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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/648 DELLA COMMISSIONE, 2 aprile 2025

G.U.U.E. 3 aprile 2025, Serie L

Regolamento recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2378 per quanto riguarda i formulari e i formati elettronici tipo da utilizzare per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni in relazione alla direttiva 2011/16/UE del Consiglio, come modificata dalla direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio, e l'elenco dei dati statistici che gli Stati membri devono fornire ai fini della valutazione della direttiva 2011/16/UE del Consiglio, come modificata dalla direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 23 aprile 2025

Applicabile dal: 23 aprile 2025

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/779/CEE (1), in particolare l'articolo 20, paragrafo 4, e l'articolo 23, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

1) La direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio (2) ha modificato la direttiva 2011/16/UE per migliorarne le disposizioni relative a tutte le forme di scambio di informazioni e di cooperazione amministrativa e per prevedere uno scambio automatico obbligatorio di informazioni comunicate dai gestori delle piattaforme.

2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1467 della Commissione (3) ha successivamente modificato il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2378 (4) per allinearsi a tali modifiche.

3) Sebbene il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2378, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1467, abbia stabilito un elenco dei dati statistici sullo scambio automatico obbligatorio di informazioni comunicate dai gestori di piattaforme che gli Stati membri devono fornire alla Commissione, non ha specificato entro quale termine tali informazioni dovrebbero essere fornite. Di conseguenza è necessario specificare la data entro la quale tali dati statistici dovrebbero essere trasmessi alla Commissione.

4) Per monitorare lo svolgimento delle verifiche congiunte negli Stati membri a norma dell'articolo 12 bis della direttiva 2011/16/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2021/514, è inoltre necessario aggiornare i dati statistici richiesti per tutte le forme di cooperazione amministrativa diverse dallo scambio automatico obbligatorio di informazioni.

5) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2378.

6) A norma dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato in merito alle misure di cui al presente regolamento.

7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cooperazione amministrativa nel settore fiscale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 64 dell'11.3.2011, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/16/oj.

(2)

Direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio, del 22 marzo 2021, recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (GU L 104 del 25.3.2021, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2021/514/oj).

(3)

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1467 della Commissione del 5 settembre 2022 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2378 per quanto riguarda i formulari e i formati elettronici tipo da utilizzare in relazione alla direttiva 2011/16/UE del Consiglio e l'elenco dei dati statistici che gli Stati membri devono fornire ai fini della valutazione di detta direttiva (GU L 231 del 6.9.2022, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1467/oj).

(4)

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2378 della Commissione, del 15 dicembre 2015, recante talune modalità di applicazione della direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1156/2012 (GU L 332 del 18.12.2015, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2378/oj).

(5)

Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).

Art. 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2378 è così modificato:

1) all'articolo 2 quinquies è aggiunto il seguente paragrafo 4:

«4. Anteriormente al 1° aprile di ogni anno gli Stati membri trasmettono per via elettronica alla Commissione i dati statistici relativi allo scambio automatico obbligatorio di informazioni in conformità all'elenco di cui all'allegato XV.»

;

2) l'allegato IX è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 2025

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN

ALLEGATO

Nell'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2378, la parte B è sostituita dalla seguente:

«- parte B: Statistiche per Stato membro sulle altre forme di cooperazione amministrativa

- sulla presenza negli uffici amministrativi e la partecipazione alle indagini amministrative (articolo 11 della direttiva 2011/16/UE)

- Numero di presenze in entrata negli uffici amministrativi e partecipazione alle indagini amministrative

- Numero di presenze in uscita dagli uffici amministrativi e partecipazione alle indagini amministrative

- sui controlli simultanei (articolo 12 della direttiva 2011/16/UE)

- Numero di controlli simultanei avviati dallo Stato membro

- Numero di controlli simultanei cui lo Stato membro ha partecipato

- sulle verifiche congiunte (articolo 12 bis della direttiva 2011/16/UE)

- Numero di verifiche congiunte avviate dallo Stato membro

- Numero di verifiche congiunte cui lo Stato membro ha partecipato

- sulle richieste di notifica (articolo 13 della direttiva 2011/16/UE)

- Numero di richieste di notifica inviate

- Numero di richieste di notifica ricevute

- sui riscontri (articolo 14 della direttiva 2011/16/UE)

- Numero di richieste di riscontro inviate

- Numero di riscontri ricevuti

- Numero di richieste di riscontro ricevute

- Numero di riscontri inviati».