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PRESIDENZA

DECRETO 12 febbraio 2025, n. 156

G.U.R.S. 21 febbraio 2025, n. 10

Autorizzazione idraulica unica - Integrazione D.S.G. n. 187 del 23 giugno 2022 - Ulteriori deroghe.

IL SEGRETARIO GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AUTORITA' DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA

VISTO lo Statuto speciale della Regione Siciliana approvato con R.D.L. 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 e s.m.i.;

VISTO il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 - Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie (G.U. 7 ottobre 1904);

VISTO la Legge Regionale 23 aprile 1956, n. 31;

VISTO la Legge Regionale 8 luglio 1977, n. 47 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

VISTO il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;

VISTO l'articolo 3 della legge regionale n 8 del 8 maggio 2018 che ha istituito l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia attribuendo alla stessa "il compito di assicurare la difesa del suolo e la mitigazione del rischio idrogeologico, il risanamento delle acque, la manutenzione dei corpi idrici, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico e la tutela degli aspetti ambientali nell'ambito dell'ecosistema unitario del bacino del distretto idrografico della Sicilia, in adempimento degli obblighi derivanti dalle direttive UE di settore. Transitano, inoltre, all'Autorità di bacino le competenze in materia di demanio idrico di cui al comma 7 dell'articolo 71 della legge regionale del 15 maggio 2013, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni. L'Autorità di bacino esercita i compiti affidati alle Autorità di bacino distrettuale della parte terza del decreto legislativo n. 152/2006; alla medesima Autorità di bacino, ai sensi del comma 2 dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 152/2006, sono altresì attribuite le competenze della Regione di cui alla parte terza del decreto legislativo n. 152/2006";

VISTO il Decreto Presidenziale 12 febbraio 2019, n. 4, che approva il Regolamento attuativo dell'articolo 3, commi 6 e 7, della Legge Regionale 8 maggio 2018, n. 8, istitutivo dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, che nel funzionigramma allegato, individua il demanio idrico fluviale fra le competenze di detta Autorità e che, all'art. 7 ha, tra l'altro, disposto che:

1. L'Autorità di bacino espleta le attività di polizia idraulica nel rispetto delle disposizioni del Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 e della vigente legislazione comunitaria, statale e regionale in materia di tutela delle risorse idriche e di difesa del suolo.

2. Per attività di polizia idraulica si intende quel complesso di attività amministrative e tecniche dirette alla gestione delle acque pubbliche, al controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico nonché al controllo ed alla sorveglianza dei fiumi e dei torrenti al fine di mantenere e migliorare il regime idraulico secondo la vigente normativa di settore.

3. Rientrano tra le attività del servizio di polizia idraulica:

a) il rilascio di autorizzazioni, nulla osta o pareri per opere ed interventi relativi ad aree appartenenti al demanio idrico;

b) il rilascio di concessioni per l'utilizzo e l'occupazione dei beni del demanio idrico;

c) il rilascio di nulla osta idraulici e pareri relativi ad opere ed interventi nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua;

VISTO il D.P.Reg. n. 6 del 4 gennaio 2022 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 597 del 29/12/2021, all'Ing. Leonardo Santoro, dirigente di terza fascia dell'amministrazione regionale, è stato conferito, l'incarico di Segretario generale dell'Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia per la durata di anni cinque;

VISTO il D.P. Reg. n. 9 del 05 aprile 2022 pubblicato sulla GURS n. 25 Parte I del 01.06.2022, con il quale è stato emanato il Regolamento di attuazione del Titolo II della L. r. n. 19/2008. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9;

VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n. 187 del 23 giugno 2022 con il quale è stato approvato il documento "AUTORIZZAZIONE IDRAULICA UNICA - 2022";

VISTO la nota di questa Autorità di Bacino n. 11818 del 05/07/2022 avente per oggetto "DSG 187/2022 - Autorizzazione Idraulica Unica 2022 - Richiesta operativa modifica paragrafo 5) lettera a)";

RILEVATA la necessità di uniformare su base regionale l'orientamento interpretativo alla luce dell'esperienza maturata nell'applicazione delle procedure previste dal predetto Decreto del Segretario Generale n. 187 del 23 giugno 2022 a riguardo i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di opere regolarmente eseguite e collaudate;

RITENUTO di dovere procedere alla modifica del documento "AUTORIZZAZIONE IDRAULICA UNICA - 2022" nel paragrafo "5) DEROGHE" con l'integrazione di una ulteriore fattispecie di interventi non subordinati al rilascio dell'Autorizzazione Idraulica Unica;

Ai termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, dalla data del presente Decreto, il documento "AUTORIZZAZIONE IDRAULICA UNICA - 2022" approvato con Decreto del Segretario Generale n. 187 del 23 giugno 2022 nel paragrafo "5) DEROGHE" è così modificato ed integrato:

La lettera a) è così sostituita: "a) gli interventi che interessano alvei di corsi d'acqua pubblica e/o aree di pertinenza degli stessi, che siano limitati alla pulizia dell'alveo, mediante taglio e asportazione della vegetazione spontanea presente e di ostacolo al regolare deflusso delle acque, inclusa l'asportazione di tutti i detriti alluvionali intrappolati tra la vegetazione spontanea che, con l'intervento di cui si tratta, si sta rimuovendo e che non prevedano una modifica della sezione di deflusso, l'esecuzione di nuove opere idrauliche e/o interventi su opere idrauliche esistenti;".

Dopo il punto d) è aggiunto il seguente punto: "e) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su manufatti che non modificano in sostanza l'interferenza idraulica né nella geometria, né nella posizione, né nell'eventuale portata immessa in alveo, e che non incidono sull'elemento del reticolo idrografico, neanche in fase di allestimento di cantiere ed in corso d'opera (piste di accesso, ponteggi, deposito attrezzi e mezzi, ecc.).".

La sezione "5.1) Procedure Semplificate" del paragrafo "5) DEROGHE" è così sostituita:

"Per gli interventi a), b), c) e d) ed e) dovrà essere trasmessa a questa Autorità soltanto una preventiva comunicazione da parte del proponente l'intervento, indicante la data di inizio dei lavori e/o delle attività, accompagnata da:

- una relazione che, in uno alle necessarie planimetrie opportunamente georeferenziate ed agli opportuni elaborati grafici, descriva esaustivamente la tipologia dei lavori e/o delle attività che si intende mettere in atto;

- una dichiarazione del R.U.P., in caso di pubblica Amministrazione, o di un tecnico incaricato, attestante che l'intervento di che trattasi non prevede l'esecuzione di nuove opere idrauliche e/o interventi di modifica su opere idrauliche esistenti.

e per la sola tipologia d'interventi di cui alla lettera e) inoltre:

- la documentazione attestante la regolarità amministrativa ai sensi del R.D. 523/1904;

- un'apposita dichiarazione a firma del direttore/responsabile dei lavori, che in adozione del principio di precauzione, attesti che, nel corso dell'esecuzione dei lavori avrà la responsabilità di monitorare frequentemente l'evoluzione idrogeologica delle aree a monte dei luoghi di lavoro e provvedere, in caso di necessità, di condizioni metereologiche avverse caratterizzate da eventi di pioggia improvvisi, di avvisi di allerta meteo-idrogeologico diramati dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile o quando vengono dettate prescrizioni/avvisi dal bollettino meteorologico del Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare, all'immediata evacuazione del personale dal cantiere;

Al termine di lavori dovrà essere trasmessa apposita comunicazione corredata dalla documentazione fotografica idonea a far comprendere il risultato delle attività poste in essere".

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso, nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e, in ossequio al comma 5 dell'art. 68 della L.R. 12 agosto 2014 n. 21 come modificato dall'art. 98 comma 6 della L.R. 07 maggio 2015 n. 9, sul sito della Regione Siciliana, Autorità di Bacino del Distretto idrografico della Sicilia.

Palermo, 12 febbraio 2025.

SANTORO