
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/3204 DELLA COMMISSIONE, 11 ottobre 2024
G.U.U.E. 31 dicembre 2024, Serie L
Regolamento che modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la vongola verace (Venerupis philippinarum) e l'occhialone.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 1° gennaio 2025
Applicabile dal: (vedi nota)
Nota:
Per l'applicabilità si veda l'articolo 2
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, e l'articolo 15, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
1) Il regolamento (UE) 2019/1241 stabilisce misure tecniche regionali specifiche per le acque dell'Unione nelle acque nordoccidentali e nelle acque sudoccidentali.
2) Il regolamento (UE) 2019/1241 stabilisce, nell'allegato VI, misure tecniche regionali per le acque nordoccidentali e, nell'allegato VII, misure tecniche regionali per le acque sudoccidentali.
3) L'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) prevede che gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto nelle misure di conservazione dell'Unione che si applicano a una determinata regione geografica possano presentare raccomandazioni comuni intese a conseguire gli obiettivi di tali misure. L'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1241 consente agli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto di presentare raccomandazioni comuni ai fini dell'adozione di atti delegati che modifichino, integrino o abroghino le misure tecniche regionali di cui agli allegati di tale regolamento, ovvero vi deroghino.
4) Belgio, Spagna, Francia, Paesi Bassi e Portogallo (il gruppo regionale degli Stati membri operanti nelle acque sudoccidentali) e Belgio, Spagna, Francia, Irlanda e Paesi Bassi (il gruppo regionale degli Stati membri operanti nelle acque nordoccidentali) hanno un interesse di gestione diretto nelle attività di pesca, rispettivamente, nelle acque sudoccidentali e nelle acque nordoccidentali.
5) L'8 novembre 2020 il gruppo degli Stati membri operanti nelle acque sudoccidentali ha presentato alla Commissione una raccomandazione comune in cui proponeva di ridurre a 32 mm la taglia minima di riferimento per la conservazione (minimum conservation reference size, MCRS) per la vongola verace (Venerupis philippinarum), nota anche come vongola di Manila, nel bacino di Arcachon.
6) Nella riunione plenaria del 22-26 marzo 2021, il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha valutato la raccomandazione comune e ha concluso (3) che le informazioni fornite non giustificavano la riduzione della taglia minima di riferimento per la conservazione che era stata proposta.
7) Nel febbraio 2023 il gruppo degli Stati membri operanti nelle acque sudoccidentali ha presentato ulteriori informazioni sulla vongola verace (Venerupis philippinarum).
8) Nella riunione plenaria del 20-24 marzo 2023 lo CSTEP ha valutato tali ulteriori informazioni e ha concluso (4) che, dal momento che la taglia minima di riferimento per la conservazione di 32 mm che era stata proposta era superiore a quella stimata alla prima maturità (26,7 mm) nel bacino di Arcachon, l'impatto sui giovanili sarebbe stato probabilmente minimo. Lo CSTEP ha inoltre concluso che la riduzione proposta, pur rendendo prelevabile una parte maggiore della popolazione matura, avrebbe avuto probabilmente un impatto trascurabile su quest'ultima poiché, secondo le analisi disponibili, la maggior parte degli esemplari maturi sarebbe comunque rimasta protetta dalle attività di pesca. Secondo lo CSTEP tra l'altro gli eventuali effetti sullo stato di conservazione dello stock sarebbero stati presumibilmente modesti per l'intera popolazione e gli eventuali benefici a livello di conservazione dei giovanili derivanti dalla taglia minima di riferimento per la conservazione di 35 mm oggi in vigore sarebbero rimasti probabilmente invariati. Lo CSTEP ha fatto infine rilevare che: i) esistono due riserve marine, chiuse alle attività di pesca; ii) attualmente sono attive 40 licenze di pesca e un sistema di rinnovo che da vari anni mira a ridurre costantemente il rilascio di nuove licenze; e iii) ogni due anni si effettuano indagini sullo stock interessato.
9) Considerando che: i) la riduzione della taglia minima di riferimento per la conservazione avrà probabilmente un impatto trascurabile sulle popolazioni mature e un impatto minimo sui giovanili; ii) gli attuali benefici in termini di conservazione dovrebbero rimanere invariati; iii) la riduzione della taglia minima di riferimento per la conservazione è accompagnata da misure di gestione, tra cui le due riserve marine, chiuse all'attività di pesca, e un sistema di licenze; e iv) ogni due anni vengono effettuate indagini sulla popolazione dello stock interessato, la Commissione ritiene soddisfatti i requisiti di cui agli articoli 15 e 18 del regolamento (UE) 2019/1241.
10) Il 13 e il 28 giugno 2024, rispettivamente, i gruppi regionali degli Stati membri operanti nelle acque sudoccidentali e nelle acque nordoccidentali hanno chiesto di prorogare fino al 31 dicembre 2026 le misure applicate dal luglio 2022 all'occhialone (Pagellus bogaraveo) (5). La proroga manterrebbe sia l'attuale taglia minima di riferimento per la conservazione per l'occhialone in entrambi i bacini marittimi, sia le chiusure previste i) per i pescherecci battenti bandiera francese nelle sottozone CIEM da 6 a 8 dal 1° gennaio al 30 giugno e ii) per la pesca commerciale, su base stagionale, e per la pesca ricreativa in zone geografiche specifiche della sottozona CIEM 8, per tutto l'anno.
11) Il 26 settembre 2024 gli Stati membri hanno presentato alla Commissione una raccomandazione comune aggiornata che limita la durata della proroga richiesta fino al dicembre 2025.
12) Il gruppo di esperti sulla pesca e l'acquacoltura è stato consultato il 27 settembre 2024.
13) Lo CSTEP aveva precedentemente valutato tali misure nel 2021 e aveva concluso che esse erano potenzialmente in grado di ridurre le catture di occhialone (6).
14) Considerando che: i) le misure sono le stesse applicate dal luglio 2022 all'occhialone; ii) i dati relativi a questo stock continuano ad essere scarsi e il CIEM ha formulato un parere in cui suggeriva di non effettuare catture per il 2025 e il 2026 (7); e iii) le misure rimangono più rigorose delle misure di riferimento, la Commissione ritiene soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) 2019/1241.
15) Poiché le misure di cui al presente regolamento hanno ripercussioni dirette sulla pianificazione della campagna di pesca dei pescherecci dell'Unione e sulle relative attività economiche, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore quanto prima. Poiché il periodo di applicazione delle misure introdotte dal regolamento delegato (UE) 2024/491 della Commissione (8) scadrà il 31 dicembre 2024, è opportuno che le misure riguardanti l'occhialone si applichino a decorrere dal 1° gennaio 2025 al fine di garantire la continuità giuridica.
16) Le misure introdotte dal presente regolamento applicabili alle acque dell'Unione mirano al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 494, paragrafi 1 e 2, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra (9), e tengono conto dei principi di cui all'articolo 494, paragrafo 3, di tale accordo. Esse non pregiudicano le misure applicabili nelle acque del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
17) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/1241,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 198 del 25.7.2019, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1241/oj.
Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1380/oj).
https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/d/stecf/stecf-plen-21-01.
https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/d/stecf/stecf-plen-23-01.
Regolamento delegato (UE) 2023/56 della Commissione, del 19 luglio 2022, che modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda misure tecniche specifiche per l'occhialone (Pagellus bogaraveo) nelle sottozone CIEM da 6 a 8 (GU L 5 del 6.1.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/56/oj).
https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/d/stecf/stecf-21-05-eval-jrs-lo-and-tm-reg.
CIEM, 2024. Blackspot seabream (Pagellus bogaraveo) in subareas 6-8 (Celtic Seas, the English Channel, and Bay of Biscay). Incluso nella relazione del comitato consultivo del CIEM del 2024. Parere del CIEM 2024, sbr.27.6-8 (https://doi.org/10.17895/ices.advice.25019660).
Regolamento delegato (UE) 2024/491 della Commissione, del 30 novembre 2023, che modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la proroga di misure tecniche specifiche per l'occhialone (Pagellus bogaraveo) nelle sottozone CIEM da 6 a 8 (GU L, 2024/491, 13.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/491/oj).
GU L 149 del 30.4.2021.
Gli allegati VI e VII del regolamento (UE) 2019/1241 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Le misure riguardanti l'occhialone si applicano dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 2024
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN
ALLEGATO
Gli allegati VI e VII del regolamento (UE) 2019/1241 sono così modificati:
1) l'allegato VI è così modificato:
a) la parte A è così modificata:
i) la diciannovesima voce della tabella è sostituita dalla seguente:
«Occhialone (Pagellus bogaraveo) | 36 cm (*1) (*2) (*3) |
.
ii) il punto 1 sotto la tabella è sostituito dal seguente:
«1. Alla pesca ricreativa nelle acque nordoccidentali si applicano le taglie minime di riferimento per la conservazione specificate nella presente parte per il merluzzo bianco (Gadus morhua), l'eglefino (Melanogrammus aeglefinus), il merluzzo carbonaro (Pollachius virens), il merluzzo giallo (Pollachius pollachius), il nasello (Merluccius merluccius), il rombo giallo (Lepidorhombus spp.), la sogliola (Solea spp.), la passera di mare (Pleuronectes platessa), il merlano (Merlangius merlangus), la molva (Molva molva), la molva azzurra (Molva dypterygia), lo sgombro (Scomber spp.), l'aringa (Clupea harengus), il sugarello (Trachurus spp.), l'acciuga (Engraulis encrasicolus), la spigola (Dicentrarchus labrax) e la sardina (Sardina pilchardus). Alla pesca ricreativa nelle sottozone CIEM 6 e 7, tuttavia, si applica per l'occhialone (Pagellus bogaraveo) la taglia minima di riferimento per la conservazione (MCRS) di 40 cm fino al 31 dicembre 2025 (*4).
b) nella parte C, il punto 11 riguardante le misure per l'occhialone è sostituito dal seguente:
«12. Zone di divieto per la conservazione dell'occhialone nelle sottozone CIEM 6 e 7
12.1. Dal 1° gennaio al 30 giugno 2025 ai pescherecci battenti bandiera francese sono vietate tutte le attività di pesca dell'occhialone nelle sottozone CIEM 6 e 7.»;
2) l'allegato VII è così modificato:
a) nella parte A, la ventesima voce della tabella è sostituita dalla seguente:
«Occhialone (Pagellus bogaraveo) | 36 cm (*5) (*6) |
.
b) nella parte A, la ventiseiesima voce della tabella è sostituita dalla seguente:
«Vongola verace (Venerupis philippinarum) | 32 mm»; |
.
c) nella parte C, il punto 5.4 è sostituito dal seguente:
«5.4. Le misure elencate ai punti da 5.1 a 5.3 si applicano fino al 31 dicembre 2025.».
_____________
(*4) In assenza di nuove norme adottate prima del 31 dicembre 2025, a decorrere dal 1° gennaio 2026 la taglia minima di riferimento per la conservazione applicabile all'occhialone è di 33 cm.»;»
(*1) Questa taglia minima di riferimento per la conservazione si applica fino al 31 dicembre 2025.
(*2) Nelle sottozone CIEM 6 e 7 si applica una taglia minima di riferimento per la conservazione di 40 cm per le catture di occhialone nell'ambito della pesca ricreativa.
(*3) In assenza di nuove norme adottate prima del 31 dicembre 2025, a decorrere dal 1° gennaio 2026 la taglia minima di riferimento per la conservazione applicabile è di 33 cm.»;
(*5) Questa taglia minima di riferimento per la conservazione si applica fino al 31 dicembre 2025.
(*6) In assenza di nuove norme adottate prima del 31 dicembre 2025, a decorrere dal 1° gennaio 2026 la taglia minima di riferimento per la conservazione applicabile all'occhialone è di 33 cm.»;