
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/184 DELLA COMMISSIONE, 28 gennaio 2025
G.U.U.E. 29 gennaio 2025, Serie L
Regolamento che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761 e (UE) 2020/1988 per quanto riguarda la creazione, la modifica e la gestione di taluni contingenti tariffari a seguito dell'accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 1° febbraio 2025
Applicabile dal: 1° febbraio 2025
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 187,
visto il regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio (2), in particolare l'articolo 16,
considerando quanto segue:
1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione (3) stabilisce le modalità di gestione dei contingenti tariffari di importazione e di esportazione per i prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione e di esportazione e prevede norme specifiche per la gestione di tali contingenti.
2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 della Commissione (4) stabilisce le modalità di gestione dei contingenti tariffari di importazione destinati a essere utilizzati secondo l'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni doganali (principio «primo arrivato, primo servito»).
3) A norma della decisione (UE) 2024/3016 del Consiglio (5), l'accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile è stato concluso il 18 marzo 2024.
4) Le modifiche apportate dal summenzionato accordo interinale dovrebbero trovare riscontro negli allegati I, VIII, XI e XVI del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 e nell'allegato I regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988.
5) Sono necessarie disposizioni transitorie per specificare i quantitativi da chiedere nel primo anno di applicazione e chiarire come gestire le situazioni che possono presentarsi a seguito della chiusura e dell'apertura dei contingenti nello stesso periodo contingentale e per quanto riguarda le prove dell'origine rilasciate prima dell'entrata in vigore dell'accordo interinale e le nuove prove dell'origine rilasciate conformemente allo stesso.
6) Per conformarsi all'entrata in vigore dell'accordo interinale, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il terzo giorno dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applichi a decorrere dal 1° febbraio 2025.
7) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761 e (UE) 2020/1988.
8) Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 347 del 20.12.2013, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj.
GU L 150 del 20.5.2014, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/510/oj.
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione, del 17 dicembre 2019, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di gestione dei contingenti tariffari con titoli (GU L 185 del 12.6.2020, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/761/oj).
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 della Commissione, dell'11 novembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la gestione dei contingenti tariffari di importazione secondo il principio «primo arrivato, primo servito» (GU L 422 del 14.12.2020, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1988/oj).
Decisione (UE) 2024/3016 del Consiglio, del 18 marzo 2024, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile (GU L, 2024/3016, 20.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/3016/oj).
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 è così modificato:
1) all'articolo 42, il sesto comma è sostituito dal seguente:
«In conformità all'accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile, approvato con decisione (UE) 2024/3016 (*1) del Consiglio, è aperto un contingente tariffario per l'importazione nell'Unione di carne bovina, alle condizioni stabilite nel presente regolamento.
______________
(*1) Decisione (UE) 2024/3016 del Consiglio, del 18 marzo 2024, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile (GU L, 2024/3016, 20.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/3016/oj).»;"
2) l'articolo 67 è sostituito dal seguente:
«Articolo 67
Contingenti tariffari
In conformità alle concessioni previste nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio, approvate con decisione 94/800/CE, sono aperti contingenti tariffari per l'importazione nell'Unione di prodotti del settore delle uova e delle ovoalbumine, alle condizioni stabilite nel presente regolamento.
Conformemente all'accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile, è aperto un contingente tariffario con il numero d'ordine 09.4403 per le importazioni nell'Unione dal Cile nel settore delle uova, alle condizioni stabilite nel presente regolamento.
Per ciascun contingente tariffario, il volume dei prodotti, il numero d'ordine e il periodo e i sottoperiodi contingentali sono indicati nell'allegato XI del presente regolamento.»;
3) all'articolo 68 è aggiunto il paragrafo 6 seguente:
«6. Per convertire il peso del prodotto in equivalente uova in guscio nell'ambito del contingente tariffario con il numero d'ordine 09.4403 si applicano i fattori di conversione di cui all'allegato XVI, parte A bis.»
;
4) gli allegati I, VIII, XI e XVI sono modificati in conformità all'allegato I del presente regolamento.
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988
L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.
Disposizioni transitorie
1. Per il periodo contingentale 2024 (dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2025), il quantitativo da utilizzare per il contingente tariffario con il numero d'ordine 09.4181 è di 4 004 167 kg (peso del prodotto).
Per il periodo contingentale 2024 (dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2025), il quantitativo di cui sopra da utilizzare per il contingente tariffario con il numero d'ordine 09.4181 è ridotto del quantitativo cumulato per cui sono stati emessi titoli tra il 1° luglio 2024 e il 31 gennaio 2025 nell'ambito di tale contingente tariffario.
2. Per il periodo contingentale 2025, il quantitativo da utilizzare per il contingente tariffario con il numero d'ordine 09.4403 è il quantitativo proporzionale calcolato per il periodo compreso tra l'entrata in applicazione del presente regolamento e la fine del suddetto periodo contingentale.
3. I titoli rilasciati prima dell'entrata in applicazione del presente regolamento per il contingente tariffario 09.4181 restano validi fino al termine del loro periodo di validità.
4. Per il periodo contingentale 2025, il quantitativo da utilizzare per il contingente tariffario con il numero d'ordine 09.1945 è il quantitativo proporzionale calcolato per il periodo compreso tra l'entrata in applicazione del presente regolamento e la fine del suddetto periodo contingentale.
Per il periodo contingentale 2025, il quantitativo di cui sopra da utilizzare per il contingente tariffario con il numero d'ordine 09.1945 è ridotto dei quantitativi cumulati che sono stati immessi in libera pratica tra il 1° gennaio e il 31 gennaio 2025 nell'ambito dei contingenti tariffari con i numeri d'ordine 09.1921 e 09.1944.
5. Per il periodo contingentale 2025, il quantitativo da utilizzare per i contingenti tariffari con i numeri d'ordine 09.2115, 09.2116 e 09.1922, è il quantitativo proporzionale calcolato per il periodo compreso tra l'entrata in applicazione del presente regolamento e la fine del suddetto periodo contingentale.
Per il periodo contingentale 2025, il quantitativo di cui sopra da utilizzare per i contingenti tariffari con i numeri d'ordine 09.2115, 09.2116 e 09.1922 è ridotto del quantitativo cumulato che è stato immesso in libera pratica tra il 1° gennaio e il 31 gennaio 2025 nell'ambito dei suddetti contingenti tariffari.
6. Per il periodo contingentale 2025, il quantitativo da utilizzare per il contingente tariffario con il numero d'ordine 09.1946 è il quantitativo proporzionale calcolato per il periodo compreso tra l'entrata in applicazione del presente regolamento e la fine del suddetto periodo contingentale.
Per il periodo contingentale 2025, il quantitativo di cui sopra da utilizzare per il contingente tariffario con il numero d'ordine 09.1946 è ridotto del quantitativo cumulato che è stato immesso in libera pratica tra il 1° gennaio e il 31 gennaio 2025 nell'ambito del contingente tariffario con il numero d'ordine 09.1923.
7. Per il periodo contingentale 2025, il quantitativo da utilizzare per il contingente tariffario con il numero d'ordine 09.1947 è il quantitativo proporzionale calcolato per il periodo compreso tra l'entrata in applicazione del presente regolamento e la fine del suddetto periodo contingentale.
Per il periodo contingentale 2025, il quantitativo di cui sopra da utilizzare per il contingente tariffario con il numero d'ordine 09.1947 è ridotto del quantitativo cumulato che è stato immesso in libera pratica tra il 1° gennaio e il 31 gennaio 2025 nell'ambito del contingente tariffario con il numero d'ordine 09.1925.
8. Per il periodo contingentale 2025, il quantitativo da utilizzare per il contingente tariffario con il numero d'ordine 09.1955 è il quantitativo proporzionale calcolato per il periodo compreso tra l'entrata in applicazione del presente regolamento e la fine del suddetto periodo contingentale.
Per il periodo contingentale 2025, il quantitativo di cui sopra da utilizzare per il contingente tariffario con il numero d'ordine 09.1955 è ridotto del quantitativo cumulato che è stato immesso in libera pratica tra il 1° gennaio e il 31 gennaio 2025 nell'ambito del contingente tariffario con il numero d'ordine 09.1926.
9. Per il periodo contingentale 2025, il quantitativo da utilizzare per il contingente tariffario con il numero d'ordine 09.1957 è il quantitativo proporzionale calcolato per il periodo compreso tra l'entrata in applicazione del presente regolamento e la fine del suddetto periodo contingentale.
Per il periodo contingentale 2025, il quantitativo di cui sopra da utilizzare per il contingente tariffario con il numero d'ordine 09.1957 è ridotto del quantitativo cumulato che è stato immesso in libera pratica tra il 1° gennaio e il 31 gennaio 2025 nell'ambito del contingente tariffario con il numero d'ordine 09.1927.
10. Per il periodo contingentale 2025, i quantitativi da utilizzare per i contingenti tariffari con i numeri d'ordine 09.1948, 09.1949, 09.1956, 09.1958, 09.1959, 09.1953 e 09.1954 sono i quantitativi proporzionali calcolati per il periodo compreso tra l'entrata in applicazione del presente regolamento e la fine del suddetto periodo contingentale.
11. Soltanto le prove dell'origine rilasciate conformemente all'accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile sono accettabili per le spedizioni di prodotti in transito o custoditi temporaneamente in un deposito doganale o in zone franche nell'Unione europea alla data di entrata in applicazione del presente regolamento.
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° febbraio 2025.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2025
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN