
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/2212 DELLA COMMISSIONE, 3 settembre 2024
G.U.U.E. 6 settembre 2024, Serie L
Regolamento recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2022/2379 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le statistiche sui nutrienti. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 26 settembre 2024
Applicabile dal: 1° gennaio 2026
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2022/2379 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, relativo alle statistiche sugli input e sugli output agricoli, che modifica il regolamento (CE) n. 617/2008 della Commissione e che abroga i regolamenti (CE) n. 1165/2008, (CE) n. 543/2009 e (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/16/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 6, l'articolo 5, paragrafo 10, e l'articolo 9, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
1) Il regolamento (UE) 2022/2379 stabilisce un quadro di riferimento integrato per lo sviluppo, la produzione e la diffusione delle statistiche europee sugli input e sugli output agricoli.
2) Al fine di garantire la comparabilità dei dati prodotti dagli Stati membri e di giungere a un'armonizzazione nell'ambito del sistema di statistiche agricole, è necessario specificare gli elementi tecnici delle statistiche sugli input e sugli output agricoli per quanto riguarda i nutrienti da trasmettere alla Commissione (Eurostat).
3) Tali elementi sono costituiti dall'elenco delle variabili, dalle descrizioni delle variabili, dalle unità di osservazione, dai requisiti di precisione da applicare, dalle regole metodologiche da applicare e, se del caso, dai termini per la trasmissione dei dati.
4) La copertura dei set di dati dovrebbe essere specificata in maggiore dettaglio rispetto ai requisiti di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2022/2379, se del caso, onde evitare incoerenze tra gli Stati membri.
5) E' opportuno precisare ulteriormente i periodi di riferimento di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2379, al fine di garantire la comparabilità delle statistiche tra gli Stati membri.
6) Le statistiche europee sui nutrienti dovrebbero essere compilate secondo metodologie coerenti con le pertinenti norme concordate a livello internazionale, come quelle del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico o del programma europeo di sorveglianza e valutazione.
7) I bilanci dei nutrienti sono indicatori importanti della sostenibilità delle attività agricole, che possono riflettere i rischi per l'ambiente rivelando eccessi o deficit persistenti di azoto e fosforo nei suoli agricoli. La carenza di azoto o fosforo può causare un degrado della fertilità del suolo, mentre un eccesso può causare l'inquinamento dell'aria e dell'acqua, fino a poter determinare, ad esempio, l'eutrofizzazione delle acque superficiali e la contaminazione dell'acqua potabile.
8) Le statistiche sui nutrienti contribuiscono a valutare l'efficienza dell'uso dei fertilizzanti e la dipendenza della produzione alimentare da tali fattori di produzione. Le statistiche sono pertanto un elemento importante della sicurezza alimentare.
9) La strategia «Dal produttore al consumatore» della Commissione, elaborata nel contesto del Green Deal europeo, fissa l'obiettivo di ridurre del 50 % le perdite di nutrienti, garantendo nel contempo che non si verifichi un deterioramento della fertilità del suolo, portando a una riduzione complessiva dell'uso di fertilizzanti di almeno il 20 % entro il 2030. Il bilancio lordo dei nutrienti è inoltre un indicatore di contesto impiegato per monitorare la politica agricola comune. Dati comparabili e tempestivi sui bilanci dei nutrienti e sull'uso di fertilizzanti in agricoltura contribuiranno alla valutazione di questi e di altri obiettivi strategici futuri. Ai fini di una valutazione tempestiva degli obiettivi e degli indicatori è necessario che i dati sui bilanci dei nutrienti siano disponibili prima del 2030.
10) I bilanci dei nutrienti dovrebbero essere calcolati secondo l'approccio basato sul bilancio alla superficie del suolo, avvalendosi di coefficienti per riflettere l'impatto delle colture e del bestiame sui flussi di nutrienti. Detti coefficienti dovrebbero essere calcolati utilizzando metodologie comparabili in tutti gli Stati membri al fine di garantire coerenza e comparabilità. I coefficienti dovrebbero riflettere una tendenza stabile, eliminando la volatilità annuale.
11) La disponibilità di tali coefficienti è un prerequisito per il calcolo dei bilanci dei nutrienti. Al fine di produrre bilanci annuali dei nutrienti i coefficienti sono utilizzati in combinazione con altri set di dati correlati forniti dagli Stati membri, in particolare le statistiche sulla produzione vegetale e animale.
12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 315 del 7.12.2022, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2379/oj.
Requisiti in materia di dati
Gli Stati membri forniscono dati relativi al dominio delle statistiche sui nutrienti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2022/2379 sotto forma di set di dati aggregati.
Gli Stati membri trasmettono i set di dati aggregati alla Commissione (Eurostat) a livello nazionale.
Set di dati
1. Il contenuto dei set di dati è specificato:
a) nell'allegato I per la tematica i), nutrienti nei fertilizzanti per l'agricoltura, per le tematiche dettagliate:
i) fertilizzanti inorganici per l'agricoltura
ii) fertilizzanti organici per l'agricoltura
b) nell'allegato II per la tematica ii), bilanci dei nutrienti, per le tematiche dettagliate:
i) coefficienti relativi al contenuto di nutrienti per le colture e le piante foraggere;
ii) volumi dei residui vegetali e coefficienti relativi al contenuto di nutrienti;
iii) coefficienti di fissazione dell'azoto attraverso processi biologici;
iv) coefficienti di deposizione dell'azoto atmosferico;
v) coefficienti relativi al contenuto di nutrienti nei semi;
vi) coefficienti relativi ai nutrienti negli effluenti zootecnici;
vii) volumi degli effluenti zootecnici ritirati e coefficienti relativi al contenuto di nutrienti;
2. per ciascun set di dati la sezione I specifica:
a) la descrizione del contenuto dei dati;
b) le variabili da fornire;
c) i termini per la trasmissione dei dati alla Commissione (Eurostat);
d) i periodi di riferimento;
e) le unità di misura;
3. per ciascun set di dati la sezione II specifica:
a) la descrizione delle unità di misura;
b) i requisiti tecnici relativi alle variabili.
Bilanci dei nutrienti
1. Il bilancio lordo dei nutrienti - azoto e fosforo - è costituito dalla differenza tra i nutrienti in entrata (input) nel suolo agricolo e quelli in uscita (output) dallo stesso. Sono input, principalmente, i nutrienti contenuti nei fertilizzanti utilizzati e nella produzione di effluenti zootecnici, ma anche quelli provenienti dall'introduzione delle sementi e, per l'azoto, dai processi di fissazione biologica e deposizione atmosferica. Sono output, principalmente, i nutrienti contenuti nelle colture e nelle piante foraggere raccolte o pascolate, ma anche quelli contenuti negli effluenti ritirati e nei residui vegetali rimossi e non restituiti al suolo.
2. Il bilancio netto dell'azoto è definito come il bilancio lordo dei nutrienti per l'azoto da cui sono detratte le emissioni di azoto provenienti dalla gestione del suolo e degli effluenti.
3. La Commissione (Eurostat) calcola annualmente tali bilanci dei nutrienti, sulla base di:
a) set di dati forniti come descritto negli allegati I e II;
b) dati relativi alle statistiche sulla produzione animale di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2023/2745 della Commissione, dell'8 dicembre 2023, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2022/2379 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le statistiche sulla produzione animale (1);
c) dati relativi alle statistiche sulla produzione vegetale di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2023/1538 della Commissione, del 25 luglio 2023, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2022/2379 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le statistiche sulla produzione vegetale (2);
d) dati relativi alle emissioni comunicati a norma della convenzione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (convenzione sull'inquinamento atmosferico) e della direttiva sugli impegni nazionali di riduzione delle emissioni (3), come pure del regolamento dell'UE sulla governance (4) e della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC).
GU L, 2023/2745, 11.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2745/oj.
GU L 187 del 26.7.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1538/oj.
Direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE (GU L 344 del 17.12.2016, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/2284/oj).
Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1999/oj).
Trasmissione dei dati di cui all'allegato II
Gli Stati membri forniscono i set di dati di cui all'allegato II per la prima volta entro il 30 novembre 2029 per gli anni di riferimento 2026, 2027 e 2028, e successivamente ogni 5 anni, entro i termini indicati in ciascun set di dati.
Qualità e specifiche metodologiche
1) Quando la rilevazione dei dati per i set di dati è effettuata sulla base di campioni statistici, gli Stati membri provvedono affinché i risultati ponderati siano rappresentativi della popolazione statistica. Qualora si utilizzino fonti diverse dalle indagini statistiche, la qualità delle statistiche deve essere assicurata in modo tale che le statistiche siano rappresentative del relativo campo di osservazione e soddisfino i criteri di qualità di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 223/2009 (1).
2) Gli Stati membri provvedono affinché i coefficienti utilizzati siano stabiliti mediante metodi scientifici per descrivere adeguatamente gli input e gli output di nutrienti di ciascuna variabile di cui agli allegati I e II.
3) Le specifiche metodologiche comuni per la compilazione delle statistiche sono stabilite nell'allegato III per quanto riguarda i set di dati di cui agli allegati I e II.
Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/223/oj).
Descrizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le descrizioni dei termini di cui all'allegato IV.
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2026.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 settembre 2024
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN
ALLEGATO I
NUTRIENTI NEI FERTILIZZANTI PER L'AGRICOLTURA
SET DI DATI 1
Fertilizzanti inorganici per l'agricoltura
Dominio: | d. | Statistiche sui nutrienti |
Tematica: | i. | Nutrienti nei fertilizzanti per l'agricoltura |
Tematica dettagliata: | i.1 | Fertilizzanti inorganici per l'agricoltura |
.
SEZIONE I
Contenuto dei dati
I dati riguardano il tenore di nutrienti nei fertilizzanti inorganici utilizzati in agricoltura in uno Stato membro durante il periodo di riferimento.
Nutriente | Termine di trasmissione | |
30 novembre anno N+1 | ||
Azoto | Q | |
di cui in urea | Q | |
Fosforo | Q | |
Potassio | Q | |
N: l'anno cui si riferiscono i dati Q: la quantità di nutrienti utilizzati in agricoltura (in migliaia di tonnellate) Periodo di riferimento: anno civile Livello geografico: livello nazionale |
.
SEZIONE II
Descrizione dell'unità di misura
Quantità di nutrienti: si riferisce alle quantità annue di nutrienti presenti nei fertilizzanti inorganici (sia semplici sia composti) utilizzati in agricoltura. La quantità deve essere comunicata in forma elementare: N per l'azoto, P per il fosforo e K per il potassio. La quantità comunicata di azoto nell'urea si riferisce unicamente alle quantità incluse nel fertilizzante semplice.
Requisiti tecnici
1) Quando i quantitativi di contenuto di nutrienti sono disponibili per i paesi in forma ossidata, si applicano i seguenti fattori di conversione in linea con l'allegato I del regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003 [1]
fosforo (P) = pentossido di difosforo (P2O5) × 0,436;
potassio (K) = ossido di potassio (K2O) × 0,830.
2) Se la fonte dei dati sulla quantità di nutrienti è costituita da statistiche sulle vendite di fertilizzanti inorganici, l'uso non agricolo e l'uso differito dei fertilizzanti venduti devono essere stimati e utilizzati per correggere i dati di origine.
SET DI DATI 2
Fertilizzanti organici per l'agricoltura
Dominio: | d. | Statistiche sui nutrienti |
Tematica: | i. | Nutrienti nei fertilizzanti per l'agricoltura |
Tematica dettagliata: | i.2 | Fertilizzanti organici per l'agricoltura |
.
SEZIONE I
Contenuto dei dati
I dati riguardano i fertilizzanti organici e organo-minerali (escluso il letame animale non trattato) utilizzati in agricoltura durante il periodo di riferimento in uno Stato membro e i rispettivi coefficienti relativi al contenuto di nutrienti.
Tipo di fertilizzante | Termine di trasmissione | |
30 novembre dell'anno successivo alla fine del periodo di 3 anni | ||
Fanghi di depurazione | Q | NC, PC |
Altri fertilizzanti organici: | Q | NC, PC |
Fertilizzanti organo-minerali | Q | NC, PC |
Q: la quantità utilizzata in agricoltura (in migliaia di tonnellate) NC: coefficienti relativi al contenuto di azoto (kg di azoto per tonnellata) PC: coefficienti relativi al contenuto di fosforo (kg di fosforo per tonnellata) Periodo di riferimento: anno civile Livello geografico: livello nazionale |
.
SEZIONE II
Descrizione delle unità di misura
Quantità di fertilizzante: si riferisce alle quantità annue di fertilizzanti organici e organo-minerali utilizzati in agricoltura, escluso il letame non trattato. I dati devono essere rilevati in termini di sostanza secca.
Coefficienti relativi al contenuto di nutrienti: si riferisce alle medie annuali su un periodo di tre anni (medie mobili) del contenuto di nutrienti elementari - N e P - (in kg) in una tonnellata di fertilizzante (sostanza secca).
Requisiti tecnici
1) I coefficienti relativi al contenuto medio di nutrienti su un periodo di tre anni devono riguardare l'anno di riferimento dei dati e i due anni precedenti.
2) Le quantità annue e i coefficienti relativi al contenuto medio di nutrienti annui per ciascuno degli anni del periodo triennale, calcolati come descritto sopra, devono essere trasmessi congiuntamente entro il termine indicato nel set di dati.
__________________
[1] GU L 170 del 25/06/2019, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1009/oj.
ALLEGATO III
SPECIFICHE METODOLOGICHE
Set di dati ii.6 Coefficienti relativi ai nutrienti negli effluenti zootecnici
1) Deve essere calcolato un coefficiente di escrezione lordo (ossia senza escludere la volatilizzazione) per ciascuna delle categorie di bestiame richieste nel set di dati.
2) I coefficienti relativi agli effluenti devono essere calcolati secondo un approccio basato sul bilancio di massa che sia comune a tutti gli Stati membri. Per bilancio di massa si intende che i nutrienti escreti sono calcolati a partire dall'apporto di nutrienti tramite i mangimi cui è sottratta la ritenzione di nutrienti nei prodotti di origine animale secondo la formula:
X escrezione = X apporto - X ritenzione
dove:
- «X» rappresenta il nutriente (N - azoto o P - fosforo);
- «escrezione» rappresenta il totale delle escrezioni (feci e urina) del nutriente (kg per capo di bestiame all'anno);
- «apporto» rappresenta l'apporto totale di nutrienti attraverso l'alimentazione del bestiame (kg per capo di bestiame all'anno);
- «ritenzione» rappresenta la quantità totale dei nutrienti trattenuti nel latte, nella carne, nelle uova, nella lana ecc. (kg per capo di bestiame all'anno).
In questo bilancio di massa è possibile distinguere, per ciascuna categoria di bestiame, i quattro elementi costitutivi seguenti: l'apporto dei mangimi, la composizione dei mangimi (ossia il contenuto di azoto e fosforo dei mangimi), la produzione zootecnica e la composizione dei prodotti di origine animale (ossia il contenuto di nutrienti).
3) Le categorie di bestiame per le quali sono calcolati i coefficienti relativi agli effluenti hanno una corrispondenza diretta con quelle elencate nel regolamento di esecuzione (UE) 2023/2745 della Commissione, dell'8 dicembre 2023, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2022/2379 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le statistiche sulla produzione animale. I coefficienti relativi agli effluenti devono consentire di valutare gli input di nutrienti sulla base dei numeri di capi di bestiame trasmessi a Eurostat nel quadro del presente regolamento. Tali numeri rappresentano:
- il bestiame a una determinata data dell'anno in novembre/dicembre, oppure
- il bestiame espresso in numero medio durante l'anno civile di riferimento.
Il bestiame a una determinata data non riflette i cambiamenti stagionali in termini di quantità dello stesso che si verificano nel corso dell'anno nell'ambito delle normali attività agricole e culturali. I coefficienti relativi agli effluenti devono pertanto essere calcolati in modo da riflettere tali cambiamenti stagionali.
4) I calcoli devono altresì tenere conto delle importazioni e delle esportazioni significative di animali vivi nel corso di un anno.
5) Nel calcolare i coefficienti devono essere tenute in considerazione quanto meno le tematiche seguenti, se influiscono sugli effluenti:
- razze animali (ad esempio, taglia piccola o grande, produttività bassa o alta);
- livello di produzione (ad esempio, produzione di latte per vacca all'anno, numero di suinetti per scrofa all'anno, animali giovani o vecchi);
- biologico o convenzionale;
- cambiamenti stagionali riguardanti i mangimi disponibili e consumati e i modelli di consumo;
- razioni alimentari (ad esempio tenore di proteine basso o elevato, contenuto di fosforo nei mangimi basso o elevato, contenuto energetico);
- uso di additivi per mangimi nei mangimi per animali (compresi fitasi o aminoacidi sintetici), appositamente autorizzati per migliorare l'efficienza digestiva;
- - gestione dei mangimi relativa alle differenze in termini di sistemi di stabulazione, compresi il pascolo rispetto al pascolo limitato rispetto ai sistemi «a zero pascolo» o di animali allevati in gabbia rispetto agli animali all'aperto.
ALLEGATO IV
Descrizioni
NUTRIENTI NEI FERTILIZZANTI PER L'AGRICOLTURA
Nutrienti: si riferisce alla forma elementare di azoto (N), fosforo (P) e potassio (K).
Fertilizzante: si riferisce a un prodotto che fornisce nutrienti a piante e funghi.
Fertilizzante inorganico: si riferisce a un fertilizzante che contiene o rilascia nutrienti in forma minerale, diverso da un fertilizzante organico o organo-minerale.
Utilizzati in agricoltura: si riferisce ai fertilizzanti utilizzati in attività agricole nell'anno di riferimento. Sono compresi i quantitativi di fertilizzanti acquistati, forniti gratuitamente o unicamente in cambio di spese di trasporto, e altri accordi analoghi.
Fertilizzante inorganico semplice: si riferisce a un fertilizzante inorganico con un contenuto dichiarato di uno solo dei nutrienti seguenti: azoto (N), fosforo (P) e potassio (K).
Fertilizzante inorganico composto: si riferisce a un fertilizzante inorganico con un contenuto dichiarato di più di uno dei nutrienti seguenti: azoto (N), fosforo (P) e potassio (K).
Fertilizzante organico: si riferisce a un fertilizzante che contiene carbonio organico e nutrienti di origine esclusivamente biologica. Sono inclusi i fertilizzanti organo-minerali.
Letame animale non trattato: si riferisce alle escrezioni del bestiame o alla miscela di lettiera, urina ed escrezioni, prima di qualsiasi trattamento.
Fanghi di depurazione: si riferisce ai fanghi residui provenienti da impianti di depurazione (trattamento di acque reflue domestiche o urbane o con una composizione simile), da fosse settiche e da altri impianti analoghi per il trattamento delle acque reflue, che sono stati sottoposti a trattamento biologico, chimico o termico, a stoccaggio a lungo termine o a qualsiasi altro processo appropriato per ridurre significativamente la loro fermentabilità e i rischi per la salute derivanti dal loro utilizzo.
Altri fertilizzanti organici: si riferisce a un fertilizzante organico diverso dal letame non trattato o dai fanghi di depurazione. Possono esservi inclusi i fertilizzanti organici trattati, il compost, il digestato da letame e di origine diversa e altri prodotti analoghi.
Fertilizzante organo-minerale: si riferisce alla coformulazione di uno o più fertilizzanti inorganici e di uno o più materiali contenenti carbonio organico e nutrienti di origine esclusivamente biologica. Un fertilizzante organo-minerale può contenere torba, leonardite e lignite, ma non altro materiale fossile o incorporato in formazioni geologiche.
Bilanci dei nutrienti
Le voci relative alle colture sono definite al regolamento di esecuzione (UE) 2023/1538 della Commissione, del 25 luglio 2023, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2022/2379 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le statistiche sulla produzione vegetale.
Le voci relative al bestiame sono definite al regolamento di esecuzione (UE) 2023/2745 della Commissione, dell'8 dicembre 2023, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2022/2379 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le statistiche sulla produzione animale.
Residui di coltivazione: si riferisce alle parti di piante, sia di superficie sia sotterranee, che non sono raccolte come prodotto vegetale principale. Le parti possono essere lasciate sul campo o rimosse dallo stesso.
Fissazione dell'azoto attraverso processi biologici: si riferisce ai processi in cui l'azoto molecolare nell'aria è convertito in ammoniaca (NH3) o in composti azotati correlati nel suolo mediante processi biologici.
Deposizione dell'azoto atmosferico: si riferisce ai processi mediante i quali le particelle e i gas di azoto sospesi si depositano al suolo, nella vegetazione, nelle acque e in altre superfici, attraverso precipitazioni (pioggia, neve, nubi e nebbia) - deposizione umida dell'azoto - o a seguito di processi atmosferici complessi quali sedimentazione, impattazione e adsorbimento - deposizione secca dell'azoto. Sono comprese la deposizione di azoto ridotto proveniente dalle emissioni di ammoniaca, prodotte principalmente dall'agricoltura, e la deposizione di azoto ossidato proveniente dalle emissioni di ossidi di azoto, prodotte principalmente dall'industria e da automobili/camion.
Misurazione lorda dell'escrezione: si riferisce a tutti gli effluenti prodotti dal bestiame, prima del loro ritiro e della riapplicazione dopo il trattamento (ad esempio come digestato o compost), senza escludere la volatilizzazione.
Effluenti zootecnici esportati: si riferisce al volume di effluenti non trattati esportati in un altro paese, compresi gli effluenti zootecnici nazionali prodotti al di fuori del territorio nazionale in conseguenza di attività agricole transfrontaliere.
Altri effluenti ritirati: si riferisce agli effluenti prodotti nelle aziende agricole che sono attivamente rimossi dall'uso senza trattamento come nutrienti vegetali nell'agricoltura nazionale. Sono compresi la rimozione per la produzione di energia, il trattamento per la produzione di fertilizzanti, la deposizione durante il pascolo in zone al di fuori della superficie agricola utilizzata o lo smaltimento. Sono esclusi gli effluenti zootecnici esportati.
Effluenti zootecnici importati: si riferisce al volume di effluenti non trattati importati da un altro paese e utilizzati in agricoltura come fertilizzanti, compresi gli effluenti zootecnici non nazionali prodotti all'interno del territorio nazionale in conseguenza di attività agricole transfrontaliere.
Altri effluenti in entrata: si riferisce agli effluenti utilizzati come fertilizzanti in agricoltura, provenienti da fonti diverse dalla produzione di effluenti del bestiame rilevato a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2745 della Commissione, dell'8 dicembre 2023, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2022/2379 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le statistiche sulla produzione animale (ad esempio effluente equino) ed esclusi gli effluenti zootecnici importati.