
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
DIREZIONE GENERALE MERCATI ED INFRASTRUTTURE ENERGETICHE
DECRETO 18 giugno 2025, n. 19
- Allegato al Comunicato Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica pubblicato nella G.U.R.I. 5 agosto 2025, n. 180
Approvazione delle regole operative ai sensi dell'articolo 12 del decreto 30 dicembre 2024.
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE, 2007) - versione consolidata (GU 2016/C 202/1 del 07/06/2016) e in particolare gli artt. 107 e 108;
VISTI gli articoli 9 e 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, che definiscono gli obiettivi ambientali e il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do No Significant Harm") e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
VISTO il regolamento delegato (UE) n. 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021 che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
VISTA la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili" (nel seguito: decreto legislativo n. 199 del 2021) e, in particolare, il Titolo II che disciplina i regimi di sostegno applicati all'energia prodotta da fonti rinnovabili attraverso il riordino e il potenziamento dei sistemi di incentivazione vigenti, in misura adeguata al raggiungimento degli obiettivi nazionali e attraverso la predisposizione di criteri e strumenti che promuovano l'efficacia, l'efficienza e la semplificazione, perseguendo, nel contempo, l'armonizzazione con altri strumenti di analoga finalità, ivi inclusi quelli previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
CONSIDERATO che l'articolo 6 del decreto legislativo n. 199 del 2021 stabilisce che con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentite l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (nel seguito, ARERA) e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità per l'implementazione dei sistemi di incentivazione per i grandi impianti, con potenza superiore a una soglia almeno pari a 1 MW;
CONSIDERATO, inoltre, che l'articolo 7 del decreto legislativo n. 199 del 2021 stabilisce che con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali per gli aspetti di competenza, sentite l'ARERA e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità per l'implementazione dei sistemi di incentivazione per impianti di piccola taglia, aventi potenza inferiore a 1 MW;
VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" e, in particolare, l'articolo 2 che ha istituito il Ministero della transizione ecologica attribuendo allo stesso, tra l'altro, le competenze in materia di energia già a qualunque titolo esercitate dal Ministero dello sviluppo economico;
VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri" e, in particolare, l'articolo 4 che ha modificato la denominazione di "Ministero della Transizione Ecologica" in "Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica";
VISTO altresì il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023 n. 180, pubblicato su Gazzetta Ufficiale in data 7 dicembre 2023 e recante "Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021 n. 128";
VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 12 gennaio 2024 n. 17, recante "Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica", registrato dalla Corte dei conti in data 30 gennaio 2024, n. 242;
VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 14 marzo 2024, n. 100 di approvazione della Direttiva generale recante gli indirizzi sull'attività amministrativa e sulla gestione del MASE per l'anno 2024;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 maggio 2024, ammesso alla registrazione da parte dalla Corte dei conti il 24 giugno 2024 al n. 240, con il quale è stato conferito al dott. Alessandro Noce l'incarico di Direttore della Direzione Generale Mercati ed Infrastrutture Energetiche del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della transizione energetica del 30 dicembre 2024 recante "Meccanismo transitorio di supporto per impianti a fonti rinnovabili con costi di generazione vicini alla competitività di mercato di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 con validità massima al 31 dicembre 2025" (nel seguito, Decreto FERX Transitorio);
VISTA la decisione della Commissione europea C (2024) 9136 final del 17 dicembre 2024 con la quale la medesima Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti della misura di aiuto di cui al Decreto FERX Transitorio, in quanto compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
VISTO l'articolo 12 del Decreto FERX Transitorio che al primo comma prevede che con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono approvate, su proposta del GSE, le regole operative per l'accesso al meccanismo di supporto;
RITENUTO opportuno, nelle more del perfezionamento del quadro regolatorio, di dare rapida attuazione alle disposizioni del Decreto FERX Transitorio e dunque di procedere in prima istanza con la pubblicazione di regole che disciplinano i requisiti e le modalità per la presentazione delle manifestazioni di interesse e per la definizione delle procedure competitive al fine di consentire l'apertura dei bandi per la partecipazione alle citate procedure;
VISTO il decreto direttoriale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 20 maggio 2025, n. 15 di approvazione delle regole operative per la partecipazione alle procedure competitive;
RITENUTO di procedere con un'integrazione delle regole operative di cui al precedente alinea con una seconda sezione dedicata alle regole operative per la comunicazione di avvio lavori (accessi diretti), per la comunicazione di entrata in esercizio e per l'erogazione dei prezzi di aggiudicazione al fine di consentire una lettura più agevole dei contenuti;
VISTA la proposta di Regole operative trasmessa dal Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (nel seguito GSE) in data 18 giugno 2025, ai sensi dell'articolo 12 del Decreto FERX Transitorio e acquisita con prot. MASE n. 116001 del 18 giugno 2025.
Decreta:
Approvazione delle Regole operative GSE
1. Sono approvate le Regole operative elaborate e trasmesse dal GSE ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 30 dicembre 2024 allegate al presente decreto direttoriale (Allegati 1 e 2), del quale costituiscono parte integrante e sostanziale.
2. Le regole di cui al comma 1 integrano e sostituiscono le regole operative per la partecipazione alle procedure competitive approvate con decreto direttoriale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del 20 maggio 2025, n. 15.
Disposizioni finali
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica www.mase.gov.it, e della sua adozione è data notizia mediante pubblicazione di avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. Del presente decreto è data pubblicità attraverso pubblicazione sul sito istituzionale del GSE.
Il Direttore generale
ALESSANDRO NOCE