
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2025/283 DELLA COMMISSIONE, 28 novembre 2024
G.U.U.E. 10 febbraio 2025, Serie L
Regolamento che modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure tecniche per determinate attività di pesca demersale e pelagica nel Mar Celtico, nel Mare d'Irlanda e nelle acque ad ovest della Scozia.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 11 febbraio 2025
Applicabile dal: 1° gennaio 2025
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
1) Il regolamento (UE) 2019/1241 stabilisce disposizioni specifiche riguardanti le misure tecniche adottate a livello regionale per le acque dell'Unione situate nelle acque nordoccidentali.
2) Il regolamento (UE) 2019/1241 è stato modificato dal regolamento delegato (UE) 2021/2324 della Commissione (2) per quanto riguarda misure correttive miranti a ridurre le catture accessorie di merluzzo bianco e merlano nel Mar Celtico e ulteriori misure di selettività miranti a ridurre le catture accessorie di gadidi nel Mare d'Irlanda. Le misure in questione, che intendono contribuire al conseguimento degli obiettivi delle misure di conservazione, dei piani pluriennali e del piano in materia di rigetti nelle acque nordoccidentali, sono state successivamente aggiornate e prorogate a due riprese, rispettivamente, tramite i regolamenti delegati (UE) 2022/2588 (3) e (UE) 2024/492 (4) della Commissione, rispettivamente. Il periodo di applicazione delle misure adottate a norma del regolamento delegato (UE) 2024/492 scadrà il 31 dicembre 2024.
3) Le misure correttive per gli stock con livelli di biomassa inferiori al Blim previste dall'articolo 8 del regolamento (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) (piano pluriennale per le acque occidentali) restano necessarie per assicurare un rapido ritorno dello stock o dell'unità funzionale in questione a livelli superiori a quelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile (maximum sustainable yield, MSY). E' pertanto opportuno prorogare di un anno le misure correttive attualmente in vigore in forza del regolamento (UE) 2024/492 per poter continuare ad ottimizzare i modelli di sfruttamento, aumentare la selettività degli attrezzi e ridurre le catture indesiderate.
4) Dando seguito a una raccomandazione comune presentata dal gruppo regionale degli Stati membri operanti nelle acque nordoccidentali il 26 settembre 2024, le misure tecniche di cui all'allegato VI del regolamento (UE) 2019/1241 per alcune attività di pesca demersale e pelagica nel Mar Celtico, nel Mare d'Irlanda e nelle acque ad ovest della Scozia dovrebbero essere prorogate fino al 31 dicembre 2025.
5) Poiché le misure di cui al presente regolamento hanno ripercussioni dirette sulla pianificazione della campagna di pesca dei pescherecci dell'Unione e sulle relative attività economiche, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Dal momento che il periodo di applicazione delle misure adottate a norma del regolamento delegato (UE) 2024/492 scadrà il 31 dicembre 2024, è opportuno che il presente regolamento si applichi con efficacia decorrere dal 1° gennaio 2025, così da garantire la continuità giuridica.
6) Le misure introdotte dal presente regolamento applicabili alle acque dell'Unione mirano al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 494, paragrafi 1 e 2, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra (6), e tengono conto dei principi di cui all'articolo 494, paragrafo 3, di tale accordo. Esse non pregiudicano le misure applicabili nelle acque del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
7) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/1241,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 198 del 25.7.2019, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1241/oj.
Regolamento delegato (UE) 2021/2324 della Commissione del 23 agosto 2021 che modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure tecniche per alcune attività di pesca demersale e pelagica nel Mar Celtico, nel Mare d'Irlanda e nelle acque ad ovest della Scozia (GU L 465 del 29.12.2021, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/2324/oj).
Regolamento delegato (UE) 2022/2588 della Commissione, del 20 ottobre 2022, che modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure tecniche per determinate attività di pesca demersale e pelagica nel Mar Celtico, nel Mare d'Irlanda e nelle acque ad ovest della Scozia (GU L 338 del 30.12.2022, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/2588/oj).
Regolamento delegato (UE) 2024/492 della Commissione, del 30 novembre 2023, che modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la proroga delle misure tecniche per determinate attività di pesca demersale e pelagica nel Mar Celtico, nel Mare d'Irlanda e nelle acque ad ovest della Scozia (GU L, 2024/492, 13.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/492/oj).
Regolamento (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un piano pluriennale per gli stock pescati nelle acque occidentali e nelle acque adiacenti e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica i regolamenti (UE) 2016/1139 e (UE) 2018/973, e abroga i regolamenti (CE) n. 811/2004, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007 e (CE) n. 1300/2008 del Consiglio (GU L 83 del 25.3.2019, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/472/oj).
GU L 149 del 30.4.2021, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2021/689[1)/oj.
L'allegato VI del regolamento (UE) 2019/1241 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2024
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN
ALLEGATO
L'allegato VI del regolamento (UE) 2019/1241 è così modificato:
1) il testo della parte B, punto 1.6, è sostituito dal seguente:
«1.6. Le misure di cui ai punti da 1.3 a 1.5 si applicano fino al 31 dicembre 2025.»;
2) il testo della parte C, punto 10.2, è sostituito dal seguente:
«10.2. Le misure di cui al punto 10.1 si applicano fino al 31 dicembre 2025.»