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DECRETO PRESIDENZIALE 11 dicembre 2024, n. 578

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 1 G.U.R.S. 13 dicembre 2024, n. 55

Criteri per la ripartizione degli incentivi da corrispondere al personale dell'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recepito nella Regione siciliana con la legge regionale 12 ottobre 2023, n. 12.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto presidenziale 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

VISTO il decreto del Presidente della Regione 5 aprile 2022, n. 9, recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3";

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"", recepito nella Regione siciliana con legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, come modificata dall'art. 1 della legge regionale 12 ottobre 2023, n. 12;

VISTO l'art. 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con il quale sono state fissate le modalità di costituzione e gestione del "fondo" per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici per lo svolgimento delle attività elencate nel comma 2 dello stesso articolo;

VISTO il decreto del Presidente della Regione del 30 maggio 2018, n. 14, recante "Regolamento recante norme per la ripartizione degli incentivi da corrispondere al personale dell'amministrazione regionale ai sensi dell'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recepito nella Regione siciliana con legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, come modificata dall'art. 24 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana 3 agosto 2018, n. 33;

VISTO lo schema dei "Criteri per la ripartizione degli incentivi da corrispondere al personale dell'Amministrazione regionale ai sensi dell'art. 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36....." predisposto dal Dipartimento regionale tecnico dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, anche sulla scorta delle indicazioni formulate dal Presidente della Regione con nota n. 10222 del 17 maggio 2024 e delle osservazioni formulate con nota n. 6262 del 15 maggio 2024 a firma dei Dirigenti generali dei Dipartimenti regionali della programmazione e della formazione professionale, sottoposto al parere dell'Ufficio legislativo e legale con nota n. 69088 del 30 maggio 2024;

VISTO il verbale della contrattazione decentrata integrativa tenutasi in data 10 e 16 luglio 2024, durante la quale lo schema di regolamento predisposto dal Dipartimento regionale tecnico è stato apprezzato positivamente dalle Organizzazioni sindacali;

VISTO il parere dell'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione, rilasciato con nota prot. n. 14040/58.11.2024 del 22 agosto 2024;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 375 del 14 novembre 2024, con la quale, su proposta dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, è stato apprezzato lo schema concernente i "Criteri per la ripartizione degli incentivi da corrispondere al personale dell'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recepito nella Regione Siciliana con la legge regionale 12 ottobre 2023, n. 12", trasmesso dall'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità con nota 3 settembre 2024, prot. n. 7961/Gab, predisposto dal Dipartimento regionale tecnico, giusta nota 2 settembre 2024, prot. n. 106267;

VISTO che con D.P. 577/GAB. del dicembre 2024 è stato revocato e annullato il precedente D.P. 575/GAB del 09 dicembre 2024;

su proposta dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, al fine di dare esecuzione alla delibera della Giunta regionale sopra richiamata;

Decreta:

Per i motivi in premessa indicati che si intendono integralmente riportati e trascritti sono approvati i "Criteri per la ripartizione degli incentivi da corrispondere al personale dell'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recepito nella Regione Siciliana con la legge regionale 12 ottobre 2023, n. 12" di seguito riportati:

Art. 1

Ambito d'applicazione

1. I presenti criteri sono emanati ai sensi dell'art. 45, commi 2 e 3 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nel seguito indicato come "Codice dei contratti pubblici", recepito nella Regione Siciliana con la legge regionale 12 ottobre 2023, n. 12.

2. I criteri fissano le modalità di ripartizione delle quote parti delle risorse finanziarie di cui al comma 2 dell'art. 45 del Codice dei contratti pubblici, previste dal comma 3 del medesimo articolo, e si applicano al personale non dirigenziale in servizio presso l'Amministrazione regionale per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti della stessa esclusivamente per le attività elencate nell'allegato I.10 del Codice medesimo. La disposizione del presente comma si applica ai contratti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.

3. L'autorizzazione al suddetto personale dell'Amministrazione regionale a rendere prestazioni su incarico di altre stazioni appaltanti o Enti pubblici è subordinata all'applicazione, da parte di essi, dei criteri stabiliti nella presente disciplina.

4. E' fatta salva, ai fini dell'esclusione dall'obbligo di destinazione delle risorse di cui al comma 2, la facoltà della Amministrazione di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti.

5. I suddetti criteri costituiscono linee guida per le amministrazioni aggiudicatrici aventi sede nella Regione Siciliana.

6. Ogni richiamo al Codice dei contratti pubblici e successive modifiche e integrazioni si intende implicitamente esteso ai correlati regolamenti attuativi dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ed ai Decreti Ministeriali di attuazione.

7. I presenti criteri potranno essere oggetto di revisione o adeguamento nell'esercizio della potestà legislativa esclusiva della Regione Siciliana in materia di ordinamento degli uffici e degli enti regionali e di stato giuridico ed economico degli impiegati della Regione.

Art. 2

Destinazione delle somme per gli incentivi

1. Le somme per gli incentivi di cui all'art. 45 del Codice dei contratti pubblici sono destinate, sulla base di quanto stabilito nel presente documento, al personale di cui all'art. 1, commi 2 e 3.

2. Le somme sono ripartite tra i dipendenti che svolgono funzioni tecniche esclusivamente nell'ambito delle seguenti attività:

- programmazione della spesa per investimenti;

- responsabile unico del progetto;

- collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento;

- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;

- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;

- redazione del progetto esecutivo;

- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;

- verifica del progetto ai fini della sua validazione;

- predisposizione dei documenti di gara;

- direzione dei lavori;

- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);

- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;

- direzione dell'esecuzione;

- collaboratori del direttore dell'esecuzione;

- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

- collaudo tecnico-amministrativo;

- regolare esecuzione;

- verifica di conformità;

- collaudo statico (ove necessario).

Art. 3

Costituzione e quantificazione delle somme degli incentivi per attività tecniche

1. A valere sugli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti sono destinate risorse finanziarie non superiori al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento al netto dell'IVA, e compresi gli oneri per la sicurezza, secondo le percentuali effettive definite ai commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

2. Ai sensi dell'art. 45, comma 3 del Codice dei contratti pubblici l'80 per cento delle risorse finanziarie è ripartito per ogni opera, lavoro, servizio, fornitura sulla base dei presenti criteri tra il responsabile unico del progetto e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche di cui all'articolo 2.

3. In caso di contratti misti, le risorse di cui al comma 1 sono quantificate secondo i criteri di cui ai commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10 facendo riferimento agli importi indicati a base delle procedure di affidamento distintamente per i lavori, i servizi, le forniture; in difetto di indicazione distinta, il contratto si qualifica secondo l'oggetto principale ai sensi dell'art. 14, comma 18, del Codice dei contratti pubblici, ai fini dell'applicazione dei commi 5 e 6 ovvero dei commi 7 e 8 ovvero dei commi 9 e 10 del presente articolo; le somme da destinare agli incentivi ai sensi dei commi 6, 8 e 10 sono corrisposte sulla base dell'attività effettivamente svolta dal soggetto incentivato e, in caso di attività non scindibili riconducibili sia ai lavori sia ai servizi sia alle forniture, secondo l'oggetto principale dell'attività svolta.

4. L'importo di cui al comma 2 si intende al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione ivi compresa la quota degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione regionale.

5. In conformità alle prescrizioni di cui all'art. 45, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, la percentuale massima, di cui al comma 1 del presente articolo è graduata, in ragione dell'entità dei lavori, come segue:

1) 2,00%, per importi a base delle procedure di affidamento sino ad euro 1.000.000;

2) 1,90%, per importi superiori ad euro 1.000.000 e sino ad euro 5.000.000;

3) 1,80%, per importi superiori ad euro 5.000.000 e sino ad euro 25.000.000;

4) 1,70%, per importi superiori ad euro 25.000.000 e sino ad euro 50.000.000;

5) 1,60%, importo a base delle procedure di affidamento superiori ad euro 50.000.000.

6. Le corrispondenti percentuali da destinare agli incentivi, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 45, sono pertanto le seguenti:

a) 1,60%, per importi a base delle procedure di affidamento sino ad euro 1.000.000;

b) 1,52%, per importi superiori ad euro 1.000.000 e sino ad euro 5.000.000;

c) 1,44%, per importi superiori ad euro 5.000.000 e sino ad euro 25.000.000;

d) 1,36%, per importo superiori ad euro 25.000.000 e sino ad euro 50.000.000;

e) 1,28% per importo a base delle procedure di affidamento superiori ad euro 50.000.000.

7. In conformità alle prescrizioni di cui all'art. 45, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, la percentuale massima, di cui al comma 1 del presente articolo è graduata, in ragione dell'entità dei servizi, come segue:

1) 2,00%, per importi a base delle procedure di affidamento sino alle soglie di cui all'articolo 14, comma 1, lettere c) o d) del Codice dei contratti pubblici

2) 1,90%, per importi pari o superiori alle suddette soglie e sino ad euro 1.000.000;

3) 1,50%, per importi superiori ad euro 1.000.000 e sino ad euro 5.000.000;

4) 1,20%, per importi superiori ad euro 5.000.000 e sino ad euro 25.000.000;

5) 1,10%, per importi superiori ad euro 25.000.000 e sino ad euro 50.000.000;

6) 1,00%, importo a base delle procedure di affidamento superiori ad euro 50.000.000.

8. Le corrispondenti percentuali da destinare agli incentivi, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 45, sono pertanto le seguenti:

a) 1,60%, per importi a base delle procedure di affidamento sino alle soglie di cui all'articolo 14, comma 1, lettere c) o d) del Codice dei contratti pubblici;

b) 1,52%, per importi pari o superiori alle suddette soglie e sino ad euro 1.000.000;

c) 1,20%, per importi superiori ad euro 1.000.000 e sino ad euro 5.000.000;

d) 0,96%, per importi superiori ad euro 5.000.000 e sino ad euro 25.000.000;

e) 0,88%, per importo superiori ad euro 25.000.000 e sino ad euro 50.000.000;

f) 0,80% per importo a base delle procedure di affidamento superiori ad euro 50.000.000.

9. In conformità alle prescrizioni di cui all'art. 45, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, la percentuale massima, di cui al comma 1 del presente articolo è graduata, in ragione dell'entità delle forniture, come segue:

7) 2,00%, per importi a base delle procedure di affidamento sino alle soglie di cui all'articolo 14, comma 1, lettere c) o d) del Codice dei contratti pubblici;

8) 1,90%, per importi pari o superiori alle suddette soglie e sino ad euro 1.000.000;

9) 1,50%, per importi superiori ad euro 1.000.000 e sino ad euro 5.000.000;

10) 1,00%, per importi superiori ad euro 5.000.000 e sino ad euro 25.000.000;

11) 0,30%, per importi superiori ad euro 25.000.000 e sino ad euro 50.000.000;

12) 0,20%, importo a base delle procedure di affidamento superiori ad euro 50.000.000.

10. Le corrispondenti percentuali da destinare agli incentivi, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 45, sono pertanto le seguenti:

g) 1,60%, per importi a base delle procedure di affidamento sino alle soglie di cui all'articolo 14, comma 1, lettere c) o d) del Codice dei contratti pubblici

h) 1,52%, per importi pari o superiori alle suddette soglie e sino ad euro 1.000.000;

i) 1,20%, per importi superiori ad euro 1.000.000 e sino ad euro 5.000.000;

j) 0,80%, per importi superiori ad euro 5.000.000 e sino ad euro 25.000.000;

k) 0,24%, per importo superiori ad euro 25.000.000 e sino ad euro 50.000.000;

l) 0,16% per importo a base delle procedure di affidamento superiori ad euro 50.000.000.

11. Le percentuali determinate ai commi 5, 6, 7, 8, 9, 10 si applicano sugli importi per scaglioni, applicando ad ogni scaglione la relativa aliquota prevista dalla tabella sopra riportata.

12. Si può procedere all'erogazione dell'incentivo solo qualora si renda indispensabile l'elaborazione di un progetto.

13. Gli importi corrispondenti alle suddette percentuali sono inseriti tra le somme a disposizione dell'Amministrazione nel quadro economico dell'opera o del lavoro, servizio, fornitura; in sede di approvazione del progetto si provvede a calcolare l'ammontare esatto della ripartizione del compenso fra gli aventi diritto.

14. Partecipa alla ripartizione del fondo il personale al quale sono state formalmente affidate funzioni tecniche inerenti alle attività di:

- programmazione della spesa per investimenti;

- responsabile unico del progetto (inclusi eventuali responsabili del procedimento per fase);

- collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (addetti alla gestione tecnico- amministrativa dell'intervento);

- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;

- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;

- redazione del progetto esecutivo;

- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;

- verifica del progetto ai fini della sua validazione;

- predisposizione dei documenti di gara;

- direzione dei lavori;

- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);

- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;

- direzione dell'esecuzione;

- collaboratori del direttore dell'esecuzione;

- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

- collaudo tecnico-amministrativo;

- regolare esecuzione;

- verifica di conformità;

- collaudo statico (ove necessario).

15. Per lavori comprendenti strutture, al soggetto incaricato del collaudo statico o al componente della commissione al quale è affidato anche tale collaudo, è riconosciuta un'aliquota della somma complessiva prevista per "gli incaricati del collaudo tecnico amministrativo e statico", determinata come di seguito:

Pcs = Is/It x Cs 

Dove:

Pcs = aliquota spettante al collaudatore statico;

Is = importo delle strutture;

It = importo totale delle opere;

Cs = 0,5 coefficiente di adeguamento.

Art. 4

Onorari, distribuzione e ripartizione delle somme per gli incentivi

1. Le somme di cui all'art. 3 sono riferite all'importo dei lavori, servizi, forniture posto a base delle procedure di affidamento.

2. La redazione di eventuali perizie di variante che non siano state originate da errori od omissioni come definiti al punto r) dell'art. 3 dell'allegato I.1 del Codice dei contratti pubblici, per i quali i titolari degli incarichi di progettazione e/o di verifica del progetto siano responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti, non influisce sulla liquidazione degli incentivi, né in aumento, né in diminuzione. Nel caso in cui le opere o lavori, servizi, forniture non dovessero essere completati per effetto di intervenute risoluzioni del contratto, l'incentivo è calcolato sul minore importo delle opere o lavori, servizi, forniture effettivamente eseguiti.

3. La distribuzione delle somme è proposta dal responsabile unico del progetto in conformità alle percentuali indicate negli allegati "A", "B" e "C" che costituiscono parte integrante della presente disciplina, dopo aver accertato la rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi definiti.

4. La determina di liquidazione degli incentivi è di competenza del dirigente gestore dei relativi fondi, che vi provvede sulla scorta delle note di autorizzazione vistate dal responsabile unico del progetto, il quale attesta e accerta le specifiche funzioni tecniche svolte dai dipendenti.

5. L'incentivo può essere liquidato:

a) al personale al quale è stata affidata l'attività di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva del progetto e di predisposizione dei documenti di gara nella misura del 100%, dopo l'aggiudicazione dell'appalto o l'affidamento del contratto con il correlato impegno delle somme.

b) al responsabile unico del progetto e ai collaboratori per il 50% dopo l'aggiudicazione dell'appalto o l'affidamento del contratto e per il rimanente 50% dopo l'approvazione del certificato di collaudo o del certificato di verifica di conformità ovvero del certificato di regolare esecuzione;

c) al personale al quale è stata affidata l'attività di redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del progetto di fattibilità tecnica ed economica, del progetto esecutivo, del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, nella misura del 80%, dopo l'aggiudicazione dell'appalto o l'affidamento del contratto e per il rimanente 20% dopo l'approvazione del certificato di collaudo o del certificato di verifica di conformità ovvero del certificato di regolare esecuzione;

d) al direttore dei lavori ed alla relativa struttura di supporto (direttore operativo e ispettore di cantiere), al direttore dell'esecuzione ed ai relativi collaboratori, al collaudatore dopo l'approvazione del certificato di collaudo o del certificato di conformità ovvero del certificato di regolare esecuzione.

6. Per la fase di esecuzione dei contratti di durata superiore ai dodici mesi gli incentivi vengono corrisposti sulla base degli stati di avanzamento dei lavori o dei servizi o delle forniture in concomitanza dei certificati di pagamento nella misura del 80 per cento e al termine delle prestazioni per il restante 20 per cento. 

7. Le amministrazioni, gli enti e le strutture regionali che si avvalgono della Centrale di Committenza possono destinare, anche su richiesta di quest'ultima e previo specifico accordo, quota parte delle risorse finanziarie di cui all'art. 3 ai dipendenti di tale centrale in relazione alle funzioni tecniche svolte. Le somme così destinate non possono comunque eccedere il 25 per cento dell'incentivo di cui all'art. 3.

8. Le risorse per la corresponsione degli incentivi al personale della Centrale di Committenza sono individuate da parte della stazione appaltante o ente concedente negli stanziamenti di ogni singola procedura o appalto specifico o contratto attuativo affidato per mezzo della Convenzione o Accordo quadro o altro strumento.

Stesse disposizioni si applicano nei confronti delle strutture incaricate della progettazione, aggiudicazione e stipula di Convenzioni e Accordi quadro.

9. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione, nonché l'incentivo eccedente, a qualsiasi titolo non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 5 dell'art. 45 del Codice dei contratti pubblici.

10. Qualora l'Amministrazione regionale non intenda più eseguire l'intervento o non intenda più procedere all'aggiudicazione del contratto, si procede alla liquidazione dell'incentivo spettante al personale dipendente intervenuto per le attività effettivamente svolte e completate.

11. Nessun incentivo è riconosciuto qualora il progetto non venga approvato o finanziato per cause imputabili al personale tecnico incaricato delle attività di cui all'art. 2.

12. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non possono superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente. Detto limite è aumentato del 15 per cento nel caso in cui si adottino metodi e strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto. All'incentivo eccedente, non corrisposto, si applica la disciplina prevista dal comma 9 del presente articolo.

Art. 5

Sostituzione delle figure professionali ed amministrative

1. In tutti i casi di sostituzione del responsabile unico del progetto e degli altri dipendenti svolgenti le funzioni tecniche di cui all'art. 45, comma 2, del codice dei contratti pubblici, e relativi collaboratori, ai soggetti sostituiti spetta l'incentivo per le sole attività effettivamente svolte, e certificate dal responsabile unico del progetto subentrante, nel caso di sostituzione del responsabile unico del progetto, o dal responsabile unico del progetto già incaricato negli altri casi, con le modalità di cui all'articolo 4. Resta ferma l'applicazione dell'art. 7.

Art. 6

Termini per le prestazioni

Nel provvedimento di conferimento dell'incarico sono indicati, su proposta del responsabile unico del progetto, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto. I termini per la direzione dei lavori o direzione dell'esecuzione coincidono con il tempo utile assegnato all'impresa per l'esecuzione del contratto; i termini per il collaudo o la verifica di conformità coincidono con quei previsti dall'art. 116 del Codice dei contratti pubblici.

Art. 7

Penalità

1. Qualora, durante l'esecuzione dei lavori relativi a progetti redatti dal personale interno, insorga la necessità di apportare varianti in corso d'opera per errori od omissioni di progettazione, come definiti al punto r) dell'art. 3 dell'allegato I.1 del Codice dei contratti pubblici, fatto salvo l'esercizio dell'eventuale azione disciplinare, al responsabile unico del progetto o al personale al quale è stata affidata l'attività di verifica preventiva del progetto non viene corrisposta l'aliquota di incentivo relativa alla attività di verifica; ove già corrisposta, l'amministrazione procede al recupero delle somme erogate.

2. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture si verifichino ritardi ingiustificati o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione dei documenti di gara, l'incentivo da corrispondere al personale incaricato di tale fase viene ridotto di una quota, da valutarsi a cura del Dirigente responsabile, compresa tra il 5 per cento e il 50 per cento di quello relativo alla fase medesima.

3. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione dei lavori, servizi, fornitura, con esclusione di quelli derivanti dai casi contemplati dall'articolo 120 del Codice dei contratti pubblici, l'incentivo riferito alla direzione lavori o alla direzione dell'esecuzione ed al responsabile del unico progetto ed ai suoi collaboratori è ridotto di una quota da valutarsi a cura del Dirigente responsabile compresa tra il 5 per cento e il 50 per cento da stabilirsi in relazione alla gravità del danno creato per l'Amministrazione.

4. Le penalità previste per il ritardo non si applicano solo nel caso in cui sia dimostrato, con congruo anticipo rispetto al termine ultimo assegnato e, di norma, con almeno 15 giorni rispetto alle prefissate scadenze, che le motivazioni del ritardo siano da imputare a fattori esterni condizionanti non attribuibili agli stessi tecnici. La giustificazione del ritardo è disposta con provvedimento del Dirigente Generale, sentito il responsabile unico del progetto o il dirigente dell'Ufficio periferico.

Art. 8

Disposizioni transitorie e finali, abrogazioni, entrata in vigore

1. La presente disciplina trova applicazione per le attività riferibili a contratti le cui procedure di affidamento sono state avviate successivamente alla data di entrata in vigore del codice dei contratti pubblici, anche se avviate prima dell'entrata in vigore dei presenti criteri, a condizione che le stazioni appaltanti abbiano già provveduto ad accantonare le risorse economiche nel rispetto dell'art. 45 del Codice dei contratti pubblici. Restano incentivabili secondo la previgente disciplina, recata dal Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le attività riferite a contratti i cui bandi siano stati pubblicati o, nelle procedure senza bando, i cui inviti siano stati diramati prima dell'entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici, anche se ancora in corso di svolgimento.

2. La presente disciplina trova applicazione fino alla data di validità dell'allegato I.10 del Codice dei Contratti pubblici, ai sensi di quanto stabilito al comma 1 dell'art. 45 del Codice medesimo, fatta salva la compatibilità con le successive disposizioni regolamentari.

3. Dalla data di entrata in vigore dei presenti criteri è abrogato il Decreto presidenziale 30 maggio 2018, n. 14, fatta salva la sua perdurante applicazione nei casi di cui al comma 1.

4. I presenti criteri entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Art. 9

1. Il presente decreto sarà pubblicato integralmente sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito internet della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 21/2014 e successive modifiche ed integrazioni.

Palermo, 11 dicembre 2024.

SCHIFANI

ARICO'