Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 13 gennaio 2025, n. 1

G.U.R.S. 24 gennaio 2025, n. 5

Istituzione dell'Unità centrale di gestione dell'assistenza sanitaria e dei tempi e delle liste di attesa, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito con legge 29 luglio 2024, n. 107.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, "Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana";

VISTA la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2, "Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

VISTO il D.Lgs.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, "Testo unico delle leggi sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana";

VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale";

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

VISTA la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante "Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale";

VISTO il D.P. Reg. 15 aprile 2022, n. 9 [N.d.R. recte: D.P. Reg. 5 aprile 2022, n. 9], concernente la rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali;

VISTO il decreto legge 7 giugno 2024, n. 73, recante "Misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie", come convertito dalla legge 29 luglio 2024, n. 107;

VISTO in particolare l'articolo 2, comma 5, del suindicato decreto legge n. 73/2024, ai sensi del quale:

"5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istituiscono con specifica disposizione regionale l'Unità centrale di gestione dell'assistenza sanitaria e dei tempi e delle liste di attesa, presieduta e coordinata dall'assessore alla sanità e composta da professionisti di area sanitaria e amministrativa coinvolti nella funzione, che provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a individuare il RUAS, a cui sono attribuiti le funzioni e gli obiettivi tematici e temporali in termini di efficacia ed efficienza dell'assistenza sanitaria e quelli contenuti nel Piano regionale sulle liste di attesa, da adottare con validità annuale, e al quale non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati. Il RUAS è responsabile in ordine al rispetto dei criteri di efficienza nell'erogazione dei servizi e delle prestazioni sanitarie e sul corretto funzionamento del sistema di gestione delle liste di attesa e dei piani operativi per il recupero delle liste medesime nonchè dell'attuazione e del raggiungimento degli obiettivi contenuti nel Piano regionale sulle liste di attesa e provvede al controllo sull'avvenuto adempimento. Il RUAS verifica i volumi, i tempi di attesa e ogni altro dato necessario al monitoraggio da effettuare ai sensi del primo periodo e segnala le strutture che non rispettano i predetti termini per le finalità di cui al presente comma, in tema di regolazione contrattuale degli erogatori. Con cadenza trimestrale, il RUAS redige e invia all'Organismo un rapporto di monitoraggio delle prestazioni critiche e delle liste di attesa in ambito aziendale, segnalando le eventuali criticità e indicando le azioni correttive eventualmente poste in essere. Il RUAS procede alla definizione di interventi formativi che garantiscono che l'accoglienza dei pazienti e la comunicazione sulla permanenza nelle liste di attesa siano gestite con competenze adeguate da parte degli operatori incaricati";

CONSIDERATO che, pertanto, in attuazione del predetto articolo 2, comma 5, si rende necessario dover istituire l'Unità centrale di gestione dell'assistenza sanitaria e dei tempi e delle liste di attesa, che sarà presieduta e coordinata dall'Assessore regionale per la salute e composta altresì - in ragione dello svolgimento di funzioni sanitarie e amministrative concernenti le attività di gestione dell'assistenza sanitaria e di governo dei tempi e delle liste di attesa - dal Dirigente Generale del Dipartimento regionale per la Pianificazione Strategica e dal Dirigente Generale del Dipartimento regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio epidemiologico nonché dai Direttori Generali delle Aziende e degli Enti del Servizio sanitario regionale;

RITENUTO necessario che l'Unità centrale di gestione dell'assistenza sanitaria e dei tempi e delle liste di attesa proceda, nella prima seduta di insediamento, all'individuazione del RUAS che, per lo svolgimento dei propri compiti, è supportato da un Comitato tecnicooperativo costituito da soggetti individuati dallo stesso RUAS tra dirigenti di area amministrativa e sanitaria delle Aziende e degli Enti del Servizio sanitario regionale ed, eventualmente, anche da dirigenti del Dipartimento regionale per la Pianificazione Strategica e del Dipartimento regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio epidemiologico;

VISTO l'articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto legge 7 giugno 2024, n. 73, come convertito dalla legge 29 luglio 2024, n. 107, è istituita l'Unità centrale di gestione dell'assistenza sanitaria e dei tempi e delle liste di attesa della Regione siciliana, con la seguente composizione:

- l'Assessore regionale per la salute che la presiede e ne coordina le attività;

- il Dirigente Generale del Dipartimento regionale per la Pianificazione Strategica;

- il Dirigente Generale del Dipartimento regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio epidemiologico;

- il Direttore Generale dell'ASP di Agrigento;

- il Direttore Generale dell'ASP di Caltanissetta;

- il Direttore Generale dell'ASP di Catania;

- il Direttore Generale dell'ASP di Enna;

- il Direttore Generale dell'ASP di Messina;

- il Direttore Generale dell'ASP di Palermo;

- il Direttore Generale dell'ASP di Ragusa;

- il Direttore Generale dell'ASP di Siracusa;

- il Direttore Generale dell'ASP di Trapani;

- il Direttore Generale dell'A.O.U. Policlinico "P. Giaccone" di Palermo;

- il Direttore Generale dell'A.O.U. Policlinico "G. Martino" di Messina;

- il Direttore Generale dell'A.O.U. Policlinico "Rodolico-San Marco" di Catania.

- il Direttore Generale A.O. Papardo di Messina;

- il Direttore Generale A.O. Villa Sofia Cervello di Palermo;

- il Direttore Generale dell'ARNAS Civico di Palermo;

- il Direttore Generale dell'ARNAS Garibaldi di Catania;

- il Direttore Generale A.O. E. Cannizzaro di Catania;

- il Direttore Generale dell'IRCCS "Bonino Pulejo" di Messina.

Art. 2

L'Unità centrale di gestione dell'assistenza sanitaria e dei tempi e delle liste di attesa della Regione siciliana provvede, ai sensi del suindicato articolo 2, comma 5, del decreto legge 7 giugno 2024, n. 73, all'individuazione, nella prima seduta di insediamento, del Responsabile unico regionale dell'assistenza sanitaria (RUAS) che - per lo svolgimento delle funzioni, dei compiti e delle attività previste dalla medesima disposizione - è supportato da un Comitato tecnico-operativo costituito da soggetti individuati dallo stesso RUAS tra dirigenti di area amministrativa e sanitaria delle Aziende e degli Enti del Servizio sanitario regionale ed, eventualmente, anche da dirigenti del Dipartimento regionale per la Pianificazione Strategica e del Dipartimento regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio epidemiologico. (1)

(1)

Per la nomina del Responsabile Unico Regionale dell'Assistenza Sanitaria (RUAS), si rimanda al D.A. Salute 14 febbraio 2025, n. 10.

Art. 3

Il RUAS coordina il Comitato tecnico-operativo di cui al precedente articolo 2, che opera presso il Dipartimento regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio epidemiologico, cui sono altresì demandate le funzioni di segreteria.

Art. 4

Al RUAS e ai componenti del Comitato tecnico-operativo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati.

Art. 5

Sarà cura del Dipartimento regionale regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio epidemiologico provvedere alla pubblicazione del presente decreto in G.U.R.S e sul sito istituzionale dell'Assessorato regionale della salute, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 68, comma 4, della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21.

Palermo, 13 gennaio 2025.

VOLO