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REGOLAMENTO (UE) 2019/2020 DELLA COMMISSIONE, 1 ottobre 2019

G.U.U.E. 5 dicembre 2019, n. L 315

Regolamento che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile delle sorgenti luminose e delle unità di alimentazione separate a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 244/2009, (CE) n. 245/2009 e (UE) n. 1194/2012 della Commissione. (Testo rilevante ai fini del SEE)

TESTO COORDINATO (al Reg. (UE) 2021/341)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrato in vigore il: 25 dicembre 2019

Applicabile dal: (vedi nota)

Nota:

Per l'applicabilità si veda l'articolo 11

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

1) Ai sensi della direttiva 2009/125/CE la Commissione dovrebbe fissare specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia che rappresentano un significativo volume di vendite e di scambi commerciali nell'Unione e che hanno un significativo impatto ambientale che può essere notevolmente ridotto modificando la progettazione, senza che ciò comporti costi eccessivi.

2) Il piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile 2016-2019 (2), stabilito dalla Commissione in applicazione dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2009/125/CE, definisce le priorità di lavoro nell'ambito del quadro sulla progettazione ecocompatibile e sull'etichettatura energetica per il periodo 2016-2019. Il piano di lavoro individua i gruppi di prodotti connessi all'energia considerati prioritari per la realizzazione di studi preliminari e l'eventuale adozione di misure di esecuzione, nonché per il riesame dei regolamenti in vigore.

3) Le misure illustrate nel piano di lavoro possono potenzialmente consentire nel 2030 un risparmio annuo di energia finale superiore a 260 TWh, il che equivale a una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra pari a circa 100 milioni di tonnellate all'anno nel 2030. Quello dei prodotti per l'illuminazione è uno dei gruppi elencati nel piano di lavoro, con un risparmio annuo di energia finale stimato a 41,9 TWh nel 2030.

4) La Commissione ha stabilito specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti per l'illuminazione nei regolamenti (CE) n. 244/2009 (3), (CE) n. 245/2009 (4) e (UE) n. 1194/2012 (5) della Commissione. Ai sensi di detti regolamenti, la Commissione dovrebbe riesaminarle alla luce del progresso tecnologico.

5) La Commissione ha riesaminato tali regolamenti e analizzato gli aspetti tecnici, ambientali ed economici dei prodotti per l'illuminazione nonché il comportamento degli utenti in condizioni reali. Il riesame è stato condotto in stretta collaborazione con i portatori d'interessi e gli interlocutori dell'Unione e dei paesi terzi. I risultati sono stati resi pubblici e presentati al forum consultivo istituito dall'articolo 18 della direttiva 2009/125/CE.

6) Il riesame evidenzia i vantaggi dell'aggiornamento e della semplificazione delle specifiche applicabili ai prodotti per l'illuminazione, in particolare grazie all'adozione di un unico regolamento che disciplini tale gruppo di prodotti. Questo approccio è in linea con la politica della Commissione «Legiferare meglio» e dovrebbe ridurre gli oneri amministrativi a carico dei fabbricanti e degli importatori e a facilitare la verifica che incombe alle autorità di sorveglianza del mercato, segnatamente definendo con maggior precisione l'ambito di applicazione e le esenzioni, riducendo il numero di parametri per le prove di conformità e limitando la durata di alcune procedure di prova.

7) Alla luce del riesame, in linea generale, tutti i prodotti per l'illuminazione che rientrano nel campo di applicazione dei tre regolamenti vigenti dovrebbero essere disciplinati dal presente regolamento. E' inoltre opportuno elaborare una formula uniforme per calcolare l'efficienza energetica di tali prodotti per l'illuminazione.

8) Secondo le stime, nel 2015 il consumo annuo di energia elettrica dei prodotti contemplati nel presente regolamento nell'Unione è stato pari a 336 TWh. Ciò rappresenta il 12,4 % del consumo totale di energia elettrica dei 28 Stati membri e corrisponde a 132 milioni di tonnellate di emissioni di gas a effetto serra equivalente CO2. Ipotizzando che la situazione attuale resti immutata, il consumo di energia riconducibile ai prodotti per l'illuminazione dovrebbe diminuire di qui al 2030. Si prevede però che tale diminuzione rallenterà in assenza di un aggiornamento delle attuali specifiche per la progettazione ecocompatibile.

9) Gli aspetti ambientali dei prodotti per l'illuminazione ritenuti significativi ai fini del presente regolamento sono il consumo di energia nella fase di uso congiuntamente al contenuto di mercurio.

10) L'uso di sostanze pericolose, compreso il mercurio nelle sorgenti luminose, è disciplinato dalla direttiva n. 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Nel presente regolamento non dovrebbero pertanto essere fissate specifiche particolari per la progettazione ecocompatibile in relazione al contenuto di mercurio.

11) La comunicazione della Commissione sull'economia circolare (7) e il piano di lavoro sottolineano l'importanza di sfruttare il quadro della progettazione ecocompatibile per sostenere il passaggio a un'economia più circolare ed efficiente sotto il profilo delle risorse. La direttiva n. 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (8) fa riferimento alla direttiva 2009/125/CE e precisa che le specifiche per la progettazione ecocompatibile dovrebbero facilitare il riutilizzo, lo smaltimento e il recupero dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) affrontando le questioni a monte. La direttiva RAEE fissa requisiti per la raccolta differenziata e il riciclaggio dei prodotti per l'illuminazione, con nuove disposizioni a partire da agosto 2018. Il presente regolamento non dovrebbe quindi imporre ulteriori requisiti in materia. Al tempo stesso, esso promuove la riparabilità dei prodotti che contengono sorgenti luminose.

12) Vista la necessità di sostenere l'economia circolare e i lavori in corso per standardizzare l'efficienza dei materiali nel settore dei prodotti connessi all'energia, i futuri sforzi in tal senso dovrebbero concentrarsi anche sulla modularizzazione dei prodotti per l'illuminazione LED, compresi aspetti quali il flusso luminoso, lo spettro di radiazione e la distribuzione della luce.

13) E' opportuno definire specifiche per quanto riguarda il consumo di energia elettrica dei prodotti per l'illuminazione in modo stand-by e stand-by in rete. Ne consegue che le specifiche di cui al regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione (9) non dovrebbero applicarsi ai prodotti per l'illuminazione oggetto del presente regolamento.

14) Le specifiche obbligatorie per la progettazione ecocompatibile si applicano ai prodotti immessi sul mercato unionale ovunque essi siano installati o utilizzati e non dovrebbero quindi dipendere dall'applicazione d'uso del prodotto.

15) E' auspicabile prevedere esenzioni alle specifiche stabilite nel presente regolamento per le sorgenti luminose con caratteristiche tecniche destinate all'uso in applicazioni specifiche, comprese quelle relative alla salute e alla sicurezza, e per le quali non esistono o non sono economicamente vantaggiose alternative caratterizzate da una maggiore efficienza energetica.

16) I parametri pertinenti dei prodotti dovrebbero essere misurati avvalendosi di metodi affidabili, accurati e riproducibili. Tali metodi dovrebbero tenere conto dello stato dell'arte, tra cui, se del caso, le norme armonizzate adottate dalle organizzazioni europee di normazione elencate all'allegato I del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (10).

17) Ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 2009/125/CE, il presente regolamento dovrebbe specificare le procedure di valutazione della conformità applicabili.

18) Per agevolare i controlli di conformità i fabbricanti, gli importatori o i mandatari dovrebbero fornire nella documentazione tecnica le informazioni di cui agli allegati IV e V della direttiva 2009/125/CE, nella misura in cui sono pertinenti alle specifiche definite nel presente regolamento. I parametri della documentazione tecnica a norma del presente regolamento che sono identici ai parametri della scheda informativa del prodotto a norma del regolamento delegato (UE) 2019/2015 della Commissione (11) e sono stati inseriti nella banca dati dei prodotti istituita con regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio (12) non dovrebbero più essere inclusi nella documentazione tecnica del presente regolamento.

19) E' opportuno che il presente regolamento precisi i valori di tolleranza per i parametri d'illuminazione tenendo conto del metodo per dichiarare le informazioni illustrato nel regolamento (UE) 2016/2282 della Commissione (13).

20) Al fine di aumentare l'efficacia del presente regolamento e tutelare i consumatori, è opportuno vietare i prodotti che in condizioni di prova alterano automaticamente le prestazioni per migliorare i parametri dichiarati.

21) Oltre agli obblighi giuridicamente vincolanti stabiliti nel presente regolamento, è opportuno definire parametri di riferimento indicativi per le migliori tecniche disponibili, al fine di garantire un'ampia disponibilità e una facile accessibilità delle informazioni relative alle prestazioni ambientali nell'intero ciclo di vita dei prodotti oggetto del presente regolamento, conformemente all'allegato I, parte 3, punto 2, della direttiva 2009/125/CE.

22) Il riesame dovrebbe valutare l'adeguatezza e l'efficacia delle disposizioni del presente regolamento nel conseguirne gli obiettivi. Esso dovrebbe avvenire dopo che tutte le disposizioni sono state attuate e hanno prodotto un effetto visibile sul mercato.

23) Occorre pertanto abrogare i regolamenti (CE) n. 244/2009, (CE) n. 245/2009 e (UE) n. 1194/2012.

24) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2009/125/CE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 285 del 31.10.2009.

(2)

COM 773 final del 30.11.2016.

(3)

Regolamento (CE) n. 244/2009 della Commissione, del 18 marzo 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lampade non direzionali per uso domestico (GU L 76 del 24.3.2009).

(4)

Regolamento (CE) n. 245/2009 della Commissione, del 18 marzo 2009, recante modalità di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile di lampade fluorescenti senza alimentatore integrato, lampade a scarica ad alta intensità e di alimentatori e apparecchi di illuminazione in grado di far funzionare tali lampade, e che abroga la direttiva 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 76 del 24.3.2009).

(5)

Regolamento (UE) n. 1194/2012 della Commissione, del 12 dicembre 2012, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lampade direzionali, delle lampade con diodi a emissione luminosa e delle pertinenti apparecchiature (GU L 342 del 14.12.2012).

(6)

Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (GU L 174 dell'1.7.2011).

(7)

COM 614 final del 2.12.2015.

(8)

Direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (GU L 197 del 24.7.2012).

(9)

Regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione, del 17 dicembre 2008, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche di progettazione ecocompatibile relative al consumo di energia elettrica nei modi stand-by e spento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio (GU L 339 del 18.12.2008).

(10)

Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012).

(11)

Regolamento delegato (UE) 2019/2015 della Commissione, dell'11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle sorgenti luminose e abroga il regolamento delegato (UE) n. 874/2012 della Commissione (Cfr. della presente Gazzetta ufficiale).

(12)

Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (GU L 198 del 28.7.2017).

(13)

Regolamento (UE) 2016/2282 della Commissione, del 30 novembre 2016, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1275/2008, (CE) n. 107/2009, (CE) n. 278/2009, (CE) n. 640/2009, (CE) n. 641/2009, (CE) n. 642/2009, (CE) n. 643/2009, (UE) n. 1015/2010, (UE) n. 1016/2010, (UE) n. 327/2011, (UE) n. 206/2012, (UE) n. 547/2012, (UE) n. 932/2012, (UE) n. 617/2013, (UE) n. 666/2013, (UE) n. 813/2013, (UE) n. 814/2013, (UE) n. 66/2014, (UE) n. 548/2014, (UE) n. 1253/2014, (UE) 2015/1095, (UE) 2015/1185, (UE) 2015/1188, (UE). 2015/1189 e (UE) 2016/2281, relativamente all'uso delle tolleranze nelle procedure di verifica (GU L 346 del 20.12.2016).

Art. 1

Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile per l'immissione sul mercato di

a) sorgenti luminose;

b) unità di alimentazione separate.

Le specifiche si applicano anche alle sorgenti luminose e alle unità di alimentazione separate immesse sul mercato come parte di un prodotto contenitore.

2. Il presente regolamento non si applica alle sorgenti luminose e alle unità di alimentazione separate di cui all'allegato III, punti 1 e 2.

3. Le sorgenti luminose e le unità di alimentazione separate di cui all'allegato III, punto 3, sono conformi soltanto alle specifiche fissate nell'allegato II, punto 3, lettera e).

Art. 2

Definizioni

(modificato dall'art. 4 del Reg. (UE) 2021/341, applicabile a decorrere dal 1° settembre 2021)

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1) «sorgente luminosa»: il prodotto a funzionamento elettrico destinato a emettere luce o, per le sorgenti luminose non a incandescenza, a essere eventualmente regolato in modo da emettere luce, o entrambe le cose, avente tutte le caratteristiche ottiche seguenti:

a) coordinate cromatiche x e y comprese nell'intervallo

0,270 < x < 0,530 e

-2,3172 x2+2,3653 x -0,2199 < y < -2,3172 x2+2,3653 x -0,1592; (1)

b) flusso luminoso < 500 lumen per mm2 di area proiettata della superficie emettente luce definita nell'allegato I;

c) flusso luminoso compreso fra 60 e 82 000 lumen;

d) indice di resa cromatica (IRC) > 0;

che sfrutta incandescenza, fluorescenza, scarica ad alta intensità, diodi inorganici a emissione luminosa (LED), diodi organici a emissione luminosa (OLED) o loro combinazioni come tecnologia di illuminazione e che può essere verificato in quanto sorgente luminosa conformemente alla procedura di cui all'allegato IV.

Ai fini del presente regolamento, le sorgenti luminose al sodio ad alta pressione (HPS) che non soddisfano il requisito di cui alla lettera a) sono considerate sorgenti luminose.

Le sorgenti luminose non comprendono:

a) die LED o chip LED;

b) pacchetti LED;

c) prodotti contenenti una o più sorgenti luminose dai quali tali sorgenti luminose possono essere rimosse a fini di verifica;

d) parti emettenti luce contenute in una sorgente luminosa dalla quale non possono essere rimosse a fini di verifica come sorgente luminosa;

2) «unità di alimentazione»: uno o più dispositivi che possono essere fisicamente integrati nella sorgente luminosa o meno, destinati a preparare l'alimentazione da rete al formato elettrico richiesto da una o più sorgenti luminose specifiche entro condizioni limite imposte dalla sicurezza elettrica e dalla compatibilità elettromagnetica Ciò può includere trasformare la tensione di alimentazione e di innesco, limitare la corrente di esercizio e di preriscaldamento, evitare l'innesco a freddo, correggere il fattore di potenza e/o ridurre l'interferenza radio.

Il termine «unità di alimentazione» non comprende gli alimentatori che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 278/2009 della Commissione (2). Il termine non comprende neppure le parti per il controllo dell'illuminazione e le parti senza funzioni di illuminazione (definite nell'allegato I), anche se tali parti possono essere fisicamente integrate in un'unità di alimentazione o commercializzate insieme a essa come un unico prodotto.

Un commutatore per l'alimentazione tramite Ethernet (Power over Ethernet, PoE) non è un'unità di alimentazione ai sensi del presente regolamento. «Commutatore Power over Ethernet» o «commutatore PoE» indica un'apparecchiatura per l'alimentazione elettrica e la gestione dei dati, installato tra la rete e le apparecchiature per ufficio e/o le sorgenti luminose a fini di trasferimento dei dati e alimentazione elettrica;

3) «unità di alimentazione separata»: l'unità di alimentazione che non è fisicamente integrata nella sorgente luminosa e che viene immessa sul mercato come prodotto separato o come parte di un prodotto contenitore;

4) "prodotto contenitore": il prodotto contenente una o più sorgenti luminose o unità di alimentazione separate, o entrambe, tra cui, ma non solo, gli apparecchi di illuminazione che possono essere disfatti per consentire la verifica separata della o delle sorgenti luminose ivi contenute, gli apparecchi domestici contenenti una o più sorgenti luminose e i mobili (scaffali, specchi, vetrine) contenenti una o più sorgenti luminose;

5) «luce»: la radiazione elettromagnetica con una lunghezza d'onda compresa tra 380 nm e 780 nm;

6) «alimentazione da rete» o «tensione di rete»: la fornitura di elettricità a 230 (± 10 %) volt di corrente alternata a 50 Hz;

7) «die LED» o «chip LED»: il piccolo blocco di materiale semiconduttore a emissione luminosa sul quale è fabbricato un circuito LED funzionale;

8) «pacchetto LED»: il singolo componente elettrico che comprende principalmente almeno un die LED. Non include un'unità di alimentazione o parti di essa né un attacco o componenti elettronici attivi e non è collegato direttamente alla tensione di rete. Può includere uno o più dei seguenti elementi: elementi ottici, convertitori di luce (fosfori), interfacce termiche, meccaniche ed elettriche o parti atte alla protezione dalle scariche elettrostatiche. Tutti i dispositivi a emissione luminosa destinati a essere usati direttamente in un apparecchio di illuminazione LED sono considerati sorgenti luminose;

9) «cromaticità»: la proprietà di uno stimolo di colore definita dalle sue coordinate cromatiche (x e y);

10) «flusso luminoso» o «flusso» (Φ): la grandezza, espressa in lumen (lm), derivata dal flusso radiante (potenza radiante) tramite la valutazione della radiazione elettromagnetica in base alla sensibilità spettrale dell'occhio umano. Si riferisce al flusso totale emesso da una sorgente luminosa in un angolo solido di 4π steradianti alle condizioni (ad esempio corrente, tensione, temperatura) specificate nelle norme applicabili. Si riferisce al flusso iniziale della sorgente luminosa non regolata dopo un breve periodo di funzionamento, a meno che non sia chiaramente specificato che si intende il flusso in condizioni di intensità regolata o il flusso dopo un determinato periodo di funzionamento. Per le sorgenti luminose che possono essere regolate in modo da emettere diversi spettri di luce e/o diverse intensità massime di luce, si riferisce al flusso emesso alle impostazioni di controllo di riferimento quali definite nell'allegato I;

11) «indice di resa cromatica» (IRC): la misura che quantifica l'effetto di un illuminante sull'aspetto cromatico degli oggetti in base al confronto, conscio o subconscio, con il loro aspetto cromatico quando esposti all'illuminante di riferimento; corrisponde al valore medio Ra della resa cromatica per i primi 8 colori di verifica (R1-R8) definiti nelle norme;

12) «incandescenza»: il fenomeno in cui la luce è generata dal calore, nelle sorgenti luminose tipicamente per mezzo di un conduttore filiforme («filamento») riscaldato dal passaggio di una corrente elettrica;

13) «sorgente luminosa ad alogeni»: la sorgente luminosa a incandescenza dotata di un conduttore filiforme in tungsteno circondato da gas contenente alogeni o composti di alogeni;

14) «fluorescenza» o «sorgente luminosa fluorescente» (FL): il fenomeno o una sorgente luminosa che sfrutta una scarica elettrica in gas, del tipo a mercurio a bassa pressione, in cui la luce è emessa in larga misura da uno o più strati di fosfori eccitati dalla radiazione ultravioletta generata dalla scarica. Le sorgenti luminose fluorescenti possono avere una («attacco singolo») o due («doppio attacco») connessioni («attacchi») all'alimentazione elettrica. Ai fini del presente regolamento anche le sorgenti luminose a induzione magnetica sono considerate sorgenti luminose fluorescenti;

15) «scarica ad alta intensità» (high intensity discharge, HID): la scarica elettrica in gas in cui l'arco elettrico che genera la luce è stabilizzato per l'effetto termico della parete del bulbo, la cui carica superficiale è superiore a 3 watt per centimetro quadrato. Le sorgenti luminose HID sono limitate ai tipi ad alogenuri metallici, a sodio ad alta pressione e a vapori di mercurio definiti nell'allegato I;

16) «scarica in gas»: il fenomeno in cui la luce è prodotta, direttamente o indirettamente, da una scarica elettrica che attraversa un gas, un plasma, un vapore metallico o una miscela di gas e vapori;

17) «diodo inorganico a emissione luminosa» (LED): la tecnologia in cui la luce è prodotta da un dispositivo allo stato solido comprendente una giunzione p-n in materiale inorganico. La giunzione emette una radiazione ottica se eccitata da una corrente elettrica;

18) «diodo organico a emissione luminosa» (OLED): la tecnologia in cui la luce è prodotta da un dispositivo allo stato solido comprendente una giunzione p-n in materiale organico. La giunzione emette una radiazione ottica se eccitata da una corrente elettrica;

19) «sorgente luminosa a sodio ad alta pressione» (high-pressure sodium, HPS): la sorgente luminosa a scarica ad alta intensità in cui la luce è prodotta essenzialmente mediante radiazione da vapori di sodio funzionante a una pressione parziale di 10 kilopascal; le sorgenti luminose HPS possono avere una («attacco singolo») o due («doppio attacco») connessioni («attacchi») all'alimentazione elettrica;

20) «modello equivalente»: il modello che ha le stesse caratteristiche tecniche pertinenti ai fini delle specifiche per la progettazione ecocompatibile, ma che è immesso sul mercato o messo in servizio dallo stesso fabbricante o importatore come un altro modello con diverso identificativo del modello;

21) «identificativo del modello»: il codice, solitamente alfanumerico, che distingue un dato modello di prodotto da altri modelli della stessa marca o che riportano il nome dello stesso fabbricante o importatore;

22) «utilizzatore finale»: la persona fisica che acquista o si prevede acquisti il prodotto per scopi che non rientrano nella sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale.

Ai fini degli allegati, nell'allegato I figurano definizioni supplementari.

(1)

Lettera sostituita da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 24 febbraio 2020, n. L 50.

(2)

Regolamento (CE) n. 278/2009 della Commissione, del 6 aprile 2009, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche di progettazione ecocompatibile relative al consumo di energia elettrica a vuoto e al rendimento medio in modo attivo per gli alimentatori esterni (GU L 93 del 7.4.2009).

Art. 3

Specifiche per la progettazione ecocompatibile

Le specifiche per la progettazione ecocompatibile di cui all'allegato II si applicano a decorrere dalle date ivi indicate.

Art. 4

Rimozione delle sorgenti luminose e delle unità di alimentazione separate

(modificato dall'art. 4 del Reg. (UE) 2021/341, applicabile a decorrere dal 1° settembre 2021)

1. I fabbricanti, gli importatori o i mandatari di prodotti contenitori assicurano che le sorgenti luminose e le unità di alimentazione separate possano essere sostituite usando attrezzi facilmente reperibili e senza danni permanenti al prodotto contenitore, a meno che nella documentazione tecnica non sia fornita una motivazione tecnica legata alla funzionalità del prodotto contenitore che spieghi perché la sostituzione delle sorgenti luminose o dell'unità di alimentazione separata non è appropriata.

I fabbricanti, gli importatori o i mandatari di prodotti contenitori assicurano che, a fini di verifica da parte delle autorità di sorveglianza del mercato, le sorgenti luminose e le unità di alimentazione separate possano essere rimosse senza essere danneggiate in modo permanente. La documentazione tecnica fornisce istruzioni su come rimuoverle senza danneggiarle.

2. I fabbricanti, gli importatori o i mandatari di prodotti contenitori forniscono informazioni sulla sostituibilità o non sostituibilità delle sorgenti luminose e delle unità di alimentazione, da parte degli utilizzatori finali o di addetti qualificati, senza danni permanenti al prodotto contenitore. Tali informazioni sono disponibili su un sito web a libero accesso. Per i prodotti venduti direttamente agli utilizzatori finali, tali informazioni figurano sull'imballaggio, almeno sotto forma di pittogramma, e nelle istruzioni per l'uso.

3. I fabbricanti, gli importatori o i mandatari di prodotti contenitori assicurano che le sorgenti luminose e le unità di alimentazione separate possano essere rimosse dai prodotti contenitori al termine della vita. Le istruzioni per lo smantellamento sono disponibili su un sito web ad accesso libero.

Art. 5

Valutazione di conformità

1. La procedura di valutazione della conformità di cui all'articolo 8 della direttiva 2009/125/CE è rappresentata dal sistema di controllo interno della progettazione di cui all'allegato IV della stessa direttiva o dal sistema di gestione di cui all'allegato V della stessa direttiva.

2. Ai fini della valutazione di conformità di cui all'articolo 8 della direttiva 2009/125/CE, la documentazione tecnica contiene le informazioni di cui all'allegato II, punto 3, lettera d), del presente regolamento, nonché i dettagli e i risultati dei calcoli di cui all'allegato II, punti 1 e 2, e all'allegato V del presente regolamento.

3. Se le informazioni incluse nella documentazione tecnica di un determinato modello sono state ottenute:

a) da un modello avente le stesse caratteristiche tecniche pertinenti per le informazioni tecniche da fornire, ma prodotto da un altro fabbricante, oppure

b) tramite calcoli basati sulla progettazione o per estrapolazione da un altro modello dello stesso o di un altro fabbricante, o con entrambi i metodi;

la documentazione tecnica comprende i dettagli di tali calcoli o estrapolazioni, la valutazione effettuata dal fabbricante per verificare l'accuratezza dei calcoli e, se del caso, la dichiarazione dell'identità tra i modelli di fabbricanti diversi.

La documentazione tecnica include un elenco di tutti i modelli equivalenti, con i relativi identificativi del modello.

4. La documentazione tecnica include le informazioni di cui all'allegato VI del regolamento (UE) 2019/2015, nell'ordine e nel formato ivi stabiliti. Fatto salvo l'allegato IV, punto 2, lettera g), della direttiva 2009/125/CE, ai fini della sorveglianza del mercato i fabbricanti, gli importatori o i mandatari possono fare riferimento alla documentazione tecnica caricata nella banca dati dei prodotti contenente le stesse informazioni di cui al regolamento (UE) 2019/2015.

Art. 6

Procedura di verifica a fini di sorveglianza del mercato

Quando effettuano le verifiche a fini di sorveglianza del mercato di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, gli Stati membri applicano la procedura di verifica illustrata nell'allegato IV del presente regolamento.

Art. 7

Elusione e aggiornamenti del software

(sostituito dall'art. 4 del Reg. (UE) 2021/341)

Il fabbricante, l'importatore o il mandatario non immette sul mercato prodotti progettati per essere in grado di rilevare il fatto di essere sottoposti a prova (ad esempio riconoscendo le condizioni o il ciclo di prova) e reagire in modo specifico alterando automaticamente le loro prestazioni durante la prova allo scopo di raggiungere un livello più favorevole per qualsiasi parametro riportato nella documentazione tecnica o in qualsiasi altra documentazione fornita.

Il consumo energetico del prodotto e qualsiasi altro parametro dichiarato non peggiorano in seguito a un aggiornamento del software o del firmware se misurati secondo lo stesso metodo di prova originariamente utilizzato per la dichiarazione di conformità, salvo con il consenso esplicito dell'utilizzatore finale prima dell'aggiornamento. Se l'aggiornamento non è accettato le prestazioni non risultano in alcun modo modificate.

L'aggiornamento del software non determina mai una modifica delle prestazioni del prodotto che lo renda non conforme alle specifiche di progettazione ecocompatibile applicabili alla dichiarazione di conformità.

Art. 8

Parametri di riferimento indicativi

I parametri di riferimento indicativi per i prodotti e le tecnologie più efficienti disponibili sul mercato al momento dell'adozione del presente regolamento sono illustrati nell'allegato VI.

Art. 9

Riesame

Entro il 25 dicembre 2024 la Commissione procede al riesame del presente regolamento alla luce del progresso tecnologico e ne presenta i risultati al forum consultivo, tra cui, se del caso, un progetto di proposta di revisione.

Il riesame valuta in particolare l'opportunità di:

a) definire specifiche di efficienza energetica più rigorose per tutti i tipi di sorgenti luminose, in particolare per le sorgenti luminose non LED, e per le unità di alimentazione separate;

b) definire specifiche concernenti le parti per il controllo dell'illuminazione;

c) definire specifiche più rigorose per quanto riguarda lo sfarfallio e l'effetto stroboscopico, estendendole anche alle unità di alimentazione separate;

d) definire specifiche di regolazione, compresa l'interazione con lo sfarfallio;

e) definire specifiche più rigorose per quanto riguarda il consumo in stand-by (in rete);

f) diminuire o abolire l'aggiunta di potenza per le sorgenti luminose a colori variabili e abolire l'esenzione relativa all'elevata purezza cromatica;

g) definire specifiche sulla durata di vita;

h) definire obblighi d'informazione migliorati per quanto concerne la durata di vita, anche delle unità di alimentazione;

i) sostituire l'indice di resa cromatica IRC con una metrica più adeguata;

j) verificare l'adeguatezza del lumen come metrica a sé stante della quantità di luce visibile;

k) ridefinire le esenzioni;

l) definire specifiche supplementari di efficienza delle risorse per i prodotti, in linea con i principi dell'economia circolare, segnatamente per quanto riguarda la possibilità di rimuovere e intercambiare sorgenti luminose e unità di alimentazione.

Art. 10

Abrogazione

I regolamenti (CE) n. 244/2009, (CE) n. 245/2009 e (UE) n. 1194/2012 sono abrogati a decorrere dal 1° settembre 2021.

Art. 11

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 2021. Tuttavia, l'articolo 7 si applica a decorrere dal 25 dicembre 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'1 ottobre 2019

Per la Commissione

Il presidente

JEAN-CLAUDE JUNCKER

Art. 12

Equivalenza transitoria della conformità

(introdotto dall'art. 4 del Reg. (UE) 2021/341, applicabile a decorrere dal 1° luglio 2021)

Se nessuna unità del modello o di modelli equivalenti è stata immessa sul mercato prima del 1° luglio 2021, le unità dei modelli immesse sul mercato tra il 1° luglio 2021 e il 31 agosto 2021 che soddisfano le disposizioni del presente regolamento sono considerate conformi alle specifiche dei regolamenti (CE) n. 244/2009, (CE) n. 245/2009 e (UE) n. 1194/2012

ALLEGATO I

(modificato dall'art. 4 del Reg. (UE) 2021/341, applicabile a decorrere dal 1° settembre 2021)

Definizioni applicabili ai fini degli allegati

Si applicano le seguenti definizioni:

1) «sorgente luminosa a tensione di rete» (mains light source, MLS): la sorgente luminosa che può funzionare tramite collegamento diretto alla rete elettrica. Le sorgenti luminose alimentate direttamente dalla rete elettrica, e che possono funzionare anche tramite un collegamento indiretto grazie a un'unità di alimentazione separata, sono considerate sorgenti luminose a tensione di rete;

2) «sorgente luminosa non a tensione di rete» (non-mains light source, NMLS): la sorgente luminosa che richiede un'unità di alimentazione separata per operare con l'alimentazione di rete;

3) «sorgente luminosa direzionale» (directional light source, DLS): la sorgente luminosa con almeno l'80 % del flusso luminoso totale all'interno di un angolo solido di π sr (corrispondente a un cono con angolo di 120°);

4) «sorgente luminosa non direzionale» (non-directional light source, NDLS): la sorgente luminosa che non è una sorgente luminosa direzionale;

5) «sorgente luminosa connessa» (connected light source, CLS): la sorgente luminosa comprendente parti per la connessione dati che sono fisicamente o funzionalmente inseparabili dalle parti emettenti luce per poter mantenere le «impostazioni di controllo di riferimento». La sorgente luminosa può avere parti per la connessione dati fisicamente integrate in un unico alloggiamento inseparabile, oppure può essere combinata con parti per la connessione dati fisicamente separate ma immesse sul mercato con la sorgente luminosa come un unico prodotto;

6) «unità di alimentazione separata connessa» (connected separate control gear, CSCG): l'unità di alimentazione separata comprendente parti per la connessione dati che sono fisicamente o funzionalmente inseparabili dalle parti dell'unità di alimentazione vera e propria per poter mantenere le «impostazioni di controllo di riferimento». L'unità di alimentazione separata può avere parti per la connessione dati fisicamente integrate in un unico alloggiamento inseparabile, oppure può essere combinata con parti per la connessione dati fisicamente separate ma immesse sul mercato con l'unità di alimentazione separata come un unico prodotto;

7) «parti per la connessione dati»: le parti che svolgono una delle seguenti funzioni:

a) ricezione o trasmissione, con o senza fili, di segnali di dati ed elaborazione degli stessi (per controllare la funzione di emissione luminosa ed eventualmente per altri scopi);

b) rilevamento di segnali ed elaborazione dei segnali rilevati (per controllare la funzione di emissione luminosa ed eventualmente per altri scopi);

c) una combinazione di quanto precede;

8) «sorgente luminosa a colori variabili» (colour-tuneable light source, CTLS): la sorgente luminosa che può essere impostata in modo da emettere luce di un'ampia varietà di colori al di fuori dell'intervallo di cui all'articolo 2, ma che può anche essere impostata in modo da emettere luce bianca entro l'intervallo di cui all'articolo 2, in virtù della quale la sorgente luminosa rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

Le sorgenti luminose a luce bianca variabile che possono essere impostate solo per emettere luce a diverse temperature di colore correlate, entro l'intervallo di cui all'articolo 2, e le sorgenti luminose a temperatura di colore variabile («dim-to-warm») che emettono luce bianca a una temperatura di colore correlata inferiore quando regolate, simulando così il comportamento delle sorgenti luminose a incandescenza, non sono considerate CTLS;

9) «purezza di eccitazione»: per una CTLS impostata in modo da emettere luce di un determinato colore, la percentuale calcolata, secondo una procedura ulteriormente definita nelle norme, tracciando in un diagramma (x, y) nello spazio colore una linea retta avente origine in un punto con coordinate cromatiche x = 0,333 e y = 0,333 (punto di stimolo acromatico), passante per il punto che rappresenta le coordinate cromatiche (x, y) della sorgente luminosa (punto 2) e terminante sul limite esterno dello spazio colore (locus, punto 3). La purezza di eccitazione è calcolata come la distanza tra i punti 1 e 2 divisa per la distanza tra i punti 1 e 3. La lunghezza totale della linea rappresenta il 100 % della purezza cromatica (punto sul locus). Il punto di stimolo acromatico rappresenta lo 0 % di purezza cromatica (luce bianca);

10) «sorgente luminosa ad alta luminanza» (high-luminance light source, HLLS): la sorgente luminosa LED con luminanza media superiore a 30 cd/mm2 nella direzione dell'intensità di picco;

11) «luminanza»: dati una direzione e un punto su una superficie (reale o immaginaria), il flusso luminoso trasmesso da un fascio elementare che passa per il punto e si propaga nell'angolo solido contenente la direzione data, diviso per l'area della sezione del fascio contenente il punto dato (cd/m2);

12) «luminanza media» (luminanza-HLLS): per una sorgente luminosa LED, la luminanza media su una superficie emettente luce dove la luminanza è superiore al 50 % di quella di picco (cd/mm2);

13) «parti per il controllo dell'illuminazione»: le parti integrate in una sorgente luminosa o in un'unità di alimentazione separata, oppure fisicamente separate ma commercializzate insieme alla sorgente luminosa o all'unità di alimentazione separata come un unico prodotto, che non sono strettamente necessarie affinché la sorgente luminosa emetta luce a pieno carico o l'unità di alimentazione separata fornisca a una o più sorgenti luminose l'energia elettrica necessaria per emettere luce a pieno carico, ma che consentono il controllo, manuale o automatico, diretto o a distanza, dell'intensità luminosa, della cromaticità, della temperatura di colore correlata, dello spettro luminoso e/o dell'angolo del fascio. Anche i regolatori d'intensità sono considerati parti per il controllo dell'illuminazione.

L'espressione comprende inoltre le parti per la connessione dati, ma non i prodotti che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1275/2008;

14) «parti senza funzioni di illuminazione»: parti integrate in una sorgente luminosa o in un'unità di alimentazione separata, oppure fisicamente separate ma commercializzate insieme alla sorgente luminosa o all'unità di alimentazione separata come un unico prodotto, che non sono necessarie affinché la sorgente luminosa emetta luce a pieno carico o l'unità di alimentazione separata fornisca a una o più sorgenti luminose l'energia elettrica necessaria per emettere luce a pieno carico, e che non sono parti per il controllo dell'illuminazione. Alcuni esempi includono, ma non sono limitati a: casse (acustiche), fotocamere, ripetitori di segnali di comunicazione atti ad aumentarne la portata (ad esempio Wi-Fi) e parti che consentono di mantenere l'equilibrio di rete (passando alle batterie interne quando necessario), di caricare le batterie, di ottenere un'indicazione visiva di eventi (arrivo di posta, suono del campanello, allarme), di avvalersi di Light Fidelity («Li-Fi», una tecnologia di comunicazione bidirezionale completamente in rete, senza fili e ad alta velocità).

L'espressione comprende inoltre le parti per la connessione dati usate per scopi diversi dal controllo della funzione di emissione luminosa;

15) «flusso luminoso utile» (Φuse): la parte di flusso luminoso di una sorgente luminosa che viene presa in considerazione nel determinare l'efficienza energetica di quest'ultima:

- per le sorgenti luminose non direzionali equivale al flusso totale emesso in un angolo solido di 4π sr (corrispondente a una sfera di 360°);

- per le sorgenti luminose direzionali con angolo del fascio π 90° equivale al flusso emesso in un angolo solido di π sr (corrispondente a un cono con angolo di 120°);

- per le sorgenti luminose direzionali con angolo del fascio < 90° equivale al flusso emesso in un angolo solido di 0,586π sr (corrispondente a un cono con angolo di 90°);

16) «angolo del fascio»: per una sorgente luminosa direzionale, l'angolo formato da due rette immaginarie su un piano attraverso l'asse del fascio ottico, in modo che tali rette passino attraverso il centro del lato frontale della sorgente luminosa e attraverso punti nei quali l'intensità luminosa è pari al 50 % dell'intensità centrale del fascio, dove l'intensità del fascio centrale corrisponde al valore dell'intensità luminosa misurata sull'asse del fascio ottico.

Per le sorgenti luminose con angoli del fascio diversi su diversi piani, l'angolo del fascio preso in considerazione è l'angolo del fascio più ampio.

Per le sorgenti luminose con un angolo del fascio regolabile dall'utilizzatore, l'angolo del fascio preso in considerazione è l'angolo del fascio corrispondente alle «impostazioni di controllo di riferimento»;

17) «pieno carico»:

- la condizione di una sorgente luminosa, nei limiti delle condizioni di funzionamento dichiarate, in cui essa emette il massimo flusso luminoso (non regolato); oppure

- le condizioni e i carichi di funzionamento dell'unità di alimentazione durante la misurazione dell'efficienza secondo le norme pertinenti;

18) «modo a vuoto»: la condizione di un'unità di alimentazione separata quando l'ingresso è collegato all'alimentazione di rete e l'uscita è deliberatamente scollegata dalle sorgenti luminose, nonché, se del caso, dalle parti per il controllo dell'illuminazione e dalle parti senza funzioni di illuminazione. Qualora non fosse possibile scollegarle, tali parti sono spente e il loro consumo energetico è ridotto al minimo secondo le istruzioni del fabbricante. Il modo a vuoto si applica solo alle unità di alimentazione separate che, secondo quanto dichiarato dal fabbricante o dall'importatore nella documentazione tecnica, sono state progettate per tale modo;

19) «modo stand-by»: la condizione di una sorgente luminosa o di un'unità di alimentazione separata quando è collegata all'alimentazione elettrica ma la sorgente luminosa non emette deliberatamente luce, e la sorgente luminosa o l'unità di alimentazione separata è in attesa di un segnale di controllo per tornare a uno stato con emissione di luce. Le parti per il controllo dell'illuminazione che attivano il modo stand-by sono in modo di controllo. Le parti senza funzioni di illuminazione sono scollegate o spente, oppure il loro consumo di energia è ridotto al minimo secondo le istruzioni del fabbricante;

20) «modo stand-by in rete»: la condizione di una CLS o di una CSCG quando è collegata all'alimentazione elettrica, ma la sorgente luminosa non emette deliberatamente luce o l'unità di alimentazione non fornisce l'energia elettrica necessaria affinché una o più sorgenti luminose possano emettere luce, ed è in attesa di un segnale di attivazione a distanza per tornare a uno stato con emissione di luce. Le parti per il controllo dell'illuminazione sono in modo di controllo. Le parti senza funzioni di illuminazione sono scollegate o spente, oppure il loro consumo di energia è ridotto al minimo secondo le istruzioni del fabbricante;

21) «modo di controllo»: la condizione delle parti per il controllo dell'illuminazione quando sono collegate alla sorgente luminosa e/o all'unità di alimentazione separata ed espletano le loro funzioni in modo che sia possibile generare internamente un segnale di controllo o ricevere un segnale di attivazione a distanza, tramite un collegamento con o senza fili, ed elaborarlo, determinando così un cambiamento nell'emissione di luce della sorgente luminosa o il cambiamento corrispondente desiderato nell'alimentazione elettrica fornita dall'unità di alimentazione separata;

22) «segnale di attivazione a distanza»: il segnale che giunge alla sorgente luminosa o all'unità di alimentazione separata dall'esterno, attraverso una rete;

23) «segnale di controllo»: il segnale digitale o analogico trasmesso alla sorgente luminosa o all'unità di alimentazione separata, con o senza fili, per mezzo di una modulazione di tensione in cavi di controllo distinti o per mezzo di un segnale modulato nella tensione di alimentazione. Il segnale non è trasmesso attraverso una rete ma, ad esempio, da una fonte interna o da un telecomando fornito con il prodotto;

24) «rete»: l'infrastruttura di comunicazione con una topologia di collegamenti, un'architettura, comprendente i componenti fisici, principi organizzativi, procedure e formati di comunicazione (protocolli);

25) «potenza in modo acceso» (Pon): il consumo di potenza elettrica, espresso in watt, di una sorgente luminosa a pieno carico, con tutte le parti per il controllo dell'illuminazione e le parti senza funzioni di illuminazione scollegate. Qualora non fosse possibile scollegarle, tali parti sono spente oppure il loro consumo di energia è ridotto al minimo secondo le istruzioni del fabbricante. Nel caso delle NMLS che richiedono un'unità di alimentazione separata, Pon può essere misurato direttamente all'ingresso della sorgente luminosa o determinato usando un'unità di alimentazione con efficienza nota, il cui consumo di potenza elettrica è successivamente sottratto dal valore misurato della potenza in ingresso dalla rete elettrica;

26) «potenza a vuoto» (Pno): il consumo di potenza elettrica, espresso in watt, di un'unità di alimentazione separata in modo a vuoto;

27) «potenza in modo stand-by» (Psb): il consumo di potenza elettrica, espresso in watt, di una sorgente luminosa o di un'unità di alimentazione separata in modo stand-by;

28) «potenza in modo stand-by in rete» (Pnet): il consumo di potenza elettrica, espresso in watt, di una CLS o di una CSCG in modo stand-by in rete;

29) «impostazioni di controllo di riferimento» (reference control settings, RCS): un'impostazione di controllo o una combinazione di impostazioni di controllo utilizzata per verificare la conformità di una sorgente luminosa al presente regolamento. Le impostazioni sono pertinenti per le sorgenti luminose che permettono all'utilizzatore finale di controllare, manualmente o automaticamente, direttamente o a distanza, l'intensità luminosa, il colore, la temperatura di colore correlata, lo spettro e/o l'angolo del fascio di luce emessa.

In linea di principio, le impostazioni di controllo di riferimento sono quelle predefinite dal fabbricante come valori di fabbrica di default e attive al momento della prima installazione a cura dell'utilizzatore (valori preconfigurati). Se la procedura d'installazione prevede un aggiornamento automatico del software durante la prima installazione, o se l'utilizzatore ha la possibilità di eseguire tale aggiornamento, si tiene conto dell'eventuale modifica delle impostazioni che ne consegue.

Se il valore preconfigurato è deliberatamente impostato in modo diverso dall'impostazione di controllo di riferimento (ad esempio a potenza inferiore per motivi di sicurezza), nella documentazione tecnica il fabbricante indica come tornare alle impostazioni di controllo di riferimento ai fini della verifica di conformità e fornisce una motivazione tecnica che giustifichi perché il valore preconfigurato è diverso dall'impostazione di controllo di riferimento.

Il fabbricante della sorgente luminosa definisce le impostazioni di controllo di riferimento di modo che:

- la sorgente luminosa rientri nell'ambito di applicazione del presente regolamento ai sensi dell'articolo 1 e non sussistano condizioni di esenzione;

- le parti per il controllo dell'illuminazione e le parti senza funzioni di illuminazione siano scollegate o spente, oppure, qualora ciò non fosse possibile, il loro consumo di potenza sia ridotto al minimo;

- la condizione a pieno carico sia raggiunta;

- quando l'utilizzatore finale sceglie di resettare i default di fabbrica, siano ottenute le impostazioni di controllo di riferimento.

Per le sorgenti luminose che consentono al fabbricante di un prodotto contenitore di compiere scelte operative che influenzano le caratteristiche della sorgente luminosa (ad esempio, definizione della corrente o delle correnti di funzionamento, progettazione termica) e che non possono essere controllate dall'utilizzatore finale, non è necessario definire impostazioni di controllo di riferimento. In tal caso si applicano le condizioni di prova nominali definite dal fabbricante della sorgente luminosa;

30) «sorgente luminosa a mercurio ad alta pressione»: la sorgente luminosa a scarica ad alta intensità in cui la maggior parte della luce è prodotta, in modo diretto o indiretto, mediante radiazione da vapori di mercurio prevalentemente vaporizzato a una pressione parziale superiore a 100 kilopascal;

31) «sorgente luminosa ad alogenuri metallici» (metal halide, MH): la sorgente luminosa a scarica ad alta intensità in cui la luce è prodotta mediante radiazione da una miscela di vapori di metallo, alogenuri metallici e prodotti della dissociazione degli alogenuri metallici. Le sorgenti luminose ad alogenuri metallici possono avere una («attacco singolo») o due («doppio attacco») connessioni («attacchi») all'alimentazione elettrica. Il materiale del tubo in cui si produce l'arco elettrico nelle sorgenti luminose ad alogenuri metallici può essere quarzo (QMH) o ceramica (CMH);

32) «sorgente luminosa fluorescente compatta» (compact fluorescent light source, CFL): la sorgente luminosa fluorescente ad attacco singolo con una struttura a tubo curvo adatta a spazi ridotti. Le sorgenti luminose fluorescenti compatte possono essere principalmente spiraliformi (vale a dire a spire) o formate da più tubi paralleli collegati, con o senza un secondo involucro a bulbo. Le sorgenti luminose fluorescenti compatte sono disponibili con (CFLi) o senza (CFLni) unità di alimentazione fisicamente integrata;

33) «T2», «T5», «T8», «T9» e «T12»: la sorgente luminosa tubolare di diametro pari a circa 7, 16, 26, 29 e 38 mm rispettivamente, come definito nelle norme. Il tubo può essere dritto (lineare) o curvo (ad esempio a forma di U o circolare);

34) «LFL T5-HE»: la sorgente luminosa fluorescente lineare di tipo T5 ad alta efficienza la cui corrente di innesco è inferiore a 0,2 A;

35) «LFL T5-HO»: la sorgente fluorescente lineare di tipo T5 ad alta emissione la cui corrente di innesco è pari o superiore a 0,2 A;

36) «LFL T8 600 mm», «LFL T8 1 200 mm» o «LFL T8 1 500 mm»: la sorgente luminosa fluorescente lineare di tipo T8 avente lunghezza pari a circa 600 mm, 1 200 mm o 1 500 mm, come definito nelle norme;

37) «sorgente luminosa a induzione magnetica»: la sorgente luminosa che si avvale della tecnologia della fluorescenza, in cui l'energia è trasferita alla scarica in gas mediante un campo magnetico indotto ad alta frequenza anziché mediante elettrodi collocati all'interno della scarica in gas. L'induttore magnetico può essere all'interno o all'esterno del tubo di scarica;

38) «G4», «GY6.35» e «G9»: le interfacce elettriche di una sorgente luminosa, composte da due piccoli spinotti a distanza di 4 mm, 6.35 mm e 9 mm, rispettivamente, come definito nelle norme;

39) «HL R7 s»: la sorgente luminosa lineare ad alogeni, a tensione di rete e a doppio attacco, con attacco di 7 mm di diametro;

40) «K39d»: l'interfaccia elettrica di una sorgente luminosa, composta da 2 cavi dotati di occhielli che possono essere fissati con delle viti;

41) «G9.5», «GX9.5», «GY9.5», «GZ9.5», «GZX9.5», «GZY9.5», «GZZ9.5», «G9.5HPL», «G16», «G16d», «GX16d», «GY16», «G22», «G38», «GX38» e «GX38Q»: le interfacce elettriche di una sorgente luminosa, composte da due spinotti a distanza di 9.5 mm, 16 mm, 22 mm e 38 mm, rispettivamente, come definito nelle norme. Il tipo «G9.5HPL» comprende un dissipatore di calore di dimensioni specifiche, come quelli usati nelle lampade ad alogeni ad alte prestazioni, e può includere spinotti supplementari per la messa a terra;

42) «P28 s», «P40 s», «PGJX28», «PGJX36» e «PGJX50»: le interfacce elettriche di una sorgente luminosa che usano un elemento di contatto a flangia per posizionare correttamente (prefocalizzare) la sorgente luminosa in un riflettore, come definito nelle norme;

43) «QXL» (Quick eXchange Lamp): l'interfaccia elettrica di una sorgente luminosa che consiste, sul lato della sorgente luminosa, in due alette laterali comprendenti le superfici di contatto elettrico, e, sul lato opposto (posteriore), in una sporgenza centrale che permette di afferrare la sorgente luminosa con due dita. E' progettata appositamente per l'uso in un tipo specifico di apparecchi di illuminazione scenica, in cui la sorgente luminosa viene inserita dal retro dell'apparecchio e serrata o allentata ruotandola di un quarto di giro;

44) «a batteria»: il prodotto che funziona soltanto a corrente continua (CC) fornita da una fonte contenuta nel prodotto stesso, senza essere collegato direttamente o indirettamente alla rete elettrica;

45) «secondo involucro»: il secondo involucro esterno di una sorgente luminosa a scarica ad alta intensità (HID) che non è necessario per la produzione di luce, come un rivestimento esterno finalizzato a impedire il rilascio di mercurio e di vetro nell'ambiente in caso di rottura della lampada. Nel determinare la presenza di un secondo involucro, i tubi in cui si produce l'arco HID non sono considerati involucri;

46) «involucro non trasparente»: in una sorgente luminosa HID, l'involucro esterno o un tubo esterno non trasparente che preclude la vista del tubo in cui si produce l'arco elettrico che genera la luce;

47) «schermo antiriflesso»: il deflettore resistente, ottico o meccanico, riflettente o meno, progettato per bloccare la radiazione visibile diretta emessa dall'emettitore di luce in una sorgente luminosa direzionale, al fine di evitare l'abbagliamento parziale temporaneo (abbagliamento debilitante) in caso di osservazione diretta da parte di un osservatore. Non comprende il rivestimento superficiale dell'emettitore di luce nella sorgente luminosa direzionale;

48) «efficienza dell'unità di alimentazione»: la potenza in uscita che alimenta una sorgente luminosa divisa per la potenza in ingresso di un'unità di alimentazione separata usando le condizioni e i metodi definiti nelle norme. Tutte le parti per il controllo dell'illuminazione e le parti senza funzioni di illuminazione sono scollegate, spente o impostate in modo da ridurne al minimo il consumo di potenza secondo le istruzioni del fabbricante e tale consumo è sottratto dalla potenza in ingresso totale;

49) «funzionalità dopo la prova di resistenza»: la funzionalità di una sorgente luminosa LED o OLED dopo la prova di resistenza di cui all'allegato V;

50) «sfarfallio»: la percezione di instabilità visiva indotta da uno stimolo luminoso la cui luminanza o distribuzione spettrale fluttua nel tempo, per un osservatore statico in un ambiente statico. Le fluttuazioni possono essere periodiche e non periodiche e possono essere indotte dalla sorgente luminosa stessa, dalla fonte di potenza o da altri fattori d'influenza.

La metrica utilizzata per lo sfarfallio nel presente regolamento è il parametro «Pst LM», dove «st» sta per «a breve termine» (short term) e «LM» indica il metodo di misurazione dello sfarfallio mediante flickermetro (light flickermeter method), come definito nelle norme. Il valore di Pst LM = 1 significa che l'osservatore medio ha il 50 % di probabilità di percepire lo sfarfallio;

51) «effetto stroboscopico»: il cambiamento nella percezione del movimento indotto da uno stimolo luminoso la cui luminanza o distribuzione spettrale fluttua nel tempo, per un osservatore statico in un ambiente non statico. Le fluttuazioni possono essere periodiche e non periodiche e possono essere indotte dalla sorgente luminosa stessa, dalla fonte di potenza o da altri fattori d'influenza.

La metrica impiegata per l'effetto stroboscopico nel presente regolamento è «SVM» (misura della visibilità dell'effetto stroboscopico), definita nelle norme. SVM = 1 rappresenta la soglia di visibilità per un osservatore medio;

52) "valore dichiarato": il valore comunicato dal fabbricante, dall'importatore o dal mandatario per il parametro tecnico indicato, calcolato o misurato conformemente all'articolo 5 ai fini della verifica della conformità eseguita dalle autorità dello Stato membro;

53) «potenza radiante specifica effettiva UV» (mW/klm): la potenza effettiva della radiazione ultravioletta di una sorgente luminosa ponderata secondo i fattori di correzione spettrale e in relazione al suo flusso luminoso;

54) «intensità luminosa» (candela o cd): il quoziente di flusso luminoso emesso dalla sorgente e propagato dall'elemento dell'angolo solido nell'elemento dell'angolo solido contenente una data direzione;

55) «temperatura di colore correlata» (correlated colour temperature, CCT [K]): la temperatura di un radiatore planckiano (corpo nero) il cui colore percepito risulta il più simile a quello di uno stimolo fornito alle stesse condizioni di brillanza e in specifiche condizioni di vista;

56) «coerenza dei colori»: la deviazione massima, dichiarata dal fabbricante o dall'importatore, delle coordinate cromatiche (x, y) iniziali (dopo un breve periodo di tempo) mediate nello spazio di una singola sorgente luminosa rispetto al punto cromatico centrale (cx, cy), espressa come la dimensione (in fasi) dell'ellisse di MacAdam formata intorno al punto cromatico centrale (cx, cy);

57) «fattore di sfasamento» (cos Φ1): il coseno dell'angolo di fase Φ1 tra l'armonica fondamentale della tensione di alimentazione di rete e l'armonica fondamentale della corrente di rete. E' usato per le sorgenti luminose a tensione di rete che sfruttano la tecnologia LED o OLED. Il fattore di sfasamento è misurato a pieno carico, e ove applicabile alle impostazioni di controllo di riferimento, con le parti per il controllo dell'illuminazione in modo di controllo e le parti senza funzioni di illuminazione scollegate, spente o impostate in modo da ridurne al minimo il consumo di potenza secondo le istruzioni del fabbricante;

58) «fattore di mantenimento del flusso luminoso» (lumen maintenance factor, XLMF): il rapporto tra il flusso luminoso emesso da una sorgente luminosa in un dato momento della vita e il flusso luminoso iniziale;

59) «fattore di sopravvivenza» (survival factor, SF): la frazione definita del numero totale di sorgenti luminose ancora in funzione in un determinato momento, a determinate condizioni e frequenza di commutazione;

60) «durata di vita»: per sorgenti luminose LED e OLED, il numero di ore fra l'inizio dell'uso di e il momento in cui per il 50 % della popolazione di sorgenti luminose l'emissione luminosa è diminuita gradualmente fino a un valore inferiore al 70 % del flusso luminoso iniziale. Viene denominata anche «durata di vita L70B50»;

61) «pazienti fotosensibili»: le persone affette da uno specifico disturbo che causa sintomi di fotosensibilità e che manifestano reazioni avverse alla luce naturale e/o a talune forme di tecnologia di illuminazione artificiale;

62) «area proiettata della superficie a emissione luminosa» (A): l'area della superficie, in mm2 (millimetri quadrati), della vista in proiezione ortogonale della superficie emettente luce dalla direzione con la massima intensità luminosa, dove l'area della superficie emettente luce è l'area della superficie della sorgente luminosa che emette luce con le caratteristiche ottiche dichiarate, come ad esempio la superficie approssimativamente sferica di un arco a), la superficie cilindrica di un filamento a spirale b) o di una lampada a scarica in gas c) e d), o l'involucro piatto o semisferico di un diodo a emissione luminosa e).

Per le sorgenti luminose dotate di un involucro non trasparente o di uno schermo antiriflesso, l'area della superficie emettente luce è l'intera area attraverso cui la luce lascia la sorgente luminosa.

Per le sorgenti luminose contenenti più di un emettitore di luce, la proiezione del più piccolo volume lordo che ingloba tutti gli emettitori è considerata la superficie emettente luce.

Per le sorgenti luminose HID si applica la definizione a), a meno che si applichino le dimensioni definite alla lettera d) con L > D, dove L è la distanza tra le estremità dell'elettrodo e D è il diametro interno del tubo in cui si produce l'arco elettrico.

(1)

Allegato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 24 febbraio 2020, n. L 50, nel seguente modo:

Nella tabella 2, l'ultima riga: «Sorgenti luminose ad alta luminanza (HLLS)» è sostituita dalla seguente:

«Sorgenti luminose ad alta luminanza (HLLS)

+0,0058 · Luminanza-HLLS -0,0167 »

Nella tabella 3, l'ultima riga: «Unità di alimentazione per sorgenti luminose LED o OLED» è sostituita dalla seguente:

«Unità di alimentazione per sorgenti luminose LED o OLED

 

 tutte le potenze Pcg

Pcg 0,81/(1,09 × Pcg 0,81+2,10 )»

.

Per le modifiche al presente si rimanda all'art. 4 del Reg. (UE) 2021/341, applicabili a decorrere dal 1° settembre 2021.

ALLEGATO III

(modificato e integrato dall'art. 4 del Reg. (UE) 2021/341, applicabile a decorrere dal 1° settembre 2021)

Esenzioni

1. Il presente regolamento non si applica alle sorgenti luminose e alle unità di alimentazione separate specificamente collaudate e approvate per funzionare:

a) in atmosfera potenzialmente esplosiva ai sensi della direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio [1];

b) in situazioni di emergenza di cui alla direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio [2];

c) in impianti radiologici e di medicina nucleare soggetti alle norme di sicurezza relative alle radiazioni di cui alla direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio [3];

d) in o su strutture, materiale, veicoli terrestri, equipaggiamento marittimo o aeromobili di difesa civile o militare di cui alla normativa degli Stati membri o alla documentazione dell'Agenzia europea per la difesa;

e) in o su veicoli a motore, relativi rimorchi e sistemi, attrezzature intercambiabili trainate, componenti e entità tecniche indipendenti di cui ai regolamenti (CE) n. 661/2009 [4], (UE) n. 167/2013 [5] e (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio [6];

f) in o su macchine mobili non stradali di cui al regolamento (UE) 2016/1628 [7] e loro rimorchi;

g) in o su attrezzature intercambiabili di cui alla direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [8] destinate ad essere trainate o montate e completamente staccate dal suolo, o che, quando sono trainate su strada, non possono ruotare intorno a un asse verticale, ai sensi del regolamento (UE) n. 167/2013;

h) in o su aeromobili dell'aviazione civile di cui al regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione [9];

i) nell'illuminazione di veicoli ferroviari di cui alla direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [10];

j) nell'equipaggiamento marittimo di cui alla direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio [11];

k) nei dispositivi medici di cui alla direttiva 93/42/CEE del Consiglio [12] o al regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio [13] e nei dispositivi medici in vitro di cui alla direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [14].

Ai fini del presente punto, «specificamente collaudata e approvata» significa che la sorgente luminosa o l'unità di alimentazione separata:

- è stata specificamente collaudata per la condizione di funzionamento o l'applicazione in questione, conformemente alla normativa europea citata o alle relative misure di esecuzione, alle pertinenti norme europee o internazionali o, in mancanza, alla legislazione applicabile degli Stati membri; e

- è accompagnata dalla prova, sotto forma di certificato, marchio di omologazione o relazione di prova, da includere nella documentazione tecnica, che il prodotto è stato approvato specificamente per la condizione di funzionamento o l'applicazione in questione; e

- è immessa sul mercato specificamente per le condizioni di funzionamento o l'applicazione menzionate, come dimostrato almeno dalla documentazione tecnica e - eccezion fatta per la lettera d) - dalle informazioni sull'imballaggio e da qualsiasi materiale pubblicitario o commerciale.

2. Inoltre, il presente regolamento non si applica:

a) alle sorgenti luminose fluorescenti di tipo T5 a doppio attacco con potenza P ≤ 13 W;

b) ai display elettronici (ad esempio televisori, monitor per computer, notebook, tablet, telefoni cellulari, lettori di e-book, console per videogiochi), compresi i display che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2019/2021 della Commissione [15] e del regolamento (UE) n. 617/2013 della Commissione [16];

c) alle sorgenti luminose e alle unità di alimentazione separate nei prodotti a batteria, inclusi, a titolo esemplificativo ma non limitativo, torce, telefoni cellulari con torcia integrata, giocattoli comprendenti sorgenti luminose, lampade da tavolo operanti esclusivamente a batteria, bracciali luminosi per ciclisti, lampade da giardino a energia solare;

d) alle sorgenti luminose per spettroscopia e applicazioni fotometriche, quali spettroscopia UV-Vis, spettroscopia molecolare, spettroscopia di assorbimento atomico, spettroscopia a infrarossi non dispersiva (NDIR) o infrarossa a trasformata di Fourier (FTIR), analisi medica, ellissometria, misurazione dello spessore di strati, monitoraggio di processi o ambientale;

e) alle sorgenti luminose e alle unità di alimentazione separate su biciclette e altri veicoli non automobili.

3. Le sorgenti luminose o unità di alimentazione separate rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento sono esentate dalle specifiche di cui al presente regolamento, fatti salvi gli obblighi d'informazione di cui all'allegato II, punto 3, lettera e), se sono specificamente progettate e commercializzate per essere usate in almeno una delle applicazioni seguenti:

a) segnalazione (compresi, in via non limitativa, la segnalazione stradale, ferroviaria, marittima o per il traffico aereo, nonché il controllo del traffico o l'illuminazione aeroportuale);

b) cattura e proiezione di immagini (comprese, in via non limitativa, fotocopiatura, stampa (direttamente o in fase di pretrattamento), litografia, proiezione di film e video, olografia);

c) sorgenti luminose con potenza specifica effettiva ultravioletta > 2 mW/klm e destinate all'uso in applicazioni che richiedono un elevato contenuto di UV;

d) sorgenti luminose con radiazione di picco pari a circa 253,7 nm e destinate ad un uso germicida (distruzione del DNA);

e) sorgenti luminose che emettono almeno il 5 % della potenza radiante totale dell'intervallo 250-800 nm nell'intervallo 250-315 nm e/o almeno il 20 % della potenza radiante totale dell'intervallo 250-800 nm nell'intervallo 315-400 nm, e destinate alla disinfezione o alla cattura di insetti alati;

f) sorgenti luminose il cui scopo principale è l'emissione di radiazioni a circa 185,1 nm e destinate ad essere usate per la generazione di ozono;

g) sorgenti luminose che emettono almeno il 40 % della potenza radiante totale dell'intervallo 250-800 nm nell'intervallo 400-480 nm e destinate alla simbiosi corallo-Zooxanthellae;

h) sorgenti luminose FL che emettono almeno l'80 % della potenza radiante totale dell'intervallo di potenza 250-800 nm nell'intervallo 250-400 nm e destinate all'abbronzatura;

i) sorgenti luminose HID che emettono almeno il 40 % della potenza radiante totale dell'intervallo 250-800 nm nell'intervallo 250-400 nm e destinate all'abbronzatura;

j) sorgenti luminose con efficienza fotosintetica > 1,2 µmol/J e/o che emettono almeno il 25 % della potenza radiante totale dell'intervallo 250-800 nm nell'intervallo 700-800 nm e destinate all'uso in orticoltura;

k) sorgenti luminose HID con temperatura di colore correlata CCT > 7 000 K e destinate all'uso in applicazioni che richiedono una CCT così elevata;

l) sorgenti luminose con un angolo del fascio inferiore a 10° e destinate ad applicazioni di illuminazione a fascio concentrato, che richiedono un fascio di luce estremamente ristretto;

m) sorgenti luminose ad alogeni con attacchi di tipo G9.5, GX9.5, GY9.5, GZ9.5, GZX9.5, GZY9.5, GZZ9.5, K39d, G9.5HPL, G16d, GES/E40 (solo a bassa tensione a 24 V con calotta argentata), GX16, GX16d, GY16, G22, G38, GX38, GX38Q, P28 s, P40 s, PGJX28, PGJX 36, PGJX50, R7 s con flusso luminoso > 12 000 lm, QXL, progettate e commercializzate specificatamente per usi d'illuminazione scenica in studi cinematografici, televisivi e fotografici o per l'illuminazione del palco in teatri, discoteche e in occasione di concerti o altri eventi d'intrattenimento;

n) sorgenti luminose a colori variabili che possono essere impostate almeno sui colori elencati nel presente punto e che per ciascuno di tali colori, misurati alla lunghezza d'onda dominante, presentano la seguente purezza di eccitazione minima:

Blu 440 nm - 490 nm 90 %
Verde 520 nm - 570 nm 65 %
Rosso 610 nm - 670 nm 95 %

.

e che sono destinate all'uso in applicazioni che richiedono luce colorata di alta qualità;

o) sorgenti luminose corredate di un certificato di calibrazione individuale che specifica l'esatto spettro e/o flusso radiometrico a determinate condizioni, destinate all'uso nella calibrazione fotometrica (ad esempio lunghezza d'onda, flusso, temperatura di colore, indice di resa cromatica) all'uso di laboratorio o ad applicazioni di controllo della qualità per la valutazione di superfici e materiali colorati in condizioni di vista standard (ad esempio illuminanti standard);

p) sorgenti luminose destinate specificamente a pazienti fotosensibili, vendute in farmacia e in altri punti vendita autorizzati (ad esempio fornitori di prodotti per persone con disabilità) su presentazione di ricetta medica;

q) sorgenti luminose a incandescenza (escluse le sorgenti luminose ad alogeni) che soddisfano tutte le seguenti condizioni: potenza ≤ 40 W, lunghezza ≤ 60 mm, diametro ≤ 30 mm, dichiarate idonee al funzionamento a temperatura ambiente ≥ 300 °C e destinate all'uso in applicazioni ad alta temperatura come i forni;

r) sorgenti luminose ad alogeni che soddisfano tutte le seguenti condizioni: attacco di tipo G4, GY6.35 o G9, potenza ≤ 60 W, dichiarate idonee al funzionamento a temperatura ambiente ≥ 300 °C e destinate all'uso in applicazioni ad alta temperatura come i forni;

s) sorgenti luminose a incandescenza dotate d'interfaccia elettrica di contatto a lama, linguetta metallica, cavo, filo litz, filettatura metrica, base a spinotti o altra interfaccia non standard su misura, contenute in tubi di vetro di quarzo, specificamente progettate e commercializzate unicamente per l'uso in apparecchiature elettrotermiche industriali o professionali (ad esempio nel processo di soffiatura nell'industria del PET, nella stampa 3D, nei processi di fabbricazione di prodotti fotovoltaici ed elettronici, nell'asciugatura o nell'indurimento di adesivi, inchiostri, vernici o rivestimenti).

t) sorgenti luminose ad alogeni che soddisfano tutte le seguenti condizioni: attacco R7 s, CCT ≤ 2 500 K, lunghezza non compresa negli intervalli 75-80 mm e 110-120 mm, specificamente progettate e commercializzate per l'uso in apparecchiature elettrotermiche industriali o professionali (ad esempio nel processo di soffiatura nell'industria del PET, nella stampa 3D, nell'incollaggio, nell'indurimento di inchiostri, vernici e rivestimenti);

u) lampade fluorescenti ad attacco singolo (CFLni) con un diametro di 16 mm (T5) e base 2G11 a 4 spinotti, con CCT = 3 200 K e coordinate cromatiche x = 0,415, y = 0,377, oppure con CCT = 5 500 K e coordinate cromatiche x = 0,330, y = 0,335, specificamente progettate e commercializzate per gli studi di registrazione e le applicazioni video per la produzione cinematografica tradizionale;

v) sorgenti luminose LED o OLED che possono considerarsi opere d'arte originali ai sensi della direttiva 2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [17], prodotte dall'artista stesso in numero limitato inferiore a 10 esemplari;

w) sorgenti luminose che

1) sono specificamente progettate e commercializzate unicamente per l'illuminazione scenica in studi ed esterni cinematografici, televisivi e fotografici, oppure per l'illuminazione del palco nei teatri o in occasione di concerti o altri eventi d'intrattenimento,

e che

2) presentano almeno una delle seguenti caratteristiche:

(a) LED di potenza ≥ 100 W e IRC > 90;

(b) attacco GES/E40, K39d con temperatura di colore variabile che può essere diminuita fino a 1 800 K (non regolata), utilizzato con alimentazione elettrica a bassa tensione;

(c) LED di potenza ≥ 180 W e disposti in modo da indirizzare l'emissione luminosa verso un'area più piccola della superficie emettente luce;

(d) sorgente luminosa a incandescenza di tipo DWE, con potenza pari a 650 W, tensione di 120 V e terminale a vite a pressione;

(e) LED di potenza ≥ 100 W che l'utilizzatore può impostare perché emetta luce di diverse temperature di colore correlate;

(f) LFL T5 con attacco G5, IRC ≥ 85 e CCT pari a 2 900, 3 000, 3 200, 5 600 o 6 500 K;

x) DLS a incandescenza che soddisfano tutte le condizioni seguenti: attacco E27, involucro trasparente, potenza ≥ 100 W e ≤ 400 W, CCT ≤ 2 500 K, specificamente progettate e commercializzate unicamente a fini di riscaldamento a infrarossi.

4. Le CLS e le CSCG progettate e commercializzate specificamente per l'illuminazione scenica in studi ed esterni cinematografici, televisivi e fotografici, oppure per l'illuminazione del palco nei teatri, discoteche o in occasione di concerti o altri eventi d'intrattenimento, idonee alla connessione a reti di controllo ad alta velocità (con velocità di trasmissione pari o superiore a 250 000 bit al secondo) in modo «sempre in ascolto», sono esentate dalle specifiche relative allo stand-by (Psb) e allo stand-by in rete (Pnet) di cui all'allegato II, punto 1, lettere a) e b).

5. Le sorgenti luminose specificamente progettate e commercializzate unicamente per essere usate nei prodotti ricompresi nell'ambito di applicazione dei regolamenti (UE) 2019/2023, (UE) 2019/2022, (UE) 932/2012 e (UE) 2019/2019 della Commissione sono esentate dalle specifiche relative al fattore di mantenimento del flusso luminoso e al fattore di sopravvivenza di cui all'allegato II, punto 2, tabella 4, e dall'obbligo informativo sulla durata di vita di cui all'allegato II, punto 3, lettera b), punto 1, lettera e).

______________________

[1] Direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (rifusione) (GU L 96 del 29.3.2014).

[2] Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (GU L 96 del 29.3.2014).

[3] Direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti (GU L 13 del 17.1.2014).

[4] Regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 200 del 31.7.2009).

[5] Regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali (GU L 60 del 2.3.2013).

[6] Regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli (GU L 60 del 2.3.2013).

[7] Regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante e di omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali, e che modifica i regolamenti (UE) n. 1024/2012 e (UE) n. 167/2013 e modifica e abroga la direttiva 97/68/CE (GU L 252 del 16.9.2016).

[8] Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione) (GU L 157 del 9.6.2006).

[9] Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 agosto 2012 che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (GU L 224 del 21.8.2012).

[10] Direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (rifusione) (GU L 191 del 18.7.2008).

[11] Direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio (GU L 257 del 28.8.2014).

[12] Direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici (GU L 169 del 12.7.1993).

[13] Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (GU L 117 del 5.5.2017).

[14] Direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro (GU L 331 del 7.12.1998).

[15] Regolamento (UE) 2019/2021 della Commissione, del 1° ottobre 2019, che stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei display elettronici in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, modifica il regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 642/2009 della Commissione (Cfr. della presente Gazzetta ufficiale).

[16] Regolamento (UE) n. 617/2013 della Commissione, del 26 giugno 2013, recante misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di computer e server informatici (GU L 175 del 27.6.2013).

[17] Direttiva 2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale (GU L 272 del 13.10.2001).

(1)

Per le modifiche al presente allegato si rimanda all'art. 4 del Reg. (UE) 2021/341, applicabili a decorrere dal 1° settembre 2021.

ALLEGATO V

Funzionalità dopo la prova di resistenza

I modelli di sorgenti luminose LED e OLED sono sottoposti a prova di resistenza per verificarne il fattore di mantenimento del flusso luminoso e il fattore di sopravvivenza. La prova di resistenza segue il metodo di prova illustrato di seguito. Le autorità dello Stato membro sottopongono a prova 10 unità del modello.

La prova di resistenza per le sorgenti luminose LED e OLED è condotta come segue.

a) Condizioni ambientali e configurazione della prova:

i) i cicli di commutazione hanno luogo in un locale a temperatura ambiente pari a 25 ± 10 °C e velocità media dell'aria inferiore a 0,2 m/s;

ii) i cicli di commutazione sono eseguiti in aria libera e con il campione in posizione verticale con la connessione in alto. Tuttavia, se il fabbricante o l'importatore ha dichiarato che la sorgente luminosa è adatta all'uso in un'unica posizione specifica, il campione è montato in tale posizione;

iii) alla tensione applicata durante i cicli di commutazione si applica una tolleranza del 2 %. Il contenuto armonico totale della tensione di alimentazione non supera il 3 %. Le norme forniscono orientamenti per quanto riguarda la fonte della tensione di alimentazione. Le sorgenti luminose progettate per funzionare a tensione di rete sono collaudate a 230 V, 50 Hz, anche se i prodotti possono funzionare a condizioni di alimentazione variabili.

b) Metodo per la prova di resistenza:

i) misurazione del flusso iniziale: misurare il flusso luminoso della sorgente luminosa prima dell'inizio del ciclo di commutazione della prova di resistenza;

ii) cicli di commutazione: sottoporre la sorgente luminosa a 1 200 cicli di commutazione ripetuti e continui, senza interruzioni. Un ciclo di commutazione completo consiste in 150 minuti durante i quali la sorgente luminosa è accesa alla massima potenza, seguiti da 30 minuti durante i quali la sorgente luminosa è spenta. Le ore di funzionamento registrate (3 000 ore) comprendono soltanto i periodi del ciclo di commutazione in cui la sorgente luminosa è accesa; ciò significa che la durata totale della prova è 3 600 ore;

iii) misurazione del flusso finale: al termine dei 1 200 cicli di commutazione, annotare eventuali sorgenti luminose guaste (cfr. «Fattore di sopravvivenza» nell'allegato IV, tabella 6, del presente regolamento) e misurare il flusso luminoso delle sorgenti luminose che non si sono guastate;

iv) per ogni unità del campione che non si è guastata, dividere il flusso finale misurato per il flusso iniziale misurato. Calcolare la media dei valori ottenuti per tutte le unità che non si sono guastate per determinare il valore del fattore di mantenimento del flusso luminoso XLMF %.

ALLEGATO VI

Parametri di riferimento

Per gli aspetti ambientali considerati significativi e che sono quantificabili, la migliore tecnologia disponibile sul mercato al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento è indicata di seguito.

La migliore tecnologia disponibile sul mercato per le sorgenti luminose in termini di efficacia, sulla base del flusso luminoso utile, è la seguente:

- sorgenti luminose non direzionali a tensione di rete: 120-140 lm/W;

- sorgenti luminose direzionali a tensione di rete: 90-100 lm/W;

- sorgenti luminose direzionali non alimentate direttamente dalla rete elettrica: 85-95 lm/W;

- sorgenti luminose lineari (tubi): 140-160 lm/W.

La migliore tecnologia disponibile sul mercato per le unità di alimentazione separate garantisce un'efficienza energetica del 95 %.

Le caratteristiche richieste in determinate applicazioni (ad esempio un'elevata resa dei colori), possono far sì che i prodotti che offrono tali caratteristiche non soddisfino i parametri in questione.

La migliore tecnologia disponibile sul mercato per le sorgenti luminose e le unità di alimentazione separate non contiene mercurio.