
ASSESSORATO DELLA SALUTE
DECRETO 2 dicembre 2024, n. 1350
G.U.R.S. 13 dicembre 2024, n. 55
Rivalutazione delle indennità di residenza a favore dei farmacisti rurali di cui alla legge regionale n. 7 del 10 luglio 2023 e dell'indennità di gestione in favore dei farmacisti rurali, sanitari gestori o incaricati dei dispensari farmaceutici di cui alla legge 8 marzo 1968, n. 221 e s.m.i. per l'anno 2024.
L'ASSESSORE PER LA SALUTE
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la Legge n. 833/78 e s.m.i. di istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;
VISTO il Decreto Presidenziale Regionale 28/02/1979, n. 70, che approva il Testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo modificato con il Decreto Legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, sul riordino della disciplina in materia sanitaria, e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale 3 novembre 1993, n. 30 recante norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali;
VISTA la Legge Regionale 15 maggio 2000 n. 10 e s.m.i.;
VISTO il Decreto Legislativo 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" nonché la Circolare della Ragioneria Generale prot. n. 22882 del 12/05/2020;
VISTA la Legge Regionale 14 aprile 2009, n. 5 e s.m.i. di riordino del sistema sanitario in Sicilia pubblicata nella GURS del 17 aprile 2009, n. 17;
VISTO il Titolo II "Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario" del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni recante "Disposizioni in materia di armonizzazione degli schemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
VISTO l'articolo 20 "Trasparenza dei conti sanitari e finalizzazione delle risorse al finanziamento dei singoli servizi sanitari regionali" del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
VISTO l'art. 47, comma 12, della L.R. 28 gennaio 2014, n. 5 che prevede: "A decorrere dall'1 gennaio 2014, sono recepite nell'ordinamento contabile della Regione siciliana le disposizioni contenute nel Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni";
VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 204 del 28/05/2020 recante "Articolo 20 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni. Perimetrazione entrate e uscite relative al finanziamento del servizio sanitario regionale" in cui si ascrive il capitolo di spesa 413715 "Indennità di Residenza a favore dei titolari, dei direttori e dei gestori provvisori delle farmacie rurali e indennità di gestione in favore dei dispensari farmaceutici" tra i capitoli di spesa del perimetro sanitario della Regione Siciliana;
VISTO il Decreto Presidenziale della Reg. 5 aprile 2022, n. 9 - Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge Regionale 16 dicembre 2008, n. 19 "Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della l.r. 17 marzo 2016, n. 3";
VISTA la Legge 8 marzo 1968 n. 221, avente ad oggetto "Provvidenze a favore dei farmacisti rurali" e s.m.i.;
VISTA la Legge 5 marzo 1973 n. 40 avente ad oggetto "Norme interpretative dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1968 n. 221, recante provvedimenti a favore dei farmacisti rurali";
VISTA la Legge Regionale 17 febbraio 1987 n. 8 avente ad oggetto "Indennità di residenza a favore dei farmacisti rurali e modifica dell'art. 20 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73";
VISTA la Legge Regionale 10 luglio 2023 n. 7 avente ad oggetto "Disposizioni in merito alla determinazione delle indennità di residenza a favore dei farmacisti rurali" che, modificando l'art. 1 della Legge Regionale 17 febbraio 1987 n. 8 avente ad oggetto "Indennità di residenza a favore dei farmacisti rurali e modifica dell'art. 20 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73" ha disposto la rideterminazione della citata indennità di residenza, nella misura annua lorda, come segue:
a) euro 25.000,00 per le farmacie ubicate in località con popolazione residente fino a 400 abitanti;
b) euro 16.000,00 per le farmacie ubicate in località con popolazione residente da 401 e fino a 600 abitanti;
c) euro 11.000,00 per le farmacie ubicate in località con popolazione residente da 601 e fino a 800 abitanti;
d) euro 8.000,00 per le farmacie ubicate in località con popolazione residente da 801 e fino a l.000 abitanti;
e) euro 5.169,00 per le farmacie ubicate in località con popolazione residente da 1.001 e fino a 2.000 abitanti;
f) euro 2.938,00 per le farmacie ubicate in località con popolazione residente da 2.001 e fino a 3.000 abitanti;
g) euro 1.000,00 per le farmacie ubicate in località con popolazione residente da 3.001 fino a 5.000 abitanti, qualora nelle medesime località siano aperte due o più farmacie.;
VISTO altresì l'articolo 1, comma 4 della suddetta Legge Regionale 10 luglio 2023 n. 7 che dispone che "Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 2.077.452,00 di euro annui, si provvede a valere sul Fondo sanitario regionale";
CONSIDERATO il comma 3, dell'art. 1 della suddetta Legge Regionale 10 luglio 2023 n. 7 che dispone che "l'indennità di residenza di cui al presente articolo viene rivalutata annualmente in base al tasso di inflazione ufficiale rilevato dall'ISTAT relativo all'anno precedente";
VISTO l'articolo 3 della Legge 8 marzo 1968 n. 221, avente ad oggetto "Provvidenze a favore dei farmacisti rurali", così come modificata dalla L. 362/1991, che riconosce "al farmacista gestore o al sanitario cui è affidato il dispensario farmaceutico istituito a norma del precedente articolo 2...omissis...un'indennità di gestione nella misura fissa di lire 80.000 annue, ridotta a metà nel caso che il dispensario sia ubicato in locali messi a disposizione dal comune";
CONSIDERATO il Parere prot. n. 744/338.11.06 del 16 gennaio 2006 dell'Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana avente ad oggetto "Dispensari farmaceutici e Presidi Farmaceutici di Emergenza - Indennità di gestione" in cui si afferma che "al farmacista gestore o al sanitario cui è affidato il dispensario farmaceutico spetta l'indennità di gestione" ai sensi della Legge n. 221 dell'8 marzo 1968 come modificata dalla legge n. 362 dell'8 novembre 1991;
RITENUTO di dover rivalutare le indennità di residenza di cui all'art. 1, comma 1, della Legge Regionale 10 luglio 2023 n. 7 al tasso di inflazione ufficiale rilevato dall'ISTAT relativo all'anno 2023 per l'erogazione dell'indennità 2024;
RITENUTO altresì di dover rivalutare l'indennità di gestione di cui all'art. 3 della Legge 8 marzo 1968 e s.m.i. al tasso di inflazione ufficiale rilevato dall'ISTAT relativo all'anno 2023 per l'erogazione dell'indennità 2024;
CONSIDERATO che con l'ultima Nota metodologica sugli indici di prezzo al consumo, aggiornata a gennaio 2016, l'Istituto Nazionale di Statistica ISTAT definisce l'Indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (senza tabacchi) FOI come "l'indice generalmente usato per adeguare periodicamente i valori monetari";
RITENUTO di utilizzare, come misura dell'inflazione, la variazione media annua dell'Indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (senza tabacchi) FOI per la rivalutazione monetaria annuale dell'indennità di residenza di cui alla Legge Regionale 10 luglio 2023 n. 7 e dell'indennità di gestione di cui all'articolo 3 della Legge 8 marzo 1968 n. 221;
CONSIDERATO che l'Istituto Nazionale di Statistica, con Comunicato Stampa del 23 gennaio 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23/01/2024, avente ad oggetto "Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi al mese di dicembre 2023, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).", sui dati definitivi dei prezzi al consumo aggiornati al mese di dicembre 2023, ha annunciato una misura dell'Indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (senza tabacchi) FOI medio 2023 pari a 118,7, cui corrisponde una variazione media annua tra il 2022 e il 2023 pari a +5,4%;
VISTA la richiesta di rivalutazione monetaria ISTAT prot. n. 19631 del 28 ottobre 2024, assunta al prot. n. 47986 del 29/10/2024 che attesta che, per effetto dall'applicazione dell'Indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (senza tabacchi) FOI per l'anno 2023, la somma di € 25.000,00 viene rivalutata in € 26.350,00;
VISTA la richiesta di rivalutazione monetaria ISTAT prot. n. 19633 del 28 ottobre 2024, assunta al prot. n. 47987 del 29/10/2024 che attesta che, per effetto dall'applicazione dell'Indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (senza tabacchi) FOI per l'anno 2023, la somma di € 16.000,00 viene rivalutata in € 16.864,00;
VISTA la richiesta di rivalutazione monetaria ISTAT prot. n. 19634 del 28 ottobre 2024, assunta al prot. n. 47988 del 29/10/2024 che attesta che, per effetto dall'applicazione dell'Indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (senza tabacchi) FOI per l'anno 2023, la somma di € 11.000,00 viene rivalutata in € 11.594,00;
VISTA la richiesta di rivalutazione monetaria ISTAT prot. n. 19635 del 28 ottobre 2024, assunta al prot. n. 47989 del 29/10/2024 che attesta che, per effetto dall'applicazione dell'Indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (senza tabacchi) FOI per l'anno 2023, la somma di € 8.000,00 viene rivalutata in € 8.432,00;
VISTA la richiesta di rivalutazione monetaria ISTAT prot. n. 19636 del 28 ottobre 2024, assunta al prot. n. 47990 del 29/10/2024 che attesta che, per effetto dall'applicazione dell'Indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (senza tabacchi) FOI per l'anno 2023, la somma di € 5.169,00 viene rivalutata in € 5.448,13;
VISTA la richiesta di rivalutazione monetaria ISTAT prot. n. 19637 del 28 ottobre 2024, assunta al prot. n. 47991 del 29/10/2024 che attesta che, per effetto dall'applicazione dell'Indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (senza tabacchi) FOI per l'anno 2023, la somma di € 2.938,00 viene rivalutata in € 3.096,65;
VISTA la richiesta di rivalutazione monetaria ISTAT prot. n. 19638 del 28 ottobre 2024, assunta al prot. n. 47992 del 29/10/2024 che attesta che, per effetto dall'applicazione dell'Indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (senza tabacchi) FOI per l'anno 2023, la somma di € 1.000,00 viene rivalutata in € 1.054,00;
VISTA la richiesta di rivalutazione monetaria ISTAT prot. n. 19640 del 28 ottobre 2024, assunta al prot. n. 47993 del 29/10/2024 che attesta che, per effetto dall'applicazione dell'Indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (senza tabacchi) FOI per l'anno 2023, la somma di € 80.000 di cui all'art. 3 della Legge 8 marzo 1968 n. 221 e s.m.i. viene rivalutata in € 931,28;
VISTA la Legge Regionale 16 gennaio 2024, n. 1 "Legge di stabilità regionale 2024-2026", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 4 del 20 gennaio 2024;
VISTA la Legge Regionale 16 gennaio 2024, n. 2 "Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2024-2026", pubblicata nella G.U.R.S n. 4 del 20 gennaio 2024 - Supplemento Ordinario;
VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 15 del 22 gennaio 2024 "Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2024/2026. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, Allegato 4/1 - 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori";
VISTO l'art. 68 della Legge Regionale 12/08/2014, n. 21 e s.m.i avente ad oggetto "Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa";
VISTO l'art. 9 della Legge Regionale del 15 aprile 2021, n. 9;
Decreta:
Per le motivazioni e le finalità descritte in premessa, che si intendono integralmente riportate e trascritte
E' disposta la rivalutazione monetaria per l'anno 2024, al tasso di inflazione ufficiale rilevato dall'ISTAT - 2023, pari al 5,4%, dell'indennità di residenza di cui all'articolo 1, comma 1, della Legge Regionale 10 luglio 2023 n. 7, spettante ai titolari, direttori responsabili e gestori provvisori di farmacie rurali di cui all'art. 1 della Legge 8 marzo 1968, n. 221 e ss.mm.ii., per il riconoscimento e l'erogazione dell'indennità spettante per l'anno 2024 per effetto dell'applicazione della variazione media annua 2022-2023 dell'Indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (senza tabacchi) FOI, come di seguito indicato:
Popolazione residente | Misura annua lorda rivalutata |
Fino a 400 abitanti | € 26.350,00 |
Da 401 e fino a 600 abitanti | € 16.864,00 |
Da 601 e fino a 800 abitanti | € 11.594,00 |
Da 801 e fino a 1.000 abitanti | € 8.432,00 |
Da 1,001 e fino a 2.000 abitanti | € 5.448,13 |
Da 2.001 e fino a 3.000 abitanti | € 3.096,65 |
Da 3.001 e fino a 5.000 abitanti | € 1.054,00 |
.
E' disposta la rivalutazione monetaria per l'anno 2024, al tasso di inflazione ufficiale rilevato dall'ISTAT - 2023, dell'indennità di gestione da corrispondere al farmacista gestore o al sanitario cui è affidato il dispensario farmaceutico, di cui all'art. 3 della Legge 8 marzo 1968, per il riconoscimento e l'erogazione dell'indennità spettante per l'anno 2024 per effetto dell'applicazione dell'Indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (senza tabacchi) FOI - al 2023, in euro € 931,28.
Il provvedimento è trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale di questo Dipartimento ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione online e inviato alla G.U.R.S. della Regione Siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 2 dicembre 2024.
VOLO