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DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/72 DELLA COMMISSIONE, 15 gennaio 2025

G.U.U.E. 17 gennaio 2025, Serie L

Decisione che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2021/936 per quanto riguarda le norme armonizzate per le lavatrici per uso domestico e le lavasciuga biancheria per uso domestico.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Adottata il: 15 gennaio 2025

Entrata in vigore il: 17 gennaio 2025

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

1) Conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), gli Stati membri considerano il prodotto per il quale sono state applicate le norme armonizzate, i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, conforme a tutte le pertinenti specifiche della misura di esecuzione applicabile cui tali norme si riferiscono. I pertinenti requisiti di misurazione e di calcolo per le lavatrici per uso domestico e le lavasciuga biancheria per uso domestico sono stabiliti all'articolo 4 e all'allegato III del regolamento (UE) 2019/2023 della Commissione (3).

2) A norma dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), dopo aver adottato, ai sensi dell'articolo 16 di tale regolamento, un atto delegato che stabilisce specifici requisiti di etichettatura, la Commissione è tenuta a pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea i riferimenti alle norme armonizzate che soddisfano i pertinenti requisiti di misurazione e di calcolo dell'atto delegato. Laddove tali norme armonizzate si applichino durante la valutazione di conformità di un prodotto, il modello si presume conforme ai pertinenti requisiti di misurazione e di calcolo dell'atto delegato. I requisiti di misurazione e di calcolo per le lavatrici per uso domestico e le lavasciuga biancheria per uso domestico sono stabiliti all'articolo 3 e all'allegato IV del regolamento delegato (UE) 2019/2014 della Commissione (5).

3) Con decisione di esecuzione C(2023) 3518 (6) la Commissione ha presentato al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) una richiesta di revisione delle norme armonizzate esistenti per le lavatrici per uso domestico e le lavasciuga biancheria per uso domestico elencate nell'allegato I di tale decisione a sostegno del regolamento (UE) 2019/2023 e del regolamento delegato (UE) 2019/2014 (di seguito «la richiesta»). La revisione si è resa necessaria per sostituire il detergente di riferimento contenente la sostanza perborato di sodio di cui alla norma armonizzata EN 60456:2016, quale modificata dalla norma EN 60456:2016/A11:2020, che non deve essere immessa sul mercato dopo il 27 maggio 2023 ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 1, e dell'allegato XIV, voce 48, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (7). La richiesta ha inoltre consentito di tenere conto del progresso tecnico e scientifico, di apportare modifiche redazionali e di allineare l'arrotondamento dei numeri comunicati alle modifiche apportate dal regolamento (UE) 2021/341 della Commissione (8) e dal regolamento delegato (UE) 2021/340 della Commissione (9).

4) In base alla richiesta, il Cenelec ha rivisto la norma armonizzata EN 60456:2016, quale modificata dalla norma EN 60456:2016/A11:2020, il cui riferimento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea con decisione di esecuzione (UE) 2021/936 della Commissione (10). Ciò ha portato all'adozione della modifica EN 60456:2016/A12:2023.

5) La Commissione ha valutato insieme al Cenelec la conformità alla richiesta della norma armonizzata EN 60456:2016, quale modificata dalla norma EN 60456:2016/A12:2023.

6) La norma armonizzata EN 60456:2016, quale modificata dalla norma EN 60456:2016/A12:2023, soddisfa i requisiti cui intende riferirsi e che sono stabiliti nel regolamento (UE) 2019/2023 e nel regolamento delegato (UE) 2019/2014. E' pertanto opportuno pubblicare il riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

7) Negli allegati I e II della decisione di esecuzione (UE) 2021/936 figurano i riferimenti delle norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità, rispettivamente, al regolamento delegato (UE) 2019/2014 e al regolamento (UE) 2019/2023. Per garantire che i riferimenti delle norme armonizzate elaborate a sostegno dei suddetti regolamenti siano elencati in un unico atto, il riferimento della norma armonizzata EN 60456:2016 quale modificata dalla norma EN 60456:2016/A12:2023 dovrebbe essere incluso in tali allegati.

8) E' necessario ritirare dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il riferimento della norma armonizzata EN 60456:2016 quale modificata dalla norma EN 60456:2016/A11:2020, poiché tale norma è sostituita dalla norma armonizzata EN 60456:2016 quale modificata dalla norma EN 60456:2016/A12:2023. E' pertanto necessario sopprimere tale riferimento dagli allegati I e II della decisione di esecuzione (UE) 2021/936.

9) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2021/936.

10) La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali corrispondenti di cui alla normativa di armonizzazione dell'Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. E' pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

(1)

GU L 316 del 14.11.2012, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1025/oj.

(2)

Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (GU L 285 del 31.10.2009, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/125/oj).

(3)

Regolamento (UE) 2019/2023 della Commissione, del 1° ottobre 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavatrici per uso domestico e delle lavasciuga biancheria per uso domestico in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, modifica il regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione e abroga il regolamento (UE) n. 1015/2010 della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2023/oj).

(4)

Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (GU L 198 del 28.7.2017, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1369/oj).

(5)

Regolamento delegato (UE) 2019/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle lavatrici per uso domestico e delle lavasciuga biancheria per uso domestico e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1061/2010 della Commissione e la direttiva 96/60/CE della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/2014/oj).

(6)

Decisione di esecuzione C3518 della Commissione, del 2 giugno 2023, relativa a una richiesta di normazione al Comitato europeo di normazione elettrotecnica per quanto riguarda i requisiti di progettazione ecocompatibile ed etichettatura energetica per le lavatrici per uso domestico e le lavasciuga biancheria per uso domestico a sostegno del regolamento (UE) 2019/2023 e del regolamento delegato (UE) 2019/2014.

(7)

Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/oj).

(8)

Regolamento (UE) 2021/341 della Commissione, del 23 febbraio 2021, che modifica i regolamenti (UE) 2019/424, (UE) 2019/1781, (UE) 2019/2019, (UE) 2019/2020, (UE) 2019/2021, (UE) 2019/2022, (UE) 2019/2023 e (UE) 2019/2024 per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile di server e prodotti di archiviazione dati, motori elettrici e variatori di velocità, apparecchi di refrigerazione, sorgenti luminose e unità di alimentazione separate, display elettronici, lavastoviglie per uso domestico, lavatrici per uso domestico e lavasciuga biancheria per uso domestico, e apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta (GU L 68 del 26.2.2021, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/341/oj).

(9)

Regolamento delegato (UE) 2021/340 della Commissione, del 17 dicembre 2020, che modifica i regolamenti delegati (UE) 2019/2013, (UE) 2019/2014, (UE) 2019/2015, (UE) 2019/2016, (UE) 2019/2017 e (UE) 2019/2018 per quanto riguarda i requisiti di etichettatura energetica per i display elettronici, le lavatrici per uso domestico e le lavasciuga biancheria per uso domestico, le sorgenti luminose, gli apparecchi di refrigerazione, le lavastoviglie per uso domestico e gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta (GU L 68 del 26.2.2021, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/340/oj).

(10)

Decisione di esecuzione (UE) 2021/936 della Commissione, del 3 giugno 2021, relativa alle norme armonizzate per le lavatrici per uso domestico e le lavasciuga biancheria per uso domestico elaborate a sostegno del regolamento (UE) 2019/2023 e del regolamento delegato (UE) 2019/2014 (GU L 204 del 10.6.2021, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/936/oj).

Art. 1

Gli allegati I e II della decisione di esecuzione (UE) 2021/936 sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 15 gennaio 2025

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN

ALLEGATO

Gli allegati I e II della decisione di esecuzione (UE) 2021/936 sono così modificati:

1) l'allegato I è così modificato:

a) la riga 1 è soppressa;

b) è inserita la seguente riga 1 bis:

«1 bis.

EN 60456:2016

Macchine lavabiancheria per uso domestico - Metodi di misurazione delle prestazioni

EN 60456:2016/A12:2023»;

.

2) l'allegato II è così modificato:

a) la riga 1 è soppressa;

b) è inserita la seguente riga 1 bis:

«1 bis.

EN 60456:2016

Macchine lavabiancheria per uso domestico - Metodi di misurazione delle prestazioni

EN 60456:2016/A12:2023».

.