
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 30 settembre 2024
- Allegato al Comunicato Ministero Interno pubblicato nella G.U.R.I. 6 novembre 2024, n. 260
Riparto del concorso alla finanza pubblica, pari a 200 milioni di euro per i comuni e a 50 milioni di euro per le province e le città metropolitane, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028.
IL MINISTRO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
VISTA la legge 30 dicembre 2023, n. 213, concernente «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026» (Legge di bilancio 2024), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023;
VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 533, così come modificato dall'art. 3, comma 12-decies, lett. a), nn. 1) e 2), del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 febbraio 2024, n. 18, che prevede "Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, in considerazione delle esigenze di contenimento della spesa pubblica e nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica, nelle more della definizione delle nuove regole della governance economica europea, i comuni, le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, di cui 200 milioni di euro annui a carico dei comuni e 50 milioni di euro annui a carico delle province e delle città metropolitane, ripartito in proporzione agli impegni di spesa corrente al netto della spesa relativa alla missione 12, Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, degli schemi di bilancio degli enti locali, come risultanti dal rendiconto di gestione 2022 o, in caso di mancanza, dall'ultimo rendiconto approvato e tenuto conto delle risorse del PNRR, approvato con decisione di esecuzione del Consiglio Ecofin dell'Unione europea del 13 luglio 2021, come modificato ai sensi della decisione di esecuzione del Consiglio Ecofin dell'Unione europea dell'8 dicembre 2023, assegnate a ciascun ente alla data del 31 dicembre 2023, così come risultanti dal sistema informativo di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 1, commi 29 e 29-bis, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Sono esclusi dal concorso di cui al periodo precedente gli enti locali in dissesto finanziario, ai sensi dell'articolo 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o in procedura di riequilibrio finanziario, ai sensi dell'articolo 243-bis del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla data del 1° gennaio 2024 o che abbiano sottoscritto gli accordi di cui all'articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e di cui all'articolo 43, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91";
VISTO l'articolo 1, comma 534, della citata legge n. 213 del 30 dicembre 2023, così come modificato dall'art. 3, comma 12-decies, lett. b), D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, che dispone "Gli importi del contributo alla finanza pubblica di cui al comma 533 a carico di ciascun ente sono determinati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 marzo 2024, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. In caso di mancata intesa entro venti giorni dalla data di prima iscrizione all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali della proposta di riparto delle riduzioni di cui al periodo precedente, il decreto è comunque adottato.";
CONSIDERATO che, ai sensi del novellato comma 533 dell'articolo 1 della legge n. 213 del 2023, il riparto è effettuato:
"- in proporzione agli impegni di spesa corrente al netto della spesa relativa alla missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia"degli schemi di bilancio degli enti locali, come risultanti dal rendiconto di gestione 2022 o, in caso di mancanza, dall'ultimo rendiconto approvato trasmesso alla BDAP;
- tenendo conto delle risorse del PNRR, approvato con decisione di esecuzione del Consiglio Ecofin dell'Unione europea del 13 luglio 2021, come modificato ai sensi della decisione di esecuzione del Consiglio Ecofin dell'Unione europea dell'8 dicembre 2023, assegnate a ciascun ente alla data del 31 dicembre 2023, così come risultanti dal sistema informativo di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- tenendo conto delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 1, commi 29 e 29-bis, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- prevedendo l'esclusione degli enti locali in dissesto finanziario, ai sensi dell'articolo 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o in procedura di riequilibrio finanziario, ai sensi dell'articolo 243-bis del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla data del 1° gennaio 2024 o che abbiano sottoscritto gli accordi di cui all'articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e di cui all'articolo 43, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91".
VISTO il comma 535, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, che dispone che "Il contributo alla finanza pubblica, come determinato ai sensi del comma 534, è trattenuto dal Ministero dell'interno a valere sulle somme spettanti a titolo di Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per i comuni, e sulle somme spettanti a titolo di fondo unico distinto per le province e le città metropolitane di cui all'articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Fermo restando quanto disposto dal periodo precedente, gli enti locali accertano in entrata le somme spettanti, rispettivamente, per i comuni a titolo di Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e per le province e le città metropolitane a titolo di fondo unico di cui all'articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e impegnano in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui al comma 534 del presente articolo, provvedendo, per la quota riferita al concorso attribuito, all'emissione di mandati versati in quietanza di entrata. In caso di incapienza dei fondi di cui al periodo precedente, si applicano le disposizioni dell'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228."
VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) italiano approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023;
VISTO l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
TENUTO CONTO dei dati trasmessi dall'Ispettorato generale per il PNRR, estratti dal sistema informativo di cui all'articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (ReGiS) attraverso cui le Amministrazioni centrali e territoriali interessate devono adempiere agli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure e dei progetti finanziati dal PNRR;
DATO ATTO, altresì, che è stata condotta una specifica attività istruttoria effettuata, unitamente alle Unità di missione per l'attuazione del PNRR dei Ministeri titolari, sui dati trasmessi dall'Ispettorato generale per il PNRR al fine di verificare, per ciascun ente, l'ammontare delle risorse PNRR risultanti dal sistema informativo di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (REGIS) alla data del 31 dicembre 2023;
DATO ATTO che i richiamati dati estratti dal sistema informativo non includono le misure totalmente definanziate a seguito della revisione del PNRR dell'8 dicembre 2023;
RITENUTO OPPORTUNO escludere le risorse PNRR a titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in quanto strettamente correlate all'erogazione di servizi in ambito sociale - housing sociale, percorsi di autonomia per persone con disabilità, sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione;
RITENUTO OPPORTUNO, altresì, escludere i contributi finanziati con risorse PNRR relativi alle Missioni M1C3I2.1 "Attrattività dei borghi" e M2C1I3.1 "Isole verdi" in quanto trattasi di risorse di importo rilevante rispetto alle capacità di spesa dell'ente in quanto finalizzate al sostegno dello sviluppo economico/sociale delle zone svantaggiate e destinate ai piccoli centri per la rigenerazione culturale e il rilancio turistico nonché a favorire la transizione ecologica delle piccole isole;
DATO ATTO che con la revisione del PNRR dell'8 dicembre 2023 alcune misure sono state parzialmente definanziate;
RITENUTO opportuno rideterminare, per le misure parzialmente definanziate, l'importo di ciascuna assegnazione in misura proporzionale al definanziamento operato sulla misura e non il relativo importo originario, come dettagliatamente illustrato nella Nota metodologica allegato A al presente decreto;
RICHIAMATO l'articolo 1, commi 29 e 29-bis, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che prevede l'assegnazione delle risorse per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;
VISTI i decreti del Ministero dell'interno - Dipartimento degli affari interni e territoriali - del 14 gennaio 2020, del 30 gennaio 2020 e dell'11 novembre 2020 che hanno assegnato le risorse di cui all'articolo 1, comma 29 e 29-bis, della citata legge n. 160 del 2019, rispettivamente, per l'anno 2020 e per gli anni dal 2021 al 2024;
RITENUTO OPPORTUNO, ai fini dell'esclusione dal riparto di cui al presente decreto, con riferimento agli enti locali in dissesto finanziario comprendere anche quelli per i quali risulta ancora in attività l'organismo straordinario di liquidazione pur essendo decorsi 5 anni dalla redazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, alla data del 1° gennaio 2024, come risultanti dalla banca dati del Ministero dell'Interno - Dipartimento degli affari interni e territoriali - Finanza locale;
TENUTO CONTO, altresì, degli enti che hanno sottoscritto gli accordi di cui all'articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e di cui all'articolo 43, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91;
VISTO il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 29 marzo 2024, concernente la determinazione del riparto del concorso alla finanza pubblica da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane, effettuato ai sensi dell'articolo 1, commi 850 e 853, della legge n. 178/2020, per gli anni 2024 e 2025;
VISTO il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 14 giugno 2024, che rettifica l'allegato C del citato decreto interministeriale del 29 marzo 2024;
RITENUTO, pertanto, opportuno procedere, ai sensi dell'articolo 1, commi 533, 534 e 535, della legge n. 213 del 2023, al riparto del concorso alla finanza pubblica da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane, per gli anni dal 2024 al 2028;
PRESO ATTO che nella seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 27 giugno 2024 non è stata raggiunta l'intesa prevista dall'articolo 1, comma 534, della richiamata legge n. 213 del 2023;
CONSIDERATO, tuttavia, che il secondo periodo del medesimo comma 534 prevede che, in caso di mancata intesa entro venti giorni dalla data di prima iscrizione all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali della proposta di riparto delle riduzioni di cui al periodo precedente, il decreto è comunque adottato;
Decreta:
1. Il riparto del concorso alla finanza pubblica da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane, è effettuato, ai sensi dell'articolo 1, commi 533, 534 e 535, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, per gli anni dal 2024 al 2028, come analiticamente dettagliato nella Nota Metodologica, allegato A).
2. L'importo del concorso alla finanza pubblica da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane è individuato per ciascun ente nell'allegato B), per i comuni, e nell'allegato C) per le province e le città metropolitane.
3. Il contributo alla finanza pubblica, di cui al comma 2, è trattenuto dal Ministero dell'interno a valere sulle somme spettanti a titolo di Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per i comuni, e sulle somme spettanti a titolo di fondo unico distinto per le province e le città metropolitane di cui all'articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
4. Gli enti locali accertano in entrata le somme spettanti, rispettivamente, per i comuni a titolo di Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e per le province e le città metropolitane a titolo di fondo unico di cui all'articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e impegnano in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui al comma 2 del presente articolo, provvedendo, per la quota riferita al concorso attribuito, all'emissione di mandati versati in quietanza di entrata, utilizzando, a tal fine, il codice gestionale del Piano dei Conti Integrato U.1.04.01.01.020 "Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa", con allocazione nella Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione, Programma 03, Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato, da associare alla COFOG 1.1 - Organi esecutivi e legislativi, attività finanziarie e fiscali e affari esteri.
5. In caso di incapienza dei fondi di cui al comma precedente, si applicano le disposizioni dell'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
6. Gli allegati A), B) e C) costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.
Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo in base alle vigenti norme e della pubblicazione sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 settembre 2024
Il Ministro dell'Interno
PIANTEDOSI
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze
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