedenti, nel caso in cui il peschereccio abbia effettuato operazioni di trasbordo, e al segretariato della NEAFC, con copia alla Commissione e all'EFCA. L'originale o la copia autenticata di ciascun rapporto d'ispezione sono trasmessi su richiesta allo Stato di bandiera del peschereccio ispezionato.
4. Gli Stati membri designano le autorità competenti incaricate di ricevere i rapporti d'ispezione a norma del presente articolo.
Procedure d'infrazione
1. Gli ispettori che segnalano un'infrazione commessa da un peschereccio in relazione a un'attività di pesca e contraria alle misure di conservazione e di gestione adottate dalla NEAFC:
a) registrano l'infrazione nel rapporto di cui all'articolo 22, paragrafo 3, all'articolo 23, paragrafo 11, o all'articolo 33, paragrafo 1;
b) registrano le prove ritenute necessarie in relazione all'infrazione;
c) adottano tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e la conservazione degli elementi di prova ai fini di una successiva ispezione in porto; su qualsiasi parte dell'attrezzo da pesca che l'ispettore ritenga essere o essere stato utilizzato in violazione delle misure applicabili può essere fissato saldamente un apposito contrassegno identificativo; e
d) tentano immediatamente di comunicare con le autorità dello Stato membro d'ispezione e con l'EFCA.
2. Lo Stato membro d'ispezione, o l'EFCA se è quest'ultima ad effettuare l'ispezione o la sorveglianza, comunica per iscritto e per via elettronica i dettagli dell'infrazione all'autorità designata dello Stato di bandiera del peschereccio ispezionato e alla Commissione e all'EFCA, ove possibile, entro il primo giorno lavorativo successivo all'inizio dell'ispezione. Se del caso, lo Stato membro d'ispezione, o l'EFCA, ne comunica i risultati anche alla parte contraente nelle cui acque è stata commessa l'infrazione e allo Stato di cui il comandante del peschereccio è cittadino.
3. Lo Stato membro d'ispezione, o l'EFCA, trasmette tempestivamente l'originale del rapporto di sorveglianza o d'ispezione, corredato di eventuali documenti giustificativi, alle autorità competenti dello Stato di bandiera del peschereccio ispezionato, con copia al segretariato della NEAFC, alla Commissione e all'EFCA.
4. Qualora nel rapporto di cui all'articolo 33, paragrafo 1, sia registrata un'infrazione delle norme NEAFC, lo Stato membro d'ispezione adotta le opportune misure di coercizione o comunica, per posta elettronica, alle autorità designate dello Stato membro di bandiera o della parte contraente di bandiera del peschereccio ispezionato l'intenzione di trasferire il procedimento. Tale procedura non pregiudica la competenza dello Stato membro d'ispezione, dello Stato membro di bandiera o della parte contraente di bandiera di applicare la rispettiva legislazione né la competenza dello Stato di bandiera per quanto riguarda le attività di pesca all'interno della zona di regolamentazione.
Provvedimenti in caso di presunta infrazione
1. Gli Stati membri designano le autorità competenti incaricate di ricevere le prove di un'infrazione. Le autorità competenti designate da uno Stato membro alle quali sia stata notificata un'infrazione commessa da un peschereccio di tale Stato membro adottano misure tempestive per ricevere ed esaminare le prove dell'infrazione, svolgono ogni ulteriore indagine necessaria per prendere provvedimenti riguardo all'infrazione e, ove possibile, ispezionano il peschereccio interessato.
2. Gli Stati membri esaminano i rapporti redatti dagli ispettori NEAFC di altre parti contraenti nell'ambito del regime NEAFC ed agiscono di conseguenza come se si trattasse di rapporti redatti dai loro stessi ispettori. Gli Stati membri collaborano tra loro e con altre parti contraenti al fine di agevolare l'avvio di procedimenti giudiziari o di altro tipo a seguito di un rapporto presentato da un ispettore nell'ambito del regime NEAFC.
Infrazioni gravi
Ai fini del presente regolamento sono considerate gravi le infrazioni seguenti relative alle risorse alieutiche:
a) pesca praticata senza un'autorizzazione valida rilasciata dallo Stato di bandiera;
b) pesca praticata in assenza di un contingente o successivamente all'esaurimento di un contingente;
c) utilizzo di attrezzi da pesca vietati;
d) gravi errori nella registrazione delle catture di risorse regolamentate;
e) reiterata inosservanza degli articoli 14 e 16 o, per quanto riguarda le risorse regolamentate, dell'articolo 15;
f) sbarco o trasbordo in un porto non designato a norma dell'articolo 27;
g) mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 28, paragrafi da 1 a 4;
h) sbarco o trasbordo senza l'autorizzazione dello Stato di approdo, o prima dell'ora stimata di arrivo preventivamente notificata senza il permesso dello Stato di approdo, come previsto dall'articolo 29;
i) impedimento all'esercizio delle funzioni di un ispettore;
j) pesca diretta di uno stock per il quale essa è stata sospesa o vietata;
k) falsificazione o occultamento dei contrassegni, dell'identità o dell'immatricolazione di un peschereccio;
l) occultamento, manomissione o eliminazione delle prove relative a un'indagine;
m) violazioni multiple che, insieme, configurino una grave inosservanza delle misure di conservazione e di gestione;
n) partecipazione a operazioni di trasbordo o a operazioni di pesca congiunta con pescherecci di una parte non contraente alla quale la NEAFC non abbia riconosciuto lo status di parte non contraente cooperante attiva;
o) fornitura di provviste, carburante o altri servizi a pescherecci figuranti negli elenchi INN di cui all'articolo 47, paragrafo 1.
Provvedimenti in caso di infrazioni gravi
1. L'ispettore che ha fondati motivi per ritenere che il comandante o l'operatore di un peschereccio abbia commesso un'infrazione grave ne informa tempestivamente le autorità competenti dello Stato membro d'ispezione, la Commissione e l'EFCA. Lo Stato membro d'ispezione, o l'EFCA se è quest'ultima ad aver effettuato l'ispezione, trasmette tempestivamente le informazioni al segretariato della NEAFC, alle autorità competenti dello Stato di bandiera del peschereccio e, se del caso, allo Stato o agli Stati di bandiera dei pescherecci cedenti nel caso in cui il peschereccio ispezionato abbia partecipato a operazioni di trasbordo.
2. A fini di salvaguardia delle prove dell'infrazione, l'ispettore adotta tutti i provvedimenti necessari per garantirne la sicurezza e la conservazione, evitando il più possibile di intralciare il peschereccio e di interferire con le sue operazioni.
3. In caso di ispezione in mare nella zona di regolamentazione, l'ispettore è autorizzato a rimanere a bordo del peschereccio per tutto il tempo necessario a fornire informazioni a un ispettore debitamente autorizzato dalla parte contraente di bandiera o fintantoché, dallo Stato membro di bandiera o dalla parte contraente di bandiera, non sopraggiunga l'ordine all'ispettore di lasciare il peschereccio.
Provvedimenti in caso di infrazioni gravi commesse da un peschereccio dell'Unione
1. Lo Stato membro di bandiera risponde tempestivamente a una notifica di infrazione grave e provvede affinché, entro 72 ore, un ispettore debitamente autorizzato ispezioni il peschereccio dell'Unione interessato riguardo all'infrazione.
2. A seguito della notifica dell'esito dell'esame di cui al paragrafo 1 e all'articolo 37, paragrafo 1, lo Stato membro di bandiera, se le prove lo giustificano, chiede al peschereccio di recarsi immediatamente in un porto designato da tale Stato membro di bandiera per essere sottoposto a un'ispezione approfondita sotto la sua autorità e alla presenza di un ispettore NEAFC di qualsiasi altra parte contraente che desideri partecipare.
3. Lo Stato membro di bandiera può autorizzare lo Stato d'ispezione a condurre tempestivamente il peschereccio in un porto designato dallo Stato membro di bandiera.
4. Se il peschereccio non è richiamato verso un porto, lo Stato membro di bandiera ne dà tempestivamente debita giustificazione all'EFCA e alla Commissione, che a loro volta trasmettono l'informazione alla parte contraente d'ispezione e al segretariato della NEAFC.
5. Se il peschereccio è invitato a dirigersi in un porto per essere sottoposto a un'ispezione approfondita ai sensi del paragrafo 2 o 3, un ispettore NEAFC di un'altra parte contraente può salire e rimanere a bordo del peschereccio, previo consenso dello Stato membro di bandiera di quest'ultimo, durante il suo trasferimento in porto e può assistere all'ispezione in porto.
6. Lo Stato membro di bandiera comunica tempestivamente alla Commissione e all'EFCA l'esito dell'ispezione nonché le misure adottate a seguito dell'infrazione.
Misure intese a garantire il rispetto delle norme
Gli Stati membri provvedono affinché siano sistematicamente adottate misure adeguate, inclusi procedimenti amministrativi o penali conformemente al loro diritto interno, nei confronti di persone fisiche o giuridiche responsabili di una violazione delle misure di conservazione e di gestione applicabili adottate dalla NEAFC che si applicano nei loro confronti.
Rapporti sulle attività di sorveglianza e ispezione, sulle infrazioni, sul seguito dato alle infrazioni e sulle attività di pesca INN
1. Entro il 1° febbraio di ogni anno ciascuno Stato membro comunica all'EFCA e alla Commissione le informazioni seguenti:
a) il numero di ispezioni da esso effettuate a norma degli articoli 22, 23 e 31, precisando il numero di ispezioni effettuate dallo Stato di bandiera del peschereccio ispezionato e, in caso di infrazione, la data e la posizione del peschereccio interessato e il tipo di infrazione;
b) il numero di ore di volo e il numero di ore in mare, rispettivamente, degli aeromobili di pattugliamento e delle vedette della NEAFC, il numero di avvistamenti, da parte dello Stato di bandiera, dei pescherecci avvistati e l'elenco dei pescherecci per i quali è stato compilato singolarmente un rapporto di sorveglianza;
c) il numero di ispezioni, in mare o nei propri porti, di pescherecci di parti non contraenti da esso effettuate nell'ambito del regime NEAFC, i nomi dei pescherecci ispezionati e i relativi Stati di bandiera, la data delle ispezioni, il nome di ogni porto in cui hanno avuto luogo le ispezioni e l'esito di tali ispezioni;
d) in caso di sbarco o trasbordo effettuato successivamente a un'ispezione a norma del regime NEAFC, le prove presentate ai sensi dell'articolo 46; e
e) lo stato dei procedimenti relativi a ciascuna infrazione riguardante le misure di conservazione e di gestione adottate dalla NEAFC commessa nel corso dell'anno civile precedente; tali infrazioni sono riportate in ogni successivo rapporto fino alla conclusione del procedimento conformemente alle disposizioni pertinenti del diritto nazionale; il rapporto indica lo stato del procedimento, precisando in particolare se il caso è pendente, oggetto di opposizione o ancora oggetto d'indagine; il rapporto comprende inoltre una descrizione specifica delle sanzioni o delle penali eventualmente imposte, indica in particolare l'importo delle ammende e il valore del pesce o dell'attrezzo confiscato, contiene eventuali avvertimenti scritti e, qualora non sia stata adottata alcuna misura, ne fornisce giustificazione.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono fornite conformemente ai modelli adottati dalla NEAFC.
3. L'EFCA redige un rapporto dell'Unione sulla base dei rapporti degli Stati membri e delle informazioni disponibili nell'ambito del regime congiunto d'ispezione e sorveglianza dell'Unione. L'EFCA invia il rapporto dell'Unione alla Commissione entro il 20 febbraio di ogni anno. La Commissione invia il rapporto dell'Unione al segretariato della NEAFC entro il 1° marzo di ogni anno.
SEZIONE 7
Misure intese a promuovere il rispetto delle norme da parte dei pescherecci di parti non contraenti
Ambito di applicazione
La presente sezione si applica ai pescherecci di parti non contraenti adibiti o destinati all'esercizio di attività di pesca in relazione a risorse alieutiche nella zona della convenzione.
Avvistamento e identificazione di pescherecci di parti non contraenti
1. Gli Stati membri o l'EFCA trasmettono tempestivamente all'EFCA, con copia alla Commissione, tutte le informazioni relative ai pescherecci di parti non contraenti avvistati o altrimenti identificati nell'esercizio di attività di pesca nella zona della convenzione. L'EFCA informa tempestivamente il segretariato della NEAFC e tutti gli altri Stati membri di ciascun rapporto di avvistamento ricevuto.
2. L'EFCA, o lo Stato membro che ha avvistato il peschereccio di una parte non contraente, tenta di informare tempestivamente il peschereccio in questione che è stato avvistato o altrimenti identificato nell'esercizio di attività di pesca nella zona della convenzione e che, tranne nel caso in cui la NEAFC abbia riconosciuto al suo Stato di bandiera lo status di parte non contraente cooperante attiva, è di conseguenza sospettato di arrecare pregiudizio alle misure di conservazione e di gestione adottate dalla NEAFC.
3. Se un peschereccio di una parte non contraente è avvistato o altrimenti identificato nell'esercizio di attività di trasbordo, la presunzione del pregiudizio arrecato alle misure di conservazione e di gestione adottate dalla NEAFC si applica a ogni altro peschereccio di una parte non contraente che sia stato identificato quale partecipante a tali attività insieme al peschereccio in questione.
Ispezioni in mare
1. Gli ispettori NEAFC chiedono l'autorizzazione a salire a bordo e a ispezionare i pescherecci di parti non contraenti avvistati o altrimenti identificati da una parte contraente nell'esercizio di attività di pesca nella zona della convenzione. Se il comandante autorizza l'accesso a bordo e l'ispezione del peschereccio, l'ispezione è documentata compilando il rapporto d'ispezione di cui all'allegato XVIII.
2. Gli ispettori NEAFC trasmettono tempestivamente una copia del rapporto d'ispezione al comandante del peschereccio della parte non contraente, alla Commissione e all'EFCA. L'EFCA inoltra tempestivamente tale copia al segretariato della NEAFC. Se le prove contenute nel rapporto lo giustificano, lo Stato membro adotta misure adeguate conformemente al diritto internazionale.
3. Se il comandante non autorizza l'accesso a bordo e l'ispezione del peschereccio o non si conforma ad uno degli obblighi previsti all'articolo 24, lettere da b) a f), si presume che il peschereccio della parte non contraente abbia praticato attività di pesca INN. L'ispettore EAFC informa tempestivamente l'EFCA e la Commissione. La Commissione informa tempestivamente il segretariato della NEAFC.
Entrata in porto
1. Il comandante del peschereccio di una parte non contraente che intenda fare scalo in un porto ne dà notifica alle autorità competenti dello Stato membro di approdo conformemente all'articolo 28. Lo Stato membro di approdo interessato inoltra tempestivamente tale informazione allo Stato di bandiera del peschereccio e al segretariato della NEAFC, con copia alla Commissione e all'EFCA.
2. Lo Stato membro di approdo vieta l'accesso ai suoi porti ai pescherecci di parti non contraenti che non abbiano trasmesso la necessaria notifica preventiva di entrata in porto o fornito l'informazione di cui al paragrafo 1.
3. Lo Stato membro di approdo comunica tempestivamente la decisione di vietare l'entrata in porto al comandante del peschereccio della parte non contraente, o a un suo rappresentante, allo Stato di bandiera del peschereccio e al segretariato della NEAFC, con copia alla Commissione e all'EFCA.
Ispezioni in porto
1. Gli Stati membri provvedono affinché tutti i pescherecci di parti non contraenti autorizzati ad entrare in uno dei loro porti siano ispezionati conformemente all'articolo 31, paragrafi da 4 a 8. Il peschereccio della parte non contraente non è autorizzato a sbarcare o trasbordare pesce fintantoché l'ispezione non è completata. Ogni ispezione è documentata compilando il rapporto d'ispezione di cui all'articolo 33.
2. Se il comandante del peschereccio della parte non contraente è venuto meno a uno degli obblighi previsti all'articolo 24, lettere da b) a f), si presume che il peschereccio abbia praticato attività di pesca INN.
3. Lo Stato membro di approdo trasmette immediatamente al segretariato della NEAFC, con copia alla Commissione e all'EFCA, le informazioni relative all'esito di tutte le ispezioni di pescherecci di parti non contraenti effettuate nei suoi porti e alle conseguenti misure.
Sbarchi, trasbordi e uso del porto
1. Gli sbarchi, i trasbordi o gli altri usi del porto da parte di pescherecci di parti non contraenti possono avere inizio soltanto previa autorizzazione delle autorità competenti dello Stato membro di approdo conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1005/2008.
2. In caso di entrata in porto di un peschereccio di una parte non contraente, lo Stato membro nega a tale peschereccio l'autorizzazione a effettuare operazioni di sbarco, trasbordo, trasformazione e confezionamento delle risorse alieutiche e ad usufruire di altri servizi portuali, compresi il rifornimento di carburante, il riapprovvigionamento, la manutenzione e il carenaggio, se:
a) il peschereccio è stato ispezionato ai sensi dell'articolo 45 e dall'ispezione è emerso che a bordo sono presenti specie soggette a raccomandazioni NEAFC, a meno che il comandante del peschereccio non fornisca alle autorità competenti prove soddisfacenti in grado di dimostrare che la loro cattura ha avuto luogo fuori dalla zona di regolamentazione o nel rispetto di tutte le raccomandazioni NEAFC pertinenti;
b) lo Stato di bandiera del peschereccio in questione, o lo Stato o gli Stati di bandiera dei pescherecci cedenti se il peschereccio ha partecipato a operazioni di trasbordo, non fornisce la conferma prevista dall'articolo 29;
c) il comandante del peschereccio in questione è venuto meno a uno degli obblighi di cui all'articolo 24, lettere da b) a f);
d) gli Stati membri hanno ricevuto prove evidenti della cattura delle risorse alieutiche presenti a bordo nelle acque soggette alla giurisdizione di una parte contraente in violazione della normativa applicabile; o
e) gli Stati membri dispongono di prove sufficienti del fatto che il peschereccio ha altrimenti praticato o coadiuvato attività di pesca INN nella zona della convenzione.
3. In caso di diniego ai sensi del paragrafo 2, gli Stati membri comunicano la loro decisione al comandante del peschereccio della parte non contraente, o a un suo rappresentante, e al segretariato della NEAFC, con copia alla Commissione e all'EFCA.
4. Gli Stati membri revocano il diniego di utilizzo dei loro porti nei riguardi di un peschereccio di una parte non contraente solo se esistono prove sufficienti che le motivazioni del diniego erano inadeguate o errate o che tali motivazioni non sono più pertinenti.
5. Lo Stato membro che ha revocato il diniego ai sensi del paragrafo 4 ne informa tempestivamente i destinatari della comunicazione di cui al paragrafo 3.
Provvedimenti nei confronti di pescherecci figuranti negli elenchi NEAFC dei pescherecci INN
1. Gli Stati membri provvedono affinché i pescherecci figuranti nell'elenco NEAFC provvisorio (elenco «A») o confermato (elenco «B») dei pescherecci che praticano la pesca INN:
a) siano ispezionati conformemente all'articolo 45 quando entrano nei loro porti;
b) non siano autorizzati a effettuare sbarchi o trasbordi nei loro porti;
c) non ricevano in alcun modo assistenza da pescherecci, navi ausiliarie, navi di rifornimento, navi madri e navi da carico battenti la loro bandiera, né siano autorizzati a partecipare a operazioni di trasbordo o a operazioni di pesca congiunta con tali navi; e
d) non ricevano forniture di provviste, carburante o altri servizi.
2. Il paragrafo 1, lettere b), c) e d), non si applica ai pescherecci figuranti nell'elenco INN «A» della NEAFC, nel caso in cui alla NEAFC sia stato raccomandato di depennarli da tale elenco «A».
3. Nei confronti dei pescherecci figuranti nell'elenco «B», gli Stati membri adottano, oltre alle misure di cui al paragrafo 1, le misure seguenti:
a) vietano l'ingresso di tali pescherecci nei loro porti e comunicano il divieto conformemente all'articolo 44, paragrafo 3;
b) vietano a tali pescherecci l'autorizzazione a pescare nelle acque soggette alla loro giurisdizione nazionale;
c) vietano il noleggio di tali pescherecci;
d) rifiutano la concessione della loro bandiera a tali pescherecci;
e) vietano l'importazione di pesce proveniente da tali pescherecci;
f) vietano agli importatori, ai trasportatori e agli altri settori interessati il trasbordo e il commercio di prodotti alieutici catturati da tali pescherecci; e
g) raccolgono e scambiano ogni opportuna informazione con altri Stati membri e parti contraenti diverse dall'Unione, o parti non contraenti cooperanti, al fine di individuare, controllare e prevenire falsi certificati di importazione/esportazione relativi ai prodotti alieutici provenienti da tali pescherecci.
4. Il paragrafo 1, lettera d), e il paragrafo 3, lettere a) e d), non si applicano se le parti contraenti sono autorizzate a fornire a un peschereccio figurante nell'elenco INN provviste, carburante o altri servizi o a concedergli la loro bandiera, a seguito di una raccomandazione rivolta alla NEAFC sulla base di prove soddisfacenti in grado di dimostrare che il peschereccio è destinato alla demolizione o a essere adibito in via definitiva a scopi diversi dalle attività di pesca.
Ambito di applicazione
Salvo disposizione contraria, il presente titolo si applica ai pescherecci dell'Unione e ai pescherecci dei paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione che praticano la pesca dell'aringa (Clupea harengus), dello sgombro (Scomber scombrus), dei suri/sugarelli (Trachurus spp.) e del melù (Micromesistius poutassou) nelle zone geografiche seguenti:
a) la zona della convenzione; e
b) le acque dell'Unione della zona Copace.
Restrizioni applicabili ai pescherecci pelagici per la gestione e lo scarico delle catture
1. Lo spazio massimo tra le sbarre del separatore d'acqua a bordo dei pescherecci pelagici è di 10 mm. Le sbarre sono saldate nella loro posizione. Se il separatore d'acqua è dotato di fori anziché di sbarre, il diametro massimo dei fori non supera i 10 mm. Il diametro dei fori degli scivoli situati prima del separatore d'acqua non supera i 15 mm.
2. Il comandante del peschereccio pelagico tiene a bordo in qualsiasi momento disegni relativi alle capacità di gestione e di scarico delle catture. I disegni e le loro eventuali modifiche devono essere certificati dalle autorità competenti dello Stato membro di bandiera. Il comandante invia una copia dei disegni e delle relative modifiche alle autorità responsabili della pesca dello Stato membro di bandiera, che ne verificano periodicamente l'esattezza.
3. Ai pescherecci pelagici è vietato scaricare pesce al di sotto della propria linea di galleggiamento, anche a partire da cisterne intermedie o da serbatoi di acqua di mare refrigerata.
4. Tutti i punti di scarico al di sotto della linea di galleggiamento sono sigillati. Gli Stati membri di bandiera possono tuttavia rilasciare un'autorizzazione di pesca conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1224/2009 che consenta di non sigillare un punto di scarico al di sotto della linea di galleggiamento, a condizione che:
a) l'eventuale utilizzo del punto di scarico possa essere monitorato da remoto dalle autorità di controllo per via telematica; e
b) il punto di scarico e i relativi mezzi di monitoraggio telematico siano descritti nei disegni certificati di cui al paragrafo 2.
Restrizioni all'uso di apparecchiature di cernita automatica
1. E' vietato tenere o usare a bordo di un peschereccio apparecchiature in grado di effettuare la cernita automatica per taglia di aringhe, sgombri, melù o suri/sugarelli.
2. In deroga al paragrafo 1, è consentito tenere a bordo e usare tali apparecchiature a condizione che:
a) tutte le catture che possono essere legittimamente tenute a bordo siano conservate in stato congelato, i pesci sottoposti a cernita siano congelati immediatamente dopo la cernita, la trasformazione e il confezionamento e nessun esemplare sottoposto a cernita sia rigettato in mare, ad eccezione di sottoprodotti quali interiora o teste, e le apparecchiature siano installate e collocate sul peschereccio in modo tale da garantire il congelamento immediato e da non consentire i rigetti in mare di specie marine;
b) le apparecchiature di cernita a bordo del peschereccio siano state staccate dall'alimentazione elettrica e sigillate dalle autorità competenti prima dell'inizio della bordata di pesca, così da rendere inutilizzabile il sistema di cernita fino alla rimozione dei sigilli da parte delle autorità competenti;
c) il peschereccio sia dotato di sistemi di monitoraggio telematico da remoto installati a bordo che permettano di verificare il rispetto dell'obbligo di sbarco; o
d) sia presente a bordo un osservatore con il compito di monitorare il rispetto dell'obbligo di sbarco.
Spostamento dalla zona di pesca
Il comandante di un peschereccio cambia la zona di pesca in cui opera spostandosi da qualsiasi posizione di una precedente operazione di pesca in cui più del 10 % in peso vivo delle catture di una delle specie di cui all'articolo 48 è costituito da esemplari di taglia inferiore alle pertinenti taglie minime di riferimento per la conservazione.
Telesorveglianza
1. Lo Stato membro di approdo garantisce la sorveglianza mediante telecamere e sensori per gli sbarchi superiori a 10 tonnellate presso gli impianti di sbarco e di trasformazione in cui sono pesate più di 3 000 tonnellate all'anno, in totale, delle specie di cui all'articolo 48. A tal fine, gli Stati membri rendono pubblico un elenco dei loro porti che raggiungono tali soglie e ai quali devono essere applicate tali prescrizioni.
2. La sorveglianza riguarda i luoghi e le strutture di sbarco e di trasformazione e segue il flusso del pesce sbarcato fino al termine della pesatura. Tale prescrizione non si applica durante il trasporto delle catture sbarcate verso l'impianto di trasformazione e pesatura.
3. La persona responsabile della pesatura:
a) fornisce alle autorità competenti un accesso ai dati di sorveglianza in diretta streaming e in tempo reale; e
b) archivia i dati di sorveglianza per un periodo che va da un minimo di sei mesi a un massimo di tre anni e fornisce alle autorità competenti, su richiesta, una copia dei dati archiviati.
4. I dati ottenuti a norma del presente articolo sono utilizzati esclusivamente a fini di controllo della pesca e non per l'identificazione di persone fisiche.
Gestione dei dati, protezione dei dati personali e riservatezza
1. I dati personali necessari ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'articolo 13, dell'articolo 14, paragrafo 1, dell'articolo 15, paragrafo 1, dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera d), dell'articolo 17, paragrafi 3, 4 e 5, dell'articolo 20, paragrafo 2, dell'articolo 21, paragrafi da 2 a 5 e paragrafi 7 e 8, dell'articolo 22, paragrafi 2 e 3, dell'articolo 23, paragrafi 11 e 12, dell'articolo 24, lettere f) e g), dell'articolo 27, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 28, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 30, paragrafi 3 e 4, dell'articolo 31, paragrafo 5, degli articoli 33 e 34, dell'articolo 35, paragrafo 1, dell'articolo 37, paragrafo 1, dell'articolo 38, paragrafo 1, dell'articolo 39, dell'articolo 40, paragrafi 1 e 3, dell'articolo 42, paragrafo 1, dell'articolo 43, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 45, paragrafo 3, dell'articolo 47, paragrafi 1 e 3, dell'articolo 49, paragrafi 2 e 4, dell'articolo 50, paragrafo 2, lettere c) e d), e dell'articolo 52 sono raccolti e trattati dalle autorità degli Stati membri, dall'EFCA e dalla Commissione per le finalità seguenti:
a) rispetto degli obblighi di individuazione dei punti di contatto pertinenti e scambio di dati sulla pesca conformemente agli articoli 7, 8, da 13 a 19, 21, 22, da 27 a 31, 33, 34, 35, da 37 a 40, da 42 a 46 e 49, 50 e 52;
b) monitoraggio delle possibilità di pesca, compreso il tasso di utilizzo dei contingenti a norma dell'articolo 18;
c) convalida dei dati conformemente all'articolo 17;
d) monitoraggio, controllo, ispezione e sorveglianza delle attività di pesca conformemente agli articoli da 19 a 47; e
e) indagini relative a denunce, infrazioni e procedimenti giudiziari o amministrativi, conformemente agli articoli da 35 a 40 e da 42 a 47.
2. I dati personali ricevuti a norma del presente regolamento non sono conservati più a lungo di quanto necessario per la finalità per la quale sono stati raccolti e, in ogni caso, per più di cinque anni dalla loro raccolta, ad eccezione dei dati personali necessari per dar seguito a denunce, infrazioni e procedimenti giudiziari o amministrativi, che possono essere conservati fino al termine della procedura e dei procedimenti amministrativi o giudiziari in questione o per il tempo necessario per l'applicazione di sanzioni. Se le informazioni sono conservate per un periodo di tempo più lungo, i dati in esse contenuti sono resi anonimi.
3. Le autorità degli Stati membri sono considerate titolari del trattamento, quali definiti dall'articolo 4, punto 7, del regolamento (UE) 2016/679, in relazione al trattamento dei dati personali che raccolgono e trasmettono a norma del presente regolamento.
4. La Commissione e l'EFCA sono considerate ciascuna titolari del trattamento, quali definiti dall'articolo 3, punto 8, del regolamento (UE) 2018/1725, in relazione al trattamento dei dati personali che raccolgono e trasmettono a norma del presente regolamento.
5. Oltre agli obblighi stabiliti nei regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725, le autorità degli Stati membri, l'EFCA e la Commissione, ciascuna per proprio conto, provvedono a:
a) garantire il trattamento riservato durante la trasmissione e la ricezione dei dati elettronici;
b) adottare le misure necessarie per rispettare le disposizioni in materia di riservatezza e sicurezza stabilite nelle raccomandazioni approvate dalla NEAFC, compresi opportuni protocolli di cifratura per garantire la riservatezza e l'autenticità;
c) rettificare o cancellare, se necessario e su richiesta del segretariato della NEAFC, i rapporti o i messaggi elettronici trattati in modo non conforme al presente regolamento;
d) garantire che i dati elettronici siano conservati e utilizzati solo a fini di monitoraggio, controllo, ispezione e coercizione o per altri scopi specificati nel presente regolamento; e
e) garantire che per tutte le trasmissioni di dati elettronici si utilizzino sistemi di comunicazione dei dati debitamente collaudati con il segretariato della NEAFC.
6. Le autorità degli Stati membri, l'EFCA e la Commissione garantiscono, ciascuna per proprio conto, la sicurezza del trattamento dei dati personali effettuato ai fini dell'applicazione del presente regolamento, compreso il trattamento dei dati personali da parte delle autorità che hanno il diritto di accedere alle banche dati sulla pesca pertinenti. In particolare, esse adottano le misure necessarie, tra cui un piano di continuità operativa e misure per conformarsi agli orientamenti e alle condizioni di utilizzo per il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni adottati con la raccomandazione NEAFC 08:2014, al fine di:
a) proteggere materialmente i dati, anche mediante l'elaborazione di piani d'emergenza per la protezione delle infrastrutture critiche;
b) impedire che i supporti di dati siano letti, copiati, modificati o rimossi senza autorizzazione;
c) impedire l'inserimento di dati senza autorizzazione e l'accesso, la modifica o la cancellazione, senza autorizzazione, dei dati personali registrati;
d) impedire che i dati siano trattati, copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione;
e) garantire che le persone autorizzate ad accedere alle banche dati sulla pesca pertinenti abbiano accesso unicamente ai dati previsti dalla loro autorizzazione di accesso, esclusivamente tramite identità di utente individuali e con modalità di accesso riservato;
f) garantire la possibilità di verificare e stabilire a quali organismi possono essere trasmessi i dati personali e quali dati sono stati trattati nelle banche dati sulla pesca pertinenti, quando, da chi e per quale scopo;
g) impedire, in particolare mediante tecniche di cifratura appropriate, che i dati personali vengano letti, copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione mentre sono trasmessi da o verso le banche dati sulla pesca pertinenti, oppure durante il trasporto dei supporti di dati; e
h) monitorare l'efficacia delle misure di sicurezza di cui al presente paragrafo e adottare le misure organizzative relative al monitoraggio interno necessarie per garantire l'osservanza del presente regolamento.
7. Gli obblighi stabiliti all'articolo 113 del regolamento (CE) n. 1224/2009 si applicano ai dati raccolti e ricevuti nel quadro del presente regolamento.
Procedura di modifica
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 55 al fine di attuare misure adottate dalla NEAFC che modificano:
a) le procedure di notifica dei punti di contatto di cui all'articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3;
b) le procedure di trasmissione delle notifiche e delle autorizzazioni dei pescherecci di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 2;
c) le prescrizioni relative ai piani di stivaggio di cui all'articolo 13, paragrafo 3, lettera b);
d) le procedure per le comunicazioni relative ai trasbordi di cui all'articolo 15, paragrafi 1, 2 e 3;
e) le procedure per le comunicazioni al segretariato della NEAFC di cui all'articolo 17, paragrafi 1 e 8;
f) le procedure per la dichiarazione cumulativa delle catture e dello sforzo di pesca di cui all'articolo 18;
g) le procedure per la notifica dell'impiego di navi e aeromobili d'ispezione di cui all'articolo 21, paragrafo 7;
h) la procedura di sorveglianza di cui all'articolo 22;
i) le procedure per la notifica delle infrazioni di cui all'articolo 34, paragrafi 2 e 3;
j) l'elenco delle risorse regolamentate di cui all'allegato I;
k) l'elenco delle specie indicatrici di EMV di cui all'allegato II;
l) le coordinate delle zone di pesca di fondo esistenti di cui all'allegato III;
m) le misure tecniche applicabili nella zona di regolamentazione di cui all'allegato IV;
n) i dati contenuti nei messaggi di cui all'allegato V;
o) i dati contenuti nel registro di produzione di cui all'allegato VI;
p) l'elenco dei codici della forma di presentazione del prodotto, del tipo di imballaggio, del tipo di contenitore e del tipo di trasformazione di cui all'allegato VII;
q) i dati contenuti nel giornale di pesca elettronico, nei rapporti di trasbordo e nei rapporti relativi al porto di sbarco di cui all'allegato VIII;
r) il formato di trasmissione dei dati e i dati di cui all'allegato XI;
s) le procedure di marcatura CCP di cui all'allegato XII;
t) i dati per la notifica degli ispettori e delle piattaforme d'ispezione di cui all'allegato XIV;
u) i dati per la notifica delle attività di sorveglianza di cui all'allegato XVI;
v) i dati per la trasmissione dei rapporti di sorveglianza e di avvistamento di cui all'allegato XVII;
w) i modelli dei rapporti d'ispezione di cui agli allegati XVIII e XXIII;
x) le norme sulla costruzione e l'uso delle scalette d'imbarco di cui all'allegato XIX;
y) i dati per la notifica di designazione dei porti di cui all'allegato XX; e
z) il modello dei moduli di controllo dello Stato di approdo di cui all'allegato XXI.
2. Le modifiche di cui al paragrafo 1 si limitano rigorosamente all'attuazione di misure di modifica o integrazione del regime NEAFC e di altre raccomandazioni NEAFC.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 55 che modifichino il titolo III per adeguarlo a misure approvate dall'Unione e da altri Stati costieri dell'Atlantico nord-orientale, come documentato in un verbale concordato dei lavori, in consultazioni relative al controllo delle attività di pesca di cui all'articolo 48, o adottate nel quadro della NEAFC, per quanto riguarda:
a) le restrizioni applicabili ai pescherecci pelagici per la gestione e lo scarico delle catture di cui all'articolo 49;
b) le deroghe al divieto di uso di apparecchiature di cernita automatica di cui all'articolo 50, paragrafo 2;
c) le disposizioni riguardanti lo spostamento dalla zona di pesca di cui all'articolo 51; e
d) le soglie di cui all'articolo 52.
4. Le modifiche ai sensi del paragrafo 3 si limitano rigorosamente all'attuazione di misure che modificano o integrano il controllo delle attività di pesca di cui all'articolo 48:
a) approvate dall'Unione e da altri Stati costieri dell'Atlantico nord-orientale in consultazioni; o
b) adottate nel quadro della NEAFC e vincolanti per l'Unione.
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 54 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° dicembre 2023. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all'articolo 54 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. La decisione non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 54 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Modifiche di altri regolamenti
1. Gli articoli 54 ter e 54 quater del regolamento (CE) n. 1224/2009 sono soppressi.
2. L'articolo 5, lettera h), il capo VI e l'allegato XII del regolamento (UE) 2019/1241 sono soppressi.
Abrogazioni
1. I regolamenti (CEE) n. 1899/85, (CEE) n. 1638/87 e (UE) n. 1236/2010 sono abrogati.
2. I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento.
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
L'articolo 49, paragrafo 4, e l'articolo 52 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Straburgo, il 18 settembre 2024
Per il Parlamento europeo
La presidente
R. METSOLA
Per il Consiglio
Il presidente
BO'KA J.
ALLEGATO IX
DELIMITAZIONE DELLA ZONA DI REGOLAMENTAZIONE
Le eventuali modifiche delle coordinate utilizzate per la banca dati di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera f), devono essere:
- comunicate al segretariato della NEAFC come modifiche apportate alla delimitazione della zona di regolamentazione, con il numero di punti confermato separatamente e un referente identificato per la verifica della mappatura ottenuta;
- presentate in gradi decimali e in base al sistema WGS84, in una versione elettronica idonea all'importazione diretta nel software del sistema di informazione geografica (SIG), senza necessità di intervento manuale;
- per i numeri positivi è possibile omettere la latitudine positiva nord e la latitudine est e il segno (+).
ALLEGATO XII
CONTRASSEGNO DEL CCP
Il CCP utilizza i codici seguenti per contrassegnare i rapporti prima di trasmetterli al segretariato della NEAFC, ove necessario.
Codice (una lettera) | Descrizione |
D | Rapporti inviati dal CCP in ritardo e senza modifiche |
C | Rapporti corretti o cancellati dal CCP |
M | Rapporti registrati manualmente dal CCP |
.
I rapporti devono soddisfare tutti i requisiti tecnici e di formato.
ALLEGATO XIX
COSTRUZIONE E USO DI SCALETTE D'IMBARCO
1. Le imbarcazioni devono disporre di una scaletta d'imbarco idonea a consentire l'imbarco e lo sbarco degli ispettori in mare in condizioni di sicurezza. La scaletta d'imbarco deve essere tenuta pulita e in buone condizioni.
2. La scaletta deve essere posizionata e fissata:
a) a debita distanza da eventuali punti di scarico del peschereccio;
b) a debita distanza dai cavi più sottili e, per quanto possibile, a metà della lunghezza del peschereccio;
c) in modo che ogni gradino poggi saldamente contro il fianco del peschereccio.
3. I gradini della scaletta d'imbarco devono:
a) essere di legno duro o di altro materiale avente proprietà equivalenti ed essere costituiti da un pezzo unico privo di nodosità; i quattro gradini inferiori possono essere fatti di gomma dotata di adeguata resistenza e rigidità o di altro materiale adatto avente caratteristiche equivalenti;
b) avere una superficie antisdrucciolevole adeguata;
c) avere almeno una lunghezza di 480 mm, una larghezza di 115 mm e uno spessore di 23 mm, esclusi eventuali dispositivi o scanalature antisdrucciolo;
d) essere disposti ad intervalli regolari, con una distanza non inferiore a 300 mm né superiore a 380 mm;
e) essere fissati in modo da rimanere orizzontali.
4. La scaletta d'imbarco non deve avere più di due gradini di ricambio che siano stati fissati con un metodo diverso da quello utilizzato nella costruzione originaria della scala; gli eventuali gradini fissati in tal modo devono essere sostituiti, il prima possibile, con gradini fissati con il metodo utilizzato nella costruzione originaria della scala. Se per fissare un gradino di ricambio ai cavi laterali di una scaletta d'imbarco si utilizzano gli incavi di cui esso è dotato lateralmente, questi devono trovarsi sui lati più lunghi del gradino.
5. I cavi laterali della scaletta sono costituiti da due corde di manilla non rivestite o da corde equivalenti aventi una circonferenza non inferiore a 60 mm su ciascun lato; le corde non sono rivestite da altro materiale; esse sono intere e prive di giunzioni fino al gradino superiore; sono predisposti due guardamano di almeno 65 mm di circonferenza, adeguatamente fissati all'imbarcazione, e una fune di sicurezza, pronti per l'uso se necessario.
6. Per impedire che la scaletta d'imbarco si attorcigli sono disposte a intervalli regolari stecche di legno duro o di altro materiale avente proprietà equivalenti, in un unico pezzo, prive di nodosità e di lunghezza compresa tra 1,8 e 2 metri. La stecca inferiore è posta sul quinto gradino dal basso della scaletta e la distanza tra una stecca e quella successiva non supera i nove gradini.
7. Sono predisposti opportuni dispositivi per garantire, durante l'imbarco e lo sbarco degli ispettori, un passaggio agevole e sicuro dalla cima della scaletta d'imbarco (o di qualsiasi altra scala dei barcarizzi o attrezzatura analoga). Se il passaggio si effettua attraverso un'apertura nelle impavesate o nel parapetto, si devono predisporre opportune maniglie di appiglio. Se il passaggio si effettua mediante uno scalandrone, questo è saldamente fissato all'impavesata o alla piattaforma e due candelieri d'appiglio sono disposti nel punto d'imbarco o di sbarco a una distanza non inferiore a 0,70 metri né superiore a 0,80 metri. Ogni candeliere è fissato rigidamente alla struttura del peschereccio, alla sua base o in prossimità della stessa nonché in un punto più alto, ha un diametro di almeno 40 mm e supera di almeno 1,20 metri il bordo dell'impavesata.
8. E' predisposto un impianto d'illuminazione che di notte illumini adeguatamente sia la scaletta d'imbarco sul fianco del peschereccio che il punto in cui l'ispettore sale a bordo. Un salvagente munito di luce ad accensione automatica è tenuto a portata di mano, pronto per l'uso. E' inoltre tenuta a portata di mano una sagola da getto, pronta per l'uso se necessario.
9. Si predispone quanto necessario per consentire l'uso della scaletta d'imbarco su entrambi i lati dell'imbarcazione. L'ispettore incaricato può indicare su quale lato preferisce che venga posizionata la scaletta d'imbarco.
10. Il montaggio della scala e le operazioni d'imbarco e sbarco dell'ispettore si effettuano sotto la supervisione di un ufficiale responsabile del peschereccio. L'ufficiale responsabile si tiene in contatto radio con il ponte.
11. Se un'imbarcazione presenta caratteristiche di costruzione, ad esempio bottazzi, che non consentono di attuare una delle disposizioni summenzionate, si adottano specifici provvedimenti che garantiscano l'imbarco e lo sbarco degli ispettori in condizioni di sicurezza.
ALLEGATO XX
INFORMAZIONI PER LA DESIGNAZIONE DEI PORTI
Identificazione del porto | ||||||
Paese | Nome del porto [1] | Codice del porto [1] (UN/LOCODE, se disponibile) | Posto di controllo e ispezione frontaliero (Sì/No) | Tipo di porto | ||
Sbarco | Trasbordo | Altri servizi portuali | ||||
______________
[1] Il codice e il nome che figurano nell'elenco UNECE.
ALLEGATO XXII
ORIENTAMENTI GENERALI PER LA GESTIONE DEL RISCHIO IN RELAZIONE AL CONTROLLO DA PARTE DELLO STATO DI APPRODO
1. Per gestione del rischio s'intende l'identificazione sistematica dei rischi e l'attuazione di tutte le misure necessarie per limitarne il verificarsi. Nella gestione del rischio rientrano attività quali la raccolta di dati e informazioni, l'analisi e la valutazione dei rischi, la preparazione e l'adozione di misure e il regolare monitoraggio ed esame del processo e dei suoi risultati.
2. Sulla base di una valutazione del rischio, gli Stati membri definiscono, in coordinamento con l'EFCA, una strategia di gestione del rischio per agevolare il rispetto del presente regolamento. Tale strategia dovrebbe comprendere l'identificazione, la descrizione e l'assegnazione di strumenti di controllo e mezzi d'ispezione adeguati ed efficaci sotto il profilo dei costi, in relazione alla natura e al livello stimato di ciascun rischio, nonché il raggiungimento di parametri di riferimento.
3. Sono previsti criteri di valutazione e di gestione del rischio per le attività di controllo, ispezione e verifica al fine di realizzare in tempo utile analisi del rischio e valutazioni generali delle informazioni in materia di controllo e di ispezione pertinenti.
4. In funzione del livello di rischio attribuito vengono sottoposti a controlli e ispezioni singoli pescherecci, gruppi di pescherecci, operatori e/o attività di pesca in relazione a specie diverse e a diverse parti della zona della convenzione, utilizzando tra l'altro i seguenti criteri ipotetici generali per l'individuazione dei livelli di rischio con riguardo al controllo, da parte dello Stato di approdo, degli sbarchi e dei trasbordi in porto:
a) catture effettuate da un peschereccio di una parte non contraente;
b) catture congelate;
c) catture di grande volume;
d) catture precedentemente trasbordate in mare;
e) catture effettuate al di fuori delle acque soggette alla giurisdizione delle parti contraenti, vale a dire nella zona di regolamentazione;
f) catture effettuate sia all'interno che all'esterno della zona della convenzione;
g) catture di specie di elevato valore;
h) catture di risorse alieutiche per le quali le possibilità di pesca sono particolarmente limitate; e
i) numero di ispezioni condotte in precedenza e numero di infrazioni rilevate per peschereccio e/o operatore.