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DECRETO PRESIDENZIALE 30 maggio 2018, n. 14

G.U.R.S. 3 agosto 2018, n. 33

Regolamento recante norme per la ripartizione degli incentivi da corrispondere al personale dell'amministrazione regionale ai sensi dell'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recepito nella Regione siciliana con legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, come modificata dall'art. 24 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto presidenziale 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

Visto il decreto presidenziale 14 giugno 2016, n. 12, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 28 dell'1 luglio 2016, con il quale è stato emanato il Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. "Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'art. 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015 [N.d.R. recte: legge regionale 7 maggio 2015, n. 9]" di modifica del decreto presidenziale 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei contratti pubblici", recepito nella Regione siciliana con legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, come modificata dall'art. 24 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8;

Visto l'art. 113, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con il quale sono state fissate le modalità di costituzione e gestione del "fondo" per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici esclusivamente per lo svolgimento delle attività elencate nel medesimo comma 2;

Vista la nota n. 58324 del 3 dicembre 2014, con la quale la Segreteria generale della Presidenza della Regione ha suggerito l'adozione da parte dell'Assessorato delle infrastrutture e della mobilità di un atto regolamentare unico per tutta l'Amministrazione regionale, i cui criteri possano costituire linee guida per gli enti di cui all'art. 2 della legge regionale n. 12/11 presenti nel territorio della Regione stessa;

Visto lo schema di "regolamento recante norme per la ripartizione degli incentivi da corrispondere al personale dell'Amministrazione regionale ai sensi dell'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recepito nella Regione siciliana con legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, come modificata dall'art. 24 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8" predisposto dal Dipartimento regionale tecnico;

Visto il verbale della contrattazione decentrata integrativa tenutasi in data 25 settembre 2017, durante la quale lo schema di regolamento predisposto dal Dipartimento regionale tecnico è stato apprezzato positivamente dalle Organizzazioni sindacali;

Visto il parere dell'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione, rilasciato con nota prot. n. 2025/328.04 del 26 gennaio 2018;

Visto il parere del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana n. 121/2018 del 16 marzo 2018 emesso nella adunanza di sezione del 13 marzo 2018;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 179 del 18 aprile 2018;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito d'applicazione

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 113, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel seguito indicato come "Codice dei contratti pubblici", recepito nella Regione siciliana con la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, come modificata dall'art. 24 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 e disciplina i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nei settori ordinari, ivi inclusi quelli relativi ai beni culturali, affidati dalla Regione siciliana.

2. Il regolamento fissa le modalità ed i criteri di ripartizione delle quote parti delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 dell'art. 113 del Codice dei contratti pubblici, previste dal comma 3 del medesimo articolo, e si applica al personale non dirigenziale in servizio presso l'Amministrazione regionale per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti della stessa esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. La disposizione del presente comma si applica ai contratti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.

3. L'autorizzazione al suddetto personale dell'Amministrazione regionale a rendere prestazioni su incarico di altre stazioni appaltanti o Enti pubblici è subordinata all'applicazione, da parte di essi, dei criteri stabiliti nel presente regolamento.

4. Il presente regolamento non si applica qualora siano in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai dipendenti.

5. I criteri individuati nel presente regolamento costituiscono linee guida per le amministrazioni aggiudicatrici aventi sede nella Regione siciliana.

6. Ogni richiamo al Codice dei contratti pubblici e successive modifiche e integrazioni si intende implicitamente esteso alle correlate linee guida emanate dall'Autorità nazionale anticorruzione ed ai decreti ministeriali di attuazione.

7. Il presente regolamento potrà essere oggetto di revisione o adeguamento nell'esercizio della potestà legislativa esclusiva della Regione siciliana in materia di ordinamento degli uffici e degli enti regionali e di stato giuridico ed economico degli impiegati della Regione.

Art. 2

Destinazione delle somme per gli incentivi

1. Le somme per gli incentivi di cui all'art. 113 del Codice dei contratti pubblici sono destinate, sulla base di quanto stabilito nel presente regolamento, al personale di cui all'art. 1, commi 2 e 3.

2. Le somme sono ripartite tra i dipendenti che svolgono funzioni tecniche esclusivamente nell'ambito delle seguenti attività:

a) programmazione della spesa per investimenti;

b) valutazione preventiva dei progetti;

c) predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;

d) attività del responsabile del procedimento;

e) attività di direzione lavori ovvero di direzione dell'esecuzione del contratto;

f) collaudo tecnico amministrativo ovvero verifica di conformità;

g) collaudo statico ove necessario;

h) collaborazione alle attività di responsabile del procedimento e degli altri soggetti che svolgono le funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2, del Codice dei contratti pubblici.

Art. 3

Costituzione e quantificazione delle somme degli incentivi per attività tecniche

1. A valere sugli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli contratti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti sono destinate ad un apposito fondo risorse finanziarie non superiori al 2 per cento degli importi posti a base di gara, al netto dell'IVA, e compresi gli oneri per la sicurezza, secondo le percentuali effettive definite ai commi 5, 6, 7 e 8.

2. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice dei contratti pubblici l'80 per cento delle risorse finanziarie di detto fondo è ripartito per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura sulla base dei presenti criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale.

3. In caso di contratti misti, le risorse da destinare al fondo di cui al comma 1 sono quantificate secondo i criteri di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 facendo riferimento agli importi indicati a base di gara distintamente per i lavori, i servizi, le forniture; in difetto di indicazione distinta, il contratto si qualifica secondo l'oggetto principale ai sensi dell'art. 28, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, ai fini dell'applicazione dei commi 5 e 6 ovvero dei commi 7 e 8 del presente articolo; le somme da destinare agli incentivi ai sensi dei commi 6 e 8 sono corrisposte sulla base dell'attività effettivamente svolta dal soggetto incentivato e, in caso di attività non scindibili riconducibili sia ai lavori sia ai servizi sia alle forniture, secondo l'oggetto principale dell'attività svolta.

4. L'importo di cui al comma 2 si intende al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione ivi compresa la quota degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione regionale.

5. In conformità alle prescrizioni di cui all'art. 113, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, la percentuale massima, di cui al comma 1 del presente articolo è graduata, in ragione dell'entità dei lavori, come segue:

1) 2,00%, per importi a base di gara sino ad euro 1.000.000;

2) 1,90%, per importi superiori ad euro 1.000.000 e sino ad euro 5.000.000;

3) 1,80%, per importi superiori ad euro 5.000.000 e sino ad euro 25.000.000;

4) 1,70%, per importi superiori ad euro 25.000.000 e sino ad euro 50.000.000;

5) 1,60%, per importi a base di gara superiori ad euro 50.000.000.

6. Le corrispondenti percentuali da destinare agli incentivi, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 113, sono pertanto le seguenti:

a) 1,60%, per importi a base di gara sino ad euro 1.000.000;

b) 1,52%, per importi superiori ad euro 1.000.000 e sino ad euro 5.000.000;

c) 1,44%, per importi superiori ad euro 5.000.000 e sino ad euro 25.000.000;

d) 1,36%, per importi superiori ad euro 25.000.000 e sino ad euro 50.000.000;

e) 1,28% per importi a base di gara superiori ad euro 50.000.000.

7. Sono esclusi dalla corresponsione dell'incentivo i contratti di servizi e forniture il cui importo a base di gara sia inferiore a 40.000,00 euro. In conformità alle prescrizioni di cui all'art. 113, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, la percentuale massima, di cui al comma 1 del presente articolo è graduata, in ragione dell'entità dei servizi e delle forniture, come segue:

1) 1,00%, per importi a base di gara superiori ad euro 40.000 e inferiori alle soglie di cui all'articolo 35, comma 1, lettere c) o d), del Codice dei contratti pubblici;

2) 0,70%, per importi pari o superiori alle suddette soglie e sino ad euro 1.000.000;

3) 0,50%, per importi superiori ad euro 1.000.000 e sino ad euro 5.000.000;

4) 0,30%, per importi superiori ad euro 5.000.000 e sino ad euro 25.000.000;

5) 0,20%, per importi superiori ad euro 25.000.000 e sino ad euro 50.000.000;

6) 0,10%, per importi a base di gara superiori ad euro 50.000.000.

8. Le corrispondenti percentuali da destinare agli incentivi, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 113, sono pertanto le seguenti:

a) 0,80%, per importi a base di gara superiori ad euro 40.000 e inferiori alle soglie di cui all'articolo 35, comma 1, lettere c) o d), del Codice dei contratti pubblici;

b) 0,56%, per importi pari o superiori alle suddette soglie e sino ad euro 1.000.000;

c) 0,40%, per importi superiori ad euro 1.000.000 e sino ad euro 5.000.000;

d) 0,21%, per importi superiori ad euro 5.000.000 e sino ad euro 25.000.000;

e) 0,16%, per importi superiori ad euro 25.000.000 e sino ad euro 50.000.000;

f) 0,08% per importi a base di gara superiori ad euro 50.000.000.

9. Le percentuali determinate ai commi 5, 6, 7 e 8 si applicano sugli importi per scaglioni, applicando ad ogni scaglione la relativa aliquota prevista dalla tabella sopra riportata.

10. Si può procedere all'erogazione dell'incentivo solo qualora si renda indispensabile l'elaborazione di un progetto come definito dall'art. 23, comma 1 e seguenti, per contratti di lavori, comma 14 per contratti di servizi e forniture, comma 15 per contratti di servizi, del Codice dei contratti pubblici. L'erogazione dell'incentivo riguarda esclusivamente le funzioni tecniche svolte in relazione a contratti affidati mediante lo svolgimento di una procedura comparativa ai sensi di legge o regolamento.

11. Gli importi corrispondenti alle suddette percentuali sono inseriti tra le somme a disposizione dell'Amministrazione nel quadro economico dell'opera o del lavoro, servizio, fornitura; in sede di approvazione del progetto esecutivo si provvede a calcolare l'ammontare esatto della ripartizione del compenso fra gli aventi diritto.

12. Partecipano alla ripartizione del fondo:

a) il personale al quale sono state formalmente affidate funzioni tecniche inerenti l'attività di programmazione della spesa per investimenti, ai sensi dell'art. 21 del Codice dei contratti pubblici;

b) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice dei contratti pubblici;

c) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di verifica preventiva del progetto, ai sensi dell'art. 26, comma 6, lettere c) e d), del Codice dei contratti pubblici;

d) il personale al quale è stata affidata formalmente l'attività di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici (Ufficio gare e contratti della stazione appaltante) anche per conto di altri enti (Centrale unica di committenza - Uffici regionali per le gare di appalto);

e) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 101 del Codice dei contratti pubblici;

f) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità e di collaudatore statico ove necessario, ai sensi dell'art. 102 del Codice dei contratti pubblici;

g) il personale tecnico-amministrativo al quale formalmente è stato affidato l'incarico di collaborare con il personale nominato alle precedenti lettere, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale.

13. Per lavori comprendenti strutture, al soggetto incaricato del collaudo statico o al componente della commissione al quale è affidato anche tale collaudo, è riconosciuta un'aliquota della somma complessiva prevista per "gli incaricati del collaudo tecnico amministrativo e statico", determinata come di seguito:

Pcs = Is / It x Cs

Dove:

Pcs = aliquota spettante al collaudatore statico;

Is = importo delle strutture;

It = importo totale delle opere;

Cs = 0,5 coefficiente di adeguamento.

Art. 4

Onorari, distribuzione e ripartizione delle somme per gli incentivi

1. Le somme di cui all'art. 3 sono riferite all'importo dei lavori, servizi, forniture posto a base di gara.

2. La redazione di eventuali perizie di variante che non siano state originate da errori ed omissioni progettuali di cui all'art. 106, commi 9 e 10, del Codice dei contratti pubblici, per i quali i titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti, non influisce sulla liquidazione degli incentivi, né in aumento, né in diminuzione. Nel caso in cui le opere o lavori, servizi, forniture non dovessero essere completati per effetto di intervenute risoluzioni del contratto, l'incentivo è calcolato sul minore importo delle opere o lavori, servizi, forniture effettivamente eseguiti.

3. La distribuzione delle somme è proposta dal responsabile del procedimento in conformità alle percentuali indicate negli allegati "A" e "B" che costituiscono parte integrante del presente regolamento, dopo aver accertato la rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi definiti.

4. La determina di liquidazione degli incentivi è di competenza del dirigente gestore dei relativi fondi, che vi provvede sulla scorta delle note di autorizzazione vistate dal competente responsabile del procedimento.

5. L'incentivo può essere liquidato:

a) al personale al quale è stata affidata l'attività di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva del progetto e di predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, ed ai relativi collaboratori, nella misura del 70%, dopo la predisposizione degli atti di gara o affidamento del contratto e per il rimanente 30% dopo l'approvazione del certificato di collaudo o del certificato di verifica di conformità ovvero del certificato di regolare esecuzione;

b) al responsabile del procedimento, ai collaboratori ed alla relativa struttura di supporto per il 50% dopo la predisposizione degli atti di gara o affidamento del contratto e per il rimanente 50% dopo l'approvazione del certificato di collaudo o del certificato di verifica di conformità ovvero del certificato di regolare esecuzione;

c) al direttore dei lavori ed alla relativa struttura di supporto (direttore operativo e ispettore di cantiere), al direttore dell'esecuzione, al collaudatore ed ai rispettivi collaboratori dopo l'approvazione del certificato di collaudo o del certificato di verifica di conformità ovvero del certificato di regolare esecuzione.

6. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2 dell'art. 113 del Codice dei contratti pubblici.

7. Qualora l'Amministrazione regionale non intenda più eseguire l'intervento o non intenda più procedere all'aggiudicazione del contratto, si procede alla liquidazione dell'incentivo spettante al personale dipendente intervenuto per le attività effettivamente svolte e completate.

8. Nessun incentivo è riconosciuto qualora il progetto non venga approvato o finanziato per cause imputabili al personale tecnico incaricato delle attività di cui all'art. 2.

9. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Art. 5

Sostituzione delle figure professionali ed amministrative

1. In tutti i casi di sostituzione del responsabile del procedimento e degli altri dipendenti svolgenti le funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2, del codice dei contratti pubblici, e relativi collaboratori, ai soggetti sostituiti spetta l'incentivo per le sole attività effettivamente svolte, e certificate dal responsabile del procedimento subentrante, nel caso di sostituzione del responsabile del procedimento, o dal responsabile del procedimento negli altri casi, con le modalità di cui all'articolo 4. Resta ferma l'applicazione dell'art. 7.

Art. 6

Termini per le prestazioni

Nel provvedimento di conferimento dell'incarico sono indicati, su proposta del responsabile del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto. I termini per la direzione dei lavori o direzione dell'esecuzione coincidono con il tempo utile assegnato all'impresa per l'esecuzione del contratto; i termini per il collaudo o la verifica di conformità coincidono con quelli previsti dall'art. 102 del Codice dei contratti pubblici.

Art. 7

Penalità

1. Qualora, durante l'esecuzione dei lavori relativi a progetti redatti dal personale interno, insorga la necessità di apportare varianti in corso d'opera per errori o omissione di progettazione, come definiti al comma 10 dell'art. 106 del Codice dei contratti pubblici, fatto salvo l'esercizio dell'eventuale azione disciplinare, al responsabile del procedimento nonché al personale al quale è stata affidata l'attività di verifica preventiva del progetto non viene corrisposta l'aliquota di incentivo relativa alla attività di verifica; ove già corrisposta, l'amministrazione procede al recupero delle somme erogate.

2. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo delle procedure di gara, l'incentivo da corrispondere al personale incaricato di tale fase viene ridotto di una quota, da valutarsi a cura del Dirigente responsabile, compresa tra il 5 per cento e il 50 per cento di quello relativo alla fase medesima.

3. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione dei lavori, servizi, fornitura con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 106, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, l'incentivo riferito alla direzione lavori o alla direzione dell'esecuzione ed al responsabile del procedimento ed ai suoi collaboratori è ridotto di una quota da valutarsi a cura del dirigente responsabile compresa tra il 5 per cento e il 50 per cento da stabilirsi in relazione alla gravità del danno creato per l'Amministrazione.

4. Le penalità previste per il ritardo non si applicano solo nel caso in cui sia dimostrato, con congruo anticipo rispetto al termine ultimo assegnato e, di norma, con almeno 15 giorni rispetto alle prefissate scadenze, che le motivazioni del ritardo siano da imputare a fattori esterni condizionanti non attribuibili agli stessi tecnici. La giustificazione del ritardo è disposta con provvedimento del dirigente generale, sentito il responsabile del procedimento o il dirigente dell'Ufficio periferico.

Art. 8

Disposizioni transitorie e finali, abrogazioni, entrata in vigore

1. Il presente regolamento trova applicazione per le attività riferibili a contratti le cui procedure di affidamento sono state avviate successivamente alla data di entrata in vigore del codice dei contratti pubblici, anche se avviate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, a condizione che le stazioni appaltanti abbiano già provveduto ad accantonare le risorse economiche nel rispetto dell'art. 113 del Codice dei contratti pubblici. Restano incentivabili secondo la previgente disciplina, recata dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come recepito nella Regione siciliana con legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, e dal decreto presidenziale 5 dicembre 2016, n. 3, le attività riferite a contratti i cui bandi siano stati pubblicati o, nelle procedure senza bando, i cui inviti siano stati diramati prima dell'entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici, anche se ancora in corso di svolgimento.

2. Entro il mese di febbraio di ogni anno, il dirigente preposto alla struttura competente redige ed invia all'Assessore di riferimento o, per gli enti diversi dalla Regione, all'organo di vertice una relazione in ordine alla applicazione del presente regolamento, dove siano indicati i progetti affidati nell'anno precedente, gli incentivi liquidati, gli eventuali vizi riscontrati e le contestazioni sorte per cause imputabili al personale incaricato.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il decreto presidenziale 5 dicembre 2016, n. 3, fatta salva la sua perdurante applicazione nei casi di cui al comma 1.

4. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 30 maggio 2018.

MUSUMECI

Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità

FALCONE

 Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 6 luglio 2018, reg. n. 1, Atti del Governo, fg. n. 64.