Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

LEGGE REGIONALE 7 ottobre 2024, n. 26

SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 11 ottobre 2024, n. 45

Sistema integrato e diffuso di prevenzione, cura, riduzione del danno e inclusione sociale in materia di dipendenze.

Testo con annotazioni alla data 11 marzo 2025

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Principi e finalità

1. La presente legge reca disposizioni volte a realizzare un sistema integrato e diffuso di interventi sociosanitari ed educativi in materia di dipendenze derivanti da comportamenti ovvero connesse all'utilizzo non terapeutico di sostanze psicotrope, per la prevenzione, la cura, la riduzione dei danni e la limitazione dei rischi.

2. A tal fine la presente legge si propone di:

a) introdurre un modello di gestione partecipata e reticolare che valorizzi il contributo di tutti gli individui e le organizzazioni che a vario titolo hanno competenze, sensibilità ed esperienza sul tema;

b) definire organi, servizi e procedure capaci di coevolvere con il rapido e costante trasformarsi del fenomeno delle dipendenze;

c) predisporre percorsi di diagnosi, trattamento e riabilitazione sanitaria, di inclusione sociale, lavorativa e ricreativa in una prospettiva di piena realizzazione della persona;

d) offrire spazi di accoglimento e ascolto del malessere nonché di accrescimento del benessere, anche nei casi in cui non si pervenga ad una piena emancipazione dalla dipendenza;

e) attivare e sostenere progetti di prevenzione e informazione in vari contesti, in primis nei setting scolastici, che prevedano la compartecipazione delle istituzioni coinvolte, secondo metodologie scientifiche avanzate, accreditate e di comprovata efficacia nonché promuovere l'attivazione delle antenne scolastiche e territoriali di cui all'articolo 13;

f) agire attraverso l'approccio dialogico, inteso come connettore di un sistema integrato tra e con i diversi servizi e istituzioni.

3. La presente legge disciplina l'assetto organizzativo sociosanitario regionale idoneo a garantire i livelli essenziali di assistenza in materia di consumi e abusi di sostanze psicotrope e di dipendenze in attuazione della legge 26 giugno 1990, n. 162, della legge 30 marzo 2001, n. 125 e del D.P.C.M. 12 gennaio 2017, con particolare riferimento agli articoli 28 e 35. A tal fine, sono recepiti i principi della legge 8 novembre 2000, n. 328 nonché le disposizioni di cui al D.M. 30 novembre 1990, n. 444.

Art. 2

Obiettivi

1. La presente legge promuove e coordina le attività di soggetti pubblici e strutture private accreditate operanti nel settore delle dipendenze al fine di:

a) mettere in rete i servizi e le realtà attive in "area dipendenze" per colmare le carenze, integrare le risorse, far circolare il sapere e mettere in comune le buone pratiche attraverso il principio di interdipendenza, di sinergia orizzontale e verticale, nonché di prossimità sociosanitaria;

b) migliorare significativamente la qualità di vita delle persone con dipendenze, dei familiari e dei contesti relazionali di riferimento, interrompendo il circolo vizioso "dipendenza-problemi sociosanitari" e "dipendenza-comportamenti illegali";

c) favorire nelle persone con dipendenze processi di discernimento e di iniziativa riguardo al proprio progetto di vita tramite il supporto di equipe multidisciplinari e altri attori sociali utili a tale fine;

d) sostenere e incentivare la costituzione di contesti di minimizzazione del rischio e del danno, grazie a politiche e interventi nell'ambito abitativo, sociale, sanitario ed educativo per la promozione di competenze e strategie in chi è consumatore di sostanze o dipendente in senso lato, mirate ad un uso più sicuro, autoregolato e sostenibile;

e) incentivare e sostenere la prevenzione primaria, secondaria e terziaria attraverso attività educative e di formazione permanente;

f) predisporre iniziative di supporto per le famiglie e i contesti relazionali di riferimento delle persone con dipendenze, con particolare attenzione ai soggetti più vulnerabili;

g) valorizzare, sostenere e incentivare la costituzione dei gruppi di auto/mutuo aiuto, di cui all'articolo 10, sia di persone con dipendenze, sia dei familiari e di altre figure rilevanti nei contesti affettivi e relazionali di riferimento;

h) riconoscere il ruolo dell'arte, della cultura, dello sport, dell'educazione, della promozione del lavoro e della cittadinanza attiva quali componenti fondamentali del contrasto all'insorgenza e allo sviluppo delle dipendenze, servendosi del contributo di enti pubblici, di soggetti del terzo settore, come di altri attori sociali, anche informali;

i) valorizzare i servizi e i progetti che impieghino l'apporto dei peer specialist, di cui all'articolo 11;

l) mettere a disposizione immobili inutilizzati del proprio patrimonio, secondo la normativa vigente, utilizzabili per attività di prevenzione, riduzione del danno e del rischio, trattamento e cura delle dipendenze ovvero come sedi per i gruppi di auto/mutuo aiuto, di cui all'articolo 10.

Art. 3

Destinatari

1. Sono destinatari delle misure di cui alla presente legge i soggetti che presentano dipendenze da sostanze sia legali che illegali, ovvero da comportamenti e stili di vita compulsivi in riferimento al DSM-5. In particolare, sono previsti interventi specifici per coloro che sono più a rischio di sviluppare dipendenze in ragione dell'età o dell'esposizione ambientale, i soggetti con una dipendenza in corso per i quali occorre prevenire l'aggravamento o la cronicizzazione nonché i soggetti affetti da altre patologie e disagi di natura fisica, psichica e sociale, coloro che presentano maggiori condizioni di vulnerabilità e di rischio, secondo quanto individuato dalle più moderne e accreditate ricerche scientifiche.

2. Sono altresì destinatari degli interventi sociali ed educativi di cui alla presente legge i familiari e i soggetti appartenenti ai contesti affettivi e relazionali di riferimento delle persone con dipendenze.

3. La presente legge riconosce alle persone con esperienza di dipendenza nonché ai loro familiari o alle altre figure per esse affettivamente rilevanti il ruolo di attori coprotagonisti della prevenzione, della cura, della riduzione del danno e della promozione della riflessione critica delle comunità di riferimento, di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14.

Art. 4

Comitato regionale di indirizzo sulle dipendenze (CRID)

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione è istituito, presso il dipartimento regionale per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico (DASOE), il Comitato regionale di indirizzo sulle dipendenze (CRID). (1)

2. Il CRID è presieduto dal Presidente della Regione o da un suo delegato ed è composto dall'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, dall'Assessore regionale per la salute, dall'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale o da un loro delegato.

3. I compiti del CRID sono i seguenti:

a) promuovere la formazione e l'esecuzione degli atti della Giunta regionale in materia di dipendenze, necessari per la realizzazione delle strategie di intervento;

b) incentivare progetti di studio e ricerca in materia di dipendenze;

c) individuare immobili del patrimonio regionale inutilizzati da assegnare ad attività di prevenzione, riduzione del danno e del rischio, trattamento e cura delle dipendenze ovvero da adibire a sedi dei gruppi di auto/mutuo aiuto di cui all'articolo 10.

4. La partecipazione al CRID è a titolo gratuito e ai componenti dello stesso non spettano indennità, gettoni di presenza o rimborsi spese.

(1)

In attuazione del comma annotato, si rimanda al D.P. 10 dicembre 2024, n. 576.

Art. 5

Tavolo per la ricerca e il coordinamento partecipato in area dipendenze (TaRCoPaD)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, è istituito, presso il DASOE, il Tavolo regionale di ricerca e coordinamento partecipato in "area dipendenze" (TaRCoPaD). (1)

2. Il TaRCoPaD collabora con il Tavolo tecnico regionale permanente per la prevenzione delle dipendenze da sostanze e comportamenti, istituito con D.A. n. 52/2023.

3. Il TaRCoPaD è presieduto dal Presidente della Regione o da un suo delegato ed è composto da:

a) il dirigente generale, o suo delegato, del DASOE;

b) il dirigente generale del dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali, o suo delegato;

c) i direttori o loro delegati delle UOC o aree dipartimentali dipendenze patologiche dei dipartimenti salute mentale, dipendenze patologiche e neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza delle aziende sanitarie provinciali siciliane;

d) i presidenti, o loro delegati, di ciascuna delle società scientifiche accreditate in "area dipendenze", a livello regionale;

e) i rappresentanti delle reti che riuniscono gli enti del "privato sociale" e del terzo settore che gestiscono servizi accreditati per la cura e la riabilitazione di persone con dipendenze;

f) due rappresentanti dei gruppi di auto/mutuo aiuto presenti in Sicilia individuati dalla Rete regionale diffusa sulle dipendenze di cui all'articolo 6;

g) un delegato del Comitato regionale universitario della Sicilia;

h) con la seguente descrizione: "almeno un rappresentante designato dalle federazioni degli ordini sanitari d'intesa con gli ordini territoriali, rispettivamente dalla FNOMCeo, FNOB, CNOP, FOFI, FNOPI.

4. Le funzioni del TaRCoPaD sono:

a) individuare i metodi di indagine più efficaci per lo svolgimento delle attività di prevenzione, diagnosi, trattamento, riduzione dei danni e dei rischi, reinserimento sociale e lavorativo;

b) monitorare i servizi sanitari di bassa, media e alta soglia esistenti sul territorio regionale, identificando eventuali carenze da segnalare al CRID;

c) adottare le linee guida utili per la predisposizione di progetti sulle dipendenze, tenuto conto delle buone pratiche esistenti;

d) collaborare con il CRID, con il Tavolo tecnico regionale permanente per la prevenzione delle dipendenze da sostanze e comportamenti del DASOE e dialogare con la rete regionale diffusa sulle dipendenze, di cui all'articolo 6, per migliorare la sinergia tra i diversi servizi e le realtà attive sul territorio regionale;

e) partecipare all'organizzazione dell'incontro annuale della rete regionale diffusa sulle dipendenze di cui all'articolo 6 e ad altre occasioni di confronto con i soggetti della rete.

5. La partecipazione al TaRCoPaD è a titolo gratuito e ai componenti dello stesso non spettano indennità, gettoni di presenza o rimborsi spese.

(1)

In attuazione del comma annotato, si rimanda al D.P. 17 gennaio 2025, n. 505.

Art. 6

Rete regionale diffusa sulle dipendenze (RReDD)

1. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto dell'Assessore regionale per la salute, è costituita, presso il DASOE, la rete regionale diffusa sulle dipendenze (RReDD) al fine di migliorare il monitoraggio, la comunicazione, la collaborazione in azioni e progetti, lo scambio di buone pratiche e la sinergia tra azioni e servizi del pubblico, del privato accreditato e della cittadinanza attiva, promuovendo una gestione partecipata e una presa in carico trasversale del fenomeno delle dipendenze. (1)

2. Possono fare parte della RReDD tutti i soggetti pubblici o privati che intervengono nella prevenzione, formazione, riduzione dei danni e dei rischi, trattamento e reinserimento nel campo delle dipendenze. In particolare possono farne parte:

a) i Servizi per le dipendenze (Ser.D);

b) le rappresentanze dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta;

c) gli Uffici scolastici territoriali;

d) il personale dei Dipartimenti delle Università aventi sede nella Regione interessati al tema;

e) le comunità terapeutiche residenziali e semiresidenziali;

f) il personale dei servizi a bassa soglia (sportelli di ascolto, unità mobili e drop-in) attivi sul territorio regionale;

g) le organizzazioni di settore, pubbliche e private accreditate, operanti sul territorio regionale nel campo delle dipendenze;

h) i gruppi di auto/mutuo aiuto anche informali, di cui all'art. 10;

i) i referenti delle scuole e delle associazioni che si costituiscono come "antenne", di cui all'art. 13;

l) le associazioni e i consorzi che partecipano, in area dipendenze, alla prevenzione, cura, riduzione del danno e reinserimento sociale e lavorativo;

m) una rappresentanza dei comuni designata da ANCI Sicilia;

n) quattro rappresentanti degli studenti universitari eletti tra i rappresentanti degli studenti nei consigli di amministrazione delle Università aventi sede nella Regione;

o) ordini professionali sanitari provinciali o regionali, a titolo esemplificativo e non esaustivo medici, biologi, psicologi, farmacisti, infermieri.

3. La RReDD può, altresì, articolarsi su base provinciale.

4. Obiettivi della RReDD sono:

a) contribuire alla implementazione di un sistema unico regionale di accessibilità ai diversi tipi di servizi in materia di dipendenze nonché ai dati e alle informazioni idonei a informare il cittadino in merito alle opzioni di prevenzione, contrasto e cura delle dipendenze;

b) favorire il coinvolgimento della società civile nella prevenzione, monitoraggio e partecipazione al contrasto dello sviluppo di dipendenze, promuovendo la partecipazione della stessa e degli enti del terzo settore in azioni e progetti di prevenzione, cura, formazione e reinserimento abitativo, sociale e lavorativo, riconoscendone il ruolo anche nel sistema di accreditamento e contrattualizzazione;

c) condividere e diffondere la ricerca, lo studio e le buone pratiche inerenti alla prevenzione e al trattamento delle dipendenze;

d) sollecitare l'attività del CRID e del TaRCoPaD;

e) organizzare la conferenza annuale della RReDD per condividere conoscenze aggiornate sul fenomeno delle dipendenze - a livello non solo locale - e delle strategie più idonee, evidenziando criticità, potenzialità e proposte per una governance regionale partecipata.

5. Ciascun componente della RReDD individua un proprio rappresentante per la costituzione di un'equipe di facilitazione alla quale sono attribuiti i seguenti compiti:

a) monitorare il territorio, identificando tutti i soggetti potenzialmente interessati e invitandoli a fare parte della RReDD;

b) coordinare la realizzazione di un vademecum, annualmente aggiornato e divulgato sul portale dell'Assessorato regionale della salute "Costruire salute", indicante percorsi, servizi e strutture per le persone con dipendenze, le famiglie, le scuole e altri contesti relazionali di riferimento;

c) identificare bandi e supportare la progettazione di interventi coerenti con gli obiettivi della presente legge che possano coinvolgere membri della RReDD valorizzando sinergie e risorse locali e creando rapporti di partenariato interni ed esterni alla rete, a livello locale, nazionale, comunitario e internazionale;

d) segnalare aggiornamenti della sezione sulle dipendenze del portale dell'Assessorato regionale della salute "Costruire salute", con particolare riferimento a:

1) ciascun componente della rete;

2) dati, studi e altri materiali utili alla comprensione del fenomeno delle dipendenze e degli approcci di cura;

3) iniziative ed eventi inerenti alla rete;

4) il vademecum di cui alla lettera b);

5) le comunità terapeutiche accreditate, evidenziando i posti disponibili ed eventuali liste di attesa al fine di un utilizzo ottimale del sistema;

6) una sezione dove imprese, enti del terzo settore e altre organizzazioni possano venire a conoscenza o rendere noti progetti e opportunità legati al reinserimento formativo, sociale e lavorativo di persone con una esperienza di dipendenze;

7) avvisi relativi a corsi, tirocini e opportunità di impiego per il reinserimento e l'inclusione sociale;

8) un'area per le antenne scolastiche e territoriali, di cui all'articolo 13;

9) un'area per la proposta di collaborazioni e partenariati progettuali.

(1)

In attuazione del comma annotato si rimanda ai DD.AA. Salute 7 febbraio 2025, n. 150 e 11 marzo 2025, n. 233.

Art. 7

Servizi di bassa soglia volti alla riduzione del danno e limitazione dei rischi

1. E' istituito, presso le Aziende sanitarie provinciali, un servizio di unità mobili per interventi di presenza, screening, sostegno e assistenza (outreach) sul territorio. Il servizio opera in particolare nei contesti abituali di consumo, individuati anche su segnalazione dei Comuni, al fine di stabilire un contatto di fiducia, distribuire materiali informativi sulla prevenzione e sulla riduzione del danno nonché sui servizi ai quali affidarsi, fornire materiale sanitario sterile di prevenzione, soccorrere in caso di malessere, compiere test tossicologici e di drug-checking, porre in essere attività di screening, in particolare per malattie quali HIV, HBV, HCV e infezioni sessualmente trasmissibili.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per la salute stabilisce, con proprio decreto:

a) il numero minimo di operatori da destinare alle unità mobili di cui al comma 1 garantendo, per ciascuna unità, personale specialistico nell'ambito delle dipendenze di tipo medico, infermieristico, psicologico e sociale in accordo con la direzione dell'UOC dipendenze patologiche dell'ASP competente per territorio;

b) le modalità operative con cui effettuare gli screening previsti al comma 1;

c) l'articolazione sul territorio delle unità mobili, prevedendo, in ogni caso, una unità in ciascun capoluogo di provincia e, in presenza di situazioni critiche, anche più di una per provincia che possa presidiare zone ad alto tasso di tossicodipendenza.

3. La Regione promuove la predisposizione, da parte dei comuni o da parte di enti del terzo settore accreditato, di servizi di drop-in o di centri a bassa soglia ad accesso diretto e immediato, rivolti a consumatori e a persone con dipendenze, al fine di far fronte a crisi temporanee ovvero supportare percorsi di disintossicazione e riabilitazione.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per la salute e l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro provvedono con decreto interassessoriale alla definizione delle caratteristiche minime dei servizi di drop-in di cui al comma 3, ivi comprese l'organizzazione e le modalità di accoglienza e di erogazione delle prestazioni nonché l'articolazione sul territorio, al fine di garantire la presenza di almeno un drop-in in ogni capoluogo di provincia.

Art. 8

Equipe integrate multidisciplinari (E.I.M.)

1. Fermo restando il rispetto della normativa nazionale e regionale in materia di Ser.D, con particolare riferimento al D.M. 30 novembre 1990, n. 444 e al D.P.C.M. 12 gennaio 2017, sono istituite, laddove già non presenti in altra forma o con altra denominazione, all'interno degli istituti detentivi e negli istituti penali minorili e in tutti i Centri per l'immigrazione di prima e seconda accoglienza, le equipe integrate multidisciplinari (E.I.M.) per la presa in carico globale dell'adulto o del minore tossicodipendente o consumatore di sostanze, al fine di garantire un percorso assistenziale adeguato sia all'interno di tali strutture che nelle fasi successive.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per la salute provvede, con proprio decreto, alla definizione dei profili professionali degli operatori di ciascuna tipologia di E.I.M.

Art. 9

Centri ad alta soglia - Comunità terapeutiche residenziali e semiresidenziali

1. L'Assessorato regionale della salute procede all'attivazione di strutture residenziali pubbliche o all'accreditamento di strutture residenziali per il trattamento delle persone con doppia diagnosi, secondo quanto previsto dagli articoli 8 bis e seguenti del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 nonché in conformità agli obiettivi previsti dal Piano sanitario regionale.

2. L'Assessorato regionale della salute procede all'attivazione di un centro pubblico di pronta accoglienza o all'accreditamento di un Centro di pronta accoglienza (o centro di crisi) per ciascuna provincia.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per la salute provvede, con proprio decreto, alla definizione delle funzioni e delle caratteristiche alle strutture di cui ai commi 1 e 2, ivi compresa l'organizzazione, gli orari di apertura, il numero minimo degli operatori previsti e i relativi profili professionali, nonché la distribuzione sul territorio.

Art. 10

Gruppi di auto/mutuo aiuto

1. La Regione valorizza i gruppi di auto/mutuo aiuto e ne agevola la costituzione favorendo l'implementazione di questa metodologia di supporto attivo nonché gli scambi di buone pratiche, la formazione dei facilitatori, la messa a disposizione di eventuali immobili del proprio patrimonio disponibile, in cui riunirsi.

Art. 11

Esperto nel supporto tra pari (peer specialist)

1. La Regione valorizza la figura dell'esperto nel supporto tra pari (peer specialist) quale soggetto, operante nell'ambito dei piani di zona ovvero facente parte degli enti del terzo settore accreditato, che vive o ha vissuto, in prima persona o in quanto familiare, esperienze legate alle dipendenze comportamentali o da sostanze ed è in grado di condividere consapevolezze e competenze derivate dal proprio vissuto in favore di persone con analoghe problematiche, nonché a beneficio della società.

Art. 12

Prevenzione attraverso l'educazione e la formazione permanente

1. L'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale e l'assessorato regionale della salute sostengono, promuovono e realizzano progetti di prevenzione nelle scuole di ogni ordine e grado dedicati all'informazione e alla sensibilizzazione sul tema delle dipendenze attraverso una didattica partecipativa, rivolti sia agli studenti che agli adulti impegnati nella cura, quali genitori o tutori, docenti, educatori anche attraverso l'utilizzo della Rete SHE - School for Health in Europe, attivata con l'intesa tra l'Assessorato regionale della salute e l'Ufficio scolastico regionale (USR).

2. Con decreto dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale sono individuati i criteri, su base provinciale, per l'individuazione delle istituzioni scolastiche presso le quali realizzare gli interventi di cui al comma 1.

Art. 13

Antenne scolastiche e territoriali

1. Sono "antenne scolastiche e territoriali" i gruppi formali o informali di familiari di persone con dipendenze, le scuole, le Università, le associazioni, e ogni altra formazione sociale che si attivi per organizzare eventi di prevenzione, allertando la RReDD e i servizi competenti nel caso siano rilevate situazioni a rischio o conclamate di diffusione delle dipendenze, mettendo a conoscenza i diretti interessati, i familiari e le autorità.

2. La Regione promuove l'attività di antenne scolastiche e territoriali in tutti i contesti di svolgimento della vita relazionale, con particolare attenzione alla scuola, al fine di agevolare la prevenzione delle dipendenze, l'emersione di circostanze critiche, l'orientamento e la mediazione sociale.

Art. 14

Reinserimento sociale e lavorativo

1. La Regione promuove, ai fini di un efficace processo di inclusione e di reinserimento sociale e lavorativo dei soggetti con dipendenze, percorsi rieducativi e formativi multilivello, che consentano alla persona, compreso il detenuto, di acquisire, oltre a competenze spendibili nel mondo del lavoro, un equilibrio psico-fisico che favorisca il benessere integrale e lo sviluppo cognitivo ed emotivo, con particolare attenzione per coloro che per età, condizioni sociali o mediche presentano profili di maggiore fragilità.

Art. 15

Relazione annuale dei soggetti operanti nel settore delle dipendenze

1. I soggetti pubblici e le strutture private accreditate, operanti nel settore delle dipendenze, predispongono, con cadenza annuale, una relazione sulle attività svolte nell'anno precedente.

2. La relazione, volta a verificare il conseguimento degli obiettivi definiti dalla presente legge e la congruità delle risorse impiegate, è presentata ai competenti uffici del dipartimento regionale per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico, entro il 30 gennaio di ogni anno, al fine di procedere all'aggiornamento annuale dell'elenco dei soggetti accreditati.

Art. 16

Relazione annuale dell'Assessore

1. Al fine di monitorare l'efficacia degli interventi previsti dalla presente legge, l'Assessore regionale per la salute, entro il 30 ottobre di ciascun anno, presenta alla VI Commissione "Salute, servizi sociali e sanitari" dell'Assemblea Regionale Siciliana una relazione dettagliata sull'andamento degli interventi in materia di dipendenze. La relazione include: il numero di interventi di prevenzione realizzati, la percentuale di persone con dipendenze assistite dai servizi sociosanitari, i risultati raggiunti nei percorsi di cura, riabilitazione e reinserimento sociale e lavorativo.

Art. 17

Giornata regionale per la lotta alla droga

1. E' istituita la giornata regionale per la lotta alla droga, da celebrare annualmente il 26 giugno, in occasione della giornata mondiale contro l'abuso e il traffico illecito di droga, in collaborazione con enti, istituzioni scolastiche e associazioni del terzo settore, allo scopo di promuove iniziative volte alla prevenzione del consumo di sostanze stupefacenti e psicoattive, alla sensibilizzazione delle forme di contrasto allo spaccio e al traffico illecito nonché alla diffusione della cultura della legalità attraverso convegni, studi e dibattiti. In tale giornata la Regione diffonde il bilancio annuale dei dati della Sicilia in materia di traffico illecito di droga e di dipendenze di ogni sorta e sulle devianze ad esse connesse. 

2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede entro i limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 18

Norma finanziaria

1. Dalle disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, commi 3 e 4, 8, 10, 11 e 13 della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, quantificati in 2.084 migliaia di euro per l'anno 2025, e in 2.500 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse del Fondo Sanitario Regionale.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, si provvede con le risorse del Fondo Sanitario Regionale senza maggiori oneri rispetto alla dotazione del predetto fondo per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 9, commi 2 e 3, quantificati per ciascuno degli anni 2025 e 2026 in 5.400 migliaia di euro, si provvede, in ciascun anno, per l'importo di 3.000 migliaia di euro a valere sulle risorse dei fondi PNES progetto "Salute mentale - adattamento e sperimentazione dei PTRP nei DSM della Regione" e per l'importo di 2.400 migliaia di euro mediante riduzione della Missione 20, Programma 3, capitolo 215770.

4. Per le finalità di cui all'articolo 12, è autorizzata la spesa di 1.736.629,44 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 cui si provvede, per pari importo, per l'esercizio finanziario 2024 con le maggiori entrate di cui al Titolo I, Tipologia 103, capitolo 1023 e per ciascuno degli anni 2025 e 2026 mediante riduzione della Missione 20, Programma 3, capitolo 215770.

5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 14, quantificati per ciascuno degli anni 2025 e 2026 in 1.500 migliaia di euro, si provvede a valere sulle risorse del FSE+ 2021/2027, Priorità 3, Obiettivo specifico ESO4.8, codice di intervento 153.3.

6. I distretti socio-sanitari possono destinare fino al 5% delle risorse poste in entrata nei loro bilanci a titolo di compartecipazione alla spesa di cui alla presente legge.

Art. 19

Entrata in vigore

1. La presente legge è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. 

Palermo, 7 ottobre 2024.

SCHIFANI

Assessore regionale per la salute VOLO