
DECRETO-LEGGE 21 maggio 2025, n. 73
G.U.R.I. 21 maggio 2025, n. 116
Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonchè l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti.
(convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2025, n. 105)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 15;
Vista la legge 5 novembre 1971, n. 1086, recante «Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica»;
Vista la legge 17 dicembre 1971, n. 1158, recante «Collegamento viario e ferroviario fra la Sicilia ed il continente»;
Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64, recante «Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche»;
Vista la legge 1° dicembre 1986, n. 870, recante «Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti» e, in particolare, l'articolo 19;
Visto il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, recante «Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia»;
Visto il decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, recante «Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione»;
Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, recante «Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE»;
Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» e, in particolare, l'articolo 1, comma 150;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)» e, in particolare, l'articolo 1, comma 868;
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile»;
Visto il decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2020, n. 66, recante «Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 - 2025, nonchè in materia di divieto di attività parassitarie»;
Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia» e, in particolare, l'articolo 95 che reca disposizioni per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna e istituzione dell'Autorità per la Laguna di Venezia;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» e, in particolare, l'articolo 1, comma 671;
Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti»;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali»;
Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose» e, in particolare, l'articolo 30, comma 5;
Visto il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonchè per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico» e, in particolare, l'articolo 29;
Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonchè in materia di politiche sociali e di crisi ucraina» e, in particolare, l'articolo 26;
Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025» e, in particolare, l'articolo 1, comma 505;
Visto il decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58, recante «Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»;
Visto il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nonchè disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi» e, in particolare, l'articolo 20-ter;
Visto il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, recante «Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici» e, in particolare, l'articolo 2;
Visto il decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante «Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118» e, in particolare, l'articolo 12;
Vista la legge 16 dicembre 2024, n. 193, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023» e, in particolare, gli articoli 1, 5, 9, 12, 13 e 16;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada» e, in particolare, l'articolo 373;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, recante «Regolamento di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli»;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di garantire la tempestiva operatività della società Stretto di Messina S.p.A. e di assicurare il rispetto del cronoprogramma relativo alla realizzazione del collegamento stabile tra la Regione Siciliana e la Regione Calabria;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di favorire l'accelerazione degli investimenti e delle infrastrutture attraverso la semplificazione delle procedure in materia di contratti pubblici, operando senza pregiudizio per i presidi di legalità;
Valutata la necessità e l'urgenza di adottare misure in materia di motorizzazione, sia nell'ottica della semplificazione e dell'efficientamento delle relative attività sia con l'obiettivo di potenziare la sicurezza informatica e gestionale, nonchè la resilienza, delle infrastrutture digitali di rete degli Uffici competenti, mediante la realizzazione di un sistema volto a garantire una maggiore protezione e capacità di risposta alle minacce, assicurando un approccio coerente e integrato alla cybersecurity in tutta l'amministrazione;
Considerato che è necessario intervenire con urgenza con disposizioni specifiche a sostegno del settore dell'autotrasporto, anche in considerazione dell'eccezionale aumento dei prezzi dei carburanti determinato dal protrarsi della grave crisi internazionale in atto in Ucraina;
Ritenuta la necessità di intervenire nel quadro normativo del settore dell'autotrasporto nell'ottica di ridurre i tempi di attesa relativi al carico e allo scarico delle merci, nonchè in materia di tempi di pagamento;
Considerata la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni finalizzate ad accelerare e semplificare la realizzazione di opere infrastrutturali strategiche, indifferibili e urgenti, anche nell'ottica di favorire il potenziamento delle reti autostradali e di una maggiore efficienza dei rapporti concessori in essere;
Considerata la straordinaria necessità e urgenza di adottare disposizioni finalizzate alla realizzazione dei progetti di investimento finanziati con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC) o da programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea al fine di garantire il rispetto del relativo cronoprogramma, nonchè alla messa in sicurezza delle stesse;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di assicurare ogni utile e urgente iniziativa finalizzata ad accelerare la realizzazione delle opere necessarie allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026», che rivestono straordinario rilievo internazionale, imponendo l'adozione di misure urgenti per assicurare l'immediata fruizione degli impianti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 19 maggio 2025;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, delle imprese e del made in Italy, dell'ambiente e della sicurezza energetica, per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e per la protezione civile e le politiche del mare;
Emana
il seguente decreto-legge:
Disposizioni urgenti per l'avvio delle cantierizzazioni relative al collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria
(modificato e integrato dalla legge di conversione 18 luglio 2025, n. 105)
1. Al decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2:
1) al comma 8, lettera c), numero 5), le parole: «nel limite del quale» sono sostituite dalle seguenti: «rideterminati ai sensi del comma 8-bis, sulla base del costo dell'opera indicato nell'Allegato II della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2012, nel limite del quale»;
2) al comma 8-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dell'aggiornamento dei prezzi dei contratti caducati con gli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera diversi dal contraente generale, si procede, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 72, paragrafo 1, lettera c), della citata direttiva 2014/24/UE, all'adeguamento del corrispettivo alle prestazioni richieste in ragione del valore aggiornato del contratto con il contraente generale, come rideterminato ai sensi del presente comma.»;
a-bis) all'articolo 3-bis:
1) al comma 3-bis:
1.1) al primo periodo, dopo le parole: "ovvero il contraente generale" sono inserite le seguenti: ", in qualità di autorità espropriante," e le parole: "entro trenta giorni dalla" sono sostituite dalle seguenti: "una volta divenuta efficace la";
1.2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "A tale fine, la società Stretto di Messina S.p.a. o per essa il contraente generale comunica ai soggetti interessati dalle procedure espropriative che entro il termine di sessanta giorni dalla medesima comunicazione possono accedere all'atto di cessione volontaria del bene o del diritto reale di cui al primo periodo";
1.3) al secondo periodo, le parole: "di cui al primo periodo" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al primo e al secondo periodo";
1.4) al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fermo restando quanto previsto dall'articolo 26, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001";
1.5) al quarto periodo, le parole: "trenta giorni, di cui al primo periodo" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni, di cui al secondo periodo";
2) al comma 3-ter, al primo periodo, dopo le parole: "che abbiano stipulato gli atti di cessione" è inserita la seguente: "volontaria" e, al quarto periodo, le parole: "è ridotta a 10.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "è ridotta a un valore massimo di 10.000 euro da quantificare in base ai criteri sopra indicati";
3) al comma 3-quinquies, quarto periodo, dopo le parole: "perizia giurata" sono inserite le seguenti: ", sottoscritta congiuntamente dal tecnico incaricato dal proprietario o usufruttuario e dal tecnico nominato dall'autorità espropriante,";
b) all'articolo 4, comma 3, lettera b-ter), dopo le parole: «in corso di esecuzione,» sono inserite le seguenti: «nonchè delle regole sull'obbligatorietà della costituzione di un collegio consultivo tecnico per prevenire le controversie e le dispute tecniche di ogni natura o per consentirne la rapida risoluzione nella fase di esecuzione dell'opera con una decurtazione percentuale del 50 per cento dei compensi, determinati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, dell'Allegato V.2 al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,»;
b-bis) all'articolo 4 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"9-sexies. Ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività di cui al presente decreto nonchè di quelli di cui all'articolo 1 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, la società Stretto di Messina S.p.a. è iscritta di diritto, ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nell'elenco di cui al medesimo articolo 63, comma 1, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023".
Interventi per l'incremento della capacità di stoccaggio di gas naturale liquido e di rigassificazione nel territorio nazionale
(introdotto dalla legge di conversione 18 luglio 2025, n. 105)
1. Al fine di consentire la realizzazione di interventi per l'incremento della capacità di stoccaggio di gas naturale liquido e di rigassificazione nel territorio nazionale, in particolare nel settore marittimo, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2027, 15 milioni di euro per l'anno 2028 e 5 milioni di euro per l'anno 2029.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente alla realizzazione dei progetti relativi a opere strategiche e di pubblica utilità già oggetto di valutazione ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 388 del 12 ottobre 2021 che abbiano i seguenti requisiti:
a) abbiano ottenuto il permesso per la costruzione e l'esercizio;
b) non abbiano ricevuto un finanziamento a carico delle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari ai sensi dell'articolo 1, comma 2-ter, lettera c), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101;
c) prevedano l'avvio dell'intervento, a pena di revoca del finanziamento, entro sei mesi dalla data di adozione del provvedimento di assegnazione del contributo da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
d) contribuiscano al superamento dei divari infrastrutturali, di servizio e occupazionali a livello nazionale, regionale o locale.
3. I soggetti proponenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presentano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'istanza di riammissione al finanziamento, allegando il progetto corredato di dettagliati cronoprogrammi procedurali e finanziari e della documentazione di cui al comma 2, lettera a). Il Ministero valuta le istanze e, in caso di esito positivo, entro trenta giorni dalla ricezione delle medesime assegna il contributo secondo le modalità di cui all'articolo 8 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 388 del 12 ottobre 2021, nel limite delle risorse autorizzate ai sensi del comma 1. Il medesimo Ministero provvede alla revoca delle assegnazioni nelle ipotesi di cui al comma 2, lettera c), o in caso di mancato rispetto del cronoprogramma procedurale. Le risorse rivenienti dalle revoche sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario.
4. Il monitoraggio degli interventi di cui al presente articolo è effettuato ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e a 5 milioni di euro per l'anno 2029, si provvede:
a) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
b) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Disposizioni per il finanziamento di opere indifferibili e urgenti
(introdotto dalla legge di conversione 18 luglio 2025, n. 105)
1. Al fine di addivenire alla celere realizzazione di interventi infrastrutturali indifferibili, la società ANAS S.p.A. è autorizzata a sviluppare o completare in via prioritaria, nell'ambito dello sviluppo di studi e progettazioni relativi al contratto di programma 2021-2025, la progettazione dei seguenti interventi:
a) strada statale 700 della Reggia di Caserta;
b) raddoppio della Galleria della Guinza;
c) variante di Pieve di Teco-Ormea con traforo di valico Armo-Cantarana;
d) interventi di adeguamento e miglioramento tecnico funzionale della strada statale 78 Picena, tratto Amandola-Mozzano;
e) strada statale 7-ter Salentina, tratto Manduria-Grottaglie.
2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, a valere sulle risorse già destinate allo sviluppo di studi e progettazioni nell'ambito del contratto di programma 2021-2025.
3. All'articolo 58, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Un'ulteriore quota delle risorse di cui al quinto periodo è versata all'entrata del bilancio dello Stato e resta acquisita all'erario, nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2025 e di 30 milioni di euro per l'anno 2026. A tal fine, è corrispondentemente autorizzata la spesa per il completamento dei lavori inerenti all'impianto idrico-fognario del collettore primario del Lago di Garda, a servizio del sistema idrico integrato, in modo da garantire un'adeguata tutela della risorsa idrica e dell'ambiente della sponda orientale del Lago di Garda".
Cruscotto informativo per la gestione dei contratti di appalto nel settore della logistica
(introdotto dalla legge di conversione 18 luglio 2025, n. 105)
1. E' istituito il Cruscotto informativo per la gestione dei contratti di appalto tra privati nel settore della logistica (CIGAL) al fine di fornire ai soggetti interessati informazioni funzionali alla verifica di conformità alla normativa in materia fiscale, contributiva e di lavoro, compresi i tributi erariali e l'imposta sul valore aggiunto, relativamente ai soggetti appaltatori, per promuovere la crescita del settore logistico allo scopo di creare uno sviluppo compatibile con l'ambiente, sostenibile e finalizzato a prevenire l'insorgere di situazioni che possano arrecare danno alle imprese, ai lavoratori e all'erario nonchè per programmare e valutare, anche ai fini del coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati delle amministrazioni statali, regionali e locali, le attività di vigilanza, attraverso l'utilizzo integrato delle informazioni disponibili nei sistemi informativi, anche tramite l'integrazione di specifici archivi e la creazione di banche di dati unificate. Gli organi di vigilanza sono tenuti ad alimentare un'apposita sezione del Cruscotto informativo dedicata alle sanzioni irrogate nell'ambito della vigilanza sull'applicazione della legislazione fiscale, contributiva e in materia di lavoro, con particolare riferimento alla genuinità degli appalti.
2. Il CIGAL è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle imprese e del made in Italy, il Ministero dell'interno, il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Agenzia delle entrate, l'Ispettorato nazionale del lavoro, l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) e la società Sviluppo Lavoro Italia Spa alimentano il CIGAL mettendo a disposizione i dati necessari al suo funzionamento, già presenti nelle loro banche di dati, sulla base di quanto disciplinato dal comma 4.
3. L'Unioncamere garantisce lo svolgimento delle funzioni occorrenti allo sviluppo e alla gestione tecnica e informatica del CIGAL, nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al comma 4 nonchè delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. A tale fine, essa è titolare del trattamento dei dati ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, da adottare, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del CIGAL e le regole per il trattamento dei dati. Con il medesimo decreto è altresì istituito un tavolo tecnico per lo sviluppo, il coordinamento e l'aggiornamento del CIGAL. Ai componenti del tavolo tecnico non spettano indennità, compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
5. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative al livello nazionale con riferimento al settore della logistica possono partecipare al monitoraggio del funzionamento del CIGAL attraverso la periodica consultazione, nell'ambito del tavolo tecnico di cui al comma 4, in ordine ai flussi informativi riguardanti:
a) il quadro produttivo e occupazionale nel settore della logistica;
b) il quadro dei rischi inerenti al ricorso a prassi non genuine negli appalti;
c) il quadro degli interventi normativi e amministrativi in materia di appalti;
d) il quadro degli interventi di vigilanza in materia di appalti da parte degli organi preposti;
e) il monitoraggio.
6. Le organizzazioni indicate al comma 5 possono chiedere la partecipazione di ulteriori soggetti interessati nell'ambito del tavolo tecnico di cui al comma 4.
7. La diffusione delle informazioni specifiche elaborate a seguito della raccolta e della comparazione dei dati raccolti è finalizzata al raggiungimento di obiettivi di conoscenza utili per le attività dei soggetti destinatari e degli enti utilizzatori. Tali informazioni sono rese disponibili ai diversi destinatari e pubblicate, a fini statistici, nel rispetto delle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza alcuna condivisione dei dati raccolti e comparati dal CIGAL, sulla base dei quali sono elaborate le informazioni.
8. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Disposizioni urgenti per il completamento delle attività di progettazione del nuovo Ponte dell'Olla, della variante alla strada statale 16 nel tratto compreso tra Bari-Mungivacca e Mola di Bari e degli interventi di adeguamento funzionale e messa in sicurezza della strada statale 100
(introdotto dalla legge di conversione 18 luglio 2025, n. 105)
1. Nell'ambito del piano di razionalizzazione di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 120, sono individuati uno o più commissari straordinari con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, per le attività connesse al completamento delle attività di progettazione del nuovo Ponte dell'Olla, quale opera di rilevanza strategica per lo sviluppo delle infrastrutture viarie a servizio della provincia di Cuneo e della Valle Stura e per il traffico commerciale transfrontaliero, nonchè della variante alla strada statale 16 nel tratto compreso tra Bari-Mungivacca e Mola di Bari e degli interventi di adeguamento funzionale e messa in sicurezza della strada statale 100. Ai commissari straordinari di cui al primo periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Per lo svolgimento dei compiti assegnati, i commissari straordinari di cui al primo periodo possono avvalersi delle strutture della società ANAS S.p.A. senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. All'articolo 3 del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre 2025";
b) al comma 3, le parole: "di novanta giorni" sono soppresse.
Misure straordinarie per l'accelerazione degli interventi relativi al polo logistico di Alessandria Smistamento e il potenziamento della direttrice ferroviaria Milano-Mortara
(introdotto dalla legge di conversione 18 luglio 2025, n. 105)
1. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione del polo logistico di Alessandria Smistamento, comprensivo dello scalo merci e delle relative infrastrutture nodali, quale opera strategica connessa al potenziamento del traffico di merci nei porti di Savona e Genova e all'intermodalità nei relativi retroporti, di garantire il potenziamento della direttrice ferroviaria Milano-Mortara, nella tratta Albairate-Mortara, e di far fronte alle criticità connesse alla prevista chiusura al traffico ferroviario e stradale del ponte San Michele, situato tra Paderno d'Adda e Calusco d'Adda, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è nominato un Commissario straordinario con i poteri di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136. Si applicano le disposizioni dell'articolo 13, commi 5 e 6, del decreto-legge n. 104 del 2023. Il Commissario straordinario, se dipendente pubblico, è collocato fuori ruolo, in aspettativa o in altra analoga posizione, secondo l'ordinamento di appartenenza, per tutta la durata dell'incarico. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Al Commissario straordinario è attribuito un compenso, da determinare con il decreto di nomina, in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
2. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario di cui al comma 1 rimane in carica fino al 31 dicembre 2027 e si avvale di una struttura di supporto tecnico-amministrativo posta alle sue dirette dipendenze, costituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 1 e composta da un contingente massimo di personale pari a 7 unità di livello non dirigenziale appartenente all'Area dei funzionari. Il personale di cui al primo periodo è individuato tra i dipendenti di amministrazioni pubbliche centrali e territoriali o di società controllate, direttamente o indirettamente, dallo Stato o da altri enti pubblici, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Tale personale è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altra analoga posizione prevista dai rispettivi ordinamenti e conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione o dell'ente di appartenenza. Si applica l'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Al personale non dirigenziale della struttura di supporto è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con uno o più provvedimenti del Commissario straordinario può essere prevista la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle già previste dai rispettivi ordinamenti, comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Possono essere altresì nominati esperti o consulenti, anche estranei alla pubblica amministrazione, fino al numero massimo di cinque, il cui compenso è definito con provvedimento del Commissario straordinario, a valere sulle risorse di cui al comma 4, nel limite massimo annuo di euro 50.000, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. La struttura cessa al termine dell'incarico del Commissario straordinario.
3. Il Commissario straordinario di cui al comma 1, con proprio provvedimento, dandone tempestiva comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può nominare fino a due sub-commissari, i quali lo coadiuvano nell'esercizio delle sue funzioni. I sub-commissari, se dipendenti pubblici, sono collocati fuori ruolo, in aspettativa o in altra analoga posizione, secondo l'ordinamento di appartenenza, in ogni caso per tutta la durata dell'incarico. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Il compenso dei sub-commissari è determinato, con il provvedimento di nomina di cui al primo periodo, in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. L'incarico di sub-commissario cessa al termine dell'incarico del Commissario straordinario.
4. Per i fini di cui al presente articolo è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui al comma 1, nella quale confluiscono le risorse di cui al presente comma e le ulteriori risorse destinate agli interventi di cui al medesimo comma 1. Per i medesimi fini è autorizzata la spesa di 464.596 euro per l'anno 2025 e di 1.074.209 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici e di contratti di protezione civile
(modificato e integrato dalla legge di conversione 18 luglio 2025, n. 105)
1. Al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 45, comma 4, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «L'incentivo di cui al comma 3 è corrisposto al personale con qualifica dirigenziale in deroga al regime di onnicomprensività di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alle analoghe disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti del personale in regime di diritto pubblico. Le Amministrazioni che erogano gli incentivi al personale con qualifica dirigenziale, in sede di verifica della compatibilità dei costi di cui all'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, sono tenute a trasmettere agli organi di controllo di cui al medesimo articolo le informazioni relative all'ammontare degli importi annualmente corrisposti al predetto personale in deroga al regime di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e il numero dei beneficiari»;
a-bis) all'articolo 57, comma 2, quarto periodo, le parole: "sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica" sono sostituite dalle seguenti: "sulla base di quanto stabilito nei pertinenti criteri ambientali minimi relativi agli interventi edilizi";
a-ter) all'articolo 125, comma 1, sesto periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fatto salvo quanto previsto dall'articolo 33, comma 1-bis, del medesimo allegato II.14 per i servizi di ingegneria e architettura";
b) all'articolo 136, le parole: «4-bis. In deroga all'articolo 45, comma 4, per le amministrazioni della difesa e della sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «4-ter. Per le amministrazioni della difesa e della sicurezza»;
c) all'articolo 140:
01) al comma 1:
01.1) al primo periodo, dopo le parole: "di 500.000 euro o" sono inserite le seguenti: ", se superiore, nel limite" e dopo le parole: "pubblica e privata incolumità" sono aggiunte le seguenti: ", comunque nel limite della soglia europea";
01.2) al secondo periodo, dopo le parole: "di servizi o forniture" sono inserite le seguenti: ", ivi compresi servizi tecnici necessari per la realizzazione di lavori di somma urgenza qualora l'amministrazione competente non disponga di adeguate professionalità,";
1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Costituisce circostanza di somma urgenza, ai fini del presente articolo, anche il verificarsi degli eventi di cui all'articolo 7 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ovvero la ragionevole previsione dell'imminente verificarsi degli stessi, che richiede l'adozione di misure indilazionabili, nei limiti dello stretto necessario.
1-ter. La circostanza di somma urgenza, ai sensi dei commi 1 e 1-bis, è ritenuta persistente finchè non risultino eliminate le situazioni dannose o pericolose per la pubblica o privata incolumità derivanti dall'evento, comunque per un periodo di tempo non superiore a quindici giorni dall'insorgere dell'evento, fatto salvo il maggiore termine stabilito dall'eventuale deliberazione dello stato di emergenza di cui all'articolo 24 del codice della protezione civile, di cui al citato decreto legislativo n. 1 del 2018; in tali circostanze ed entro i medesimi limiti temporali le stazioni appaltanti possono affidare appalti pubblici di lavori, servizi e forniture con le procedure previste dal presente articolo";
2) il comma 6 è abrogato;
3) al comma 7, le parole: «nonchè, limitatamente ad emergenze di protezione civile, le procedure di cui all'articolo 76, comma 2, lettera c),» sono soppresse;
4) il comma 8 è abrogato;
5) i commi 11 e 12 sono abrogati;
6) alla rubrica, le parole: «e di protezione civile» sono soppresse;
d) dopo l'articolo 140, è inserito il seguente:
«Art. 140-bis (Procedure di protezione civile). - 1. Ai contratti affidati nell'ambito delle emergenze di protezione civile, di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b) e c), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si applicano le disposizioni dell'articolo 140 del presente codice nonchè le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 46-bis del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, tenuto conto anche delle differenti tipologie di eventi emergenziali previsti al medesimo articolo 7 del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018.
2. In via eccezionale, nella misura strettamente necessaria, l'affidamento diretto può essere autorizzato anche al di sopra del limite di 500.000 euro di cui all'articolo 140, comma 1, primo periodo, e della soglia europea di cui al medesimo articolo 140, comma 1, secondo periodo, per un arco temporale limitato, comunque non superiore a trenta giorni, e solo per singole specifiche fattispecie indilazionabili e nei limiti massimi di importo stabiliti nei provvedimenti di cui agli articoli 24, commi 1 e 2, e 25, comma 1, del codice della protezione civile, di cui al citato decreto legislativo n. 1 del 2018. L'affidamento diretto di cui al primo periodo non è comunque ammesso per appalti di lavori di importo pari o superiore alla soglia europea e per appalti di servizi e forniture di importo pari o superiore al triplo della soglia europea.
3. In occasione degli eventi per i quali è dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ferma restando la facoltà di prevedere ulteriori misure derogatorie consentite nell'ambito dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 25 del medesimo codice, gli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi possono essere affidati in deroga alle seguenti disposizioni del presente codice:
a) articolo 14, comma 12, lettera a), per consentire l'autonoma determinazione del valore stimato degli appalti per l'acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarità, da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale;
b) articolo 15, comma 2, primo periodo, relativamente alla necessaria individuazione del RUP tra i dipendenti della stazione appaltante o dell'ente concedente, per consentire alle stazioni appaltanti, ove strettamente necessario, di individuare il RUP tra soggetti idonei, anche estranei alle stazioni appaltanti medesime, purchè dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici;
c) articolo 37, relativamente alla necessaria previa programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi, per consentire alle stazioni appaltanti di affidare l'appalto anche in assenza della previa programmazione del relativo intervento;
d) articolo 49, per consentire alle stazioni appaltanti la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento dei tempi del suo svolgimento alle esigenze del contesto emergenziale, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e del diritto dell'Unione europea;
e) articolo 54, per consentire l'esclusione automatica delle offerte anomale anche nei casi in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, per semplificare e accelerare le relative procedure;
f) articoli 90, fermo restando il rispetto del termine massimo di cui all'articolo 55, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, e 111, comma 3, limitatamente ai tempi e alle modalità delle comunicazioni ivi previste, per consentire alle stazioni appaltanti la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento dei suoi tempi di svolgimento alle esigenze del contesto emergenziale;
g) articolo 108, commi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, per consentire l'utilizzo generalizzato del criterio del minor prezzo.
4. In occasione degli eventi emergenziali di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza regionale o nazionale ai sensi dell'articolo 24 del predetto codice, ovvero nella ragionevole previsione dell'imminente verificarsi degli stessi, anche in mancanza del provvedimento di cui all'articolo 23 del predetto codice:
a) gli importi di cui all'articolo 50, comma 1, del presente codice sono raddoppiati, nei limiti delle soglie di cui all'articolo 14, per i contratti di lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 25, comma 2, lettere a), b) e d), del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018;
b) il termine temporale di cui all'articolo 140, comma 4, è stabilito in trenta giorni;
c) l'amministrazione competente all'affidamento e all'esecuzione del contratto è identificata nel soggetto attuatore, ove individuato, di cui all'articolo 25, comma 6, del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 140, comma 7, si applicano, altresì, qualora si adottino, limitatamente ad emergenze di protezione civile, le procedure di cui all'articolo 76, comma 2, lettera c).»;
e) all'articolo 222, comma 3, lettera g), le parole: «di cui all'articolo 140» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 140 e 140-bis»;
f) all'articolo 225-bis, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 119, comma 20, e di cui all'articolo 23 dell'allegato II.12, nel testo vigente alla data di cui all'articolo 229, comma 2, continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure e i contratti per i quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, ovvero, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla medesima data, siano già stati inviati gli avvisi a presentare offerte.»;
f-bis) all'allegato II.14, all'articolo 33, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai servizi di ingegneria e architettura, per i quali nei documenti di gara può essere prevista un'anticipazione del prezzo fino al 10 per cento, nei limiti delle disponibilità del quadro economico";
g) all'allegato V.2, all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «della spesa» sono inserite le seguenti: «ovvero svolge il ruolo di concedente»;
g-bis) all'allegato V.2:
1) all'articolo 2:
1.1) al comma 1:
1.1.1) all'alinea, secondo periodo, dopo le parole: "di uno" sono inserite le seguenti: "o più";
1.1.2) alla lettera b), le parole: "ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" sono sostituite dalle seguenti: "di amministrazioni pubbliche, come definite dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
1.1.3) dopo la lettera e) è inserita la seguente:
"e-bis) dottorato di ricerca nelle materie di cui al primo periodo dell'alinea del presente comma";
1.2) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Ai fini del computo del periodo minimo si considera il tempo necessario per l'acquisizione dei requisiti di esperienza o qualificazione di cui al comma 1, anche cumulativamente considerati";
2) all'articolo 6, il comma 4 è abrogato.
1-bis. Le disposizioni dell'articolo 45 e dell'allegato I.10 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificati dagli articoli 16 e 81 del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, e dal comma 1 del presente articolo, si applicano alle funzioni tecniche svolte a decorrere dal 31 dicembre 2024, riferite a procedure affidate ai sensi del predetto codice dei contratti pubblici, anche nei procedimenti in corso alla medesima data e avviati prima dell'entrata in vigore della disposizione.
1-ter. Le modalità per la ripartizione delle risorse e i criteri per la corresponsione degli incentivi per lo svolgimento delle funzioni tecniche al personale dirigenziale per le attività svolte a decorrere dal 31 dicembre 2024 sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, in base ai rispettivi ordinamenti.
1-quater. Gli oneri per la corresponsione degli incentivi per lo svolgimento delle funzioni tecniche di cui al comma 1-bis sono posti a valere sulle risorse già accantonate nei quadri economici relativi alle singole procedure di affidamento.
2. Al codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, dopo l'articolo 46 è inserito il seguente:
«Art. 46-bis (Procedure di protezione civile). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 140-bis del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ai contratti affidati nell'ambito delle emergenze di protezione civile, di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b) e c), del presente decreto, si applicano, altresì, le disposizioni del presente articolo.
2. Le verifiche antimafia aventi ad oggetto l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi disciplinati con i provvedimenti di cui all'articolo 25 sono svolte mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia e alle risultanze delle interrogazioni di tutte le ulteriori banche dati disponibili. L'informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni. Qualora la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del medesimo codice recedono dai contratti, fatti salvi il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, fermo restando quanto previsto dall'articolo 94, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 e dall'articolo 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
3. In caso di eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), del presente codice, al fine di garantire la tempestiva realizzazione di strutture temporanee di emergenza per far fronte a esigenze abitative, didattiche, civili, commerciali, produttive, socio-culturali o di culto, in assenza di idonei strumenti contrattuali vigenti, i soggetti attuatori a tal fine individuati nei provvedimenti di cui all'articolo 25 del presente codice sono autorizzati ad avvalersi della società Consip S.p.a. ovvero di altre centrali di committenza, per procedere all'affidamento dell'appalto integrato dei lavori e della relativa progettazione, ai sensi dell'articolo 44 del codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, a operatori economici in possesso delle necessarie qualificazioni, individuati mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell'articolo 76 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.».
Misure urgenti per l'incremento dell'efficienza del sistema di monitoraggio finanziario dei lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti prioritari
(introdotto dalla legge di conversione 18 luglio 2025, n. 105)
1. All'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Per le medesime finalità è altresì autorizzata la spesa di 1.170.000 euro per l'anno 2025, comprensiva delle spese per la conduzione e per i necessari interventi di manutenzione evolutiva, e di 480.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026".
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1.170.000 euro per l'anno 2025 e a 480.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Disposizioni in materia di classi d'uso degli uffici pubblici ai fini della verifica sismica
(integrato dalla legge di conversione 18 luglio 2025, n. 105)
1. Nelle more dell'aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni, di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e al decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, in via transitoria, fino al 30 giugno 2026, per lo svolgimento della verifica di cui all'articolo 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, ai fini della individuazione delle classi d'uso necessarie per distinguere le conseguenze di una interruzione di operatività o di un eventuale collasso degli uffici pubblici secondo le vigenti norme tecniche per le costruzioni, qualora sia rilevante l'indice di affollamento ai sensi del paragrafo 2.4.2 delle «Norme tecniche per le costruzioni» di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018, per «normale affollamento» si intende quello il cui indice di affollamento è inferiore o pari a 3,5 e per «affollamento significativo» quello il cui indice di affollamento è superiore a 3,5. In via di prima applicazione, l'indice di affollamento (IA), stabilito tenendo conto del numero medio di persone presenti contemporaneamente nell'edificio in un prefissato periodo di tempo, in relazione alle caratteristiche geometriche dell'immobile stesso, è determinato secondo i criteri e la metodologia di calcolo definiti nell'Allegato A al presente decreto.
Disposizioni urgenti per il completamento degli interventi infrastrutturali
(introdotto dalla legge di conversione 18 luglio 2025, n. 105)
1. All'articolo 19 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: "e 12 milioni di euro per l'anno 2025" sono sostituite dalle seguenti: ", 12 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026";
b) al comma 5, le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centoventi giorni" e le parole: "centoventi giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta giorni";
c) al comma 7, le parole: "2024 e 2025" sono sostituite dalle seguenti: "2024, 2025 e 2026" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con il medesimo provvedimento di cui al primo periodo si provvede alla ricognizione dello stato di attuazione degli interventi, anche ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti di revoca dei finanziamenti ai sensi del comma 5".
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Disposizioni urgenti per il completamento degli interventi infrastrutturali relativi all'autostrada Salerno-Reggio Calabria
(introdotto dalla legge di conversione 18 luglio 2025, n. 105)
1. Al fine di procedere celermente al completamento dei lotti già finanziati compresi nel tratto tra Cosenza e Altilia dell'autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria, l'amministratore delegato pro tempore della società ANAS S.p.A. è nominato Commissario straordinario, con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Il Commissario straordinario di cui al primo periodo può nominare un sub-commissario, scelto tra il personale della società ANAS S.p.A., dandone tempestiva comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Al Commissario straordinario di cui al primo periodo e all'eventuale sub-commissario nominato non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Al Commissario straordinario di cui al primo periodo si applica l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Per lo svolgimento delle funzioni commissariali, l'amministratore delegato pro tempore della società ANAS S.p.A. può avvalersi delle strutture della medesima società e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Disposizioni urgenti in materia di messa in sicurezza e di adeguamento del traforo del Gran Sasso
(introdotto dalla legge di conversione 18 luglio 2025, n. 105)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i compiti e le funzioni relativi agli interventi di adeguamento del traforo del Gran Sasso connessi all'attuazione degli obblighi derivanti dal decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, attribuiti al Commissario straordinario di cui all'articolo 206, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono trasferiti al Commissario straordinario di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. A tale fine, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate le risorse disponibili finalizzate, a legislazione vigente, agli interventi di cui al primo periodo del presente comma nell'ambito del programma di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), numero 5, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, da trasferire al Commissario di cui all'articolo 4-ter del citato decreto-legge n. 32 del 2019. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Commissario straordinario di cui all'articolo 206, comma 1, del citato decreto-legge n. 34 del 2020 cessa dalle proprie funzioni in relazione alle attività aventi ad oggetto gli interventi di cui al primo periodo del presente comma. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto in relazione agli interventi di cui al primo periodo. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Commissario straordinario di cui all'articolo 206, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020 trasmette al Commissario straordinario di cui all'articolo 4-ter del citato decreto-legge n. 32 del 2019, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di cui al primo periodo, gli impegni finanziari assunti nell'esecuzione dell'incarico nonchè la ricognizione delle relative risorse disponibili. Ai fini dell'applicazione della procedura di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, entro il 15 settembre 2025, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze i cronoprogrammi procedurali di tutti gli investimenti rientranti nel programma di cui al citato articolo 1, comma 2, lettera c), numero 5, del decreto-legge n. 59 del 2021.
2. Ferme restando le risorse trasferite ai sensi del comma 1, il Commissario straordinario di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, provvede allo svolgimento delle attività e alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1 nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Tavolo tecnico per le opere pubbliche incompiute
(introdotto dalla legge di conversione 18 luglio 2025, n. 105)
1. Al fine di rafforzare l'attività di monitoraggio delle opere incompiute di cui all'articolo 44-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un tavolo tecnico composto da rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze nonchè delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Il tavolo tecnico ha il compito di fissare i criteri per l'individuazione delle opere incompiute da avviare prioritariamente a realizzazione nonchè di definire percorsi per il miglioramento dei processi di monitoraggio delle opere incompiute e di identificare le principali criticità che ne impediscono il completamento. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ai componenti del tavolo tecnico non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
Risorse straordinarie per l'adeguamento infrastrutturale delle capitanerie di porto - Guardia costiera
(introdotto dalla legge di conversione 18 luglio 2025, n. 105)
1. Il fondo di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, è incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2025 e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2025 e a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2025, mediante utilizzo delle risorse disponibili di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 26 febbraio 1992, n. 211, e, quanto a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Disposizioni urgenti in materia di valutazione di impatto ambientale relativa a progetti o parti di progetti aventi quale unico obiettivo la difesa nazionale
(introdotto dalla legge di conversione 18 luglio 2025, n. 105)
1. All'articolo 6, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i progetti o parti di progetti aventi quale unico obiettivo la difesa nazionale, il decreto di cui al primo periodo è adottato entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento di competenza del Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 233 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2012, n. 236, anche in deroga alle disposizioni degli articoli 23 e 25 del presente decreto".
Capo II
Disposizioni in materia di autotrasporto, di motorizzazione civile e di circolazione dei veicoli
Norme per garantire la continuità del servizio di autotrasporto
(integrato dalla legge di conversione 18 luglio 2025, n. 105)
1. L'articolo 6-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, è sostituito dal seguente:
«Art. 6-bis (Disciplina dei tempi di attesa ai fini del carico e scarico. Franchigia). - 1. Il periodo di franchigia, connesso all'attesa dei veicoli per poter effettuare le operazioni di carico e scarico, da calcolare dal momento dell'arrivo del vettore al luogo di carico o scarico della merce, è pari a novanta minuti per ciascuna operazione. Nei tempi di attesa dei veicoli di cui al primo periodo sono compresi anche i periodi di attesa del vettore dovuti all'inattività del committente, del caricatore o del destinatario della merce. Il committente, il destinatario della merce o altro soggetto della filiera del trasporto di cui all'articolo 2 è tenuto a fornire al vettore indicazioni circa il luogo e l'orario di svolgimento di tali operazioni, nonchè circa le modalità di accesso dei veicoli ai punti di carico o di scarico. In caso di mancato rispetto di tale onere, il vettore può dimostrare l'orario di arrivo nel luogo delle operazioni di carico o scarico mediante le risultanze del proprio sistema satellitare di geolocalizzazione del veicolo oppure con quelle del tachigrafo intelligente di seconda generazione.
2. Il committente e il caricatore sono tenuti in solido a corrispondere al vettore un indennizzo, per il superamento del periodo di franchigia di cui al comma 1, pari a 100 euro per ogni ora o frazione di ora di ritardo. E' fatto salvo il diritto di rivalsa tra i coobbligati nei confronti dell'effettivo responsabile. L'indennizzo non è dovuto qualora il superamento del periodo di franchigia sia imputabile al vettore. L'importo dell'indennizzo di cui al presente comma è soggetto a rivalutazione automatica, con cadenza annuale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Ai fini del calcolo della variazione si utilizza l'indice [ISTAT] (parola soppressa) (1) dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (Indice FOI), rilevato dall'Istituto nazionale di statistica. La richiesta d'indennizzo può essere effettuata dal vettore al committente o al caricatore, nel termine di prescrizione previsto dall'articolo 2951 del codice civile, ferma restando la possibilità di proporre domanda di ingiunzione di pagamento ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 3 e 4, l'indennizzo di cui al comma 2 del presente articolo è dovuto anche qualora siano superati i tempi di esecuzione materiale delle operazioni di carico e scarico indicati nel contratto di trasporto e ciò risulti dalla documentazione di accompagnamento della merce o da ogni altro documento sottoscritto dal caricatore, dal committente o dal vettore.
4. Fermo restando che le operazioni di scarico possono essere svolte anche in assenza del conducente, è sempre assicurata al medesimo conducente la possibilità di essere presente e di visionare la regolarità delle operazioni di carico, con particolare riguardo alla sistemazione del medesimo sui veicoli, tenuto conto delle sanzioni di cui agli articoli 164 e 167 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.».
2. All'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 15 è inserito il seguente:
«15-bis. Qualora le eventuali violazioni delle disposizioni di cui ai commi 12, 13 e 13-bis integrino anche i presupposti disciplinati dall'articolo 9, comma 3-bis, secondo periodo, della legge 18 giugno 1998, n. 192, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, d'ufficio o su segnalazione del creditore ovvero del Comitato centrale per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può adottare le diffide e applicare le sanzioni previste dall'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.».
2-bis. All'articolo 11-bis, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, le parole: ", il vettore" sono sostituite dalle seguenti: "per mezzo di servizi ancillari resi da soggetti che, nell'esecuzione del trasporto, abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni in favore del vettore, il vettore medesimo".
3. Per le finalità di ammodernamento della flotta del parco veicolare del settore dell'autotrasporto di cui all'articolo 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Le relative risorse sono ripartite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3-bis. Dopo il comma 9 dell'articolo 13 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è inserito il seguente:
"9-bis. Al fine di supportare l'individuazione, l'inserimento e la validazione dei corridoi dedicati ai trasporti in condizioni di eccezionalità di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, l'AINOP è integrato con funzioni specifiche di pianificazione e monitoraggio dei transiti, operando quale infrastruttura di riferimento nazionale per la condivisione e l'aggiornamento dei dati territoriali e infrastrutturali rilevanti, anche tramite l'interoperabilità con sistemi informativi geografici (GIS) già in uso da parte di società concessionarie operanti nel settore stradale e autostradale, di enti proprietari della rete stradale nazionale, di regioni e di enti regionali di gestione della rete stradale locale, nonchè con i sistemi telematici dell'albo nazionale degli autotrasportatori e con la piattaforma di archiviazione del documento unico di circolazione e di proprietà di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98. L'AINOP interopera con i sistemi telematici di tracciamento dei mezzi e di gestione della rete infrastrutturale e dei flussi di traffico utilizzati dai soggetti di cui al primo periodo, al fine di fornire una rappresentazione centralizzata dei transiti dei trasporti in condizioni di eccezionalità tracciati e di garantire l'ottimizzazione dei percorsi e la sicurezza della circolazione. Le modalità operative e tecniche per l'attuazione dell'interoperabilità dei sistemi di cui al presente comma, ivi comprese le modalità per l'avvio della fase sperimentale, sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di classificazione in termini di percorribilità dei corridoi coordinata con i sistemi di segnalazione e autorizzazione, che rimangono attribuiti agli enti proprietari o gestori dei tratti stradali o autostradali interessati, e sono altresì definite le modalità di rappresentazione dei tracciamenti, acquisiti dalle piattaforme dei soggetti sopra indicati, in un unico sistema centralizzato per l'utilizzazione ai fini delle verifiche da parte delle autorità competenti per il controllo del traffico e dell'effettivo e corretto utilizzo dei percorsi autorizzati".
3-ter. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis sono autorizzate la spesa di 500.000 euro per l'anno 2025, di 3,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 1,2 milioni di euro per l'anno 2027 nonchè la spesa di 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 per l'attività di avvio, gestione, manutenzione e conduzione del sistema di cui al medesimo comma 3-bis nonchè per l'attività di supporto operativo agli utenti operatori di trasporto eccezionale e agli enti proprietari o gestori di infrastrutture stradali. Agli oneri derivanti dal primo periodo si provvede:
a) quanto a 500.000 euro per l'anno 2025, a 3,5 milioni di euro per l'anno 2026 e a 1,2 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
b) quanto a 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Parola soppressa dalla legge di conversione 18 luglio 2025, n. 105.
Disposizioni urgenti in materia di motorizzazione civile e di circolazione dei veicoli
(modificato e integrato dalla legge di conversione 18 luglio 2025, n. 105)
1. A conclusione del contratto di servizio per la gestione del processo produttivo delle patenti di guida e del loro recapito ai cittadini e agli uffici della motorizzazione civile, le somme nella disponibilità della società PatentiViaPoste S.c.p.A. sono versate dalla medesima società all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione nel medesimo anno allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al fine di potenziare la sicurezza informatica e gestionale, nonchè di aumentare la resilienza delle infrastrutture digitali di rete degli uffici centrali e territoriali della motorizzazione civile.
2. All'articolo 19 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) l'alinea è sostituito dal seguente: «Le operazioni di cui ai numeri 1), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11) e 12) della tabella 3 allegata alla presente legge possono essere effettuate, a richiesta degli interessati, presso le sedi da essi predisposte, con spese interamente a loro carico. Gli importi corrisposti ai sensi del primo periodo, comunque dovuti dai soggetti richiedenti per le operazioni ivi previste, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al pertinente capitolo di spesa iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e destinati allo svolgimento delle attività di cui al presente articolo. Tali importi, da considerarsi omnicomprensivi, sono così determinati:»;
2) la lettera c) è abrogata;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1.1. Oltre agli importi dovuti ai sensi del comma 1, lettere a) e b), i soggetti di cui al medesimo comma 1 sono tenuti a corrispondere:
a) in caso di distanza uguale o inferiore agli 80 chilometri dall'ordinaria sede di servizio, un importo pari ad euro 100 dovuto a titolo di rimborso forfetario per le spese di trasferta, comprensivo del rimborso delle spese per l'utilizzo del proprio mezzo di trasporto cui il personale sia autorizzato;
b) in caso di distanza superiore agli 80 chilometri dall'ordinaria sede di servizio, un importo dovuto a titolo di rimborso analitico delle spese sostenute per le trasferte nonchè del rimborso delle spese per l'utilizzo del proprio mezzo di trasporto cui il personale sia autorizzato;
c) in caso di trasferte all'estero, gli importi di cui alla lettera b) oltre alle eventuali diarie di missione previste dalla normativa vigente.»;
c) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
«1-bis. Gli importi di cui ai commi 1 e 1.1 sono dovuti per l'attività svolta dai dipendenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella qualità di titolare e responsabile dell'attività. In caso di operazioni svolte anche dal personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con funzioni ausiliarie e di supporto al titolare dell'attività sono dovuti gli importi di cui al comma 1 maggiorati del 40 per cento nonchè gli importi di cui al comma 1.1 per ciascuna unità di personale impegnata nell'operazione.»;
d) il comma 1-ter è sostituito dal seguente:
«1-ter. Qualora le operazioni siano eseguite al di fuori dell'orario di servizio ordinario, al personale incaricato dell'attività, quale titolare, sono corrisposti, da parte dell'amministrazione, gli importi di cui al comma 1.1 e gli importi di cui al comma 1, lettere a) o b), mentre al personale con funzione di supporto sono corrisposti, da parte dell'amministrazione, gli importi di cui al comma 1.1 oltre al 40 per cento dell'importo riconosciuto al titolare dell'attività. Nel caso in cui le operazioni siano eseguite in orario pomeridiano con parziale impegno dell'orario di servizio, al personale incaricato dell'attività quale titolare sono corrisposti, da parte dell'amministrazione, gli importi di cui al comma 1.1, oltre al 50 per cento dell'importo di cui al comma 1, lettera b), mentre al personale con funzione di supporto sono corrisposti, da parte dell'amministrazione, gli importi di cui al comma 1.1 oltre al 40 per cento dell'importo riconosciuto al titolare dell'attività. Qualora le operazioni siano eseguite in orario di servizio antimeridiano, al personale incaricato dell'attività, quale titolare o con funzione di supporto, sono corrisposti, da parte dell'amministrazione, i soli importi di cui al comma 1.1.»;
e) il comma 1-quater è abrogato;
f) al comma 1-quinquies, le parole: «Le disposizioni di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter si applicano» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni di cui al comma 1-ter si applicano» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e gli oneri derivanti dalla remunerazione delle stesse sono posti a carico di tutti i soggetti destinatari delle attività ispettive e di vigilanza»;
g) il comma 1-sexies è abrogato.
3. Il decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è aggiornato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto in relazione al numero massimo di autorizzazioni alla circolazione di prova rilasciabili ad ogni titolare in ragione del numero di addetti, al fine di bilanciare le esigenze di operatività del settore con la tutela della sicurezza dei veicoli e la promozione di misure di sicurezza negli ambienti di lavoro. Nelle more della revisione del decreto di cui al primo periodo, il numero massimo delle autorizzazioni alla circolazione di prova che possono essere rilasciate a ciascun titolare per i veicoli sottoposti a prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni, navettamenti, movimentazioni e trasferimenti, anche per finalità commerciali o per la realizzazione degli allestimenti tecnici, è fissato in quantità non superiore al numero dei dipendenti del titolare dell'autorizzazione e degli addetti che partecipano stabilmente all'attività di impresa in ragione di rapporti di collaborazione funzionale, attestato da idonea documentazione e da apposita delega. Alle imprese autorizzate a svolgere le attività di imbarco e sbarco da e su nave e quelle di movimentazione di veicoli non ancora immatricolati nei porti e tra le aree portuali e le zone retroportuali esterne alle aree operative portuali, in attesa del successivo trasporto alla destinazione finale, può comunque essere rilasciato un numero massimo di autorizzazioni alla circolazione di prova pari al numero dei dipendenti addetti alle attività operative e dei dipendenti e soci del soggetto autorizzato alla fornitura di lavoro portuale temporaneo ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, di cui ordinariamente l'impresa autorizzata si avvale, come attestato dalla competente Autorità di sistema portuale. Le autorizzazioni alla circolazione in prova di cui al presente comma consentono il trasporto, oltre al conducente, di un solo passeggero, individuato nella persona del titolare dell'autorizzazione ovvero selezionato tra i dipendenti del titolare dell'autorizzazione o tra gli addetti titolari di rapporti di collaborazione funzionale con il medesimo. Chiunque circola in violazione delle disposizioni del quarto periodo è soggetto alla sanzione prevista dall'articolo 98, comma 3, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3-bis. Le amministrazioni e gli enti da cui dipendono gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, comunicano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per la pubblicazione nell'apposita sezione del portale telematico istituzionale del medesimo Ministero, i dati relativi alle apparecchiature per l'accertamento della violazione dei limiti di velocità utilizzate ai fini di cui all'articolo 142 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, indicando per ciascun dispositivo la conformità ad un tipo, marca e modello approvato od omologato. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definito il modello informatico da utilizzare per la trasmissione dei dati di cui al primo periodo e sono indicate le relative modalità di comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Fermi restando i requisiti di collocazione e uso nonchè di approvazione e omologazione delle apparecchiature di cui al primo periodo previsti a legislazione vigente, la comunicazione di cui al primo periodo è condizione necessaria ai fini del legittimo utilizzo delle apparecchiature cui si riferisce la comunicazione medesima. La disposizione del terzo periodo acquista efficacia decorsi sessanta giorni dalla data di adozione del decreto di cui al secondo periodo.
3-ter. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 novembre 2023, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo periodo, la parola: "30.000" è sostituita dalla seguente: "100.000";
b) al quarto periodo, sono premesse le seguenti parole: "Fatto salvo quanto previsto dal quinto periodo," e le parole: "dal 1° ottobre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° ottobre 2026";
c) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Decorso il termine di cui al quarto periodo, le regioni possono prescindere dall'inserimento della limitazione strutturale alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di categoria "Euro 5" nei piani di qualità dell'aria di cui al comma 1 mediante l'adozione, nei predetti piani, di misure compensative idonee a raggiungere livelli di riduzione delle emissioni inquinanti coerenti con i vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea. Resta ferma la facoltà per le regioni di introdurre la limitazione strutturale alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di categoria "Euro 5" prima del termine di cui al quarto periodo, mediante l'aggiornamento, ai sensi del comma 1, dei rispettivi piani di qualità dell'aria e la modifica dei relativi provvedimenti attuativi".
Disposizioni urgenti in materia di ordinamento portuale e demanio marittimo
(modificato e integrato dalla legge di conversione 18 luglio 2025, n. 105)
1. Il comma 1 dell'articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, si interpreta nel senso che, ai fini della determinazione degli aggiornamenti annuali dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime, l'indice dei valori per il mercato all'ingrosso, in assenza della produzione e diffusione dell'indice da parte dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), si intende sostituito dall'indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali
1-bis. All'articolo 5, comma 1-ter, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "Allo scopo di garantire omogeneità operativa e uniformità gestionale alle previsioni di cui ai PRP, nelle more della revisione organica della disciplina di settore, la funzione caratterizzante delle aree di cui al primo periodo, comunque denominate all'interno dei singoli PRP, si intende riferita alle aree o agli ambiti complessivamente considerati, come disegnati e specificati nel PRP, e non alle singole porzioni dei medesimi nè ai singoli compendi affidati in concessione. Le disposizioni di cui al precedente periodo non si applicano nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione".
2. Al fine di individuare misure di sicurezza della balneazione omogenee su tutto il territorio nazionale e di ordinato governo del territorio, la stagione balneare è fissata dalla terza settimana di maggio alla terza settimana di settembre di ogni anno. Le regioni o gli enti locali possono anticipare o posticipare l'inizio e la fine della stagione balneare di una settimana. Al di fuori della stagione balneare è sempre consentita l'apertura delle strutture balneari che intendono attivare il servizio di assistenza ai bagnanti o, in assenza di quest'ultimo, per i soli fini elioterapici. Sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, per le finalità ivi previste.
2-bis. All'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, le parole: "Alla scadenza dei trentasei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "Fino alla scadenza del termine di cui al comma 1" e dopo le parole: "il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può" sono inserite le seguenti: "in ogni caso".
2-ter. Il secondo periodo del secondo comma dell'articolo 16 del codice della navigazione è soppresso.
2-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-ter, pari a 27.000 euro per l'anno 2025 e a 58.500 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Disposizioni urgenti per la funzionalità dell'Autorità per la Laguna di Venezia - Nuovo Magistrato alle Acque
(modificato dalla legge di conversione 18 luglio 2025, n. 105)
1. All'articolo 95 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 27-quinquies, le parole: «il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia» sono sostituite dalle seguenti: «l'Autorità per la Laguna di Venezia - Nuovo Magistrato alle Acque»;
b) al comma 27-sexies, le parole: «dal Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Autorità per la Laguna di Venezia - Nuovo Magistrato alle Acque».
Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa della società RAM S.p.A.
(modificato e integrato dalla legge di conversione 18 luglio 2025, n. 105)
1. In considerazione del valore strategico dei settori della portualità, del trasporto marittimo, della logistica e della logistica digitale, è autorizzata la spesa di euro 200.000 per l'anno 2025, di euro 2.000.000 per l'anno 2026 e di euro 2.000.000 per l'anno 2027, per gli atti convenzionali da stipulare tra la società RAM - Logistica, Infrastrutture e Trasporti S.p.A. e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini dello svolgimento delle attività di supporto e di assistenza tecnica e operativa per l'attuazione delle linee di intervento in materia di economia del mare, logistica, trasporto marittimo e fluviomarittimo.
2. Per le finalità di cui al comma 1 e nei limiti delle risorse ivi previste, per il biennio 2026-2027, la società RAM - Logistica, Infrastrutture e Trasporti S.p.A. è autorizzata ad assumere unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e all'articolo 9, comma 29, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nei limiti di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 200.000 per l'anno 2025, a euro 2.000.000 per l'anno 2026 e a euro 2.000.000 per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 505, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
Personale dell'ENAC Servizi S.r.l.
(introdotto dalla legge di conversione 18 luglio 2025, n. 105)
1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 11, comma 8, primo periodo, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, l'incarico di amministratore unico della società ENAC Servizi S.r.l., società in house dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), può essere conferito anche a dipendenti dell'ENAC. In tal caso il dipendente è collocato in aspettativa non retribuita dall'amministrazione di appartenenza, con sospensione delle corrispondenti facoltà assunzionali per la durata dell'incarico. Il compenso dell'amministratore unico è determinato ai sensi delle disposizioni vigenti. Gli oneri retributivi e previdenziali sono posti interamente a carico dell'ENAC Servizi S.r.l..
Capo IV
Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture e trasporti e relative a procedure di infrazione e a vincoli derivanti dall'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi
(modificato e integrato dalla legge di conversione 18 luglio 2025, n. 105)
1. Ai contratti di lavori affidati sulla base di documenti iniziali di gara, redatti ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera a), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, che non rientrino in alcuna delle fattispecie previste dall'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, si applicano, ai fini della revisione dei prezzi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 29, comma 1, lettera b), del medesimo decreto-legge n. 4 del 2022, nonchè a quanto stabilito nelle clausole contrattuali e nei documenti iniziali di gara, le disposizioni di cui all'articolo 60 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, a condizione che, ferma la necessità di garantire la copertura delle voci di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), dell'allegato I.7 al medesimo codice, siano rispettati contemporaneamente i seguenti criteri:
a) le voci del quadro economico di ciascun intervento relative ad imprevisti risultino coerenti con la soglia di cui all'articolo 5, comma 2, dell'Allegato I.7 al codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023;
b) risulti disponibile il 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento, e tali risorse siano iscritte tra le somme a disposizione della stazione appaltante ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e), numero 6), dell'Allegato I.7 al codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.
1-bis. All'articolo 26, comma 6-bis, primo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: «applicando, in aumento o in diminuzione» sono sostituite dalle seguenti: «applicando, in aumento o, per le sole lavorazioni eseguite o contabilizzate nell'anno 2025, in diminuzione.
Disposizioni urgenti per garantire lo svolgimento delle attività propedeutiche all'affidamento del contratto intercity e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
(integrato dalla legge di conversione 18 luglio 2025, n. 105)
1. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività propedeutiche all'affidamento del contratto relativo ai servizi di trasporto ferroviario passeggeri di interesse nazionale sottoposti a regime di obbligo di servizio pubblico per la media e lunga percorrenza per il periodo 2027-2041 in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, è autorizzata la spesa di euro 1.200.000 per l'anno 2025, di euro 2.700.000 per l'anno 2026 e di euro 1.791.928 per l'anno 2027. Agli oneri di cui al primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 671, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
1-bis. All'articolo 20, comma 2-ter, primo periodo, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, dopo la parola: "interregionali" sono inserite le seguenti: "o regionali".
Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture ferroviarie e strategiche
(introdotto dalla legge di conversione 18 luglio 2025, n. 105)
1. L'apposizione delle protezioni di cui all'articolo 184, comma 1, primo e secondo periodo, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, può essere effettuata, oltre che dall'addetto alla custodia del passaggio a livello, anche dal personale del gestore dell'infrastruttura di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, addetto alla gestione della circolazione ferroviaria o alla manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria, dal personale che compone l'equipaggio del treno dell'impresa ferroviaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del medesimo decreto legislativo n. 112 del 2015 nonchè da soggetti terzi, in possesso di adeguata formazione, incaricati dal gestore dell'infrastruttura. In caso di interruzione della circolazione ferroviaria, l'apposizione delle protezioni di cui al medesimo articolo 184, comma 1, primo e secondo periodo, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, può essere effettuata anche dal personale delle imprese affidatarie delle attività di manutenzione o di costruzione dell'infrastruttura ferroviaria ovvero da soggetti incaricati da queste ultime. Il personale preposto alle attività di cui al secondo periodo deve essere in possesso di adeguata formazione. All'attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. All'articolo 1, comma 15, primo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole: "Per gli anni dal 2019 al 2024, per gli interventi di cui all'articolo 216, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2019 al 2025, per gli interventi di cui all'articolo 225, comma 10, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36".
Adeguamento di sanzioni per violazioni in materia di sicurezza e regolarità della circolazione ferroviaria
(introdotto dalla legge di conversione 18 luglio 2025, n. 105)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 19:
1) al secondo comma, le parole: "da L. 20.000 a L. 60.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 500 a euro 2.000";
2) al terzo comma, le parole: "da L. 100.000 a L. 500.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 3.000 a euro 15.000";
b) all'articolo 20, terzo comma, le parole: "da L. 7.000 a L. 21.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 200 a euro 600";
c) all'articolo 21, sesto comma, le parole: "da L. 10.000 a L. 30.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 300 a euro 900";
d) all'articolo 26, secondo comma, le parole: "da lire 50.000 a L. 500.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 1.500 a euro 15.000";
e) all'articolo 38:
1) al primo comma, le parole: "da L. 20.000 a L. 60.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 500 a euro 2.000";
2) al secondo comma, le parole: "da L. 50.000 a L. 500.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 1.500 a euro 10.000";
f) all'articolo 41:
1) al secondo comma, le parole: "da L. 20.000 a L. 60.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 500 a euro 2.000";
2) al terzo comma, le parole: "da L. 150.000 a L. 450.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 4.500 a euro 10.000";
g) all'articolo 48, terzo comma, le parole: "da L. 30.000 a L. 90.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 900 a euro 3.000".
Modifiche alla disciplina delle concessioni autostradali
1. Alla legge 16 dicembre 2024, n. 193, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 3, lettera v), dopo le parole: «nuovo concessionario subentrante» sono inserite le seguenti: «, nelle ipotesi di cui all'articolo 191, comma 3, del codice dei contratti pubblici,»;
b) all'articolo 5, comma 4, primo periodo, le parole: «alle eventuali prescrizioni» sono sostituite dalle seguenti: «alle prescrizioni vincolanti, ove formulate,» e le parole: «sono tempestivamente trasmessi» sono sostituite dalle seguenti: «sono trasmessi senza indugio»;
c) all'articolo 9, comma 2, secondo periodo, le parole: «alle eventuali prescrizioni» sono sostituite dalle seguenti: «alle prescrizioni vincolanti, ove formulate,» e le parole: «sono tempestivamente trasmessi» sono sostituite dalle seguenti: «sono trasmessi senza indugio»;
d) all'articolo 12, comma 1, le parole: «con delibera dell'ART, adottata» sono sostituite dalle seguenti: «si applica il sistema tariffario per l'individuazione di tariffe adottato dall'ART» e le parole: «, è definito, nel rispetto dei criteri di cui al comma 2 del presente articolo, il sistema tariffario per l'individuazione di tariffe,» sono sostituite dalle seguenti: «. Il predetto sistema tariffario è definito, nel rispetto dei criteri di cui al comma 2 del presente articolo,»;
e) all'articolo 16:
1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Al fine di consentire il tempestivo avvio delle procedure di affidamento delle concessioni autostradali scadute o in scadenza in coerenza con le disposizioni del presente capo, fino al 31 dicembre 2026 è consentito l'inserimento di lavori e opere di manutenzione straordinaria nelle procedure di affidamento avviate ai sensi dell'articolo 3 prima del completamento della procedura di adozione del Piano di cui all'articolo 13, comma 1. I lavori e le opere previsti nelle procedure di affidamento di cui al primo periodo sono inseriti in sede di aggiornamento del Piano ai sensi dell'articolo 13, comma 1, secondo periodo.»;
2) al comma 2:
2.1) al primo periodo, le parole: «, 12 e 14, commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «e 12, commi 2, secondo periodo, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10»;
2.2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta fermo l'obbligo dell'ente concedente di indicare nello schema di convenzione posto a base dell'affidamento le tariffe da applicare alla tratta autostradale determinate ai sensi dell'articolo 12, comma 2, primo periodo, sulla base del sistema tariffario definito dall'ART ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 12.».
Disposizioni relative alla convenzione unica tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società ANAS S.p.A.
(introdotto dalla legge di conversione 18 luglio 2025, n. 105)
1. All'articolo 2, comma 2-decies.1, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, l'ultimo periodo è soppresso.
Disposizioni urgenti per l'avvio delle attività della società Autostrade dello Stato Spa
(introdotto dalla legge di conversione 18 luglio 2025, n. 105)
1. Al fine di consentire l'avvio delle attività della società Autostrade dello Stato Spa, di cui all'articolo 2, commi da 2-sexies a 2-decies, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è autorizzato il trasferimento alla medesima società di un contributo in conto esercizio di 1,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 3,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 4,5 milioni di euro per l'anno 2027. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Al fine di rafforzare i livelli di sicurezza e innovazione delle autostrade statali di cui all'articolo 2, comma 2-decies, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è autorizzato il trasferimento alla società Autostrade dello Stato Spa di un contributo in conto capitale di 0,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 8,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 9,5 milioni di euro per l'anno 2027, da destinare alla realizzazione di progetti innovativi di monitoraggio e sorveglianza delle infrastrutture. I progetti da finanziare con le risorse di cui al primo periodo sono individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base di idoneo programma di interventi predisposto dalla società Autostrade dello Stato Spa. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Disposizioni urgenti in materia di oneri di servizio pubblico nel settore del trasporto aereo
1. L'articolo 2 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è sostituito dal seguente:
«Art. 2 (Oneri di servizio pubblico e tariffe praticabili). - 1. Nel caso in cui siano imposti oneri di servizio pubblico conformemente all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, l'amministrazione competente, nel valutare le misure esigibili, può fissare i livelli massimi tariffari praticabili dalle compagnie aeree per determinate categorie di passeggeri ove emerga il rischio che le dinamiche tariffarie possano condurre ad un sensibile rialzo legato alla stagionalità o ad eventi straordinari, nazionali o locali.
2. Il livello massimo tariffario è indicato nel testo dell'imposizione dell'onere di servizio pubblico prevista all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008 e contiene la valutazione completa della necessità e della proporzionalità delle misure. Se l'amministrazione si avvale della facoltà di cui all'articolo 16, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1008/2008, il livello massimo tariffario è altresì indicato nel bando di gara quale requisito oggettivo dell'offerta.».
Disposizioni in materia di accelerazione degli investimenti nel settore delle energie rinnovabili
(integrato e modificato dalla legge di conversione 18 luglio 2025, n. 105)
1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi riguardanti l'energia da fonti rinnovabili delineati dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) per l'anno 2030, nonchè l'attuazione della Riforma 1 della Missione 7 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), all'articolo 12 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5:
1) al primo periodo, le parole: «dell'articolo 20, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 20, comma 8» e dopo le parole: «zone di accelerazione terrestri» sono inserite le seguenti: «, comprensive delle aree individuate ai sensi del comma 7-bis e che costituiscono il contenuto minimo inderogabile del Piano medesimo,»;
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In relazione alle zone di accelerazione individuate ai sensi del comma 7-bis del presente articolo, resta ferma la possibilità per le regioni e le province autonome di indicare, nelle definizione dei Piani, ulteriori impianti a fonti rinnovabili nonchè gli impianti di stoccaggio e le altre opere previste dal primo periodo del presente comma.»;
b) dopo il comma 5, è inserito il seguente:
«5-bis. Al fine di assicurare il rispetto del termine di cui al comma 5, primo periodo, le regioni e le province autonome sottopongono le proposte di Piano elaborate ai sensi del medesimo comma 5 alla valutazione ambientale strategica di cui al comma 8 entro il 31 agosto 2025. In caso di inosservanza del termine di cui al primo periodo ovvero in caso di mancata adozione del Piano di cui al comma 5 entro il termine ivi previsto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica propone al Presidente del Consiglio dei ministri l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.»;
c) dopo il comma 7, è inserito il seguente:
«7-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 7, terzo periodo, e ai fini di cui al comma 10, sono considerate zone di accelerazione, in relazione alle fattispecie progettuali di cui agli allegati A e B al presente decreto e in coerenza con il potenziale nazionale individuato dal GSE mediante la mappatura dallo stesso effettuata nei termini e secondo le modalità di cui al comma 1, le aree industriali, come definite dagli strumenti urbanistici regionali, sovracomunali o comunali comunque denominati, situate nelle aree individuate dal GSE con la citata mappatura. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e comunque non oltre il termine del 21 maggio 2025 di cui al comma 1, il GSE pubblica su apposito sito internet la rappresentazione cartografica delle zone di accelerazione, come definite ai sensi del primo periodo. Entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al secondo periodo, le regioni e le province autonome comunicano al GSE eventuali disallineamenti cartografici delle aree industriali esistenti nei rispettivi territori rispetto a quanto riportato nella mappatura pubblicata dal medesimo GSE, esclusivamente ai fini dell'aggiornamento cartografico delle zone di accelerazione definite ai sensi del primo periodo.»;
d) al comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La procedura di valutazione ambientale strategica di cui al primo periodo si svolge secondo le modalità previste dal medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 per i piani sottoposti a valutazione ambientale strategica in sede statale, con applicazione dei termini procedimentali ridotti della metà.».
Disposizioni urgenti per la valorizzazione dei luoghi della memoria e del Parco nazionale della Pace nella regione Toscana
(introdotto dalla legge di conversione 18 luglio 2025, n. 105)
1. Al fine di valorizzare i luoghi della memoria di Mulina di Stazzema e di Pontestazzemese nonchè il Parco nazionale della Pace, per la realizzazione del collegamento stradale diretto tra le frazioni di Sant'Anna e Farnocchia nel territorio del comune di Stazzema è assegnato al medesimo comune di Stazzema un contributo straordinario di 200.000 euro per l'anno 2025 e di 2 milioni di euro per l'anno 2026. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si provvede alla revoca dell'assegnazione delle risorse di cui al primo periodo in caso di mancata realizzazione dell'intervento entro il 31 dicembre 2026, utilizzando, ai fini delle verifiche sul relativo stato di avanzamento, anche i dati disponibili nei sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato. Le risorse oggetto di revoca sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano definitivamente acquisite all'erario. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 200.000 euro per l'anno 2025 e a 2 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Interventi urgenti di ripristino e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali di interesse nazionale nei territori colpiti dagli eventi alluvionali nonchè attività di verifica e monitoraggio svolte dalle Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza
(integrato dalla legge di conversione 18 luglio 2025, n. 105)
1. Al fine di assicurare il conseguimento dei traguardi M2C4-11, M2C4-11bis e M2C4-11ter della Missione 2, Componente 4, Investimento 2.1a «Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico - Interventi in Emilia-Romagna, Toscana e Marche» del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), il Commissario straordinario di cui all'articolo 20-ter, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dispone, con proprio provvedimento e ai soli fini della loro rendicontazione per il raggiungimento dei predetti traguardi, l'inserimento nel programma degli interventi urgenti, adottato dal medesimo Commissario in attuazione della citata Missione 2, Componente 4, Investimento 2.1a del PNRR, degli ulteriori interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione delle infrastrutture stradali di interesse nazionale rientranti nella competenza della società ANAS S.p.A. finanziati a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, indicati nell'Allegato B al presente decreto, conseguenti agli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis, comma 1, del decreto-legge n. 61 del 2023 e da realizzare nei territori della Regione Emilia-Romagna, della Regione Marche e della Regione Toscana individuati con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio 2023, n. 125 del 30 maggio 2023 e n. 128 del 3 giugno 2023. Le attività di soggetto attuatore degli interventi indicati nel citato Allegato B sono di competenza della società ANAS S.p.A.
1-bis. All'articolo 18, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, dopo le parole: "a valere sul medesimo Piano" sono aggiunte le seguenti: ", nonchè per ulteriori attività funzionali allo svolgimento dei compiti di verifica e monitoraggio, ivi compreso il supporto tecnico ai soggetti attuatori".
1-ter. I contratti sottoscritti con gli esperti incaricati dalle Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e presso le altre amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2026. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Capo V
Interventi urgenti di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la realizzazione e il finanziamento di eventi sportivi di rilievo internazionale
Interventi urgenti per la realizzazione delle opere funzionali allo svolgimento dei XXV Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano Cortina 2026» e per lo svolgimento di altri eventi sportivi
(modificato e integrato dalla legge di conversione 18 luglio 2025, n. 105)
1. Al decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3:
1) al comma 5, lettera a), numero 2), le parole: «e al comma 5-ter.1.» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 5-ter.1 e al comma 5-ter.2»;
2) dopo il comma 5-ter.1, è inserito il seguente:
«5-ter.2. All'amministratore delegato di cui al comma 5, lettera a), numero 2), sono altresì attribuite le funzioni di commissario straordinario per la realizzazione degli interventi di cui all'Allegato 1-ter, che costituisce parte integrante del presente decreto, con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Al Commissario straordinario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Per lo svolgimento delle funzioni commissariali, l'amministratore delegato di cui al comma 5, lettera a), numero 2), può avvalersi delle strutture della società di cui al comma 1, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, nonchè di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle regioni o dalle province autonome e di altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»;
b) dopo l'Allegato 1-bis, è aggiunto, in fine, l'Allegato 1-ter di cui all'Allegato C al presente decreto.
2. In considerazione dello specifico rilievo che il Gran Premio di Formula 1 del made in Italy e dell'Emilia-Romagna e il Gran Premio d'Italia di Formula 1 rivestono per il settore sportivo, turistico ed economico, nonchè per l'immagine del Paese in ambito internazionale, è riconosciuto un contributo di 5,25 milioni di euro per l'anno 2025 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2032 in favore della Federazione sportiva nazionale-Automobile Club d'Italia. Agli oneri derivanti dall'attuazione del primo periodo, pari a 5,25 milioni di euro per l'anno 2025 e a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2-bis. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze in relazione a quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, sono incrementate di 2 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Capo VI
Disposizioni urgenti di spesa per garantire la continuità dei servizi pubblici nel settore dei trasporti
Disposizioni urgenti per garantire la continuità e la regolarità dei servizi svolti dalla Gestione governativa della Ferrovia Circumetnea e per il potenziamento della linea FL3 Roma Tiburtina-Viterbo Porta Fiorentina
(integrato e modificato dalla legge di conversione 18 luglio 2025, n. 105)
1. E' autorizzata la spesa di euro 2.884.300 per l'anno 2025 e di euro 6.684.300 annui a decorrere dall'anno 2026 in favore della Gestione governativa della Ferrovia Circumetnea. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a euro 2.884.300 per l'anno 2025 e a euro 6.684.300 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
1-bis. Nell'ambito dell'aggiornamento del contratto di programma, l'incremento dell'autorizzazione di spesa in favore della società Rete ferroviaria italiana - RFI S.p.A., di cui all'articolo 1, comma 534, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è destinato anche al finanziamento di binari di precedenza in stazione sulla linea FL3 Roma Tiburtina-Viterbo Porta Fiorentina al fine di incrementare la capacità e la frequenza del servizio per un importo pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.
Disposizioni urgenti in materia di riqualificazione e mitigazione urbanistica connesse al progetto della linea ferroviaria ad alta velocità Salerno-Reggio Calabria
(introdotto dalla legge di conversione 18 luglio 2025, n. 105)
1. Al fine di procedere all'attuazione coordinata dei programmi e dei progetti di riqualificazione e mitigazione urbanistica connessi alla realizzazione del lotto 1a Battipaglia-Romagnano della linea ferroviaria ad alta velocità Salerno-Reggio Calabria, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la società Rete ferroviaria italiana - RFI S.p.A., la regione Campania e i comuni interessati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stipulano un protocollo d'intesa recante l'individuazione degli interventi finanziabili con le risorse di cui al comma 2 e i relativi cronoprogrammi procedurali e finanziari.
2. Ai fini di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. In aggiunta alle risorse individuate dal primo periodo, la regione Campania può concorrere al finanziamento dei programmi e dei progetti di riqualificazione e mitigazione urbanistica di cui al comma 1 mediante risorse proprie, ai fini della sottoscrizione del protocollo d'intesa di cui al medesimo comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal comma 2, primo periodo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 maggio 2025
MATTARELLA
MELONI, Presidente del Consiglio dei ministri
SALVINI, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
GIORGETTI, Ministro dell'economia e delle finanze
CALDERONE, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
URSO, Ministro delle imprese e del made in Italy
PICHETTO FRATIN, Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica
FOTI, Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione
MUSUMECI, Ministro per la protezione civile e le politiche del mare
Visto, il Guardasigilli: NORDIO
ALLEGATO C
(modificato dalla legge di conversione 18 luglio 2025, n. 105)
(articolo 15, comma 1, lettera b)
«Allegato 1-ter
(articolo 3, comma 5-ter.2)
Elenco degli interventi strettamente funzionali allo svolgimento dei XXV Giochi olimpici e paralimpici invernali "Milano Cortina 2026", per cui è disposta la nomina dell'amministratore delegato della Società "Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A." quale commissario straordinario
Regione | Intervento |
Veneto | Posa condotte e nuova opera di presa idrica dal fiume Boite |
Veneto | Realizzazione del nuovo impianto a fune a Cortina d'Ampezzo (BL) |
Lombardia | Realizzazione del parcheggio interrato Mottolino località Bondi |
Lombardia | Nodo di Castione Andevenno, noto come "svincolo di Sassella" |
Lombardia | Collegamento dei versanti con realizzazione di parcheggio presso stazione intermedia |
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