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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/512 DELLA COMMISSIONE, 13 marzo 2025

G.U.U.E. 20 marzo 2025, Serie L

Regolamento sulle disposizioni tecniche relative allo sviluppo, alla manutenzione e all'utilizzo dei sistemi elettronici per lo scambio e l'archiviazione delle informazioni conformemente al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 9 aprile 2025

Applicabile dal: 9 aprile 2025

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), l'articolo 17 e l'articolo 50, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

1) l'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 («il codice» o «CDU») stabilisce che tutti gli scambi di informazioni, quali dichiarazioni, richieste o decisioni, tra le autorità doganali degli Stati membri nonché tra gli operatori economici e le autorità doganali degli Stati membri, e l'archiviazione di tali informazioni, richiesti dalla normativa doganale dell'Unione, sono effettuati mediante procedimenti informatici.

2) La decisione di esecuzione (UE) 2023/2879 della Commissione (2) stabilisce il programma di lavoro per l'attuazione dei sistemi elettronici necessari all'applicazione del codice, che devono essere sviluppati mediante i progetti elencati nella sezione II dell'allegato di tale decisione di esecuzione.

3) E' opportuno precisare disposizioni tecniche importanti per il funzionamento dei sistemi elettronici, quali le disposizioni in materia di sviluppo, prove e utilizzazione, e per la manutenzione e le modifiche da introdurre nei sistemi elettronici. E' inoltre opportuno precisare le disposizioni relative alla protezione dei dati, all'aggiornamento dei dati, alla limitazione del trattamento dei dati e alla proprietà e sicurezza dei sistemi.

4) Al fine di salvaguardare i diritti e gli interessi dell'Unione, degli Stati membri e degli operatori economici, è importante stabilire norme procedurali e fornire soluzioni alternative da attuare nell'ipotesi di un guasto temporaneo dei sistemi elettronici.

5) Il portale delle dogane dell'UE per gli operatori (EUCTP), inizialmente sviluppato attraverso i progetti nell'ambito del CDU relativi all'operatore economico autorizzato (AEO), alle informazioni tariffarie vincolanti europee (EBTI) e ai bollettini d'informazione (INF) per i regimi speciali (INF SP), mira a fornire un punto di accesso unico per gli operatori economici e le altre persone e a consentire l'accesso a ciascuno dei portali specifici per gli operatori, sviluppati per i rispettivi sistemi.

6) Il sistema di decisioni doganali (CDS), sviluppato mediante il progetto di decisioni doganali nell'ambito del CDU di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2023/2879, intende armonizzare i processi relativi alla domanda di decisione doganale, all'adozione e alla gestione delle decisioni in tutta l'Unione utilizzando esclusivamente procedimenti- informatici. E' pertanto necessario stabilire le norme che disciplinano tale sistema elettronico. L'ambito di applicazione del sistema dovrebbe essere determinato con riferimento alle decisioni doganali che devono essere richieste, adottate e gestite mediante tale sistema. E' opportuno stabilire norme dettagliate riguardanti i componenti comuni del sistema (portale dell'UE per gli operatori, sistema centrale di gestione delle decisioni doganali e servizi di informazioni sui clienti) e i componenti nazionali (portale nazionale per gli operatori e sistema nazionale di gestione delle decisioni doganali), specificando le loro funzioni e interconnessioni.

7) Il sistema di gestione uniforme degli utenti e firma digitale (UUM&DS), sviluppato mediante il progetto di accesso diretto dell'operatore ai sistemi di informazione europei (Uniform User Management & Digital Signature) mira a gestire il processo di autenticazione e verifica dell'accesso degli operatori economici e di altre persone. E' necessario stabilire norme dettagliate con riguardo all'ambito di applicazione e alle caratteristiche del sistema specificando i diversi componenti del sistema (componenti comuni e componenti nazionali), le loro funzioni e interconnessioni.

8) Il sistema delle informazioni tariffarie vincolanti europee (EBTI), aggiornato attraverso il progetto di informazioni tariffarie vincolanti (ITV) nell'ambito del CDU di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2023/2879, mira ad allineare i processi di domanda, adozione e gestione delle decisioni ITV con i requisiti stabiliti dal codice utilizzando esclusivamente procedimenti informatici. E' pertanto necessario stabilire le norme che disciplinano tale sistema. E' opportuno stabilire norme dettagliate con riguardo ai componenti comuni del sistema (portale UE per gli operatori, sistema EBTI centrale e monitoraggio dell'uso delle ITV) e ai componenti nazionali (portale nazionale per gli operatori e sistema ITV nazionale), specificandone le funzioni e interconnessioni. Il progetto inoltre mira ad agevolare il monitoraggio dell'utilizzo obbligatorio delle ITV nonché il monitoraggio e la gestione dell'utilizzo esteso delle stesse.

9) Il sistema di registrazione e identificazione degli operatori economici (EORI), aggiornato attraverso il progetto del sistema di registrazione e identificazione degli operatori economici nell'ambito del CDU (EORI 2) di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2023/2879, consente la registrazione e l'identificazione degli operatori economici dell'Unione e di paesi terzi e di altre persone ai fini dell'applicazione della normativa doganale dell'Unione. E' pertanto necessario stabilire le norme che disciplinano il sistema specificando i componenti (sistema EORI centrale e sistemi EORI nazionali) e l'utilizzo del sistema EORI. Per garantire l'applicazione uniforme della normativa doganale e dei controlli doganali, che comprendono tutta la legislazione che disciplina l'entrata, l'importazione, l'esportazione, il transito e l'uscita delle merci, comprese le misure restrittive in linea con l'articolo 46 e l'articolo 50, paragrafo 1, del codice, e in particolare per fornire agli Stati membri dati arricchiti e altre informazioni pertinenti per l'identificazione dei rischi attraverso il trattamento dei dati, nonché il confronto e l'analisi dei dati provenienti da diverse fonti a livello dell'Unione, è necessario garantire che la Commissione abbia accesso alla componente centrale del sistema EORI. Inoltre, come stabilito all'articolo 17 del trattato sull'Unione europea, la Commissione è tenuta a garantire l'applicazione dei trattati e delle misure adottate dalle istituzioni a norma degli stessi, inclusa la normativa doganale e quindi anche le disposizioni relative all'identificazione e alla registrazione degli operatori economici nella normativa doganale, il presente regolamento e la decisione di esecuzione (UE) 2023/2879 adottata a norma dell'articolo 280, paragrafo 2, lettera b), del codice, al fine di migliorare l'efficienza, l'efficacia e l'applicazione uniforme delle procedure doganali, compresi i controlli doganali. Dato che si tratta di uno dei sistemi stabiliti nel presente regolamento e nella decisione di esecuzione (UE) 2023/2879, e come già previsto con riguardo al sistema di controllo delle importazioni 2 (ICS2) e al sistema Surveillance, anche il sistema EORI dovrebbe pertanto essere utilizzato dalla Commissione per garantire l'attuazione uniforme, efficace ed efficiente della normativa doganale e sarebbe quindi opportuno chiarire che la Commissione dovrebbe avere accesso alla componente centrale del sistema EORI anche a tal fine.

10) Il sistema dell'operatore economico autorizzato (AEO), aggiornato attraverso il progetto degli operatori economici autorizzati (AEO) nell'ambito del CDU di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2023/2879, mira a migliorare i processi operativi connessi alle domande e alle autorizzazioni AEO nonché la gestione di tali domande e autorizzazioni. Il sistema intende altresì introdurre il formulario elettronico da utilizzare per le domande e le decisioni AEO e fornire agli operatori economici un portale delle dogane dell'UE per gli operatori (EUCTP) tramite il quale sia possibile presentare le domande AEO e ricevere le relative decisioni in formato elettronico. E' necessario stabilire norme dettagliate relative ai componenti comuni del sistema.

11) Il sistema di controllo delle importazioni 2 (ICS2), sviluppato mediante il progetto ICS2 di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2023/2879, mira a rafforzare la sicurezza delle merci che entrano nell'Unione. Il sistema supporta la raccolta dei dati della dichiarazione sommaria di entrata presso diversi operatori economici e altre persone che operano nella catena di approvvigionamento internazionali delle merci. Il sistema inoltre mira a supportare tutti gli scambi di informazioni relativi all'adempimento dei requisiti della dichiarazione sommaria di entrata fra le autorità doganali degli Stati membri e gli operatori economici e altre persone attraverso un'interfaccia armonizzata per gli operatori sviluppata come applicazione comune o nazionale. Esso mira inoltre a sostenere, attraverso un repertorio comune e i relativi processi, la collaborazione in tempo reale per l'attuazione dell'analisi dei rischi per la sicurezza da parte degli uffici doganali di prima entrata e lo scambio dei risultati dell'analisi dei rischi tra le autorità doganali degli Stati membri, prima della partenza delle merci da paesi terzi e/o prima del loro arrivo nel territorio doganale dell'Unione. Il sistema supporta inoltre le misure doganali volte ad affrontare i rischi per la sicurezza individuati a seguito di un'analisi dei rischi, compresi i controlli doganali e lo scambio dei risultati dei controlli e, se del caso, le notifiche agli operatori economici e alle altre persone in merito a determinate misure che devono adottare per attenuare i rischi. Infine il sistema supporta il monitoraggio e la valutazione, da parte della Commissione e delle autorità doganali degli Stati membri, dell'attuazione dei criteri di rischio e delle norme comuni in materia di sicurezza, delle misure di controllo e dei settori di controllo prioritari di cui al codice. Per i motivi sopra menzionati è necessario stabilire norme dettagliate che specifichino i componenti e l'utilizzo del sistema.

12) In conformità della decisione 6/2020 del comitato misto (3) e dell'articolo 12, paragrafo 2, del Quadro di Windsor (4), è opportuno confermare che i rappresentanti dell'Unione di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del Quadro di Windsor possono continuare a utilizzare i dati relativi al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord raccolti tramite l'ICS2.

13) Il sistema automatizzato di esportazione, aggiornato attraverso il progetto di sistema automatizzato di esportazione (AES) nell'ambito del CDU di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2023/2879, mira ad aggiornare l'attuale sistema di controllo delle esportazioni per allinearlo ai nuovi requisiti operativi e in materia di dati stabiliti nel codice. Il sistema inoltre mira a offrire tutte le funzionalità richieste e a coprire le interfacce necessarie con sistemi di supporto, ossia il nuovo sistema di transito informatizzato (NCTS) e il sistema d'informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa. L'AES supporta inoltre l'attuazione delle funzionalità dello sdoganamento centralizzato all'esportazione. Poiché l'AES è un sistema decentralizzato, è necessario stabilire norme che ne specifichino i componenti e l'uso.

14) Nell'interesse della continuità operativa e al fine di prevenire gravi perturbazioni degli scambi, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di continuare ad avvalersi delle misure transitorie e dei meccanismi di sostegno, compreso il convertitore centrale per l'AES, per un periodo prolungato che termini alla data definita all'articolo 56 del presente regolamento, che va oltre la finestra di utilizzazione dell'AES di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2879.

15) Il nuovo sistema di transito informatizzato (NCTS), aggiornato attraverso il progetto del nuovo sistema di transito informatizzato (NCTS) nell'ambito del CDU di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2023/2879, mira ad aggiornare l'attuale fase 4 dell'NCTS per allinearla ai nuovi requisiti operativi e in materia di dati stabiliti nel codice. Il sistema punta inoltre a offrire le nuove funzionalità indicate nel codice e a includere le interfacce necessarie con sistemi di supporto e l'AES. Poiché l'NCTS è un sistema decentralizzato, è necessario stabilire norme che ne specifichino i componenti e l'utilizzo.

16) Il sistema INF SP, sviluppato attraverso il progetto dei bollettini di informazione (INF) per i regimi speciali nell'ambito del CDU di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2023/2879, mira a sviluppare un nuovo sistema transeuropeo per supportare e razionalizzare i processi di gestione dei dati INF e il trattamento elettronico degli stessi con riguardo ai regimi speciali. E' opportuno stabilire norme dettagliate per specificare i componenti del sistema e il suo utilizzo.

17) In linea con l'articolo 46, paragrafi 3 e 5, nonché con l'articolo 47, paragrafo 2, del codice, con l'articolo 8 dell'accordo sullo Spazio economico europeo (5), con il protocollo n. 10 sulla semplificazione dei controlli e delle formalità in materia di trasporto di merci, modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 76/2009 (6), e con l'articolo 12 dell'accordo del 25 giugno 2009 tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza, modificato dalla decisione n. 1/2021 del comitato misto UE-Svizzera (7), il sistema doganale di gestione dei rischi (CRMS), di cui all'articolo 36 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (8), mira a sostenere lo scambio di informazioni sui rischi tra le autorità doganali degli Stati membri, della Svizzera e della Norvegia e tra tali autorità doganali e la Commissione per sostenere l'attuazione del quadro comune di gestione dei rischi.

18) Il sistema di sdoganamento centralizzato all'importazione (CCI), sviluppato attraverso il progetto di sdoganamento centralizzato all'importazione (CCI) nell'ambito del CDU di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2023/2879, mira a far sì che le merci siano vincolate a un regime doganale utilizzando lo sdoganamento centralizzato, consentendo così agli operatori economici di centralizzare le loro attività dal punto di vista doganale. Il trattamento della dichiarazione doganale e lo svincolo fisico delle merci dovrebbero essere coordinati tra gli uffici doganali interessati. Poiché il CCI è un sistema decentralizzato, è necessario stabilire norme che ne specifichino i componenti e l'utilizzo.

19) Il sistema degli esportatori registrati (REX), di cui agli articoli da 68 a 93 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, mira a consentire agli esportatori registrati nell'Unione e in alcuni paesi terzi con cui l'Unione ha un regime preferenziale di autocertificare- l'origine delle loro merci. E' opportuno stabilire norme dettagliate per specificare i componenti e l'utilizzo del sistema.

20) Il sistema di prova della posizione unionale delle merci (PoUS), sviluppato attraverso il progetto PoUS nell'ambito del CDU di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2023/2879, mira a creare un nuovo sistema transeuropeo- per archiviare, gestire e consultare le prove della posizione unionale delle merci sotto forma di documenti T2L/T2LF e del manifesto doganale delle merci. E' necessario stabilire norme che specifichino i componenti e l'utilizzo del sistema.

21) Il sistema di sorveglianza, aggiornato attraverso il progetto «Surveillance 3» (SURV3) nell'ambito del CDU di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2023/2879, mira ad aggiornare il sistema Surveillance 2+ per garantirne la conformità ai requisiti del CDU, quali i normali scambi di informazioni mediante procedimenti informatici e la messa a punto delle funzionalità necessarie per il trattamento e l'analisi dell'insieme dei dati di sorveglianza ottenuti dagli Stati membri. Il sistema Surveillance, a disposizione della Commissione e degli Stati membri, comprende inoltre capacità di estrazione dei dati e funzionalità di trasmissione delle informazioni. E' necessario stabilire norme che specifichino i componenti e l'utilizzo del sistema.

22) Il sistema di gestione delle garanzie (GUM), sviluppato attraverso il progetto GUM nell'ambito del CDU di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2023/2879, mira a garantire la gestione efficiente ed efficace dei diversi tipi di garanzie, ad eccezione del transito, che è gestito nell'ambito del progetto NCTS. E' opportuno stabilire norme dettagliate per specificare i componenti e l'utilizzo del sistema.

23) Nei casi in cui la Commissione agisce in qualità di contitolare del trattamento insieme agli Stati membri, gli Stati membri e la Commissione stabiliscono un accordo di contitolarità a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) e dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (10).

24) E' necessario definire i periodi di conservazione dei dati per consentire la piena applicazione della normativa doganale e per garantire l'efficacità della gestione del rischio e dei controlli, compresi i controlli a posteriori.

25) Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1070 della Commissione (11) stabilisce le disposizioni tecniche per sviluppare, mantenere e utilizzare i sistemi elettronici per lo scambio di informazioni e l'archiviazione di tali informazioni conformemente al codice. Considerato il numero di modifiche da apportare a tale regolamento per tenere conto del fatto che la GUM è diventata pienamente operativa nonché degli sviluppi per quanto riguarda l'approccio transitorio per l'AES e dell'accesso aggiornato ai dati per l'EORI, il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1070 dovrebbe essere abrogato e sostituito da un nuovo regolamento di esecuzione.

26) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto alla protezione dei dati di carattere personale. Qualora, ai fini dell'applicazione uniforme della normativa doganale dell'Unione, sia necessario trattare dati personali nei sistemi elettronici, le autorità degli Stati membri dovrebbero trattare tali dati in conformità del regolamento (UE) 2016/679 e la Commissione dovrebbe trattare tali dati in conformità del regolamento (UE) 2018/1725. I dati personali degli operatori economici e di altre persone trattati dai sistemi elettronici sono limitati agli insiemi di dati definiti nell'allegato A, titolo II, sezione 3, gruppo 33 - parti; nell'allegato B, titolo II, gruppo 13 - parti; e nell'allegato 12-01 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (12)

27) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725.

28) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 269 del 10.10.2013.

(2)

Decisione di esecuzione (UE) 2023/2879 della Commissione, del 15 dicembre 2023, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell'Unione (GU L 2879 del 22.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2879/oj).

(3)

Decisione n. 6/2020 del comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, del 17 dicembre 2020, che stabilisce le modalità di lavoro pratiche relative all'esercizio dei diritti dei rappresentanti dell'Unione di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord [2020/2250] (GU L 443 del 30.12.2020, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/2250/oj).

(4)

Il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord allegato all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/withd_2020/sign) è denominato «Quadro di Windsor» in virtù della dichiarazione comune n. 1/2023 dell'Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica del 24 marzo 2023 (GUUE L 102 del 17.4.2023).

(5)

Accordo sullo Spazio economico europeo - Atto finale - Dichiarazioni comuni - Dichiarazioni dei governi degli Stati membri della Comunità e degli Stati AELS (EFTA) - Modalità - Verbale concordato - Dichiarazioni di una o più parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo (GU L 1 del 3.1.1994, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1994/1/oj).

(6)

Decisione del Comitato misto SEE n. 76/2009, del 30 giugno 2009, che modifica il protocollo 10 sulla semplificazione dei controlli e delle formalità in materia di trasporto di merci e il protocollo 37 contenente l'elenco di cui all'articolo 101 (GU L 232 del 3.9.2009, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/76[2)/oj).

(7)

Decisione n. 1/2021 del comitato misto UE-Svizzera del 12 marzo 2021 che modifica il capitolo III, e gli allegati I e II, dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza [2021/714] (GU L 152 del 3.5.2021, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/714/oj).

(8)

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2447/oj).

(9)

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).

(10)

Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).

(11)

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1070 della Commissione, del 1° giugno 2023, sulle disposizioni tecniche relative allo sviluppo, alla manutenzione e all'utilizzo dei sistemi elettronici per lo scambio e l'archiviazione delle informazioni conformemente al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 143 del 2.6.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1070/oj).

(12)

Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/2446/oj).

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai seguenti sistemi centrali sviluppati o aggiornati mediante i seguenti progetti di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2879:

a) il sistema di decisioni doganali (CDS), sviluppato attraverso il progetto relativo alle decisioni doganali del codice doganale dell'Unione («il codice» o «CDU»);

b) il sistema di gestione uniforme degli utenti e firma digitale (UUM&DS), sviluppato attraverso il progetto di accesso diretto dell'operatore ai sistemi di informazione europei (gestione uniforme degli utenti e firma digitale);

c) il sistema di informazioni tariffarie vincolanti europee (EBTI), aggiornato mediante il progetto di informazioni tariffarie vincolanti (ITV) nell'ambito del CDU;

d) il sistema di registrazione e identificazione degli operatori economici (EORI), aggiornato attraverso il progetto di aggiornamento del sistema di registrazione e identificazione degli operatori economici nell'ambito del CDU (EORI 2);

e) il sistema degli operatori economici autorizzati (AEO), aggiornato conformemente ai requisiti del codice mediante il progetto di aggiornamento del sistema AEO;

f) il sistema di controllo delle importazioni 2 (ICS2), sviluppato attraverso il progetto ICS2;

g) il sistema dei bollettini di informazione (INF) per i regimi speciali (INF SP), sviluppato attraverso il progetto dei bollettini d'informazione (INF) per i regimi speciali nell'ambito del CDU;

h) il sistema degli esportatori registrati (REX), sviluppato attraverso il progetto REX nell'ambito del CDU;

i) il sistema di prova della posizione unionale delle merci (PoUS), sviluppato attraverso il progetto PoUS nell'ambito del CDU;

j) il sistema Surveillance, aggiornato attraverso il progetto Surveillance 3 nell'ambito del CDU.

2. Il presente regolamento si applica ai seguenti sistemi decentralizzati sviluppati o aggiornati mediante i seguenti progetti di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2879:

a) il sistema automatizzato di esportazione (AES), sviluppato conformemente ai requisiti del codice mediante il progetto AES;

b) il nuovo sistema di transito informatizzato (NCTS), aggiornato conformemente ai requisiti del codice mediante il progetto di aggiornamento del sistema NCTS;

c) il sistema di sdoganamento centralizzato all'importazione (CCI), sviluppato mediante il progetto CCI nell'ambito del CDU;

d) il sistema di gestione delle garanzie (GUM), sviluppato attraverso il progetto GUM nell'ambito del CDU.

3. Il presente regolamento si applica inoltre ai seguenti sistemi centrali:

a) il portale delle dogane dell'Unione europea per gli operatori (EUCPT);

b) il sistema doganale di gestione dei rischi (CRMS) di cui all'articolo 36 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

Art. 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1) «componente comune»: un componente dei sistemi elettronici sviluppato a livello unionale e accessibile a tutti gli Stati membri o individuato come comune dalla Commissione per motivi di efficienza, sicurezza e razionalizzazione;

2) «componente nazionale»: un componente dei sistemi elettronici sviluppato a livello nazionale e accessibile nello Stato membro che lo ha elaborato o ha contribuito alla sua elaborazione congiunta;

3) «sistema transeuropeo»: una serie di sistemi collaborativi con responsabilità distribuite tra le amministrazioni nazionali e la Commissione, sviluppato in collaborazione con la Commissione;

4) «sistema centrale»: un sistema transeuropeo sviluppato a livello unionale, costituito da componenti comuni che sono accessibili a tutti gli Stati membri e che non richiedono l'elaborazione di un componente nazionale;

5) «sistema decentralizzato»: un sistema transeuropeo costituito da componenti comuni e nazionali, basato su specifiche comuni;

6) «EU Login»: il servizio di autenticazione degli utenti della Commissione, che consente agli utenti autorizzati di accedere in modo sicuro a un'ampia gamma di servizi web della Commissione;

7) «estrazione di dati»: l'analisi di grandi volumi di dati in forma digitale mediante qualsiasi tecnica analitica per generare informazioni che comprendono modelli, tendenze e correlazioni al fine di attenuare i rischi e consentire un processo decisionale informato basato sull'intervento umano;

8) «rappresentanti dell'Unione»: i rappresentanti dell'Unione di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del Quadro di Windsor.

Art. 3

Punti di contatto per i sistemi elettronici

La Commissione e gli Stati membri designano punti di contatto per ciascuno dei sistemi elettronici di cui all'articolo 1 del presente regolamento allo scopo di scambiare informazioni volte ad assicurare uno sviluppo, un funzionamento e una manutenzione coordinati di tali sistemi elettronici.

La Commissione e gli Stati membri si comunicano i dati di tali punti di contatto e si informano reciprocamente e immediatamente in merito a eventuali modifiche di tali dati.

CAPO II

PORTALE DELLE DOGANE DELL'UE PER GLI OPERATORI (EUCTP)

Art. 4

Obiettivo e struttura dell'EUCTP

Il portale delle dogane dell'UE per gli operatori («EUCTP») costituisce un punto di accesso unico per gli operatori economici e altre persone per accedere ai portali specifici per gli operatori dei sistemi transeuropei di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del presente regolamento.

Art. 5

Autenticazione e accesso all'EUCTP

1. L'autenticazione e la verifica dell'accesso degli operatori economici e di altre persone ai fini dell'accesso all'EUCTP sono effettuate utilizzando il sistema UUM&DS.

Affinché i rappresentanti doganali siano autenticati e possano accedere all'EUCTP, la loro delega per agire in tale capacità è registrata nel sistema UUM&DS o in un sistema di gestione dell'identità e dell'accesso istituito da uno Stato membro a norma dell'articolo 20 del presente regolamento. La delega non è registrata ai fini dell'accesso all'interfaccia condivisa per gli operatori nel quadro dell'ICS2 di cui all'articolo 45 del presente regolamento.

2. L'autenticazione e la verifica dell'accesso delle autorità doganali degli Stati membri ai fini dell'accesso all'EUCTP sono effettuate utilizzando i servizi di rete forniti dalla Commissione.

3. L'autenticazione e la verifica dell'accesso del personale della Commissione ai fini dell'accesso all'EUCTP sono effettuate utilizzando il sistema UUM&DS o i servizi di rete forniti dalla Commissione.

Art. 6

Utilizzo dell'EUCTP

1. L'EUCTP fornisce accesso ai portali specifici per gli operatori dei sistemi transeuropei- EBTI, AEO, INF, REX e PoUS di cui rispettivamente agli articoli 24, 38, 68, 83 e 96 del presente regolamento, nonché all'interfaccia condivisa per gli operatori nel quadro dell'ICS2 di cui all'articolo 45 del presente regolamento.

2. L'EUCTP è utilizzato per lo scambio di informazioni tra le autorità doganali degli Stati membri e gli operatori economici e altre persone in merito alle richieste, alle domande, alle autorizzazioni e alle decisioni relative a EBTI, AEO e INF, al sistema REX e al PoUS.

3. L'EUCTP può essere utilizzato per lo scambio di informazioni tra le autorità doganali degli Stati membri e gli operatori economici e altre persone in merito alle dichiarazioni sommarie di entrata e, ove applicabile, alle rispettive modifiche, segnalazioni emanate e invalidamento in relazione all'ICS2.

CAPO III

SISTEMA DI DECISIONI DOGANALI (CDS)

Art. 7

Obiettivo e struttura del CDS

1. Il sistema di decisioni doganali («CDS») permette la comunicazione tra la Commissione, le autorità doganali degli Stati membri, gli operatori economici e altre persone al fine di presentare e trattare le domande e le decisioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del presente regolamento, nonché di gestire le decisioni relative alle autorizzazioni, ossia modifiche, revoche, annullamenti e sospensioni.

2. Il CDS consiste dei seguenti componenti comuni:

a) un portale dell'Unione per gli operatori;

b) un sistema di gestione centrale delle decisioni doganali («CDMS centrale»);

c) servizi di informazioni sui clienti (CRS).

3. Gli Stati membri possono sviluppare i seguenti componenti nazionali:

a) un portale nazionale per gli operatori;

b) un sistema nazionale di gestione delle decisioni doganali («CDMS nazionale»).

Art. 8

Utilizzo del CDS

1. Il CDS è utilizzato per presentare e trattare le domande per le seguenti autorizzazioni, nonché per gestire le decisioni relative a tali domande o autorizzazioni:

a) autorizzazione per la semplificazione della determinazione degli importi inclusi nel valore in dogana delle merci, di cui all'articolo 73 del codice;

b) autorizzazione per la costituzione di una garanzia globale, compresa l'eventuale riduzione o esonero, di cui all'articolo 95 del codice;

c) autorizzazione per la dilazione del pagamento del dazio dovuto, qualora l'autorizzazione non sia concessa in relazione a una singola operazione, di cui all'articolo 110 del codice;

d) autorizzazione per la gestione delle strutture di deposito per la custodia temporanea, di cui all'articolo 148 del codice;

e) autorizzazione ad istituire servizi regolari di trasporto marittimo, di cui all'articolo 120 del regolamento delegato (UE) 2015/2446;

f) autorizzazione per lo status di emittente autorizzato, di cui all'articolo 128 del regolamento delegato (UE) 2015/2446;

g) autorizzazione per il regolare ricorso a una dichiarazione semplificata, di cui all'articolo 166, paragrafo 2, del codice;

h) autorizzazione per lo sdoganamento centralizzato, di cui all'articolo 179 del codice;

i) autorizzazione a presentare una dichiarazione in dogana mediante un'iscrizione dei dati nelle scritture del dichiarante, anche per il regime di esportazione, di cui all'articolo 182 del codice;

j) autorizzazione per l'autovalutazione, di cui all'articolo 185 del codice;

k) autorizzazione per lo status di pesatore autorizzato di banane, di cui all'articolo 155 del regolamento delegato (UE) 2015/2446;

l) autorizzazione per il ricorso al regime di perfezionamento attivo, di cui all'articolo 211, paragrafo 1, lettera a), del codice;

m) autorizzazione per il ricorso al regime di perfezionamento passivo, di cui all'articolo 211, paragrafo 1, lettera a), del codice;

n) autorizzazione per il ricorso al regime di uso finale, di cui all'articolo 211, paragrafo 1, lettera a), del codice;

o) autorizzazione per il ricorso al regime di ammissione temporanea, di cui all'articolo 211, paragrafo 1, lettera a), del codice;

p) autorizzazione per la gestione di strutture di deposito per il deposito doganale delle merci, di cui all'articolo 211, paragrafo 1, lettera b), del codice;

q) autorizzazione per lo status di destinatario autorizzato ai fini del regime TIR, di cui all'articolo 230 del codice;

r) autorizzazione per lo status di speditore autorizzato per il transito unionale, di cui all'articolo 233, paragrafo 4, lettera a), del codice;

s) autorizzazione per lo status di destinatario autorizzato per il transito unionale, di cui all'articolo 233, paragrafo 4, lettera b), del codice;

t) autorizzazione per l'uso di sigilli di un modello particolare, di cui all'articolo 233, paragrafo 4, lettera c), del codice;

u) autorizzazione per l'uso di una dichiarazione di transito con requisiti in materia di dati ridotti, di cui all'articolo 233, paragrafo 4, lettera d), del codice;

v) autorizzazione per l'uso di un documento di trasporto elettronico come dichiarazione in dogana, di cui all'articolo 233, paragrafo 4, lettera e), del codice.

2. I componenti comuni del CDS sono utilizzati per le domande e le autorizzazioni di cui al paragrafo 1, nonché per la gestione delle decisioni relative a tali domande e autorizzazioni, qualora tali autorizzazioni o decisioni possano avere ripercussioni in più di uno Stato membro. Le autorizzazioni o le decisioni di cui al paragrafo 1, lettera f), del presente regolamento sono conservate nel CDMS centrale per renderle disponibili per il sistema PoUS centrale.

3. Uno Stato membro può decidere che i componenti comuni del CDS possano essere utilizzati in relazione alle domande e alle autorizzazioni di cui al paragrafo 1, nonché per la gestione delle decisioni relative a tali domande e autorizzazioni, qualora tali autorizzazioni o decisioni abbiano ripercussioni unicamente in quello Stato membro.

4. Il CDS non è utilizzato per domande, autorizzazioni o decisioni diverse da quelle elencate al paragrafo 1.

Art. 9

Autenticazione e accesso al CDS

1. L'autenticazione e la verifica dell'accesso degli operatori economici e di altre persone ai fini dell'accesso ai componenti comuni del CDS sono effettuate utilizzando il sistema UUM&DS.

Affinché i rappresentanti doganali siano autenticati e possano accedere ai componenti comuni del CDS, la loro delega per agire in tale capacità è registrata nel sistema UUM&DS o in un sistema di gestione dell'identità e dell'accesso istituito da uno Stato membro a norma dell'articolo 20 del presente regolamento.

2. L'autenticazione e la verifica dell'accesso delle autorità doganali degli Stati membri ai fini dell'accesso ai componenti comuni del CDS sono effettuate utilizzando i servizi di rete forniti dalla Commissione.

3. L'autenticazione e la verifica dell'accesso del personale della Commissione ai fini dell'accesso ai componenti comuni del CDS sono effettuate utilizzando il sistema UUM&DS o i servizi di rete forniti dalla Commissione.

Art. 10

Portale dell'UE per gli operatori

1. Il portale dell'UE per gli operatori costituisce il punto d'accesso al CDS per gli operatori economici e le altre persone.

2. Il portale dell'UE per gli operatori interagisce con il CDMS centrale e con il CDMS nazionale, ove quest'ultimo sia stato sviluppato da uno Stato membro.

3. Il portale dell'UE per gli operatori è utilizzato per le domande e le autorizzazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del presente regolamento, nonché per la gestione delle decisioni relative a tali domande e autorizzazioni, qualora tali autorizzazioni o decisioni possano avere ripercussioni in più di uno Stato membro.

4. Uno Stato membro può decidere che il portale dell'UE per gli operatori possa essere utilizzato per le domande e le autorizzazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del presente regolamento, nonché per la gestione delle decisioni relative a tali domande e autorizzazioni, qualora tali autorizzazioni o decisioni abbiano ripercussioni unicamente in quello Stato membro.

Lo Stato membro che decide di utilizzare il portale dell'UE per gli operatori per le autorizzazioni o le decisioni che hanno ripercussioni unicamente nel proprio territorio ne informa la Commissione.

Art. 11

Sistema centrale di gestione delle decisioni doganali (CDMS centrale)

1. Il CDMS centrale è utilizzato dalle autorità doganali degli Stati membri per trattare le domande e le autorizzazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del presente regolamento, nonché per gestire le decisioni relative a tali domande e autorizzazioni allo scopo di verificare che siano soddisfatte le condizioni per l'accettazione di una domanda e per l'adozione di una decisione.

2. Il CDMS centrale interagisce con il portale dell'UE per gli operatori, con i servizi di informazioni sui clienti di cui all'articolo 13 del presente regolamento e con il CDMS nazionale, ove quest'ultimo sia stato sviluppato da uno Stato membro.

Art. 12

Consultazione tra le autorità doganali degli Stati membri mediante il CDMS

L'autorità doganale di uno Stato membro utilizza il CDMS centrale quando ha bisogno di consultare l'autorità doganale di un altro Stato membro prima di adottare una decisione in merito alle domande o alle autorizzazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del presente regolamento.

Art. 13

Servizi di informazioni sui clienti (CRS)

1. I servizi di informazioni sui clienti sono utilizzati per l'archiviazione centrale dei dati relativi alle autorizzazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del presente regolamento, nonché per le decisioni relative a tali autorizzazioni, e consentono la consultazione, la riproduzione e la convalida di dette autorizzazioni mediante altri sistemi elettronici istituiti ai fini dell'articolo 16 del codice.

2. I servizi di informazioni sui clienti sono utilizzati per l'archiviazione centrale dei dati relativi alle registrazioni del sistema REX di cui agli articoli 81 e 88 del presente regolamento e consentono la consultazione, la riproduzione e la convalida di dette registrazioni mediante altri sistemi elettronici istituiti ai fini dell'articolo 16 del codice. I servizi di informazioni sui clienti sono utilizzati da Andorra, Norvegia, San Marino, Svizzera e Turchia per archiviare i dati dei rispettivi operatori economici nazionali registrati e per consultare, riprodurre e convalidare i dati del sistema REX degli Stati membri e del sistema REX dei paesi terzi con cui l'Unione ha un regime commerciale preferenziale, ai fini dei rispettivi regimi del sistema di preferenze generalizzate.

3. Oltre ai dati del CDMS centrale, i servizi di informazioni sui clienti sono utilizzati per l'archiviazione dei dati relativi ai sistemi EORI, EBTI, AEO e GUM e consentono la consultazione, la riproduzione e la convalida di tali dati mediante altri sistemi elettronici istituiti ai fini dell'articolo 16 del codice.

4. I servizi di informazioni sui clienti possono essere utilizzati dalla Commissione e dalle autorità competenti partner degli Stati membri per consultare, riprodurre e convalidare i dati del sistema EORI ai fini dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2022/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

(1)

Regolamento (UE) 2022/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, che istituisce l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane e modifica il regolamento (UE) n. 952/2013 (GU L 317 del 9.12.2022, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2399/oj).

Art. 14

Portale nazionale per gli operatori

1. Il portale nazionale per gli operatori, ove sia stato sviluppato da uno Stato membro, costituisce un punto d'accesso supplementare al sistema di decisioni doganali CDS per gli operatori economici e altre persone.

2. Per quanto riguarda le domande e le autorizzazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del presente regolamento nonché la gestione delle decisioni relative a tali domande e autorizzazioni, qualora dette autorizzazioni o decisioni possano avere ripercussioni in più di uno Stato membro, gli operatori economici e le altre persone possono scegliere di utilizzare il portale nazionale per gli operatori, ove sia stato sviluppato, o il portale dell'UE per gli operatori.

3. Il portale nazionale per gli operatori interagisce con il CDMS nazionale, ove sia stato sviluppato da uno Stato membro.

4. Lo Stato membro che sviluppa un portale nazionale per gli operatori ne informa la Commissione.

Art. 15

Sistema nazionale di gestione delle decisioni doganali (CDMS nazionale)

1. Il CDMS nazionale, ove sia stato sviluppato da uno Stato membro, è utilizzato dall'autorità doganale dello Stato membro che lo ha sviluppato per trattare le domande e le autorizzazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del presente regolamento nonché per gestire le decisioni relative a tali domande e autorizzazioni allo scopo di verificare che siano soddisfatte le condizioni per l'accettazione di una domanda e per l'adozione di una decisione.

2. Il CDMS nazionale interagisce con il CDMS centrale per la consultazione tra le autorità doganali degli Stati membri di cui all'articolo 12 del presente regolamento.

CAPO IV

SISTEMA DI GESTIONE UNIFORME DEGLI UTENTI E FIRMA DIGITALE (UUM&DS)

Art. 16

Obiettivo e struttura del sistema UUM&DS

1. Il sistema di gestione uniforme degli utenti e firma digitale («sistema UUM&DS») consente la comunicazione tra la Commissione e i sistemi di gestione dell'identità e dell'accesso degli Stati membri di cui all'articolo 20 del presente regolamento allo scopo di fornire al personale della Commissione, agli operatori economici e alle altre persone un accesso autorizzato e sicuro ai sistemi elettronici.

2. Il sistema UUM&DS consiste dei seguenti componenti comuni:

a) un sistema di gestione dell'accesso;

b) un sistema di gestione amministrativa.

3. Gli Stati membri sviluppano un sistema di gestione dell'identità e dell'accesso come componente nazionale del sistema UUM&DS.

Art. 17

Utilizzo del sistema UUM&DS

Il sistema UUM&DS è utilizzato per assicurare l'autenticazione e la verifica dell'accesso:

a) di operatori economici e altre persone ai fini dell'accesso all'EUCTP, ai componenti comuni del CDS, del sistema EBTI, del sistema AEO, del sistema INF SP, del sistema REX, del sistema PoUS, dell'ICS2 e del sistema GUM;

b) del personale della Commissione ai fini dell'accesso all'EUCTP, ai componenti comuni del CDS, del sistema EBTI, del sistema EORI, del sistema AEO, dell'ICS2, dell'AES, dell'NCTS, del CRMS, del sistema CCI, del sistema REX, del sistema PoUS, del sistema INF SP e del sistema GUM ai fini della manutenzione e gestione del sistema UUM&DS.

Art. 18

Sistema di gestione dell'accesso

La Commissione istituisce un sistema di gestione dell'accesso per convalidare le richieste di accesso presentate dagli operatori economici e da altre persone nell'ambito del sistema UUM&DS mediante l'interazione con i sistemi di gestione dell'identità e dell'accesso degli Stati membri di cui all'articolo 20 del presente regolamento.

Art. 19

Sistema di gestione amministrativa

La Commissione istituisce un sistema di gestione amministrativa che consente di gestire le norme di autenticazione e autorizzazione per la convalida dei dati di identificazione degli operatori economici e di altre persone al fine di concedere l'accesso ai sistemi elettronici.

Art. 20

Sistemi di gestione dell'identità e dell'accesso degli Stati membri

Gli Stati membri istituiscono un sistema di gestione dell'identità e dell'accesso per assicurare:

a) la registrazione e l'archiviazione sicure dei dati di identificazione degli operatori economici e di altre persone;

b) lo scambio sicuro dei dati di identificazione firmati e criptati degli operatori economici e di altre persone.

CAPO V

SISTEMA DELLE INFORMAZIONI TARIFFARIE VINCOLANTI EUROPEE (EBTI)

Art. 21

Obiettivo e struttura del sistema EBTI

1. Il sistema delle informazioni tariffarie vincolanti europee («sistema EBTI»), conformemente agli articoli 33 e 34 del codice, consente:

a) la comunicazione fra la Commissione, le autorità doganali degli Stati membri, gli operatori economici e le altre persone ai fini della presentazione e del trattamento delle domande ITV e delle decisioni ITV;

b) la gestione di eventuali eventi successivi che possano incidere sulla domanda o sulla decisione originaria;

c) il monitoraggio dell'utilizzo obbligatorio delle decisioni ITV;

d) il monitoraggio e la gestione dell'uso esteso delle decisioni ITV;

e) il monitoraggio da parte della Commissione delle decisioni ITV, comprese le procedure di domanda, adozione e gestione di tali decisioni, al fine di garantire l'applicazione uniforme della normativa doganale e di altre normative dell'Unione.

2. Il sistema EBTI consiste dei seguenti componenti comuni:

a) un portale dell'UE specifico per gli operatori per l'EBTI;

b) un sistema EBTI centrale;

c) una funzione di monitoraggio dell'uso delle decisioni ITV.

3. Gli Stati membri possono sviluppare, come componente nazionale, un sistema nazionale di informazioni tariffarie vincolanti («sistema ITV nazionale») insieme a un portale nazionale per gli operatori.

Art. 22

Utilizzo del sistema EBTI

1. Il sistema EBTI è utilizzato per presentare, trattare, scambiare e archiviare le informazioni relative alle domande e alle decisioni ITV o a qualsiasi evento successivo che possa incidere sulla domanda o sulla decisione originaria, a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

2. Il sistema EBTI è utilizzato in ausilio al monitoraggio, da parte delle autorità doganali degli Stati membri, del rispetto degli obblighi derivanti dall'ITV a norma dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

3. Il sistema EBTI è utilizzato dalla Commissione per informare gli Stati membri, a norma dell'articolo 22, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, del fatto che i quantitativi di merci che possono essere sdoganati durante un periodo di uso esteso sono stati raggiunti non appena tale situazione si verifica.

Art. 23

Autenticazione e accesso al sistema EBTI

1. L'autenticazione e la verifica dell'accesso degli operatori economici e di altre persone ai fini dell'accesso ai componenti comuni del sistema EBTI sono effettuate utilizzando il sistema UUM&DS.

Affinché i rappresentanti doganali siano autenticati e possano accedere ai componenti comuni del sistema EBTI, la loro delega per agire in tale capacità è registrata nel sistema UUM&DS o in un sistema di gestione dell'identità e dell'accesso istituito da uno Stato membro a norma dell'articolo 20 del presente regolamento.

2. L'autenticazione e la verifica dell'accesso delle autorità doganali degli Stati membri ai fini dell'accesso ai componenti comuni del sistema EBTI sono effettuate utilizzando i servizi di rete forniti dalla Commissione.

3. L'autenticazione e la verifica dell'accesso del personale della Commissione ai fini dell'accesso ai componenti comuni del sistema EBTI sono effettuate utilizzando il sistema UUM&DS o i servizi di rete forniti dalla Commissione.

Art. 24

Portale dell'UE specifico per gli operatori per l'EBTI

1. Il portale dell'UE specifico per gli operatori per l'EBTI comunica con l'EUCTP e l'EUCPT funge da punto di accesso al sistema EBTI per gli operatori economici e altre persone.

2. Il portale dell'UE specifico per gli operatori per l'EBTI interagisce con il sistema EBTI centrale e rinvia ai portali nazionali per gli operatori ove gli Stati membri abbiano sviluppato sistemi ITV nazionali.

3. Il portale dell'UE specifico per gli operatori per l'EBTI è utilizzato per trasmettere e scambiare informazioni relative alle domande e alle decisioni ITV o a qualsiasi evento successivo che possa incidere sulla domanda o sulla decisione originaria.

Art. 25

Sistema EBTI centrale

1. Il sistema EBTI centrale è utilizzato dalle autorità doganali degli Stati membri per trattare, scambiare e archiviare le informazioni relative alle domande e alle decisioni ITV o a qualsiasi evento successivo che possa incidere sulla domanda o sulla decisione originaria allo scopo di verificare che siano soddisfatte le condizioni per l'accettazione di una domanda e per l'adozione di una decisione.

2. Il sistema EBTI centrale è utilizzato dalle autorità doganali degli Stati membri per consultare, trattare, scambiare e archiviare le informazioni in conformità dell'articolo 16, paragrafo 4, dell'articolo 17 e dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

3. Il sistema EBTI centrale interagisce con:

a) il portale dell'UE specifico per gli operatori per l'EBTI;

b) i sistemi ITV nazionali, ove sviluppati dagli Stati membri.

Art. 26

Consultazione tra le autorità doganali degli Stati membri mediante il sistema EBTI centrale

L'autorità doganale di uno Stato membro utilizza il sistema EBTI centrale per consultare l'autorità doganale di un altro Stato membro al fine di garantire la conformità con l'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

Art. 27

Monitoraggio dell'uso delle decisioni ITV

La capacità del sistema EBTI di monitorare l'uso delle decisioni ITV è utilizzata ai fini dell'articolo 21, paragrafo 3, e dell'articolo 22, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

Art. 28

Portale nazionale per gli operatori

1. Se uno Stato membro ha sviluppato un sistema ITV nazionale a norma dell'articolo 21, paragrafo 3, del presente regolamento, il portale nazionale per gli operatori è il principale punto d'accesso al sistema ITV nazionale per gli operatori economici e le altre persone.

2. Gli operatori economici e le altre persone utilizzano il portale nazionale per gli operatori, ove questo sia sviluppato da uno Stato membro, per le domande e le decisioni ITV o qualsiasi evento successivo che possa incidere sulla domanda o sulla decisione originaria.

3. Il portale nazionale per gli operatori interagisce con il sistema ITV nazionale, ove questo sia stato sviluppato da uno Stato membro.

4. Il portale nazionale per gli operatori agevola processi equivalenti a quelli agevolati dal portale dell'UE specifico per gli operatori per l'EBTI.

5. Uno Stato membro che sviluppa un portale nazionale per gli operatori ne informa la Commissione. La Commissione provvede a garantire l'accesso al portale nazionale per gli operatori direttamente dal portale dell'UE specifico per gli operatori per l'EBTI.

Art. 29

Sistema ITV nazionale

1. Il sistema ITV nazionale, ove sia stato sviluppato da uno Stato membro, è utilizzato dall'autorità doganale dello Stato membro che lo ha sviluppato per trattare, scambiare e archiviare le informazioni relative alle domande e alle decisioni ITV o a qualsiasi evento successivo che possa incidere sulla domanda o sulla decisione originaria allo scopo di verificare che siano soddisfatte le condizioni per l'accettazione di una domanda o per l'adozione di una decisione.

2. L'autorità doganale di uno Stato membro utilizza il proprio sistema ITV nazionale per consultare, trattare, scambiare e archiviare le informazioni in conformità dell'articolo 16, paragrafo 4, dell'articolo 17 e dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, a meno che non utilizzi il sistema EBTI centrale a tali fini.

3. Il sistema ITV nazionale interagisce con:

a) il portale nazionale per gli operatori, ove sviluppato da uno Stato membro;

b) il sistema EBTI centrale.

CAPO VI

SISTEMA DI REGISTRAZIONE E IDENTIFICAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI (EORI)

Art. 30

Obiettivo e struttura del sistema EORI

Il sistema di registrazione e identificazione degli operatori economici («sistema EORI») consente una registrazione e un'identificazione univoche a livello unionale degli operatori economici e di altre persone.

Il sistema EORI consiste dei seguenti componenti:

a) un sistema EORI centrale;

b) i sistemi EORI nazionali, ove sviluppati dagli Stati membri.

Art. 31

Utilizzo del sistema EORI

1. Il sistema EORI è utilizzato ai seguenti fini:

a) ricevere i dati della registrazione degli operatori economici e di altre persone, come indicato all'allegato 12-01 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 («dati EORI»), comunicati dagli Stati membri;

b) archiviare a livello centrale i dati EORI relativi alla registrazione e all'identificazione degli operatori economici e di altre persone;

c) mettere a disposizione degli Stati membri i dati EORI;

d) garantire l'applicazione uniforme dei controlli doganali e della normativa doganale;

e) minimizzare i rischi.

2. Il sistema EORI consente alle autorità doganali degli Stati membri di accedere online ai dati EORI archiviati a livello centrale.

3. Il sistema EORI interagisce con tutti gli altri sistemi elettronici in cui si utilizza il numero EORI.

Art. 32

Autenticazione e accesso al sistema EORI centrale

1. L'autenticazione e la verifica dell'accesso delle autorità doganali degli Stati membri ai fini dell'accesso ai componenti comuni del sistema EORI sono effettuate utilizzando i servizi di rete forniti dalla Commissione.

2. L'autenticazione e la verifica dell'accesso del personale della Commissione ai fini dell'accesso ai componenti comuni del sistema EORI sono effettuate utilizzando il sistema UUM&DS o i servizi di rete forniti dalla Commissione.

Art. 33

Sistema EORI centrale

1. Il sistema EORI centrale è utilizzato dalle autorità doganali degli Stati membri ai fini dell'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, nonché dalla Commissione per mettere i dati EORI a disposizione ai fini dell'articolo 46, dell'articolo 47, paragrafo 2, e dell'articolo 50, paragrafo 1, del codice per garantire l'applicazione uniforme dei controlli doganali e della normativa doganale e minimizzare i rischi, anche attraverso tecniche di estrazione dei dati e lo scambio di informazioni sui rischi.

2. Il sistema EORI può inoltre essere utilizzato dalla Commissione e dalle autorità competenti partner degli Stati membri ai fini dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2022/2399.

3. Il sistema EORI centrale interagisce con i sistemi EORI nazionali, ove questi siano stati sviluppati dagli Stati membri.

Art. 34

Sistema EORI nazionale

1. Un sistema EORI nazionale, ove sia stato sviluppato da uno Stato membro, è utilizzato dall'autorità doganale dello Stato membro che lo ha sviluppato per scambiare e archiviare i dati EORI.

2. Un sistema EORI nazionale, ove sia stato sviluppato da uno Stato membro, interagisce con il sistema EORI centrale.

CAPO VII

SISTEMA DELL'OPERATORE ECONOMICO AUTORIZZATO (AEO)

Art. 35

Obiettivo e struttura del sistema AEO

1. Il sistema dell'operatore economico autorizzato («sistema AEO») consente la comunicazione tra la Commissione, le autorità doganali degli Stati membri, gli operatori economici e altre persone al fine di:

a) presentare e trattare le domande AEO;

b) concedere le autorizzazioni AEO;

c) gestire qualsiasi evento successivo che possa incidere sulla decisione originaria di cui all'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

2. Il sistema AEO consiste dei seguenti componenti comuni:

a) un portale specifico dell'UE per gli operatori per l'AEO;

b) un sistema AEO centrale.

3. Gli Stati membri possono sviluppare i seguenti componenti nazionali:

a) un portale nazionale per gli operatori;

b) un sistema nazionale dell'operatore economico autorizzato («sistema AEO nazionale»).

Art. 36

Utilizzo del sistema AEO

1. Il sistema AEO è utilizzato per trasmettere, scambiare, trattare e archiviare le informazioni relative alle domande e alle decisioni AEO o a qualsiasi evento successivo che possa incidere sulla decisione originaria, a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, e dell'articolo 31, paragrafi 1 e 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

2. Le autorità doganali degli Stati membri utilizzano il sistema AEO per adempiere ai loro obblighi a norma dell'articolo 31, paragrafi 1 e 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 e per tenere una registrazione delle consultazioni interessate.

Art. 37

Autenticazione e accesso al sistema AEO centrale

1. L'autenticazione e la verifica dell'accesso degli operatori economici e di altre persone ai fini dell'accesso ai componenti comuni del sistema AEO sono effettuate utilizzando il sistema UUM&DS.

Affinché i rappresentanti doganali siano autenticati e possano accedere ai componenti comuni del sistema AEO, la loro delega per agire in tale capacità è registrata nel sistema UUM&DS o in un sistema di gestione dell'identità e dell'accesso istituito da uno Stato membro a norma dell'articolo 20 del presente regolamento.

2. L'autenticazione e la verifica dell'accesso delle autorità doganali degli Stati membri ai fini dell'accesso ai componenti comuni del sistema AEO sono effettuate utilizzando i servizi di rete forniti dalla Commissione.

3. L'autenticazione e la verifica dell'accesso del personale della Commissione ai fini dell'accesso ai componenti comuni del sistema AEO sono effettuate utilizzando il sistema UUM&DS o i servizi di rete forniti dalla Commissione.

Art. 38

Portale specifico dell'UE per gli operatori AEO

1. Il portale specifico dell'UE per gli operatori AEO comunica con l'EUCTP e l'EUCPT funge da punto di accesso al sistema AEO per gli operatori economici e le altre persone.

2. Il portale specifico dell'UE per gli operatori AEO interagisce con il sistema AEO centrale e rinvia verso i portali nazionali per gli operatori, ove questi siano stati sviluppati dallo Stato membro.

3. Il portale specifico dell'UE per gli operatori AEO è utilizzato per trasmettere e scambiare le informazioni relative alle domande e alle decisioni AEO o a qualsiasi evento successivo che possa incidere sulla decisione originaria.

Art. 39

Sistema AEO centrale

1. Il sistema AEO centrale è utilizzato dalle autorità doganali degli Stati membri per scambiare e archiviare le informazioni relative alle domande e alle decisioni AEO o a qualsiasi evento successivo che possa incidere sulla decisione originaria.

2. Le autorità doganali degli Stati membri utilizzano il sistema AEO centrale per scambiare e archiviare informazioni, consultare e gestire le decisioni di cui agli articoli 30 e 31 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

3. Il sistema AEO centrale interagisce con:

a) il portale dell'UE per gli operatori;

b) i sistemi EORI nazionali, ove sviluppati dagli Stati membri.

Art. 40

Portale nazionale per gli operatori

1. Il portale nazionale per gli operatori, ove sia stato sviluppato da uno Stato membro, consente lo scambio di informazioni relative alle domande e alle decisioni AEO.

2. Gli operatori economici e le altre persone utilizzano il portale nazionale destinato agli operatori, ove sia stato sviluppato, per scambiare informazioni con le autorità doganali degli Stati membri in merito alle domande e alle decisioni AEO.

3. Il portale nazionale per gli operatori interagisce con il sistema AEO nazionale, ove questo sia stato sviluppato da uno Stato membro.

Art. 41

Sistema AEO nazionale

1. Il sistema AEO nazionale, ove sia stato sviluppato da uno Stato membro, è utilizzato dall'autorità doganale dello Stato membro che lo ha sviluppato per scambiare e archiviare le informazioni relative alle domande e alle decisioni AEO o a qualsiasi evento successivo che possa incidere sulla decisione originaria.

2. Il sistema AEO nazionale interagisce con:

a) il portale nazionale per gli operatori, ove sviluppato da uno Stato membro;

b) il sistema AEO centrale.

CAPO VIII

SISTEMA DI CONTROLLO DELLE IMPORTAZIONI 2 (ICS2)

Art. 42

Obiettivo e struttura dell'ICS2

1. Il sistema di controllo delle importazioni 2 («ICS2») supporta la comunicazione tra le autorità doganali degli Stati membri e la Commissione, nonché tra gli operatori economici e altre persone e le autorità doganali degli Stati membri, per i seguenti fini:

a) adempimento dei requisiti relativi alla dichiarazione sommaria di entrata;

b) analisi dei rischi da parte delle autorità doganali degli Stati membri, principalmente a fini di sicurezza e per misure doganali volte ad attenuare i rischi pertinenti, compresi i controlli doganali;

c) comunicazione tra le autorità doganali degli Stati membri ai fini dell'adempimento dei requisiti relativi alla dichiarazione sommaria di entrata;

d) applicazione uniforme della normativa doganale e riduzione al minimo dei rischi, mediante, fra l'altro, il trattamento, il confronto e l'analisi dei dati da parte degli Stati membri e della Commissione e l'arricchimento e la comunicazione dei dati agli Stati membri.

2. L'ICS2 consiste dei seguenti componenti comuni:

a) un'interfaccia condivisa per gli operatori;

b) un repertorio comune.

3. Ciascuno Stato membro sviluppa il proprio sistema nazionale di entrata come componente nazionale.

4. Uno Stato membro può sviluppare un'interfaccia nazionale per gli operatori come componente nazionale.

Art. 43

Utilizzo dell'ICS2

1. L'ICS2 è utilizzato per i seguenti fini:

a) la trasmissione, il trattamento e l'archiviazione delle indicazioni delle dichiarazioni sommarie di entrata di cui all'articolo 127 del codice e delle domande di modifiche e di invalidamento di cui all'articolo 129 del codice;

b) la ricezione, il trattamento e l'archiviazione delle indicazioni delle dichiarazioni sommarie di entrata estratte dalle dichiarazioni di cui all'articolo 130 del codice;

c) la trasmissione, il trattamento e l'archiviazione delle informazioni relative alle notifiche di arrivo di navi marittime o di aeromobili di cui all'articolo 133 del codice;

d) la ricezione, il trattamento e l'archiviazione delle informazioni relative alla presentazione delle merci in dogana di cui all'articolo 139 del codice;

e) la ricezione, il trattamento e l'archiviazione delle informazioni relative alle richieste e ai risultati dell'analisi dei rischi, alle raccomandazioni di controllo, alle decisioni sui controlli e ai risultati dei controlli di cui all'articolo 46, paragrafi 3 e 5, e all'articolo 47, paragrafo 2, del codice;

f) la ricezione, il trattamento, l'archiviazione e la comunicazione delle notifiche e delle informazioni destinate agli operatori economici o ad altre persone di cui all'articolo 186, paragrafo 2, lettera e), e paragrafi da 3 a 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 e all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446;

g) la trasmissione, il trattamento e l'archiviazione delle ulteriori informazioni chieste dalle autorità doganali degli Stati membri a norma dell'articolo 186, paragrafi 3 e 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

2. L'ICS2 è utilizzato per supportare il monitoraggio e la valutazione da parte della Commissione e degli Stati membri dell'attuazione dei criteri di rischio e delle norme comuni in materia di sicurezza, delle misure di controllo e dei settori di controllo prioritari di cui all'articolo 46, paragrafo 3, del codice.

3. Oltre ai dati di cui al paragrafo 1, al fine di sostenere i processi di gestione dei rischi, la funzionalità di analisi della sicurezza dell'ICS2 può essere utilizzata per raccogliere, archiviare, trattare e analizzare le seguenti informazioni:

a) informazioni diverse dalle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo;

b) le informazioni attinenti ai rischi e gli esiti delle analisi dei rischi a norma dell'articolo 46, paragrafo 5, del codice;

c) i dati scambiati a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, del codice diversi dalle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo;

d) i dati raccolti dagli Stati membri o dalla Commissione da fonti nazionali, unionali o internazionali a norma dell'articolo 46, paragrafo 4, secondo comma, del codice;

e) eventuali altri dati o informazioni messi a disposizione nei sistemi elettronici della Commissione per lo scambio e l'archiviazione delle informazioni doganali di cui all'articolo 16 del codice e di altre informazioni riguardanti l'entrata, l'uscita, il transito, il movimento, il magazzinaggio e l'uso finale delle merci in circolazione tra il territorio doganale dell'Unione e paesi o territori al di fuori di tale territorio ai fini dell'attuazione uniforme dei controlli doganali e della normativa doganale.

Art. 44

Autenticazione e accesso all'ICS2

1. L'autenticazione e la verifica dell'accesso degli operatori economici e di altre persone ai fini dell'accesso ai componenti comuni dell'ICS2 sono effettuate utilizzando il sistema UUM&DS.

2. L'autenticazione e la verifica dell'accesso delle autorità doganali degli Stati membri ai fini dell'accesso ai componenti comuni dell'ICS2 sono effettuate utilizzando i servizi di rete forniti dalla Commissione.

3. L'autenticazione e la verifica dell'accesso del personale della Commissione ai fini dell'accesso ai componenti comuni dell'ICS2 sono effettuate utilizzando il sistema UUM&DS o i servizi di rete forniti dalla Commissione.

Art. 45

Interfaccia condivisa per gli operatori

1. L'interfaccia condivisa per gli operatori costituisce un punto di accesso all'ICS2 per gli operatori economici e le altre persone ai fini dell'articolo 182, paragrafo 1 bis, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

2. L'interfaccia condivisa per gli operatori interagisce con il repertorio comune dell'ICS2 di cui all'articolo 46 del presente regolamento.

3. L'interfaccia condivisa per gli operatori è utilizzata per:

a) presentare, trattare e archiviare le indicazioni delle dichiarazioni sommarie di entrata e delle notifiche di arrivo;

b) presentare, trattare e archiviare le richieste di modifica e di invalidamento delle dichiarazioni sommarie di entrata;

c) scambiare informazioni tra le autorità doganali degli Stati membri e gli operatori economici e altre persone.

Art. 46

Repertorio comune dell'ICS2

1. Il repertorio comune dell'ICS2 è utilizzato dalla Commissione e dalle autorità doganali degli Stati membri per trattare, archiviare e scambiare:

a) le indicazioni delle dichiarazioni sommarie di entrata;

b) le richieste di modifica e di invalidamento delle dichiarazioni sommarie di entrata;

c) le notifiche di arrivo;

d) le informazioni relative alla presentazione delle merci;

e) le informazioni relative alle richieste di analisi dei rischi e ai risultati di tali analisi;

f) le raccomandazioni di controllo;

g) le decisioni di controllo;

h) i risultati dei controlli e le informazioni scambiate con gli operatori economici o altre persone.

2. Il repertorio comune dell'ICS2 è utilizzato dalla Commissione e dagli Stati membri a fini statistici e di valutazione e per lo scambio di informazioni sulle dichiarazioni sommarie di entrata tra gli Stati membri e tra la Commissione e gli Stati membri.

3. Il repertorio comune dell'ICS2 è utilizzato dalla Commissione e dagli Stati membri per:

a) raccogliere, archiviare, trattare e analizzare elementi aggiuntivi di informazione in combinazione con le dichiarazioni sommarie di entrata;

b) supportare i processi di gestione dei rischi di cui all'articolo 43, paragrafo 3, del presente regolamento attraverso la funzionalità di analisi della sicurezza dell'ICS2.

4. Il repertorio comune dell'ICS2 interagisce con:

a) l'interfaccia condivisa per gli operatori;

b) le interfacce nazionali per gli operatori, ove sviluppate dagli Stati membri;

c) i sistemi nazionali di entrata.

Art. 47

Scambio di informazioni tra le autorità doganali degli Stati membri mediante il repertorio comune dell'ICS2

L'autorità doganale di uno Stato membro utilizza il repertorio comune dell'ICS2 per scambiare:

a) informazioni con l'autorità doganale di un altro Stato membro in conformità all'articolo 186, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 prima di completare l'analisi dei rischi principalmente a fini di sicurezza;

b) informazioni con l'autorità doganale di un altro Stato membro riguardanti:

i) i controlli raccomandati di cui all'articolo 186, paragrafo 7, primo comma, del regolamento (UE) 2015/2447;

ii) le decisioni adottate in relazione ai controlli raccomandati di cui al punto i);

iii) i risultati dei controlli doganali effettuati a norma dell'articolo 186, paragrafo 7 e 7 bis, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

Art. 48

Interfaccia nazionale per gli operatori

1. L'interfaccia nazionale per gli operatori, ove sviluppata da uno Stato membro, costituisce un punto d'accesso all'ICS2 per gli operatori economici e altre persone in conformità all'articolo 182, paragrafo 1 bis, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 se la richiesta è indirizzata allo Stato membro che gestisce l'interfaccia nazionale per gli operatori.

2. Gli operatori economici e altre persone possono scegliere di utilizzare l'interfaccia nazionale per gli operatori, ove sia stata sviluppata, o l'interfaccia condivisa per gli operatori al fine di:

a) presentare, trattare e archiviare le indicazioni delle dichiarazioni sommarie di entrata e delle notifiche di arrivo;

b) chiedere la modifica e l'invalidamento delle indicazioni delle dichiarazioni sommarie di entrata;

c) scambiare informazioni tra le autorità doganali e gli operatori economici e altre persone.

3. L'interfaccia nazionale per gli operatori, ove sia stata sviluppata, interagisce con il repertorio comune dell'ICS2.

4. Lo Stato membro che sviluppa un'interfaccia nazionale per gli operatori ne informa la Commissione.

Art. 49

Sistema nazionale di entrata

1. L'autorità doganale dello Stato membro interessato utilizza un sistema nazionale di entrata per i seguenti fini:

a) lo scambio di indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata estratte dalle dichiarazioni di cui all'articolo 130 del codice;

b) lo scambio di informazioni e notifiche con il repertorio comune dell'ICS2 per quanto riguarda informazioni relative all'arrivo di navi marittime o di aeromobili di cui all'articolo 133 del codice;

c) lo scambio di informazioni relative alla presentazione delle merci;

d) il trattamento delle richieste di analisi dei rischi;

e) lo scambio e il trattamento di informazioni relative ai risultati delle analisi dei rischi, alle raccomandazioni di controllo, alle decisioni di controllo e ai risultati dei controlli;

l'autorità doganale dello Stato membro interessato utilizza un sistema nazionale di entrata quando l'autorità doganale di uno Stato membro riceve ulteriori informazioni dagli operatori economici e da altre persone.

2. Il sistema nazionale di entrata interagisce con il repertorio comune dell'ICS2.

3. Il sistema nazionale di entrata interagisce con i sistemi sviluppati a livello nazionale per estrarre le informazioni di cui al paragrafo 1.

CAPO IX

SISTEMA AUTOMATIZZATO DI ESPORTAZIONE (AES)

Art. 50

Obiettivo e struttura dell'AES

1. Il sistema automatizzato di esportazione («AES») consente la comunicazione tra le autorità doganali degli Stati membri, e tra le autorità doganali degli Stati membri e gli operatori economici e le altre persone, al fine di presentare e trattare le dichiarazioni di esportazione e di riesportazione quando le merci sono portate fuori dal territorio doganale dell'Unione. L'AES può anche consentire la comunicazione tra le autorità doganali degli Stati membri per trasmettere le indicazioni delle dichiarazioni sommarie di uscita nelle situazioni di cui all'articolo 271, paragrafo 1, secondo comma, del codice.

2. L'AES consiste dei seguenti componenti comuni:

a) una rete comune di comunicazione;

b) servizi centrali.

3. Gli Stati membri sviluppano i seguenti componenti nazionali:

a) un portale nazionale per gli operatori;

b) un sistema nazionale di esportazione («AES nazionale»);

c) un'interfaccia comune tra l'AES e l'NCTS a livello nazionale;

d) un'interfaccia comune tra l'AES e il sistema d'informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa (EMCS) a livello nazionale.

Art. 51

Utilizzo dell'AES

L'AES è utilizzato per i seguenti fini nel caso di merci che escono dal territorio doganale dell'Unione o sono trasportate a destinazione di o in provenienza da territori fiscali speciali:

a) garantire l'espletamento delle formalità all'esportazione e all'uscita stabilite dal codice;

b) presentare e trattare le dichiarazioni di esportazione e di riesportazione;

c) gestire gli scambi di messaggi tra l'ufficio doganale di esportazione e l'ufficio doganale di uscita e, con riguardo allo sdoganamento centralizzato all'esportazione, tra l'ufficio doganale di controllo e l'ufficio doganale di presentazione;

d) gestire gli scambi di messaggi tra l'ufficio doganale di presentazione e l'ufficio doganale di uscita nelle situazioni di cui all'articolo 271, paragrafo 1, secondo comma, del codice.

Art. 52

Autenticazione e accesso all'AES

1. Gli operatori economici e le altre persone hanno unicamente accesso all'AES nazionale tramite il portale nazionale per gli operatori. L'autenticazione e la verifica dell'accesso sono stabilite dagli Stati membri.

2. L'autenticazione e la verifica dell'accesso delle autorità doganali degli Stati membri ai fini dell'accesso ai componenti comuni del sistema AES sono effettuate utilizzando i servizi di rete forniti dalla Commissione.

3. L'autenticazione e la verifica dell'accesso del personale della Commissione ai fini dell'accesso ai componenti comuni del sistema AES sono effettuate utilizzando il sistema UUM&DS o i servizi di rete forniti dalla Commissione.

Art. 53

Rete comune di comunicazione dell'AES

1. La rete comune di comunicazione garantisce la comunicazione elettronica tra gli AES nazionali degli Stati membri.

2. Le autorità doganali degli Stati membri utilizzano la rete comune di comunicazione per lo scambio di informazioni di cui all'articolo 51, paragrafo 1, lettere c) e d), del presente regolamento.

Art. 54

Portale nazionale per gli operatori

1. Il portale nazionale per gli operatori consente lo scambio di informazioni tra gli operatori economici o altre persone e l'AES nazionale delle autorità doganali degli Stati membri.

2. Il portale nazionale per gli operatori interagisce con l'AES nazionale.

Art. 55

Sistema nazionale di esportazione

1. L'AES nazionale interagisce con il portale nazionale per gli operatori ed è utilizzato dall'autorità doganale dello Stato membro per trattare le dichiarazioni di esportazione e di riesportazione.

2. Gli AES nazionali degli Stati membri comunicano tra loro per via elettronica attraverso la rete comune di comunicazione e trattano le informazioni sulle esportazioni e sulle uscite ricevute da altri Stati membri.

3. Gli Stati membri forniscono e mantengono a livello nazionale un'interfaccia tra l'AES nazionale e l'EMCS ai fini dell'articolo 280 del codice e degli articoli 21 e 25 della direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio (1).

4. Gli Stati membri forniscono e mantengono a livello nazionale un'interfaccia tra l'AES nazionale e l'NCTS ai fini dell'articolo 280 del codice e dell'articolo 329, paragrafi 5 e 6, e dell'articolo 333, paragrafo 2, lettere b) e c), del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

(1)

Direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, che stabilisce il regime generale delle accise (GU L 58 del 27.2.2020, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2020/262/oj).

Art. 56

Transizione informatica

1. Fino al 14 dicembre 2025 la Commissione fornisce agli Stati membri componenti comuni supplementari, norme transitorie e meccanismi di sostegno per creare un ambiente operativo in cui gli Stati membri che non hanno ancora utilizzato il sistema AES possano continuare temporaneamente a interagire con i sistemi negli Stati membri che lo hanno già introdotto.

2. La Commissione offre un componente comune sotto forma di convertitore centrale per lo scambio di messaggi mediante la rete comune di comunicazione. Uno Stato membro può decidere di applicare il convertitore a livello nazionale. La Commissione mantiene e gestisce il convertitore centrale fino al 14 dicembre 2025.

3. In caso di connettività graduale degli operatori economici e di altre persone, uno Stato membro può offrire un convertitore nazionale per lo scambio di messaggi tra l'operatore economico e altre persone e l'autorità doganale di tale Stato membro.

4. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, elabora le norme di natura operativa e tecnica da applicare fino al 14 dicembre 2025, in modo da consentire la mappatura e l'interoperabilità tra i requisiti in materia di scambio di informazioni definiti nei regolamenti delegati (UE) 2016/341 (1) e (UE) 2015/2446 della Commissione e nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

(1)

Regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni del codice doganale dell'Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi e che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (GU L 69 del 15.3.2016, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/341/oj).

CAPO X

NUOVO SISTEMA DI TRANSITO INFORMATIZZATO (NCTS)

Art. 57

Obiettivo e struttura dell'NCTS

1. Il nuovo sistema di transito informatizzato («NCTS») consente la comunicazione tra le autorità doganali degli Stati membri, e tra le autorità doganali degli Stati membri e gli operatori economici ed altre persone, ai fini della presentazione e del trattamento delle dichiarazioni doganali e delle notifiche quando le merci sono vincolate al regime di transito.

2. L'NCTS consiste dei seguenti componenti comuni:

a) una rete comune di comunicazione;

b) servizi centrali.

3. Gli Stati membri sviluppano i seguenti componenti nazionali:

a) un portale nazionale per gli operatori;

b) un sistema nazionale di transito informatizzato («NCTS nazionale»);

c) un'interfaccia comune tra l'NCTS e l'AES a livello nazionale.

Art. 58

Utilizzo dell'NCTS

L'NCTS è utilizzato per i seguenti fini quando le merci circolano in regime di transito:

a) garantire l'espletamento delle formalità di transito stabilite dal codice;

b) garantire l'espletamento delle formalità previste dalla convenzione relativa ad un regime comune di transito (1);

c) presentare e trattare le dichiarazioni di transito;

d) presentare una dichiarazione di transito contenente le indicazioni necessarie per l'analisi dei rischi a fini di sicurezza conformemente all'articolo 263, paragrafo 4, del codice;

e) presentare una dichiarazione di transito in sostituzione di una dichiarazione sommaria di entrata conformemente all'articolo 130, paragrafo 1, del codice.

(1)

Convenzione tra la Comunità economica europea, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera, relativa ad un regime comune di transito (GU L 226 del 13.8.1987, ELI: http://data.europa.eu/eli/convention/1987/415/oj).

Art. 59

Autenticazione e accesso all'NCTS

1. Gli operatori economici hanno unicamente accesso al sistema di transito nazionale attraverso un portale nazionale per gli operatori. L'autenticazione e la verifica dell'accesso sono stabilite dagli Stati membri.

2. L'autenticazione e la verifica dell'accesso delle autorità doganali degli Stati membri ai fini dell'accesso ai componenti comuni dell'NCTS sono effettuate utilizzando i servizi di rete forniti dalla Commissione.

3. L'autenticazione e la verifica dell'accesso del personale della Commissione ai fini dell'accesso ai componenti comuni dell'NCTS sono effettuate utilizzando il sistema UUM&DS o i servizi di rete forniti dalla Commissione.

Art. 60

Rete comune di comunicazione dell'NCTS

1. La rete comune di comunicazione garantisce la comunicazione elettronica tra l'NCTS nazionale degli Stati membri e le parti contraenti della convenzione relativa ad un regime comune di transito.

2. Le autorità doganali degli Stati membri utilizzano la rete comune di comunicazione per lo scambio di informazioni inerenti alle formalità in materia di transito.

Art. 61

Portale nazionale per gli operatori

1. Il portale nazionale per gli operatori consente lo scambio di informazioni tra gli operatori economici e altre persone e l'NCTS nazionale delle autorità doganali degli Stati membri.

2. Il portale nazionale per gli operatori interagisce con l'NCTS nazionale.

Art. 62

Sistema nazionale di transito

1. L'NCTS nazionale interagisce con il portale nazionale per gli operatori ed è utilizzato dalle autorità doganali degli Stati membri o delle parti contraenti della convenzione relativa ad un regime comune di transito per presentare e trattare la dichiarazione di transito.

2. L'NCTS nazionale comunica per via elettronica, attraverso la rete comune di comunicazione, con tutte le applicazioni di transito nazionali degli Stati membri e delle parti contraenti della convenzione relativa ad un regime comune di transito e tratta le informazioni sul transito ricevute da altri Stati membri e da altre parti contraenti della convenzione relativa ad un regime comune di transito.

3. Gli Stati membri forniscono e mantengono un'interfaccia tra i rispettivi sistemi nazionali di NCTS e AES ai fini dell'articolo 329, paragrafi 5 e 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

Art. 63

Scambio di informazioni con il sistema ICS2

1. Per gli Stati membri dell'UE e le parti contraenti della convenzione relativa ad un regime comune di transito che decidono di includere nella dichiarazione di transito le indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata, e unicamente se queste sono fornite dall'operatore economico o da un'altra persona, l'NCTS comunica tali indicazioni al sistema ICS2 e supporta lo scambio di informazioni tra l'ICS2 e gli operatori economici e altre persone.

2. La Commissione fornisce un componente comune per lo scambio di messaggi tra l'NCTS e l'ICS2.

Art. 64

Transizione informatica

1. Durante il periodo di transizione dell'NCTS stabilito nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2879 la Commissione fornisce agli Stati membri componenti comuni supplementari, norme transitorie e meccanismi di sostegno per creare un ambiente operativo in cui gli Stati membri che non hanno ancora utilizzato il nuovo sistema NCTS possano continuare temporaneamente a interagire con i sistemi degli Stati membri che lo hanno già introdotto.

2. La Commissione offre un componente comune sotto forma di convertitore centrale per lo scambio di messaggi mediante la rete comune di comunicazione. Uno Stato membro può decidere di applicare il convertitore a livello nazionale.

3. In caso di connettività graduale degli operatori economici e di altre persone, uno Stato membro può offrire un convertitore nazionale per lo scambio di messaggi tra l'operatore economico e altre persone e l'autorità doganale di tale Stato membro.

4. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, elabora le norme di natura operativa e tecnica da applicare durante il periodo di transizione dell'NCTS stabilito nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2879, in modo da consentire la mappatura e l'interoperabilità tra i requisiti in materia di scambio di informazioni definiti nel regolamento delegato (UE) 2016/341, nel regolamento delegato (UE) 2015/2446 e nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

CAPO XI

SISTEMA INF PER I REGIMI SPECIALI (INF SP)

Art. 65

Obiettivo e struttura del sistema INF SP

1. Il sistema INF per i regimi speciali («INF SP») consente la comunicazione tra le autorità doganali degli Stati membri e gli operatori economici e altre persone per l'emissione e la gestione dei dati INF con riguardo ai regimi speciali.

2. Il sistema INF SP consiste dei seguenti componenti comuni:

a) un portale specifico INF dell'UE per gli operatori;

b) un sistema centrale INF SP.

Art. 66

Utilizzo del sistema INF SP

1. Il sistema INF SP è utilizzato dagli operatori economici e da altre persone per presentare le richieste INF e seguirne il relativo iter. Le autorità doganali degli Stati membri utilizzano il sistema INF SP per trattare tali richieste e gestire gli INF.

2. Il sistema INF SP consente la creazione di INF da parte delle autorità doganali degli Stati membri e, se necessario, la comunicazione tra le medesime autorità.

3. Il sistema INF SP consente di effettuare il calcolo dell'importo dei dazi all'importazione conformemente all'articolo 86, paragrafo 3, del codice.

Art. 67

Autenticazione e accesso al sistema centrale INF SP

1. L'autenticazione e la verifica dell'accesso degli operatori economici e di altre persone ai fini dell'accesso ai componenti comuni del sistema INF SP sono effettuate utilizzando il sistema UUM&DS.

Affinché i rappresentanti doganali siano autenticati e possano accedere ai componenti comuni del sistema INF SP, la loro delega per agire in tale capacità è registrata nel sistema UUM&DS o in un sistema di gestione dell'identità e dell'accesso istituito da uno Stato membro a norma dell'articolo 20 del presente regolamento.

2. L'autenticazione e la verifica dell'accesso delle autorità doganali degli Stati membri ai fini dell'accesso ai componenti comuni del sistema INF SP sono effettuate utilizzando i servizi di rete forniti dalla Commissione.

3. L'autenticazione e la verifica dell'accesso del personale della Commissione ai fini dell'accesso ai componenti comuni del sistema INF SP sono effettuate utilizzando il sistema UUM&DS o i servizi di rete forniti dalla Commissione.

Art. 68

Portale dell'UE specifico per gli operatori per l'INF

1. L'EUCTP fornisce accesso al portale dell'UE specifico per gli operatori per l'INF in conformità all'articolo 6 del presente regolamento, e il portale specifico dell'UE per gli operatori funge da punto di accesso al sistema INF SP per gli operatori economici e altre persone.

2. Il portale dell'UE specifico per gli operatori per l'INF interagisce con il sistema centrale INF SP.

Art. 69

Sistema centrale INF SP

1. Il sistema centrale INF SP è utilizzato dalle autorità doganali degli Stati membri per scambiare e archiviare le informazioni relative agli INF presentati.

2. Il sistema centrale INF SP interagisce con il portale dell'UE specifico per gli operatori per l'INF.

CAPO XII

SISTEMA DOGANALE DI GESTIONE DEI RISCHI (CRMS)

Art. 70

Obiettivo e struttura del CRMS

1. Il sistema doganale di gestione dei rischi («CRMS») consente la comunicazione, l'archiviazione e lo scambio di informazioni sui rischi tra gli Stati membri, la Svizzera e la Norvegia, nonché tra gli Stati membri, la Svizzera, la Norvegia e la Commissione al fine di sostenere l'attuazione del quadro comune di gestione dei rischi.

2. Un servizio web per i sistemi nazionali può essere utilizzato per consentire lo scambio di dati tra il CRMS e i sistemi nazionali attraverso un'interfaccia web. Il CRMS interagisce con i componenti comuni dell'ICS2.

Art. 71

Utilizzo del CRMS

1. Il CRMS è utilizzato per i seguenti fini:

a) lo scambio di informazioni sui rischi, compresi i risultati delle analisi dei rischi, tra gli Stati membri, la Svizzera e la Norvegia, nonché tra gli Stati membri, la Svizzera, la Norvegia e la Commissione in conformità dell'articolo 46, paragrafo 5, e dell'articolo 47, paragrafo 2, del codice e dell'articolo 36, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, nonché l'archiviazione e il trattamento di tali informazioni;

b) la comunicazione tra gli Stati membri, la Svizzera e la Norvegia, nonché tra gli Stati membri, la Svizzera, la Norvegia e la Commissione, delle informazioni relative all'attuazione dei criteri comuni di rischio, delle azioni di controllo prioritarie, della gestione delle crisi di cui all'articolo 36, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, nonché la presentazione, il trattamento e l'archiviazione di tali informazioni, compreso lo scambio di informazioni relative ai rischi, i risultati delle analisi dei rischi effettuate prima delle azioni di controllo prioritario e della gestione delle crisi, e l'analisi dei risultati di tali azioni;

c) la consultazione elettronica nel sistema, da parte degli Stati membri, della Svizzera, della Norvegia e della Commissione, di relazioni di analisi dei rischi sui rischi esistenti, sui risultati delle analisi dei rischi e sulle nuove tendenze da inserire nel quadro comune di gestione dei rischi e nel sistema nazionale di gestione dei rischi.

2. Ove il trasferimento di dati tra il CRMS e i sistemi nazionali possa essere automatizzato, gli Stati membri adattano i sistemi nazionali per utilizzare il servizio web del CRMS.

Art. 72

Autenticazione e accesso al CRMS

1. L'autenticazione e la verifica dell'accesso delle autorità doganali degli Stati membri ai fini dell'accesso ai componenti comuni del CRMS sono effettuate utilizzando i servizi di rete forniti dalla Commissione.

2. L'autenticazione e la verifica dell'accesso del personale della Commissione ai fini dell'accesso ai componenti comuni del CRMS sono effettuate utilizzando il sistema UUM&DS o i servizi di rete forniti dalla Commissione.

Art. 73

Componente comune del CRMS

1. Il CRMS prevede formulari di informazione sui rischi e formulari di feedback sull'analisi dei rischi e sui risultati dei controlli, da compilare per via elettronica nel sistema, che sono elaborati a fini di comunicazione e archiviati nel sistema. Gli utenti autorizzati possono estrarre i formulari e utilizzarli a fini di gestione e controllo dei rischi a livello nazionale.

2. Il CRMS prevede meccanismi di comunicazione che consentono agli utenti (individualmente o nell'ambito di un'unità organizzativa) di fornire e scambiare informazioni sui rischi, rispondere a richieste specifiche di altri utenti e fornire alla Commissione fatti e analisi dei risultati delle loro azioni nel corso dell'attuazione dei criteri comuni di rischio, delle azioni di controllo prioritarie e della gestione delle crisi.

3. Il CRMS fornisce strumenti che consentono l'analisi e l'aggregazione dei dati provenienti dai formulari di informazione sui rischi archiviati nei sistemi.

4. Il CRMS prevede una piattaforma in cui le informazioni pertinenti per la gestione e i controlli del rischio, comprese guide, informazioni e dati relativi alle tecnologie di rilevazione e link ad altre banche dati, sono archiviate e messe a disposizione degli utenti autorizzati a fini di gestione e controllo dei rischi.

CAPO XIII

SDOGANAMENTO CENTRALIZZATO ALL'IMPORTAZIONE (CCI)

Art. 74

Obiettivo e struttura del CCI

1. Il sistema di sdoganamento centralizzato all'importazione («CCI») consente la comunicazione tra le autorità doganali degli Stati membri, e tra le autorità doganali degli Stati membri e gli operatori economici, per la presentazione e il trattamento delle dichiarazioni doganali nel contesto dello sdoganamento centralizzato all'importazione quando più Stati membri sono interessati.

2. Il CCI consiste dei seguenti componenti comuni:

a) una rete comune di comunicazione;

b) servizi centrali.

3. Gli Stati membri provvedono affinché i rispettivi sistemi CCI nazionali comunichino attraverso la rete comune di comunicazione del CCI con i sistemi CCI nazionali degli altri Stati membri e affinché il sistema CCI nazionale comprenda almeno i seguenti componenti nazionali:

a) un portale nazionale per gli operatori;

b) un'applicazione CCI nazionale;

c) un'interfaccia con l'EMCS/il sistema di scambio dei dati relativi alle accise a livello nazionale.

Art. 75

Utilizzo del CCI

Il sistema CCI è utilizzato ai seguenti fini:

a) garantire l'espletamento delle formalità relative allo sdoganamento centralizzato all'importazione previste dal codice quando sono interessati più Stati membri;

b) presentare e trattare dichiarazioni doganali normali nell'ambito dello sdoganamento centralizzato all'importazione;

c) presentare e trattare dichiarazioni doganali semplificate e le rispettive dichiarazioni complementari nell'ambito dello sdoganamento centralizzato all'importazione;

d) presentare e trattare le rispettive dichiarazioni doganali e notifiche di presentazione previste nell'autorizzazione di iscrizione nelle scritture del dichiarante nell'ambito dello sdoganamento centralizzato all'importazione.

Art. 76

Autenticazione e accesso al CCI

1. Gli operatori economici hanno unicamente accesso ai sistemi CCI nazionali attraverso un portale nazionale per gli operatori sviluppato dagli Stati membri. L'autenticazione e la verifica dell'accesso sono stabilite dagli Stati membri.

2. L'autenticazione e la verifica dell'accesso delle autorità doganali degli Stati membri ai fini dell'accesso ai componenti comuni del sistema CCI sono effettuate utilizzando i servizi di rete forniti dalla Commissione.

3. L'autenticazione e la verifica dell'accesso del personale della Commissione ai fini dell'accesso ai componenti comuni del sistema CCI sono effettuate utilizzando il sistema UUM&DS o i servizi di rete forniti dalla Commissione.

Art. 77

Rete comune di comunicazione del CCI

1. La rete comune di comunicazione garantisce la comunicazione elettronica tra le applicazioni nazionali CCI degli Stati membri.

2. Le autorità doganali degli Stati membri utilizzano la rete comune di comunicazione per lo scambio di informazioni relative alle formalità di importazione inerenti al CCI.

Art. 78

Portale nazionale per gli operatori

1. Il portale nazionale per gli operatori consente lo scambio di informazioni tra gli operatori economici e i sistemi CCI nazionali delle autorità doganali degli Stati membri.

2. Il portale nazionale per gli operatori interagisce con le applicazioni CCI nazionali.

Art. 79

Sistema CCI nazionale

1. Il sistema CCI nazionale è utilizzato dall'autorità doganale dello Stato membro che lo ha sviluppato per il trattamento delle dichiarazioni doganali nell'ambito del CCI.

2. I sistemi CCI nazionali degli Stati membri comunicano tra loro per via elettronica attraverso un dominio comune e trattano le informazioni sulle importazioni ricevute da altri Stati membri.

CAPO XIV

SISTEMA DEGLI ESPORTATORI REGISTRATI (REX)

SEZIONE 1

Il sistema REX per gli Stati membri

Art. 80

Obiettivo e struttura del sistema REX per gli Stati membri

1. Il sistema degli esportatori registrati («sistema REX») per gli Stati membri consente alle autorità doganali degli Stati membri di registrare gli operatori economici stabiliti nell'Unione al fine di dichiarare l'origine preferenziale delle merci, nonché di gestire tali registrazioni, ossia le modifiche e le revoche delle registrazioni, la cancellazione delle revoche e la comunicazione delle registrazioni.

2. Il sistema REX per gli Stati membri consiste dei seguenti componenti comuni:

a) un portale specifico dell'UE destinato agli operatori per il sistema REX per gli Stati membri;

b) un sistema REX centrale per gli Stati membri.

3. Gli Stati membri possono sviluppare i seguenti componenti nazionali:

a) un portale nazionale per gli operatori;

b) un sistema nazionale degli esportatori registrati («sistema REX nazionale»).

Art. 81

Utilizzo del sistema REX per gli Stati membri

Il sistema REX per gli Stati membri è utilizzato dagli esportatori e dalle autorità doganali degli Stati membri, conformemente alle disposizioni in vigore ai fini dei regimi commerciali preferenziali dell'Unione.

Art. 82

Autenticazione e accesso al sistema REX per gli Stati membri

1. L'autenticazione e la verifica dell'accesso degli operatori economici e di altre persone ai fini dell'accesso al portale specifico dell'UE destinato agli operatori per il sistema REX per gli Stati membri sono effettuate utilizzando il sistema UUM&DS.

Affinché i rappresentanti doganali siano autenticati e possano accedere al portale specifico dell'UE destinato agli operatori per il sistema REX per gli Stati membri, la loro delega per agire in tale capacità è registrata nel sistema UUM&DS o in un sistema di gestione dell'identità e dell'accesso istituito da uno Stato membro a norma dell'articolo 20 del presente regolamento.

2. L'autenticazione e la verifica dell'accesso dei funzionari degli Stati membri ai fini dell'accesso al sistema REX centrale per gli Stati membri sono effettuate utilizzando i servizi di rete forniti dalla Commissione.

3. L'autenticazione e la verifica dell'accesso del personale della Commissione ai fini dell'accesso al sistema REX centrale per gli Stati membri sono effettuate utilizzando i servizi di rete forniti dalla Commissione.

Art. 83

Portale specifico dell'UE destinato agli operatori per il sistema REX per gli Stati membri

1. Il portale specifico dell'UE destinato agli operatori per il sistema REX per gli Stati membri interagisce con l'EUCTP e l'EUCTP funge da punto di accesso per le richieste degli operatori economici e di altre persone al sistema REX centrale per gli Stati membri.

2. Il portale specifico dell'UE destinato agli operatori per il sistema REX per gli Stati membri interagisce con il sistema REX centrale per gli Stati membri e rinvia gli utenti verso il portale nazionale per gli operatori, ove questo sia stato sviluppato da uno Stato membro.

3. Negli Stati membri che non hanno sviluppato un portale nazionale per gli operatori, il portale specifico dell'UE destinato agli operatori per il sistema REX per gli Stati membri è utilizzato per trasmettere e scambiare le informazioni relative alle domande di registrazione e alle decisioni di registrazione, nonché in relazione a qualsiasi evento successivo che possa incidere sulla domanda o sulla registrazione originaria di cui all'articolo 80 del presente regolamento.

Art. 84

Sistema REX centrale per gli Stati membri

1. Le autorità doganali degli Stati membri utilizzano il sistema REX centrale per gli Stati membri per trattare le domande di registrazione di cui all'articolo 83 del presente regolamento, archiviare le registrazioni, trattare qualsiasi evento successivo che possa incidere sulla domanda o sulla registrazione originaria o effettuare ricerche nelle registrazioni.

2. Il sistema REX centrale per gli Stati membri interagisce con il portale specifico dell'UE per gli operatori per il sistema REX, i servizi di informazioni sui clienti e altri sistemi pertinenti.

Art. 85

Portale nazionale per gli operatori

1. Quando uno Stato membro istituisce un portale nazionale per gli operatori, gli operatori economici e altre persone utilizzano detto portale per trasmettere e scambiare le informazioni relative alle domande di registrazione e alle decisioni di registrazione, nonché in relazione a qualsiasi evento successivo che possa incidere sulla domanda o sulla registrazione originaria di cui all'articolo 80 del presente regolamento.

2. Lo Stato membro che sviluppa un portale nazionale per gli operatori ne informa la Commissione.

3. Il portale nazionale per gli operatori interagisce con il sistema REX nazionale.

Art. 86

Sistema REX nazionale

1. Le autorità doganali degli Stati membri utilizzano il sistema REX nazionale, ove sia stato sviluppato da uno Stato membro, per trattare le domande di registrazione di cui all'articolo 85 del presente regolamento, archiviare le registrazioni, trattare qualsiasi evento successivo che possa incidere sulla domanda o sulla registrazione originaria o effettuare ricerche nelle registrazioni.

2. Il sistema REX nazionale interagisce e rimane sincronizzato con il sistema REX centrale per gli Stati membri.

SEZIONE 2

Sistema REX per i paesi terzi con i quali l'Unione ha un regime commerciale preferenziale

Art. 87

Obiettivo e struttura del sistema REX per i paesi terzi con i quali l'Unione ha un regime commerciale preferenziale

1. Il sistema REX per i paesi terzi con i quali l'Unione ha un regime commerciale preferenziale («il sistema REX per i paesi terzi») consente agli operatori economici di tali paesi di preparare le domande di registrazione in qualità di esportatori registrati e alle autorità competenti di tali paesi di trattare le domande, nonché di gestire le registrazioni, ossia le modifiche e le revoche delle registrazioni, la cancellazione delle revoche e la comunicazione delle registrazioni.

2. Il sistema REX per i paesi terzi consiste dei seguenti componenti comuni:

a) un sistema di domande preliminari;

b) un sistema REX centrale per i paesi terzi.

Art. 88

Utilizzo del sistema REX per i paesi terzi

Il sistema REX per i paesi terzi si applica in alcuni paesi terzi, conformemente ai regimi commerciali preferenziali dell'Unione.

Art. 89

Autenticazione e accesso al sistema REX per i paesi terzi

1. L'autenticazione e la verifica dell'accesso dei funzionari di paesi terzi ai fini dell'accesso al sistema REX centrale per i paesi terzi sono effettuate utilizzando EU Login e il sistema di gestione degli utenti per il sistema REX per i paesi terzi (T-REX).

2. L'accesso degli operatori economici e di altre persone al sistema di domande preliminari di cui all'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento è anonimo.

3. L'autenticazione e la verifica dell'accesso del personale della Commissione ai fini dell'accesso al sistema REX centrale per i paesi terzi sono effettuate utilizzando i servizi di rete forniti dalla Commissione.

4. Qualora il regime commerciale preferenziale dell'Unione non sia più applicabile a un paese terzo, le autorità competenti di tale paese terzo conservano l'accesso al sistema REX per i paesi terzi per il tempo necessario a consentire a dette autorità di adempiere ai loro obblighi.

Art. 90

Trattamento dei dati con riguardo al sistema REX per i paesi terzi

I dati personali degli interessati stabiliti in paesi terzi compresi nel sistema REX per i paesi terzi registrati dalle autorità competenti nei paesi terzi sono trattati ai fini dell'attuazione e del monitoraggio del pertinente regime commerciale preferenziale con l'Unione.

Art. 91

Sistema REX centrale per i paesi terzi con i quali l'Unione ha un regime commerciale preferenziale

1. Le autorità competenti nei paesi terzi con i quali l'Unione ha un regime commerciale preferenziale utilizzano il sistema REX centrale per i paesi terzi per trattare le domande di registrazione, archiviare le registrazioni, trattare qualsiasi evento successivo che possa incidere sulla domanda o sulla registrazione originaria o effettuare ricerche nelle registrazioni.

2. Il sistema REX centrale per i paesi terzi interagisce con il sistema di domande preliminari, i servizi di informazioni sui clienti e altri sistemi pertinenti.

Art. 92

Sistema di domande preliminari nel sistema REX per i paesi terzi con i quali l'Unione ha un regime commerciale preferenziale

1. Il sistema di domande preliminari funge da punto di accesso per gli operatori economici e altre persone per trasmettere per via elettronica i dati contenuti nella loro domanda volta a ottenere la qualifica di esportatore registrato. Il sistema di domande preliminari non è utilizzato per presentare richieste di modifica o di revoca di registrazioni esistenti.

2. Il sistema di domande preliminari interagisce con il sistema REX centrale per i paesi terzi con i quali l'Unione ha un regime commerciale preferenziale.

CAPO XV

SISTEMA DI PROVA DELLA POSIZIONE UNIONALE DELLE MERCI (PoUS)

Art. 93

Obiettivo e struttura del sistema PoUS

1. Il sistema di prova della posizione unionale delle merci («sistema PoUS») consente la comunicazione tra le autorità doganali degli Stati membri e gli operatori economici e altre persone al fine di rilasciare e gestire i documenti T2L/T2LF e i documenti del manifesto doganale delle merci in quanto mezzo di prova della posizione doganale di merci unionali.

2. Il sistema PoUS consiste dei seguenti componenti comuni:

a) un portale specifico dell'UE per gli operatori per il PoUS;

b) un sistema PoUS centrale.

3. Gli Stati membri possono sviluppare i seguenti componenti nazionali:

a) un portale nazionale per gli operatori;

b) un sistema nazionale di prova della posizione unionale («sistema PoUS nazionale»).

Art. 94

Utilizzo del sistema PoUS

1. Gli operatori economici e altre persone utilizzano il sistema PoUS per:

a) presentare richieste di visto e di registrazione, o di registrazione senza visto;

b) presentare prova della posizione unionale sotto forma di documenti T2L/T2LF e di documenti del manifesto doganale delle merci;

c) gestire l'utilizzo della prova della posizione unionale delle merci alla presentazione.

2. Il sistema PoUS consente di vistare e registrare le richieste degli operatori economici e di altre persone e di gestire l'utilizzo della prova della posizione unionale.

3. Il sistema PoUS consente inoltre la comunicazione tra le autorità doganali degli Stati membri al fine di presentare i documenti T2L/T2LF e i documenti del manifesto doganale delle merci come mezzo di prova della posizione doganale di merci unionali.

Art. 95

Autenticazione e accesso al sistema PoUS centrale

1. L'autenticazione e la verifica dell'accesso degli operatori economici e di altre persone ai fini dell'accesso ai componenti comuni del sistema PoUS sono effettuate utilizzando il sistema UUM&DS.

Affinché i rappresentanti doganali siano autenticati e possano accedere al portale specifico dell'UE destinato agli operatori per il sistema PoUS per gli Stati membri, la loro delega per agire in tale capacità è registrata nel sistema UUM&DS o in un sistema di gestione dell'identità e dell'accesso istituito da uno Stato membro a norma dell'articolo 20 del presente regolamento.

2. L'autenticazione e la verifica dell'accesso delle autorità doganali degli Stati membri ai fini dell'accesso ai componenti comuni del sistema PoUS sono effettuate utilizzando i servizi di rete forniti dalla Commissione.

L'autenticazione e la verifica dell'accesso delle autorità doganali degli Stati membri ai fini dell'accesso al sistema PoUS nazionale sono effettuate utilizzando un sistema di gestione dell'identità e dell'accesso istituito dallo Stato membro interessato.

3. L'autenticazione e la verifica dell'accesso del personale della Commissione ai fini dell'accesso ai componenti comuni del sistema PoUS sono effettuate utilizzando il sistema UUM&DS o i servizi di rete forniti dalla Commissione.

Art. 96

Portale specifico dell'UE per gli operatori per il PoUS

1. Il portale specifico dell'UE per gli operatori per il PoUS comunica con l'EUCTP e l'EUCPT funge da punto di accesso al sistema PoUS per gli operatori economici e altre persone.

2. Il portale specifico dell'UE per gli operatori per il PoUS interagisce con il sistema PoUS centrale.

Art. 97

Sistema PoUS centrale

1. Il sistema PoUS centrale è utilizzato dalle autorità doganali degli Stati membri per scambiare e archiviare le informazioni relative ai documenti T2L/T2LF e ai documenti del manifesto doganale delle merci presentati.

2. Il sistema PoUS centrale interagisce con il portale dell'UE specifico per gli operatori per il PoUS.

Art. 98

Portale nazionale per gli operatori

1. Se uno Stato membro ha sviluppato un sistema PoUS nazionale a norma dell'articolo 93, paragrafo 3, lettera b), del presente regolamento, il portale nazionale per gli operatori è il principale punto d'accesso al sistema PoUS nazionale per gli operatori economici e altre persone.

2. Il portale nazionale per gli operatori interagisce con il sistema PoUS nazionale, ove questo sia stato sviluppato da uno Stato membro.

3. Il portale nazionale per gli operatori fornisce funzionalità equivalenti a quelle fornite dal portale dell'UE specifico per gli operatori per il PoUS.

4. Lo Stato membro che sviluppa un portale nazionale per gli operatori ne informa la Commissione.

Art. 99

Sistema PoUS nazionale

Il sistema POUS nazionale interagisce con il sistema PoUS centrale per rendere disponibili nel sistema centrale le prove create nel sistema PoUS nazionale.

CAPO XVI

SISTEMA SURVEILLANCE

Art. 100

Obiettivo e struttura del sistema Surveillance

1. Conformemente all'articolo 56, paragrafo 5, del codice e al diritto dell'Unione che ne prevede l'uso, il sistema Surveillance consente la comunicazione tra le autorità doganali degli Stati membri e la Commissione ai fini della sorveglianza doganale e la raccolta, l'archiviazione, il trattamento e l'analisi dei dati estratti dalla dichiarazione doganale di immissione in libera pratica o di esportazione delle merci.

2. Gli Stati membri trasmettono le informazioni richieste dai sistemi di dichiarazione doganale al sistema Surveillance in modo automatizzato.

3. Il sistema Surveillance è un sistema centrale costituito dai seguenti componenti comuni:

a) un componente per la raccolta, la convalida e l'archiviazione dei dati;

b) un componente per effettuare l'estrazione dei dati e generare informazioni ai fini della sorveglianza doganale.

Art. 101

Utilizzo del sistema Surveillance

I dati del sistema Surveillance sono utilizzati per la sorveglianza dei regimi di immissione in libera pratica e di esportazione, che comporta:

a) un sostegno alla Commissione e alle autorità doganali degli Stati membri per garantire l'applicazione uniforme dei controlli doganali e della normativa doganale;

b) la riduzione dei rischi al minimo, anche mediante l'estrazione di dati e lo scambio di informazioni sui rischi;

c) l'attuazione delle misure specifiche prescritte da altre disposizioni dell'Unione che devono essere attuate dalle autorità doganali degli Stati membri alla frontiera.

Art. 102

Autenticazione e accesso al sistema Surveillance

1. L'autenticazione e la verifica dell'accesso delle autorità doganali degli Stati membri ai fini dell'accesso ai componenti comuni del sistema Surveillance sono effettuate utilizzando i servizi di rete forniti dalla Commissione.

2. L'autenticazione e la verifica dell'accesso del personale della Commissione ai fini dell'accesso ai componenti comuni del sistema Surveillance sono effettuate utilizzando i servizi di rete forniti dalla Commissione.

Art. 103

Sistema Surveillance centrale

Gli Stati membri e la Commissione utilizzano il sistema Surveillance centrale per raccogliere, archiviare, trattare e analizzare i dati di cui all'articolo 101 del presente regolamento.

CAPO XVII

SISTEMA DI GESTIONE DELLE GARANZIE

Art. 104

Obiettivo e struttura del sistema GUM

1. Il sistema di gestione delle garanzie («sistema GUM») consente la presentazione, il trattamento e la gestione delle domande e delle decisioni relative alle garanzie globali attraverso il CDS di cui all'articolo 7 del presente regolamento. Esso consente inoltre la gestione e il monitoraggio delle garanzie globali e di altre garanzie, ad eccezione del transito che è gestito nell'ambito del progetto NCTS.

2. Il sistema GUM è costituito dai seguenti componenti comuni del CDS di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento:

a) un portale dell'UE per gli operatori;

b) un sistema GUM centrale;

c) servizi di informazioni sui clienti (CRS).

3. Gli Stati membri istituiscono, come componente nazionale, un sistema nazionale di gestione delle garanzie («sistema GUM nazionale»).

Art. 105

Utilizzo del sistema GUM

1. Il sistema GUM è utilizzato, attraverso il CDS di cui all'articolo 7 del presente regolamento, per presentare e trattare le domande di garanzie globali e per gestire le decisioni relative alle domande o alle autorizzazioni di garanzie globali.

2. Il sistema GUM è inoltre utilizzato ai seguenti fini:

a) la registrazione delle garanzie individuali e delle garanzie globali;

b) la gestione delle garanzie individuali e delle garanzie globali;

c) la verifica dell'esistenza di una garanzia costituita in uno Stato membro diverso da quello in cui la garanzia è utilizzata;

d) il monitoraggio dell'importo di riferimento.

Art. 106

Autenticazione e accesso al sistema GUM centrale

1. L'autenticazione e la verifica dell'accesso degli operatori economici e di altre persone ai fini dell'accesso ai componenti comuni del sistema GUM sono effettuate in conformità dell'articolo 9 del presente regolamento.

2. L'autenticazione e la verifica dell'accesso delle autorità doganali degli Stati membri ai fini dell'accesso ai componenti comuni del sistema GUM sono effettuate in conformità dell'articolo 9 del presente regolamento.

3. L'autenticazione e la verifica dell'accesso delle autorità doganali degli Stati membri ai fini dell'accesso al sistema GUM nazionale sono effettuate utilizzando un sistema di gestione dell'identità e dell'accesso istituito dallo Stato membro interessato.

4. L'autenticazione e la verifica dell'accesso del personale della Commissione ai fini dell'accesso ai componenti comuni del sistema GUM sono effettuate in conformità dell'articolo 9 del presente regolamento.

Art. 107

Portale dell'UE per gli operatori

1. Il portale dell'UE per gli operatori di cui all'articolo 10 del presente regolamento funge da punto d'accesso al sistema GUM per gli operatori economici e le altre persone.

2. Il portale dell'UE per gli operatori è utilizzato per le domande e le autorizzazioni relative alle garanzie globali di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento, nonché per la gestione delle decisioni relative a tali domande e autorizzazioni.

Art. 108

Sistema GUM centrale

1. Il sistema GUM centrale, che utilizza il CDMS centrale di cui all'articolo 11 del presente regolamento, è utilizzato dalle autorità doganali degli Stati membri per gestire le domande e le decisioni relative alle garanzie globali.

2. Il sistema GUM centrale interagisce con il sistema GUM nazionale per le garanzie globali.

Art. 109

Sistema GUM nazionale

1. Il sistema GUM nazionale è utilizzato dalle autorità doganali degli Stati membri per registrare e gestire le garanzie globali e per monitorare i relativi importi di riferimento.

2. Il sistema GUM nazionale può essere utilizzato per la registrazione e la gestione di altre garanzie.

3. Il sistema GUM nazionale interagisce con i sistemi nazionali di dichiarazione doganale qualora ci si avvalga di garanzie.

4. Conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, del presente regolamento, il sistema GUM nazionale può estrarre dai servizi di informazioni sui clienti i dati operativi pertinenti provenienti dalla corrispondente autorizzazione di garanzie globali.

CAPO XVIII

FUNZIONAMENTO DEI SISTEMI ELETTRONICI E FORMAZIONE AL LORO UTILIZZO

Art. 110

Sviluppo, prove, utilizzazione e gestione dei sistemi elettronici

1. La Commissione sviluppa, sottopone a prove, utilizza e gestisce i componenti comuni e gli Stati membri possono sottoporli a prove. Gli Stati membri sviluppano, sottopongono a prove, utilizzano e gestiscono i componenti nazionali.

2. Gli Stati membri assicurano che i componenti nazionali siano compatibili con i componenti comuni.

3. La Commissione elabora e mantiene le specifiche comuni dei sistemi decentralizzati in stretta collaborazione con gli Stati membri.

4. Gli Stati membri sviluppano, gestiscono e mantengono interfacce per fornire le funzionalità dei sistemi decentralizzati necessarie per lo scambio di informazioni con gli operatori economici e altre persone attraverso componenti e interfacce nazionali e con gli altri Stati membri attraverso componenti comuni.

Art. 111

Manutenzione e modifiche dei sistemi elettronici

1. La Commissione esegue la manutenzione dei componenti comuni e gli Stati membri eseguono la manutenzione dei rispettivi componenti nazionali.

2. La Commissione e gli Stati membri assicurano il funzionamento ininterrotto dei sistemi elettronici.

3. La Commissione può modificare i componenti comuni dei sistemi elettronici in caso di malfunzionamento, per aggiungere nuove funzionalità o modificare le funzionalità esistenti.

4. La Commissione informa gli Stati membri di eventuali modifiche e aggiornamenti dei componenti comuni.

5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le modifiche e gli aggiornamenti dei componenti nazionali che possono avere ripercussioni sul funzionamento dei componenti comuni.

6. La Commissione e gli Stati membri rendono pubblicamente accessibili le informazioni sulle modifiche e sugli aggiornamenti dei sistemi elettronici di cui ai paragrafi 4 e 5.

Art. 112

Guasto temporaneo dei sistemi elettronici

1. In caso di guasto temporaneo dei sistemi elettronici di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del codice, gli operatori economici e altre persone trasmettono le informazioni necessarie per adempiere alle formalità in questione con i mezzi stabiliti dagli Stati membri, compresi mezzi diversi dai procedimenti informatici.

2. Le autorità doganali degli Stati membri provvedono affinché le informazioni trasmesse a norma del paragrafo 1 siano rese disponibili nei rispettivi sistemi elettronici entro sette giorni da quando i rispettivi sistemi elettronici tornano ad essere accessibili.

3. La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente qualora i sistemi elettronici non siano disponibili a causa di un guasto temporaneo.

La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente anche qualora i sistemi degli operatori economici non siano disponibili con riguardo all'ICS2.

4. In deroga al paragrafo 1, in caso di guasto temporaneo dell'ICS2, dell'AES, del CRMS, del PoUS o del CCI, si applica il piano di continuità operativa concordato tra gli Stati membri e la Commissione.

5. Con riguardo all'ICS2, ciascuno Stato membro decide in merito all'attivazione del piano di continuità operativa qualora tale Stato membro sia interessato dal guasto temporaneo del sistema elettronico o qualora un operatore economico non sia in grado di presentare una dichiarazione sommaria di entrata o le indicazioni di tale dichiarazione in conformità dell'articolo 127, paragrafi 4 e 6, del codice.

6. In deroga al paragrafo 1, in caso di guasto temporaneo del sistema NCTS si applica la procedura di continuità operativa di cui all'allegato 72-04 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

7. In deroga al paragrafo 2, in caso di guasto temporaneo del sistema PoUS si applica il piano di continuità operativa concordato tra gli Stati membri e la Commissione.

Art. 113

Assistenza alla formazione con riguardo all'uso e al funzionamento dei componenti comuni

La Commissione assiste gli Stati membri con riguardo all'uso e al funzionamento dei componenti comuni dei sistemi elettronici fornendo il materiale formativo appropriato.

CAPO XIX

PROTEZIONE DEI DATI, GESTIONE DEI DATI, PROPRIETA' E SICUREZZA DEI SISTEMI ELETTRONICI

Art. 114

Protezione dei dati personali

1. I dati personali registrati nei sistemi elettronici sono trattati ai fini dell'attuazione della normativa doganale e degli altri atti normativi indicati nel codice, tenuto conto degli obiettivi specifici di ciascuno dei sistemi elettronici di cui all'articolo 4, all'articolo 7, paragrafo 1, all'articolo 16, paragrafo 1, all'articolo 21, paragrafo 1, all'articolo 30, all'articolo 35, paragrafo 1, all'articolo 42, paragrafo 1, all'articolo 50, paragrafo 1, all'articolo 57, paragrafo 1, all'articolo 65, paragrafo 1, all'articolo 70, paragrafo 1, all'articolo 74, paragrafo 1, all'articolo 80, paragrafo 1, all'articolo 87, paragrafo 1, all'articolo 93, paragrafo 1, all'articolo 100, paragrafo 1, e all'articolo 104, paragrafo 1, del presente regolamento.

2. Le autorità nazionali di vigilanza nel settore della protezione dei dati personali e il Garante europeo della protezione dei dati collaborano, a norma dell'articolo 62 del regolamento (UE) 2018/1725, al fine di assicurare un controllo coordinato del trattamento dei dati personali registrati nei sistemi elettronici.

3. Le richieste degli interessati registrati nel sistema REX di esercitare i propri diritti a norma del capo III dei regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725 sono dapprima trasmesse alle autorità competenti del paese terzo o alle autorità doganali dello Stato membro che ha registrato i dati personali.

Qualora l'interessato abbia presentato tale richiesta alla Commissione senza aver cercato di far valere i propri diritti presso le autorità competenti del paese terzo o le autorità doganali dello Stato membro che ha registrato i dati personali, la Commissione inoltra tale richiesta, rispettivamente, alle autorità competenti del paese terzo o alle autorità doganali dello Stato membro che ha registrato tali dati.

Se l'esportatore registrato non riesce a far valere i propri diritti presso le autorità competenti del paese terzo o le autorità doganali dello Stato membro che ha registrato i dati personali, presenta tale richiesta alla Commissione, che agisce in qualità di titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 4, punto 7, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 3, punto 8, del regolamento (UE) 2018/1725.

Art. 115

Aggiornamento dei dati nei sistemi elettronici

1. Gli Stati membri provvedono affinché i dati registrati a livello nazionale corrispondano ai dati registrati nei componenti comuni e siano tenuti aggiornati.

2. In deroga al paragrafo 1, con riguardo all'ICS2 gli Stati membri provvedono affinché i seguenti dati siano tenuti aggiornati e corrispondano ai dati del repertorio comune dell'ICS2:

a) i dati registrati a livello nazionale e comunicati dal sistema nazionale di entrata al repertorio comune dell'ICS2;

b) i dati ricevuti dal sistema nazionale di entrata provenienti dal repertorio comune dell'ICS2.

Art. 116

Limitazione dell'accesso ai dati e del trattamento dei dati

1. I dati registrati nei componenti comuni dei sistemi elettronici da uno Stato membro possono essere consultati o trattati dal suddetto Stato membro. Possono anche essere consultati e trattati da un altro Stato membro coinvolto nel trattamento di una domanda o nella gestione di una decisione cui i dati si riferiscono.

2. I dati registrati nei componenti comuni dei sistemi elettronici da un operatore economico o da un'altra persona possono essere consultati o trattati da tale operatore economico o tale persona. Possono anche essere consultati e trattati da un altro Stato membro coinvolto nel trattamento di una domanda o nella gestione di una decisione cui i dati si riferiscono.

3. I dati del componente comune dell'ICS2 comunicati o registrati nell'interfaccia condivisa per gli operatori da un operatore economico o da un'altra persona possono essere consultati o trattati da tale operatore economico o tale persona.

4. I dati registrati nel sistema EBTI centrale da uno Stato membro possono essere trattati dal suddetto Stato membro. Possono anche essere trattati da un altro Stato membro coinvolto nel trattamento di una domanda cui i dati si riferiscono, anche nell'ambito di una consultazione tra le autorità doganali degli Stati membri a norma dell'articolo 26 del presente regolamento. Possono essere consultati dalle autorità doganali degli Stati membri ai fini dell'articolo 25, paragrafo 2, del presente regolamento e dalla Commissione ai fini dell'articolo 21, paragrafo 1, del presente regolamento.

5. I dati registrati nel sistema EBTI centrale da un operatore economico o da un'altra persona possono essere consultati o trattati da tale operatore economico o tale persona. Possono essere consultati dalle autorità doganali degli Stati membri ai fini dell'articolo 25, paragrafo 2, del presente regolamento e dalla Commissione ai fini dell'articolo 21, paragrafo 1, del presente regolamento.

6. I dati registrati nel componente comune del sistema EORI possono essere consultati e trattati dalla Commissione. Lo Stato membro che ha registrato tali dati può anche consultarli e trattarli.

7. I dati contenuti nei componenti comuni dell'ICS2:

a) comunicati a uno Stato membro da un operatore economico o da un'altra persona tramite l'interfaccia condivisa per gli operatori nel repertorio comune dell'ICS2 possono essere consultati e trattati da tale Stato membro nel repertorio comune dell'ICS2 e, se necessario, tale Stato membro può consultare anche i dati registrati nell'interfaccia condivisa per gli operatori;

b) comunicati o registrati nel repertorio comune dell'ICS2 da uno Stato membro possono essere consultati o trattati dal suddetto Stato membro;

c) di cui alle lettere a) e b) possono anche essere consultati e trattati da un altro Stato membro se quest'ultimo, in conformità all'articolo 186, paragrafo 2, lettere a), b) e d), all'articolo 186, paragrafi 5, 7 e 7 bis, e all'articolo 189, paragrafi 3 e 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, partecipa al processo di analisi o di controllo dei rischi, o a entrambi, cui i dati si riferiscono, ad eccezione dei dati registrati nel sistema dalle autorità doganali di altri Stati membri in relazione alle informazioni sui rischi per la sicurezza di cui all'articolo 186, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447;

d) possono essere trattati dalla Commissione in collaborazione con gli Stati membri ai fini di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del presente regolamento e all'articolo 182, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, e i risultati di tale trattamento possono essere consultati dalla Commissione e dagli Stati membri;

e) possono essere consultati e trattati dagli Stati membri e dalla Commissione ai fini di cui all'articolo 43, paragrafo 3, del presente regolamento, alle condizioni di cui all'articolo 119 del presente regolamento e conformemente agli accordi specifici di progetto che descrivono nel dettaglio le operazioni di trattamento tra gli Stati membri e la Commissione.

8. I dati del componente comune dell'ICS2 registrati dalla Commissione nel repertorio comune dell'ICS2 possono essere consultati e trattati dalla Commissione e dagli Stati membri.

9. I dati contenuti nel sistema Surveillance possono essere consultati e trattati dalla Commissione e dagli Stati membri.

10. I dati registrati nel sistema REX centrale per gli Stati membri possono essere consultati dalle autorità doganali degli Stati membri e dalla Commissione ai fini dell'attuazione e del monitoraggio dei regimi commerciali preferenziali dell'Unione.

11. I dati registrati nel sistema REX centrale per i paesi terzi con i quali l'Unione ha un regime commerciale preferenziale possono essere consultati dalle entità seguenti:

a) le autorità competenti del paese terzo in cui i dati sono stati registrati;

b) le autorità doganali degli Stati membri ai fini della verifica delle dichiarazioni doganali di cui all'articolo 188 del codice o del controllo a posteriori di cui all'articolo 48 del codice;

c) la Commissione ai fini dell'attuazione e del monitoraggio dei regimi commerciali preferenziali dell'Unione.

12. Qualora gli Stati membri segnalino incidenti e problemi nei processi operativi per la fornitura dei servizi dei sistemi in cui la Commissione agisce in qualità di responsabile del trattamento, la Commissione può avere accesso ai dati solo per risolvere un incidente o un problema registrato. La Commissione garantisce la riservatezza di tali dati conformemente all'articolo 12 del codice.

13. I dati registrati nei componenti comuni del CRMS da uno Stato membro, dalla Svizzera, dalla Norvegia o dalla Commissione possono essere consultati o trattati da tale Stato membro, dalla Svizzera, dalla Norvegia, da un altro Stato membro o dalla Commissione per garantire l'attuazione del quadro comune di gestione dei rischi in conformità dell'articolo 46, paragrafo 5, del codice e dell'articolo 36 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

14. I dati registrati nel sistema PoUS centrale possono essere consultati o trattati:

a) dalle autorità doganali degli Stati membri in conformità dell'articolo 93 del presente regolamento;

b) dalla Commissione a fini statistici.

15. Nel contesto del Quadro di Windsor i rappresentanti dell'Unione possono consultare i dati ICS2 relativi all'Irlanda del Nord.

Art. 117

Proprietà del sistema

1. La Commissione è proprietaria del sistema per i componenti comuni.

2. Gli Stati membri sono proprietari del sistema per i rispettivi componenti nazionali.

Art. 118

Sicurezza del sistema

1. La Commissione assicura la sicurezza dei componenti comuni. Gli Stati membri assicurano la sicurezza dei componenti nazionali.

A tal fine la Commissione e gli Stati membri adottano le misure necessarie per:

a) impedire a qualsiasi persona non autorizzata di accedere alle installazioni utilizzate per il trattamento dei dati;

b) impedire l'introduzione di dati e qualsiasi consultazione, modifica o cancellazione di dati da parte di persone non autorizzate;

c) individuare qualsiasi attività di cui alle lettere a) e b).

2. La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente in merito a qualsiasi attività che possa comportare una violazione o una sospetta violazione della sicurezza dei sistemi elettronici.

3. La Commissione e gli Stati membri stabiliscono piani di sicurezza per tutti i sistemi elettronici.

Art. 119

Titolare del trattamento e responsabile del trattamento nell'ambito dei sistemi

Per i sistemi di cui all'articolo 1 del presente regolamento e in relazione al trattamento dei dati personali:

a) gli Stati membri agiscono in qualità di titolari del trattamento ai sensi dell'articolo 4, punto 7, del regolamento (UE) 2016/679 e rispettano gli obblighi previsti da tale regolamento;

b) la Commissione agisce in qualità di responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 3, punto 12, del regolamento (UE) 2018/1725 e rispetta gli obblighi previsti da tale regolamento;

c) in deroga alla lettera b), la Commissione agisce in qualità di contitolare del trattamento insieme agli Stati membri nell'ambito dell'ICS2 nel trattamento dei dati per il monitoraggio e la valutazione dell'attuazione dei criteri di rischio e delle norme comuni in materia di sicurezza, delle misure di controllo e dei settori di controllo prioritari, conformemente all'articolo 116, paragrafo 7, lettera d), del presente regolamento;

d) in deroga alla lettera b), la Commissione agisce in qualità di contitolare del trattamento insieme agli Stati membri nell'ambito dell'ICS2 nel trattamento dei dati per la raccolta, l'archiviazione, il trattamento e l'analisi di elementi aggiuntivi di informazioni in combinazione con le dichiarazioni sommarie di entrata e per fornire supporto ai processi di gestione dei rischi di cui all'articolo 43, paragrafo 3, del presente regolamento, alle condizioni di cui all'articolo 116, paragrafo 7, lettera e), del presente regolamento;

e) in deroga alla lettera b), la Commissione agisce in qualità di contitolare del trattamento insieme agli Stati membri nell'ambito del CRMS;

f) in deroga alla lettera b), la Commissione agisce in qualità di contitolare del trattamento insieme agli Stati membri nell'ambito del sistema REX nei seguenti casi:

i) nel trattamento dei dati ai fini della sincronizzazione con un sistema nazionale;

ii) nel trattamento dei dati ai fini dell'accesso ai dati per la verifica delle dichiarazioni doganali di cui all'articolo 188 del codice o del controllo a posteriori di cui all'articolo 48 del codice;

iii) nel trattamento dei dati a fini statistici e di monitoraggio dell'uso del sistema REX per gli Stati membri;

iv) nel trattamento dei dati a fini statistici e di monitoraggio dell'uso del sistema REX per i paesi terzi;

g) in deroga alla lettera b), la Commissione agisce in qualità di contitolare del trattamento insieme agli Stati membri nell'ambito del sistema Surveillance.

Art. 120

Periodi di conservazione dei dati

1. Il periodo di conservazione dei dati per i sistemi per cui gli Stati membri sono titolari del trattamento, di cui all'articolo 119 del presente regolamento, è stabilito da tali Stati membri, tenendo conto dei requisiti della normativa doganale. Gli Stati membri informano la Commissione in merito a tali periodi di conservazione.

2. I seguenti periodi di conservazione dei dati si applicano ai seguenti sistemi per i quali la Commissione e gli Stati membri sono contitolari del trattamento:

a) per l'ICS2, al fine di monitorare e valutare l'attuazione dei criteri e delle norme comuni di rischio in materia di sicurezza, delle misure di controllo e dei settori di controllo prioritari di cui all'articolo 43, paragrafo 2, e supportare i processi di gestione del rischio di cui all'articolo 43, paragrafo 3, del presente regolamento, un periodo di conservazione di 10 anni a decorrere dal momento in cui i dati sono trattati per la prima volta nel sistema centrale;

b) per il sistema REX, al fine di consentire la notifica dell'obbligazione doganale per un periodo massimo di 10 anni conformemente all'articolo 103, paragrafo 2, del codice, una registrazione revocata è conservata nel sistema REX per un periodo massimo di 10 anni a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo all'anno in cui la revoca ha avuto luogo e, dopo la scadenza di tale periodo, l'autorità competente di un paese terzo o le autorità doganali dello Stato membro che hanno revocato la registrazione cancellano i dati di registrazione. Tuttavia, se tutte le registrazioni in un paese beneficiario del sistema di preferenze generalizzate sono state revocate a norma dell'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 e se il paese beneficiario non ha beneficiato del sistema di preferenze generalizzate della Norvegia, della Svizzera o della Turchia da più di 10 anni, la Commissione cancella i dati di registrazione;

c) per il CRMS, al fine di garantire la protezione della sicurezza dei cittadini e la tutela degli interessi finanziari dell'Unione e dei suoi Stati membri, un periodo di conservazione di 10 anni a decorrere dal momento in cui i dati sono trattati per la prima volta nel sistema centrale; d) per il sistema Surveillance, al fine di garantire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione e dei suoi Stati membri e delle politiche commerciali e di tutte le altre politiche dell'Unione basate sui dati estratti mediante sorveglianza, un periodo di conservazione di 10 anni a decorrere dal momento in cui i dati sono trattati per la prima volta nel sistema centrale.

Tuttavia, qualora siano stati avviati procedimenti giudiziari o presentati ricorsi riguardanti dati archiviati nei sistemi elettronici di cui alle lettere da a) a d), tali dati sono conservati fino alla conclusione della procedura di ricorso o del procedimento giudiziario.

3. Il periodo di conservazione dei dati è applicabile a tutti i dati contenuti nei sistemi elettronici.

CAPO XX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 121

Valutazione dei sistemi elettronici

La Commissione e gli Stati membri effettuano valutazioni dei componenti di cui sono responsabili e analizzano la sicurezza e l'integrità di tali componenti e la riservatezza dei dati trattati nell'ambito di tali componenti.

La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente dei risultati di tali valutazioni.

Art. 122

Abrogazione

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1070 è abrogato.

I riferimenti al regolamento di esecuzione abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

Art. 123

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2025

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN